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Document 32003R0631

    Regolamento (CE) n. 631/2003 della Commissione, del 7 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2002 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento e le date limite relative ai programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004

    GU L 92 del 9.4.2003, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/631/oj

    32003R0631

    Regolamento (CE) n. 631/2003 della Commissione, del 7 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2002 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento e le date limite relative ai programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004

    Gazzetta ufficiale n. L 092 del 09/04/2003 pag. 0006 - 0006


    Regolamento (CE) n. 631/2003 della Commissione

    del 7 aprile 2003

    che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2002 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento e le date limite relative ai programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1513/2001(2), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 4, lettere a) e c),

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1965/2002(4), ha fissato, per le campagne 2002/2003 e 2003/2004, le regole sul riconoscimento e i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo ai fini del finanziamento comunitario previsto all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98. Per semplificare la gestione del regime favorendo un'ampia partecipazione delle organizzazioni del settore, occorre adattare alcune condizioni per il riconoscimento delle unioni di organizzazioni di produttori oleicoli.

    (2) Trattandosi di un nuovo regime per il finanziamento dei programmi di attività, l'elaborazione dei progetti di programmi di attività da parte delle organizzazioni riconosciute di operatori del settore oleicolo richiede un importante lavoro di preparazione. È quindi opportuno prorogare le date limite previste dal regolamento (CE) n. 1334/2002.

    (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1334/2002.

    (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1334/2002 è modificato come segue:

    1) All'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

    "3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, le organizzazioni di produttori oleicoli e le loro unioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE che presentano un programma di attività conformemente all'articolo 5, sono considerate riconosciute ai sensi del presente regolamento se soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia, le unioni di organizzazioni di produttori possono contare tra i loro membri una percentuale massima del 10 % di organizzazioni di produttori non riconosciute ai sensi della lettera a), oppure un massimo di 7 organizzazioni siffatte."

    2) All'articolo 3, paragrafo 1, i termini "31 marzo 2003" sono sostituiti dai termini "31 maggio 2003".

    3) All'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, i termini "31 marzo 2003" sono sostituiti dai termini "31 maggio 2003".

    4) All'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, i termini "31 maggio 2003" sono sostituiti dai termini "31 luglio 2003".

    5) All'articolo 11, paragrafo 2, primo e secondo comma, i termini "30 giugno 2003" sono sostituiti dai termini "5 settembre 2003".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso è applicabile a decorrere dal 31 marzo 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

    (2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

    (3) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 16.

    (4) GU L 300 del 5.11.2002, pag. 4.

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