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Document 32003R1360

    Regolamento (CE) n. 1360/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, che deroga, per la campagna 2003/2004, al regolamento (CE) n. 2316/1999 per quanto concerne l'utilizzazione dei terreni messi a riposo in alcune regioni della Comunità

    GU L 194 del 1.8.2003, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1360/oj

    32003R1360

    Regolamento (CE) n. 1360/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, che deroga, per la campagna 2003/2004, al regolamento (CE) n. 2316/1999 per quanto concerne l'utilizzazione dei terreni messi a riposo in alcune regioni della Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 194 del 01/08/2003 pag. 0035 - 0037


    Regolamento (CE) n. 1360/2003 della Commissione

    del 31 luglio 2003

    che deroga, per la campagna 2003/2004, al regolamento (CE) n. 2316/1999 per quanto concerne l'utilizzazione dei terreni messi a riposo in alcune regioni della Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001(2), in particolare l'articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1035/2003(4), fissa le condizioni di concessione dei pagamenti per superficie per taluni seminativi. L'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999 prevede che le superfici ritirate dalla produzione debbano restare a riposo per un periodo che inizi non oltre il 15 gennaio e si concluda non prima del 31 agosto e che, salvo disposizioni contrarie, esse non possano essere utilizzate per produzioni agricole né destinate a fini lucrativi.

    (2) In alcune regioni della Comunità le condizioni climatiche degli ultimi mesi sono state caratterizzate da un'estrema siccità, con gravi ripercussioni sull'approvvigionamento di foraggio e ingenti perdite di reddito per gli allevatori, costretti a vendere il bestiame per mancanza dell'alimentazione abituale.

    (3) Occorre pertanto trovare a livello locale ulteriori riserve di foraggi da destinare all'alimentazione del bestiame in attesa dell'autunno.

    (4) Si deve di conseguenza derogare al regolamento (CE) n. 2316/1999 autorizzando, nelle regioni interessate, l'utilizzazione dei terreni messi a riposo nell'ambito del regime dei seminativi per alimentare il bestiame prima della scadenza del periodo di ritiro dei terreni. Occorre tuttavia prevedere delle misure che assicurino il rispetto del carattere non lucrativo dell'utilizzo di tali terreni.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. In deroga all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, i terreni dichiarati a riposo situati nelle regioni della Comunità che figurano nell'allegato del presente regolamento possono essere utilizzati per l'alimentazione del bestiame per la campagna 2003/2004.

    2. Gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto del carattere non lucrativo dell'utilizzazione dei terreni ritirati di cui al paragrafo 1, in particolare l'esclusione dei prodotti raccolti sui terreni in questione dal regime di aiuti per i foraggi essiccati previsto dal regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio(5).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso è applicabile a decorrere dal 4 luglio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

    (2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.

    (3) GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

    (4) GU L 150 del 18.6.2003, pag. 24.

    (5) GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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