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Document 32003R0597

Regolamento (CE) n. 597/2003 della Commissione, del 1° aprile 2003, relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità europea

GU L 85 del 2.4.2003, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/597/oj

32003R0597

Regolamento (CE) n. 597/2003 della Commissione, del 1° aprile 2003, relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 02/04/2003 pag. 0008 - 0010


Regolamento (CE) n. 597/2003 della Commissione

del 1o aprile 2003

relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001(2),

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2002(4), in particolare l'articolo 92,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce, fra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

(2) È opportuno procedere alla vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire, in una certa misura, l'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000. L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999(6), nonché di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(7), i prezzi di vendita e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4) Poiché esistono rischi di frode mediante sostituzione dell'alcole, appare opportuno rafforzare i controlli sulla destinazione finale dell'alcole, consentendo agli organismi d'intervento di avvalersi di società internazionali di controllo e di procedere a verifiche sull'alcole venduto mediante risonanza magnetica nucleare.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alle vendite pubbliche di alcole ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, in quattro partite numerate 18/2003 CE, 19/2003 CE, 20/2003 CE e 21/2003 CE di un quantitativo rispettivamente di 50000 ettolitri, di 90000 ettolitri, 100000 ettolitri e di 10000 ettolitri a 100 % vol. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo e italiano.

Articolo 2

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole figurano nell'allegato del presente regolamento. Le partite sono attribuite a quattro aziende riconosciute menzionate all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 3

Le comunicazioni riguardanti la presente vendita pubblica devono essere inviate al seguente servizio della Commissione: Commissione europea Direzione generale dell'Agricoltura, Unità D-4 Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 92 52 Indirizzo e-mail: agri-d4@cec.eu.int

Articolo 4

Le vendite pubbliche sono effettuate in conformità degli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 5

Il prezzo delle vendite pubbliche dell'alcole è di 19 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. Prima di procedere al ritiro dell'alcole e al più tardi il giorno del rilascio del buono di ritiro, le imprese aggiudicatarie costituiscono presso l'organismo d'intervento una cauzione di buona esecuzione intesa a garantire l'utilizzazione dell'alcole come bioetanolo nel settore dei carburanti, tranne nel caso in cui sia stata costituita una cauzione permanente.

Articolo 7

Le imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR per litro, richiedendoli all'organismo d'intervento interessato nei trenta giorni successivi all'avviso di vendita pubblica. Scaduto tale termine, i campioni possono essere ottenuti secondo le modalità indicate all'articolo 98, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il quantitativo massimo di alcole consegnato alle imprese riconosciute è di 5 litri per cisterna.

Articolo 8

Gli organismi d'intervento degli Stati membri in cui è conservato l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati diretti ad accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine, essi possono:

- avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000,

- procedere a un controllo per campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

Le spese sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

(3) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

(4) GU L 272 del 10.10.2002, pag. 15.

(5) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

(6) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

(7) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

ALLEGATO

VENDITA PUBBLICA DI ALCOLE DI ORIGINE VINICA AI FINI DELL'UTILIZZAZIONE DI BIOETANOLO NELLA COMUNITÀ EUROPEA PARTITE NN. 18/2003 CE, 19/2003 CE, 20/2003 CE e 21/2003 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

>SPAZIO PER TABELLA>

II. L'indirizzo dell'organismo d'intervento spagnolo è il seguente:

FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [telefono (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 915 21 98 32].

III. L'indirizzo dell'organismo d'intervento italiano è il seguente:

AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [telefono (39) 06 494 99 91; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; fax (39) 064 45 39 40/445 46 93].

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