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Document 32003D0089

    2003/89/CE: Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 2003, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania — Applicazione dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea

    GU L 34 del 11.2.2003, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2007; abrogato da 32007D0490

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/89(1)/oj

    32003D0089

    2003/89/CE: Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 2003, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania — Applicazione dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea

    Gazzetta ufficiale n. L 034 del 11/02/2003 pag. 0016 - 0017


    Decisione del Consiglio

    del 21 gennaio 2003

    sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania - Applicazione dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea

    (2003/89/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 6,

    vista la raccomandazione della Commissione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato,

    viste le osservazioni presentate dalla Germania,

    considerando quanto segue:

    (1) Nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM), a norma dell'articolo 104 del trattato, gli Stati membri dovrebbero evitare disavanzi pubblici eccessivi.

    (2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

    (3) La risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam sul patto di stabilità e crescita del 17 giugno 1997 invita solennemente le parti, e cioè gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e tempestivamente.

    (4) La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 104 del trattato prevede che sia adottata una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato stabilisce ulteriori disposizioni relative all'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea(1), stabilisce regole e definizioni precise per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

    (5) A norma dell'articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione ha indirizzato un siffatto parere sulla Germania al Consiglio l'8 gennaio 2003. Secondo tale parere:

    - dopo la pubblicazione delle sue previsioni d'autunno il 13 novembre 2002, che preannunciavano per la Germania nel 2002 un disavanzo pubblico del 3,8 % del PIL, la Commissione ha preparato nel novembre 2002, conformemente all'articolo 104, paragrafo 3, del trattato, una relazione sulla Germania che tiene conto dei fattori significativi,

    - conformemente all'articolo 104, paragrafo 4, del trattato, il Comitato economico e finanziario ha formulato un parere in merito alla relazione della Commissione,

    - la Germania ha presentato un programma di stabilità aggiornato conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche(2) che era stato adottato dal governo federale il 18 dicembre 2002. In base all'aggiornamento, il disavanzo pubblico nel 2002 ammontava al 3,75 % del PIL,

    - la Commissione è del parere che in Germania esista un disavanzo eccessivo.

    (6) L'articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

    (7) La valutazione globale porta alle seguenti conclusioni: alla fine degli anni '90, quando la Germania ha beneficiato di una crescita economica relativamente forte, il progresso nel risanamento del bilancio è stato limitato, ed il disavanzo delle amministrazioni pubbliche è rimasto attorno all'1,5 % del PIL. Si era mantenuto quindi un margine assai limitato per far fronte agli effetti di un rallentamento congiunturale o a cali di entrate imprevisti derivanti da una riforma fiscale attuata nel 2001. Da un minimo dell'1,4 % del PIL nel 2000, il disavanzo è salito al 3,7 % del PIL nel 2002, nettamente al di sopra del valore di riferimento del 3 % per tale anno. Per quanto le condizioni economiche generali si siano deteriorate sia in Germania che altrove, l'impennata della spesa di bilancio e il calo delle entrate pubbliche sono dovuti solo in parte a fattori ciclici. Si prevede inoltre che a fine 2002 il debito pubblico salga al 60,9 % del PIL e pertanto superi anch'esso, seppur di poco, il rispettivo valore di riferimento del 60 % del PIL,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Da una valutazione globale risulta che in Germania esiste un disavanzo eccessivo.

    Articolo 2

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2003.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    N. Christodoulakis

    (1) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).

    (2) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

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