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Document 32003R1819
Commission Regulation (EC) No 1819/2003 of 15 October 2003 laying down the reduction coefficient to be applied under tariff quota for maize opened by Regulation (EC) No 925/2003
Regolamento (CE) n. 1819/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 925/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di mais
Regolamento (CE) n. 1819/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 925/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di mais
GU L 265 del 16.10.2003, p. 37–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1819/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 925/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di mais
Gazzetta ufficiale n. L 265 del 16/10/2003 pag. 0037 - 0037
Regolamento (CE) n. 1819/2003 della Commissione del 15 ottobre 2003 che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 925/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di mais LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2), visto il regolamento (CE) n. 925/2003 della Commissione, del 27 maggio 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/298/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica ceca e che abroga il regolamento (CE) n. 2809/2000(3), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 925/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 20000 tonnellate di mais. (2) I quantitativi chiesti in data 13 ottobre 2003, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 925/2003, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le domande di titoli d'importazione relative al contingente "Repubblica ceca" di mais, presentate e trasmesse alla Commissione in data 13 ottobre 2003 conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 925/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 42,2261 % dei quantitativi chiesti. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2003. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1. (3) GU L 131 del 28.5.2003, pag. 3.