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Document 32004R1937

    Regolamento (CE) n. 1937/2004 della Commissione, del 9 novembre 2004, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

    GU L 334 del 10.11.2004, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/11/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1937/oj

    10.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 334/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1937/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 9 novembre 2004

    che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), in particulare l’articolo 74,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio riporta le norme nazionali sulla competenza. L’allegato II contiene un elenco dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri che si occupano delle istanze intese a ottenere la dichiarazione di esecutività. L’allegato III riporta l’elenco dei giudici dinanzi ai quali è possibile ricorrere in appello avverso tali decisioni e l’allegato IV enumera gli appositi mezzi di ricorso.

    (2)

    Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio sono stati modificati dall’atto di adesione del 2003 in modo da includere anche le norme nazionali sulla competenza, l’elenco dei giudici o delle autorità competenti e i mezzi di ricorso dei paesi aderenti.

    (3)

    Francia, Lettonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione le modifiche degli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 44/2001 deve essere modificato di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 44/2001 viene modificato come segue.

    1)

    L’allegato I è modificato come segue:

    a)

    il trattino relativo alla Lettonia è sostituito dal seguente:

    «—

    in Lettonia: sezione 27 e paragrafi 3, 5, 6 e 9 della sezione 28 del diritto processuale civile (Civilprocesa likums),»;

    b)

    il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

    «—

    in Slovenia: l’articolo 48, paragrafo 2, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku) e all’articolo 58, paragrafo 1, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 1, e all’articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku),»;

    c)

    il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

    «—

    in Slovacchia: gli articoli da 37 a 37e) della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura.».

    2)

    L’allegato II viene modificato come segue:

    a)

    il trattino relativo alla Francia è sostituito dal seguente:

    «—

    in Francia:

    a)

    greffier en chef du tribunal de grande instance”,

    b)

    président de la chambre départementale des notaires”, in caso di istanza di dichiarazione di ammissibilità di un atto pubblico notarile.»;

    b)

    il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

    «—

    in Slovenia, “okrožno sodišče”,»;

    c)

    il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

    «—

    in Slovacchia, “okresný súd”.».

    3)

    L’allegato III viene modificato come segue:

    a)

    il trattino relativo alla Francia è sostituito dal seguente:

    «—

    in Francia:

    a)

    cour d’appel” per le decisioni che accolgono l’istanza,

    b)

    presidente del “tribunal de grande instance” per le decisioni che respingono l’istanza,»;

    b)

    il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:

    «—

    in Lituania, “Lietuvos apeliacinis teismas”,»;

    c)

    il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

    «—

    in Slovenia, “okrožno sodišče”,»;

    d)

    il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

    «—

    in Slovacchia, “okresný súd”.».

    4)

    L’allegato IV viene modificato come segue:

    a)

    il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:

    «—

    in Lituania, ricorso al “Lietuvos Aukščiausiasis Teismas”,»;

    b)

    il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

    «—

    in Slovenia, ricorso al “Vrhovno sodišče Republike Slovenije”,»;

    c)

    il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

    «—

    in Slovacchia, ricorso al “dovolanie”.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2004.

    Per la Commissione

    António VITORINO

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


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