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Document 32003R0939
Commission Regulation (EC) No 939/2003 of 28 May 2003 amending the corrective amount applicable to the refund on cereals
Regolamento (CE) n. 939/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
Regolamento (CE) n. 939/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
GU L 133 del 29.5.2003, p. 59–60
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 939/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
Gazzetta ufficiale n. L 133 del 29/05/2003 pag. 0059 - 0060
Regolamento (CE) n. 939/2003 della Commissione del 28 maggio 2003 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, considerando quanto segue: (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 794/2003 della Commissione(3). (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore. (3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) GU L 115 del 9.5.2003, pag. 37. ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali >SPAZIO PER TABELLA> NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).