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Document 32003R1027

Regolamento (CE) n. 1027/2003 della Commissione, del 16 giugno 2003, che stabilisce di non procedere ad alcuna aggiudicazione delle carni bovine messe in vendita nel quadro della quarta gara di cui al regolamento (CE) n. 604/2003

GU L 149 del 17.6.2003, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1027/oj

32003R1027

Regolamento (CE) n. 1027/2003 della Commissione, del 16 giugno 2003, che stabilisce di non procedere ad alcuna aggiudicazione delle carni bovine messe in vendita nel quadro della quarta gara di cui al regolamento (CE) n. 604/2003

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 17/06/2003 pag. 0013 - 0013


Regolamento (CE) n. 1027/2003 della Commissione

del 16 giugno 2003

che stabilisce di non procedere ad alcuna aggiudicazione delle carni bovine messe in vendita nel quadro della quarta gara di cui al regolamento (CE) n. 604/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 604/2003 della Commissione, del 2 aprile 2003, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento(3) in vista della loro trasformazione nella Comunità.

(2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95(5), i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute. L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 604/2003, prevede la possibilità di non dare seguito alla gara.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non si procede ad alcuna aggiudicazione nel quadro della quarta gara prevista dal regolamento (CE) n. 604/2003, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 10 giugno 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

(3) GU L 86 del 3.4.2003, pag. 7.

(4) GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

(5) GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

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