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Document 32003D0825

2003/825/CE: Decisione del Consiglio, del 25 novembre 2003, che modifica la decisione 2002/882/CE intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Iugoslavia con riguardo ad un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro

GU L 311 del 27.11.2003, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/825/oj

32003D0825

2003/825/CE: Decisione del Consiglio, del 25 novembre 2003, che modifica la decisione 2002/882/CE intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Iugoslavia con riguardo ad un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro

Gazzetta ufficiale n. L 311 del 27/11/2003 pag. 0028 - 0028


Decisione del Consiglio

del 25 novembre 2003

che modifica la decisione 2002/882/CE intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Iugoslavia con riguardo ad un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro

(2003/825/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Prima di presentare la proposta la Commissione ha consultato il Comitato economico e finanziario.

(2) La decisione 2002/882/CE(2) dispone un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia nell'intento di assicurare la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e di potenziare le riserve valutarie del paese.

(3) Il 4 febbraio 2003 si è avuta una riforma costituzionale in seguito alla quale la nuova denominazione del paese è ora Serbia e Montenegro.

(4) In seguito all'assassinio del primo ministro serbo, avvenuto l'11 marzo 2003, le prospettive dei conti con l'estero sembrano più incerte, soprattutto in riferimento all'afflusso di capitali privati, compresi gli investimenti esteri diretti; al contempo, ingenti fabbisogni di finanziamento continuano a gravare sull'economia.

(5) I fabbisogni supplementari della bilancia dei pagamenti per il 2003 e forse per il 2004 sono stati individuati nel contesto dell'attuale programma dell'FMI e la Serbia e Montenegro avrà ulteriori necessità di finanziamenti esterni nel 2003 e forse nel 2004, ben al di là dei finanziamenti ufficiali che potranno essere forniti dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca mondiale e da altri donatori fra cui la Comunità.

(6) Un aumento dell'assistenza macrofinanziaria comunitaria a favore di Serbia e Montenegro costituisce una misura adeguata per contribuire, insieme agli altri donatori, ad allentare i vincoli finanziari del paese.

(7) Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, la componente "contributo a fondo perduto" della presente assistenza e la sua erogazione sono soggette alla disponibilità di stanziamenti iscritti alla corrispondente linea di bilancio.

(8) L'aumento dell'assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro non dovrebbe intaccare la prevista assistenza macrofinanziaria a favore di altri paesi contemplata dalla medesima linea di bilancio.

(9) Il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2002/882/CE è modificata come segue:

1) agli articoli 1, 2, 3 e 4, il termine "RFI" è sostituito da "Serbia e Montenegro";

2) l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, è sostituito dal seguente:

"2. La componente 'prestito' della presente assistenza ammonta ad un importo massimo in conto capitale di 80 milioni di EUR, con una durata massima di 15 anni. A tale scopo, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito, per conto della Comunità, le risorse necessarie, da mettere a disposizione di Serbia e Montenegro in forma di prestito.

3. La componente 'contributo a fondo perduto' della presente assistenza ammonta all'importo massimo di 120 milioni di EUR."

3) all'articolo 3, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"1. Le componenti 'prestito' e 'contributo a fondo perduto' della presente assistenza sono messe a disposizione di Serbia e Montenegro in almeno tre quote."

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Tremonti

(1) Parere espresso il 23 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 308 del 9.11.2002, pag. 25.

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