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Document 32005D0378

2005/378/CE: Decisione della Commissione, dell’8 settembre 2004, concernente il regime di aiuti cui il Belgio intende dare esecuzione a favore dei centri di coordinamento [notificata con il numero C(2004) 3348] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 125 del 18.5.2005, p. 10–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/378/oj

18.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 settembre 2004

concernente il regime di aiuti cui il Belgio intende dare esecuzione a favore dei centri di coordinamento

[notificata con il numero C(2004) 3348]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/378/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

avendo invitato gli interessati a formulare osservazioni conformemente a detti articoli (1) e alla luce di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 1o dicembre 1997, il Consiglio ha adottato un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (2) e ha chiesto alla Commissione di esaminare, o di riesaminare, i regimi fiscali in vigore negli Stati membri. L'11 novembre 1998, la Commissione ha adottato una comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (3).

(2)

Il decreto regio belga n. 187 del 30 dicembre 1982 prevedeva un regime fiscale in deroga al diritto comune per i centri di coordinamento riconosciuti (di seguito «centri di coordinamento» o «centri»). Nel quadro dei lavori del gruppo istituito dal Consiglio conformemente al punto H del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (di seguito «gruppo “codice di condotta del Consiglio”»), si è giunti alla conclusione che tale regime costituisce una misura di concorrenza fiscale dannosa. Il 27 febbraio 2002, la Commissione ha altresì avviato un procedimento formale di esame. Tale procedimento si è concluso il 17 febbraio 2003 con la decisione 2003/755/CE della Commissione (4), decisione finale negativa.

(3)

Conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il Belgio ha notificato, con lettera del 16 maggio 2002, parte di un progetto preliminare di legge relativo alla modifica del decreto regio n. 187 volto a conformare tale decreto ai criteri definiti dal gruppo «codice di condotta del Consiglio». Si tratta pertanto di un nuovo regime dei centri di coordinamento destinato a sostituire il regime in vigore dal 1983. La legge che modifica il regime delle società in materia di imposte sul reddito e istituisce un sistema di decisione anticipata in materia fiscale (5) è stata promulgata il 24 dicembre 2002. Ai sensi dell'articolo 32 di tale legge, la data di entrata in vigore dell'articolo 29 — che comporta le modifiche al decreto regio n. 187 — sarà fissata in seguito per decreto regio.

(4)

Il 23 aprile 2003, dopo vari scambi epistolari e riunioni volti ad ottenere informazioni complementari (6), la Commissione si è pronunciata sul regime notificato. La decisione della Commissione ha autorizzato taluni elementi del regime e al contempo ha avviato il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione a tre altri aspetti del regime. L'autorizzazione concerneva: 1) il principio del riconoscimento preventivo dei centri per un periodo di dieci anni; 2) il principio della concessione a tali centri di decisioni anticipate valide cinque anni, e 3) il principio del ricorso al metodo forfetario detto del costo maggiorato («cost plus») per calcolare la base imponibile, a condizione che l'utilizzazione di tale metodo garantisse un'imposizione comparabile a quella che si sarebbe ottenuta, per un'impresa indipendente, mediante l'applicazione delle norme di diritto comune (7). Il procedimento è stato avviato nei confronti: 1) dell'esenzione specifica dalla ritenuta d'acconto mobiliare; 2) dell'esenzione specifica dalla tassa di registrazione sui conferimenti e sugli apporti di capitale, e 3) della mancata imposizione dei vantaggi straordinari e senza contropartita accordati ai centri.

(5)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento (di seguito «a decisione di avvio») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (8). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla misura in questione.

(6)

Con lettera del 15 luglio 2003, trasmessa dalla rappresentanza permanente del Belgio presso l'Unione europea in data 27 luglio, le autorità belghe hanno trasmesso le proprie osservazioni, nei termini previsti, prorogati su loro richiesta.

(7)

Con lettera del 17 ottobre 2003, la Commissione ha trasmesso al Belgio le osservazioni presentate da terzi. Il Belgio ha fatto pervenire le proprie osservazioni in merito mediante lettera del 14 novembre 2003.

(8)

Con lettera del 24 novembre 2003, la Commissione ha trasmesso alle autorità belghe le sue osservazioni preliminari. Dopo quattro riunioni tecniche (9) organizzate tra i rappresentanti della Commissione e dell'amministrazione finanziaria belga, le autorità belghe hanno formulato nuove proposte. Una riunione supplementare si è tenuta il 6 maggio fra il primo ministro belga, il suo ministro delle Finanze e il commissario in carica responsabile della concorrenza.

(9)

Con lettera in data 7 giugno 2004, il Belgio ha confermato il tenore degli impegni assunti il 6 maggio.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL REGIME

1.   Antefatto

(10)

Come si evince dalla sintesi del procedimento alla sezione I, il regime oggetto del presente procedimento è stato notificato alla Commissione il 16 maggio 2002. Il 23 aprile 2003, la Commissione ha parzialmente approvato tale regime e ha avviato il procedimento in relazione a tre misure di esenzione (acconto sull'imposta mobiliare, imposta sul capitale, vantaggi straordinari e senza contropartita).

(11)

A seguito delle discussioni tenutesi tra la Commissione e lo Stato belga, quest'ultimo si impegna a sopprimere le esenzioni relative all'acconto sull'imposta mobiliare e all'imposta sul capitale ai centri di coordinamento previste dalla legge del 24 dicembre 2002. Il Belgio ritiene inoltre che le misure alternative che esso intende adottare in materia di acconto sull'imposta mobiliare e di imposta sul capitale siano misure di carattere generale, il cui campo d'applicazione esula dai centri di coordinamento, e non debbano pertanto essere notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Per quanto concerne i vantaggi straordinari e senza contropartita accordati ai centri, il Belgio si impegna a modificare la legge del 24 dicembre 2002, affinché i vantaggi straordinari e senza contropartita accordati ai centri di coordinamento ricevano lo stesso trattamento fiscale riservato a vantaggi analoghi di cui beneficiano le altre imprese con sede in Belgio.

(12)

Ai fini della presente decisione, la Commissione si limiterà a riassumere le misure originariamente previste dalla legge del 24 dicembre 2002 e a rinviare alla decisione di avvio del procedimento per una descrizione più dettagliata. Per quanto concerne le misure alternative previste dal Belgio, saranno descritte soltanto quelle misure volte a modificare il regime dei centri di coordinamento per quanto attiene ai vantaggi straordinari e senza contropartita. Le misure previste in materia di acconto sull'imposta mobiliare e di imposta sul capitale hanno una portata più generale e non costituiscono quindi una modifica del regime dei centri di coordinamento. Poiché non sono state notificate, tali misure non sono né descritte dettagliatamente né valutate nel quadro della presente decisione.

2.   Regime dei centri di coordinamento a seguito della legge del 24 dicembre 2002

(13)

La base giuridica del regime modificato è il decreto regio n. 187 del 30 dicembre 1982, quale modificato dall'articolo 29 della legge del 24 dicembre 2002 (10). Sono ammessi a beneficiare del regime soltanto i centri preventivamente e singolarmente autorizzati per decreto regio. Per ottenere tale autorizzazione, un centro deve far parte di un gruppo multinazionale e soddisfare altresì determinati criteri dimensionali. Un centro di coordinamento può svolgere unicamente determinate attività, esclusivamente a favore del gruppo e dei suoi membri. L'autorizzazione e il suo rinnovo sono accordati, su richiesta, per dieci anni. L'autorizzazione viene revocata di diritto qualora il centro cessi di soddisfare i requisiti necessari.

(14)

In deroga al regime fiscale di diritto comune (11), il decreto regio n. 187 modificato prevede che l'utile imponibile dei centri riconosciuti sia determinato forfettariamente e corrisponda a una percentuale del totale delle spese e dei costi di funzionamento – secondo il metodo cosiddetto «cost plus». I vantaggi straordinari e senza contropartita (12) accordati al centro dai membri del gruppo non sono sommati alla base imponibile ottenuta in base al metodo «cost plus». Una base alternativa comprendente, nella fattispecie, i vantaggi straordinari e senza contropartita viene tuttavia calcolata per limitare i trasferimenti straordinari di reddito verso il centro di coordinamento belga. L'utile dei centri è soggetto alla normale aliquota dell'imposta sulle società. L'applicazione pratica del metodo «cost plus» è effettuata singolarmente per ciascun centro, secondo modalità fissate mediante decisione anticipata individuale del servizio pubblico federale delle Finanze. Per decisione anticipata si intende l'atto giuridico in base al quale il servizio pubblico federale delle Finanze determina, conformemente alle disposizioni in vigore, le modalità di applicazione della legge a una situazione o a un'operazione particolare, descritta dal contribuente, che non ha ancora prodotto effetti sul piano fiscale. La legge è valida cinque anni ed è pubblicata anonimamente. La decisione anticipata vincola l'amministrazione fiscale per il futuro. Essa non può comportare esenzioni o sgravi fiscali. Il regime delle decisioni anticipate è disciplinato dagli articoli 20-28 della legge del 24 dicembre 2002.

(15)

Oltre al calcolo forfettario sopra descritto, le disposizioni notificate prevedevano altresì le seguenti esenzioni: 1) l'acconto sull'imposta mobiliare, che non è imponibile in ragione dei dividendi, dei redditi derivati da crediti o prestiti o prodotti della concessione di beni mobili immateriali di cui il centro è debitore; 2) i conferimenti e gli aumenti del capitale statutario del centro sono esentati dall'imposta di registro proporzionale («tassa sul capitale»).

III.   RAGIONI ALL'ORIGINE DELL'APPROVAZIONE PARZIALE DEL REGIME E DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO FORMALE NEI CONFRONTI DI PARTE DI TALE REGIME

1.   Approvazione

(16)

Nella decisione di avvio del procedimento formale, la Commissione ha approvato i principi in base ai quali le decisioni anticipate relative al regime «cost plus» dovranno essere adottate. La Commissione ha considerato che il regime quadro previsto dalla legge del 24 dicembre 2002 non era, in sé, suscettibile di dar luogo alla concessione di aiuti di Stato.

2.   Avvio del procedimento

(17)

Tuttavia, la Commissione ha avviato il procedimento nei confronti di tre altri elementi del nuovo regime dei centri di coordinamento. Anzitutto, la Commissione riteneva che fosse concesso un vantaggio specifico ai centri di coordinamento e ai gruppi cui essi appartengono mediante esenzione dall'acconto sull'imposta mobiliare, al di là delle esenzioni accessibili a qualunque impresa soggetta al regime fiscale comune. In secondo luogo, la Commissione riteneva che l'esenzione — specifica per i centri di coordinamento — dall'imposta di registro proporzionale sui conferimenti e gli apporti di capitale concedesse loro un vantaggio economico rispetto alle società che, in circostanze analoghe, vi sono invece soggette. In terzo luogo, la Commissione riteneva che il non tener conto dei vantaggi straordinari e senza contropartita accordati ai centri nel calcolo della base imponibile, in aggiunta all'esito dell'applicazione del metodo «cost plus», conferisse loro un vantaggio specifico rispetto alle società la cui base imponibile è calcolata secondo il metodo analitico tradizionale (prodotti meno oneri).

(18)

La Commissione riteneva infine che tali vantaggi specifici non fossero giustificati dalla natura o dall'economia del sistema fiscale belga e comportassero una distorsione della concorrenza con ripercussioni sugli scambi intracomunitari. Pertanto, le suddette misure sembravano costituire aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. La Commissione concludeva che, non trattandosi di deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, un tale aiuto appariva, a questo stadio, incompatibile con il mercato comune.

IV.   COMMENTI E PROPOSTE ALTERNATIVE DELLE AUTORITÀ BELGHE

(19)

A seguito della decisione di apertura del procedimento, il Belgio ha reso nota la propria interpretazione dell'autorizzazione della Commissione relativa al metodo «cost plus» e si è impegnato ad adeguare il regime di acconto sull'imposta mobiliare e di imposta sul capitale e il regime dei vantaggi straordinari e senza contropartita.

1.   Acconto sull'imposta mobiliare

(20)

Il Belgio si impegna a sopprimere il carattere specifico dell'esenzione dall'acconto sull'imposta mobiliare concessa ai centri di coordinamento ai sensi della legge del 24 dicembre 2002. Il Belgio ha annunciato la propria intenzione di sostituire tale esenzione specifica con una misura di carattere generale che consenta di mantenere l'esenzione accordata ai centri, estendendola, al contempo, alle altre società con sede in Belgio.

2.   Imposta sul capitale

(21)

Il Belgio si impegna a sopprimere il carattere specifico dell'esenzione dall'imposta sul capitale accordata ai centri di coordinamento ai sensi della legge del 24 dicembre 2002. Il Belgio ha annunciato la propria intenzione di sostituire tale esenzione specifica con una misura di riduzione generale dell’aliquota dell'imposta sul capitale.

3.   Vantaggi straordinari e senza contropartita

(22)

Il Belgio si impegna a modificare il regime dei centri di coordinamento affinché i vantaggi straordinari e senza contropartita accordati ai centri siano soggetti allo stesso regime fiscale dei vantaggi analoghi perseguiti da altre aziende con sede in Belgio. All'attuale stato della normativa, la totalità dei vantaggi straordinari e senza contropartita percepiti saranno sommati al reddito imponibile ottenuto mediante il metodo «cost plus». La base imponibile alternativa, calcolata su tali vantaggi straordinari e senza contropartita (cfr. punto 15 della decisione di avvio del procedimento), decadrà.

V.   COMMENTI DEI TERZI INTERESSATI

(23)

Tre associazioni o federazioni hanno trasmesso i loro commenti a nome delle aziende che essi rappresentano. Si tratta della Federazione delle imprese belghe (FEB), la Camera di commercio americana (AmCham) e la Federazione dei centri di coordinamento, di distribuzione, di servizi e call center (Forum187).

(24)

Oltre a queste tre associazioni, altri 53 centri o gruppi dotati di un centro di coordinamento hanno presentato singolarmente commenti alla Commissione. Essenzialmente, tali centri descrivono la loro situazione e rinviano alle osservazioni del Forum187.

(25)

I terzi che hanno espresso le proprie osservazioni ritengono che le misure in questione del nuovo regime dei centri di coordinamento non soddisfino alcuno dei quattro criteri suscettibili di qualificare una misura d’aiuto e rimandano, in generale, ai commenti già formulati nel quadro del procedimento C 15/2002, concluso con la decisione 2003/755/CE. In sintesi, ritengono che il regime non accordi vantaggi selettivi suscettibili di pregiudicare la concorrenza, giacché tutti i gruppi multinazionali, e quindi tutti i loro concorrenti, hanno la possibilità d’istituire un centro di coordinamento belga o una struttura equivalente in un altro paese e quindi di beneficiare di disposizioni comparabili.

(26)

Poiché il Belgio ha deciso di sopprimere le esenzioni dall’acconto sull’imposta mobiliare e dall’imposta sul capitale previste dalla legge 24 dicembre 2002 e oggetto del presente procedimento, la Commissione ritiene inutile fornire ulteriori dettagli sugli argomenti forniti dai terzi in merito a tali punti.

(27)

Per quanto concerne il trattamento dei vantaggi straordinari e senza contropartita, i terzi interessati ritengono normale che tali vantaggi non siano tenuti in considerazione nell’ambito del metodo «cost plus» in quanto non si tratta di costi; ritengono altresì che si tratti di un elemento marginale del regime dei centri di coordinamento e di un vantaggio puramente teorico che, potenzialmente, non arreca effettivi benefici ad alcun centro; infine, che eventuali vantaggi saranno rettificati mediante il meccanismo delle convenzioni internazionali, volte a prevenire la doppia imposizione, concluse tra il Belgio e i suoi principali partner commerciali.

VI.   VALUTAZIONE DELLE MISURE

1.   Commenti concernenti l’interpretazione della decisione della Commissione che autorizza il ricorso al metodo «cost plus» da parte delle autorità belghe

(28)

Il Belgio ha inteso dare la propria interpretazione della parte della decisione di avvio del procedimento che autorizza il ricorso al metodo «cost plus». La Commissione risponderà alle autorità belghe in merito alla loro interpretazione mediante una lettera che sarà loro trasmessa nel prossimo futuro.

(29)

La presente decisione concerne unicamente le misure in merito alle quali la Commissione aveva espresso dubbi nell’ambito della decisione di avvio del procedimento; essa non concerne quindi il metodo «cost plus». La Commissione rinvia pertanto alla decisione di avvio del procedimento, ricordando che l’autorizzazione conferita presuppone il rispetto dei principi e delle modalità descritte.

2.   Carattere dell’aiuto

(30)

Una misura costituisce un aiuto quando essa soddisfa cumulativamente i quattro criteri caratteristici definiti all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, vale a dire: 1) la misura deve arrecare un vantaggio che riduce gli oneri normalmente gravanti sul bilancio delle imprese; 2) tale vantaggio deve essere attribuito mediante risorse statali; 3) deve distorcere la concorrenza e incidere negativamente sugli scambi tra Stati membri, e 4) essere accordato in modo selettivo o specifico, vale a dire favorendo talune imprese o talune produzioni.

(31)

In esito al procedimento formale d’esame e tenuto conto degli argomenti già sviluppati nel quadro della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ritiene che i dubbi espressi allo stadio dell’avvio del procedimento sulle misure notificate della legge del 24 dicembre 2002 non abbiamo potuto essere dissipati e che tali misure costituiscano aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Si tratta difatti di vantaggi (esenzioni fiscali) accordati selettivamente a talune imprese (centri di coordinamento riconosciuti o gruppi dotati di tali centri) mediante risorse statali (rinuncia a risorse fiscali) aventi ripercussioni sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari (tenuto conto del fatto che taluni centri o taluni gruppi ai quali essi appartengono, aventi per definizione un’attività internazionale, operano o possono operare in settori oggetto di scambi tra Stati membri).

(32)

Al contempo, il Belgio si è impegnato a sopprimere tali disposizioni specifiche per i centri di coordinamento e a sostituirle con misure alternative che vanno al di là della modifica del regime notificato. La Commissione ritiene che non sia necessario giustificare dettagliatamente la propria valutazione delle misure inizialmente notificate. Soltanto le modifiche proposte di tale regime sono valutate nella presente decisione.

(33)

Le esenzioni dall’acconto sull’imposta mobiliare e dall’imposta sul capitale saranno soppresse nell’ambito della legge del 24 dicembre 2002 (cfr. considerando 20 e 21 della presente decisione) e sostituite con misure di esenzione o riduzione che le autorità belghe ritengono generali. A tali condizioni, nessun vantaggio economico specifico è più accordato ai centri di coordinamento riconosciuti e non sussiste più alcun aiuto di Stato a favore dei centri ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(34)

La modifica della legge del 24 dicembre 2002 — cfr. considerando 22 della presente decisione — avrà l’effetto di rendere imponibile la totalità dei vantaggi straordinari e senza contropartita percepiti dai centri di coordinamento, analogamente a quanto avviene nel caso di un’impresa soggetta al regime di diritto comune. All’attuale stato del diritto fiscale comune, ciò implica che la totalità dei vantaggi straordinari e senza contropartita dovranno essere sommati all’importo ottenuto mediante il metodo «cost plus». A tali condizioni, la Commissione ritiene che nessun vantaggio economico specifico sia più accordato ai centri di coordinamento riconosciuti per quanto concerne il trattamento fiscale dei vantaggi straordinari e senza contropartita. Pertanto, non sussiste più alcun aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(35)

Il Belgio ha annunciato che potrebbe inoltre adottare nuove disposizioni giuridiche volte a concedere l’esenzione, in taluni casi, per entrate derivanti da vantaggi straordinari e senza contropartita. La Commissione richiama l’attenzione del Belgio sulla necessità di determinare le condizioni di tali esenzioni, affinché queste non favoriscano in modo specifico talune imprese o produzioni, e, eventualmente, sull’obbligo di notificare tali misure qualora siano suscettibili di costituire aiuti.

VII.   CONCLUSIONI

(36)

Il Belgio si è impegnato a sopprimere le esenzioni dall’acconto sull’imposta mobiliare e dall’imposta sul capitale e sugli aumenti di capitale, previste dall’articolo 29 della legge del 24 dicembre 2002, a favore dei centri di coordinamento riconosciuti a norma del decreto regio n. 187, e a sostituirle con misure generali di esenzione o riduzione che non favoriscano i centri rispetto alle altre imprese con sede in Belgio.

(37)

Il Belgio si è altresì impegnato a modificare le sue norme giuridiche e/o amministrative al fine di rendere imponibile la totalità dei vantaggi straordinari e senza contropartita percepiti dai centri di coordinamento, analogamente a quanto avviene quando sono percepiti da un’impresa soggetta al regime di diritto comune.

(38)

Tali modifiche consentiranno di sopprimere l’attribuzione di vantaggi specifici ai centri di coordinamento rispetto alle altre imprese e pertanto la concessione di aiuti a favore di tali centri ai sensi dell’articolo 87 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure previste all’articolo 29 della legge del 24 dicembre 2002 che modifica il regime societario in materia di imposta sul reddito e istituisce un sistema di decisione anticipata in materia fiscale non costituiscono aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, con riserva del rispetto dei seguenti impegni assunti dal Belgio:

a)

soppressione delle esenzioni dall’acconto sull’imposta mobiliare e dall’imposta sui conferimenti e gli aumenti di capitale a favore dei centri di coordinamento riconosciuti;

b)

modifica del regime dei centri di coordinamento riconosciuti al fine di rendere imponibile la totalità dei vantaggi straordinari e senza contropartita percepiti dai centri di coordinamento, analogamente a quanto avviene qualora siano percepiti da un’altra impresa con sede in Belgio e soggetta al regime di diritto comune.

Articolo 2

Il Belgio informa la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 209 del 4.9.2003, pag. 2.

(2)  GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1.

(3)  GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

(4)  GU L 282 del 30.10.2003, pag. 25.

(5)  Moniteur Belge del 31.12.2002 (Ed. 2), pag. 58 817.

(6)  Per ulteriori dettagli, cfr. decisione di avvio, nota 1 della presente decisione.

(7)  Per i dettagli relativi alle considerazioni all'origine di tale approvazione, cfr. decisione di avvio, nota 1 della presente decisione.

(8)  Cfr. nota 1.

(9)  Il 14 gennaio, 2, 6 e 23 febbraio 2004.

(10)  Si ricorda che l'entrata in vigore di tale articolo della legge sarà fissata successivamente per decreto regio.

(11)  Tale espressione comprende l'insieme delle norme generalmente applicabili al calcolo delle imposte delle società, residenti o meno, con sede in Belgio.

(12)  La nozione di vantaggi straordinari o senza contropartita utilizzata all'articolo 26 del codice delle imposte sul reddito 1992 è precisata al commento n. 26/16 del codice delle imposte sul reddito 1992 (Com. IR 1992).


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