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Document 32005D0443

2005/443/CE: Decisione della Commissione, del 14 giugno 2005, concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dagli atti relativi alla politica agricola comune [notificata con il numero C(2005) 1730]

GU L 153 del 16.6.2005, p. 33–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/2015; abrogato e sostituito da 32015D1352

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/443/oj

16.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2005

concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dagli atti relativi alla politica agricola comune

[notificata con il numero C(2005) 1730]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2005/443/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (1),

visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2799/98, gli Stati membri non partecipanti che decidano di pagare in euro le spese determinate dagli atti relativi alla politica agricola comune devono adottare le misure necessarie affinché l’uso dell’euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all’uso della moneta nazionale.

(2)

Le misure di cui sopra, notificate dal Regno Unito, sono state approvate con decisione 2001/121/CE della Commissione, del 30 gennaio 2001, concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dagli atti relativi alla politica agricola comune e che abroga la decisione 2000/121/CE (3).

(3)

Il 14 aprile 2005 il Regno Unito ha informato la Commissione della propria intenzione di modificare le misure approvate dalla decisione 2001/121/CE ed ha notificato le nuove misure che intende adottare per evitare che l’uso dell’euro comporti un vantaggio sistematico rispetto all’uso della lira sterlina. Detta comunicazione è stata protocollata in data 14 aprile 2005.

(4)

Le misure progettate dal Regno Unito possono essere così sintetizzate:

gli importi fissati nella legislazione comunitaria possono essere pagati in euro agli operatori,

il rischio del tasso di cambio connesso con la successiva conversione in lire sterline grava interamente sugli operatori,

gli operatori sono tenuti ad assumere un impegno permanente per almeno un anno,

riguardo al pagamento unico e agli altri pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (4), gli operatori optano per il pagamento in euro nel momento in cui presentano la domanda unica ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5);

per le misure di sostegno del mercato, gli operatori devono chiedere di essere pagati in euro tre mesi prima del fatto generatore; l’eventuale revoca deve essere anch’essa comunicata con tre mesi di anticipo; nuovi pagamenti in euro sono possibili soltanto dopo un periodo di attesa di un anno.

(5)

Le misure in questione sono conformi all’obiettivo perseguito dal regolamento (CE) n. 2799/98, cioè quello di evitare un vantaggio sistematico che sarebbe determinato dall’uso dell’euro rispetto all’uso della moneta nazionale. È quindi opportuno che tali misure siano approvate.

(6)

Di conseguenza, la decisione 2001/121/CE deve essere abrogata e sostituita dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le misure notificate dal Regno Unito il 14 aprile 2005, concernenti il pagamento in euro di spese determinate dagli atti relativi alla politica agricola comune ed elencate nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2001/121/CE è abrogata.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(2)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13).

(3)  GU L 44 del 15.2.2001, pag. 43.

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

(5)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 436/2005 (GU L 72 del 18.3.2005, pag. 4).


ALLEGATO

MISURE CON VALORI MONETARI ESPRESSI IN EURO E CHE POSSONO ESSERE PAGATI IN EURO

Regime

Regolamento

Pagamento unico e altri pagamenti diretti

Regolamento (CE) n. 1782/2003

Restituzioni all’esportazione

Regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (1)

Acquisto all’intervento di carni bovine

Regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione (2)

Aiuti all’ammasso privato di carni bovine

Regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione (3)

Aiuti all’ammasso privato di carni suine

Regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione (4)

Aiuti all’ammasso privato di carni ovine

Regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione (5)

Acquisto all’intervento di burro

Regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione (6)

Aiuti all’ammasso privato di burro e crema

Regolamento (CE) n. 2771/1999

Aiuto per il burro acquistato da istituzioni e da organizzazioni senza fini di lucro

Regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione (7)

Aiuto per il burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria

Regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione (8)

Aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto

Regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione (9)

Aiuto per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

Regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione (10)

Aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

Regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione (11)

Acquisto all’intervento di latte scremato in polvere

Regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione (12)

Aiuto per il latte scremato in polvere destinato all’alimentazione degli animali

Regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione (13)

Acquisto all’intervento di cereali

Regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (14)

Restituzione agli utilizzatori finali di amido

Regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (15)

Restituzioni per il whisky

Regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione (16)

Aiuto per i foraggi essiccati

Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione (17)

Aiuto per l’utilizzazione di mosti di uve

Regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (18)

Aiuto per lo zucchero nell’industria chimica

Regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione (19)

Aiuto per la raffinazione di zucchero di canna grezzo preferenziale

Regolamento (CE) n. 1646/2001 della Commissione (20)

Promozione dei prodotti lattiero-caseari

Regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione (21)


(1)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(2)  GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

(3)  GU L 105 del 3.5.2000, pag. 6.

(4)  GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22.

(5)  GU L 333 del 30.11.1990, pag. 39.

(6)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

(7)  GU L 213 dell’1.8.1981, pag. 20.

(8)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

(9)  GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

(10)  GU L 279 dell’11.10.1990, pag. 22.

(11)  GU L 311 del 12.2.2000, pag. 37.

(12)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.

(13)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

(14)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.

(15)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112.

(16)  GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6.

(17)  GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 4.

(18)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

(19)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

(20)  GU L 219 del 14.8.2001, pag. 14.

(21)  GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20.


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