EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0289

2003/289/CE: Decisione della Commissione, del 25 aprile 2003, recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Belgio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1438]

GU L 105 del 26.4.2003, p. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/289/oj

32003D0289

2003/289/CE: Decisione della Commissione, del 25 aprile 2003, recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Belgio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1438]

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 26/04/2003 pag. 0024 - 0027


Decisione della Commissione

del 25 aprile 2003

recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Belgio

[notificata con il numero C(2003) 1438]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/289/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE(2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(4), in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano(5), in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 16 aprile 2003 le autorità veterinarie del Belgio hanno informato la Commissione di nutrire forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nella provincia del Limburgo, che in seguito è stata ufficialmente confermata.

(2) L'influenza aviaria è una malattia altamente contagiosa dei volatili che può presentare una grave minaccia per l'avicoltura.

(3) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, le autorità belghe hanno immediatamente attuato le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria(6).

(4) La direttiva 92/40/CEE stabilisce le misure minime di lotta da prendere in caso d'insorgenza di un focolaio d'influenza aviaria. Lo Stato membro interessato può prendere misure più severe nel campo disciplinato dalla suddetta direttiva qualora le ritenga necessarie e idonee a contenere la malattia, tenuto conto delle particolari condizioni epidemiologiche, zootecniche, commerciali e sociali.

(5) Le autorità belghe, in collaborazione con la Commissione, hanno disposto il fermo del trasporto, su scala nazionale, di volatili vivi e di uova da cova, che comprende il divieto di spedire volatili vivi e uova da cova negli altri Stati membri e nei paesi terzi. Tenuto conto tuttavia della peculiarità della produzione avicola, possono essere autorizzati all'interno del Belgio i movimenti di uova da cova, pulcini di un giorno, pollastre mature per la deposizione e pollame destinato alla macellazione immediata. Occorre vietare altresì la spedizione verso gli Stati membri e i paesi terzi di pollina e strame freschi non trasformati.

(6) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità belghe, la Commissione ha adottato la decisione 2003/275/CE, del 16 aprile 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Belgio, con cui ha rinforzato le misure adottate dal Belgio(7).

(7) La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(8), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE(9), dispone all'articolo 3, paragrafo 4, che la Commissione può adottare tutte le misure opportune che lo Stato membro interessato deve applicare per garantire il successo dell'azione. Tenuta presente la situazione esistente in Belgio, è opportuno che tutto il pollame della zona circostante un focolaio di influenza aviaria sia sottoposto al vuoto sanitario preventivo.

(8) Per avere una conoscenza più approfondita dell'epidemiologia della malattia, occorre effettuare un'indagine sierologica sui suini allevati in aziende in cui sono stati individuati volatili infetti dall'influenza aviaria.

(9) Le autorità belghe debbono inoltre provvedere affinché siano adottate misure cautelative per le persone a rischio.

(10) Le misure fissate dalla decisione 2003/275/CE devono essere prorogate e adattate in base all'evoluzione della malattia.

(11) Gli altri Stati membri hanno già adeguato le misure che applicano agli scambi e sono sufficientemente informati dalla Commissione, in particolare nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, sul periodo opportuno della loro applicazione.

(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le misure prese dal Belgio nel quadro della direttiva 92/40/CEE e applicate alle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie belghe provvedono affinché non vengano effettuate spedizioni di volatili vivi, di uova da cova e di pollina e strame freschi non trasformati e non sottoposti a trattamento termico dal Belgio verso altri Stati membri o paesi terzi.

2. Fatte salve le misure prese dal Belgio nel quadro della direttiva 92/40/CEE all'interno delle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie belghe provvedono affinché non vengano trasportati volatili vivi e uova da cova all'interno del Belgio.

3. In deroga del paragrafo 2, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza conformemente agli articoli 4 e 5 atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto da zone situate fuori delle zone di sorveglianza:

a) di volatili destinati alla macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello che sia stato designato dalle competenti autorità veterinarie;

b) di pulcini di un giorno e pollastre mature per la deposizione verso un'azienda sotto controllo ufficiale dove non siano tenuti altri volatili;

c) di uova da cova verso un centro d'incubazione sotto controllo ufficiale.

Qualora volatili vivi trasportati conformemente a quanto disposto alle lettere a) o b) siano originari di un altro Stato membro o di un paese terzo, il trasporto deve essere autorizzato dalle autorità belghe e dalla competente autorità dello Stato membro o del paese terzo di spedizione.

4. In deroga del paragrafo 2, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto di volatili vivi e di uova da cova non vietato dalla direttiva 92/40/CEE, in particolare per quanto concerne i movimenti di pulcini di un giorno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), b) e c), che saranno trasportati sotto controllo ufficiale in aziende all'interno del Belgio.

Articolo 2

Le carni fresche di pollame ottenute da volatili da macello trasportati adottando tutte le misure di biosicurezza opportune conformemente agli articoli 4 e 5 e originari delle zone di sorveglianza:

a) sono contrassegnate con un bollo di forma rotonda conformemente ai requisiti supplementari stabiliti dalle autorità competenti;

b) non sono spedite verso altri Stati membri o paesi terzi;

c) devono essere ottenute, sezionate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle altre carni fresche di pollame destinate al commercio intracomunitario e all'esportazione verso paesi terzi e devono essere utilizzate in modo da evitare che siano immesse in prodotti o preparazioni a base di carne destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso paesi terzi, a meno che abbiano subito il trattamento indicato nella tabella 1, lettere a), b) o c), dell'allegato III della direttiva 2002/99/CE.

Articolo 3

Fatte salve le misure già adottate nel quadro della direttiva 92/40/CEE, il Belgio provvede affinché sia portato a termine quanto prima possibile il vuoto sanitario preventivo delle aziende avicole nella zona descritta nell'allegato.

Le misure cautelative di cui al primo comma sono adottate fatta salva la decisione 90/424/CEE.

Articolo 4

Allo scopo di rafforzare la biosicurezza nel settore avicolo, le autorità veterinarie competenti del Belgio provvedono affinché:

a) le uova da tavola siano trasportate unicamente da un'azienda ad un centro di imballaggio in imballaggi monouso oppure in contenitori, vassoi e altri materiali riutilizzabili che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto disposto alla lettera d). Inoltre, nel caso di uova da tavola originarie di un altro Stato membro, le autorità veterinarie competenti curano che gli imballaggi, i contenitori, i vassoi e gli altri materiali riutilizzabili usati per il loro trasporto siano restituiti;

b) i volatili destinati alla macellazione immediata siano trasportati con veicoli e in stie o gabbie che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto disposto alla lettera d). Inoltre, nel caso di volatili da macello originari di un altro Stato membro, le autorità veterinarie competenti curano che le stie, le gabbie e i contenitori siano restituiti;

c) i pulcini di un giorno siano trasportati in imballaggi monouso da distruggere dopo ogni utilizzazione;

d) i disinfettanti e il metodo di pulitura e disinfezione siano approvati dall'autorità competente.

Articolo 5

Le autorità veterinarie competenti del Belgio provvedono affinché misure rigorose di biosicurezza siano adottate a tutti i livelli di produzione del pollame e delle uova onde evitare il rischio di contatti che possano provocare la propagazione dell'influenza aviaria tra aziende. Tali misure sono destinate in particolare ad evitare il rischio di contatti con volatili, mezzi di trasporto, attrezzature e persone che entrano o escono da aziende avicole, centri di condizionamento delle uova, centri d'incubazione, macelli, mangimifici, impianti di trattamento di deiezioni e impianti di fusione dei grassi. A tale scopo tutti gli avicoltori tengono un registro di tutte le visite professionali nella loro azienda nonché delle loro visite professionali in altre aziende avicole.

Articolo 6

1. Le autorità belghe provvedono affinché siano adottate le misure cautelative opportune per quanto riguarda la prevenzione delle infezioni da influenza negli addetti all'avicoltura e nelle altre persone a rischio. Dette misure possono comprendere:

a) l'impiego di indumenti, guanti e occhiali di protezione;

b) la vaccinazione contro l'influenza umana;

c) un trattamento profilattico antivirale.

2. Le autorità belghe comunicano regolarmente le misure adottate alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 7

1. Le autorità belghe eseguono indagini sierologiche sui suini allevati in tutte le aziende in cui sono stati individuati volatili infetti dall'influenza aviaria.

2. Nel caso di risultanze positive, i suini possono essere trasferiti in altre aziende suinicole o in un macello soltanto previa autorizzazione dell'autorità veterinaria competente, qualora idonei test successivi abbiano rivelato che il rischio di diffusione del virus dell'influenza aviaria è trascurabile.

3. I trasferimenti verso altre aziende suinicole possono effettuarsi solamente dopo che siano state tolte tutte le restrizioni concernenti l'influenza aviaria nell'azienda di origine.

4. Le autorità belghe comunicano regolarmente i risultati delle indagini alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 8

La presente decisione si applica dal 26 aprile 2003 sino alle ore 24.00 del 12 maggio 2003.

Articolo 9

Il Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

(3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(4) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(5) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(6) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

(7) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 57.

(8) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(9) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

ALLEGATO

Het toezichtsgebied Limburg, afgebakend op 20 april 2003 om 10.00 uur, omvat het deel van het Belgische grondgebied dat gelegen is binnen de omtrek gevormd door:

- de N74 vanaf de Nederlandse grens in zuidelijke richting tot aan de Overpelterbaan (Overpelt),

- vervolgens de Overpelterbaan in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N747,

- vervolgens de N747 in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N15,

- vervolgens de N15 in zuidelijke richting tot aan de kruising met de E314 (A2),

- vervolgens de E314 (A2) in oostelijke richting tot aan de kruising met de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en Genk,

- vervolgens de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en Genk, tussen Opglabbeek en achtereenvolgens As en Maaseik, en tussen Meeuwen-Gruitrode en Maaseik in noordoostelijke richting tot aan de kruising met de N771,

- vervolgens de N771 in zuidoostelijke richting en voorbij de kruising met de N78 in dezelfde richting verlengd tot aan de grens met Nederland,

- vervolgens de grens met Nederland in noordelijke richting tot aan de N74.

Top