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Document 32005D0429
2005/429/EC: Commission Decision of 2 June 2005 establishing a specific monitoring programme related to the recovery of cod stocks (notified under document number C(2005) 1538)
2005/429/CE: Decisione della Commissione, del 2 giugno 2005, che istituisce un programma di controllo specifico relativo alla ricostituzione degli stock di merluzzo bianco [notificata con il numero C(2005) 1538]
2005/429/CE: Decisione della Commissione, del 2 giugno 2005, che istituisce un programma di controllo specifico relativo alla ricostituzione degli stock di merluzzo bianco [notificata con il numero C(2005) 1538]
GU L 148 del 11.6.2005, p. 36–44
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/06/2007
11.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/36 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2005
che istituisce un programma di controllo specifico relativo alla ricostituzione degli stock di merluzzo bianco
[notificata con il numero C(2005) 1538]
(I testi in lingua tedesca, inglese, danese, francese, olandese e svedese sono i soli facente fede)
(2005/429/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 34 quater, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio (2) istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda. |
(2) |
L'allegato IV bis del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), stabilisce limitazioni provvisorie dello sforzo di pesca e condizioni supplementari in materia di controllo, ispezione e sorveglianza nell’ambito di talune misure di ricostituzione degli stock applicabili a tutte le attività di pesca presumibilmente dedite alla cattura del merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda. |
(3) |
Per garantire l'efficacia di tali misure è necessario stabilire un programma di controllo specifico cui partecipino Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito, volto ad assicurare un adeguato livello di attuazione delle misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca ai fini della ricostituzione degli stock di merluzzo bianco. |
(4) |
Tale programma di controllo specifico ha durata biennale ed è soggetto a revisione a seguito dell'adozione di nuove misure di conservazione o su richiesta di uno Stato membro. I risultati derivanti dall'applicazione del programma di controllo specifico devono essere periodicamente valutati in collaborazione con gli Stati membri interessati. Se del caso, il programma può essere modificato. |
(5) |
Al fine di armonizzare i sistemi di ispezione e sorveglianza delle attività di pesca in questione all'interno della Comunità, è opportuno definire norme comuni applicabili alle attività di ispezione e sorveglianza da svolgersi a cura delle autorità competenti degli Stati membri interessati; è inoltre opportuno che gli Stati membri adottino programmi nazionali di controllo al fine di conformarsi a tali norme comuni. A tale scopo occorre stabilire una serie di criteri di riferimento relativi al grado di intensità delle attività di ispezione e sorveglianza e definire le priorità e le procedure di ispezione. |
(6) |
È opportuno incoraggiare scambi di ispettori nazionali tra gli Stati membri interessati, al fine di rafforzare l'uniformità delle pratiche di ispezione e sorveglianza e contribuire allo sviluppo del coordinamento delle attività di controllo tra le autorità competenti di tali Stati membri. |
(7) |
Al fine di garantire il perseguimento delle infrazioni in conformità dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (4), occorre istituire un quadro che consenta a tutte le autorità interessate di prestarsi reciproca assistenza e di scambiarsi informazioni pertinenti in conformità degli articoli 34 bis e 34 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione istituisce un programma di controllo specifico (di seguito «programma di controllo specifico») di durata biennale, inteso a garantire un controllo armonizzato del rispetto delle norme finalizzate alla ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nelle seguenti zone, quali definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 423/2004:
a) |
Kattegat; |
b) |
Mare del Nord; |
c) |
Skagerrak; |
d) |
Manica orientale; |
e) |
Mare d'Irlanda; |
f) |
Scozia occidentale. |
Articolo 2
Campo di applicazione
Il programma di controllo specifico riguarda l'ispezione e la sorveglianza:
a) |
delle attività di pesca praticate da pescherecci operanti con attrezzi da pesca identificati all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 423/2004 come idonei alla cattura di merluzzo bianco nelle zone elencate all'articolo 1 della presente decisione; |
b) |
di tutte le attività connesse, compresi il trasbordo, lo sbarco, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca, nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite. |
Articolo 3
Programmi nazionali di controllo
1. Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito istituiscono programmi nazionali di controllo in conformità delle norme comuni stabilite nell'allegato I.
2. I programmi nazionali di controllo comprendono tutti i dati elencati nell'allegato II.
3. Entro tre mesi dalla comunicazione della presente decisione gli Stati membri elencati al paragrafo 1 presentano alla Commissione il rispettivo programma di controllo e un calendario di attuazione per il primo semestre del programma. Il calendario comprende informazioni particolareggiate sulle risorse umane e materiali assegnate nonché sui periodi e sulle zone in cui tali risorse saranno utilizzate.
4. Successivamente gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, con scadenza semestrale e comunque non oltre 15 giorni prima dell'inizio del periodo di attuazione, una versione aggiornata del calendario di attuazione.
Articolo 4
Ispezioni della Commissione
1. Gli ispettori della Commissione possono effettuare ispezioni senza l'assistenza di ispettori dello Stato membro interessato, in conformità dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2. L'autorità competente dello Stato membro interessato fornisce agli ispettori della Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle ispezioni di cui al paragrafo 1.
3. Gli ispettori della Commissione verificano le loro constatazioni con gli ispettori dello Stato membro interessato. A tal fine, al termine di ogni ispezione, essi si riuniscono con i funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato per informarli sulle risultanze dei loro accertamenti.
Articolo 5
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza
1. Gli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono effettuare attività congiunte di ispezione e sorveglianza.
2. A tal fine gli Stati membri interessati:
a) |
provvedono affinché ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle loro attività congiunte di ispezione; |
b) |
stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza. |
3. A tali ispezioni congiunte possono partecipare ispettori della Commissione.
Articolo 6
Infrazioni
1. Nelle acque soggette alla loro giurisdizione, gli Stati membri i cui ispettori constatino eventuali infrazioni nel corso di un'ispezione di una nave battente bandiera di un altro Stato membro informano lo Stato membro di bandiera in merito alla data dell'ispezione e agli elementi dell'infrazione.
2. Se lo Stato membro i cui ispettori hanno constatato l'infrazione non adotta ulteriori provvedimenti, lo Stato membro di bandiera adotta senza indugio le misure necessarie per ottenere e valutare le prove dell'infrazione. Esso svolge le indagini eventualmente necessarie per perseguire l'infrazione. Ove possibile, esso procede all'ispezione del peschereccio interessato.
3. Qualora il perseguimento di un'infrazione sia trasferito in conformità dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri collaborano affinché siano comunque garantite la sicurezza e la continuità degli elementi di prova dell'infrazione constatata dai loro ispettori.
Articolo 7
Informazioni
1. Entro un mese dal termine di ciascun semestre di cui all’articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri elencati all’articolo 3, paragrafo 1, comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative a detto semestre:
a) |
il numero di navi, per categoria di attrezzo, autorizzate a praticare la pesca del merluzzo bianco alle condizioni stabilite dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 423/2004 e la stima quanto più precisa possibile della ripartizione delle possibilità di pesca tra le navi suddette; |
b) |
le attività di ispezione e sorveglianza realizzate; |
c) |
tutte le infrazioni, quali definite nell’allegato III, constatate nel corso del semestre, precisando, per ciascuna di esse, la bandiera della nave, il codice di identificazione, la data, l’ora e il luogo dell’ispezione e il tipo di infrazione; quest’ultimo sarà indicato dagli Stati membri mediante le lettere elencate nell’allegato III; |
d) |
le infrazioni non contemplate nell’allegato III constatate nel corso del semestre; |
e) |
la situazione attuale in relazione al perseguimento delle infrazioni constatate; |
f) |
eventuali attività di coordinamento e cooperazione tra Stati membri. |
2. Su richiesta della Commissione gli Stati membri interessati trasmettono ulteriori informazioni raccolte dagli ispettori, segnatamente copie dei formulari di ispezione recanti informazioni sui punti elencati nell'allegato IV.
Articolo 8
Valutazione
La Commissione convoca, almeno una volta all'anno, una riunione del comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di valutare l'osservanza del programma di controllo specifico e i risultati conseguiti.
Articolo 9
Destinatari
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2005.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
(2) GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.
(3) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1.
(4) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
ALLEGATO I
Norme comuni applicabili ai programmi nazionali di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1
1. OBIETTIVI
1.1. |
L’obiettivo generale dei programmi nazionali di controllo è verificare il rispetto della normativa vigente in materia di:
|
1.2. |
L’obiettivo specifico dei programmi nazionali di controllo è garantire un’applicazione armonizzata delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2004 e segnatamente dei capitoli IV e V di detto regolamento. |
2. STRATEGIA
Il programma di controllo specifico per gli stock di merluzzo bianco è incentrato sull’ispezione e la sorveglianza delle attività di pesca praticate da imbarcazioni operanti con gli attrezzi identificati all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 423/2004 come idonei alla cattura del merluzzo bianco. Per verificare l’efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione del merluzzo bianco.
2.1. Priorità
Alle varie categorie di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione della misura in cui le flotte pescherecce sono interessate da limitazioni dello sforzo di pesca. Ogni Stato membro deve pertanto stabilire priorità specifiche.
2.2. Obiettivi di riferimento
Al termine di un periodo di transizione di tre mesi a decorrere della notifica della presente decisione, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi fissati per le navi comunitarie nella tabella riportata qui di seguito.
Ambito di ispezione |
Obiettivi di riferimento |
Ispezione in porto |
In linea generale le ispezioni vertono sul 20 % in peso degli sbarchi di merluzzo bianco per l'insieme dei luoghi di sbarco. In alternativa, le ispezioni possono essere effettuate con una frequenza atta a garantire che nel corso di un trimestre sia ispezionato, almeno una volta, un numero di navi le cui catture rappresentino almeno il 20 % in peso degli sbarchi di merluzzo bianco. Il numero complessivo degli sbarchi sottoposti ad ispezione deve consentire una stima dei quantitativi totali sbarcati di merluzzo bianco con un grado di precisione del 95 %. |
Commercializzazione |
Ispezione del 5 % dei quantitativi di merluzzo bianco messi in vendita nelle aste. |
Ispezione in mare |
Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. Gli obiettivi di riferimento per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco; un obiettivo distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche. |
Sorveglianza aerea |
Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro. |
3. COMPITI DI ISPEZIONE
3.1. Compiti di ispezione a carattere generale
Per ogni ispezione viene compilato un rapporto di ispezione. Gli ispettori verificano e riportano sistematicamente nel loro rapporto le seguenti informazioni:
a) |
identificazione completa delle persone responsabili, nonché delle navi o dei veicoli impiegati nelle attività sottoposte ad ispezione; |
b) |
autorizzazioni, licenze, permessi di pesca speciali; |
c) |
documentazione pertinente della nave, quale il giornale di bordo e i piani di capacità. |
I rapporti di ispezione recano le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) e tutte le risultanze pertinenti delle attività di ispezione effettuate in mare, nel quadro della sorveglianza aerea, nei porti o in qualsiasi fase del processo di commercializzazione.
Tali risultanze vengono confrontate con le informazioni trasmesse agli ispettori da altre autorità competenti, compresi i dati provenienti dal sistema di controllo dei pescherecci via satellite e gli elenchi delle navi autorizzate.
3.2. Compiti di ispezione specifici per la sorveglianza aerea
Gli ispettori verificano gli avvistamenti confrontandoli con lo sforzo di pesca assegnato.
Gli ispettori comunicano i dati relativi alla sorveglianza ai fini del controllo incrociato.
Particolare attenzione sarà accordata alle zone ammesse a beneficiare di una deroga, quali la Scozia occidentale.
3.3. Compiti di ispezione in mare
Gli ispettori verificano sistematicamente i quantitativi di pesce detenuti a bordo e li confrontano con i quantitativi registrati nel giornale di bordo; essi verificano inoltre il rispetto degli obblighi in materia di stivaggio separato.
Gli ispettori verificano la conformità degli attrezzi utilizzati alle pertinenti disposizioni normative e segnatamente il rispetto della regola della rete unica.
3.4. Compiti di ispezione allo sbarco
Gli ispettori procedono alle seguenti verifiche sistematiche:
a) |
notifica preliminare di sbarco, con particolare riguardo ai dati relativi alle catture detenute a bordo; |
b) |
dati registrati nel giornale di bordo, segnatamente per quanto riguarda lo sforzo di pesca; |
c) |
quantitativi fisici detenuti a bordo; |
d) |
attrezzi presenti a bordo; |
e) |
composizione delle catture detenute a bordo (disposizioni in materia di catture accessorie); |
f) |
stivaggio separato del merluzzo bianco. |
3.5. Compiti di ispezione in relazione al trasporto e alla commercializzazione
Per quanto riguarda il trasporto, gli ispettori verificano in particolare i pertinenti documenti di accompagnamento e li confrontano con i quantitativi fisici trasportati.
Per quanto riguarda la commercializzazione, gli ispettori verificano la documentazione (giornale di bordo, dichiarazione di sbarco e note di vendita), la cernita e la pesatura dei quantitativi fisici.
ALLEGATO II
Contenuto dei programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 2
I programmi nazionali di controllo comprendono, in particolare, gli elementi di seguito elencati.
1. MEZZI DI CONTROLLO
1.1. Risorse umane
Stima del numero di ispettori operanti a terra e in mare nonché dei periodi e delle zone cui sono assegnati.
1.2. Risorse tecniche
Stima del numero di navi e di aeromobili di sorveglianza nonché dei periodi e delle zone cui sono assegnati.
1.3. Risorse finanziarie
Stima della dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.
2. PORTI DESIGNATI
Elenco dei porti designati nei quali devono essere effettuati tutti gli sbarchi di merluzzo bianco superiori a due tonnellate.
3. CONTROLLO DELLO SFORZO DI PESCA
Sistema istituito ai fini dell’assegnazione e del controllo dello sforzo di pesca, compresi gli elementi di seguito specificati:
3.1. |
definizione dei giorni di presenza nella zona; |
3.2. |
sistema utilizzato per verificare le attività comprovate delle navi ammesse a beneficiare di giorni supplementari; |
3.3. |
sistema utilizzato per verificare l’osservanza delle restrizioni in materia di catture accessorie imposte alle navi ammesse a beneficiare di giorni supplementari o di deroghe; |
3.4. |
istruzioni impartite al settore circa le modalità di registrazione del periodo di gestione e della categoria di attrezzi previsti; |
3.5. |
istruzioni impartite al settore circa le modalità di registrazione dell’intenzione di utilizzare più di una categoria di attrezzi nel corso di un periodo di gestione; |
3.6. |
modalità di gestione dei dati relativi allo sforzo di pesca e struttura della base di dati; |
3.7. |
sistema utilizzato per il trasferimento di giorni; |
3.8. |
sistema utilizzato per l’assegnazione di giorni supplementari; |
3.9. |
sistema utilizzato per la mancata attribuzione di giorni di transito; |
3.10. |
sistema utilizzato per garantire il ritiro di una capacità equivalente al fine di consentire alle navi senza un’attività comprovata di pescare in una determinata zona. |
4. REGIME DI GESTIONE DELLO SFORZO DI PESCA
Condizioni associate, tra cui:
4.1. |
descrizione del sistema utilizzato per la dichiarazione delle entrate e delle uscite (sistema hail); |
4.2. |
descrizione delle misure di controllo alternative; |
4.3. |
sistema istituito per garantire il rispetto dei requisiti in materia di notifica preliminare; |
4.4. |
modalità di applicazione dell’autorizzazione di sbarco (facoltativo); |
4.5. |
metodo di calcolo del margine di tolleranza nella stima dei quantitativi; |
4.6. |
stivaggio separato; |
4.7. |
piano di campionamento applicato alla pesatura degli sbarchi; |
4.8. |
documenti di trasporto. |
5. PROTOCOLLI DI ISPEZIONE
Protocolli di ispezione applicabili ai controlli degli sbarchi, delle prime vendite, delle operazioni successive alla prima vendita e del trasporto.
Protocolli applicabili alle ispezioni in mare.
6. ORIENTAMENTI
Orientamenti esplicativi destinati ad ispettori, organizzazioni di produttori e pescatori.
7. PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE
Protocolli per la comunicazione con le autorità responsabili del programma di controllo specifico per il merluzzo bianco designate da altri Stati membri.
8. SCAMBI DI ISPETTORI
Protocolli per lo scambio di ispettori, con indicazione dei poteri e dell’autorità conferiti agli ispettori operanti nella ZEE di altri Stati membri.
Parametri di riferimento specifici per le ispezioni
Ogni Stato membro stabilisce parametri di riferimento specifici. Tali parametri di riferimento sono comunicati a tutti gli Stati membri interessati e modificati periodicamente in funzione dei risultati conseguiti. I parametri di riferimento per le ispezioni vengono progressivamente aggiornati fino al raggiungimento degli obiettivi di riferimento definiti nell'allegato I del presente regolamento.
ALLEGATO III
Elenco delle infrazioni di cui all’articolo 7
A. |
Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio o del suo rappresentante anteriormente all’entrata nel porto di uno Stato membro con a bordo oltre una tonnellata di merluzzo bianco, dell’obbligo di notifica preliminare previsto all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 423/2004. |
B. |
Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio avente a bordo oltre due tonnellate di merluzzo bianco, dell’obbligo di sbarcare in un porto designato in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 423/2004. |
C. |
Assenza dal porto per un numero di giorni superiore a quello fissato in conformità delle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 423/2004. |
D. |
Manomissione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione (1). |
E. |
Falsificazione o mancata registrazione dei dati nei giornali di bordo, con particolare riguardo alle dichiarazioni dello sforzo di pesca, alle dichiarazioni di cattura, alle note di vendita, alle dichiarazioni di assunzioni in carico e ai documenti di trasporto, o inadempienza dell’obbligo di conservare o trasmettere tali documenti secondo quanto previsto agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 423/2004. |
F. |
Inosservanza, da parte del comandante del peschereccio o del suo rappresentante, dell’obbligo di notificare alle autorità dello Stato membro di bandiera l’attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione, in conformità delle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 423/2004. |
G. |
Inosservanza, da parte del comandante del peschereccio o del suo rappresentante, dell’obbligo di detenere a bordo un solo tipo di attrezzo nel corso di una bordata, in conformità delle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 423/2004. |
H. |
Inosservanza, da parte del comandante del peschereccio o del suo rappresentante, dell’obbligo di notificare, prima di ogni bordata di pesca, il tipo di attrezzo che sarà presente a bordo, in conformità delle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 423/2004. |
ALLEGATO IV
Elementi specifici da inserire nel formulario di ispezione per la comunicazione dei dati relativi all’ispezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
NOTIFICHE
DOCUMENTAZIONE DELLA NAVE
VERIFICA DEL GIORNALE DI BORDO
VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E DI STIVAGGIO DEL MERLUZZO BIANCO