Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0314

    2004/314/CE: Decisione della Commissione, del 17 settembre 2003, relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione a favore di Aquafil Technopolymers SpA (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3240]

    GU L 100 del 6.4.2004, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/314/oj

    32004D0314

    2004/314/CE: Decisione della Commissione, del 17 settembre 2003, relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione a favore di Aquafil Technopolymers SpA (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3240]

    Gazzetta ufficiale n. L 100 del 06/04/2004 pag. 0040 - 0042


    Decisione della Commissione

    del 17 settembre 2003

    relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione a favore di Aquafil Technopolymers SpA

    [notificata con il numero C(2003) 3240]

    (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/314/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli(1) e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    I. PROCEDIMENTO

    (1) Con lettera del 28 febbraio 2002, le autorità italiane hanno notificato un progetto di aiuto all'investimento in favore di Aquafil Technopolymers SpA, impresa che produce polimeri, ossia un prodotto chimico utilizzato per la produzione di fibre sintetiche.

    (2) Con lettera del 5 giugno 2002, la Commissione ha informato l'Italia della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura di aiuto in oggetto.

    (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura di aiuto.

    (4) La Commissione ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate. Tali osservazioni sono state trasmesse alle autorità italiane, che hanno avuto l'opportunità di commentarle.

    II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

    (5) L'impresa Aquafil Technopolymers SpA è controllata al 100 % da Aquafil SpA, che fa capo al gruppo Bonazzi SpA, la società finanziaria della famiglia Bonazzi. Il gruppo, che è un importante produttore di fibre sintetiche, ha realizzato recentemente l'integrazione verticale della catena di produzione, creando nuove società per la produzione delle diverse materie prime chimiche necessarie a soddisfare il fabbisogno interno del gruppo.

    (6) Il nuovo investimento rientra in questa strategia. Aquafil Technopolymers SpA, che è stata costituita di recente, riunisce le attività di compoundizzazione chimica e di produzione di polimeri di base per compoundizzazione. Il nuovo stabilimento produrrà due tipi principali di compound: "masterbatch", che inizialmente soddisferà soltanto il fabbisogno di consumo interno del gruppo, e compound di poliammide 6,66 e 12, principalmente per i mercati esterni, destinato per il 60 % al mercato nazionale italiano e per la rimanente parte al mercato europeo. Gli investimenti sono finalizzati all'acquisto di un edificio industriale (6,2 milioni di EUR) e alla successiva installazione nel medesimo delle attrezzature necessarie (1,3 milioni di EUR).

    (7) I principali concorrenti di Aquafil a livello europeo sono Nyltech, Radici Novacips, Lati, Basf, Bayer, Dupont General Electronics, Ems, Huels.

    (8) L'aiuto notificato consiste in una sovvenzione pari al 10 % dei costi d'investimento per un importo di 7457000,30 EUR, che sarà realizzato da Aquafil Technopolymers SpA. La sovvenzione sarà erogata dalla Provincia autonoma di Trento in forza della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6, in appresso denominata "legge n. 6/1999", che disciplina tutti gli aiuti alle imprese da erogarsi da parte della Provincia.

    (9) Le autorità italiane basano la loro notifica su due disposizioni della legge n. 6/1999. L'articolo 2, paragrafo 3, dispone che le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti da tale legge per interventi che non riguardano finalità a carattere orizzontale, previa notifica e approvazione del caso specifico da parte della Commissione. Rientra in quest'ipotesi il caso in cui l'agevolazione risulti necessaria per la permanenza sul mercato, in termini concorrenziali, ovvero per la salvaguardia dell'occupazione. L'articolo 9, paragrafo 4, prevede che per le attività sostitutive l'aiuto all'investimento può essere maggiorato del 10 % rispetto ai livelli d'intensità stabiliti dalla normativa comunitaria. Secondo tale disposizione per attività sostitutiva si intende la creazione o l'ampliamento di un'impresa che assorba una parte significativa di posti di lavoro precedentemente soppressi.

    (10) Le autorità italiane ritengono che l'investimento progettato da Aquafil Technopolymers SpA sia necessario al fine della salvaguardia di posti di lavoro e possa essere considerato un'attività sostitutiva. Tale valutazione sarebbe giustificata dal fatto che l'edificio industriale acquistato tramite l'investimento e destinato ad ospitare il nuovo impianto è di proprietà di Komarek SpA, un'impresa in liquidazione, della quale Aquafil Technopolymers SpA rileverà anche parte del personale dipendente. Per i 20 nuovi posti di lavoro addizionali che saranno creati presso il nuovo stabilimento, l'impresa si è infatti impegnata ad assumere almeno 9 ex dipendenti della Komarek SpA.

    III. MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

    (11) Nella sua decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha espresso dubbi circa l'applicabilità delle deroghe di cui all'articolo 87 alla misura di aiuto notificata. L'aiuto non poteva infatti essere considerato un aiuto a favore dell'impresa al fine della sua permanenza sul mercato o per la salvaguardia dell'occupazione, in altri termini, un aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione ha osservato che l'investimento in questione non rientrava in un processo di ristrutturazione anzi, al contrario, si trattava di un investimento di espansione/consolidamento nel mercato dell'impresa e del gruppo cui essa appartiene. Le autorità italiane non hanno presentato alcun piano di ristrutturazione né comunicato che l'investimento rientrava in un piano di ristrutturazione dell'impresa. Inoltre, Aquafil Technopolymers SpA ha sede statutaria ad Arco, in provincia di Trento che non è una zona ammissibile agli aiuti all'investimento a finalità regionale.

    IV. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

    (12) L'unica parte interessata che ha trasmesso osservazioni è l'impresa beneficiaria dell'aiuto. Aquafil sostiene di aver effettuato l'investimento confidando che avrebbe ricevuto l'aiuto previsto nella legge n. 6/1999. L'impresa sostiene inoltre che non si tratta di un aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione, bensì di un aiuto per la realizzazione di un'attività sostitutiva, come previsto nella legge n. 6/1999. Sostiene che il numero dell'organico è stato mantenuto, giacché l'impresa ha ripreso parte del personale di Komarek ed ha assunto alcune altre unità, di modo che il livello occupazione è rimasto sostanzialmente inalterato. Per finire, l'impresa fa presente che l'investimento presenta anche delle implicazioni positive per l'ambiente (riduzione di rifiuti dovuta al fatto che l'impianto utilizza scarti di materie prime prodotti in un altro stabilimento; riduzione dei trasporti, giacché l'impianto è ubicato nei pressi di un altro stabilimento che utilizzerà il suo prodotto finale; ristrutturazione del tetto dell'edificio per prevenire l'emissione nell'aria di polveri di asbesto).

    V. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

    (13) Le autorità italiane sostengono che la misura di aiuto non può essere classificata come un aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione. Si tratta di un aumento del 10 % rispetto ai livelli d'intensità di aiuto ammissibili a favore di investimenti aventi per oggetto un'attività sostitutiva, che consente l'assorbimento di personale proveniente da un'altra impresa che abbia cessato l'attività ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale, approvata dalla Commissione. L'Italia chiede alla Commissione di non rimettere in questione le disposizioni della legge n. 6/1999 all'atto della valutazione dei progetti individuali notificatile e di valutare la misura di aiuto prevista a favore di Aquafil subordinandola, se del caso, all'adempimento di talune condizioni.

    VI. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

    (14) In conformità dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    (15) L'aiuto prospettato in favore di Aquafil Technopolymers SpA consiste in una sovvenzione a fondo perduto da finanziarsi mediante fondi statali erogati dalla Provincia autonoma di Trento. I prodotti di Aquafil Technopolymers SpA in particolare e quelli di Aquafil in generale sono commercializzati in tutta Europa. Pertanto, l'aiuto proposto in favore di Aquafil Technopolymers SpA costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    (16) La notificazione è stata effettuata in forza dell'articolo 2, paragrafo 3, della legge regionale, la quale dispone che, salvo per gli aiuti "de minimis", per la protezione ambientale o per il sostegno della ricerca e sviluppo, le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti dalla legge solo qualora l'agevolazione risulti necessaria per la permanenza sul mercato, in termini concorrenziali, ovvero per la salvaguardia dell'occupazione, previa notifica e approvazione del caso specifico da parte della Commissione.

    (17) L'aiuto notificato a favore di Aquafil Technopolymers SpA non può essere considerato un aiuto all'impresa al fine della sua permanenza sul mercato o per la salvaguardia dell'occupazione, in altri termini, un aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione. L'impresa non si trova in difficoltà e l'investimento in questione non rientra in un processo di ristrutturazione anzi, al contrario, si tratta di un investimento di espansione/consolidamento nel mercato dell'impresa e del gruppo cui essa appartiene, il gruppo Bonazzi SpA. Il gruppo, uno dei più importanti in Italia nel settore delle fibre sintetiche, ha attuato negli ultimi anni una strategia industriale di integrazione verticale. Le autorità italiane non hanno presentato alcun piano di ristrutturazione né hanno comunicato che l'investimento rientra in un piano di ristrutturazione dell'impresa; dichiarazioni in tal senso non sono state rese neanche dall'impresa beneficiaria.

    (18) L'aiuto proposto non può essere considerato nemmeno un aiuto finalizzato alla salvaguardia dell'occupazione. A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione(3) (in appresso "regolamento sugli aiuti all'occupazione"), per aiuti al mantenimento dell'occupazione si intende il sostegno finanziario fornito ad un'impresa affinché vengano mantenuti in servizio lavoratori che verrebbero altrimenti licenziati. Nella fattispecie, tuttavia, la Commissione osserva che si tratta di un investimento di espansione/consolidamento nel mercato dell'impresa, che ha dato luogo alla creazione di occupazione.

    (19) La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto in questione non rientri nel regime autorizzato e che, di conseguenza, le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della legge n. 6/1999 non siano applicabili.

    (20) In tali circostanze, la Commissione è tenuta ad esaminare se l'aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato comune a norma delle disposizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c), del trattato CE.

    (21) La Commissione ha determinato, su proposta degli Stati membri, quali siano le regioni in ciascuno degli Stati membri che possono beneficiare della deroga geografica prevista dalle citate disposizioni; tali regioni sono riportate nelle cosiddette "carte degli aiuti di Stato a finalità regionale". L'impresa Aquafil Technopolymers SpA ha sede ad Arco, Trento. Secondo la carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia(4), Trento non è ammessa a fruire degli aiuti all'investimento a finalità regionale. La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto proposto non possa beneficiare della deroga regionale al divieto generale di cui all'articolo 87, paragrafo 1.

    (22) La Commissione ha inoltre reso pubbliche, mediante comunicazioni, discipline e regolamenti, le norme che essa applica ai fini della valutazione e dell'approvazione degli aiuti di Stato con finalità orizzontale ammissibili a deroga in forza del primo periodo dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Sono tali gli aiuti finalizzati alla protezione dell'ambiente, al sostegno della ricerca e dello sviluppo, all'occupazione ed alla formazione professionale.

    (23) La Commissione osserva che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sugli aiuti all'occupazione, le grandi imprese ubicate in regioni e in settori non ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale non sono ammissibili agli aiuti finalizzati alla creazione di posti di lavoro. Inoltre, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento sugli aiuti all'occupazione, le imprese ubicate al di fuori delle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), non possono beneficiare di aiuti al mantenimento dell'occupazione. La Commissione osserva altresì che le autorità italiane non hanno ritenuto che l'investimento fosse ammissibile a beneficiare di un aiuto per la protezione ambientale e pertanto non hanno fornito alcuna informazione che consentisse alla Commissione di esaminarlo alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente(5).

    (24) Per questi motivi, la Commissione ritiene che l'aiuto notificato non possa fruire della deroga prevista a tal fine nel primo periodo dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

    VII. CONCLUSIONI

    (25) Alla luce di quanto suesposto, la Commissione conclude che l'aiuto di Stato che l'Italia intende concedere a favore dell'impresa Aquafil è incompatibile con il mercato comune,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'aiuto di Stato cui la Repubblica italiana intende dare esecuzione a favore dell'impresa Aquafil Technopolymers SpA, per un importo di 745700 EUR, è incompatibile con il mercato comune.

    A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

    Articolo 2

    Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia comunica alla Commissione i provvedimenti adottati per conformarvisi.

    Articolo 3

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2003.

    Per la Commissione

    Mario Monti

    Membro della Commissione

    (1) GU C 170 del 16.7.2002, pag. 7.

    (2) Cfr. nota 1.

    (3) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

    (4) Approvata dalla Commissione il 1o marzo 2000 (GU C 175 del 24.6.2000) e il 20 giugno 2001 (lettera SG 2001 D/289334).

    (5) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

    Top