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Document 32004R0202

Regolamento (CE) n. 202/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di riso del raccolto 1999 detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

GU L 34 del 6.2.2004, p. 8–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/202/oj

32004R0202

Regolamento (CE) n. 202/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di riso del raccolto 1999 detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

Gazzetta ufficiale n. L 034 del 06/02/2004 pag. 0008 - 0014


Regolamento (CE) n. 202/2004 della Commissione

del 5 febbraio 2004

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di riso del raccolto 1999 detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione(2) prevede segnatamente che la vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.

(2) La Spagna dispone tuttora di scorte d'intervento di risone del raccolto 1999, la cui qualità rischia di deteriorarsi in caso di magazzinaggio prolungato.

(3) Nella situazione attuale della produzione e tenuto conto delle concessioni per l'importazione di riso accordate nell'ambito degli accordi internazionali e delle restrizioni alle esportazioni sovvenzionate, lo smaltimento di tale riso sui mercati tradizionali all'interno della Comunità provocherebbe il conferimento all'intervento di un quantitativo equivalente, cosa che deve essere evitata.

(4) Il riso in causa può essere smaltito, a determinate condizioni, previa trasformazione in rotture di riso o in prodotti da esse derivati oppure previa trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nel settore dell'alimentazione animale.

(5) Al fine di assicurare che tali trasformazioni siano effettuate nelle forme suddette, è opportuno prevedere controlli particolari ed esigere dall'aggiudicatario la costituzione di una cauzione, di cui occorre stabilire le condizioni per lo svincolo.

(6) Gli impegni che gli offerenti si assumono vanno considerati esigenze principali ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli(3).

(7) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione(4) stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti provenienti dall'intervento. È inoltre opportuno prevedere procedure per la tracciabilità dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

(8) Per garantire una gestione rigorosa dei quantitativi aggiudicati, è opportuno stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo, consentendo al tempo stesso agli operatori di fissare un quantitativo minimo aggiudicato al di sotto del quale l'offerta va considerata come non presentata.

(9) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento spagnolo alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.

(10) Pur garantendo l'anonimato, occorre identificare i diversi offerenti con numeri, per sapere chi ha presentato più offerte e a che livelli.

(11) A fini di controllo, occorre prevedere la tracciabilità delle offerte identificandole mediante un numero di riferimento, garantendo allo stesso tempo l'anonimato.

(12) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per posta elettronica.

(13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, dei quantitativi di riso precedentemente comunicati alla Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 75/91, del raccolto 1999 da esso detenuti, indicati nell'allegato I del presente regolamento, ai fini della trasformazione in rotture di riso ai sensi dell'allegato A, punto 3 del regolamento (CE) n. 3072/95 o in prodotti derivati, oppure ai fini della trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309 ).

Articolo 2

1. La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 75/91.

Tuttavia, in deroga all'articolo 5 di detto regolamento:

a) le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;

b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali o del riso.

2. Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:

a) per la trasformazione sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati:

i) procedere entro il termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato II;

ii) utilizzare i prodotti aggiudicati esclusivamente sotto forma di rotture di riso o di prodotti derivati, allo stato naturale, oppure mediante incorporazione delle rotture di riso o dei prodotti derivati in un altro prodotto, oppure mediante trasformazione di dette rotture e prodotti derivati, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari da parte dell'organismo d'intervento, che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali;

iii) in caso di rivendita, far sottoscrivere tale impegno all'acquirente;

b) per la trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nel settore dell'alimentazione animale,

i) se l'offerente è un produttore di mangimi:

- procedere entro il termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato III o all'allegato IV, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti,

- salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari dell'organismo d'intervento che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali, fare incorporare tale prodotto nei mangimi entro il termine di quattro mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma;

ii) se l'offerente è un risificio:

- procedere entro il termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato IV, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti,

- salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari dell'organismo d'intervento che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali, fare incorporare tale prodotto nei mangimi entro il termine di quattro mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma;

c) farsi carico dei costi di trasformazione dei prodotti e dei relativi trattamenti;

d) tenere una contabilità "di magazzino" che consenta di verificare il rispetto degli impegni da essi assunti.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento spagnolo pubblica un bando di gara almeno otto giorni prima che scada il primo termine di presentazione delle offerte.

Il bando, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima di essere pubblicato.

2. Il bando di gara reca:

a) le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;

b) il luogo di ammasso, nonché il nome e l'indirizzo dell'immagazzinatore;

c) le principali caratteristiche fisiche e tecniche delle diverse partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli eseguiti successivamente;

d) il numero di ciascuna partita;

e) i dati identificativi delle autorità competenti responsabili del controllo dell'operazione.

3. L'organismo d'intervento spagnolo adotta tutte le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità del riso posto in vendita.

Articolo 4

1. Le offerte indicano se esse si riferiscono alla trasformazione in rotture di riso o in prodotti derivati oppure alla trasformazione in una forma idonea per l'alimentazione animale.

Esse sono valide unicamente se corredate:

a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 15 EUR/t;

b) della prova che l'offerente è un produttore di mangimi o un risificio;

c) dell'impegno scritto dell'offerente a costituire una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento del risone applicabile il giorno dell'offerta e maggiorato di 15 EUR e il prezzo offerto per tonnellata di riso, entro il termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di aggiudicazione.

2. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

3. Eventualmente, nel caso in cui la Commissione stabilisca un coefficiente di attribuzione dei quantitativi conformemente all'articolo 7, secondo comma, le offerte indicano un quantitativo minimo sulla cui base, se il quantitativo aggiudicato è inferiore, l'offerta è considerata come non presentata.

Articolo 5

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale inizia a decorrere l'11 febbraio 2004 e scade il 17 febbraio 2004 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade i martedì successivi alle ore 12 (ora di Bruxelles): 2 marzo 2004, 16 marzo 2004, 30 marzo 2004 e 13 aprile 2004. Il termine di presentazione delle offerte inizia a decorrere il mercoledì che precede la data di scadenza del termine in questione.

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale inizia a decorrere il 21 aprile 2004 e scade il 27 aprile 2004 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento spagnolo: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Beneficencia 8 E - 28004 Madrid telex 23427 FEGA E fax +34 91 521 98 32, +34 91 522 43 87

Articolo 6

1. Entro le ore 9 (ora di Bruxelles) del giovedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V, suddivise per tipo di trasformazione.

2. Per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale l'organismo d'intervento spagnolo procederà a numerare i singoli offerenti, a partire dal numero 1.

Per garantire l'anonimato, la numerazione è effettuata in modo aleatorio e distinto per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale.

I numeri di riferimento di ciascuna offerta sono attribuiti dall'organismo d'intervento spagnolo in modo da garantire l'anonimato degli offerenti. Per l'insieme della gara permanente, ogni offerta è identificata da un proprio numero di riferimento.

3. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata per posta elettronica all'indirizzo figurante nell'allegato V mediante il modulo fornito a tal fine dalla Commissione all'organismo d'intervento spagnolo.

La comunicazione deve essere effettuata anche qualora non sia stata presentata alcuna offerta. In tal caso la comunicazione indica che non sono pervenute offerte entro il termine fissato.

4. L'organismo d'intervento spagnolo comunica inoltre alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V in merito alle offerte non ammesse, indicando i motivi del rifiuto.

Articolo 7

Per ciascun tipo di trasformazione la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte si riferiscano alla stessa partita e ad un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo minimo di vendita può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione del prezzo può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95.

Articolo 8

L'organismo d'intervento informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della gara.

Nei tre giorni lavorativi che seguono l'informazione di cui al primo comma, esso trasmette altresì agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 9

L'aggiudicatario effettua il pagamento prima del ritiro del riso, entro un mese dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma. I rischi e le spese di magazzinaggio per il riso non ritirato entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

Dopo la scadenza del termine suddetto, il riso aggiudicato e non ritirato si considera uscito dall'ammasso a tutti gli effetti.

Se l'aggiudicatario non effettua il pagamento entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto, se del caso per i quantitativi non pagati.

Articolo 10

1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è svincolata

a) integralmente in relazione ai quantitativi per i quali:

i) l'offerta non è stata presa in considerazione;

ii) l'offerta è considerata come non presentata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3;

iii) il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c);

b) proporzionalmente al quantitativo non attribuito in caso di fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti conformemente all'articolo 7, secondo comma.

2. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), è svincolata, proporzionalmente ai quantitativi utilizzati, soltanto se l'organismo d'intervento ha eseguito tutti i controlli necessari per verificare la trasformazione del prodotto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Tuttavia, la cauzione è svincolata integralmente:

a) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato II e la prova dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii);

b) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato III e viene incorporato nei mangimi composti almeno il 95 % delle piccole rotture o dei frammenti ottenuti;

c) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato IV e viene incorporato nei mangimi composti almeno il 95 % del riso lavorato.

3. La prova dell'incorporazione del riso nei mangimi di cui al presente regolamento è fornita in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

Articolo 11

L'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 12

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca:

a) in caso di trasformazione in uno Stato membro diverso dalla Spagna, alle condizioni previste all'allegato II, una o più delle seguenti diciture completate dal riferimento all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii):

- Destinados a la transformación prevista en el anexo II del Reglamento (CE) n° 202/2004 y a la utilización de conformidad con el compromiso previsto en los incisos ii) y iii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de dicho Reglamento

- Til forarbejdning som fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 202/2004 og til anvendelse ifølge forpligtelsen i artikel 2, stk. 2, litra a), nr. ii) og iii), i nævnte forordning

- Zur Verarbeitung gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 202/2004 und zur Verwendung gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) der genannten Verordnung bestimmt

- Προορίζονται για τη μεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 202/2004 και για χρήση σύμφωνα με τη δέσμευση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) του ίδιου κανονισμού

- Intended for processing as provided for in Annex II to Regulation (EC) No 202/2004 and use in accordance with the undertaking provided for in Article 2(2)(a)(ii) and (iii) of that Regulation

- Destinés à la transformation prévue à l'annexe II du règlement (CE) n° 202/2004 et à l'utilisation conformément à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2, points a) ii) et iii), dudit règlement

- Destinati alla trasformazione prevista all'allegato II del regolamento (CE) n. 202/2004 e all'utilizzazione conformemente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii), del suddetto regolamento

- Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 202/2004 en om te worden gebruikt met inachtneming van de in artikel 2, lid 2, onder a), ii) en iii), van die verordening vastgestelde verbintenis

- Para a transformação prevista no anexo II do Regulamento (CE) n.o 202/2004 e para utilização em conformidade com o compromisso previsto no n.o 2, subalíneas ii) e iii) da alínea a), do artigo 2.o do referido regulamento

- Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 202/2004 liitteessä II tarkoitettuun jalostukseen ja kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetyn sitoumuksen mukaiseen käyttöön

- Avsedda för bearbetning i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 202/2004 och för användning i enlighet med det åtagande som föreskrivs i samma förordning i artikel 2.2 a ii och iii

b) in caso di utilizzazione sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati in uno Stato membro diverso da quello di trasformazione, previa trasformazione alle condizioni previste all'allegato II, una o più delle seguenti diciture:

- Arroz transformado en partidos de arroz o productos derivados de conformidad con las disposiciones del anexo II del Reglamento (CE) n° 202/2004, destinado a ser utilizado exclusivamente en forma de partidos de arroz o productos derivados, de conformidad con el compromiso previsto en los incisos ii) y iii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del mismo Reglamento

- Ris forarbejdet til brudris eller afledte produkter efter bestemmelserne i bilag II i forordning (EF) nr. 202/2004, udelukkende bestemt til anvendelse i form af brudris eller afledte produkter ifølge forpligtelsen i artikel 2, stk. 2, litra a), nr. ii) og iii), i samme forordning

- Gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 202/2004 zu Bruchreis oder Nebenerzeugnissen von Bruchreis verarbeiteter Reis, nach der Verpflichtung gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) der genannten Verordnung ausschließlich zur Verwendung in Form von Bruchreis oder Nebenerzeugnissen von Bruchreis bestimmt

- Ρύζι που έχει μεταποιηθεί σε θραύσματα ή παράγωγα προϊόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (EK) αριθ. 202/2004 και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά με τη μορφή θραυσμάτων ή παράγωγων προϊόντων σύμφωνα με τη δέσμευση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) του ίδιου κανονισμού

- Rice processed into broken rice or derived products in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 202/2004 for use solely in the form of broken rice or derived products in accordance with the undertaking provided for in Article 2(2)(a)(ii) and (iii) of that Regulation

- Riz transformé en brisures ou produits dérivés conformément aux dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 202/2004, destiné à être utilisé exclusivement sous forme de brisures ou produits dérivés, conformément à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2, points a) ii) et iii), dudit règlement

- Riso trasformato in rotture di riso o prodotti derivati conformemente alle disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 202/2004, destinato ad essere utilizzato esclusivamente sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati, conformemente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii), del suddetto regolamento

- Overeenkomstig bijlage II van Verordening (EG) nr. 202/2004 tot breukrijst of van breukrijst afgeleide producten verwerkte rijst, bestemd om uitsluitend als breukrijst of van breukrijst afgeleide producten te worden gebruikt met inachtneming van de in artikel 2, lid 2, onder a), ii) en iii), van die verordening vastgestelde verbintenis

- Arroz transformado em trincas ou produtos derivados de acordo com as disposições do anexo II do Regulamento (CE) n.o 202/2004, destinado exclusivamente a utilização sob a forma de trincas ou de produtos derivados, em conformidade com o compromisso previsto no n.o 2, subalíneas ii) e iii) da alínea a), do artigo 2.o desse mesmo regulamento

- Asetuksen (EY) N:o 202/2004 liitteen II säännösten mukaisesti rikkoutuneiksi riisinjyviksi tai niistä johdetuiksi tuotteiksi jalostettu riisi, joka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan rikkoutuneina riisinjyvinä tai niistä johdettuina tuotteina saman asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetyn sitoumuksen mukaisesti

- Ris bearbetat till brutet ris eller härledda produkter i enlighet med bestämmelserna i bilaga II till förordning (EG) nr 202/2004 och avsett att uteslutande användas i form av brutet ris eller härledda produkter därav i enlighet med det åtagande som föreskrivs i samma förordning i artikel 2.2 a ii och iii

c) in caso di trasformazione in uno Stato membro diverso dalla Spagna, alle condizioni previste all'allegato III o IV del presente regolamento, una o più delle seguenti diciture, completate dal numero dell'allegato del presente regolamento corrispondente ai trattamenti richiesti:

- Destinados a la transformación prevista en el anexo ... del Reglamento (CE) n° 202/2004

- Til forarbejdning som fastsat i bilag ... til forordning (EF) nr. 202/2004

- Zur Verarbeitung gemäß Anhang ... der Verordnung (EG) Nr. 202/2004 bestimmt

- Προορίζονται για μεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτημα ... του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 202/2004

- For processing provided for in Annex ... to Regulation (EC) No 202/2004

- Destinés à la transformation prévue à l'annexe ... du règlement (CE) n° 202/2004

- Destinati alla trasformazione prevista all'allegato ... del regolamento (CE) n. 202/2004

- Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage ... bij Verordening (EG) nr. 202/2004

- Para a transformação prevista no anexo ... do Regulamento (CE) n.o 202/2004

- Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 202/2004 liitteessä ... tarkoitettuun jalostukseen

- För bearbetning enligt bilaga ... till förordning (EG) nr 202/2004.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(2) GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

(3) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 (GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11).

(4) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i)

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

1) Il risone aggiudicato deve essere macinato in modo da ottenere la resa globale di lavorazione e la resa in grani interi precedentemente determinate dal laboratorio di analisi su un campione prelevato al momento della presa in consegna del riso aggiudicato, con una tolleranza dell'1 % in eccesso o in difetto applicabile alla resa globale di lavorazione e alla resa in grani interi.

2) Tutto il riso lavorato ottenuto deve essere spezzato in modo da ottenere almeno il 95 % di rotture di riso ai sensi dell'allegato A del regolamento (CE) n. 3072/95. Esso può essere anche direttamente trasformato in prodotti derivati dalle rotture di riso.

ALLEGATO III

Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), primo trattino

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

1) Il risone aggiudicato deve essere reso semigreggio e spezzato in modo da ottenere almeno il 77 %, espresso in peso di risone, di piccole rotture o di frammenti di riso semigreggio quali definiti al punto C dell'allegato al regolamento (CE) n. 3073/95.

2) Al prodotto ottenuto dopo la trasformazione (ad esclusione della lolla) deve essere aggiunto come tracciante il colorante "blu patentato V E131" o "verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142" che ne consentirà l'identificazione.

ALLEGATO IV

Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), primo trattino e lettera b), punto ii), primo trattino

1) Il risone aggiudicato deve essere lavorato in modo da ottenere la resa globale di lavorazione e la resa in grani interi precedentemente determinate dal laboratorio di analisi su un campione prelevato al momento della presa in consegna del riso aggiudicato, con una tolleranza dell'1 % in eccesso o in difetto applicabile alla resa globale di lavorazione e alla resa in grani interi.

2) Al prodotto ottenuto dopo la trasformazione deve essere aggiunto come tracciante il colorante "blu patentato V E131" o "verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142" che ne consentirà l'identificazione.

ALLEGATO V

Informazioni di cui all'articolo 6

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