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Document 32004R0737
Commission Regulation (EC) No 737/2004 of 21 April 2004 amending the delivery obligations for cane sugar to be imported under the ACP Protocol and the India Agreement for the 2003/2004 delivery period
Regolamento (CE) n. 737/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, che modifica i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004
Regolamento (CE) n. 737/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, che modifica i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004
GU L 116 del 22.4.2004, p. 3–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2004
Regolamento (CE) n. 737/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, che modifica i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004
Gazzetta ufficiale n. L 116 del 22/04/2004 pag. 0003 - 0004
Regolamento (CE) n. 737/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 che modifica i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 443/2004 della Commissione(3) ha fissato i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004. (2) Il Regno Unito ha presentato una richiesta di trasferimento dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna tra i periodi di consegna 2003/2004 e 2004/2005 per lo Zimbabwe, a causa di un errore amministrativo all'atto della codifica delle richieste di certificati d'importazione relativi a tale paese. Questo errore ha comportato l'effettivo rilascio di certificati relativi a 6858,11 tonnellate in più rispetto ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per lo Zimbabwe per il periodo di consegna 2003/2004. (3) Dato che il trasferimento di 6858,11 tonnellate dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per lo Zimbabwe per il periodo di consegna 2004/2005 al quantitativo corrispondente per il periodo di consegna 2003/2004 non comporta perturbazioni del regime di approvvigionamento menzionato all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001, è opportuno modificare il quantitativo corrispondente agli obblighi di consegna per lo Zimbabwe per il periodo di consegna 2003/2004. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'India, in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2003/2004 e per i rispettivi paesi esportatori, fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 443/2004, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 2). (2) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. (3) GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 52. ALLEGATO Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004, espresso in equivalente di zucchero bianco (in tonnellate) >SPAZIO PER TABELLA>