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Document 32003R1048
Council Regulation (EC) No 1048/2003 of 16 June 2003 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products
Regolamento (CE) n. 1048/2003 del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca
Regolamento (CE) n. 1048/2003 del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca
GU L 161 del 30.6.2003, p. 1–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogato da 32011R1344
Regolamento (CE) n. 1048/2003 del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 161 del 30/06/2003 pag. 0001 - 0005
Regolamento (CE) n. 1048/2003 del Consiglio del 16 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) È nell'interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96(1). (2) I prodotti per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione per tenere conto degli sviluppi tecnici, dovrebbero essere eliminati dall'elenco di cui all'allegato del suddetto regolamento. (3) Si devono considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione. (4) Il regolamento (CE) n. 1255/96 dovrebbe essere modificato in tal senso. (5) Considerata l'importanza economica del presente regolamento, è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è modificato come segue: 1) sono inseriti i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento; 2) sono soppressi i prodotti i cui codici sono elencati nell'allegato II del presente regolamento. Articolo 2 La validità della misura di sospensione per i tubi catodici a colori, con diagonale dello schermo non inferiore a 85,5 cm (codice TARIC 8540 11 99 31), è limitata al 31 dicembre 2003. L'aliquota dei dazi autonomi applicabile dal 1o luglio 2003 è del 5 %. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Papandreou (1) GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2264/2002 (GU L 350 del 27.12.2002, pag. 1). ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO II - /BILAG II - /ANHANG II - /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - /ANNEX II - /ANNEXE II - /ALLEGATO II - /BIJLAGE II - /ANEXO II - /LIITE II - /BILAGA II >SPAZIO PER TABELLA>