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Document 32004R1409
Commission Regulation (EC) No 1409/2004 of 2 August 2004 amending Regulation (EC) No 1159/2003 laying down detailed rules of application for the 2003/04, 2004/05 and 2005/06 marketing years for the import of cane sugar under certain tariff quotas and preferential agreements and amending Regulations (EC) No 1464/95 and (EC) No 779/96
Regolamento (CE) n. 1409/2004 della Commissione, del 2 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1159/2003 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/04, 2004/05 e 2005/06, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96
Regolamento (CE) n. 1409/2004 della Commissione, del 2 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1159/2003 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/04, 2004/05 e 2005/06, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96
GU L 256 del 3.8.2004, p. 11–12
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006
3.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1409/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 1159/2003 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/04, 2004/05 e 2005/06, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 2, l’articolo 26, paragrafo 1, l’articolo 38, paragrafo 6 l’articolo 39, paragrafo 6, e l’articolo 41, secondo comma,
visto il regolamento (CEE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (2), in particolare l’articolo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’esperienza acquisita nei primi mesi di applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione (3) dimostra la necessità di migliorare le modalità comuni di gestione previste da detto regolamento. |
(2) |
Per consentire il rispetto nelle migliori condizioni degli obblighi previsti dal protocollo n. 3 sullo zucchero ACP (Stati dell’Africa, dei Carabi e del Pacifico) accluso all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (4) e dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell’India sullo zucchero di canna (5), è opportuno modificare le disposizioni relative alla percentuale della cauzione relativa ai titoli e le disposizioni concernenti la data di inizio del periodo di consegna. |
(3) |
Al fine di gestire in modo efficace le importazioni realizzate nell’ambito dei contingenti o degli accordi in questione, risulta necessario creare un meccanismo che incoraggi gli operatori a rendere rapidamente all’organismo emittente i titoli non utilizzati di modo che i quantitativi corrispondenti possano essere riallocati. |
(4) |
Inoltre, è opportuno prevedere, con periodicità settimanale, le misure necessarie per permettere alla Commissione, da un lato, di contabilizzare i dati relativi ai titoli rilasciati e, dall’altro, di informare gli Stati membri e gli operatori interessati in merito alla situazione di ciascun contingente o obbligo di consegna. |
(5) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1159/2003. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1159/2003 è così modificato:
1) |
Nell’articolo 2 è aggiunta la seguente lettera k):
|
2) |
L’articolo 4 è così modificato:
|
3) |
Il testo dell’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. Le domande di titolo d’importazione possono essere presentate dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana. Tali domande devono indicare la campagna o il periodo di consegna cui fanno riferimento. Entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di zucchero bianco o di zucchero greggio, eventualmente espressi in equivalente zucchero bianco, per i quali sono state presentate domande di titolo d’importazione nel corso della settimana precedente, specificando la campagna di commercializzazione di cui trattasi e i quantitativi per paese d’origine. 2. La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono stati richiesti titoli d’importazione. 3. Se le domande di titoli raggiungono o superano il quantitativo che forma oggetto dell’obbligo di consegna stabilito per ciascuno dei paesi interessati a norma dell’articolo 9 per lo zucchero preferenziale ACP-India o il contingente di cui trattasi per lo zucchero preferenziale speciale o per lo zucchero concessioni CXL, la Commissione limita, se del caso, il rilascio dei titoli proporzionalmente al quantitativo disponibile e/o informa gli Stati membri che è stato raggiunto il limite in questione. 4. Se la contabilizzazione di cui al paragrafo 2 rivela che alcuni quantitativi di zucchero sono ancora disponibili per gli obblighi di consegna di zucchero preferenziale ACP-India o per contingenti di zucchero preferenziale speciale o di zucchero concessioni CXL, per i quali il limite era già stato raggiunto, la Commissione informa gli Stati membri che il limite non è più raggiunto. 5. I titoli sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, purché la Commissione non abbia adottato, in tale periodo, le misure indicate al paragrafo 3. 6. Congiuntamente alla comunicazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione, separatamente per ciascun contingente o obbligo di consegna e per ciascun paese d’origine, i quantitativi di zucchero per cui sono stati rilasciati i titoli di importazione nel corso della settimana precedente.» |
4) |
Nell’articolo 7, punto 1), è soppressa la lettera a). |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(3) GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).
(4) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(5) GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.