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Document 32003R1006

    Regolamento (CE) n. 1006/2003 della Commissione, del 12 giugno 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 935/2003

    GU L 146 del 13.6.2003, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1006/oj

    32003R1006

    Regolamento (CE) n. 1006/2003 della Commissione, del 12 giugno 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 935/2003

    Gazzetta ufficiale n. L 146 del 13/06/2003 pag. 0041 - 0041


    Regolamento (CE) n. 1006/2003 della Commissione

    del 12 giugno 2003

    relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 935/2003

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2),

    visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002(4), modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002(5), e in particolare l'articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 935/2003 della Commissione(6).

    (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

    (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 6 al 12 giugno 2003, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 935/2003.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

    (4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

    (5) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

    (6) GU L 133 del 29.5.2003, pag. 45.

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