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Document 32003R1030

    Regolamento (CE) n. 1030/2003 del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia

    GU L 150 del 18.6.2003, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2004; abrogato da 32004R0234

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1030/oj

    32003R1030

    Regolamento (CE) n. 1030/2003 del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia

    Gazzetta ufficiale n. L 150 del 18/06/2003 pag. 0001 - 0006


    Regolamento (CE) n. 1030/2003 del Consiglio

    del 16 giugno 2003

    relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

    vista la posizione comune 2001/357/PESC del Consiglio, del 7 maggio 2001, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia(1),

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1343 (2001) del 7 marzo 2001 e 1408 (2002) del 6 maggio 2002 istituivano delle misure restrittive nei confronti del governo nella Liberia per il sostegno da esso fornito ai gruppi di ribelli armati nella regione. Con la risoluzione 1478 (2003) del 6 maggio 2003, il Consiglio di sicurezza ha deciso di prorogare tali misure restrittive per un periodo di 12 mesi a partire dal 7 maggio 2003. Esso ha inoltre deciso di proibire tutte le importazioni di legname rotondo e di prodotti del legno originari della Liberia per un periodo di 10 mesi a decorrere dal 7 luglio 2003.

    (2) Dato che alcune di queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari.

    (3) Il regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia(2) dava attuazione alle risoluzioni 1343 (2001) e 1408 (2002) del Consiglio di sicurezza per quanto riguarda il territorio della Comunità. Tale regolamento è giunto a scadenza l'8 maggio 2003. È ora necessario attuare la risoluzione 1478 (2003). Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

    (4) Gli Stati membri dovrebbero fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere adeguate, efficaci e dissuasive.

    (5) Poiché il regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio è scaduto l'8 maggio 2003, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione ed essere applicabile conformemente alle date previste dalla posizione comune 2003/365/PESC del 19 maggio 2003,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietato fornire alla Liberia formazione o assistenza tecnica per la consegna, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e materiale bellico di qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di ricambio.

    2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano qualora il comitato istituito dal paragrafo 14 della risoluzione 1343 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia concesso preventivamente una deroga. Le deroghe in questione vengono ottenute tramite le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    1. È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutti i diamanti grezzi provenienti dalla Liberia, conformemente a quanto definito nell'allegato II, a prescindere se siano originari o meno di tale paese.

    2. È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutto il legname rotondo e di tutti i prodotti del legno originari della Liberia, conformemente a quanto definito nell'allegato III.

    Articolo 3

    La Commissione è autorizzata a:

    a) modificare l'allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;

    b) modificare gli allegati II e III per adeguarli ai cambiamenti che potrebbero essere apportati alla nomenclatura combinata.

    Articolo 4

    Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato istituito dal paragrafo 14 della risoluzione 1343 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

    Articolo 5

    La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

    Articolo 6

    Il presente regolamento si applica a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti e obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o permesso stipulati o concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

    Articolo 7

    1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

    In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono, se del caso, quelle stabilite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1318/2002.

    2. Ciascuno Stato membro sarà responsabile dell'avvio di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo sotto la sua giurisdizione, qualora tale persona, entità o organismo abbia violato i divieti stabiliti dal presente regolamento.

    Articolo 8

    Il presente regolamento si applica:

    a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

    b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;

    d) a tutte le persone giuridiche e organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro.

    Articolo 9

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2. L'articolo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, e gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano a decorrere dall'8 maggio 2003.

    L'articolo 2, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 7 luglio 2003.

    3. Il presente regolamento scade l'8 maggio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. Papandreou

    (1) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2003/365/PESC del Consiglio del 19 maggio 2003 (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 49).

    (2) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 1.

    ALLEGATO I

    Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2

    BELGIO

    Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Egmont 1,

    Rue des Petits Carmes 19

    B - 1000 Bruxelles

    Direction des relations économiques et bilatérales extérieures

    a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22),

    Tel. (32-2) 501 85 77

    b) Coordination de la politique commerciale (B.40)

    Tel. (32-2) 501 83 20

    c) Service transports (B.42)

    Tel. (32-2) 501 37 62

    Fax (32-2) 501 88 27

    Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie ARE 4 o division, service des licences Avenue du Général Leman 60 B - 1040 Bruxelles Tel. (32-2) 206 58 16/27 Fax (32-2) 230 83 22

    DANIMARCA

    Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK - 2100 København Ø Tel. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01

    Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK - 1448 København K Tel. (45) 33 92 00 00 Fax (45) 32 54 05 33

    Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 DK - 1216 København K Tel. (45) 33 92 33 40 Fax (45) 33 93 35 10

    GERMANIA

    Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn Tel. (49) 61 96 908-0 Fax (49) 61 96 908-800

    GRECIA

    Ministry of Economy and Finance General Secretariat for International Economic Relations

    General Directorate for Policy Planning and Management

    1 Kornarou str. GR - 105 63 Athènes Tel. (30-210) 328 64 01-3 Fax (30-210) 328 64 04

    Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

    Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

    Κορνάρου 1 GR - 105 63 Αθήνα Tel. (30-210) 328 64 01-3 Fax (30-210) 328 64 04

    SPAGNA

    Ministerio de Economía Dirección General de Comercio e Inversiones Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel. (34) 913 49 38 60 Fax (34) 914 57 28 63

    FRANCIA

    Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale des douanes et des droits indirects

    Cellule embargo - bureau E 2

    Tel. (33) 1 44 74 48 93 Fax (33) 1 44 74 48 97

    Ministère des affaires étrangères Direction des Nations unies et des organisations internationales Tel. (33) 1 43 17 59 68 Fax (33) 1 43 17 46 91

    IRLANDA

    Department of Enterprise Trade and Employment Licensing Unit Earlsfort Centre

    Lower Hatch St.

    Dublin 2 Ireland Tel. (353) 1 631 2121 Fax (353)1 631 2562

    ITALIA

    Ministero degli Affari esteri D.G.A.E.-Uff. X Roma Tel. (39) 06 36 91 37 50 Fax (39) 06 36 91 37 52

    Ministero del Commercio estero Gabinetto Roma Tel. (39) 06 59 93 23 10 Fax (39) 06 59 64 74 94

    Ministero dei Trasporti Gabinetto Roma Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94 Fax (39) 06 44 26 71 14

    LUSSEMBURGO

    Ministère des affaires étrangères Office des licences 21, rue Philippe II L - 2340 Luxembourg Tel. (352) 478 23 70 Fax (352) 46 61 38

    PAESI BASSI

    Belastingsdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer Team II Postbus 3003 9700 RD Groningen Nederland Tel. (31) 50 5238111 Fax (31) 50 5232210 E-mail adress: cdiusgs@bart.nl

    AUSTRIA

    Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Stubenring 1 A - 1030 Wien Tel. (43-1) 711 00 Fax (43-1) 711 00-8386

    PORTOGALLO

    Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais Largo Rilvas P - 1350-179 Lisboa Tel. (351) 21 394 60 72 Fax (351) 21 394 60 73

    FINLANDIA

    Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL/PB 176 FIN - 00161 Helsinki/Helsingfors Tel. (358) 9 16 05 59 00 Fax (358) 9 16 05 57 07

    SVEZIA

    Regeringskansliet Utrikesdepartementet

    Rättssekretariatet för EU-frågor

    Fredsgatan 6 S - 103 39 Stockholm Tel. (46) 8 405 10 00 Fax (46) 8 723 11 76

    REGNO UNITO

    Export Control Organisation Department of Trade and Industry 4 Abbey Orchard Street London SW1P 2HT United Kingdom Tel. (44) 20 7215 0594 Fax (44) 20 7215 0593

    Export Control Organisation Department of Trade and Industry Kingsgate House

    66-74 Victoria Street

    London SW1E 6SW United Kingdom Tel. (44) 171 215 6740 Fax (44) 171 222 0612

    ALLEGATO II

    Diamanti grezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    Legname rotondo e prodotti del legno di cui all'articolo 2, paragrafo 2

    >SPAZIO PER TABELLA>

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