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Document 32004R0213

    Regolamento (CE) n. 213/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, che sospende per un periodo supplementare di sei mesi, per quanto riguarda lo zucchero classificato ai codici NC 1701 e 1702 importato dalla Serbia e Montenegro, i regimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

    GU L 36 del 7.2.2004, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/08/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/213/oj

    32004R0213

    Regolamento (CE) n. 213/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, che sospende per un periodo supplementare di sei mesi, per quanto riguarda lo zucchero classificato ai codici NC 1701 e 1702 importato dalla Serbia e Montenegro, i regimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

    Gazzetta ufficiale n. L 036 del 07/02/2004 pag. 0004 - 0005


    Regolamento (CE) n. 213/2004 della Commissione

    del 5 febbraio 2004

    che sospende per un periodo supplementare di sei mesi, per quanto riguarda lo zucchero classificato ai codici NC 1701 e 1702 importato dalla Serbia e Montenegro, i regimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modifica del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e (CE) n. 6/2000(1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 764/2003 della Commissione(2) ha sospeso per tre mesi i regimi preferenziali di cui al regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio applicabili allo zucchero dei codici NC 1701 e 1702 importato dalla Serbia e Montenegro. Tale decisione è stata presa sulla base di alcuni accertamenti effettuati in Serbia e in Montenegro, secondo i quali il sistema di certificazione e di controllo dell'origine preferenziale dello zucchero dei codici NC 1701 e 1702 non consentiva alle autorità competenti del paese beneficiario di verificare la posizione originaria delle merci e di garantire la cooperazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine.

    (2) Poiché la situazione non è cambiata in maniera rilevante in Serbia e Montenegro, il regolamento (CE) n. 1343/2003 della Commissione(3) ha sospeso per un periodo supplementare di sei mesi i regimi preferenziali stabiliti nel regolamento (CE) n. 2007/2000, per quanto riguarda lo zucchero classificato ai codici NC 1701 e 1702 importato dalla Serbia e Montenegro.

    (3) Entrambe le misure di sospensione sono state decise ai sensi delle disposizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2007/2000.

    (4) L'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2000 stabilisce che al termine del periodo di sospensione la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione, oppure di prorogarla.

    (5) Nonostante i notevoli sforzi sostenuti dalle autorità della Serbia e Montenegro per rimediare alla situazione, persistono carenze nel loro sistema di certificazione e di controllo dell'origine preferenziale.

    (6) La Commissione ritiene pertanto che la misura di sospensione debba essere prorogata per un periodo supplementare di sei mesi, per quanto riguarda lo zucchero classificato ai codici NC 1701 e 1702 dichiarato originario della Serbia e Montenegro, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2000.

    (7) Il comitato del codice doganale è stato opportunamente informato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I regimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2007/2000 per quanto riguarda lo zucchero classificato ai codici NC 1701 e 1702 importato dalla Serbia e Montenegro sono sospesi per un periodo supplementare di sei mesi.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    È applicabile dall'8 febbraio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/2003 della Commissione (GU L 86 del 3.4.2003, pag. 18).

    (2) GU L 109 dell'1.5.2003, pag. 13.

    (3) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 30.

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