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Document 32004D0439R(01)

Rettifica della decisione 2004/439/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adotta una misura transitoria a favore di taluni stabilimenti del settore della carne a Malta (GU L 154 del 30.4.2004)

GU L 189 del 27.5.2004, p. 76–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/439/corrigendum/2004-05-27/oj

27.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/76


Rettifica della decisione 2004/439/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adotta una misura transitoria a favore di taluni stabilimenti del settore della carne a Malta

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 30 aprile 2004 )

La decisione 2004/439/CE va letta come segue:

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

che adotta una misura transitoria a favore di taluni stabilimenti del settore della carne a Malta

[notificata con il numero C(2004) 1707]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/439/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

A Malta sette stabilimenti ad alta capacità per le carni incontrano difficoltà a conformarsi entro il 1° maggio ai pertinenti requisiti strutturali stabiliti nell'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (1), negli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (2), e nell'allegato I della direttiva 94/65/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni (3).

(2)

Di conseguenza, questi sette stabilimenti hanno bisogno di tempo per portare a termine il processo di ammodernamento in modo da essere pienamente conformi ai pertinenti requisiti strutturali fissati nelle direttive 64/433/CEE, 77/99/CEE e 94/65/CE.

(3)

I sette stabilimenti suddetti, che sono già in una fase avanzata di ammodernamento, hanno fornito garanzie attendibili sulla disponibilità dei fondi necessari per colmare le lacune restanti in un periodo di tempo ragionevole ed hanno ricevuto il parere favorevole della divisione della regolamentazione alimentare e veterinaria del ministero dell'Agricoltura e dell'ambiente di Malta per quanto concerne l'ultimazione del processo di ammodernamento.

(4)

Per Malta sono disponibili informazioni dettagliate relative alle carenze presentate da ciascuno stabilimento.

(5)

Per agevolare il passaggio dal regime esistente a Malta a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della legislazione veterinaria della Comunità è quindi opportuno, su richiesta di Malta, accordare a questi sette stabilimenti un periodo transitorio a titolo di misura transitoria eccezionale.

(6)

Data la natura eccezionale di questa deroga transitoria, non prevista durante i negoziati di adesione, nessuna ulteriore richiesta da parte di Malta di misure transitorie relative ai requisiti strutturali degli stabilimenti per la produzione di prodotti di origine animale dovrà essere accolta successivamente all'adozione della presente decisione.

(7)

Tenuto conto dello stadio avanzato di miglioramento degli impianti e della natura eccezionale della misura transitoria, il periodo di transizione dovrebbe essere limitato al 31 dicembre 2004 e non andrebbe prolungato oltre tale data.

(8)

È opportuno applicare agli stabilimenti in regime di transizione di cui alla presente decisione le stesse norme in vigore per i prodotti provenienti da stabilimenti cui è stato concesso un periodo transitorio con riguardo ai requisiti strutturali conformemente alla procedura di cui ai pertinenti allegati dell'atto di adesione.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   I requisiti strutturali stabiliti nell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, negli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE e nell'allegato I della direttiva 94/65/CE non si applicano agli stabilimenti di Malta che figurano nell'allegato della presente decisione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 2, fino alla data indicata per ciascuno stabilimento.

2.   Ai prodotti originari degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 si applicano le norme seguenti:

per tutto il periodo durante il quale gli stabilimenti di cui all'allegato della presente decisione beneficiano delle disposizioni di cui al paragrafo 1, i prodotti originari di tali stabilimenti sono immessi soltanto sul mercato nazionale o sono sottoposti a un'ulteriore trasformazione all'interno dello stesso stabilimento, indipendentemente dalla data di commercializzazione; questa norma si applica altresì ai prodotti originari di stabilimenti integrati per la produzione di carni in cui una parte dello stabilimento è soggetta alle disposizioni di cui al paragrafo 1,

tali prodotti devono recare il bollo sanitario speciale.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Stabilimenti per la carne in regime di transizione

N.

Numero di riconoscimento veterinario

Nome e indirizzo dello stabilimento

Settore: carne

Data di conformità

Attività dello stabilimento

Carni fresche, macellazione, seziona-mento

Prodotti a base di carne

Carni macinate, preparazioni a base di carne

1.

MP003

Chef Choice, Triq il-Latmija, Zabbar

x

x

x

31.12.2004

2.

MP004

Prime Ltd, Mgieret Road, Marsa

x

x

x

31.12.2004

3.

MP005

Dewfresh Products, Pastoral House, Prince Albert Street, Albertown, Marsa

x

x

x

31.12.2004

4.

MP006

Jolly Ltd, A52, Industrial Estate, Marsa

x

x

x

31.12.2004

5.

MP007

E & M Meats Cospicua Road, Zejtun

x

x

x

31.12.2004

6.

MP008

Mosta Bacon, 115, Hope Street, Mosta

x

x

x

31.12.2004

7.

MP010

Tenderfresh, A25A, G. Garibaldi Street, Marsa

x

x

x

31.12.2004


(1)  GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).


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