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Document 32003R0754
Commission Regulation (EC) No 754/2003 of 29 April 2003 amending Regulation (EC) No 174/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 804/68 as regards export licences and export refunds in the case of milk and milk products
Regolamento (CE) n. 754/2003 della Commissione, del 29 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Regolamento (CE) n. 754/2003 della Commissione, del 29 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
GU L 107 del 30.4.2003, p. 5–5
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(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2006; abrog. impl. da 32006R1282
Regolamento (CE) n. 754/2003 della Commissione, del 29 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 107 del 30/04/2003 pag. 0005 - 0005
Regolamento (CE) n. 754/2003 della Commissione del 29 aprile 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il memorandum d'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana, approvato dalla decisione 98/486/CE del Consiglio(3), prevede un contingente per il latte in polvere esportato verso la Repubblica dominicana. Dato che, ai sensi di questo memorandum d'accordo, i prodotti esportati nel quadro di questo contingente sono sottoposti ad un tasso ridotto all'importazione e che gli operatori interessati beneficiano di un regime particolare che garantisce loro una certa stabilità dei prezzi, il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2003(5), prevede per questi prodotti un tasso di restituzione inferiore al tasso applicabile ai prodotti esportati al di fuori di tale contingente. (2) L'evoluzione della divergenza del prezzo di mercato del latte in polvere sui mercati interni ed esterni come pure l'evoluzione della domanda e dei prezzi nella Repubblica dominicana richiedono un adattamento dei tassi delle restituzioni applicabili a questo regime. (3) È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 174/1999. (4) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999, il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente: "8. Il tasso di restituzione per i prodotti destinati all'esportazione verso la Repubblica dominicana nel quadro del contingente di cui al paragrafo 1, ammonta alla percentuale seguente del tasso fissato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 applicabile dal primo giorno del periodo di presentazione delle domande di titolo di cui al paragrafo 7: a) 65 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10; b) 80 % per i prodotti di cui ai codici NC 0402 21 e 0402 29." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15. (3) GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45. (4) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. (5) GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 11.