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Document 32004R1238
Commission Regulation (EC) No 1238/2004 of 5 July 2004 derogating from Regulation (EC) No 708/98 on the taking over of paddy rice by the intervention agencies and fixing the corrective amounts and the price increases and reductions to be applied as regards the time limit for delivery into intervention for the 2003/04 marketing year
Regolamento (CE) n. 1238/2004 della Commissione, del 5 luglio 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 708/98, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d’intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare, per il periodo di consegna all’intervento della campagna 2003/2004
Regolamento (CE) n. 1238/2004 della Commissione, del 5 luglio 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 708/98, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d’intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare, per il periodo di consegna all’intervento della campagna 2003/2004
GU L 235 del 6.7.2004, p. 7–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
6.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1238/2004 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2004
che deroga al regolamento (CE) n. 708/98, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d’intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare, per il periodo di consegna all’intervento della campagna 2003/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l’articolo 8, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Le condizioni di presa in consegna del risone da parte degli organismi d’intervento sono fissate dal regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione (2). A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, la consegna deve effettuarsi alla fine del secondo mese successivo a quello di ricezione dell’offerta, ma comunque non oltre il 31 agosto della campagna in corso. |
(2) |
A causa delle difficoltà connesse all’organizzazione del mercato dopo l’attuazione della riforma della PAC, derivanti dalla limitazione dei quantitativi ammissibili all’intervento nel settore del riso e dalla fissazione di coefficienti di attribuzione, gli organismi d’intervento avrebbero difficoltà a rispettare il termine stabilito per la consegna dei prodotti. Tale situazione giustifica, per la campagna 2003/2004 in corso, una deroga al termine di consegna suddetto, fissato per la fine del secondo mese. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/98, la consegna del risone conferito all’organismo d’intervento a titolo della campagna 2003/2004 deve essere effettuata entro il 31 agosto 2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).
(2) GU L 98 del 31.3.1998, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1107/2004 (GU L 211 del 12.6.2004, pag. 14).