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Document 32003R1420

    Regolamento (CE) n. 1420/2003 della Commissione, dell'8 agosto 2003, che sospende il regolamento (CE) n. 1066/2003 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese

    GU L 202 del 9.8.2003, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1420/oj

    32003R1420

    Regolamento (CE) n. 1420/2003 della Commissione, dell'8 agosto 2003, che sospende il regolamento (CE) n. 1066/2003 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese

    Gazzetta ufficiale n. L 202 del 09/08/2003 pag. 0005 - 0005


    Regolamento (CE) n. 1420/2003 della Commissione

    dell'8 agosto 2003

    che sospende il regolamento (CE) n. 1066/2003 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2), in particolare l'articolo 5,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000(4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

    (2) Il regolamento (CE) n. 1066/2003 della Commissione(5) ha indetto una gara permanente per l'esportazione di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese.

    (3) È opportuno, per ragioni economiche, sospendere la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1066/2003 della Commissione.

    (4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La gara prevista dal regolamento (CE) n. 1066/2003 è sospesa.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

    (3) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

    (4) GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

    (5) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 53.

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