EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003G0118(02)

Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa all'attuazione del piano d'azione concernente la cooperazione europea nell'ambito della cultura: valore aggiunto europeo e mobilità delle persone e circolazione delle opere nel settore culturale

GU C 13 del 18.1.2003, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

32003G0118(02)

Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa all'attuazione del piano d'azione concernente la cooperazione europea nell'ambito della cultura: valore aggiunto europeo e mobilità delle persone e circolazione delle opere nel settore culturale

Gazzetta ufficiale n. C 013 del 18/01/2003 pag. 0005 - 0007


Risoluzione del Consiglio

del 19 dicembre 2002

relativa all'attuazione del piano d'azione concernente la cooperazione europea nell'ambito della cultura: valore aggiunto europeo e mobilità delle persone e circolazione delle opere nel settore culturale

(2003/C 13/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RICORDANDO che il 25 giugno 2002 il Consiglio ha adottato una risoluzione su un nuovo piano di lavoro concernente la cooperazione europea nell'ambito della cultura, e che tra le priorità del piano sono comprese l'analisi e la messa a punto di metodi di individuazione e valutazione del valore aggiunto delle azioni europee nel settore della cultura, così come lo sviluppo e la promozione della mobilità delle persone e della circolazione delle opere nel settore culturale;

2. RITENENDO che il valore aggiunto europeo costituisca un concetto basilare e decisivo nell'ambito della cooperazione culturale europea, nonché un requisito generale per l'azione culturale comunitaria e che costituisca pertanto anche un'importante premessa per il proseguimento del piano di lavoro nel campo della cultura;

3. CONSIDERANDO che l'ulteriore promozione della mobilità delle persone e della circolazione delle opere nel settore culturale è di grande importanza per il futuro della cooperazione culturale, e nel contempo costituisce una misura fondamentale per conseguire l'obiettivo del valore aggiunto europeo, promuovendo in tal modo lo sviluppo di uno spazio culturale comune alle popolazioni europee;

4. TENENDO CONTO del fatto che l'allargamento dell'Unione europea accresce l'opportunità e l'importanza di affrontare sia il concetto di valore aggiunto europeo sia la questione della mobilità delle persone e della circolazione delle opere;

I

Valore aggiunto europeo

5. REPUTANDO che, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dal trattato che istituisce la Comunità europea, il valore aggiunto europeo delle azioni culturali comunitarie vada ricercato nelle azioni che non possono essere realizzate in modo sufficiente a livello degli Stati membri e che quindi, a causa dell'importanza o degli effetti, possono essere meglio realizzate a livello della Comunità;

6. SOTTOLINEA che il fatto di evidenziare il concetto di valore aggiunto europeo ha un impatto significativo sulla futura cooperazione culturale europea rendendo le azioni culturali più coerenti, strutturate e visibili;

7. CONVIENE che per valore aggiunto europeo dell'azione culturale comunitaria si intendono generalmente gli effetti sinergici risultanti dalla cooperazione europea e che costituiscono una dimensione distintiva europea in aggiunta alle azioni e politiche a livello degli Stati membri nel settore della cultura;

8. CONVIENE che il concetto di valore aggiunto europeo è di natura dinamica e pertanto va interpretato in modo flessibile;

9. CONVIENE pertanto che il valore aggiunto europeo delle azioni culturali può essere definito e valutato cumulativamente facendo riferimento ai seguenti punti:

i) azioni che incoraggino la cooperazione tra Stati membri;

ii) azioni aventi un chiaro carattere multilaterale;

iii) azioni con obiettivi ed effetti meglio conseguibili a livello comunitario che non a livello degli Stati membri;

iv) azioni che riguardino, raggiungano e avvantaggino in primo luogo i cittadini europei, accrescendo inoltre la reciproca conoscenza delle culture;

v) azioni volte ad essere sostenibili e a costituire un contributo a lungo termine allo sviluppo della cooperazione, dell'integrazione e delle culture in Europa;

vi) azioni volte ad un'ampia visibilità e accessibilità;

10. INVITA gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, a tener conto del contenuto del punto 9 al fine di conseguire e garantire il valore aggiunto europeo dell'azione comunitaria nel campo culturale;

11. CONVIENE che il Consiglio valuti, entro il 2004, il follow-up dei punti 9 e 10 ed INVITA la Commissione, nell'ambito delle sue competenze, a partecipare a tale processo;

II

Mobilità delle persone e circolazione delle opere nel settore culturale

12. RICORDANDO che il Consiglio e il Parlamento europeo hanno in più occasioni sottolineato l'importanza di promuovere la mobilità nell'ambito del settore culturale, e più recentemente nella risoluzione del Consiglio del 17 dicembre 1999 sulla libera circolazione e nella risoluzione del Parlamento europeo del 5 settembre 2001 sulla cooperazione culturale nell'Unione europea;

13. PRENDENDO ATTO, tra l'altro, della relazione sullo sfruttamento e lo sviluppo del potenziale occupazionale nel settore culturale nell'era della digitalizzazione e dello studio sul tema mobilità e libera circolazione delle persone e dei prodotti nel settore culturale, pubblicati entrambi dalla Commissione rispettivamente nel giugno 2001 e nel giugno 2002, nonché del seminario di esperti in materia di mobilità svoltosi a Århus nel settembre 2002;

14. SOTTOLINEA che la promozione della mobilità delle persone e la circolazione delle opere nel settore culturale costituiscono fattori decisivi nella diffusione della conoscenza, dell'esperienza, dell'ispirazione reciproca e della cooperazione. La mobilità e la circolazione saranno pertanto importanti strumenti per far conoscere la diversità delle culture in Europa e rafforzare la cooperazione culturale;

15. PONE IN EVIDENZA che le industrie della cultura negli ultimi anni hanno registrato una notevole crescita con un'incidenza sempre maggiore per l'economia e l'occupazione europee;

16. SOTTOLINEA che il settore culturale in Europa è caratterizzato da un grande numero di piccole e medie imprese nonché da varie forme di lavoro subordinato e autonomo, e che pertanto tale settore necessita in maniera particolare di collegamenti in rete, coordinamento e diffusione di conoscenze e informazioni;

17. TENENDO CONTO che alcuni ostacoli alla mobilità, come pure i mezzi per aumentare la mobilità, sono propri del settore culturale, allorché la maggior parte dei problemi devono essere affrontati in un contesto più ampio e orizzontale, come indicano ad esempio le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002;

18. SOTTOLINEA che, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge e dovrebbe pertanto contribuire a creare il contesto necessario ad una maggiore mobilità, PRENDE ATTO delle pertinenti attività già in corso in un certo numero di sedi a livello comunitario e SOTTOLINEA la necessità che tali attività siano complementari;

19. CONVIENE che i temi elencati nell'allegato costituiranno la base per ulteriori iniziative ed azioni, e che il Consiglio procederà regolarmente ad una valutazione dei lavori effettuati fino alla fine del 2004, compreso l'esame orizzontale dei pertinenti lavori in altri ambiti politici, ed INVITA la Commissione, nell'ambito delle sue competenze, a partecipare a tale processo;

20. INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, in base alle rispettive competenze, ad adottare, dopo debito esame, misure concrete a livello comunitario e/o degli Stati membri per agevolare o promuovere la mobilità delle persone e la circolazione delle opere nel settore culturale.

ALLEGATO

Possibili misure intese ad aumentare la mobilità delle persone e la circolazione delle opere nel settore culturale

In conformità del principio di sussidiarietà e rispettando pienamente le loro responsabilità nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali, si dovrebbero prendere in esame misure, a livello comunitario e/o degli Stati membri, che si avvalgano per quanto possibile delle strutture e dei programmi esistenti, intese a promuovere la mobilità e, se del caso, rimuovere gli ostacoli alla mobilità.

Misure intese a promuovere la mobilità

1. Creare servizi nazionali dell'informazione ("sportelli unici") per coordinare sotto forma di siti web e/o uffici d'informazione, e diffondere informazioni pratiche (in varie lingue) sui contatti e sulle possibilità e condizioni di lavoro, nonché se del caso sulla normativa nei paesi europei.

2. Collegare siti web contenenti informazioni sugli aspetti pratici e amministrativi della mobilità, per esempio nell'ambito del portale culturale europeo o del sito web unico sulla mobilità che la Commissione sta mettendo a punto.

3. Migliorare le possibilità di collegamento in rete tra singoli artisti e operatori culturali.

4. Esaminare le modalità per diffondere le informazioni pertinenti e migliorare le strutture ricettive, quali alloggi e laboratori, per gli artisti e gli operatori culturali ospiti provenienti da altri Stati membri.

5. Esaminare i mezzi e le modalità per promuovere la consapevolezza del pubblico in generale, in particolare dei bambini e dei giovani, della ricchezza e della diversità delle culture e dell'arte in Europa.

6. Incoraggiare coloro che studiano le materie artistiche e gli insegnanti che operano nel settore culturale a partecipare ai programmi comunitari di interscambio.

7. Facilitare l'acquisizione da parte degli artisti e degli operatori culturali delle qualifiche necessarie alla mobilità, incluse le competenze in campo linguistico e imprenditoriale.

8. Facilitare la cooperazione interdisciplinare e transfrontaliera tra le scuole e altri istituti di formazione che operano nel settore culturale, anche esplorando le possibilità di migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche.

9. Facilitare la raccolta dei dati statistici sulla mobilità nel settore culturale, tenendo conto dei vincoli di carattere giuridico e amministrativo.

10. Promuovere l'utilizzazione dei programmi di supporto esistenti, come pure esaminare le possibilità di sviluppare i meccanismi di supporto nazionali e/o europei per favorire la mobilità.

Misure intese ad eliminare eventuali ostacoli giuridici e amministrativi alla mobilità

1. Conoscenza da parte dei cittadini dei propri diritti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli accordi reciproci in vigore concernenti la previdenza sociale quando essi siano temporaneamente residenti in un altro Stato membro.

2. Adozione da parte degli Stati membri, previo un debito esame, delle misure che reputano appropriate, conformemente alla legislazione comunitaria nonché nel quadro della legislazione nazionale, affinché le persone che operano nel settore culturale e che si trasferiscono in un altro Stato membro per motivi professionali non siano discriminate, a causa della mobilità, per quanto concerne la pertinente previdenza sociale, comprese le formalità amministrative relative a tale previdenza come l'assistenza sanitaria e altre prestazioni pertinenti.

3. Avvio da parte degli Stati membri fra loro, per quanto occorra, di negoziati intesi a garantire a favore dei loro cittadini l'eliminazione dell'eventuale doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità, conformemente al disposto del trattato.

Top