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Document 32004R1847
Commission Regulation (EC) No 1847/2004 of 22 October 2004 opening the procedure for the allocation of export licences for cheese to be exported to the United States of America in 2005 under certain GATT quotas
Regolamento (CE) n. 1847/2004 della Commissione, del 22 ottobre 2004, che apre la procedura di attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2005 nell’ambito di alcuni contingenti GATT
Regolamento (CE) n. 1847/2004 della Commissione, del 22 ottobre 2004, che apre la procedura di attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2005 nell’ambito di alcuni contingenti GATT
GU L 322 del 23.10.2004, p. 19–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
23.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1847/2004 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2004
che apre la procedura di attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2005 nell’ambito di alcuni contingenti GATT
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 30,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), stabilisce che i titoli d’esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti previsti dagli accordi conclusi durante i negoziati commerciali multilaterali possono essere attribuiti in base ad un’apposita procedura da esso stabilita. |
(2) |
Occorre aprire tale procedura per le esportazioni del 2005 e stabilire ulteriori modalità in materia. |
(3) |
Nella gestione delle importazioni, le autorità competenti degli Stati Uniti d’America operano una distinzione tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nel quadro dell’Uruguay Round e i contingenti derivanti dal Tokyo Round. È necessario che i titoli di esportazione siano attribuiti tenendo conto dell’ammissibilità dei prodotti nel contingente statunitense secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America». |
(4) |
Per garantire stabilità e sicurezza agli operatori che presentano domande nell’ambito del regime speciale, è opportuno stabilire il giorno in cui le richieste si considerano presentate ai fini dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999. |
(5) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 elencati nell’allegato I del presente regolamento, da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2005 nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, sono rilasciati conformemente alle disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 e del presente regolamento.
Articolo 2
1. Le domande di titoli provvisori di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 (in appresso «le domande») devono essere presentate alle autorità competenti dal 26 al 29 ottobre 2004 al più tardi.
2. Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 e se sono accompagnate dai documenti a cui si fa riferimento in tale articolo.
Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 2, del presente regolamento la quantità disponibile è ripartita tra il contingente dell’Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e indica di quale contingente si tratta, designando il gruppo e il contingente di cui all’allegato I, colonna 3.
Le domande sono redatte secondo il modello di cui all’allegato II.
3. Il titolo deve vertere al massimo sul 40 % del quantitativo disponibile per il gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 4, e per il relativo contingente.
4. La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente.
Se il richiedente presenta in uno o più Stati membri più domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono considerate inammissibili.
5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, si presume che tutte le domande presentate entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state presentate il 26 ottobre 2004.
Articolo 3
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione, le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e se del caso per i contingenti di cui all’allegato I.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’assenza di domande, sono trasmesse per telex o fax utilizzando il modello di cui all’allegato III.
2. Tale notifica comprende per ciascun gruppo e se del caso per ciascun contingente:
a) |
l’elenco dei richiedenti; |
b) |
i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi in base al codice del prodotto della nomenclatura combinata e al codice corrispondente secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2004)»; |
c) |
i quantitativi dei prodotti di cui trattasi esportati dal richiedente nell’ultimo triennio; |
d) |
il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente, specificando se si tratta di una consociata del richiedente. |
Articolo 4
In applicazione dell’articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 174/1999, la Commissione procede quanto prima all’assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro e non oltre il 30 novembre 2004.
Articolo 5
La verifica delle informazioni notificate ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento e dell’articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 è effettuata dagli Stati membri prima del rilascio dei titoli definitivi, e al più tardi entro il 31 dicembre 2004.
Nel caso si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo provvisorio ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione viene incamerata. Gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1846/2004 (cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO I
Formaggi da esportare nel 2005 negli Stati Uniti nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT
[Regolamento (CE) n. 174/1999, articolo 20, e regolamento (CE) n. 1847/2004]
Identificazione del gruppo conformemente alle note complementari di cui al capitolo 4 della tariffa doganale armonizzata USA |
Identificazione del gruppo e del contingente |
Quantitativo disponibile per il 2005 |
Quantitativo massimo per domanda |
|
Numero della nota |
Gruppo |
(t) |
(t) |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
16 |
Not specifically provided for (NSPF) |
16 — Tokyo |
908,877 |
363,550 |
16 — Uruguay |
3 446,000 |
1 378,400 |
||
17 |
Blue Mould |
17 |
350,000 |
140,000 |
18 |
Cheddar |
18 |
1 050,000 |
420,000 |
20 |
Edam/Gouda |
20 |
1 100,000 |
440,000 |
21 |
Italian type |
21 |
2 025,000 |
810,000 |
22 |
Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation |
22 — Tokyo |
393,006 |
157,202 |
22 — Uruguay |
380,000 |
152,000 |
||
25 |
Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation |
25 — Tokyo |
4 003,172 |
1 601,268 |
25 — Uruguay |
2 420,000 |
968,000 |
ALLEGATO II
Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell' articolo 20, paragrafo 2 e 3, del regolamento (CE) n. 174/1999
ALLEGATO III
Comunicazione degli Stati membri a norma dell' articolo 3 del regolamento (CE) n. 1847/2004