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Document 32005D0343
2005/343/EC: Commission Decision of 11 April 2005 establishing ecological criteria and the related assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to portable computers (notified under document number C(2005) 1027)Text with EEA relevance.
2005/343/CE: Decisione della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili [notificata con il numero C(2005) 1027]Testo rilevante ai fini del SEE
2005/343/CE: Decisione della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili [notificata con il numero C(2005) 1027]Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 115 del 4.5.2005, p. 35–41
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 319M del 29.11.2008, p. 230–236
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 06/06/2011; abrogato da 32011D0330
4.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 115/35 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 2005
che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili
[notificata con il numero C(2005) 1027]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/343/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,
consultato il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1) |
In forza del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica, redatti sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, siano stabiliti per gruppi di prodotti. |
(3) |
Secondo il regolamento (CE) n. 1980/2000, il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei connessi requisiti di valutazione e di verifica è effettuato a tempo debito prima della fine del rispettivo periodo di validità fissato per ciascun gruppo di prodotti. |
(4) |
Per tener conto dell'evoluzione del mercato è opportuno rivedere i criteri ecologici di cui alla decisione 2001/687/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili (2). |
(5) |
Inoltre è necessario modificare la definizione del gruppo di prodotti di cui alla decisione 2001/687/CE, per specificare che i dispositivi dotati di tastiera su schermo sensibile al tatto sono inclusi nel gruppo di prodotti, mentre ne sono esclusi i prodotti non destinati in modo prioritario all'elaborazione dati. |
(6) |
Per motivi di chiarezza, è opportuno, pertanto, sostituire la decisione 2001/687/CE. |
(7) |
I criteri ecologici rivisti e i connessi requisiti di valutazione e di verifica devono applicarsi per un periodo di quattro anni. |
(8) |
È opportuno prevedere un periodo transitorio non superiore a dodici mesi, per consentire ai produttori che hanno ottenuto o richiesto l'assegnazione del marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima della data di notificazione della presente decisione, di adeguare tali prodotti per renderli conformi ai criteri riesaminati e ai connessi requisiti. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito in virtù dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il gruppo di prodotti «computer portatili» comprende tutti i computer che possono essere utilizzati in posti diversi e che consistono in un'unità di sistema, un'unità video e una tastiera formanti un tutt'uno, al fine di un facile trasporto da un posto a un altro, e che possono essere alimentati da una batteria interna.
Tale gruppo di prodotti comprende i dispositivi dotati di tastiera su schermo sensibile al tatto.
Sono esclusi i prodotti non destinati in modo prioritario all'elaborazione dati.
Articolo 2
Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i computer portatili conformemente al regolamento (CE) n. 1980/2000, gli apparecchi interessati devono rientrare nel gruppo di prodotti «computer portatili» e soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «computer portatili», nonché i connessi criteri di valutazione e verifica si applicano fino al 30 aprile 2009.
Articolo 4
Ai fini amministrativi al gruppo di prodotti «computer portatili» è assegnato il numero di codice «018».
Articolo 5
La decisione 2001/687/CE è abrogata.
Articolo 6
I marchi di qualità ecologica assegnati prima della notificazione della presente decisione in relazione a prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «computer portatili» possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2006.
Se la domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica per prodotti rientranti nel gruppo di prodotti «computer portatili» è stata presentata prima della data di notificazione della presente decisione, il marchio di qualità può essere assegnato a tali prodotti secondo le modalità di cui alla decisione 2001/687/CE. In tali casi il marchio di qualità ecologica può essere utilizzato fino al 31 marzo 2006.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2005.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.
(2) GU L 242 del 12.9.2001, pag. 11.
ALLEGATO
REQUISITI GENERALI
Per ottenere l’assegnazione di un marchio di qualità ecologica un computer portatile (qui di seguito denominato «il prodotto») deve rientrare nel gruppo di prodotti definito all’articolo 1, soddisfare i criteri riportati nel presente allegato ed essere sottoposto in fase di richiesta alle prove indicate nei criteri. Le prove devono essere effettuate presso laboratori che soddisfano i requisiti generali stabiliti nella norma EN ISO 17025. Se del caso, possono essere utilizzati altri metodi di prova, a condizione che siano ritenuti equivalenti dall’organismo competente che valuta la domanda. In mancanza di indicazioni precise sulle prove da svolgere, o qualora tali prove debbano essere effettuate solo in sede di verifica o monitoraggio, gli organismi competenti devono basarsi, ove opportuno, sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dal richiedente e/o su verifiche eseguite da organismi indipendenti.
In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di controllo della conformità ai criteri definiti nel presente allegato gli organismi competenti dovrebbero tenere conto della presenza di sistemi di gestione ambientale riconosciuti (ad esempio EMAS oppure ISO 14001). (NB: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).
CRITERI ECOLOGICI
1. Risparmio energetico
Il computer portatile deve essere dotato di un interruttore di accensione/spegnimento facilmente accessibile.
Il computer portatile deve supportare la modalità «veglia» ACPI (1) S3 (funzione «sospensione in RAM») per ridurre al minimo il consumo di energia (inferiore a 3 watt). La modalità «veglia» deve poter essere interrotta con un semplice comando inviato da una delle seguenti periferiche:
— |
modem, |
— |
connessione alla rete, |
— |
tastiera o mouse. |
Il computer deve essere impostato in modo tale da passare automaticamente dalla modalità di operatività normale alla modalità «veglia» ACPI S3 dopo un tempo di inattività non superiore a 15 minuti. Il costruttore deve attivare questa impostazione.
Il consumo energetico del computer portatile nella modalità «spento» deve essere pari o inferiore a 2 watt a batteria completamente carica e con l’alimentatore collegato alla rete elettrica. Per modalità «spento» si intende la funzione avviata con il comando di spegnimento del computer.
Il consumo massimo dell’alimentatore del computer portatile deve essere pari o inferiore a 0,75 watt quando è collegato alla rete elettrica, ma non è collegato al computer.
Il richiedente deve presentare all’organismo competente una relazione in cui si attesti che il consumo di energia elettrica nelle modalità ACPI S3 e «spento» è stato misurato in conformità della procedura stabilita nel memorandum d’intesa del programma «Energy Star» (2) attualmente in vigore. I valori di consumo energetico misurati in entrambe le modalità devono essere dichiarati in detta relazione. Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti relativi all’alimentazione.
2. Prolungamento della durata di vita
La disponibilità di batterie e alimentatori compatibili, nonché della tastiera e dei suoi componenti deve essere garantita per tre anni a partire dalla sospensione della produzione. Il computer portatile, inoltre, deve essere conforme ai seguenti criteri:
— |
deve essere costruito in modo tale da consentire che la memoria sia facilmente accessibile e possa essere sostituita, |
— |
deve essere costruito in modo tale da consentire la sostituzione del disco rigido e, se presente, anche dell’unità CD o DVD. |
Il richiedente deve dichiarare all’organismo competente che il prodotto è conforme ai suddetti requisiti.
3. Contenuto di mercurio dell’unità video
La retroilluminazione dell’unità video a schermo piatto non deve contenere in media più di 3 mg di mercurio per lampada. Lo schermo di un computer palmare (Personal Data Assistant) non deve contenere mercurio.
Il richiedente deve dichiarare all’organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti.
4. Rumorosità
Il «livello di rumorosità ponderato A dichiarato» (re lpW) del computer portatile non deve superare, conformemente al paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296:
— |
3,5 B(A) nella modalità «attesa» [equivalenti a 35 dB(A)], |
— |
4,0 B(A) in fase di accesso al disco rigido [equivalenti a 40 dB(A)]. |
Il richiedente deve presentare all’organismo competente una relazione, preparata da un laboratorio di prova indipendente accreditato in base alla norma ISO 17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità della norma ISO 7779 e sono stati dichiarati conformi alla norma ISO 9296. I valori ottenuti dalla misurazione delle emissioni acustiche sia nella modalità «attesa» che in fase di accesso al disco rigido devono essere dichiarati in detta relazione in conformità a quanto disposto nel paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296.
5. Emissioni elettromagnetiche
Il computer portatile deve essere conforme alle prescrizioni fissate nella norma EN50279, categoria A.
Il richiedente deve presentare all’organismo competente una dichiarazione in cui si attesta che il livello delle emissioni del prodotto è conforme alle prescrizioni di cui sopra.
6. Ritiro, riciclaggio e sostanze pericolose
Il costruttore garantisce a titolo gratuito il ritiro del prodotto per aggiornarlo o riciclarlo, così come di tutte le componenti da sostituire, fatte salve quelle contaminate dagli utilizzatori (ad esempio in applicazioni mediche o nucleari). Il prodotto deve inoltre essere conforme ai requisiti specificati qui di seguito:
a) |
una persona debitamente istruita deve essere in grado, da sola, di smontare il prodotto; |
b) |
il costruttore deve controllare il disassemblaggio del prodotto e redigere un rapporto in materia da mettere a disposizione di terzi su esplicita richiesta. Il rapporto deve tra l’altro confermare che:
|
c) |
i materiali pericolosi devono essere separabili; |
d) |
il 90 % (in peso) dei materiali plastici e metallici della custodia e del telaio deve essere riciclabile; |
e) |
le etichette eventualmente necessarie devono essere asportabili facilmente o formare un tutt’uno con il supporto; |
f) |
le componenti in plastica:
|
g) |
i componenti in plastica non devono contenere i ritardanti di fiamma bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE) elencati all’articolo 4 della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale prescrizione terrà conto degli adeguamenti e delle modifiche successivi apportati a tale direttiva circa l’utilizzo di deca-difeniletere bromurato. Le componenti in plastica non devono contenere ritardanti di fiamma a base di cloroparaffine di catena composta da 10 a 17 atomi di carbonio e tenore di cloro superiore al 50 % in peso (CAS n. 85535-84-8 e CAS n. 85535-85-9). Il richiedente deve presentare all’organismo competente una dichiarazione di conformità a tale prescrizione; |
h) |
le componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere sostanze ritardanti di fiamma o preparati ritardanti di fiamma ai quali è attribuita, al momento della domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica, una delle seguenti frasi di rischio:
|
i) |
le componenti in plastica devono presentare una marcatura permanente che identifichi il materiale, in conformità della norma ISO 11469: 2000. I materiali plastici estrusi e le fibre ottiche nelle unità video a schermo piatto sono esclusi dal presente criterio; |
j) |
nelle batterie il tenore di mercurio non deve superare lo 0,0001 %, quello di cadmio lo 0,001 % e quello di piombo lo 0,01 % del peso della batteria. |
Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce all’organismo competente che valuta la domanda una copia della relazione sulle operazioni di disassemblaggio.
In relazione al criterio 6, lettera h), ai ritardanti di fiamma eventualmente utilizzati non deve essere stata assegnata alcuna delle frasi di rischio elencate in precedenza, né tali ritardanti devono essere stati elencati nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE, o nelle sue successive modifiche, relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose. Questo requisito non si applica alle sostanze ritardanti di fiamma che modificano le proprie caratteristiche chimiche all’atto dell’applicazione per cui non devono più essere accompagnate dalle frasi di rischio di cui sopra, nonché nei casi in cui meno dello 0,1 % della sostanza ritardante di fiamma contenuta nelle parti trattate abbia conservato la forma precedente l’applicazione. Ogni ritardante di fiamma utilizzato in componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi deve essere riportato nella documentazione della domanda con il relativo nome e numero CAS.
7. Istruzioni per l’uso
Il prodotto deve essere posto in vendita corredato di un manuale di istruzioni che informi sul corretto uso dal punto di vista ecologico, in particolare indicando:
a) |
raccomandazioni relative alle funzioni di gestione dell’energia, che informino tra l’altro del fatto che disattivando tali funzioni si aumenta il consumo di energia e quindi anche i costi di funzionamento; |
b) |
l’informazione che il consumo energetico può essere ridotto a zero disconnettendo l’alimentazione o disattivando la presa a muro; |
c) |
informazioni sulla garanzia e la disponibilità dei pezzi di ricambio; se è possibile potenziare il computer o sostituirne alcune componenti, devono essere accluse opportune istruzioni sulle procedure da seguire al riguardo; |
d) |
informazioni circa il fatto che il prodotto è stato progettato in modo che le sue componenti siano riutilizzabili e riciclabili e che pertanto non vanno gettate; |
e) |
informazioni su come il consumatore può avvalersi della garanzia di ritiro da parte del costruttore; |
f) |
informazioni sull’utilizzo più appropriato delle schede WLAN al fine di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza; |
g) |
informazioni circa il fatto che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica con una breve spiegazione delle implicazioni di questo riconoscimento e con l’indicazione che ulteriori informazioni possono essere reperite nel sito web http://europa.eu.int/ecolabel. |
Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce all’organismo competente che valuta la domanda una copia del manuale di istruzioni.
8. Imballaggi
Gli imballaggi hanno le seguenti caratteristiche:
a) |
tutte le componenti degli imballaggi devono essere facilmente separabili, a mano, in singoli materiali al fine di agevolarne il riciclaggio; |
b) |
gli imballaggi in cartone eventualmente utilizzati devono essere composti per almeno l’80 % da materiali riciclati. |
Valutazione e verifica: il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce un campione/campioni degli imballaggi all’organismo competente che valuta la domanda.
9. Informazioni da indicare sul marchio di qualità ecologica
Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:
— |
ridotto consumo energetico, |
— |
progettato per facilitarne il riciclaggio, |
— |
livello di rumorosità ridotto. |
Il richiedente dichiara all’organismo competente che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce una copia del marchio di qualità che compare sull’imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione di accompagnamento.
(1) Advanced configuration and power interface (Interfaccia di alimentazione e configurazione avanzata).
(2) In base alla definizione della Environmental Protection Agency (Agenzia per la protezione dell’ambiente) degli Stati Uniti sul sito Internet http://www.energystar.gov/index.cfm?c=computers.pr_crit_computers.