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Document 32003R1819

    Regolamento (CE) n. 1819/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 925/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di mais

    GU L 265 del 16.10.2003, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1819/oj

    32003R1819

    Regolamento (CE) n. 1819/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 925/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di mais

    Gazzetta ufficiale n. L 265 del 16/10/2003 pag. 0037 - 0037


    Regolamento (CE) n. 1819/2003 della Commissione

    del 15 ottobre 2003

    che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 925/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di mais

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2),

    visto il regolamento (CE) n. 925/2003 della Commissione, del 27 maggio 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/298/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica ceca e che abroga il regolamento (CE) n. 2809/2000(3),

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 925/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 20000 tonnellate di mais.

    (2) I quantitativi chiesti in data 13 ottobre 2003, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 925/2003, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le domande di titoli d'importazione relative al contingente "Repubblica ceca" di mais, presentate e trasmesse alla Commissione in data 13 ottobre 2003 conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 925/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 42,2261 % dei quantitativi chiesti.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2003.

    Per la Commissione

    J. M. Silva Rodríguez

    Direttore generale dell'Agricoltura

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

    (3) GU L 131 del 28.5.2003, pag. 3.

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