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Document 32003R0498

    Regolamento (CE) n. 498/2003 della Commissione, del 19 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

    GU L 74 del 20.3.2003, p. 15–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/08/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/498/oj

    32003R0498

    Regolamento (CE) n. 498/2003 della Commissione, del 19 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

    Gazzetta ufficiale n. L 074 del 20/03/2003 pag. 0015 - 0017


    Regolamento (CE) n. 498/2003 della Commissione

    del 19 marzo 2003

    che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

    visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002(4) della Commissione, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 15,

    considerando quanto segue:

    (1) Di recente sono stati conclusi negoziati per adeguare l'accordo commerciale tra la Comunità e la Polonia che prevede talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli e la totale liberalizzazione degli scambi per altri prodotti agricoli. Nel settore dei cereali, una delle nuove concessioni previste è la soppressione delle restituzioni all'esportazione per il malto.

    (2) Per adottare tale accordo e per chiarire le modalità di esportazione dall'inizio di aprile 2003 per tutti gli esportatori nel settore dei cereali, soprattutto in considerazione del periodo di validità delle licenze di esportazione, tali restituzioni all'esportazione devono essere soppresse a decorrere dal 1o aprile 2003.

    (3) Le autorità della Polonia si sono impegnate ad adoperarsi affinché siano autorizzate le importazioni in Polonia unicamente delle partite di prodotti comunitari disciplinati dall'accordo commerciale per i quali non è stata concessa alcuna restituzione all'esportazione. A tal fine, l'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2305/2002(6), va applicato alle esportazioni di malto verso la Polonia.

    (4) Si è constatato che, nei periodi di aumento dei tassi delle restituzioni, la cauzione di 15 EUR per tonnellata, stabilita all'articolo 10, lettera d), del regolamento (CE) n. 1162/95, non è sufficiente a impedire che venga restituito alle autorità che le hanno rilasciate un gran numero di licenze di esportazione valide per i cereali e i prodotti a base di cereali. Poiché la restituzione delle licenze potrebbe causare problemi nell'amministrazione delle esportazioni, occorre scoraggiarla aumentando l'importo della cauzione.

    (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1162/95.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1162/95 è modificato come segue:

    1) all'articolo 10, lettera d), il primo comma è modificato come segue:"20 EUR per tonnellata per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92, se si tratta di titoli d'esportazione.";

    2) il testo dell'allegato IV è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il punto 2 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o aprile 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

    (4) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

    (5) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

    (6) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 92.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO IV

    Prodotti interessati dalla soppressione delle restituzioni all'esportazione - Articolo 7 bis

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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