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Document 32003R0496

    Regolamento (CE) n. 496/2003 della Commissione, del 19 marzo 2003, recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

    GU L 74 del 20.3.2003, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004; abrogato da 32004R2247

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/496/oj

    32003R0496

    Regolamento (CE) n. 496/2003 della Commissione, del 19 marzo 2003, recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

    Gazzetta ufficiale n. L 074 del 20/03/2003 pag. 0003 - 0003


    Regolamento (CE) n. 496/2003 della Commissione

    del 19 marzo 2003

    recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003(4), i titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari.

    (2) Tenuto conto dei giorni festivi dell'anno 2003 e della pubblicazione irregolare della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in tali giorni, il succitato periodo di riflessione di cinque giorni lavorativi risulta troppo breve per una corretta gestione del mercato e occorre quindi prolungarlo temporaneamente.

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli relativi alle domande presentate nei periodi indicati in appresso sono rilasciati alle rispettive date corrispondenti, sempreché anteriormente a tali date non sia stata adottata alcuna delle misure particolari di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

    (2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

    (3) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

    (4) GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.

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