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Document 32004R0615
Commission Regulation (EC) No 615/2004 of 1 April 2004 repealing Regulations (EC) No 8/2004, (EC) No 9/2004 and (EC) No 10/2004 suspending the preferential customs duties and re-establishing the Common Customs Tariff duty on imports of large-flowered roses, small-flowered roses and uniflorous (bloom) carnations, respectively, originating in Israel
Regolamento (CE) n. 615/2004 della Commissione, del 1° aprile 2004, che abroga i regolamenti (CE) n. 8/2004, (CE) n. 9/2004 e (CE) n. 10/2004 che sospendono il dazio doganale preferenziale e ripristinano il dazio della tariffa doganale comune all'importazione rispettivamente di rose a fiore grande, di rose a fiore piccolo e di garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele
Regolamento (CE) n. 615/2004 della Commissione, del 1° aprile 2004, che abroga i regolamenti (CE) n. 8/2004, (CE) n. 9/2004 e (CE) n. 10/2004 che sospendono il dazio doganale preferenziale e ripristinano il dazio della tariffa doganale comune all'importazione rispettivamente di rose a fiore grande, di rose a fiore piccolo e di garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele
GU L 98 del 2.4.2004, p. 8–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 615/2004 della Commissione, del 1° aprile 2004, che abroga i regolamenti (CE) n. 8/2004, (CE) n. 9/2004 e (CE) n. 10/2004 che sospendono il dazio doganale preferenziale e ripristinano il dazio della tariffa doganale comune all'importazione rispettivamente di rose a fiore grande, di rose a fiore piccolo e di garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele
Gazzetta ufficiale n. L 098 del 02/04/2004 pag. 0008 - 0009
Regolamento (CE) n. 615/2004 della Commissione del 1o aprile 2004 che abroga i regolamenti (CE) n. 8/2004, (CE) n. 9/2004 e (CE) n. 10/2004 che sospendono il dazio doganale preferenziale e ripristinano il dazio della tariffa doganale comune all'importazione rispettivamente di rose a fiore grande, di rose a fiore piccolo e di garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), considerando quanto segue: (1) A seguito della decisione 2003/917/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele(2), a partire dal 1o gennaio 2004 non è più necessario fissare prezzi minimi d'entrata per le rose e i garofani importati da Israele poiché tutte le importazioni effettuate entro i limiti del contingente tariffario sono soggette al regime dei dazi doganali preferenziali. (2) Sono stati nondimeno calcolati i prezzi minimi d'entrata per i prodotti in questione e i calcoli hanno portato all'adozione del regolamento (CE) n. 8/2004 della Commissione(3) per quanto riguarda le rose a fiore grande, del regolamento (CE) n. 9/2004 della Commissione(4) per quanto riguarda le rose a fiore piccolo e del regolamento (CE) n. 10/2004 della Commissione(5) per quanto riguarda i garofani a fiore singolo (standard). (3) È pertanto necessario ripristinare i dazi doganali preferenziali così come sono stati istituiti dal regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95(6). (4) Occorre quindi abrogare i regolamenti (CE) n. 8/2004, (CE) n. 9/2004 e (CE) n. 10/2004, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dei medesimi, fermo restando che è possibile procedere al rimborso dei dazi doganali percepiti in virtù dei suddetti regolamenti conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(7) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(8). (5) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura spetta alla Commissione adottare tali misure, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I regolamenti (CE) n. 8/2004, (CE) n. 9/2004 e (CE) n. 10/2004 sono abrogati. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2004. Esso è applicabile a decorrere dal 7 gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2004. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1). (2) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65. (3) GU L 2 del 6.1.2004, pag. 28. (4) GU L 2 del 6.1.2004, pag. 30. (5) GU L 2 del 6.1.2004, pag. 32. (6) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 54/2004 della Commissione (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 30). (7) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17). (8) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1)