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Document 32003R0635

Regolamento (CE) n. 635/2003 della Commissione, dell'8 aprile 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

GU L 92 del 9.4.2003, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/635/oj

32003R0635

Regolamento (CE) n. 635/2003 della Commissione, dell'8 aprile 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 09/04/2003 pag. 0011 - 0012


Regolamento (CE) n. 635/2003 della Commissione

dell'8 aprile 2003

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

(2) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 aprile 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran

V04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e dell'Estonia.

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