Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1994

Regolamento (CE) n. 1994/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di paesi e territoriTesto rilevante ai fini del SEE

GU L 344 del 20.11.2004, pp. 17–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; abrogato da 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1994/oj

20.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1994/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE (1) del Consiglio, in particolare gli articoli 10 e 21,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le regole relative ai controlli di tali movimenti. La parte C dell’allegato II di questo regolamento contiene un elenco di paesi terzi per i quali si è stimato che il rischio d’introduzione della rabbia nella Comunità in seguito a movimenti di animali da compagnia provenienti dal loro territorio non era più elevato del rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

(2)

Conformemente al regolamento (CE) n. 998/2003, un elenco di paesi terzi doveva essere stabilito entro il 3 luglio 2004. Per figurare su questo elenco, un paese terzo deve dimostrare il suo status rispetto alla rabbia e il fatto che esso rispetta talune condizioni in materia di notifica, sorveglianza, servizi sanitari, prevenzione e lotta contro la rabbia e per quanto riguarda le disposizioni regolamentari concernenti i vaccini.

(3)

Al fine di evitare qualunque perturbazione inutile dei movimenti di animali da compagnia e dare il tempo ai paesi terzi di fornire eventualmente garanzie supplementari, è opportuno redigere un elenco provvisorio di paesi terzi. Questo elenco deve essere basato sui dati messi a disposizione dall’Ufficio internazionale dell’epizootia (UIE Organizzazione mondiale per la salute animale), sui risultati delle ispezioni effettuati dall’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione nei paesi terzi interessati e sulle informazioni raccolte dagli Stati membri.

(4)

Questo elenco deve inoltre essere basato sui dati forniti dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dal Centro OMS per la sorveglianza e la ricerca della rabbia di Wusterhausen e dal Rabies Bulletin.

(5)

L’elenco provvisorio di paesi terzi deve comprendere paesi indenni dalla rabbia e paesi per i quali è stato stimato che il rischio di un’introduzione della rabbia nella Comunità in seguito a movimenti provenienti dal loro territorio non era più elevato del rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

(6)

In seguito a richieste della autorità competenti del Cile, di Hong Kong e degli Emirati arabi uniti di figurare sull’elenco della parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, è opportuno modificare l’elenco provvisorio stabilito conformemente all’articolo 10.

(7)

Inoltre, in virtù della decisione 2004/650/CE del 13 settembre 2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 (2), Malta è stata aggiunta all’elenco di paesi che figurano all’allegato II, parte A, di tale regolamento. È opportuno quindi estendere a Malta le disposizioni specifiche applicabili all’entrata degli animali da compagnia in Irlanda, in Svezia e nel Regno Unito.

(8)

Infine, le misure adottate dalla Spagna a Ceuta e Melilla per quanto riguarda le entrate provenienti dal Marocco e i controlli su questi territori dei cani randagi e dei movimenti da animali da compagnia provenienti da questi territorio verso il Marocco permettono ormai di considerare lo status in materia di rabbia in questi territori come equivalente allo status degli Stati membri dell’Europa continentale. Di conseguenza, è opportuno inserire Ceuta e Melilla nell’elenco dell’allegato II, parte B, sezione I, del regolamento (CE) n. 998/2003.

(9)

A fini di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno sostituire l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 nella sua totalità.

(10)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato in modo conforme.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio 2004/650/CE (GU L 298 del 23.9.2004, pag. 22).

(2)  GU L 298 del 23.9.2004, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DI PAESI E TERRITORI

PARTE A

IE — Irlanda

MT — Malta

SE — Svezia

UK — Regno Unito

PARTE B

Sezione 1

a)

DK — Danimarca, compresa GL — Groenlandia e FO — Isole Faerøe

b)

ES — Spagna, compreso il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla

c)

FR — Francia, comprese GF — Guiana francesse, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Réunion

d)

GI — Gibilterra

e)

PT — Portogallo, compreso il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madera

f)

Gli Stati membri diversi da quelli che figurano nella parte A e alle lettere a), b) c) ed e) della presente sezione

Sezione 2

AD — Andorra

CH — Svizzera

IS — Islanda

LI — Liechtenstein

MC — Monaco

NO — Norvegia

SM — San Marino

VA — Stato della città del Vaticano

PARTE C

AC — Isole dell’Ascensione

AE — Emirati arabi uniti

AG — Antigua e Barbuda

AN — Antille olandesi

AU — Australia

AW — Aruba

BB — Barbados

BH — Bahrein

BM — Bermuda

CA — Canada

CL — Cile

FJ — Figi

FK — Isole Falkland

HK — Hong Kong

HR — Croazia

JM — Giamaica

JP — Giappone

KN — Saint Kitts e Nevis

KY — Isole Cayman

MS — Montserrat

MU — Maurizio

NC — Nuova Caledonia

NZ — Nuova Zelanda

PF — Polinesia francese

PM — Saint Pierre et Miquelon

SG — Singapore

SH — Sant’Elena

US — Stati Uniti d’America

VC — Saint Vincent and the Grenadines

VU — Vanuatu

WF — Wallis e Futuna

YT — Mayotte»


Top