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Document 32003R1005

    Regolamento (CE) n. 1005/2003 della Commissione, del 12 giugno 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

    GU L 146 del 13.6.2003, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1005/oj

    32003R1005

    Regolamento (CE) n. 1005/2003 della Commissione, del 12 giugno 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

    Gazzetta ufficiale n. L 146 del 13/06/2003 pag. 0039 - 0040


    Regolamento (CE) n. 1005/2003 della Commissione

    del 12 giugno 2003

    che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

    (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso(3), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

    (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di "prodotti cerealicoli", ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli "altri cereali" che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

    (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

    (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.

    (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

    (7) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

    ALLEGATO

    del regolamento della Commissione, del 12 giugno 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

    Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

    2309 10 11 90/00, 2309 10 13 90/00, 2309 10 31 90/00, 2309 10 33 90/00, 2309 10 51 90/00, 2309 10 53 90/00, 2309 90 31 90/00, 2309 90 33 90/00, 2309 90 41 90/00, 2309 90 43 90/00, 2309 90 51 90/00, 2309 90 53 90/00.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    NB:

    I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

    Le altre destinazioni sono definite come segue:

    C10 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia.

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