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Document 32004R1937
Commission Regulation (EC) No 1937/2004 of 9 November 2004 amending Annexes I, II, III and IV to Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
Regolamento (CE) n. 1937/2004 della Commissione, del 9 novembre 2004, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Regolamento (CE) n. 1937/2004 della Commissione, del 9 novembre 2004, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
GU L 334 del 10.11.2004, p. 3–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/11/2004
10.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1937/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2004
che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), in particulare l’articolo 74,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio riporta le norme nazionali sulla competenza. L’allegato II contiene un elenco dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri che si occupano delle istanze intese a ottenere la dichiarazione di esecutività. L’allegato III riporta l’elenco dei giudici dinanzi ai quali è possibile ricorrere in appello avverso tali decisioni e l’allegato IV enumera gli appositi mezzi di ricorso. |
(2) |
Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio sono stati modificati dall’atto di adesione del 2003 in modo da includere anche le norme nazionali sulla competenza, l’elenco dei giudici o delle autorità competenti e i mezzi di ricorso dei paesi aderenti. |
(3) |
Francia, Lettonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione le modifiche degli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 44/2001 deve essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 44/2001 viene modificato come segue.
1) |
L’allegato I è modificato come segue:
|
2) |
L’allegato II viene modificato come segue:
|
3) |
L’allegato III viene modificato come segue:
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4) |
L’allegato IV viene modificato come segue:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2004.
Per la Commissione
António VITORINO
Membro della Commissione
(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.