This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32003D0442
2003/442/EC: Commission Decision of 11 December 2002 on the part of the scheme adapting the national tax system to the specific characteristics of the Autonomous Region of the Azores which concerns reductions in the rates of income and corporation tax (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 4487)
2003/442/CE: Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2002, relativa alla parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre che riguarda le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 4487]
2003/442/CE: Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2002, relativa alla parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre che riguarda le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 4487]
GU L 150 del 18.6.2003, p. 52–63
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2003/442/CE: Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2002, relativa alla parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre che riguarda le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 4487]
Gazzetta ufficiale n. L 150 del 18/06/2003 pag. 0052 - 0063
Decisione della Commissione dell'11 dicembre 2002 relativa alla parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre che riguarda le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito [notificata con il numero C(2002) 4487] (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/442/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni in applicazione dei succitati articoli(1), e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue: I. PROCEDIMENTO (1) Con lettera n. 18 del 5 gennaio 2000 della Rappresentanza permanente del Portogallo, registrata presso la Commissione il 10 gennaio 2000, le autorità portoghesi hanno notificato alla Commissione un regime che adegua il sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre. Poiché la notifica è stata effettuata tardivamente, in risposta a una richiesta di informazioni dei servizi della Commissione indirizzata alla Rappresentanza permanente del Portogallo, con lettera D/65111, del 7 dicembre 1999, a seguito di articoli apparsi sulla stampa, e poiché il regime in questione sarebbe entrato in vigore prima di essere autorizzato dalla Commissione, il medesimo è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati. (2) Con lettere D/51013 del 6 marzo 2000, D/53849 del 17 luglio 2000 e D/50739 del 19 febbraio 2001 e con le lettere di sollecito D/52933 del 19 luglio 2001 e D/54133 del 9 ottobre 2001 indirizzate alla Rappresentanza permanente del Portogallo, i servizi della Commissione hanno chiesto informazioni complementari. Con lettere n. 488 del 2 maggio 2000, n. 548 del 16 maggio 2000, n. 871 del 22 agosto 2000, n. 1864 del 13 giugno 2001, n. 2827 del 25 settembre 2001 e n. 44 del 9 gennaio 2002 della Rappresentanza permanente, registrate presso la Commissione, rispettivamente, in data 3 maggio, 18 maggio e 23 agosto 2000, 19 giugno e 1o ottobre 2001, e infine 11 gennaio 2002, le autorità portoghesi hanno risposto a detta richiesta. (3) Con lettera SG(2002) D/229609 del 26 aprile 2002, la Commissione ha informato il governo portoghese che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità portoghesi sul regime in questione, aveva deciso, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE, di non sollevare obiezioni per la parte del regime concernente riduzioni della base imponibile e crediti dell'imposta sul reddito e di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, rispetto alla parte del regime relativa alle riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito. La Commissione ha altresì invitato le autorità portoghesi a presentare le osservazioni e a fornire ogni informazione utile per la valutazione del regime in questione, nel termine di un mese dal ricevimento della lettera sopra menzionata. (4) La decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in merito alla parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre, che considerava compatibile con il trattato CE, e di avviare il procedimento di indagine formale in merito all'altra parte del regime in questione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2). Gli interessati sono stati invitati a presentare osservazioni alla Commissione sul regime in questione, nel termine di un mese dalla data di detta pubblicazione. (5) Con lettera n. 1548 del 30 maggio 2002 della Rappresentanza permanente del Portogallo, registrata presso la Commissione il 31 maggio 2002, le autorità portoghesi hanno trasmesso alla Commissione le loro osservazioni. (6) La Commissione ha anche ricevuto osservazioni dal governo regionale delle isole Åland (Finlandia). Queste osservazioni sono state trasmesse al Portogallo con lettera D/53729 del 16 luglio 2002 indirizzata alla Rappresentanza permanente, offrendo alle autorità portoghesi la possibilità di commentarle. Tali commenti sono pervenuti con lettera della Rappresentanza permanente del Portogallo, n. 2355 del 23 agosto 2002, registrata presso la Commissione il 27 agosto 2002. II. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI RISPETTO AI QUALI LA COMMISSIONE HA AVVIATO IL PROCEDIMENTO (7) Ai sensi della Costituzione della Repubblica portoghese, le Regioni delle Azzorre e di Madera sono regioni autonome che godono, in particolare, di autonomia amministrativa e finanziaria. Con legge n. 13/98, del 24 febbraio 1998, relativa al regime finanziario delle regioni autonome, lo Stato portoghese ha definito in modo preciso le condizioni di tale autonomia finanziaria. Detta legge enuncia i principi e gli obiettivi dell'autonomia finanziaria regionale, prevede il coordinamento del regime finanziario delle regioni autonome con quello dello Stato, stabilisce il principio della solidarietà nazionale e l'obbligo di cooperazione tra lo Stato e le regioni autonome. La legge in questione prevede, in particolare, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRS) e delle persone giuridiche (IRC) costituisca un'entrata delle regioni autonome, alle condizioni che essa stessa determina. Ai sensi dell'articolo 37 di detta legge, le assemblee legislative regionali sono autorizzate, in particolare, a ridurre le aliquote dell'imposta sul reddito ivi applicabili, fino al limite del 30 % delle aliquote previste dalla legislazione nazionale. (8) Con decreto legislativo regionale n. 2/99/A del 20 gennaio 1999, la Regione delle Azzorre, nell'esercizio delle competenze che le sono attribuite in materia, ha approvato le modalità di adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità regionali. Tale decreto è in vigore dal 1o gennaio 1999 e comprende, in particolare, un capitolo relativo alle riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito. (9) Le succitate riduzioni delle aliquote dell'imposta sono automaticamente applicabili a tutti gli agenti economici (persone fisiche e giuridiche) e, secondo le autorità portoghesi, avrebbero l'obiettivo specifico di consentire alle imprese insediate nella Regione autonoma delle Azzorre di superare gli svantaggi strutturali derivanti dalla loro ubicazione in una regione insulare e ultraperiferica. A tale titolo, tutti i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRS - imposto sobre o rendimento das pessoas singulares) e delle persone giuridiche (IRC - imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas) nella Regione delle Azzorre beneficiano di riduzioni delle aliquote d'imposta sino al 20 % per il reddito delle persone fisiche (15 % nel 1999) e al 30 % per il reddito delle persone giuridiche. Il costo in bilancio di detta misura, quantificato dalla perdita di gettito fiscale, è valutato dalle autorità portoghesi a circa 26,25 milioni di EUR l'anno. (10) Viste le caratteristiche di questa parte del regime che adegua il sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre, la Commissione ha osservato innanzitutto che gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(3) enunciano il principio generale del divieto degli aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti delle imprese (aiuti al funzionamento), ammettendo peraltro eccezioni nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, "purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare" (punto 4.15). Questi stessi principi e condizioni sono stati ribaditi dalla Commissione nei punti 32 e 33 della comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese(4). (11) In questo contesto, la Commissione ha altresì osservato che gli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale specificano peraltro che, nelle regioni ultraperiferiche che beneficiano delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), "Possono altresì essere autorizzati aiuti nel contempo non decrescenti né limitati nel tempo se contribuiscono a compensare i costi addizionali dell'esercizio dell'attività economica inerenti ai fattori di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, la cui persistenza e il cui cumulo nuocciono gravemente allo sviluppo di tali regioni (grande distanza, insularità, superficie ridotta, topografia e clima difficili, dipendenza economica da alcuni prodotti)" (punto 4.16.2). Ai sensi di quanto disposto in questi stessi orientamenti, "spetta allo Stato membro valutare l'entità dei sovraccosti e dimostrare il nesso esistente con i fattori di cui all'articolo 299, paragrafo 2". Infine, "gli aiuti previsti dovranno essere giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura" e "il loro ammontare dovrà essere proporzionale ai sovraccosti che intendono compensare". (12) Al fine di dimostrare la conformità delle riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito alle condizioni in materia di aiuti al funzionamento stabilite negli orientamenti suddetti, le autorità portoghesi hanno proceduto innanzitutto all'analisi di una serie di indicatori finanziari relativi a un campione di 1083 imprese assoggettate all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRC), di cui 100 ubicate nelle Azzorre. In rapporto a tutti gli indicatori utilizzati (redditività delle vendite, autonomia finanziaria, solvibilità totale e redditività dei capitali propri), le imprese ubicate nelle Azzorre hanno presentato valori sostanzialmente inferiori a quelli delle imprese situate nel territorio continentale del Portogallo (secondo il metodo di ponderazione impiegato, questa differenza oscillerebbe tra il 29,2 % e il 76,15 %). (13) Inoltre, le autorità portoghesi hanno presentato alla Commissione uno studio econometrico basato su dati relativi al 1997, riguardo allo stesso campione di imprese. In base alla regressione effettuata a tale fine, gli utili di dette imprese si spiegherebbero con il valore aggiunto pro capite (considerato come indicatore del livello di sviluppo tecnologico e della qualificazione delle risorse umane), con il numero di lavoratori (in quanto indicativo della dimensione di ogni soggetto), con il settore di attività e con l'ubicazione delle imprese in questione. In particolare, e previa correzione dei risultati tramite procedimenti di selezione del campione diretti a valutare l'effetto della presenza nel campione di imprese che registrano perdite, risulterebbe che gli utili delle imprese ubicate nelle Azzorre sono, in media, e ceteris paribus, inferiori del 33,6 % agli utili realizzati dalle altre imprese. Dal momento che tale differenza non sembrerebbe essere interamente imputabile ai maggiori costi di trasporto in cui incorrerebbero le imprese delle Azzorre quando devono rifornirsi di materie prime o smerciare i loro prodotti, le autorità portoghesi hanno ritenuto che dipenderebbe da un complesso di fattori specificamente connessi alla natura ultraperiferica della regione. Ciò premesso, le autorità portoghesi hanno ritenuto, in particolare, che le riduzioni delle aliquote d'imposta di cui sopra si giustificherebbero in considerazione dei sovraccosti dell'esercizio dell'attività economica inerenti ai fattori identificati nell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato e che il loro ammontare sarebbe proporzionale a detti costi. (14) Al riguardo, la Commissione ha peraltro osservato che, nonostante lo studio succitato, non era ancora in grado di verificare se le riduzioni delle aliquote d'imposta di cui sopra si giustificassero in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e se il loro livello fosse proporzionale ai sovraccosti che intendevano compensare. Infatti, la Commissione ha rilevato, in particolare e a titolo provvisorio, tre eventuali limiti del modello utilizzato dalle autorità portoghesi: - in primo luogo, è probabile che l'effetto dell'ubicazione delle imprese sugli utili vari in funzione del loro settore di attività. In questo caso, la cui pertinenza è sottolineata, in particolare, dalla "nuova geografia economica", vista l'importanza delle relazioni tra imprese rispetto all'accesso ad economie di scala, sarebbe probabilmente preferibile procedere alla stima di vari modelli indipendenti, - in secondo luogo, non sembra possibile escludere a priori che la regressione utilizzata sia sovrastimata. In effetti, il valore aggiunto per lavoratore potrebbe essere, esso stesso, una funzione del numero di lavoratori, del settore di attività e dell'ubicazione delle imprese in questione; orbene, dalle informazioni trasmesse dalle autorità portoghesi relativamente a quest'aspetto, non risulterebbe chiaramente se sono stati effettuati tutti i test richiesti per prendere in considerazione un'eventuale multicollinearità delle variabili esogene (o di un'ipotetica eteroscedasticità del modello), - infine, tra le imprese utilizzate nel campione base, non figura nessuna impresa del settore finanziario. Ora, il fatto che non siano stati considerati istituti bancari e compagnie di assicurazioni (che costituiscono la sostanza del settore finanziario della Regione delle Azzorre) potrebbe, in linea di principio, limitare in misura significativa la portata dei risultati ottenuti. (15) Ciò premesso, la Commissione ha ritenuto, a titolo provvisorio, che le autorità portoghesi non le avessero fornito elementi sufficienti per dimostrare che le riduzioni delle aliquote d'imposta erano, per loro natura e ammontare, idonee a compensare gli svantaggi specifici della Regione delle Azzorre, in particolare per quanto riguarda le attività finanziarie (soprattutto, servizi finanziari e imprese del tipo "servizi intragruppo" o "centro di coordinamento"), per le quali l'esistenza di svantaggi regionali reali ha scarsa rilevanza ai fini della loro ubicazione. Di conseguenza, la Commissione non può ritenere, in questa fase, che le succitate riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito fossero, in questo contesto, compatibili con le disposizioni pertinenti degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e quindi dubita della loro compatibilità con il trattato. (16) Di conseguenza, in questa fase, la Commissione si è interrogata soprattutto sulla conformità delle succitate riduzioni delle aliquote d'imposta ai criteri di orientamento e di proporzionalità enunciati nella comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese e, in particolare, al punto 33, secondo il quale "ci si può interrogare sull'esistenza di svantaggi regionali reali nel caso di attività per le quali i costi supplementari che ne derivano sono di scarsa rilevanza, come ad esempio i costi supplementari di trasporto per le attività legate alla finanza, che favoriscono l'evasione fiscale". In effetti, visto che continuavano a mancare elementi quantificati che consentissero di calcolare obiettivamente l'ammontare dei sovraccosti in cui incorrerebbero le società finanziarie soggette ad imposta nella Regione delle Azzorre, neanche la Commissione era in grado, in tale fase, di valutare se dette riduzioni delle aliquote dell'imposta fossero, per tale aspetto, compatibili con le disposizioni pertinenti degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. III. OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLE AUTORITÀ PORTOGHESI (17) Le osservazioni presentate dalle autorità portoghesi, nell'ambito del procedimento di indagine formale in questione, si limitano, in generale, a giustificare, mediante esempi tratti dalla letteratura economica recente, la metodologia utilizzata nello studio econometrico presentato alla Commissione. Da una parte, esse segnalano che la generale carenza di dati statistici attendibili sulle variabili rilevanti limiterebbe sensibilmente la scelta dei campioni disponibili per procedere a questo tipo di regressioni e che, tenuto conto di tale fatto, la stima di modelli settoriali indipendenti condurrebbe solo a risultati poco significativi. D'altra parte, esse precisano che si può escludere l'ipotesi di multicollinearità tenuto conto degli stessi risultati e del grado d'importanza statistica dei parametri della regressione effettuata e ritengono che qualsiasi omissione dell'una o dell'altra variabile esogena, e particolarmente del valore aggiunto per lavoratore, avrebbe l'effetto di distorcere i risultati ottenuti (ommited variable bias), oltre a ridurne significativamente il grado di attendibilità. (18) Per quanto riguarda l'assenza di imprese del settore finanziario tra le imprese del campione di base, le autorità portoghesi si limitano peraltro a giustificare detta assenza con la mancanza di dati statistici relativi al settore, pur riconoscendo che, rispetto a tali attività, non sarebbe loro possibile dimostrare in modo rigoroso che le riduzioni delle aliquote d'imposta in questione sarebbero, per loro natura e ammontare, idonee a risolvere i problemi specifici della Regione delle Azzorre. (19) Nonostante la convinzione che anche gli operatori del settore finanziario sarebbero colpiti dagli svantaggi connessi alla loro ubicazione nella Regione delle Azzorre, considerata soprattutto la portata essenzialmente regionale delle loro attività, le autorità portoghesi dichiarano di essere disposte a procedere agli adeguamenti legislativi necessari per garantire la conformità delle succitate riduzioni delle aliquote d'imposta alle norme applicabili agli aiuti di Stato, in particolare escludendo le attività finanziarie dal loro campo di applicazione. In questo contesto, le autorità portoghesi hanno altresì rilevato che, poiché nell'ordinamento giuridico portoghese dette figure non esistono, le attività del tipo "servizi intragruppo" (centri di coordinamento, di tesoreria e di distribuzione) sarebbero escluse de facto dal beneficio della misura in causa. IV. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI E COMMENTI DELLE AUTORITÀ PORTOGHESI (20) Il governo regionale delle isole Åland si è costituito parte interessata in virtù dell'autonomia costituzionale di cui gode questa regione finlandese, particolarmente in taluni ambiti fiscali. A questo riguardo, il governo delle isole Åland ritiene che la specificità geografica di una misura fiscale non sia sufficiente perché sia considerata aiuto di Stato, quando tale misura sia istituita da una regione autonoma (considerata come circoscrizione fiscale di pieno diritto) in applicazione delle sue competenze in materia e si applichi indistintamente a tutte le imprese insediate nella regione, senza comportare alcuna specificità concreta. Pertanto, le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito accordate dalla Regione delle Azzorre nell'intento di adeguare il sistema fiscale nazionale alle specificità regionali dovrebbero essere considerate, secondo il governo delle isole Åland, come una misura generale. (21) Le osservazioni presentate dal governo regionale delle isole Åland sono state condivise dalle autorità portoghesi nei commenti che hanno trasmesso alla Commissione a tale riguardo. Esse hanno infatti ribadito che la Regione delle Azzorre, nel quadro della Costituzione portoghese, è una regione autonoma che gode di autonomia amministrativa e finanziaria e considerano che, dal momento che le modalità di adeguamento del sistema fiscale nazionale sono state approvate da questa regione in applicazione delle sue competenze in materia, le succitate riduzioni delle aliquote dell'imposta dovrebbero essere considerate come una misura generale che rientra nella politica fiscale nazionale. V. VALUTAZIONE (22) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate sia dalle autorità portoghesi sia dagli interessati nell'ambito del procedimento di indagine formale. (23) Per quanto riguarda la natura delle riduzioni delle aliquote d'imposta in esame, che, secondo le osservazioni presentate dal governo regionale delle isole Åland e i successivi commenti delle autorità portoghesi, dovrebbero essere considerate come una misura generale, la Commissione ricorda in particolare i quattro criteri della definizione di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. In primo luogo, la misura in questione deve conferire ai beneficiari un vantaggio che riduce gli oneri di norma gravanti sul loro bilancio. In secondo luogo, tale vantaggio deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma. In terzo luogo, la misura in questione deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Infine, la misura deve essere specifica o selettiva, ossia volta a favorire talune imprese o talune produzioni. (24) Tenuto conto dei succitati criteri di definizione di un aiuto di Stato, la Commissione rileva in particolare che: - come sottolineato al punto 9 della comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, "tale vantaggio può risultare da una riduzione dell'onere fiscale dell'impresa, sotto varie forme, tra cui (...) una riduzione totale o parziale dell'ammontare dell'imposta". Dal momento che le riduzioni delle aliquote dell'imposta in esame si applicano alle imprese esse conferiscono a quest'ultime un vantaggio che ne alleggerisce gli oneri normalmente gravanti sul bilancio, - la concessione di una riduzione d'imposta implica una perdita di gettito fiscale che, ai sensi del punto 10 della comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, "è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale". Dal momento che questo principio si applica anche al caso degli aiuti concessi da enti regionali e locali degli Stati membri(5), le riduzioni delle aliquote d'imposta in esame sono concesse mediante risorse statali, ossia risorse che nel sistema delle finanze pubbliche portoghesi sono allocate alla Regione autonoma delle Azzorre, - il criterio secondo cui la misura deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri presuppone che il beneficiario della misura svolga un'attività economica, indipendentemente dal suo statuto giuridico o dalle modalità del finanziamento. Secondo una giurisprudenza costante, la condizione per cui la misura deve incidere sugli scambi è soddisfatta, poiché le imprese beneficiarie svolgono un'attività economica che è oggetto di commercio tra gli Stati membri, senza che né l'entità relativamente esigua di un aiuto(6), né le dimensioni relativamente modeste del beneficiario o la sua quota molto ridotta sul mercato comunitario, né ancora l'assenza di attività di esportazione del beneficiario o il fatto che l'impresa esporti la quasi totalità della sua produzione all'esterno della Comunità(7) alterino questa conclusione. È il caso appunto delle riduzioni d'imposta in esame tenuto conto della portata del loro ambito di applicazione settoriale e nella misura in cui almeno una parte delle imprese in questione svolga un'attività che è oggetto di scambi tra Stati membri, - come ribadito al punto 17 della comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, "la prassi decisionale della Commissione ha finora dimostrato che solo le misure il cui ambito si estende a tutto il territorio dello Stato non soddisfano il criterio di specificità di cui all'articolo 87, paragrafo 1" e "il trattato stesso definisce come configuranti aiuti le misure volte a promuovere lo sviluppo economico di una regione"(8). Nonostante dette misure si applichino automaticamente a tutti gli operatori economici soggetti ad imposta nella Regione delle Azzorre, senza introdurre differenze di trattamento a favore di uno o più settori di attività, le riduzioni delle aliquote d'imposta sopra menzionate "sono in effetti destinate esclusivamente a imprese situate in una determinata regione dello Stato membro in questione e costituiscono per le stesse imprese un vantaggio, del quale non possono giovarsi imprese che intendano compiere analoghe operazioni economiche in altre zone dello stesso detto Stato"(9). Nel caso di specie, le riduzioni delle aliquote d'imposta sopra menzionate favoriscono di fatto le imprese soggette ad imposta nella Regione delle Azzorre rispetto a tutte le altre imprese portoghesi. (25) Le autorità portoghesi e l'interveniente contestano che la misura sia selettiva, ossia che la stessa favorisca "talune imprese o produzioni". Essi ammettono che i benefici fiscali in questione non si applicano a tutte le imprese portoghesi, ma solo alle imprese che svolgono la loro attività in una parte del territorio portoghese, il che rende tali benefici selettivi sul piano territoriale. Tuttavia sostengono che si deve fare una distinzione tra i casi in cui lo Stato concede benefici fiscali con ambito limitato a una parte del territorio nazionale e i casi in cui detti benefici sono concessi da un'autorità territoriale infrastatale per la parte del territorio che le compete. I primi sarebbero selettivi, essendo il loro ambito limitato a una parte delle imprese soggette alla giurisdizione dello Stato, mentre i secondi si configurerebbero come misure generali, dato che sono applicabili a tutte le imprese soggette alla giurisdizione dell'autorità regionale. (26) La Commissione considera, innanzitutto, che l'elemento di selettività insito nel concetto di aiuto riposi su un confronto tra il trattamento vantaggioso concesso a talune imprese e quello che si applica ad altre imprese che si trovano nello stesso ambito di riferimento. La determinazione di tale ambito assume un'importanza maggiore nel caso delle misure fiscali, dal momento che l'esistenza stessa di un vantaggio può solo essere accertata in rapporto a una tassazione definita normale. In linea di principio si evince simultaneamente dall'economia del trattato, che contempla gli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali, e dal ruolo fondamentale che svolgono nella definizione dell'ambiente politico ed economico in cui operano le imprese, le autorità centrali degli Stati membri, grazie alle misure che adottano, ai servizi che prestano ed, eventualmente, ai trasferimenti finanziari che operano, che l'ambito in cui si deve effettuare detto confronto è lo spazio economico dello Stato membro. A tale riguardo, il testo stesso del trattato, che classifica come aiuti di Stato che possono essere dichiarati compatibili le misure volte "a promuovere lo sviluppo economico di una regione" [articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c)], indica che i benefici la cui portata si limita a una parte del territorio dello Stato soggetto alla disciplina degli aiuti possono costituire benefici selettivi. È evidente che se il quadro di riferimento, per valutare la selettività territoriale di una misura, fosse il territorio in cui essa si applica, le misure che beneficiassero l'insieme delle imprese situate in detto territorio diverrebbero per definizione misure generali. La prassi costante della Commissione, confermata dalla Corte di giustizia, consiste, invece, nel qualificare come aiuti i regimi fiscali che sono applicabili in determinate regioni o territori e che sono favorevoli rispetto al regime generale di uno Stato membro(10). (27) In secondo luogo, la tesi delle autorità portoghesi secondo cui i benefici di portata territoriale limitata diventerebbero misure generali nella regione in questione per il semplice fatto di non essere stati istituiti dall'autorità centrale, bensì dall'autorità regionale e di applicarsi in tutto il territorio soggetto alla giurisdizione della regione è inconciliabile con il concetto di aiuto. Si tratta di un concetto oggettivo giacché comprende tutti gli interventi che, sotto forme diverse, diminuiscono gli oneri normalmente gravanti sul bilancio di una o più imprese, indipendentemente dalla loro finalità, dalla loro giustificazione, dal loro obiettivo e dallo status dell'autorità pubblica che li istituisce o il cui bilancio sostiene l'onere. Una distinzione basata unicamente sull'ente che decide la misura priverebbe di qualsiasi efficacia l'articolo 87 del trattato, che intende disciplinare le misure in questione esclusivamente in funzione dei loro effetti sulla concorrenza e sugli scambi comunitari(11). Pertanto, detti interventi non possono essere trattati diversamente dalle misure aventi gli stessi obiettivi, che ricorrono agli stessi mezzi e che producono gli stessi effetti sugli scambi e sulla concorrenza, in base unicamente al criterio formale del grado di autonomia dell'autorità infrastatale che li istituisce. Secondo le succitate conclusioni dell'avvocato generale Saggio nelle cause riunite C-400/97, C-401/97 e C-402/97, "il fatto che le misure in questione siano adottate dalle collettività territoriali dotate di competenza esclusiva ai sensi del diritto nazionale appare in vero (...) una circostanza meramente formale, che non è sufficiente a giustificare il trattamento preferenziale riservato alle imprese che rientrano nel campo di applicazione dei provvedimenti forali. Se così non fosse, lo Stato potrebbe agevolmente evitare l'applicazione, in una parte del proprio territorio, delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, semplicemente apportando modifiche alla ripartizione interna delle competenze in determinate materie, così da invocare la natura »generale«, per quel determinato territorio, della misura in questione". (28) Occorre constatare che nel caso specifico il legislatore nazionale ha dapprima abilitato il legislatore regionale a concedere le riduzioni d'imposta in questione; in un secondo momento, il legislatore regionale, sulla base di detta abilitazione, ha disposto effettivamente le succitate riduzioni. Siffatte meccanismo produce gli stessi effetti che si avrebbero nel caso di benefici concessi direttamente dalle autorità nazionali, come è già accaduto in passato rispetto ad altri regimi di aiuti a favore di imprese situate nelle Azzorre(12). (29) La Commissione rileva, in effetti, che l'utilizzo di un criterio meramente istituzionale per differenziare gli "aiuti" dalle "misure generali" condurrebbe inevitabilmente a disparità di trattamento nell'applicazione della disciplina degli aiuti agli Stati membri, a seconda che questi avessero adottato un modello centralizzato o decentralizzato di ripartizione delle competenze fiscali (o altre, per esempio in materia di sicurezza sociale). Secondo la tesi delle autorità portoghesi, gli Stati membri la cui organizzazione amministrativa interna consentisse a taluni enti territoriali infrastatali di stabilire modulazioni del sistema fiscale generale sotto forma di benefici fiscali applicabili alle imprese attive nelle rispettive regioni eluderebbero, rispetto a dette regioni e a dette misure, la disciplina degli aiuti. (30) La Commissione ritiene che se misure del tutto simili negli obiettivi, nella tecnica e negli effetti non fossero assoggettate alla stessa disciplina, ciò sarebbe contrario alla parità di trattamento e creerebbe gravi distorsioni nel funzionamento del mercato comune. L'applicazione della disciplina degli aiuti a benefici fiscali di portata regionale deve rispondere a criteri oggettivi e non può essere condizionata da un elemento meramente istituzionale, come è l'applicazione, in un determinato momento, di un'autonomia fiscale più o meno ampia a favore di un'autorità infrastatale con una portata territoriale più o meno estesa. La generalizzazione di questa tecnica condurrebbe alla violazione del principio della parità nell'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato e di conseguenza alla sua inefficacia. (31) Nella prassi della Commissione, l'autonomia fiscale dell'autorità regionale che concede i benefici non è mai stata considerata come un elemento che consentisse di escludere la qualificazione di aiuti. Nella decisione 93/337/CEE, il riconoscimento che "le competenti istituzioni di ciascuna delle tre provincie basche possono, a determinate condizioni, conservare, stabilire e regolamentare il regime tributario all'interno del loro territorio", non ha impedito alla Commissione di concludere che i benefici fiscali in questione, istituiti dalle tre province, ricadevano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 1 e di dichiararli incompatibili in quanto non rispettavano le discipline, in particolare, degli aiuti regionali e settoriali(13). In decisioni ulteriori relative a regimi di aiuti fiscali istituiti da autorità fiscali dotate di autonomia, la Commissione, pur ritenendo che le misure esaminate costituissero aiuti a causa della loro selettività materiale, ha lasciato volutamente aperta la possibilità di esaminarne la selettività territoriale(14). Occorre inoltre notare che la presente decisione non riguarda un meccanismo che consenta al complesso delle collettività locali di un determinato livello (regioni, comuni o altre) di istituire e riscuotere imposte locali, senza alcun rapporto con il regime fiscale nazionale. Al contrario, si tratta, nel caso specifico, di una riduzione applicabile unicamente nelle Azzorre dell'aliquota d'imposta fissata dalla legislazione nazionale e applicabile nella parte continentale del Portogallo. In queste circostanze, è evidente che la misura adottata dalle autorità regionali costituisce una deroga al sistema fiscale nazionale. (32) Infine, la Commissione rileva che la qualificazione di dette misure come aiuti non pone in discussione l'autonomia fiscale delle regioni, come definita nella Costituzione portoghese e applicata dal legislatore portoghese nel 1998 e dal legislatore regionale nel 1999. Essa intende solo garantire che, qualora dette regioni esercitino la loro autonomia mediante riduzioni dell'ammontare di un'imposta riscossa a livello nazionale, i benefici fiscali in tal modo concessi rispettino la disciplina comunitaria degli aiuti regionali e gli altri inquadramenti applicabili su base di parità in tutto il territorio comunitario e non presume per questo la compatibilità di detti benefici con il mercato comune. (33) Del resto, la Commissione nota altresì che non è in grado di valutare se le succitate riduzioni delle aliquote d'imposta si giustifichino per la natura o per l'economia del sistema fiscale portoghese, né se le stesse siano, per la loro razionalità economica, necessarie o funzionali rispetto all'efficacia di tale sistema. In particolare, se queste riduzioni non derivano dall'applicazione di principi come la proporzionalità o la progressività fiscale, favorendo piuttosto imprese ubicate in una regione specifica, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria, gli obiettivi di sviluppo regionale che sono loro riconosciuti non possono essere considerati come inerenti al citato sistema fiscale portoghese. (34) Tenuto conto di quanto sopra esposto, e delle caratteristiche della parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre e che forma oggetto del procedimento di indagine formale sopra menzionato, la Commissione ritiene pertanto che le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito in questione costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Si tratta, infatti, di aiuti concessi mediante risorse statali i quali, poiché le succitate riduzioni delle aliquote d'imposta si applicano a imprese, possono incidere sugli scambi tra gli Stati membri e minacciano di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese. (35) In queste circostanze e visto che si tratta di aiuti aventi carattere continuativo il cui obiettivo, secondo le autorità portoghesi, sarebbe di superare gli svantaggi strutturali permanenti dovuti al carattere insulare della Regione delle Azzorre e alla grande distanza dai centri economici continentali mediante una riduzione delle spese correnti delle imprese, la Commissione ritiene che gli aiuti in questione costituiscano aiuti al funzionamento i quali, benché concessi in una regione ultraperiferica che fino alla fine del 2006 è interamente ammessa a beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE, non hanno durata limitata nel tempo né hanno un carattere decrescente. Pertanto, detti aiuti possono essere autorizzati solo se destinati a ridurre i sovraccosti dell'esercizio dell'attività economica inerenti agli svantaggi enunciati all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, secondo le condizioni stabilite dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale riguardo agli aiuti al funzionamento e, in particolare, al punto 4.16.2. (36) A tale riguardo, la Commissione osserva, innanzitutto, che la Regione delle Azzorre è costituita da nove isole, situate a una distanza di circa 1500 km dal territorio continentale più vicino e con una superficie totale che supera di poco i 2300 km2, il che, secondo le autorità portoghesi e a causa dell'esiguità dei mercati regionali, limiterebbe notevolmente le possibilità di ottenere economie di scala che consentissero alle imprese regionali di raggiungere i livelli di competitività necessari, provocando nel contempo sovraccosti ingenti in termini di produzione e di accesso ai mercati. Inoltre, tenuto conto, in particolare, del basso livello di sviluppo raggiunto dalla regione (il PIL per abitante era pari al 52,6 % della media comunitaria nel 1998-2000), quest'ultima figura effettivamente tra le regioni meno sviluppate dell'Unione europea. (37) D'altra parte, tenuto conto dei risultati dello studio che le è stato trasmesso e delle osservazioni presentate al riguardo dalle autorità portoghesi nell'ambito del procedimento di indagine formale rispetto alle imprese operanti fuori del settore finanziario, la Commissione osserva che: - vista la difficoltà di calcolare in modo oggettivo l'incidenza di ognuno dei fattori menzionati all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato circa l'incremento dei costi dell'attività economica e dal momento che le succitate riduzioni delle aliquote d'imposta non si applicano solo a uno o più settori specifici, ma riguardano l'economia regionale nel suo complesso, sembrerebbe accettabile, in linea di principio, procedere alla loro valutazione in termini astratti. Le autorità portoghesi avrebbero così dimostrato l'esistenza dell'insieme dei sovraccosti menzionati, quantificandone l'entità in modo indiretto, - una riduzione del 30 % dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche consentirebbe di ridurre in pari tempo di 9,3 punti percentuali (dal 33,6 % al 24,3 %) lo svantaggio delle imprese situate nelle Azzorre, quantificato dal livello dei loro utili. Poiché la compensazione dei sovraccosti associati alla natura ultraperiferica della Regione sarebbe, di conseguenza, limitata al 27,7 % circa del loro valore assoluto e visto che detta riduzione dovrebbe consentire alle imprese beneficiarie di migliorare la loro situazione finanziaria, stanziando i mezzi necessari affinché possano proseguire le loro attività in condizioni meno difficili, gli aiuti previsti sarebbero quindi giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale, - a medio termine e considerando il valore medio dell'importo versato a titolo di imposta sul reddito delle persone giuridiche dalle imprese assoggettate ad imposta nella regione negli ultimi cinque anni, (23500 EUR, secondo le Autorità portoghesi) il vantaggio che ogni impresa trarrebbe dalla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non supererebbe i 7050 EUR all'anno. Quest'importo dovrebbe essere ancora inferiore nel caso delle piccole imprese assoggettate all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRS), il che consentirebbe di affermare che il livello di detti vantaggi è proporzionale ai sovraccosti che intendono compensare. (38) Dal momento che le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito sono applicabili anche a imprese operanti fuori del settore finanziario e tenuto conto dell'impegno assunto dalle autorità portoghesi di notificare alla Commissione, in tempo utile, qualsiasi eventuale applicazione del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre oltre il 31 dicembre 2006 (data di scadenza del periodo di validità della carta degli aiuti di Stato a finalità regionale), il che consentirà alle autorità portoghesi di dimostrare, e alla Commissione di constatare, l'efficacia reale delle attuali riduzioni delle aliquote d'imposta rispetto allo sviluppo regionale, e quindi di rivalutarne la pertinenza in rapporto alla situazione della Regione, la Commissione può quindi ritenere che la concessione di questi aiuti sarà effettuata conformemente alle condizioni stabilite al punto 4.16.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Di conseguenza, dal momento che le succitate riduzioni delle aliquote d'imposta saranno applicabili anche a imprese operanti fuori del settore finanziario, la Commissione può altresì considerare gli aiuti sopra menzionati come compatibili con il mercato comune in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera), del trattato. (39) Invece, per quanto riguarda l'applicazione delle riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito a imprese operanti nel settore finanziario, la Commissione constata che le stesse non si giustificano in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e che il loro ammontare non è proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Infatti, visto che continuano a mancare elementi quantificati che consentano di calcolare oggettivamente l'ammontare dei sovraccosti in cui incorrono le società finanziarie assoggettate ad imposta nella Regione delle Azzorre, la Commissione non può ritenere che l'applicazione di dette riduzioni sia compatibile con le disposizioni pertinenti degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Di conseguenza, poiché le succitate riduzioni delle aliquote d'imposta sono applicabili a imprese operanti nel settore finanziario, la Commissione non può considerare che gli aiuti sopra menzionati siano compatibili con il mercato comune nemmeno in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera), del trattato. (40) Del pari, dal momento che le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito si applicano a imprese operanti nel settore finanziario, la Commissione non può considerarle compatibili in virtù di altre deroghe previste dal trattato. Da un lato, tenuto conto della loro natura di aiuti al funzionamento, non si può ritenere che gli aiuti in questione siano destinati a favorire lo sviluppo d talune attività o regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in modo contrario all'interesse comune [articolo 87, paragrafo 3, lettera c)]. D'altro lato, non si tratta di aiuti di carattere sociale concessi a singoli consumatori [articolo 87, paragrafo 2, lettera a)], non sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali [articolo 87, paragrafo 2, lettera b)], non sono concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania [articolo 87, paragrafo 2, lettera c)], non sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro [articolo 87, paragrafo 3, lettera b)], non sono destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio [articolo 87, paragrafo 3, lettera d)] e non riguardano altre categorie di aiuti determinate dal Consiglio [articolo 87, paragrafo 3, lettera e)]. (41) Ciò premesso, la Commissione conclude che soltanto l'esclusione delle imprese operanti nel settore finanziario dall'ambito di applicazione della parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre che riguarda le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito, in conformità alla disposizione espressa a tale riguardo dalle autorità portoghesi nell'ambito del procedimento di indagine formale, le consentirà di considerare gli aiuti sopra menzionati compatibili con il mercato comune ai sensi della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. A tale scopo, si devono considerare come imprese attive nel settore finanziario tutte le imprese che svolgono attività economiche comprese nella sezione J della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE, Rev. 1.1)(15), ossia attività di intermediazione monetaria e finanziaria (codice 65), assicurazioni (codice 66) e attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni (codice 67). (42) Sebbene le autorità portoghesi abbiano dichiarato che le attività del tipo "servizi intragruppo" (attività il cui fondamento economico consiste nel prestare servizi alle imprese appartenenti a uno stesso gruppo, come centri di coordinamento, di tesoreria o di distribuzione) non esistono attualmente nell'ordinamento giuridico portoghese, la Commissione, per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, dichiara che, qualora dette attività, in pratica, siano svolte nell'ambito di servizi forniti principalmente alle imprese (sezione K, codice 74 della NACE, Rev. 1.1), dovranno ugualmente essere escluse de jure dal beneficio degli aiuti sopra menzionati. In realtà, dato che i loro effetti sulla decisione relativa all'ubicazione delle imprese di un gruppo e le loro esternalità sull'economia locale sono modesti, la Commissione ritiene che dette attività non partecipino in misura sufficiente allo sviluppo regionale e non possano perciò essere dichiarate compatibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), né in virtù di altre deroghe previste dal trattato, per le stesse ragioni indicate a proposito del settore finanziario. (43) Infine, la Commissione rinvia all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE(16) e che prevede che qualsiasi aiuto illegale potrà essere oggetto di recupero presso il beneficiario. Il regime di aiuti oggetto della presente decisione non rientra in alcuna delle categorie di aiuti esistenti di cui all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999, fatta salva la possibilità che alcuni aiuti concessi a norma di questo regime costituiscano aiuti esistenti in virtù della situazione specifica del beneficiario. Dal momento che detti aiuti sono stati posti in essere illegalmente e che non esiste alcun principio di diritto comunitario che si opponga a ciò, i benefici fiscali di cui avessero già goduto le imprese operanti nel settore finanziario, nonché quelle che esercitano le attività del tipo "servizi intragruppo" (e relativi agli anni 1999, 2000 e 2001), devono essere recuperati dalle autorità portoghesi. (44) La presente decisione riguarda il regime come tale e ad essa deve essere data esecuzione senza indugio, procedendo al recupero degli aiuti illegali dichiarati incompatibili. La Commissione ricorda che una decisione negativa su un regime di aiuti non significa che taluni vantaggi concessi a norma di detto regime siano considerati, in tutto o in parte, come non configuranti aiuti oppure come aiuti compatibili con il mercato comune, in funzione del loro valore intrinseco (per esempio, perché il singolo beneficio corrisponde alle norme de minimis o perché è concesso nel quadro di una decisione futura o in virtù di regolamenti di esenzione). VI. CONCLUSIONE (45) La Commissione constata che il Portogallo ha dato illegalmente esecuzione alla parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre che riguarda le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito, in violazione di quanto disposto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Ciononostante, sulla base della valutazione che precede e dopo avere esaminato detto regime alla luce degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione ritiene che gli aiuti sopra menzionati soddisfino le condizioni per poter essere considerati compatibili con il mercato comune, in virtù delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE, ad eccezione degli aiuti concessi ad imprese che esercitano attività finanziarie o del tipo "servizi intragruppo" (centri di coordinamento, di tesoreria o di distribuzione), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre che riguarda le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito, cui è stata data esecuzione ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo regionale n. 2/99/A, del 20 gennaio 1999, è compatibile con il mercato comune, fatto salvo il disposto dall'articolo 2. Articolo 2 La parte del regime di aiuti di cui all'articolo 1 è incompatibile con il mercato comune nella misura in cui si applichi ad imprese che esercitino le attività finanziarie indicate della sezione J (codici 65, 66 e 67) della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 1.1), nonché ad imprese che esercitino le attività indicate alla sezione K, codice 74, della medesima classificazione, il cui fondamento economico consista nel prestare servizi ad altre imprese appartenenti allo stesso gruppo, come centri di coordinamento, di tesoreria o di distribuzione. Articolo 3 1. Il Portogallo adotta le misure necessarie per recuperare, presso le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2, gli aiuti concessi in base alla parte del regime di aiuti di cui all'articolo 1. 2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, sempreché consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui gli aiuti sono stati posti a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero e sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale. Articolo 4 Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, il Portogallo informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi. Articolo 5 La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2002. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione (1) GU C 127 del 29.5.2002, pag. 16. (2) Cfr. nota 1. (3) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9 e GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5. (4) GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3. (5) Cfr. in particolare, la sentenza della Corte di giustizia del 14.10.1987, causa C 248/84, Germania/Commissione (Racc. 1987, pag. 4013). (6) Ad eccezione, tuttavia, degli aiuti concessi in conformità delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30). (7) Cfr. in particolare, le sentenze della Corte di giustizia del 13 luglio 1988, causa C 102/87, Francia/Commissione (Racc. 1988, pag. 4067), del 21 marzo 1990, causa C 142/87, Belgio/Commissione (Racc. 1990, pag. I-959), del 14 settembre 1994, e cause riunite C 278/92, C 279/92 e C 280/92, Spagna/Commissione (Racc. 1994, pag. I-4103). (8) Cfr. in particolare, le decisioni della Commissione relative agli aiuti di Stato C 55/01 (imprese di assicurazione interne ad un gruppo delle isole Åland, GU C 309 del 6.11.2001, pag. 4) e C 52/01 (imprese ammesse ad agevolazioni fiscali a Gibilterra, GU C 26 del 30.1.2002, pag. 9), oltre alla decisione 93/337/CEE della Commissione, del 10 maggio 1993, relativa ad un sistema di aiuti fiscali agli investimenti nel Paese Basco (GU L 134 del 3.6.1993, pag. 25). (9) Conclusioni dell'avvocato generale Saggio, presentate il 1o luglio 1999 nel caso della domanda di pronuncia pregiudiziale posta alla Corte di giustizia in merito alle cause riunite C 400/97, C 401/97 e C 402/97 (Racc. 2000, pag. I-1073). (10) Cfr. in particolare, e nel caso di misure adottate da autorità centrali, la decisione della Commissione del 21 maggio 1997, relativa alla creazione di zone prioritarie ultraperiferiche e di misure di rottura dell'isolamento economico dei Dipartimenti francesi d'oltremare aiuto N 847/96 (GU C 245 del 12.8.1997), la decisione della Commissione del 16 dicembre 1997, relativa al regime di aiuti regionali all'investimento e al funzionamento che modifica il regime economico e fiscale delle isole Canarie aiuto N 144/A/96 (GU C 65 del 28.2.1998) e la decisione 2002/780/CE della Commissione, del 28 febbraio 2001, relativa all'aiuto di Stato "Premio fiscale all'investimento 1999", al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di talune imprese che operano nei nuovi Länder, compresa Berlino (GU L 282 del 19.10.2002, pag. 15). Cfr. inoltre la decisione 98/476/CE della Commissione, del 21.1.1998, relativa agli sgravi fiscali previsti dall'articolo 52, paragrafo 8, della legge tedesca relativa all'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz) (GU L 212 del 30.7.1998, pag. 50), oggetto di una sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2000, pronunciata nella causa C-156/98, Germania/Commissione (Raccolta, 2000, pag. I-6857). (11) Sentenze del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, causa 173/73 (Raccolta, 1974, pag. 713), del 14 novembre 1984, Intermills/Commissione, causa 323/82 (Racc. 1984, pag. 3809), e del 14 ottobre 1987, Germania/Commissione, succitata. (12) Cfr. in particolare, l'aiuto N 143/93, misure fiscali a favore delle zone franche di Madera e di Santa Maria. (13) Cfr., a tale riguardo, la sentenza del 6 marzo 2002, Territorio storico di Álava e altri/Commissione, cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99 (Racc. pag. II-1385, pag. 1275, punto 237). (14) Cfr., in particolare, le decisioni del 20 dicembre 2001, cause C 58/2000, C 59/2000 e C 60/2000, aiuti fiscali concessi sotto forma di esenzione dall'imposta sulle società a favore di talune imprese recentemente create nella provincia di Álava. (15) Regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3). (16) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.