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Document 32004R1332
Commission Regulation (EC) No 1332/2004 of 20 July 2004 concerning the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs(Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1332/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi(Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1332/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi(Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 247 del 21.7.2004, p. 8–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2017; abrogato da 32017R1145
21.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 247/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2004
concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3 e l'articolo 9D, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 70/524/CEE stabilisce che gli additivi da impiegare all'interno della Comunità debbano essere autorizzati. Gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della suddetta direttiva possono essere autorizzati a tempo indeterminato qualora siano rispettate determinate condizioni. |
(2) |
L’impiego del preparato di enzimi endo-1,4-beta-xylanasi prodotto dall’Aspergillus oryzae (DSM 10287) era stato autorizzato in modo provvisorio per la prima volta per i polli da ingrasso, i tacchini da ingrasso e i suinetti dal regolamento (CE) n. 1436/98 (2). |
(3) |
L’impiego del preparato di enzimi endo-1,4-beta-xylanasi e endo-1,4-beta-glucanasi prodotto dall’Humicola insolens (DSM 10442) era stato autorizzato in modo provvisorio per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione (2). |
(4) |
Sono stati presentati dati nuovi a sostegno delle domande di autorizzazione a tempo indeterminato per ciascuno di questi preparati a base di enzimi. La valutazione effettuata ha dimostrato che, per ognuno dei casi, le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE risultano soddisfatte. |
(5) |
Di conseguenza, nel rispetto di determinate condizioni, l’impiego dei suddetti preparati di enzimi deve essere autorizzato a tempo indeterminato. |
(6) |
La valutazione delle domande indica che è opportuno stabilire alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (3). |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» di cui agli allegati I e II sono autorizzati ad essere impiegati a tempo indeterminato come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 (GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1).
(2) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.
(3) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO I
Numero CE |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell'autorizzazione |
||||||||||
Unità d'attività/kg di alimento completo |
||||||||||||||||||
Enzimi |
||||||||||||||||||
E 1607 |
Endo-1,4-beta-xilanasi CE 3.2.1.8 |
Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 10287) avente un'attività minima di:
|
Polli da ingrasso |
— |
100 FXU |
400 FXU |
|
A tempo indeterminato |
||||||||||
Tacchini da ingrasso |
— |
100 FXU |
400 FXU |
|
A tempo indeterminato |
|||||||||||||
Suinetti |
— |
200 FXU |
400 FXU |
|
A tempo indeterminato |
(1) 1 FXU è il quantitativo di enzima che libera 7,8 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da azo-grano arabinoxilano, al minuto, con pH 6,0 e a 50 °C.
ALLEGATO II
Numero CE |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell'autorizzazione |
||||||||||||||||||||||
Unità d'attività/kg di alimento completo |
||||||||||||||||||||||||||||||
Enzimi |
||||||||||||||||||||||||||||||
E 1608 |
Endo-1,4-beta-xilanasi CE 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glucanasi CE 3.2.1.4 |
Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotti da Humicola insolens (DSM 10442) avente un'attività minima di:
|
Polli da ingrasso |
— |
400 FXU 36 FBG |
1 000 FXU 94 FBG |
|
A tempo indeterminato |
(1) 1 FXU è il quantitativo di enzima che libera 3,1 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da azo-grano arabinoxilano, al minuto, con pH 6,0 e a 50 °C.
(2) 1 FBG è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5.0 e a 30 °C.