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Document 32003R1475

    Regolamento (CE) n. 1475/2003 della Commissione, del 20 agosto 2003, sulla protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia

    GU L 211 del 21.8.2003, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/08/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1475/oj

    32003R1475

    Regolamento (CE) n. 1475/2003 della Commissione, del 20 agosto 2003, sulla protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia

    Gazzetta ufficiale n. L 211 del 21/08/2003 pag. 0014 - 0015


    Regolamento (CE) n. 1475/2003 della Commissione

    del 20 agosto 2003

    sulla protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca(1), in particolare l'articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 la politica comune della pesca applica l'approccio precauzionale adottando misure intese a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini.

    (2) Recenti rapporti scientifici e in particolare i rapporti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, riferiscono che in una zona a nord-ovest della Scozia, sotto la giurisdizione del Regno Unito, sono state rilevate e cartografate in modo dettagliato aggregazioni di coralli di acque profonde (Lophelia pertusa). Tali aggregazioni, note come "Darwin Mounds", sembrano in buono stato di conservazione, ma presentano segni di danni dovuti ad operazioni di pesca con reti a strascico.

    (3) Secondo i rapporti scientifici queste aggregazioni sono degli habitat con importanti comunità biologiche, molto diverse che necessitano una protezione prioritaria. In particolare la convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale ("convenzione OSPAR") ha recentemente inserito le scogliere coralline di acque profonde in un elenco di habitat minacciati.

    (4) La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE(2) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(3) inserisce le scogliere tra gli habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione. Il Regno Unito ha formalmente espresso l'intenzione di designare i Darwin Mounds come zona speciale di conservazione al fine di proteggere questo tipo di habitat in ottemperanza agli obblighi prescritti da detta direttiva.

    (5) Il Regno Unito ha richiamato l'attenzione della Commissione sul fatto che alcuni pescherecci nel seguire concentrazioni di pesci di acque profonde, si possono concentrare nella zona di Darwin Mounds e produrre danni irreparabili a questi habitat in acque profonde.

    (6) Il Regno Unito ha quindi chiesto di adottare misure di emergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 per vietare l'uso di reti a strascico in tali aggregazioni di coralli. Il Regno Unito ha comunicato la sua richiesta agli altri Stati membri, che non hanno inviato alla Commissione osservazioni entro i termini stabiliti.

    (7) Alla luce delle prove fornite dal Regno Unito, si deve concludere che la conservazione di questo habitat è seriamente minacciata e che occorre un'azione immediata. Prima dell'adozione da parte del Consiglio potrebbero continuare nei prossimi mesi nella zona interessata importanti attività di pesca con queste unità ed è quindi opportuno vietare immediatamente con effetto immediato l'uso di reti a strascico nelle aggregazioni coralline sopra menzionate mediante misure di emergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai pescherecci è vietato utilizzare reti a strascico o reti da traino di tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino, nella zona delimitata dalla linea congiungente le seguenti coordinate:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    e si applica per sei mesi.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (2) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

    (3) GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42.

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