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Document 32004R1001

Regolamento (CE) n. 1001/2004 della Commissione, del 18 maggio 2004, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione Russa e dell’Ucraina e che sottopone a registrazione le importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione Russa o dell’Ucraina

GU L 183 del 20.5.2004, p. 13–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 183M del 5.7.2006, p. 25–27 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/11/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1001/oj

20.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1001/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2004

che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione Russa e dell'Ucraina e che sottopone a registrazione le importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione Russa o dell’Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (2) (il «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8, 11, paragrafi 3, 21 e 22, lettera c),

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

In seguito alla scadenza di un riesame intermedio, con il regolamento (CE) n. 658/2002 (3) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio (il «prodotto in questione») originario della Russia. Con il regolamento (CE) n. 132/2001 (4) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 993/2004 (5) il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 658/2002 e (CE) n. 132/2001.

(2)

Le misure sono dazi specifici di 47,07 EUR/t nel caso della Russia e di 33,25 EUR/t nel caso dell’Ucraina.

2.   Inchiesta

(3)

Il 20 marzo 2004 la Commissione ha annunciato, mediante la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (6), l'avvio di un riesame intermedio parziale delle misure in vigore («le misure») ai sensi degli articoli 11, paragrafi 3 e 22, lettera c) del regolamento di base.

(4)

Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell’allargamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004 e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo su tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

(5)

Tutte le parti interessate, compresi l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori dei paesi interessati, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 («UE10»), sono stati informati dell’apertura dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che l’hanno chiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

3.   Risultati dell'inchiesta

(6)

Come risulta dal regolamento (CE) n. 993/2004 del Consiglio, l'inchiesta ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre adattare le misure in vigore, purché tale adattamento non pregiudichi notevolmente il livello desiderato di difesa commerciale.

4.   Impegni

(7)

Conformemente alle conclusioni del regolamento (CE) n. 993/2004, la Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, ha proposto impegni alle società interessate. In seguito a ciò, hanno proposto impegni: i) un produttore esportatore ucraino del prodotto in questione (OJSC «Azot»), ii) un produttore esportatore russo (CJSC MCC Eurochem per quanto riguarda le merci prodotte negli impianti della JSC Nak Azot, Russia) congiuntamente alla sua società collegata (Cumberland Sound Ltd., Isole Vergini britanniche), iii) due produttori esportatori russi collegati (OAO «Kirovo – Chepetsky Chimkombinat» e JSC «Azot»), separatamente e iv) due produttori esportatori collegati, congiuntamente – le società per azioni «Acron», Russia e «Dorogobuzh», Russia.

(8)

Dalle osservazioni della OAO «Kirovo – Chepetsky Chimkombinat» e dalle informazioni pubblicamente disponibili su Internet, la Commissione ha appreso che la JSC «Azot» e la OAO «Kirovo – Chepetsky Chimkombinat» sono collegate attraverso l’azienda agrochimica «Azot», che detiene molto più del 5 % del capitale di ciascuna delle due aziende. Pertanto, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di base e della definizione delle parti collegate di cui all’articolo 143 del regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (8), la Commissione considera collegate la JSC «Azot» e la OAO «Kirovo – Chepetsky Chimkombinat». Va rilevato che gli aumenti anormali del volume delle esportazioni di uno dei due produttori esportatori, la OAO «Kirovo – Chepetsky Chimkombinat», nell’UE10 registrati nei primi mesi del 2004 erano superiori ai volumi combinati di esportazioni tradizionali nell’UE10 della JSC «Azot» e della OAO «Kirovo – Chepetsky Chimkombinat». Pertanto, le offerte di impegni presentate dai due produttori esportatori sono respinte in quanto il massimale dell’impegno dei due produttori esportatori, calcolato in base ai volumi di esportazione tradizionali nell’EU10 nel 2001 e nel 2002 meno gli aumenti anormali dei volumi di esportazione nell’EU10 registrati nei primi mesi del 2004, è negativo.

(9)

Va rilevato che, in applicazione dell'articolo 22, lettera c), del regolamento di base, gli eventuali impegni accettati dal presente regolamento vengono considerati misure speciali in quanto, conformemente alle conclusioni del regolamento (CE) n. 993/2004, non sono direttamente equivalenti a un dazio antidumping.

(10)

Ciononostante, conformemente al regolamento (CE) n. 993/2004, gli impegni obbligano ciascun produttore esportatore a rispettare prezzi all'importazione minimi nel quadro di massimali d'importazione. Inoltre, per consentire il controllo degli impegni, i produttori esportatori interessati hanno deciso di rispettare a grandi linee le loro abitudini di vendita tradizionali a clienti individuali nell’UE10. I produttori esportatori sono inoltre consapevoli del fatto che, se risulta che tali abitudini di vendita mutano notevolmente o che gli impegni diventano difficili o impossibili da controllare, la Commissione è autorizzata a ritirare l'accettazione dell'impegno della società e ad istituire al suo posto dazi antidumping definitivi, oppure modificare il livello del massimale o ancora adottare un altro provvedimento correttivo.

(11)

Inoltre, una delle condizioni degli impegni prevede che se essi vengono violati in qualche modo, la Commissione è autorizzata a ritirarne l'accettazione e ad istituire al loro posto dazi antidumping definitivi.

(12)

Le società forniranno periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e pertanto la Commissione potrà controllare efficacemente gli impegni.

(13)

Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti nel quadro dell’impegno, l'esenzione dal dazio deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 993/2004 del Consiglio. Queste informazioni sono necessarie per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscosso l'appropriato dazio antidumping.

(14)

In considerazione di quanto sopra, le offerte di impegni presentate dalla OJSC «Azot», dalla CJSC MCC Eurochem per quanto riguarda le merci prodotte negli impianti della JSC Nak Azot, Russia, e dalla società per azioni «Acron» insieme alla società per azioni «Dorogobuzh» sono considerate accettabili.

(15)

L'accettazione degli impegni è limitata a un periodo iniziale di sei mesi, ferma restando la normale durata delle misure. Tuttavia, sei mesi dopo l'accettazione degli impegni, la Commissione effettuerà una valutazione per verificare se continuano ad esistere per gli utilizzatori finali nell’UE10 le condizioni eccezionali e negative che hanno portato all'accettazione degli impegni. Dato che si tratta di impegni a breve termine che vengono accettati in circostanze eccezionali, i servizi della Commissione possono, dopo aver sentito il comitato consultivo, adattarne alcune condizioni, se dopo un ragionevole lasso di tempo viene stabilito che gli impegni non ottengono i risultati previsti, vale a dire consentire il proseguimento dei flussi di esportazione tradizionali nell’UE10. Tuttavia, le condizioni degli impegni adattate devono continuare a garantire un notevole contributo all’eliminazione del pregiudizio.

B.   REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(16)

Tenendo presenti le insolite circostanze del caso e il rischio inerente di violazioni degli impegni dovuto alle differenze di prezzo tra l’UE10 e l’UE15 nonché il loro carattere di breve termine, si ritiene che esistano motivi sufficienti per sottoporre a registrazione alcune importazioni del prodotto in questione per un periodo massimo di nove mesi, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(17)

Le autorità doganali sono pertanto invitate ad adottare le misure adeguate per registrare le importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario dell’Ucraina e della Russia ed esportato dalle società che hanno offerto impegni accettabili e per le quali è chiesta l'esenzione dai dazi antidumping.

(18)

Nel caso in cui venga accertata la violazione degli impegni, i dazi sui beni immessi in libera pratica nella Comunità possono essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data della violazione dell'impegno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori menzionati in appresso, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina e della Federazione Russa.

Paese

Società

Codice addizionale Taric

Ucraina

Prodotto ed esportato da OJSC «Azot», Cerkassy, Ucraina, al suo primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A521

Federazione Russa

Prodotto da OJSC MCC Eurochem, Mosca, Russia nei suoi impianti della JSC Nak Azot, Novomoskovsk, Russia, e venduto da Cumberland Sound Ltd., Tortola, Isole Vergini britanniche, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A522

Federazione Russa

Prodotto ed esportato dalla società per azioni «Acron», Veliky Novgorod, Russia o dalla società per azioni «Dorogobuzh» Verkhnedneprovsky, provincia di Smolensk, Russia, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A532

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, ad adottare le misure adeguate per registrare le importazioni nella Comunità di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina e della Federazione Russa, rientrante nei codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, prodotto e venduto o prodotto ed esportato dalle società elencate nell'articolo 1 e per le quali è chiesta l'esenzione dai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 993/2004.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e rimane in vigore per sei mesi a partire da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

(3)  GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1.

(4)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1.

(5)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 28.

(6)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(8)  GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1.


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