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Document 32003D0543

2003/543/PESC: Decisione 2003/543/PESC del Consiglio, del 21 luglio 2003, concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'America latina e nei Caraibi

GU L 185 del 24.7.2003, p. 59–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/543/oj

32003D0543

2003/543/PESC: Decisione 2003/543/PESC del Consiglio, del 21 luglio 2003, concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'America latina e nei Caraibi

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 24/07/2003 pag. 0059 - 0060


Decisione 2003/543/PESC del Consiglio

del 21 luglio 2003

concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'America latina e nei Caraibi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere(1), in particolare l'articolo 6 in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2001/200/PESC del Consiglio(2), l'Unione europea ha deciso di contribuire alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione incontrollate di armi portatili e di armi leggere, che costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza e riducono le prospettive di sviluppo sostenibile, tra l'altro nell'America latina e nei Caraibi. Il contributo che, in applicazione di tale decisione, l'Unione europea ha fornito al Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi con sede a Lima, che agisce a nome del Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo, si è rivelato efficace per assicurare attività preparatorie e l'attuazione iniziale di taluni elementi della lotta contro l'accumulazione e la diffusione incontrollate di armi portatili e di armi leggere nella regione. Al fine di portare avanti tali attività, il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi e il Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo hanno chiesto il proseguimento dell'assistenza dell'Unione europea.

(2) Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'azione comune 2002/589/PESC l'Unione europea intende attivarsi nelle pertinenti sedi internazionali e, se del caso, in un contesto regionale per fornire assistenza attraverso organizzazioni, programmi ed agenzie internazionali nonché accordi regionali.

(3) Nella sua funzione di centro di scambi regionale sulle armi da fuoco, le munizioni e gli esplosivi, il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi, che agisce a nome del Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo, persegue l'obiettivo generale di fornire assistenza agli Stati della regione nell'attuazione di accordi e normative regionali e nell'elaborazione di un approccio coordinato per prevenire il traffico di armi da fuoco e migliorare i mezzi e le capacità disponibili nella regione attraverso una serie di progetti specifici.

(4) Gli obiettivi dei vari progetti del Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi sono la formazione degli istruttori presso le scuole di polizia, lo sviluppo di attrezzature per migliorare il controllo del commercio legale di armi da fuoco, la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di armi da fuoco nell'America latina e nei Caraibi, l'appoggio alla distruzione delle armi in eccedenza, il miglioramento nella gestione delle scorte di armi e l'offerta di sostegno ai parlamentari in vista di un miglioramento della legislazione in materia di armi da fuoco, munizioni e esplosivi.

(5) Le attività rientranti in tali progetti saranno svolte dal Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi e dall'Organizzazione degli Stati americani in cooperazione con altre istituzioni.

(6) La Commissione ha accettato l'incarico di attuare la presente decisione.

(7) L'Unione europea intende quindi continuare a fornire assistenza finanziaria alle attività del Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi a norma del titolo II dell'azione comune 2002/589/PESC.

(8) La Commissione assicurerà un'adeguata visibilità del contributo dell'Unione europea ai progetti, anche attraverso appropriate misure adottate dal Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'Unione europea contribuisce alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'America latina e nei Caraibi proseguendo il sostegno alle attività programmate dal Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi.

2. A tal fine l'Unione europea fornisce sostegno finanziario al Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo, a nome del quale agisce il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi, per progetti volti a formare gli istruttori presso le scuole di polizia attraverso l'elaborazione di corsi specifici ed esercitazioni di simulazione, a sviluppare attrezzature per agevolare gli interventi finalizzati al miglioramento del controllo del commercio legale di armi da fuoco, a prevenire e combattere il traffico illecito di armi da fuoco nell'America latina e nei Caraibi, a favorire la distruzione delle armi in eccedenza e miglioramenti nella gestione delle scorte di armi, nonché a sostenere i parlamentari in vista di un miglioramento della legislazione relativa ai meccanismi di controllo su armi da fuoco, munizioni ed esplosivi.

3. L'attuazione della presente decisione è affidata alla Commissione. A tal fine, la Commissione stipula con il Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo, a nome del quale agisce il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi, un accordo di finanziamento sulle condizioni per l'utilizzo del contributo dell'Unione europea, che prenderà la forma di sovvenzione. L'accordo di finanziamento da stipulare stabilirà che il Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo, il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi e i partner di quest'ultimo assicurano una visibilità del contributo dell'Unione europea al progetto proporzionale alla sua entità.

Articolo 2

1. L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi di cui all'articolo 1 è pari a 700000 EUR.

2. La gestione delle spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 segue le procedure e le norme comunitarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 3

La Commissione presenta ai competenti organi del Consiglio relazioni periodiche riguardanti l'attuazione della presente decisione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'azione comune 2002/589/PESC. Dette informazioni si baseranno in particolare su relazioni periodiche che il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi/Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo deve presentare nell'ambito del suo rapporto contrattuale con la Commissione previsto all'articolo 1.

Articolo 4

1. La presente decisione ha effetto il 1o agosto 2003. Le spese sostenute nell'ambito della sua attuazione sono ammissibili al finanziamento a partire da tale data. Essa scade il 31 luglio 2004.

2. La presente decisione è riesaminata dieci mesi dopo la data della sua adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Frattini

(1) GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.

(2) GU L 72 del 14.3.2001, pag. 1.

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