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Document 32003D0848
2003/848/EC: Commission Decision of 28 November 2003 approving the TSE eradication and monitoring programmes of Member States and certain Acceding Member States for 2004 and fixing the level of the Community's financial contribution (notified under document number C(2003) 4423)
2003/848/CE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 2003, che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE degli Stati membri e di alcuni Stati aderenti per il 2004 e che fissa il livello del contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(2003) 4423]
2003/848/CE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 2003, che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE degli Stati membri e di alcuni Stati aderenti per il 2004 e che fissa il livello del contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(2003) 4423]
GU L 322 del 9.12.2003, p. 11–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004
2003/848/CE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 2003, che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE degli Stati membri e di alcuni Stati aderenti per il 2004 e che fissa il livello del contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(2003) 4423]
Gazzetta ufficiale n. L 322 del 09/12/2003 pag. 0011 - 0015
Decisione della Commissione del 28 novembre 2003 che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE degli Stati membri e di alcuni Stati aderenti per il 2004 e che fissa il livello del contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(2003) 4423] (2003/848/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie degli animali. (2) Gli Stati membri e alcuni Stati aderenti hanno presentato alla Commissione programmi di eradicazione e sorveglianza di alcune encefalopatie spongiformi transmissibili (TSE). (3) L'articolo 32 dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che i nuovi Stati membri ricevono lo stesso trattamento degli Stati membri attuali per quanto riguarda le spese a titolo dei fondi veterinari. (4) Tuttavia non può essere assunto alcun impegno finanziario in base al bilancio 2004 per i programmi in parola prima dell'effettiva adesione degli Stati aderenti interessati. (5) Dall'esame dei programmi di eradicazione e sorveglianza delle TSE, presentati dagli Stati membri nonché dagli Stati aderenti interessati è risultato che essi rispettano la decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali(2). (6) Tali programmi sono inclusi nell'elenco prioritario dei programmi di eradicazione e di sorveglianza di talune TSE che possono ricevere un contributo finanziario comunitario nel 2004; tale elenco è stato istituito dalla decisione 2003/746/CE della Commissione, del 14 ottobre 2003, sull'elenco dei programmi di eradicazione e sorveglianza di talune TSE che possono ricevere un contributo finanziario comunitario nel 2004(3). (7) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(4), prevede programmi annuali per l'eradicazione e la sorveglianza delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini. (8) Data l'importanza che rivestono l'eradicazione e la sorveglianza delle TSE ai fini del conseguimento degli obiettivi comunitari in materia di sanità pubblica e salute degli animali, appare opportuno rimborsare il 100 % delle spese che verranno sostenute dagli Stati membri, nonché dagli Stati aderenti interessati, per l'acquisto dei kit di analisi, nei limiti di un importo massimo per kit di analisi e per programma di sorveglianza delle TSE. (9) Per la stessa ragione è opportuno rimborsare il 100 % dei costi di laboratorio sostenuti dagli Stati membri, nonché dagli Stati aderenti interessati, per l'esecuzione delle prove di genotipizzazione, nei limiti di un importo massimo per test e per programma di eradicazione dello scrapie. (10) Il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(5), stabilisce che i programmi per l'eradicazione e il monitoraggio delle malattie animali devono essere finanziati a titolo della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento. (11) Il contributo finanziario comunitario dovrebbe essere concesso a condizione che i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE siano realizzati in modo efficiente e che gli Stati membri e gli Stati aderenti interessati forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione. (12) Occorre specificare il tasso di conversione da utilizzare nelle richieste di finanziamento presentate nelle monete nazionali, così come definite all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(6). (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: CAPO I Approvazione dei programmi di sorveglianza delle TSE e relativo contributo finanziario Articolo 1 1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 3351000 EUR. Articolo 2 1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 2351000 EUR. Articolo 3 1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 15611000 EUR. Articolo 4 1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 745000 EUR. Articolo 5 1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 4854000 EUR. Articolo 6 1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 21733000 EUR. Articolo 7 1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 5386000 EUR. Articolo 8 1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 6283000 EUR. Articolo 9 1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 158000 EUR. Articolo 10 1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 4028000 EUR. Articolo 11 1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 1675000 EUR. Articolo 12 1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 1012000 EUR. Articolo 13 1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 1060000 EUR. Articolo 14 1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Svezia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 358000 EUR. Articolo 15 1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 7726000 EUR. Articolo 16 1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Cipro è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 144000 EUR. Articolo 17 1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dall'Estonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 103000 EUR. Articolo 18 1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato da Malta è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 37000 EUR. Articolo 19 1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 353000 EUR. Articolo 20 Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di sorveglianza delle TSE di cui agli articoli da 1 a 19 copre il 100 %, imposta sul valore aggiunto esclusa, delle spese di acquisto dei kit di analisi, fino a un importo massimo di 8 EUR a test, per i test eseguiti dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004 sui bovini, sugli ovini e sui caprini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001. CAPO II Approvazione dei programmi di eradicazione dello scrapie e relativo contributo finanziario Articolo 21 1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 5000 EUR. Articolo 22 1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 755000 EUR. Articolo 23 1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 450000 EUR. Articolo 24 1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 435000 EUR. Articolo 25 1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 1160000 EUR. Articolo 26 1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 490000 EUR. Articolo 27 1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 3210000 EUR. Articolo 28 1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 675000 EUR. Articolo 29 1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 30000 EUR. Articolo 30 1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 255000 EUR. Articolo 31 1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 5000 EUR. Articolo 32 1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dalla Svezia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 5000 EUR. Articolo 33 1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 7460000 EUR. Articolo 34 1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato da Cipro è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 740000 EUR. Articolo 35 Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di eradicazione dello scrapie di cui agli articoli da 21 a 34 copre il 50 % delle spese che verranno sostenute dagli Stati membri e dagli Stati aderenti interessati a titolo di indennizzo, a favore dei proprietari, per il valore degli animali abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione fino a un importo massimo di 50 EUR per animale; copre altresì il 100 % dei costi, imposta sul valore aggiunto esclusa, dell'analisi dei campioni a fini di genotipizzazione, fino a un importo massimo di 10 EUR per prova di genotipizzazione. CAPO III Condizioni applicabili al contributo finanziario della Comunità Articolo 36 Il tasso di conversione per le richieste presentate nella moneta nazionale nel corso del mese "n" è quello in vigore il decimo giorno del mese "n + 1" o il primo giorno precedente per il quale un tasso è stabilito. Articolo 37 1. Il contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e sorveglianza delle TSE di cui agli articoli da 1 a 34 è concesso a condizione che la loro attuazione sia conforme alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, comprese le norme sulla concorrenza e l'assegnazione dei pubblici appalti, nonché a condizione che lo Stato membro o lo Stato aderente interessato soddisfi le seguenti condizioni: a) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione del programma di eradicazione e sorveglianza delle TSE siano messe in vigore entro il 1o gennaio 2004; b) presentazione entro il 1o giugno 2004 di una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, secondo quanto disposto all'articolo 24, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE; c) presentazione di una relazione mensile alla Commissione sullo stato di avanzamento del programma di sorveglianza delle TSE e sui relativi costi; la relazione deve essere inviata al più tardi quattro settimane dopo la fine di ciascun mese; d) presentazione, entro il 1o giugno 2005, di una relazione finale sull'esecuzione sotto il profilo tecnico del programma di eradicazione e sorveglianza delle TSE, corredata della documentazione probante in ordine alle spese sostenute e ai risultati conseguiti nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004; e) attuazione efficiente del programma; f) per le misure in questione non siano stati richiesti o non vengano successivamente richiesti altri contributi comunitari. 2. Qualora lo Stato membro o lo Stato aderente in questione non rispetti le norme suddette, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione nonché dell'eventuale perdita finanziaria subita dalla Comunità. CAPO IV Disposizioni finali Articolo 38 La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2004. Articolo 39 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2) GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54). (3) GU L 269 del 21.10.2003, pag. 24. (4) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 29). (5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. (6) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.