This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005D0401
2005/401/EC: Commission Decision of 8 September 2004 on the measure relating to the Bioscope theme park implemented by France for ‘SMVP — Mise en valeur du patrimoine culturel’(notified under document number C(2004) 2686) (Text with EEA relevance)
2005/401/CE: Decisione della Commissione, dell’8 settembre 2004, relativa alle misure a favore del parco di attrazioni Bioscope, attuate dalla Francia a beneficio dell’impresa «SMVP — Mise en Valeur du Patrimoine Culturel»[notificata con il numero C(2004) 2686] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2005/401/CE: Decisione della Commissione, dell’8 settembre 2004, relativa alle misure a favore del parco di attrazioni Bioscope, attuate dalla Francia a beneficio dell’impresa «SMVP — Mise en Valeur du Patrimoine Culturel»[notificata con il numero C(2004) 2686] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 135 del 28.5.2005, p. 21–33
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
28.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 135/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 settembre 2004
relativa alle misure a favore del parco di attrazioni Bioscope, attuate dalla Francia a beneficio dell’impresa «SMVP — Mise en Valeur du Patrimoine Culturel»
[notificata con il numero C(2004) 2686]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/401/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
dopo avere invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detto articolo (1) e viste tali osservazioni,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera del 27 marzo 2001, registrata il 28 marzo 2001, la Commissione ha ricevuto una denuncia in merito a presunti aiuti di Stato a favore del parco di attrazioni alsaziano Bioscope (in appresso, il «Bioscope»). Detta denuncia riguardava anche l’Écomusée d’Alsace, che è stato oggetto di una decisione della Commissione del 21 gennaio 2003 (2) e non rientra quindi nell’ambito della presente decisione. |
(2) |
Sulla misura in questione, la Commissione ha chiesto informazioni alla Francia con lettere del 30 marzo, 31 luglio e 14 dicembre 2001 e del 16 luglio, 17 ottobre e 3 dicembre 2002. La Francia ha inviato le informazioni con lettere del 24 luglio e 28 novembre 2001, registrate dalla Commissione rispettivamente il 26 luglio e il 28 novembre 2001, con altre lettere del 2 e 25 giugno e dell’8 luglio 2002, registrate dalla Commissione le prime due alla medesima data d’invio e la terza il 9 luglio 2002, e infine con lettere del 21 ottobre 2002, registrata dalla Commissione il 22 ottobre 2002 e del 7 febbraio 2003, registrata dalla Commissione il 10 febbraio 2003. |
(3) |
Con lettera del 29 ottobre 2003, la Commissione ha informato la Francia della sua decisione d’iniziare, in merito alla suddetta misura, il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato. |
(4) |
La decisione della Commissione d’iniziare il procedimento è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla misura in questione. |
(5) |
Con lettera del 26 gennaio 2004, registrata lo stesso giorno, la Francia ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni. |
(6) |
Con lettera del 19 febbraio 2004, registrata lo stesso giorno, la Federazione tedesca dei parchi di attrazioni ed imprese ricreative (Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen e.V., in appresso la «VDFU») ha trasmesso alla Commissione alcune osservazioni sull’aiuto in questione. |
(7) |
Con lettera del 24 febbraio 2004, registrata il 25 febbraio 2004, la società «SMVP — Valorisation et Animation du Patrimoine Culturel» (in appresso, la «SMVP») ha trasmesso alla Commissione alcune osservazioni sull’aiuto in questione. |
(8) |
Con lettere del 26 e 27 febbraio 2004, la Commissione ha trasmesso alla Francia copia delle osservazioni presentate dalla VDFU e dalla SMVP. |
(9) |
Con lettera del 26 marzo 2004, registrata lo stesso giorno, la Francia ha trasmesso alla Commissione i propri commenti sulle osservazioni presentate dalla VDFU e dalla SMVP. |
(10) |
Con lettera del 25 agosto 2004, registrata dalla Commissione il 31 agosto 2004, la Francia ha fornito informazioni supplementari in merito alla misura. |
II. DESCRIZIONE
1. Il progetto di parco di attrazioni Bioscope
(11) |
Il progetto del parco di attrazioni Bioscope, varato dalla Regione Alsazia nel 1994, prevede la realizzazione di un parco di attrazioni di carattere al tempo stesso scientifico, educativo e ludico, sui temi della salute, della vita e dell’ambiente. |
(12) |
Secondo l’idea delle autorità regionali dell’Alsazia, il parco intende offrire ai visitatori la possibilità d’istruirsi e di divertirsi nel contempo. Esso dovrebbe distinguersi dall’impostazione convenzionale dei musei scientifici e tecnici più classici, come il «Palais de la découverte» oppure la «Cité des sciences» a Parigi, considerati in ultima analisi troppo poco attraenti per assolvere interamente la loro missione iniziale. Il Bioscope dovrebbe invece essere percepito dai visitatori innanzitutto come un luogo di svago e di divertimento, che, peraltro, permette anche d’informarsi, secondo un ritmo da scegliere liberamente. |
(13) |
Le autorità regionali fanno pure notare che un altro obiettivo della creazione del Bioscope, non contraddittorio con il primo, è potenziare l’offerta turistica in Alsazia. |
2. Il procedimento di selezione della società beneficiaria
(14) |
Con decreto prefettizio del 12 gennaio 1998, il Consiglio regionale dell’Alsazia ed i consigli generali dei dipartimenti dell’Alto Reno e del Basso Reno hanno creato il consorzio misto Symbio (in appresso, il «il Symbio»), il cui compito è espletare le procedure necessarie per la realizzazione del Bioscope. |
(15) |
Le autorità regionali hanno scelto di gestire il Bioscope tramite lo strumento giuridico della delega di servizio pubblico (4). Lo Stato finanzia l’acquisizione dei terreni ed una parte dei costi d’investimento e delega poi la costruzione e la gestione del parco, per 30 anni, ad un concessionario il quale, a titolo di compenso, versa allo Stato un canone, calcolato sulla base del fatturato. Al termine della concessione, i beni tornano allo Stato. |
(16) |
Allo scopo di selezionare il concessionario per il Bioscope, nel settembre 1998 il Symbio ha rivolto agli operatori privati l’invito a presentare candidature. Tale procedura è stata annunciata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5). |
(17) |
Dopo una lunga selezione, volta a individuare un operatore avente l’esperienza necessaria per costruire il parco e per gestirlo in modo soddisfacente, il Symbio ha deciso di scegliere la società Parc Astérix, da allora entrata a far parte del gruppo Grévin et Compagnie. Questa scelta si è concretizzata il 13 marzo 2001 con la firma di una delega di servizio pubblico, avente per oggetto la «concessione della progettazione, realizzazione e gestione del parco a tema Bioscope», tra il Symbio, da una parte, e dall’altra la società «SMVP — Mise en Valeur du Patrimoine Culturel», filiale della società Parc Astérix. |
(18) |
Il 9 luglio 2002 è stata firmata una clausola addizionale alla citata delega di servizio pubblico. La delega di servizio pubblico, modificata dalla clausola addizionale, è denominata in appresso la «concessione». |
3. Il progetto risultante dalla procedura di messa in concorrenza — modalità di partecipazione dello Stato (6)
(19) |
La concessione prevede un parco ridotto, corrispondente ad un investimento iniziale di 61,5 milioni di EUR, con frequentazione iniziale di 400 000 visitatori l’anno e potenziale di crescita, a termine, fino a 800 000 visitatori l’anno. |
(20) |
Le modalità di partecipazione dello Stato sono stabilite nella concessione. |
(21) |
In particolare è previsto quanto segue:
|
III. MOTIVI CHE HANNO CONDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(22) |
Negli scambi di lettere che hanno preceduto l’inizio del procedimento d’indagine formale, la Francia ha fatto osservare che, a suo parere, l’intervento degli enti pubblici nella fattispecie derivasse da compensazioni dovute come corrispettivo di obblighi inerenti ad una missione d’interesse economico generale, affidata all’impresa concessionaria della gestione del Bioscope. |
(23) |
All’inizio del procedimento d’indagine formale, la Commissione ha espresso i seguenti dubbi sull’intervento dello Stato francese a favore del Bioscope e sulle giustificazioni che adduceva allora la Francia. |
(24) |
In primo luogo, per la Commissione vi erano dubbi sulla fondatezza dell’argomentazione della Francia, secondo cui l’impresa beneficiaria del sostegno pubblico era incaricata di una missione d’interesse economico generale. In effetti, la Commissione dubitava che la suddetta missione fosse stata chiaramente definita dalla Francia e, anche ammettendo che questa missione fosse stata definita, la Commissione dubitava che la Francia avesse presentato una giustificazione adeguata dell’assenza di compensazione eccessiva per i sovraccosti relativi alla suddetta missione. |
(25) |
In secondo luogo, la Commissione riteneva che il sostegno statale costituisse probabilmente un aiuto, in particolare perché non erano state fornite prove del fatto che la società beneficiaria ricevesse dello Stato il pagamento, corrispondente al prezzo di mercato, per la prestazione di gestione di un parco di attrazioni. |
(26) |
In terzo luogo, la Commissione ha esaminato la compatibilità del potenziale aiuto alla luce delle varie disposizioni del trattato, giungendo alla conclusione che, visti gli obiettivi, il potenziale aiuto deve essere analizzato esclusivamente in base alle disposizioni in materia di aiuti regionali o all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato, nella parte relativa alla promozione della cultura. In mancanza di giustificazioni della Francia al riguardo, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che fossero soddisfatte le condizioni necessarie per autorizzare il potenziale aiuto a titolo dell’una o dell’altra di tali disposizioni. |
IV. OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA SULL’APERTURA DEL PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE
1. Sulla natura dell’intervento dello Stato a favore del progetto Bioscope quale compensazione per un obbligo di servizio d’interesse economico generale
(27) |
Nelle osservazioni sull’apertura del procedimento d’indagine formale, la Francia ribadisce la sua posizione, secondo la quale il contributo dello Stato al progetto Bioscope non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, ma è la contropartita dei costi relativi ad un obbligo di servizio d’interesse economico generale. |
(28) |
Per sostenere questo ragionamento, la Francia inizia ricordando la genesi del Bioscope e continua con una descrizione concreta del progetto di parco, così come definito dal Symbio in collaborazione con la SMVP. La descrizione sottolinea il carattere didattico del parco e l’aspetto educativo delle sue attrazioni, molto diverse dalle giostre dei classici parchi di divertimenti. La Francia insiste sul fatto che il parco non potrà mai cambiare carattere in futuro, poiché qualsiasi modifica che ne alterasse la finalità didattica sarebbe contraria alla convenzione stipulata tra il concessionario e lo Stato. |
(29) |
La Francia indica poi quello che, a suo parere, è il contenuto della missione d’interesse economico generale affidata al Bioscope. |
(30) |
Tale missione è definita senza ambiguità nella concessione che vincola la SMVP allo Stato. La Francia rafforza l’argomentazione riprendendo brani della concessione, nei quali si ribadisce in generale l’obiettivo sociale ed educativo del Bioscope, nonché altre sue parti relative più particolarmente alle tariffe da applicare ad alcune categorie di visitatori (bambini accompagnati dai genitori, scolaresche, anziani). La Francia insiste peraltro sul controllo che il Symbio manterrà sempre sull’attività del concessionario. |
(31) |
La Francia esamina ad uno ad uno i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza Altmark per la valutazione degli aiuti pubblici versati come compensazione degli oneri di una missione d’interesse economico generale (7). |
(32) |
Sottolineando che non le si può rimproverare di avere ignorato tali criteri al momento di erogare l’aiuto di Stato, poiché la suddetta sentenza è stata pronunciata ben dopo la data della firma della concessione, la Francia fa osservare che:
|
2. Sull’esistenza di un aiuto di Stato
(33) |
La Francia ritiene che l’intervento delle autorità pubbliche a favore del Bioscope non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. |
(34) |
La Francia ritiene in via preliminare che il Bioscope non eserciti un’attività economica. Piuttosto che un parco di attrazioni, il Bioscope dovrebbe essere considerato come una forma alternativa di museo: esso concreta la volontà di servire il pubblico della Regione Alsazia, alla stessa stregua di un museo, di una scuola o di un ospedale. |
(35) |
Inoltre la Francia fa osservare che, a suo parere, l’esistenza del Bioscope non influirà sugli scambi tra gli Stati membri. La Francia non nega che il progetto Bioscope mira esplicitamente ad attrarre visitatori provenienti da Stati diversi dalla Francia, ed in particolare dalla vicinissima Germania, ma fa notare che la zona di attrazione del parco non si estende oltre a qualche centinaio di chilometri. L’unico altro parco di divertimenti situato in questa zona, l’Europa-Park, a Rust, non può considerare concorrente del Bioscope, per le diverse dimensioni dei due parchi e per i loro caratteri fondamentalmente diversi. |
(36) |
D’altro canto, la Francia osserva che non possono esservi effetti sulla concorrenza poiché, anche se il Bioscope esercitasse un’attività commerciale, il mercato del prodotto rilevante sarebbe limitato allo stesso Bioscope, o in ogni caso a un numero infimo di siti del genere, tutti molto distanti da questo. In effetti, pochissimi prodotti turistici sarebbero sostituibili a quello offerto dal Bioscope. La Francia insiste sulle numerose differenze tra il Bioscope da un lato e i parchi di divertimenti Eurodisney ed Europa-Park dall’altro, e cita il parco spagnolo Terra Mítica, la cui concezione sarebbe più vicina a quella del Bioscope, segnalando tuttavia l’estrema improbabilità pratica che i turisti debbano scegliere quale dei due parchi visitare, visto che sono distanti migliaia di chilometri. |
(37) |
Da ultimo, la Francia ritiene che l’intervento del potere pubblico a favore del Bioscope non procuri alcun vantaggio alla SMVP, né alla società madre, Grévin et Compagnie. La Francia fonda il suo ragionamento sull’esistenza di una procedura di messa in concorrenza, che dovrebbe aver garantito la scelta di un’offerta rispecchiante le condizioni di mercato, e su un’analisi economica accurata, eseguita da una società di consulenza indipendente, lo studio Rise Conseil, secondo le cui conclusioni il tasso di remunerazione del capitale investito dalla SMVP, nell’ambito del progetto Bioscope, è comparabile o persino inferiore ai tassi solitamente constatati nel settore dei parchi di attrazioni. |
3. Sulla compatibilità di un potenziale aiuto di Stato con il trattato
(38) |
La Francia fa osservare che, qualora si dovesse interpretare il contributo delle autorità pubbliche al progetto Bioscope come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, tale aiuto sarebbe comunque compatibile con il mercato comune. |
(39) |
In primo luogo, la Francia segnala che l’aiuto potrebbe essere considerato compatibile con il trattato applicando la deroga prevista all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c). |
(40) |
In effetti, l’aiuto adempirebbe alle condizioni previste dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (10) (in appresso, gli «orientamenti regionali»). |
(41) |
La riserva espressa dalla Commissione negli orientamenti regionali, riguardo ai singoli aiuti ad hoc concessi al di fuori di un regime da essa approvato, non sarebbe applicabile al caso del Bioscope, poiché esso non rientra in una politica settoriale. Inoltre, la Francia presenta un elenco degli influssi positivi dell’aiuto sulla Regione Alsazia e rammenta che la scelta d’insediare il Bioscope in una zona assistita è deliberata, ed è anche stata oggetto di critiche interne da parte di persone che avrebbero preferito che il parco fosse allestito più vicino alla capitale regionale. |
(42) |
L’aiuto soddisferebbe anche tutti gli altri criteri fissati dagli orientamenti regionali, in particolare il criterio dell’intensità degli aiuti, a proposito del quale lo studio di Rise Conseil ha mostrato che essa è alquanto inferiore al tasso ammesso nella zona in questione. |
(43) |
In secondo luogo, la Francia fa notare che l’aiuto si potrebbe considerare compatibile con il trattato applicando la deroga prevista all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d). |
(44) |
Secondo la Francia, i termini «cultura» e «patrimonio» della suddetta disposizione vanno interpretati in senso lato, includendovi la cultura scientifica e la promozione della salute, quale elemento essenziale del patrimonio umano. La Francia cita in proposito tutta una serie di attività proposte dal Bioscope, che permetteranno ai visitatori di accrescere la loro cultura scientifica in materia di ambiente e di salute, e più in generale di migliorare il loro benessere. |
V. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI
1. Osservazioni della VDFU
(45) |
Come preambolo alle sue osservazioni, la VDFU fa notare che il settore dei parchi di attrazioni è costituito soprattutto da piccole e medie imprese, che, proprio per questo, hanno particolare bisogno di protezione contro le distorsioni della concorrenza. Secondo la VDFU, le imprese di questo genere in Germania hanno realizzato i loro investimenti senza alcun aiuto statale ed esponendosi a gravi rischi. Alcune di loro sono ora riacquistate dalla stessa Grévin et Compagnie. Gli aiuti di Stato tali da falsare la concorrenza sarebbero particolarmente nocivi in questo settore, poiché causerebbero l’erosione delle punte massime di visita dei parchi non sovvenzionati, mentre sono proprio i periodi di punta delle visite che fanno sì che un parco diventi redditizio. |
(46) |
La VDFU ritiene che l’intervento dello Stato francese a favore della SMVP costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. |
(47) |
Infatti, secondo la VDFU le modalità della concessione non consentono al Symbio di ottenere un normale rendimento per la sua parte d’investimento nel Bioscope. Il Symbio, in contropartita della sua partecipazione, si accontenta di un canone moderato sul fatturato del parco, mentre un operatore privato chiederebbe una partecipazione agli utili più elevata. Ne deriva che la stessa SMVP ottiene un rendimento superiore a quello normale sul mercato. Del resto, la concessione consente alla SMVP di realizzare importanti sinergie con altri parchi della società madre. |
(48) |
D’altra parte, la VDFU contesta la qualifica di compensazione di servizio d’interesse economico generale addotta dalla Francia, poiché ritiene che, nel caso in questione, non sia soddisfatta nessuna delle quattro condizioni della summenzionata sentenza Altmark. |
(49) |
Infatti, la qualifica di missione d’interesse economico generale affidata al Bioscope non presenta affatto i requisiti di precisione prescritti dalla Corte in tale materia. La VDFU non rimette certo in questione l’encomiabile obiettivo delle autorità pubbliche francesi d’istruire divertendo, ma ritiene che questo obiettivo in quanto tale non sia sufficiente a definire con precisione la portata della missione d’interesse economico generale affidata al Bioscope. A tal fine si sarebbero dovuti precisare nei dettagli gli strumenti da usare per realizzare una simile missione di servizio pubblico, ed escludere in particolare ogni successiva modifica del parco non conforme all’obiettivo pubblico. La VDFU indica peraltro che sono molto frequenti attrazioni educative in parchi anche interamente finanziati da fondi privati: l’esempio più pertinente è l’Europa Park, che include in particolare una riproduzione del teatro di Shakespeare e della stazione orbitale MIR, e permette d’iniziare il pubblico alla tutela dell’ambiente tramite un film «in quattro dimensioni», realizzato in cooperazione con il World Wide Fund for Nature (WWF). |
(50) |
A causa dell’imprecisione della definizione della missione d’interesse economico generale del Bioscope, la VDFU ritiene impossibile considerare che la concessione stabilisca in via preliminare e con obiettività e trasparenza le basi per calcolare la compensazione dei costi di tale missione. Secondo la VDFU, gli importi dei canoni versati dalla SMVP non sono né fissati né giustificati con trasparenza, né si fondano su criteri oggettivi. |
(51) |
La VDFU ritiene inoltre che la procedura per la selezione del concessionario del Bioscope non precisasse né il contenuto delle missioni di servizio d’interesse economico generale, né gli strumenti da utilizzare per assolvere tale missione, in misura sufficiente per poter considerare che l’impiego di questa procedura bastasse ad escludere un’eventuale compensazione eccessiva. Sarebbe quindi stato necessario che la Francia giustificasse l’importo delle compensazioni assegnate al concessionario per l’onere della missione d’interesse economico generale, indicando i dettagli e tenendo conto di tutte le spese e profitti del concessionario, cosa che invece non ha fatto in misura sufficiente. |
(52) |
La VDFU prosegue indicando che, a suo parere, l’aiuto dello Stato francese a favore del Bioscope è incompatibile con le norme del trattato. |
(53) |
In primo luogo, la VDFU ritiene che l’aiuto non possa essere compatibile con gli orientamenti regionali: non essendo stato concesso nell’ambito di un regime autorizzato dalla Commissione, bisognerebbe dimostrare che esso influisce positivamente sull’economia della regione. Tuttavia, secondo la VDFU, la zona geografica prevista per l’insediamento del Bioscope conta, già soltanto dal lato tedesco, almeno dieci parchi di attrazioni. L’esperienza acquisita nel settore, in particolare i tentativi falliti nel caso di numerosi parchi come quello di Hagondange/Lorena, mostra che i cospicui investimenti delle autorità pubbliche in questo campo non esercitano sull’economia della regione effetti benefici strutturali di grande rilievo. |
(54) |
Secondo la VDFU, in realtà è necessario dimostrare che il parco ha un potenziale considerevole per un rilancio duraturo della regione e che lo sviluppo derivante controbilancia l’impatto sui concorrenti del Bioscope. La VDFU ritiene impossibile, a rigor di logica, soddisfare contemporaneamente queste due condizioni, almeno se si segue il ragionamento della Francia. |
(55) |
Infine, la VDFU ritiene che, per autorizzare l’aiuto al Bioscope ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato, si dovrebbe analizzare la proporzionalità dell’aiuto con i previsti obiettivi di promozione della cultura e del patrimonio. Tuttavia, tale analisi di proporzionalità può effettuarsi soltanto in condizioni di trasparenza e di obiettività analoghe a quelle necessarie per l’analisi di proporzionalità delle compensazioni per i servizi d’interesse economico generale, condizioni che la VDFU ritiene non rispettate, come chiarisce nel considerando 45 e seguenti. |
2. Osservazioni della SMVP
(56) |
La SMVP dichiara di condividere interamente le osservazioni della Francia, riassunte nel capitolo IV. |
(57) |
D’altro canto la SMVP, facendo osservare che il suo unico oggetto è effettuare i compiti previsti nella concessione, richiama l’attenzione della Commissione sulla grande specificità del parco Bioscope. Né essa stessa, né nessun’altra filiale della sua società madre ha esperienze precedenti di gestione di parchi così atipici. |
(58) |
Secondo la SMVP, il Bioscope è un progetto d’iniziativa esclusivamente pubblica, la cui concezione, definita dalle sole autorità pubbliche, risponde incontestabilmente all’esigenza di soddisfare un interesse generale. |
(59) |
La progettazione, realizzazione e gestione di tale parco non potrebbero concepirsi nell’ambito di un’iniziativa unicamente privata, come dimostrano, secondo la SMVP, i risultati della summenzionata analisi dello studio Rise Conseil. |
(60) |
Dunque, sempre secondo la SMVP, la partecipazione pubblica alla creazione di un’attività d’interesse generale, il cui finanziamento non può essere assicurato soltanto dal settore privato, non può essere incompatibile con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. |
(61) |
La SMVP conclude quindi che la partecipazione dello Stato non eccede i livelli di aiuto compatibili con le norme comunitarie. |
VI. COMMENTI DELLA FRANCIA SULLE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI
(62) |
I commenti della Francia riguardano soltanto le osservazioni della VDFU. |
(63) |
La Francia contesta quanto sostiene la VDFU, ossia che il Symbio non ottiene, per il capitale investito, un tasso di rendimento sufficiente: secondo la Francia, il Symbio ottiene invece un tasso di rendimento comparabile al tasso senza rischio, ossia il tasso da applicare per le attività di un ente pubblico, responsabile del denaro della collettività. D’altro canto, la VDFU non ha tenuto conto — il che ha falsato i suoi calcoli — del fatto che, scaduti i 30 anni della concessione, il Bioscope, clientela e crediti compresi, tornerà al Symbio. |
(64) |
La Francia contesta anche il parere della VDFU secondo cui il sostegno dello Stato al Bioscope non rispetta le condizioni enunciate dalla Corte nella summenzionata sentenza Altmark. La Francia ribadisce le argomentazioni già presentate al capitolo IV, insistendo in particolare sul fatto che il Bioscope non integra attività di svago con attività educative, ma si concentra esclusivamente su queste, e sottolineando a tale riguardo che la concessione non consente di modificare la natura del parco. Ogni tentativo da parte del concessionario d’inficiarne il carattere esclusivamente didattico potrebbe essere qualificato come «mancanza particolarmente grave», che autorizzerebbe il Symbio ad adottare misure coercitive, addirittura sino alla destituzione del concessionario. |
(65) |
Inoltre, la Francia fa osservare che il Bioscope è un progetto unico, non in concorrenza con nessuno dei parchi tematici tedeschi, dato che le attività indicate dalla VDFU, come esempio di attività culturali proposte in tali parchi, hanno carattere aggiuntivo e secondario rispetto alle attività di svago. Per di più, in Germania solo l’Europa-Park si situa a meno di circa 3 ore di tragitto dal Bioscope. |
(66) |
La Francia contesta anche l’analisi della VDFU relativa alla compatibilità del sostegno dello Stato con gli orientamenti in materia di aiuti regionali, ritenendo che nel suo ragionamento non vi siano contraddizioni riguardo all’impatto regionale dell’aiuto. Se lo Stato conseguirà il suo obiettivo, l’aiuto avrebbe appunto un impatto positivo sulla regione, e il denaro pubblico non sarebbe sperperato. La Francia ricorda i numerosi effetti positivi sull’economia locale che essa attribuisce al Bioscope e mette in dubbio l’argomentazione della VDFU secondo la quale il Bioscope potrebbe privare alcuni parchi tedeschi della punta massima di visitatori, che è quella che li rende redditizi. Il solo parco tedesco abbastanza vicino al Bioscope da poter essere oggetto di un’eventuale scelta dei turisti sarebbe l’Europa-Park, ma il numero di visitatori annuali di questo parco (3,3 milioni, secondo la Francia) è tale da render poco probabile che la sua sopravvivenza dipenda da un’ipotetica punta annuale di visitatori. |
(67) |
La Francia rammenta infine che l’obiettivo culturale del Bioscope coincide interamente con la sua missione di servizio pubblico. |
VII. VALUTAZIONE
1. Sull’esistenza dell’aiuto
(68) |
Una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato quando, tramite risorse statali, procura un vantaggio competitivo selettivo ad una o ad alcune imprese, così da incidere o rischiare d’incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Nel presente capitolo la Commissione esamina ognuno dei quattro criteri cumulativi della definizione. |
(69) |
Non vi sono dubbi che la misura sia selettiva poiché va a vantaggio di una sola impresa, la SMVP. |
(70) |
L’intervento dello Stato a favore del Bioscope comprende l’erogazione di fondi da parte del Symbio, un organismo che raggruppa enti locali. Palesemente, tale intervento mobilita risorse statali. |
(71) |
La Francia sostiene che il Bioscope è un parco così specifico che non si sostituisce affatto all’offerta di altri parchi di attrazioni, ed in particolare del solo che, secondo la Francia, si situa nel raggio della clientela potenziale. Dunque, il sostegno concesso dallo Stato a questo progetto non può incidere sul flusso di visitatori, né avere effetto sugli scambi tra Stati membri. |
(72) |
La Commissione riconosce che le attività proposte dal Bioscope sono molto diverse da quelle proposte dai consueti parchi di attrazioni: la visita del Bioscope non può quindi essere sostituita, a condizioni di parità, con quella di un classico parco di attrazioni. Ne consegue un’amplissima riduzione del numero di potenziali visitatori che il Bioscope potrebbe sottrarre agli altri parchi. |
(73) |
La Commissione ritiene tuttavia che tale diversità non basti ad escludere tassativamente ogni possibilità di sostituzione. Infatti, quando il pubblico deve decidere come passare il tempo libero, la scelta non si effettua sempre tra attività dello stesso genere. Per esempio, si può decidere di andare in piscina piuttosto che allo zoo, sebbene, ai fini del divertimento, una visita allo zoo abbia contenuto ben diverso che una nuotata in piscina. Analogamente, spesso i genitori decidono di recarsi a un museo tutti insieme, anche se i figli, potendo scegliere, avrebbero preferito andare al luna park. |
(74) |
La Commissione è quindi del parere che la visita del Bioscope possa effettivamente costituire un’alternativa, benché limitata, alla visita dei parchi di attrazioni tedeschi. |
(75) |
In base a quanto precede, la Commissione ritiene che, nel caso in questione, la misura potrebbe effettivamente avere un impatto sugli scambi tra Stati membri, e che risponda quindi al criterio suddetto. |
(76) |
Per determinare se la misura conceda o no un vantaggio concorrenziale alla SMVP, la Commissione deve accertare se l’intervento statale fa sì che la società si trovi in una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovata se le forze di mercato avessero agito liberamente. |
(77) |
Lo stesso intervento pecuniario dello Stato non è condizione sufficiente per dedurre l’esistenza di un vantaggio per la società che ne beneficia: in effetti, lo Stato può intervenire a condizioni identiche a quelle che avrebbe accettato un investitore privato in un’economia di mercato. L’intervento statale non costituisce quindi un vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. |
(78) |
Nel caso in oggetto, analizzare la natura dell’intervento statale è un compito particolarmente complesso a causa della natura giuridica della concessione, che impone a ognuna delle due parti diritti e doveri alquanto asimmetrici. |
(79) |
In sintesi, dal punto di vista economico si può considerare che entrambe le parti investono nel progetto Bioscope, ma con modalità di rischio distinte. Il Symbio, che rappresenta i poteri pubblici, corre rischi minimi, mentre la SMVP si assume l’essenziale dei rischi commerciali. Ovviamente, l’investitore che si assume meno rischi riceve meno di quello che corre più rischi. |
(80) |
Nell’analisi si deve dunque accertare, in particolare, l’adeguatezza dei tassi di redditività dei rispettivi investimenti. |
(81) |
La Commissione prende atto che la perizia è stata effettuata dalla società indipendente Rise Conseil e che le conclusioni le sono state trasmesse dalla Francia. |
(82) |
Tale analisi ha concluso che, per la SMVP, il tasso di redditività del progetto Bioscope non è superiore al tasso di redditività d’investimenti comparabili effettuati in progetti interamente privati. Inoltre, il tasso di redditività del progetto Bioscope per il Symbio è comparabile al tasso di redditività degli investimenti senza rischio, il che tenderebbe a dimostrare una certa adeguatezza ai tassi di mercato dei tassi di redditività per i rispettivi investitori. |
(83) |
Tuttavia, quest’analisi è fondata sull’accettabilità del fatto che l’investimento effettuato dai poteri pubblici assuma forma molto diversa da quello della SMVP. Per soddisfare il principio dell’investitore privato in un’economia di mercato, deve esser possibile che un altro investitore privato, forse di altra categoria che il gerente di un parco, possa anch’egli effettuare un investimento di natura comparabile a quello dello Stato. |
(84) |
Tuttavia, secondo le osservazioni della stessa SMVP, è molto probabile, se non certo, che il progetto non avrebbe potuto essere varato senza la partecipazione del Symbio nella forma descritta, il che potrebbe significare che tale partecipazione non poteva essere sostituita da quella di un investitore privato, anche in condizioni identiche (assenza di rischio combinata ad un minor coefficiente di rendimento). La Commissione ritiene che ciò non sia necessariamente contraddittorio con i risultati dello studio della Rise Conseil, poiché è possibile che lo Stato disponga di strumenti giuridici straordinari che gli consentono d’intervenire in condizioni che non possono sussistere per operatori privati. |
(85) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione non può quindi escludere l’esistenza di un vantaggio a favore della SMVP. |
(86) |
La sentenza della Corte nella citata causa Altmark elenca quattro condizioni cumulative che, se verificate, consentono di definire una misura quale compensazione di oneri inerenti ad un servizio d’interesse economico generale, evitando in tal modo la qualifica di vantaggio competitivo. |
(87) |
La prima di tali condizioni è che «l’impresa beneficiaria è stata effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi sono stati definiti in modo chiaro». |
(88) |
La Commissione, all’inizio del procedimento d’indagine formale, aveva messo in dubbio il fatto che questa condizione, in particolare, fosse soddisfatta nel caso in questione. |
(89) |
Dopo l’esame delle informazioni fornite dalla Francia e dai terzi, la Commissione ritiene che permanga il dubbio su questo punto. |
(90) |
Infatti, la Commissione considera innanzitutto che l’obiettivo generale didattico ed educativo del Bioscope, quale è enunciato per esempio nel preambolo della concessione, sia troppo generico per essere considerato una definizione chiara della sua missione di servizio pubblico. In particolare, tale definizione è troppo ampia per potervi basare un’eventuale stima dei costi della suddetta missione. |
(91) |
D’altro canto, la Commissione non attribuisce maggior valore all’argomentazione della Francia secondo cui la concessione nel suo insieme costituisce la definizione dell’obbligo di servizio pubblico. Tale concessione comprende infatti numerosi articoli che sarebbero stati assolutamente identici anche se il Bioscope non avesse avuto nessuna finalità didattica o educativa e che non possono quindi pretendere di definire una missione di servizio pubblico. Bisognerebbe almeno poter determinare quali articoli della concessione si riferiscano a tale missione educativa, ma la Commissione ritiene che non vi siano articoli abbastanza precisi in tal senso, tranne forse quelli riguardanti le tariffe speciali per alcune categorie di utenti, di cui al considerando 92. |
(92) |
Da ultimo, la Commissione ritiene che gli articoli della concessione riguardanti le tariffe speciali per determinate categorie di visitatori, a cui si riferisce la Francia, potrebbero in effetti costituire una base per definire la missione di servizio d’interesse economico generale. Tuttavia, è chiaro che tali articoli riguardano soltanto una frazione dell’attività del Bioscope. Se ci si volesse basare su di essi per definire una missione d’interesse economico generale, la portata di tale missione non consentirebbe di considerare l’intero progetto come un progetto di servizio pubblico. Del resto, la portata stessa della missione di servizio pubblico correlata a tali articoli è poco chiara: è consuetudine, infatti, che anche i parchi non sovvenzionati prevedano tariffe speciali per determinate categorie di utenti. Si tratta di una pratica commerciale molto diffusa. |
(93) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene quindi di non poter escludere l’esistenza di un vantaggio per l’impresa beneficiaria e reputa che tale vantaggio possa eventualmente essere coperto soltanto in misura molto parziale dalla nozione di compensazione degli oneri di una missione d’interesse economico generale. |
(94) |
La Commissione non può pertanto escludere l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato a favore della SMVP. Tuttavia, nella sezione VII, punto 2, si dimostrerà che, se tale aiuto esiste, è compatibile con il trattato. |
2. Sulla compatibilità dell’aiuto
(95) |
La Commissione osserva che l’aiuto è accordato ad un progetto d’investimenti sito in una zona svantaggiata ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato (il bacino potassico alsaziano). Si tratta di un progetto di aiuto ad hoc, poiché non rientra nell’ambito di un regime di aiuti preventivamente approvato dalla Commissione. |
(96) |
Tali progetti d’investimenti si possono analizzare a volte nell’ottica della disciplina multisettoriale degli aiuti a finalità regionale a favore dei grandi progetti di questo tipo. Nel caso in esame, poiché la data di concessione dell’aiuto corrisponde a quella della firma della clausola addizionale della concessione, ossia il 9 luglio 2002, la disciplina multisettoriale eventualmente applicabile è quella pubblicata nel 1998 (11). Tale disciplina è indicata in appresso come la «disciplina». |
(97) |
Il punto 2.1 della disciplina ne limita il campo di applicazione ad alcuni progetti che soddisfino due precisi criteri alternativi. |
(98) |
Il primo criterio comprende tre sottocriteri cumulativi:
|
(99) |
Si dimostrerà nella presente sezione che il costo totale del progetto è di [60-65] (8) milioni di EUR, che l’intensità dell’aiuto è del [7-8 %] (8), mentre il massimale per la zona considerata è il 10 %, e che l’equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto è [5-10] (8) milioni di EUR, il che, per i 105 posti di lavoro creati, corrisponde per ogni posto di lavoro ad un aiuto di [45 000-95 000] (8) EUR. |
(100) |
La disciplina è quindi applicabile. |
(101) |
Per determinare la compatibilità dell’aiuto con i criteri della disciplina, la Commissione deve innanzitutto calcolare l’intensità dell’aiuto e successivamente deve raffrontarla all’intensità massima, che si ottiene applicando la formula di calcolo di cui al punto 3.10 della disciplina. |
(102) |
L’intensità di un aiuto accordato in forma di sovvenzione è il rapporto tra la sovvenzione ed i costi ammissibili. Quando l’aiuto è accordato in forma diversa da una sovvenzione, per essere raffrontato ai costi ammissibili deve innanzitutto essere trasformato in equivalente sovvenzione. |
(103) |
L’aiuto erogato dallo Stato nel presente caso è complesso: comprende un elemento di sovvenzione, ma anche altri elementi, positivi e negativi, derivanti dai diritti e doveri di ognuna delle parti della concessione. Per calcolare l’equivalente sovvenzione dell’aiuto, è necessario tener conto di tutti questi elementi. |
(104) |
Nella tabella qui di seguito si ricapitolano i principi della concessione in oggetto e la loro incidenza positiva o negativa sull’aiuto accordato alla SMVP.
|
(105) |
Per valutare l’equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto, è necessario quantificare ognuno degli elementi sopra indicati e calcolarne la somma algebrica. Per quantificare tali elementi, la Commissione ha utilizzato le informazioni a sua disposizione, in particolare quelle riportate nella relazione della società Rise Conseil. |
(106) |
La partecipazione dello Stato all’investimento iniziale è facile da valutare: è stata fissata a 30,5 milioni di EUR. Poiché il contributo dello Stato sarà versato a rate, scaglionate su 10 anni, lo si dovrà attualizzare. A tal fine la Commissione ha utilizzato il tasso di riferimento e di attualizzazione che essa raccomandava per la Francia alla data di concessione dell’aiuto: il 5,06 %, che viene applicato in tutti i calcoli indicati qui di seguito. |
(107) |
Il valore attualizzato della partecipazione dello Stato all’investimento iniziale è di 25,933 milioni di EUR. |
(108) |
Del resto, va osservato che si tratta dell’unica partecipazione dello Stato, in forma di sovvenzione agli investimenti nel Bioscope. Gli altri investimenti sono interamente a carico della SMVP. |
(109) |
La messa a disposizione dei terreni, ossia il valore della locazione non versata dalla SMVP, è valutata a 6,718 milioni di EUR. Tale calcolo si basa sul valore dei terreni offerti, siti nella zona di attività di Pulversheim vicina al Bioscope (tra 10 e 12 EUR/m2) e su un tasso di canone annuo di locazione del terreno dell’8 %, come stabilito dalla direzione generale delle Imposte. |
(110) |
Il valore totale del canone corrisposto dalla SMVP al Symbio è valutato a 7,295 milioni di EUR. Questo valore è fondato sui fatturati previsti dal Bioscope nel suo piano economico-finanziario, che è stato comunicato alla Commissione. |
(111) |
Per quantificare l’effetto derivante dalla restituzione del bene allo Stato è necessario un calcolo più complesso. È chiaro che si tratta di un effetto sfavorevole per la SMVP, poiché in una classica situazione di sovvenzione il beneficiario dell’aiuto è e resta definitivamente proprietario del suo investimento, di cui può godere interamente, in particolare mettendolo in vendita sul mercato. Nel caso in questione, il Bioscope torna interamente allo Stato, clientela e crediti compresi, al termine della concessione trentennale (12). Rispetto ad una situazione classica, la SMVP perde quindi il valore di questo bene, che corrisponde al prezzo (ovviamente attualizzato alla data iniziale) al quale la società avrebbe potuto metterlo in vendita sul mercato. |
(112) |
La Commissione ritiene quindi che tale prezzo di vendita perduto per la SMVP possa essere utilizzato per valutare il valore dell’effetto negativo della restituzione del bene allo Stato, prevista dalla concessione. |
(113) |
Per calcolare il prezzo di vendita ci si è serviti di due metodi diversi: il metodo del multiplo del margine operativo lordo e il metodo del cash-flow libero. |
(114) |
Il primo metodo consiste nel valutare l’impresa come un multiplo del valore del suo margine operativo lordo regolamentare. Il multiplo dipende dal settore ed è stimato sulla base di recenti operazioni di cui sono stati resi pubblici i dati finanziari. |
(115) |
L’analisi che la società Rise Conseil ha effettuato dei valori dei multipli rilevati nelle recenti operazioni nel settore di cui sono stati resi pubblici dati finanziari sufficienti indica multipli varianti tra 6,3 (13) e 13,25 (14), con una media di 8,71. |
(116) |
L’applicazione di questo multiplo medio al caso del Bioscope porta a valutare l’impresa a [15-20] (8) milioni di EUR (15). |
(117) |
Il secondo metodo consiste nello stabilire per l’impresa un cash-flow libero regolamentare, nel periodo successivo all’attribuzione della concessione, e nel considerare che l’impresa abbia il valore di un’ipotetica società che produca quel cash-flow ad infinitum. |
(118) |
Questo calcolo richiede la formulazione di un’ipotesi sul tasso di perpetuità del cash-flow. |
(119) |
Lo studio delle analisi finanziarie di recenti operazioni, effettuato dalla società Rise Conseil, mostra ipotesi di tassi di perpetuità varianti dall’1 % (16) al 3,5 % (17), con una media del 2,2 %. |
(120) |
Inoltre, si ritiene di solito che il tasso di perpetuità sia dello stesso ordine di grandezza del tasso di crescita dell’economia, che negli ultimi anni si è situato in Francia tra l’1 % e il 3 %. La Commissione ritiene quindi che per il tasso di perpetuità ci si possa basare su un valore del 2,2 %. |
(121) |
L’applicazione di questo metodo nelle ipotesi summenzionate porta a valutare l’impresa a [15-20] (8) milioni di EUR (18), valore vicino a quello indicato in precedenza, il che sta a indicare la coerenza tra le due metodologie economiche. |
(122) |
Per non privilegiare una metodologia economica rispetto all’altra, la Commissione ha scelto per il valore del parco la media aritmetica dei due risultati ottenuti, ossia [15-20] (8) milioni di EUR. |
(123) |
L’equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto è quindi di 25,933 + 6,718 – 7,295 – [15-20] (8) = [5-10] (8) milioni di EUR. |
(124) |
Per calcolare l’intensità dell’aiuto, occorre raffrontarlo agli investimenti ammissibili. |
(125) |
Gli investimenti del progetto Bioscope si suddividono in due grandi categorie: l’investimento iniziale, necessario per l’apertura del parco, e gli investimenti successivi, necessari per mantenerne l’attrattiva. |
(126) |
I due tipi d’investimenti sono entrambi citati nella concessione, che stabilisce il valore del primo tipo d’investimento a 61,5 milioni di EUR, il cui onere è ripartito tra il Symbio e la SMVP. Il valore attualizzato dei suddetti investimenti è di 49,985 milioni di EUR. La concessione non stabilisce invece il valore quantitativo degli investimenti successivi, precisando soltanto che devono essere tali da permettere di conservare l’attrattiva del parco. Gli investimenti successivi, che devono essere approvati dal Symbio, sono interamente a carico della SMVP. |
(127) |
Per quantificare il valore degli investimenti successivi, la Commissione si è basata sul piano economico-finanziario della SMVP, che è stato approvato dal Symbio. |
(128) |
Il valore totale attualizzato degli investimenti successivi è di [25-35] (8) milioni di EUR. Secondo la Commissione, questo valore è il risultato di una stima alquanto prudente, poiché l’onere medio di tali investimenti negli ultimi 10 anni della concessione, quando cioè il Bioscope avrà raggiunto il ritmo di crociera, è pari soltanto al 14 % del fatturato, mentre in Francia le medie del settore si situano piuttosto tra il 16 e il 25 % del fatturato (19). Se la stima relativa agli investimenti fosse meno prudente, il loro valore sarebbe più elevato e quindi diminuirebbe l’intensità dell’aiuto calcolato. Per le esigenze dell’indagine, la Commissione può quindi accontentarsi di una stima prudente. |
(129) |
Fra i [25-35] (8) milioni di EUR d’investimenti successivi, la Commissione ha preso in considerazione, come base per il calcolo dei costi ammissibili, soltanto la parte relativa agli investimenti in nuove attrazioni, ossia all’ampliamento delle attività del Bioscope, cioè [15-20] (8) milioni di EUR, prescindendo dagli investimenti di manutenzione o di sostituzione, che si situano a [10-15] (8) milioni di EUR. Infatti, di queste spese soltanto le prime corrispondono a investimenti iniziali ai sensi degli orientamenti regionali (punto 4.4). |
(130) |
La base per il calcolo dei costi ammissibili è quindi di 49,585 milioni di EUR per la prima categoria degli investimenti, più [15-20] (8) milioni di EUR per la seconda categoria, cioè [65-70] (8) milioni di EUR. |
(131) |
La Commissione ha quindi detratto da questi costi la parte relativa alle attività di lancio delle attrazioni, a suo parere non ammissibile agli aiuti, in applicazione del punto 4.5 degli orientamenti regionali. Nella descrizione particolareggiata delle spese della prima quota erogata dalla Francia, tali attività rappresentano il 5 % dei costi complessivi. La Commissione ha estrapolato il medesimo valore per le quote successive. Le spese ammissibili ai sensi degli orientamenti regionali corrispondono dunque al 95 % dei [65-70] (8) milioni di EUR, ossia a [60-65] (8) milioni di EUR. |
(132) |
L’ammontare dell’aiuto in equivalente sovvenzione lordo è quindi di 7,279/[60-65] (8) = [10-12] (8) %. |
(133) |
L’intensità in equivalente sovvenzione netto corrispondente a questo valore, calcolata utilizzando l’ipotesi di ammortamento lineare del piano economico-finanziario e il tasso di riferimento e di attualizzazione raccomandato dalla Commissione per la Francia, è del [7-8] (8) % (20). |
(134) |
La formula di cui al punto 3.10 della disciplina prevede che l’intensità massima ammissibile sia il prodotto di quattro fattori. |
(135) |
Il primo fattore, denominato R, è l’intensità massima di aiuto autorizzata per le grandi imprese nella zona assistita considerata. Nel nostro caso R = 0,10. |
(136) |
Il secondo fattore, denominato T, è la situazione della concorrenza. |
(137) |
Il punto 3.3 della disciplina prevede che «Per determinare l’eventuale esistenza di una sovraccapacità strutturale nel (sotto)settore interessato la Commissione esaminerà la differenza, a livello comunitario, tra il tasso medio di sfruttamento della capacità in tutta l’industria manifatturiera e il tasso medio di sfruttamento della capacità nel (sotto)settore interessato». Si considera che vi sia sovraccapacità quando, negli ultimi cinque anni, il tasso di sfruttamento delle capacità del (sotto)settore in esame è inferiore di 2 punti percentuali al tasso medio di sfruttamento delle capacità di produzione dell’industria manifatturiera nel suo insieme. Se la differenza è superiore a 5 punti percentuali, la sovraccapacità strutturale è considerata grave. |
(138) |
Come ha già osservato la Commissione in precedenti decisioni (21), non è possibile comparare il settore manifatturiero con un settore di servizi quale il settore dei parchi di divertimenti o uno dei suoi sottosettori. Non si può quindi applicare il criterio quantitativo descritto al considerando 137. |
(139) |
In mancanza di dati sufficienti sullo sfruttamento della capacità, il punto 3.4 della disciplina indica che la Commissione esaminerà se gli investimenti considerati siano effettuati in un mercato in declino. A tal fine la Commissione confronta l’evoluzione del consumo apparente del o dei prodotti in questione con il tasso di crescita dell’industria manifatturiera nel suo insieme. |
(140) |
Nel periodo 1997-2002, il tasso medio di crescita dell’insieme dell’industria manifatturiera nel SEE è stato del 4,8 % (22). |
(141) |
È difficile ottenere cifre relative al tasso di crescita dei consumi nei parchi di divertimenti in tutta la Comunità. |
(142) |
Nel caso particolare della Francia, dove si trova il Bioscope, il settore presenta un tasso di crescita particolarmente elevato. |
(143) |
Secondo una relazione del senato francese (23), in dieci anni l’attività dei parchi di divertimenti in Francia si è moltiplicata per nove, il che corrisponde a un tasso medio di crescita del 25 %. In futuro, secondo la medesima relazione, la crescita del settore dovrebbe rallentare, ma si situerebbe pur sempre nella forcella dal 4 % all’8 %. |
(144) |
La Commissione ritiene che tali cifre calcolate per la Francia si possano utilizzare per analizzare il caso in oggetto, in particolare poiché gli Stati membri vicini all’Alsazia, che sono i soli ad essere situati nella zona della clientela potenziale del Bioscope, si trovano in una situazione simile alla Francia (24). |
(145) |
Considerato quanto precede, la Commissione ritiene che gli investimenti non siano stati effettuati in un mercato in declino. |
(146) |
D’altro canto, la quota di mercato del gruppo Grévin et Compagnie per il prodotto in questione, ossia quello dei parchi di divertimenti, è di molto inferiore al 40 %. A titolo di esempio, sempre secondo la citata relazione del senato, il totale delle entrate registrate dal gruppo nel 2002 ammontava a 5 milioni di visitatori, rispetto a 13,1 milioni per il solo parco Disneyland di Parigi. |
(147) |
Applicando la tabella di corrispondenza prevista dalla disciplina, la Commissione conclude quindi che T = 1. |
(148) |
Il terzo fattore, denominato I, è il quoziente capitale/lavoro. Si tratta di una funzione del quoziente tra i costi ammissibili del progetto ed il numero di posti di lavoro creati dal progetto stesso. Nel caso in questione, i costi ammissibili ammontano a [60-65] (8) milioni di EUR ed i posti di lavoro creati direttamente, in equivalente tempo pieno, sono 105. Il quoziente tra questi due valori è di circa [600 000-650 000] (8) EUR per ogni posto di lavoro creato. Applicando la tabella di corrispondenza prevista dalla disciplina, si deduce che I = 0,8. |
(149) |
Il quarto fattore, denominato M, è l’incidenza regionale, che è sempre superiore o pari ad 1. |
(150) |
In base alle considerazioni sin qui esposte, si può dedurre che il massimale dell’intensità ammissibile è superiore o pari a 0,10 × 1 × 0,8 × 1 = 8 %. |
(151) |
Poiché l’intensità dell’aiuto è del [7-8] (8) % ed il limite massimo d’intensità ammissibile deve essere superiore o pari all’8 %, l’intensità dell’aiuto è compatibile con le prescrizioni della disciplina. |
(152) |
In base a quanto precede, la Commissione conclude che l’aiuto è compatibile con i criteri stabiliti negli orientamenti regionali, e quindi è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. |
(153) |
La Commissione rammenta peraltro che questa valutazione positiva è fondata sullo stato attuale del progetto del parco e della concessione, quali le sono stati descritti. Se il progetto di parco dovesse cambiare natura, o se la partecipazione dello Stato dovesse variare in misura sostanziale, le modifiche apportate al progetto dovranno essere notificate alla Commissione, perché essa le esamini nuovamente alla luce delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. |
(154) |
La Commissione non si pronuncia riguardo alla rispondenza alle norme e principi giuridici comunitari della procedura di attribuzione della concessione alla società SMVP, per la realizzazione e la gestione del Bioscope. La Commissione si riserva il diritto, se necessario, di adottare le opportune misure in materia, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La misura attuata dalla Francia a favore dell’impresa «SMVP — Mise en Valeur du Patrimoine Culturel», le cui modalità sono definite dal contratto di delega di servizio pubblico avente per oggetto la «concessione di progettazione, di realizzazione e di gestione del parco a tema Bioscope» tra, da una parte, il Symbio e, dall’altra, la società «SMVP — Mise en Valeur du Patrimoine Culturel», contratto modificato dalla clausola addizionale del 9 luglio 2002, nella misura in cui si configura un aiuto di Stato, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2004.
Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione
(1) GU C 20 del 24.1.2004, pag. 6.
(2) GU C 97 del 24.4.2003, pag. 10.
(3) Cfr. nota n. 1.
(4) Alla procedura di delega di servizio pubblico si applicano gli articoli L.1411-1 e seguenti del «Code général des collectivités territoriales».
(5) GU S 168 dell’1.9.1998, 113001.
(6) Per «Stato» si intendono qui di seguito le collettività territoriali dell’Alsazia, dell’Alto Reno e del Basso Reno.
(7) Sentenza della Corte di giustizia, del 24 luglio 2003, nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in presenza di Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, Racc. 2003, pag. I-7747.
(8) Parti del testo sono state omesse per non svelare informazioni riservate. Le parti in questione sono indicate tra parentesi quadre, seguite da un asterisco.
(9) Questa constatazione soddisfa nel contempo, secondo la Francia, gli ultimi due criteri dei quattro enunciati nella sentenza Altmark.
(10) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9. Orientamenti modificati (GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5).
(11) GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7.
(12) In realtà, il Bioscope rimane anche stricto sensu di proprietà dello Stato per tutta la durata della concessione, ma l'effetto di tale proprietà si fa sentire economicamente, in concreto, soltanto al termine della concessione, quando il concessionario deve rinunciare al godimento del bene senza contropartita.
(13) Vendita di Parques Reunidos (fonte: relazione di Rise Conseil, che cita il sito Internet di Advent).
(14) Vendita di Tussauds (fonte: relazione di Rise Conseil, che cita Les Echos del 9.12.2003 e il Daily Telegraph del 23.2.2003).
(15) Il calcolo si basa sul margine operativo lordo previsto nel piano economico-finanziario del Bioscope, dal quale è detratto il canone ipotetico di locazione che la società dovrebbe versare per disporre del terreno, per tenere conto del fatto che un eventuale acquirente dovrebbe, effettivamente, prendere in locazione il terreno, salvo beneficiare a sua volta di un nuovo aiuto.
(16) Analisi della fusione di Ebizcuss.com e d’International computer ad opera della società Gruppo Banca Sella.
(17) Analisi dell'immissione in borsa di Avenir France da parte della società Cic Securities.
(18) Anche qui il calcolo tiene conto della necessità, per un acquirente potenziale, di pagare il canone di locazione del terreno.
(19) Fonte: la perizia effettuata da Rise Conseil.
(20) Questo calcolo è basato sull'ipotesi che, se l'impresa potesse effettivamente vendere il bene al termine della concessione, il prezzo di vendita sarebbe interamente iscritto tra gli utili dell'impresa, e soggetto come tale all'imposta sulle società, il che ridurrebbe in egual misura il profitto della vendita per la SMVP. Se non si tenesse conto di questo effetto, l'equivalente sovvenzione netto sarebbe ancora inferiore.
(21) Cfr. la decisione della Commissione, del 7 agosto 2001, nel caso N229/01 — Italia — Aiuto in favore di «Pompei Tech WORLD SpA» per un progetto di parco d'intrattenimento (GU C 330 del 24.11.2001, pag. 2).
(22) Cfr. la decisione della Commissione, del 20 aprile 2004, nel caso N611/2003 — Germania — (Sassonia-Anhalt) — Aiuto all'investimento a favore di e-glass AG.
(23) Progetto di legge finanziaria francese per il 2004 — Tome III — Annexe 20: Tourisme. Section VI «Les parcs de loisirs en France». Disponibile sul sito web del senato francese:
http://senat.fr/rap/103-073-320/103-073-32029.html
(24) Secondo la menzionata relazione del Senato francese, per quanto riguarda il peso economico del settore dei parchi di divertimenti la Francia si situa proprio subito dopo il Belgio e la Germania.