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Document 32003R0572

Regolamento (CE) n. 572/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 82 del 29.3.2003, p. 20–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/572/oj

32003R0572

Regolamento (CE) n. 572/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 082 del 29/03/2003 pag. 0020 - 0024


Regolamento (CE) n. 572/2003 della Commissione

del 28 marzo 2003

recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2028/2002(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che i quantitativi globali garantiti per la Finlandia possono essere aumentati, a titolo di compensazione per i produttori "SLOM" finlandesi, fino a un massimo di 200000 t. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95(4), la Finlandia ha comunicato i quantitativi in questione per la campagna 2002/2003.

(2) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, su richiesta debitamente giustificata del produttore, per tenere conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette e che l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla corrispondente riduzione o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.

(3) Tali adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92. Qualora i quantitativi di riferimento individuali subiscano modifiche definitive, i quantitativi fissati dal succitato articolo 3 sono adattati in conformità.

(4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione(5), il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi convertiti definitivamente in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92.

(5) Occorre pertanto adattare i quantitativi globali applicabili nel periodo 1o aprile 2002-31 marzo 2003, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92, alla lettera c) e, di conseguenza, quelli applicabili nel corso dei periodi successivi fissati nello stesso allegato alle lettere da d) a f).

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

(2) GU L 313 del 16.11.2002, pag. 3.

(3) GU L 70 del 30.3.1995, pag. 2.

(4) GU L 135 del 21.6.1995, pag. 4.

(5) GU L 187 del 10.7.2001, pag. 19.

ALLEGATO

"ALLEGATO

a) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1o aprile 2000 al 31 marzo 2001

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1o aprile 2001 al 31 marzo 2002

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1o aprile 2002 al 31 marzo 2005

>SPAZIO PER TABELLA>

d) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1o aprile 2005 al 31 marzo 2006

>SPAZIO PER TABELLA>

e) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007

>SPAZIO PER TABELLA>

f) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1o aprile 2007 al 31 marzo 2008

>SPAZIO PER TABELLA>"

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