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Document 32003R1176

    Regolamento (CE) n. 1176/2003 della Commissione, del 1° luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

    GU L 164 del 2.7.2003, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/02/2012; abrogato da 32012R0029

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1176/oj

    32003R1176

    Regolamento (CE) n. 1176/2003 della Commissione, del 1° luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

    Gazzetta ufficiale n. L 164 del 02/07/2003 pag. 0012 - 0013


    Regolamento (CE) n. 1176/2003 della Commissione

    del 1o luglio 2003

    che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001(2), in particolare l'articolo 35 bis,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1964/2002(4), stabilisce che il regolamento si applica a decorrere dal 1o novembre 2002, fatta eccezione per gli articoli 2, 3, 5 e 6 che sono applicabili a decorrere dal 1o novembre 2003, salvo per quanto riguarda i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica prima del 1o novembre 2003, i quali possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

    (2) Conformemente all'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002, possono essere utilizzati soltanto gli attributi positivi di cui all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/2002(6). Tuttavia, a causa del numero molto ristretto di attributi organolettici previsti dal summenzionato allegato, risulta che gli operatori incontrano difficoltà per descrivere le caratteristiche organolettiche sull'etichetta dei loro oli.

    (3) Dato che attualmente non esistono metodi obiettivi di verifica di talune caratteristiche organolettiche che valorizzano gli oli d'oliva vergini, relative al sapore, all'aroma o al colore, tali attributi non possono essere menzionati sulle etichette. Inoltre, gli attributi organolettici positivi attualmente stabiliti all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 non consentono di definire in modo esauriente l'ampia diversità varietale e gustativa degli oli d'oliva vergini.

    (4) Dato che le ricerche su nuovi metodi di valutazione organolettica che consentano di ampliare la gamma degli attributi positivi degli oli d'oliva vergini sono ancora in corso, e al fine di concedere agli organismi incaricati di elaborare un nuovo metodo più esauriente un periodo di tempo sufficiente per l'applicazione di tali metodi, occorre rinviare di un anno la data di applicazione dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002.

    (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1019/2002.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1019/2002, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    "2. Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2002.

    Gli articoli 2 e 3, l'articolo 5, lettere a), b) e d), e l'articolo 6 si applicano a decorrere dal 1o novembre 2003.

    L'articolo 5, lettera c), si applica a decorrere dal 1o novembre 2004.

    L'articolo 11 si applica a decorrere dal 1o luglio 2002.

    Tuttavia, i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica prima del 1o novembre 2003 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

    (2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

    (3) GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27.

    (4) GU L 300 del 5.11.2002, pag. 3.

    (5) GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.

    (6) GU L 128 del 15.5.2002, pag. 8.

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