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Document 32003R0633

    Regolamento (CE) n. 633/2003 della Commissione, dell'8 aprile 2003, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di marzo 2003 per giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

    GU L 92 del 9.4.2003, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/633/oj

    32003R0633

    Regolamento (CE) n. 633/2003 della Commissione, dell'8 aprile 2003, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di marzo 2003 per giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

    Gazzetta ufficiale n. L 092 del 09/04/2003 pag. 0008 - 0008


    Regolamento (CE) n. 633/2003 della Commissione

    dell'8 aprile 2003

    che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di marzo 2003 per giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1126/2002 della Commissione, del 27 giugno 2002, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 2002-30 giugno 2003)(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1126/2002 prevede un'altra attribuzione dei quantitativi che non hanno costituito oggetto di domanda di titoli d'importazione al 21 febbraio 2003.

    (2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 501/2003 della Commissione(2), modificato dal regolamento (CE) n. 532/2003(3), ha fissato i quantitativi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso che possono essere importati a condizioni speciali fino al 30 giugno 2003.

    (3) I quantitativi per i quali sono stati chiesti diritti d'importazione superano i quantitativi disponibili. In tali condizioni, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6, e dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1126/2002,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ciascuna domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1126/2002 viene accolta limitatamente allo 0,2952 % dei quantitativi richiesti.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2003.

    Per la Commissione

    J. M. Silva Rodríguez

    Direttore generale dell'Agricoltura

    (1) GU L 169 del 28.6.2002, pag. 10.

    (2) GU L 74 del 20.3.2003, pag. 21.

    (3) GU L 79 del 26.3.2003, pag. 5.

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