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Document 32004D0303

2004/303/CE: Decisione della Commissione, del 31 marzo 2004, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dall'Italia per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario [notificata con il numero C(2004) 1077]

GU L 98 del 2.4.2004, p. 59–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/303/oj

32004D0303

2004/303/CE: Decisione della Commissione, del 31 marzo 2004, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dall'Italia per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario [notificata con il numero C(2004) 1077]

Gazzetta ufficiale n. L 098 del 02/04/2004 pag. 0059 - 0060


Decisione della Commissione

del 31 marzo 2004

relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dall'Italia per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario

[notificata con il numero C(2004) 1077]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2004/303/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2392/86 la Comunità partecipa, nella misura del 50 % dei costi effettivi, al finanziamento dell'istituzione dello schedario viticolo comunitario negli Stati membri e degli investimenti in materiale informatico necessario per la gestione del medesimo.

(2) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento è stato versato un anticipo all'Italia. Esso sarà detratto dall'importo complessivo della partecipazione comunitaria.

(3) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del medesimo regolamento, al finanziamento comunitario per l'istituzione dello schedario viticolo si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio(2).

(4) L'Italia ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per decidere l'importo che deve essere preso a carico per le spese sostenute per l'istituzione dello schedario.

(5) La Commissione ha effettuato le verifiche previste all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(6) Alla luce delle verifiche effettuate, una parte delle spese dichiarate dall'Italia non soddisfa le condizioni regolamentari richieste e non può quindi essere finanziata dalla Comunità.

(7) La data limite per l'istituzione dello schedario in Italia era il 31 dicembre 1998. Occorre pertanto escludere dal finanziamento comunitario le spese relative a lavori portati a termine dopo tale data.

(8) La valutazione degli importi che vanno presi a carico e di quelli da rifiutare perché non conformi alle norme comunitarie è stata comunicata all'Italia con lettera del 7 agosto 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità partecipa alle spese sostenute dall'Italia per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario per l'importo indicato nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'Italia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 31.7.1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1631/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 14).

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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