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Document 32003D0087

2003/87/CE: Decisione della Commissione, del 13 novembre 2002, relativa agli aiuti concessi ai pescatori per le interruzioni tecniche della pesca nel mar Tirreno e nel mar Ionio nel 2000 [notificata con il numero C(2002) 4362] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 40 del 14.2.2003, p. 32–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/87(1)/oj

32003D0087

2003/87/CE: Decisione della Commissione, del 13 novembre 2002, relativa agli aiuti concessi ai pescatori per le interruzioni tecniche della pesca nel mar Tirreno e nel mar Ionio nel 2000 [notificata con il numero C(2002) 4362] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 040 del 14/02/2003 pag. 0032 - 0037


Decisione della Commissione

del 13 novembre 2002

relativa agli aiuti concessi ai pescatori per le interruzioni tecniche della pesca nel mar Tirreno e nel mar Ionio nel 2000

[notificata con il numero C(2002) 4362]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/87/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE, in particolare l'articolo 14(1),

dopo avere invitato i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni, a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, e in considerazione di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I

PROCEDIMENTO

(1) La rappresentanza permanente d'Italia ha notificato alla Commissione, con lettera del 26 settembre 2000, protocollata il 28 settembre 2000, il testo di un progetto di decreto-legge recante varie misure urgenti nel settore dei trasporti e della pesca. Tale testo prevedeva l'istituzione di diverse misure a favore dei due settori menzionati e tra di esse, all'articolo 5, figurava una misura di accompagnamento sociale in favore dei pescatori dei compartimenti marittimi da Imperia a Reggio Calabria e da Crotone a Gallipoli, ad esclusione di quelli che dipendono dagli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca e Otranto, in seguito alle "interruzioni tecniche" della pesca dell'estate 2000 nelle acque del mar Tirreno e del mar Ionio. Esso è stato registrato come aiuto notificato con il numero di fascicolo N 159D/2000.

(2) Le autorità italiane hanno successivamente trasmesso, con lettera del 2 ottobre 2000, il testo del decreto-legge in questione (n. 265) datato 26 settembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 settembre 2000. Sono stati richiesti complementi d'informazione in quattro occasioni, con lettere del 23 novembre 2000, del 20 febbraio, 30 maggio e 5 luglio 2001, cui è stato risposto con lettere del 5 febbraio, 2 maggio, 31 maggio e 24 luglio 2001. Tra le informazioni trasmesse figurava in particolare, nella lettera del 5 febbraio 2001, la legge n. 343 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 25 novembre 2000, legge di conversione del decreto-legge n. 265 nonché tre decreti del ministro delle Politiche agricole e forestali datati 30 giugno, 19 luglio e 3 agosto 2000 e contenenti diverse disposizioni d'applicazione relative a tali interruzioni tecniche.

(3) Il decreto del 3 agosto 2000, recante le modalità concrete di indennizzo, era di applicazione immediata. Inoltre, mancando una disposizione che indicasse che l'attuazione della legge e delle relative modalità d'applicazione era soggetta all'approvazione preliminare della Commissione, a questa misura poteva essere data immediata attuazione. Per tale motivo il fascicolo è stato trasferito, in data 9 febbraio 2001, nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 15/2001.

(4) La Commissione ha informato il governo italiano, con lettera C(2001) 3463 def. del 13 novembre 2001, della decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto. Le autorità italiane hanno trasmesso le loro osservazioni con lettera del 20 dicembre 2001.

(5) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata il 29 gennaio 2002 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2). La Commissione ha invitato gli eventuali interessati a presentare osservazioni in merito alle misure in esame. La Commissione ha ricevuto una lettera comune delle tre organizzazioni Federcoopesca, Lega Pesca e AGCI Pesca datata 27 febbraio 2002. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, tale lettera è stata trasmessa alle autorità italiane.

II

DESCRIZIONE DELLA MISURA

(6) A norma dell'articolo 5 della legge n. 343 del 23 novembre 2000, è stata istituita una misura di accompagnamento sociale a favore delle navi interessate dall'interruzione tecnica, corrispondente alla copertura del minimo monetario garantito ai membri dell'equipaggio e degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti dagli armatori al personale imbarcato. Essendo tali disposizioni specificate nella legge sopra menzionata, tali interruzioni tecniche avevano lo scopo di favorire l'incremento della biomassa delle risorse alieutiche.

(7) Tale misura riguarda i pescherecci che praticano la pesca pelagica a strascico e/o volante. L'interruzione ha avuto luogo dal 2 settembre al 1o ottobre 2000 nel mar Tirreno (navi facenti capalo ai compartimenti marittimi da Imperia a Reggio Calabria) e dal 3 luglio al 1o agosto 2000 nel mar Ionio (navi facenti capo ai compartimenti marittimi da Crotone a Gallipoli, con esclusione di quelle facenti capo agli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca e Otranto).

(8) L'interruzione tecnica presenta carattere obbligatorio nei compartimenti marittimi in cui è stata adottata una decisione in tal senso dal capo compartimento, previa consultazione della commissione consultiva centrale della pesca marittima. Nei compartimenti in cui l'interruzione non è obbligatoria, gli armatori che lo desiderano possono aderire facoltativamente alla misura di interruzione e beneficiare della stessa misura di accompagnamento sociale.

(9) Lo stanziamento di bilancio destinato a tale misura è pari a 1,5 milioni di EUR.

Motivi dell'apertura del procedimento d'indagine formale

(10) La misura di aiuto in causa è stata esaminata alla luce delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in appresso "linee direttrici") adottate nel 1997(3), in vigore alla data alla quale è stata istituita la misura di aiuto. Questa decisione è motivata dall'applicazione del punto 3.4 delle linee direttrici attualmente in vigore(4), in virtù del quale gli "aiuti illegali" ai sensi della lettera f) dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999, ossia gli aiuti nuovi attuati in violazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del trattato CE, sono esaminati alla luce delle linee direttrici in vigore al momento della concessione dell'aiuto. Eventuali misure dello stesso tipo adottate per gli anni successivi saranno invece esaminate alla luce delle linee direttrici attualmente in vigore.

(11) La Commissione ha ritenuto che la misura in questione avesse determinato una riduzione dei costi di produzione che le imprese interessate devono di norma sostenere e che rivestisse carattere di aiuto al funzionamento. Secondo il principio generale enunciato al punto 1.2 delle linee direttrici, tale categoria di aiuti è, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, incompatibile con il mercato comune salvo eccezioni debitamente giustificate.

(12) A norma del punto 2.2.2, primo comma, delle linee direttrici, gli aiuti all'arresto temporaneo delle navi da pesca possono essere considerati compatibili con il mercato comune quando sono destinati a compensare parzialmente le perdite di entrate connesse ad un'operazione di arresto temporaneo dell'attività di pesca, causato da eventi non prevedibili e non ripetitivi, segnatamente per motivi biologici.

(13) Gli arresti in questione non apparivano istituiti a seguito di un evento non prevedibile. Dalle informazioni comunicate dalle autorità italiane non risultava che si fosse verificato un evento come, ad esempio, una calamità naturale o altro fatto eccezionale, che avrebbe motivato l'arresto tecnico. Né risulta dalle stesse informazioni che si sia verificato un crollo improvviso e non prevedibile delle risorse alieutiche che rendesse necessaria l'adozione di misure specifiche di ricostituzione delle risorse, come ad esempio un arresto temporaneo. Inoltre l'Italia aveva già messo in atto, in anni precedenti, misure di risarcimento nel quadro di arresti temporanei comparabili, nei confronti delle quali la Commissione non aveva sollevato obiezioni: per il 1999, le misure esaminate con il numero N 419/99 e oggetto della lettera SG(99) D/7551 del 17 settembre 1999 al governo italiano; per il 1998, le misure esaminate con il numero NN 101/98 e oggetto della lettera SG(99) D/1581 del 23 giugno 1999; per il 1997, le misure esaminate con il numero NN 99/97 e oggetto della lettera SG(97) D/6770 del 6 agosto 1997. Se ne può pertanto desumere che la misura di risarcimento adottata per l'anno 2000 non presentava carattere non ripetitivo. Tale misura non poteva quindi essere considerata compatibile con il mercato comune a norma del punto 2.2.2, primo comma, delle linee direttrici.

(14) Inoltre, a norma dello stesso punto 2.2.2, secondo comma, la Commissione dispone della facoltà di considerare una misura di aiuto all'arresto temporaneo come compatibile con il mercato comune previo esame particolare della misura in questione (esame "caso per caso"). La Commissione avrebbe potuto ritenere che sussistessero le condizioni di compatibilità se l'arresto temporaneo in questione fosse stato un arresto analogo a quelli previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca(5), ossia nel caso di un evento non prevedibile dovuto in particolare a cause biologiche [lettera a)] o all'attuazione di un piano per il recupero di una risorsa che rischia di esaurirsi [lettera c)] o all'articolo 12, paragrafo 6, dello stesso regolamento che prevede la possibilità di attuare misure sociali di accompagnamento nel quadro di un piano di protezione delle risorse. L'arresto temporaneo in questione non sembra tuttavia corrispondere ad alcuno dei casi menzionati sopra, in quanto da una parte il motivo dell'evento non prevedibile è già stato escluso e, d'altra parte, le autorità italiane non hanno comunicato alcuna informazione che permettesse di concludere che l'arresto temporaneo si inserisse in un piano di recupero o di protezione di una risorsa in cui venissero precisati, ad esempio, le specie interessate, l'impatto previsto per la biomassa e le ripercussioni favorevoli previste sulle attività di pesca. Le autorità italiane si sono limitate a fornire quattro riferimenti bibliografici senza precisare quali fossero le argomentazioni figuranti in tali opere che avrebbero potuto giustificare le interruzioni tecniche in questione, sebbene fossero state a ciò espressamente invitate dalla Commissione (lettera del 5 luglio 2001).

(15) La Commissione aveva inoltre osservato che, tra i documenti trasmessi dalle autorità italiane, figurava una nota dell'Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura di Salerno (IREPA) in cui si dichiara che tale interruzione forzata della pesca persegue ... l'obiettivo di ridurre lo sforzo esercitato da una flotta di eccessive dimensioni rispetto alle risorse alieutiche. A norma del punto 2.2.2, terzo comma, delle linee direttrici, sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti per la limitazione delle attività di pesca concessi per favorire la realizzazione degli obiettivi di riduzione degli sforzi di pesca stabiliti nel programma di orientamento pluriennale delle flotte di pesca comunitarie. Inoltre, l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2792/1999 stabilisce, al paragrafo 4, che gli Stati membri non possono accordare indennità ai pescatori o agli armatori per arresti temporanei dell'attività se essi sono motivati da un arresto stagionale connesso alla gestione corrente delle attività di pesca.

(16) Alla luce di tali elementi la Commissione aveva ritenuto che, nella fase della valutazione preliminare prevista all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, esistessero seri dubbi circa la compatibilità di tali aiuti con le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, e quindi con il trattato CE.

III

OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

(17) Nelle loro osservazioni, dopo avere ricordato le diverse fasi della vicenda, le autorità italiane fanno riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 relative alle interruzioni temporanee della pesca. I casi di interruzione temporanea sono esaminati in tre articoli distinti: articolo 7 relativo all'adeguamento dello sforzo di pesca, articolo 12, che prevede, al paragrafo 6, che gli Stati membri possano varare misure di accompagnamento a carattere sociale per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche e articolo 16 che prevede, al paragrafo 1, che gli Stati membri possano concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l'arresto temporaneo delle attività di pesca. In base a tali articoli, le autorità italiane affermano che, nel caso in esame, in cui è prevista un'indennità per i pescatori ma non per gli armatori, occorre fare riferimento all'articolo 12, paragrafo 6.

(18) Tale arresto temporaneo non era obbligatorio. Esso diventava obbligatorio in un determinato compartimento marittimo solamente dopo l'attuazione di un meccanismo di adesione con la partecipazione della commissione consultiva locale. Tale misura di arresto temporaneo è stata adottata in 15 compartimenti: vi hanno aderito 594 pescherecci su un totale di 1485, con un equipaggio medio da 2 a 3 marinai. Il totale delle spese è stato di 2937781500 ITL (1,5 milioni di EUR).

(19) Secondo le autorità italiane, il regolamento (CE) n. 2792/1999 non prevede, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 6, un esame tecnico preventivo da parte della Commissione o del comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca(6). Inoltre, le linee direttrici applicabili (quelle adottate nel 1997) stabiliscono che tale esame debba essere effettuato unicamente ai fini dell'attuazione degli articoli 7 e 16. Il punto 2.2.8 delle linee direttrici summenzionate prevede inoltre che gli Stati membri possano concedere aiuti intesi ad incentivare o favorire l'attuazione di misure tecniche di conservazione delle risorse purché ogni caso venga esaminato singolarmente. Il punto 2.10.3 delle linee direttrici prevede anche che gli Stati membri possano concedere aiuti diretti ai lavoratori del settore.

(20) Le autorità italiane precisano che tale misura non ha arrecato alcun vantaggio alle imprese beneficiarie. Essa aveva unicamente lo scopo di assicurare ai marinai il mantenimento del minimo monetario garantito e la copertura dei relativi oneri previdenziali e assistenziali ed evitare così che fossero licenziati. La prova della mancanza di vantaggi per le imprese sarebbe data dal fatto che la maggior parte dei beneficiari potenziali non ha aderito alla misura in questione, la quale invece di determinare una diminuzione dei costi di produzione li avrebbe fatti aumentare perché, durante il periodo di interruzione le imprese hanno dovuto sostenere i costi fissi senza ricavare alcun reddito.

(21) Nella fattispecie le autorità italiane ritengono che la misura avrebbe potuto essere valutata alla luce dei punti 2.2.8 e 2.10.3 delle linee direttrici, come era stato fatto negli anni precedenti per misure dello stesso tipo. Esse concordano sull'impossibilità di applicare l'articolo 16, ma ritengono che tale misura sia compatibile con il disposto dell'articolo 12.

IV

OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(22) Le tre organizzazioni Federcoopesca, Lega Pesca e AGCI Pesca sono organizzazioni rappresentative dei pescatori italiani. Nella loro lettera esse affermano di non comprendere il fondamento delle osservazioni della Commissione essendo chiaramente specificato, nella legge istitutiva, che la misura in oggetto è motivata dalla necessità di promuovere l'attività di pesca, senza arrecare vantaggi alle imprese ma senza danneggiare gli equipaggi.

(23) In mancanza di questa misura di aiuto, agli equipaggi sarebbe venuta a mancare ogni fonte di reddito. Gli armatori avrebbero potuto legalmente licenziare i pescatori imbarcati senza preavviso, come lo consente la legge italiana, se lo Stato non avesse assunto la copertura dei costi. A ciò si aggiunga che gli armatori non sono obbligati a riassumere le stesse persone alla fine dell'interruzione.

(24) Secondo le organizzazioni questa misura riveste quindi carattere prettamente sociale ed è pienamente compatibile con il disposto dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2792/1999. Esse precisano inoltre che l'articolo in questione non prevede che una misura di aiuto presa nel quadro dell'articolo stesso non debba avere carattere ripetitivo. L'arresto temporaneo attuato è dello stesso genere di quello degli anni precedenti.

(25) Tali osservazioni sono state trasmesse alle autorità italiane che hanno affermato di condividerle.

V

VALUTAZIONE DELLA MISURA

A. Sussistenza dell'aiuto di Stato

(26) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(27) Scopo di questa misura è garantire il minimo salariale contrattuale per i marinai imbarcati ed assumere il pagamento degli oneri previdenziali dovuti dagli armatori per i marinai. Essendo la retribuzione un onere a carico delle imprese, si deve ritenere che l'assunzione del pagamento della retribuzione e degli oneri previdenziali per un periodo determinato comporti una diminuzione degli oneri che di norma sono a carico delle imprese di pesca interessate.

(28) In prima analisi si potrebbe ritenere che la misura in questione non costituisca un aiuto alle imprese, avendo come obiettivo di garantire la retribuzione dei marinai e la loro copertura previdenziale nel periodo di arresto temporaneo in questione e che quindi le imprese interessate non traggano alcun beneficio manifesto. In realtà, avendo come finalità il mantenimento in vigore del contratto di lavoro concluso tra l'armatore e il marinaio imbarcato, la misura beneficia l'armatore, che è parte di tale contratto; quest'ultimo è infatti sollevato dai suoi obblighi contrattuali nel periodo di arresto temporaneo. Il fatto che la maggioranza degli armatori non ha interrotto le attività di pesca per beneficiare delle disposizioni previste non dimostra in alcun modo che tale misura non abbia arrecato vantaggi a tali imprese. Si deve ritenere anzi che sia avvenuto il contrario, dato che un numero considerevole di essi (594 su 1485) ne ha beneficiato e che gli armatori stessi hanno deciso di sospendere temporaneamente la pesca, o tramite le commissioni consultive locali, nel caso in cui l'arresto sia diventato obbligatorio per tutti i pescatori di un determinato comparto marittimo, o facoltativamente, nei compartimenti in cui l'arresto non fosse obbligatorio. Le imprese che hanno partecipato all'arresto temporaneo ne hanno certamente ricavato un vantaggio. Questa misura costituisce quindi effettivamente un aiuto alle imprese di pesca in questione.

(29) La misura è finanziata con risorse dello Stato italiano. Inoltre, poiché i prodotti delle imprese beneficiarie sono venduti sul mercato comunitario, le misure adottate dall'Italia rafforzano la posizione delle stesse sia sul mercato italiano rispetto alle imprese degli altri Stati membri che intendono introdurre sullo stesso mercato i propri prodotti (prodotti della pesca o altri prodotti alimentari concorrenti dei prodotti della pesca), sia sui mercati degli altri Stati membri nei confronti delle imprese attive su tali mercati (sempre per i prodotti della pesca o per altri prodotti alimentari concorrenti dei prodotti della pesca). La misura in questione pertanto, arrecando un vantaggio a tali imprese, falsa o rischia di falsare la concorrenza e può incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

(30) Per tale motivo si tratta di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE che in linea di principio è vietato in virtù dello stesso articolo 87, paragrafo 1. Essa può essere considerata compatibile con il mercato comune unicamente se rientra nell'ambito di una delle deroghe previste dal trattato CE. Essendo una misura a beneficio delle imprese di pesca, essa deve essere valutata alla luce delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

B. Compatibilità della misura in oggetto con il punto 2.2.2, secondo comma, delle linee direttrici e con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2792/1999

(31) Nella sua decisione di avviare il procedimento, la Commissione aveva affermato di non potersi basare su tali disposizioni dato che le autorità italiane non avevano comunicato le informazioni che consentissero di concludere che l'arresto temporaneo si inseriva in un piano di protezione delle risorse. Le autorità italiane contestano tale posizione e ritengono che la misura sia compatibile con il mercato comune trattandosi di una misura di accompagnamento sociale del tipo previsto all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2792/1999. Secondo le autorità italiane la Commissione non potrebbe respingere tale tesi sulla base del fatto che non sia stato consultato il comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca poiché questa consultazione non è obbligatoria.

(32) È vero che la consultazione del comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca non è obbligatoria. La Commissione non intendeva comunque chiedere il parere del comitato. Per contro, considerato che l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento summenzionato stabilisce che gli Stati membri possono varare misure sociali per accompagnare l'attuazione di piani di protezione delle risorse, la Commissione ritiene di dovere esercitare un controllo minimo sull'esistenza di un effettivo piano di protezione delle risorse e sulla pertinenza di tale piano rispetto all'obiettivo stabilito. Un siffatto piano avrebbe potuto menzionare, ad esempio, le specie interessate, l'impatto previsto per la biomassa, i benefici previsti per l'attività di pesca, ecc.

(33) Nella fattispecie tuttavia la Commissione constata che un simile piano non esiste. Le autorità italiane si sono limitate a fornire quattro riferimenti bibliografici senza precisare quali fossero le argomentazioni figuranti in tali opere che potessero giustificare le interruzioni tecniche in questione, sebbene fossero state a ciò espressamente invitate dalla Commissione (lettera del 5 luglio 2001). Il punto è stato menzionato anche nella lettera che informava le autorità italiane dell'apertura del procedimento d'indagine formale e nelle loro osservazioni di risposta le autorità italiane non hanno fornito elementi che indicassero che esisteva effettivamente un piano di protezione delle risorse. La Commissione ritiene quindi che la misura esaminata nel presente fascicolo non possa essere giustificata dal punto 2.2.2, secondo comma, delle linee direttrici e dall'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2792/1999.

C. Compatibilità della misura in oggetto con il punto 2.2.8 delle linee direttrici

(34) A norma del punto 2.2.8 delle linee direttrici, possono essere considerati compatibili con il mercato comune, subordinatamente ad un esame caso per caso, gli aiuti nazionali destinati a incentivare o favorire l'attuazione di provvedimenti destinati a migliorare la conservazione e la gestione degli stock, limitando le catture mediante misure tecniche più rigorose rispetto alle esigenze minime definite dal regolamento (CEE) n. 3094/86, che prevede alcune misure tecniche di conservazione delle risorse di pesca(7) [regolamento sostituito dal regolamento (CE) n. 894/97 e successivamente dal regolamento (CE) n. 850/98(8)]. Le autorità italiane ritengono che la misura attuata possa essere ritenuta compatibile in base a tale punto 2.2.8.

(35) Tali regolamenti hanno definito diverse misure tecniche di conservazione e gestione delle risorse, ossia misure che fissano, in funzione delle zone di pesca, condizioni relative agli attrezzi di pesca (tipi di attrezzi, dimensioni, tipi di maglie, periodi di divieto) e alle specie pescate (dimensioni minime, periodi di divieto).

(36) Ammettiamo pure in prima analisi, sebbene su scala diversa, che si possa ritenere che una misura di divieto generale della pesca in un determinato periodo e in una determinata zona costituisca una misura tecnica di questo genere, in quanto destinata a limitare le catture mediante misure più rigorose rispetto alle esigenze minime definiti da tale regolamento. In tal caso la misura di accompagnamento sociale attuata dalle autorità italiane potrebbe essere considerata compatibile in base al punto 2.2.8 delle linee direttrici.

(37) Tuttavia, il punto 2.2.8 stabilisce che la Commissione deve esaminare caso per caso la misura proposta e che questa non deve comunque travalicare lo stretto indispensabile per raggiungere l'obiettivo di conservazione perseguito. La compatibilità della misura con il mercato comune non è quindi automatica. La misura deve essere giustificata nei suoi obiettivi e rispetto ai suoi effetti sull'attività di pesca praticata dai pescatori interessati.

(38) Nella fattispecie, come ha indicato l'Italia nelle sue osservazioni, un regime di aiuti dello stesso tipo è già stato approvato dalla Commissione per gli anni 1998 e 1999 in base al punto 2.2.8. Tuttavia, al di là della motivazione generale dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche, il governo italiano non ha fornito una giustificazione specifica a sostegno della misura in questione. Pertanto, anche ammettendo che la misura di divieto generale della pesca costituisse una misura tecnica ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 3094/86 o (CE) n. 850/98, la Commissione ritiene di non disporre degli elementi che consentissero di considerarla, per un altro anno ancora, compatibile con il mercato comune.

C. Compatibilità della misura in oggetto con il punto 2.10.3 delle linee direttrici

(39) A norma del punto 2.10.3, primo comma, delle linee direttrici possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti diretti ai lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura concessi nel quadro di misure socioeconomiche di accompagnamento atte ad ovviare a particolari difficoltà dovute all'adeguamento o alla riduzione delle capacità (ad esempio, aiuti alla formazione, aiuti connessi alla riconversione, ecc.).

(40) La misura in questione non è stata adottata per ovviare a difficoltà connesse all'adeguamento o alla riduzione delle capacità. Pertanto non si applica il primo comma del punto summenzionato.

(41) Il secondo comma, relativo agli aiuti al pensionamento anticipato, va ugualmente escluso.

(42) Rimane il terzo comma, in base al quale la Commissione esamina caso per caso le altre misure a carattere socioeconomico.

(43) Fondandosi su quanto dichiarato dalle organizzazioni professionali dei pescatori italiani nelle loro osservazioni, condivise dalle autorità italiane, la Commissione constata che la misura in oggetto determina la salvaguardia dei contratti di lavoro esistenti. Il provvedimento impedisce quindi che i marinai siano licenziati: anche se gli stessi marinai saranno probabilmente riassunti alla fine dell'arresto temporaneo, non vi è alcuna garanzia in tal senso. L'aiuto istituito potrebbe assimilarsi ad una indennità di disoccupazione temporanea grazie alla quale i marinai conservano il posto di lavoro e il diritto alla previdenza sociale. Poiché tale indennità corrisponde al minimo monetario garantito, non vi è rischio di compensazione eccessiva rispetto alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta qualora l'attività fosse proseguita nello stesso periodo.

(44) Quanto agli anni successivi, per essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti dovranno essere adottati nell'ambito di un piano di protezione delle risorse, conformemente al punto 2.2.2 delle linee direttrici attualmente in vigore. Un simile piano non è stato definito per l'anno 2000. Tuttavia, in via eccezionale, in base al terzo comma del punto 2.10.3 delle linee direttrici del 1997, la Commissione ritiene che la misura in oggetto possa essere considerata compatibile con il mercato comune.

VI

CONCLUSIONI

(45) L'aiuto di Stato istituito dall'Italia con l'articolo 5 del decreto-legge n. 265 del 26 settembre 2000, convertito in legge n. 343 del 23 novembre 2000, è compatibile con il mercato comune.

(46) La Commissione constata che l'Italia ha dato esecuzione alla misura di aiuto in oggetto in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, Tuttavia, tale aiuto è compatibile con il mercato comune in virtù del punto 2.10.3, terzo comma, delle linee direttrici del 1997,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di aiuto attuate dall'Italia a favore dei pescatori, istituite dall'articolo 5 del decreto-legge n. 265 del 26 settembre 2000, convertito in legge n. 343 del 23 novembre 2000, sono compatibili con il mercato comune.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(2) GU C 25 del 29.1.2002, pag. 9.

(3) GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12.

(4) GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.

(5) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

(6) Tale comitato, la cui consultazione è prevista per l'attuazione degli indennizzi definiti all'articolo 16, paragrafo 1, nel quadro di un piano di ripristino della risorsa, è stato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3760/1992 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1).

(7) GU L 288 del 11.10.1986, pag. 1.

(8) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

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