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Document 32003R2114

Regolamento (CE) n. 2114/2003 della Commissione, del 1° dicembre 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 2029/2003

GU L 317 del 2.12.2003, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2114/oj

32003R2114

Regolamento (CE) n. 2114/2003 della Commissione, del 1° dicembre 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 2029/2003

Gazzetta ufficiale n. L 317 del 02/12/2003 pag. 0026 - 0027


Regolamento (CE) n. 2114/2003 della Commissione

del 1o dicembre 2003

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 2029/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003(2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 2029/2003 della Commissione(3), del 17 giugno 2003.

(2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95(5), i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la prima gara prevista dal regolamento (CE) n. 2029/2003 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 24 novembre 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(3) GU L 309 del 26.11.2003, pag. 22.

(4) GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

(5) GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

>SPAZIO PER TABELLA>

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