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Document 32003R0936

Regolamento (CE) n. 936/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, relativo all'apertura di una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi

GU L 133 del 29.5.2003, p. 48–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/936/oj

32003R0936

Regolamento (CE) n. 936/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, relativo all'apertura di una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 29/05/2003 pag. 0048 - 0050


Regolamento (CE) n. 936/2003 della Commissione

del 28 maggio 2003

relativo all'apertura di una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1) Tenuto conto della situazione attuale dei mercati cerealicoli, è opportuno indire per l'orzo una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002(4).

(2) Le modalità d'applicazione della procedura di gara per la fissazione della restituzione all'esportazione sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 1501/95. Fra gli impegni legati all'aggiudicazione vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione e di costituire una cauzione. Occorre pertanto determinare l'importo di tale cauzione.

(3) È necessario prevedere un periodo di validità specifica per i titoli rilasciati nel quadro di questa gara. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2003/2004.

(4) Per garantire un trattamento uguale a tutti gli interessati, è necessario disporre che il periodo di validità dei titoli rilasciati sia identico.

(5) Il corretto svolgimento di una procedura di gara per l'esportazione esige di prevedere una quantità minima, come pure il termine e la forma della trasmissione delle offerte presentate presso i servizi competenti.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

2. La gara riguarda l'orzo da esportare verso l'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

3. La gara rimane aperta fino al 27 maggio 2004. Durante tale periodo, si procede a gare settimanali per le quali le quantità e le date di presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 5 giugno 2003.

Articolo 2

Un'offerta è valida soltanto se verte almeno su una quantità di 1000 tonnellate.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione(5), per determinare il periodo di validità dei titoli d'esportazione rilasciati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considera che essi siano stati rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nel quadro della gara prevista dal presente regolamento sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del quarto mese successivo.

Tuttavia, i titoli rilasciati prima del 1o luglio 2003 possono essere utilizzati soltanto a partire da tale data.

Articolo 5

Le offerte presentate devono giungere alla Commissione tramite gli Stati membri al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte, come previsto dal bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente al modello che figura nell'allegato.

In caso di assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 6

1. In base alle offerte comunicate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri fissati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure

- di non dar seguito alla gara.

2. Quando viene fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta si situa ad un livello pari o inferiore alla restituzione massima.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

(4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

(5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

ALLEGATO

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi

[Regolamento (CE) n. 936/2003]

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