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Document 32002X1216(03)
Common Manual
Manuale comune
Manuale comune
GU C 313 del 16.12.2002, p. 97–335
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 12/10/2006; abrogato da 32006R0562
16.12.2002 |
IT |
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
C 313/97 |
MANUALE COMUNE
(2002/C 313/02)
NOTA INTRODUTTIVA
Il manuale comune adottato del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 [indicato con sigla SCH/Com-ex(99) 13 nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio, (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1)], è stato modificato, a varie riprese, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001 (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5). Il manuale comune, nella versione aggiornata, viene ora pubblicato a seguito dell'adozione di due decisioni del Consiglio, relative alla declassificazione del testo del manuale comune stesso nonché di tutti gli allegati, ad eccezione di tre [cfr. decisione 2000/751/CE del Consiglio (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 29) e decisione 2002/353/CE del Consiglio (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 49)].
INDICE
PARTE I: CONDIZIONI PER L'INGRESSO NEL TERRITORIO DELLE PARTI CONTRAENTI
1. |
Passaggio delle frontiere esterne | 100 |
1.1. |
Conseguenza del permesso d'ingresso | 100 |
1.2. |
Passaggio della frontiera ai valichi di frontiera autorizzati | 100 |
1.3. |
Passaggio della frontiera al di fuori dei valichi di frontiera autorizzati | 100 |
2. |
Documenti riconosciuti validi per l'attraversamento delle frontiere esterne | 100 |
3. |
Visti necessari per l'ingresso di stranieri nel territorio delle parti contraenti | 101 |
3.1. |
Visti uniformi per soggiorni non superiori a 3 mesi, ivi compresi i visti di transito | 102 |
3.2. |
Visti con validità territoriale limitata | 102 |
3.3. |
Visti per soggiorni di oltre tre mesi | 102 |
4. |
Altre condizioni d'ingresso | 102 |
4.1. |
Prova o attendibilità dei motivi d'ingresso addotti | 102 |
4.2. |
Condizioni legate alla sicurezza | 103 |
PARTE II: CONTROLLO ALLE FRONTIERE
1. |
Principi generali del controllo | 104 |
1.1. |
Agenti abilitati all'esercizio delle misure di controllo e di sorveglianza | 104 |
1.2. |
Oggetto del controllo | 105 |
1.3. |
Modalità di controllo | 105 |
1.4. |
Modalità di rifiuto di ingresso | 106 |
2. |
Modalità pratiche di controllo | 107 |
2.1. |
Apposizione di timbri | 107 |
2.2. |
Sorveglianza delle frontiere esterne al di fuori dei punti di passaggio e delle ore di apertura | 107 |
2.3. |
Devono essere annotate su un registro le seguenti informazioni | 108 |
3. |
Disposizioni speciali relative ai vari mezzi di trasporto utilizzati per attraversare le frontiere esterne | 108 |
3.1. |
Controllo del traffico stradale | 108 |
3.2. |
Controllo del traffico ferroviario | 108 |
3.3. |
Controllo del traffico aereo civile internazionale | 109 |
3.4. |
Controllo del traffico marittimo | 111 |
3.5. |
Controllo della navigazione interna | 113 |
4. |
Cooperazione | 113 |
4.1. |
Scambio di informazioni | 113 |
4.2. |
Funzionari di collegamento | 113 |
5. |
Rilascio di un visto alla frontiera | 114 |
6. |
Disposizioni speciali | 114 |
6.1. |
Cittadini degli Stati membri delle Comunità europee e loro famigliari provenienti da paesi terzi | 114 |
6.2. |
Stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da un'altra parte contraente | 115 |
6.3. |
Rifugiati e apolidi | 115 |
6.4. |
Piloti ed altro personale a bordo di un aereo | 115 |
6.5. |
Marittimi | 115 |
6.6. |
Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio | 116 |
6.7. |
Frontalieri | 116 |
6.8. |
Minori | 116 |
6.9. |
Viaggi di gruppo | 116 |
6.10. |
Stranieri che fanno domanda di asilo alla frontiera | 116 |
6.11. |
Membri di organizzazioni internazionali | 117 |
ALLEGATI DEL MANUALE COMUNE
1. |
Valichi di frontiera autorizzati | 118 |
2. |
Sanzioni contro il passaggio delle frontiere non autorizzato (1) | 151 |
3. |
Accordi bilaterali sul piccolo traffico di frontiera (1) | 151 |
4. |
Criteri in virtù dei quali sui documenti di viaggio può essere apposto il visto | 151 |
5. |
I. Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto imposto dal regolamento (CE) n. 539/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001 | 152 |
II. Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto imposto dal regolamento (CE) n. 539/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001 | 152 |
III. Regolamenti che disciplinano la circolazione dei titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e ai titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari | 152 |
5a. |
Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale | 159 |
6. |
Modelli di vignetta visto e relative caratteristiche di sicurezza | 163 |
6a. |
Indicazione delle modalità di compilazione della vignetta visto | 169 |
6b. |
Diciture eventualmente utilizzate da ogni parte contraente nella zona riservata alle annotazioni (confidenziale) | 190 |
6c. |
Norme relative alle iscrizioni nella zona di lettura ottica (confidenziale) | 190 |
7. |
Modelli di vignetta visto | 191 |
8. |
Modelli di visto con validità territoriale limitata | 199 |
8a. |
Obblighi inerenti all'informazione delle parti contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale | 203 |
9. |
Modello di visto di soggiorno di lunga durata | 206 |
10. |
Importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali | 207 |
11. |
Elenco dei documenti che autorizzano l'ingresso senza visto | 212 |
12. |
Modelli di fogli aggiuntivi | 230 |
13. |
Modelli di tessere rilasciate dal ministero degli Affari esteri | 244 |
14. |
Rilascio del visto uniforme in frontiera | 333 |
14a. |
Diritti in euro da riscuotere per il rilascio del visto uniforme | 334 |
14b. |
Lista delle richieste di visto soggetto alla consultazione preventiva delle autorità centrali conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 (confidenziale) | 335 |
(1) Gli allegati 2 e 3 sono stati soppressi dalla decisione 2002/352/CE del Consiglio (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47). Applicabile dal 1o giugno 2002.
L'entrata in vigore della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen comporta l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne e il loro trasferimento alle frontiere esterne. Di conseguenza, i controlli alle frontiere esterne dello spazio contemplato dalla convenzione di applicazione non si effettuano solamente a vantaggio degli Stati a cui appartengono tali frontiere esterne, bensì a vantaggio dell'insieme delle parti contraenti, i cui interessi devono essere presi in considerazione dagli addetti ai controlli.
PARTE I: CONDIZIONI PER L'INGRESSO NEL TERRITORIO DELLE PARTI CONTRAENTI
1. Passaggio delle frontiere esterne
Articolo 3 della convenzione di applicazione
«(1) |
Le frontiere esterne possono essere attraversate, in via di principio, soltanto ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura stabilite. Il comitato esecutivo adotta disposizioni più dettagliate e stabilisce le eccezioni e le modalità relative al piccolo traffico di frontiera, nonché le norme applicabili a categorie particolari di traffico marittimo come la navigazione da diporto o la pesca costiera. |
(2) |
Le parti contraenti s'impegnano ad istituire sanzioni nel caso di passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate.» |
1.1. Conseguenza del permesso d'ingresso
Una persona che è entrata regolarmente attraverso la frontiera esterna di una parte contraente, di norma può circolare liberamente per al massimo tre mesi sul territorio di tutte le parti contraenti.
1.2. Passaggio della frontiera ai valichi di frontiera autorizzati
Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera autorizzati di cui all'allegato 1, durante le ore di apertura stabilite. «Il passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate è passibile di sanzione, conformemente alla legislazione nazionale» (1). Le ore di apertura devono essere indicate al valico di frontiera per mezzo di un cartello.
1.3. Passaggio della frontiera al di fuori dei valichi di frontiera autorizzati
(…)
— |
le persone cui sono accordate autorizzazioni corrispondenti nel quadro di accordi bilaterali sul piccolo traffico di frontiera — chiamato in Italia piccolo traffico di frontiera o traffico escursionistico (1), e |
— |
i marittimi che si recano a terra conformemente alla disposizione 6.5.2. |
1.3.1 (2) |
Le autorità competenti, conformemente alla legislazione nazionale, possono rilasciare a persone o gruppi di persone un'autorizzazione puntuale che permetta loro di attraversare la frontiera esterna al di fuori dei valichi di frontiera autorizzati o delle ore di apertura stabilite,
In ogni caso questa autorizzazione potrà essere rilasciata soltanto se le persone che la richiedono presentano i documenti necessari all'attraversamento della frontiera. |
1.3.2. |
I cittadini del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad attraversare in qualsiasi luogo le frontiere dello Stato di cui hanno la cittadinanza. |
1.3.3. |
Le deroghe al disposto del punto 1.2 nell'ambito del piccolo traffico di frontiera — chiamato, in Italia, piccolo traffico di frontiera o traffico escursionistico — sono concesse conformemente agli accordi bilaterali tra gli Stati membri e i rispettivi paesi terzi limitrofi (1). |
2. Documenti riconosciuti validi per l'attraversamento delle frontiere esterne
Articolo 5 della convenzione di applicazione
«(1) |
Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'ingresso nel territorio delle parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:
|
(2) |
L'ingresso nel territorio delle parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre parti contraenti. |
Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo né a quelle dell'articolo 18.
(3) |
È ammesso in transito lo straniero titolare di un'autorizzazione di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da una delle parti contraenti o, se necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate della parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta.» |
2.1. |
La lista, per ogni Paese, dei documenti riconosciuti validi per l'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli che possono essere muniti di un visto, nel caso di stranieri soggetti all'obbligo del visto, figura all'allegato 4. La lista e i modelli di titoli di soggiorno e di visti di ritorno di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione di applicazione di Schengen figurano nell'allegato 11. |
3. Visti necessari per l'ingresso di stranieri nel territorio delle parti contraenti
Articolo 10 della convenzione di applicazione
«(1) |
È istituito un visto uniforme valido per il territorio dell'insieme delle parti contraenti. Il visto, la cui durata di validità è disciplinata dall'articolo 11, può essere rilasciato per un soggiorno massimo di tre mesi. |
(2) |
Fino all'istituzione di tale visto, le parti contraenti riconosceranno i rispettivi visti nazionali, sempre che il loro rilascio avvenga in base a condizioni e criteri comuni stabiliti nell'ambito delle disposizioni pertinenti del presente capitolo. |
(3) |
In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, ciascuna parte contraente si riserva il diritto di limitare la validità territoriale del visto in base a modalità comuni stabilite nel quadro delle disposizioni pertinenti del presente capitolo.» |
Articolo 11 della convenzione di applicazione
«(1) |
Il visto istituito all'articolo 10 può essere:
|
(2) |
Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che nel corso del semestre considerato una parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo territorio.» |
Le parti contraenti riconoscono i rispettivi visti nazionali, fino all'adozione, per tutti i tipi di visti, di una vignetta visto uniforme. La vignetta visto uniforme è utilizzata per:
— |
visti uniformi per soggiorni non superiori a 3 mesi, |
— |
visti di transito, |
— |
visti per soggiorni non superiori a 3 mesi con validità territoriale limitata, |
— |
visti per soggiorni superiori a tre mesi. |
3.1. Visti uniformi per soggiorni non superiori a 3 mesi, ivi compresi i visti di transito
3.1.1. |
La lista dei paesi i cui cittadini sono sottoposti all'obbligo del visto in tutte le parti contraenti figura all'allegato 5. Si rilascia un visto uniforme ai cittadini degli Stati enumerati in tale lista. Anche ai cittadini degli Stati che sono soggetti all'obbligo del visto soltanto in uno Stato Schengen è concesso un visto uniforme, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione di applicazione, con l'indicazione che il richiedente è soggetto al visto solo nello Stato in questione. Se uno straniero è soggetto all'obbligo del visto in più Stati Schengen, il visto uniforme rilasciato da uno di questi Stati Schengen, conformemente alle disposizioni del presente paragrafo (terza frase), è ugualmente valido per quegli altri Stati Schengen che prevedono l'obbligo del visto. |
3.1.2. |
La descrizione tecnica della vignetta visto figura all'allegato 6. Le indicazioni sulle modalità di compilazione della vignetta visto figurano nell'allegato 6a. Le diciture eventualmente utilizzate da ogni parte contraente nella zona riservata alle annotazioni figurano nell'allegato 6b. Le norme relative alle iscrizioni nella zona di lettura ottica figurano nell'allegato 6c. |
3.1.3. |
I modelli di vignette visto recanti le diciture possibili si trovano all'allegato 7. |
3.1.4. |
Le diciture stampate sulla vignetta sono redatte in lingua inglese, francese e nelle rispettive lingue nazionali. |
3.2. Visti con validità territoriale limitata
3.2.1. |
I visti con validità territoriale limitata sono rilasciati da una parte contraente
|
3.2.2. |
Il visto con validità territoriale limitata è un visto nazionale, valido soltanto per il territorio degli Stati che l'hanno rilasciato. Tale visto non consente tuttavia al suo titolare di invocare l'articolo 19, paragrafo 1, della convenzione di applicazione per soggiornare nel territorio delle altre parti contraenti. |
3.2.3. |
Il visto con validità territoriale limitata ha particolari elementi di identificazione. Un modello di questo tipo di visto figura all'allegato 8. |
3.2.4. |
I principi e le procedure inerenti all'informazione delle parti contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale figurano nell'allegato 8a. |
3.3. Visti per soggiorni di oltre tre mesi
3.3.1. |
I visti per soggiorni di lunga durata sono visti nazionali. Il titolare di questo tipo di visto è autorizzato soltanto a transitare sul territorio delle altre parti contraenti per recarsi nel territorio della parte contraente che ha rilasciato il visto, a meno che egli non soddisfi le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e) della convenzione di applicazione ovvero figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate della parte contraente sul cui territorio desidera transitare. |
3.3.2. |
Un modello di visto per un soggiorno di lunga durata si trova all'allegato 9. |
4. Altre condizioni d'ingresso
Articolo 6, paragrafo 1, della convenzione di applicazione
«(1) |
La circolazione transfrontiera alle frontiere esterne è sottoposta al controllo delle autorità competenti. Il controllo è effettuato in base a principi uniformi, nel quadro delle competenze nazionali e della legislazione nazionale, tenendo conto degli interessi di tutte le parti contraenti e per i territori delle parti contraenti.» |
4.1. Prova o attendibilità dei motivi d'ingresso addotti
Spetta allo straniero motivare e documentare, dietro richiesta, la sua domanda d'ingresso. In caso di dubbio, gli agenti addetti al controllo debbono chiedere di esibire ai fini della prova e dell'attendibilità, documenti giustificativi e pezze d'appoggio.
4.1.1. |
Per la prova e l'attendibilità dei motivi d'ingresso possono essere richiesti, in particolare, uno o più dei seguenti documenti:
|
4.1.2. |
Gli stranieri che vogliono entrare nel territorio delle parti contraenti, debbono disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso uno Stato terzo. La valutazione dei mezzi di sussistenza è fatta in funzione dello scopo del soggiorno e sulla base delle categorie di prezzi medi in materia di vitto e alloggio. Gli importi di riferimento fissati annualmente da ogni parte contraente figurano all'allegato 10. La disponibilità dei mezzi in quantità necessaria può essere resa attendibile per esempio da contanti, assegni di viaggiatori («traveller's cheque»), carte di credito, un numero adeguato di Eurochèque con la relativa carta, documenti che dimostrino una responsabilità solidale. |
4.2. Condizioni legate alla sicurezza
Al momento dell'ingresso si deve controllare se lo straniero, il suo veicolo o gli oggetti trasportati costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o per le relazioni internazionali di una parte contraente. Un tale pericolo può esistere più particolarmente quando lo straniero:
— |
è stato condannato per un reato passibile di una pena privativa della libertà di almeno un anno, |
— |
vi sono seri motivi di ritenere che abbia commesso fatti punibili gravi, compresi quelli di cui all'articolo 71 della convenzione di applicazione, o che intenda commettere fatti analoghi nel territorio di una parte contraente, |
— |
è stato oggetto di una misura di allontanamento, di rinvio o di espulsione che comporta o ha come conseguenza un divieto effettivo d'ingresso o di soggiorno. |
(Articolo 96, paragrafi 2 e 3, della convenzione di applicazione).
L'entrata in vigore della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen comporta l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne e il loro trasferimento alle frontiere esterne. Di conseguenza, i controlli alle frontiere esterne dello spazio contemplato dalla convenzione di applicazione non si effettuano solamente a vantaggio degli Stati a cui appartengono tali frontiere esterne, bensì a vantaggio dell'insieme delle parti contraenti, i cui interessi devono essere presi in considerazione dagli addetti ai controlli.
PARTE II: CONTROLLO ALLE FRONTIERE
1. Principi generali del controllo
Articolo 6, paragrafo 2, della convenzione di applicazione
«(2) |
I principi uniformi di cui al paragrafo 1 sono:
|
1.1. Agenti abilitati all'esercizio delle misure di controllo e di sorveglianza
1.1.1. |
L'esercizio delle misure di controllo alle frontiere esterne incombe ai funzionari della polizia di frontiera oppure agli organi ai quali sono stati affidati, conformemente all'ordinamento nazionale, compiti di polizia di frontiera. Questi organi sono:
|
1.1.2. |
Nell'esercizio di questi compiti, gli agenti hanno competenze di polizia di frontiera e competenze penali, definite in conformità alla legislazione nazionale. |
1.2. Oggetto del controllo
1.2.1. |
Il controllo del traffico alle frontiere esterne comprende:
|
1.2.2. |
Nell'esercizio dei compiti di polizia di frontiera occorre rispettare il principio della proporzionalità. |
1.3. Modalità di controllo
Per misure di controllo e di sorveglianza efficaci, si intendono quelle misure che a giudizio delle autorità nazionali di sicurezza, di concerto con le autorità di sicurezza delle altre parti contraenti, consentono di far fronte alle situazioni contingenti di rischio e di pericolo.
Il controllo del traffico alle frontiere esterne è pertanto eseguito nel rispetto dei seguenti principi uniformi:
1.3.1. |
Il controllo minimo per l'accertamento dell'identità, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della convenzione di applicazione, consiste nell'accertare l'identità della persona in base a documenti di viaggio presentati o esibiti e nel verificare in modo semplice e rapido la validità del documento che consente di attraversare la frontiera e la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione. |
1.3.2. |
Il controllo approfondito di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), comprende oltre al controllo minimo:
|
1.3.3. |
Ferme restando le disposizioni dei punti 1.3.5.1, 1.3.5.2, 1.3.5.3, tutte le persone sono sottoposte, all'ingresso e all'uscita, ad un controllo minimo. Gli stranieri sono sottoposti di norma, all'ingresso e all'uscita, ad un controllo approfondito. |
1.3.4. |
I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono sottoposti a controlli approfonditi all'entrata e all'uscita in singoli casi, quando vi sono indizi che la persona interessata possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica. |
1.3.5. |
In circostanze particolari i controlli alle frontiere esterne possono essere snelliti. Per circostanze particolari si intendono, in particolare, tempi di attesa irragionevoli dovuti al traffico intenso per raggiungere i posti di controllo sebbene siano sfruttate tutte le possibilità organizzative e di personale.
|
1.4. Modalità di rifiuto di ingresso
1.4.1. |
Il rifiuto d'ingresso è attuato con formale provvedimento notificato all'interessato e di applicazione immediata o, se del caso, dalla scadenza del termine previsto dalla legislazione nazionale. Detto provvedimento, debitamente motivato, è disposto quando uno straniero, che non soddisfa le condizioni d'ingresso, ai sensi dell'articolo 5 della convenzione di applicazione, non è ammesso ad entrare nel territorio di una parte contraente né a soggiornarvi. Il provvedimento di rifiuto d'ingresso è adottato dall'istanza competente in diritto nazionale, che indica le modalità di impugnazione, ove prevista. |
1.4.1. a) |
In caso di rifiuto d'ingresso, l'addetto al controllo appone sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barra, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce. |
1.4.2. |
Nel caso di un rifiuto di ingresso di uno straniero, l'addetto al controllo vigila affinché la persona non entri nel territorio della parte contraente o lasci senza indugio detto territorio se vi è già entrata. |
1.4.3. |
Se lo straniero colpito da un provvedimento di rifiuto d'ingresso è stato condotto alla frontiera da un vettore per via aerea, marittima o terrestre, l'addetto al controllo deve ordinare al vettore di riprendere immediatamente a proprio carico detto straniero. Le spese di alloggio, di vitto nonché quelle inerenti al viaggio di ritorno possono essere ascritte al vettore. L'addetto al controllo deve ordinare che lo straniero sia ricondotto nel paese terzo dal quale è stato trasportato, nel paese terzo che ha rilasciato il documento che consente di attraversare la frontiera o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione. Se il vettore non è in grado di eseguire immediatamente tale ordine, dovrà immediatamente provvedere a farlo eseguire da un altro vettore. Fino al momento dell'esecuzione dell'ordine, l'ufficio localmente responsabile è tenuto ad adottare le misure necessarie, nel rispetto del diritto nazionale e tenendo conto delle circostanze locali, allo scopo di impedire l'ingresso illecito degli stranieri ai quali è stato rifiutato l'ingresso (per esempio mantenendoli nell'area di transito dell'aeroporto, vietando loro di recarsi a terra nei porti marittimi, procedendo al fermo). |
1.4.4. |
Quando il personale preposto ai controlli di frontiera constata che il titolare di un visto per un soggiorno di breve durata è segnalato ai fini della non ammissione nel SIS, esso procederà all'annullamento del visto, mediante apposizione del timbro «ANNULLATO». Le autorità centrali devono essere subito informate di tale decisione. La procedura da seguire figura nell'allegato 8a. Se al titolare di un visto per un soggiorno di breve durata è rifiutato l'ingresso, si devono applicare le disposizioni riprese al punto 1.4.1. bis. |
1.4.5. |
Ogni rifiuto d'ingresso deve essere annotato su un registro o in un elenco con indicazione dell'identità della persona, della sua nazionalità, degli estremi del documento che consente di attraversare la frontiera, nonché del motivo e della data del rifiuto d'ingresso. |
1.4.6. |
In caso di concorso di motivi che giustificano il rifiuto d'ingresso e l'arresto, si devono contattare le autorità giudiziarie competenti per decidere la condotta da eseguire nel rispetto delle legislazioni nazionali. |
1.4.7. (3) |
Specifici accordi per quanto concerne i beneficiari del diritto comunitario (i cittadini dell'Unione europea, i cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e i cittadini della Confederazione elvetica, nonché i loro familiari) sono descritti ai punti da 6.1.1. a 6.1.4. Le disposizioni dei punti 1.4.2, 1.4.5 e 1.4.6 si applicano anche ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e ai cittadini della Confederazione elvetica. Inoltre le disposizioni di cui al secondo comma, quelle dei punti 1.4.1. bis, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.8. (fatte salve le disposizioni del punto 6.1.4) e 1.4.9 si applicano anche ai familiari dei cittadini dell'Unione europea, dei cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e dei cittadini della Confederazione elvetica che non sono cittadini di uno di tali Stati. |
1.4.8. |
Se uno straniero — che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen — chiede, facendo appello all'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, di entrare e di transitare attraverso la frontiera esterna di una parte contraente diversa dalla parte contraente disposta ad accoglierlo, egli deve essere rinviato, lasciandogli la possibilità di presentarsi alla frontiera esterna della parte contraente che gli vuole accordare in via eccezionale il soggiorno. |
1.4.9. |
Allo straniero che possiede, oltre a un documento di viaggio in corso di validità, un titolo di soggiorno o un visto di ritorno o, eventualmente, entrambi i documenti, rilasciati da una delle parti contraenti, previsti all'allegato 11, deve essere autorizzato l'ingresso e il transito, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione di applicazione di Schengen, perché possa recarsi nel territorio di detta parte contraente, a meno che non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate della parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta e che la segnalazione non sia accompagnata da misure che si oppongono all'ingresso ed al transito. |
2. Modalità pratiche di controllo
2.1. Apposizione di timbri
2.1.1. |
Al momento dell'ingresso nel territorio di una parte contraente si appone un timbro:
Non si appone un timbro d'ingresso sui documenti dei cittadini della Comunità europea. |
2.1.2. |
Il timbro d'uscita sarà apposto nei documenti che consentono di attraversare la frontiera che contengono un visto per più ingressi con una durata totale del soggiorno limitata. |
2.1.3. |
All'atto del primo ingresso, i timbri devono essere apposti, se possibile, in modo tale da coprire il bordo del visto senza alterare l'intelligibilità delle diciture del visto né le sicurezze visibili della vignetta visto. Qualora sia necessario apporre più timbri (ad esempio, nel caso di un visto per più ingressi), questi dovranno trovarsi sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto. Se tale pagina non è utilizzabile, il timbro sarà apposto su quelle immediatamente seguenti. |
2.1.4. |
Per la verifica d'ingresso e di uscita sono usati timbri di forma diversa (es. rettangolare per l'ingresso, rettangolare con gli angoli arrotondati per l'uscita). Tali timbri contengono la o le lettere che identificano lo Stato, l'indicazione del valico di frontiera, la data, il numero d'ordine, nonché un pittogramma per indicare il tipo di frontiera attraversata (terrestre, marittima o aerea). |
2.1.5. |
Si desiste dall'apporre il timbro d'ingresso e di uscita:
|
2.1.6. |
A richiesta di uno straniero, si può rinunciare in via eccezionale all'apposizione del timbro d'ingresso o di uscita, quando tale apposizione recherebbe pregiudizio a detto straniero. In tal caso occorre attestare l'ingresso o l'uscita su un foglio separato con indicazione del nome e del numero di passaporto. |
2.2. Sorveglianza delle frontiere esterne al di fuori dei punti di passaggio e delle ore di apertura
Articolo 6, paragrafo 3, della convenzione di applicazione
«(3) |
Le autorità competenti sorvegliano mediante unità mobili gli spazi delle frontiere esterne tra i valichi di frontiera; analoga sorveglianza viene effettuata per i valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura normali. Tale controllo viene operato per non incoraggiare le persone ad eludere il controllo ai valichi di frontiera. Le modalità della sorveglianza sono fissate, se del caso, dal comitato esecutivo.» |
2.2.1. |
La sorveglianza delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura serve in particolare ad impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, a lottare contro la criminalità transfrontaliera e ad attuare o disporre misure contro le persone entrate illegalmente. |
2.2.2. |
La sorveglianza è eseguita secondo criteri di tattica di polizia e con un impiego di forze adattate alla situazione concreta. Essa comporta cambiamenti frequenti ed inopinati della zona sorvegliata in modo tale da rendere l'attraversamento non autorizzato della frontiera un rischio permanente. |
2.2.3. |
La sorveglianza è assicurata da unità mobili che svolgono i loro compiti sotto forma di pattuglie o di postazioni in posti riconosciuti o supposti «sensibili» allo scopo di fermare le persone che attraversano illegalmente la frontiera. La sorveglianza può far ricorso a mezzi tecnici, ivi compresi i mezzi elettronici. |
2.2.4. |
I mezzi impiegati sono adattati alle condizioni d'intervento e, in particolare, al genere ed alla natura della frontiera (frontiera terrestre, fluviale o marittima). |
2.3. Devono essere annotate su un registro le seguenti informazioni:
— |
il nome del funzionario locale responsabile del controllo di frontiera e quello degli altri agenti di ogni squadra, |
— |
gli snellimenti del controllo delle persone applicati conformemente al punto 1.3.5, |
— |
il rilascio di documenti sostitutivi del passaporto e del visto o di autorizzazioni rilasciate alla frontiera, |
— |
i fermi per accertamenti e le denunce (infrazioni penali ed amministrative), |
— |
i rifiuti d'ingresso e divieti di uscita (numero e cittadinanza), |
— |
le altre misure di polizia e giudiziarie particolarmente importanti, |
— |
gli eventi particolari. |
Tutti gli uffici di frontiera (terrestri, marittimi ed aeroportuali) trascrivono su un registro tutte le informazioni di servizio, nonché qualsiasi elemento nuovo particolarmente rilevante.
3. Disposizioni speciali relative ai vari mezzi di trasporto utilizzati per attraversare le frontiere esterne
3.1. Controllo del traffico stradale
3.1.1. |
Per garantire un controllo efficace delle persone e assicurare, nel contempo, che il traffico stradale sia scorrevole e sicuro, la circolazione ai valichi di frontiera deve essere opportunamente regolata. Se necessario, saranno adottate misure che canalizzino o che blocchino il traffico, tenuto conto degli accordi relativi agli uffici ove si effettuano controlli giustapposti. |
3.1.2. |
Le persone che viaggiano a bordo di autoveicoli possono, di regola, rimanere nel veicolo durante il controllo. Il controllo ha luogo, di norma, al di fuori della pensilina, accanto all'autoveicolo. Controlli approfonditi dovranno aver luogo, se le condizioni locali lo consentono, ai bordi della carreggiata in apposite piazzuole. Per motivi di sicurezza del personale, i controlli dovranno possibilmente essere effettuati da due funzionari addetti al controllo e alla sorveglianza della frontiera o che appartengono all'amministrazione doganale. |
3.1.3. |
In caso di traffico intenso, e a condizione che le condizioni locali lo consentano, si effettuerà, innanzitutto, il controllo dei passeggeri dei pullman di linea locali. |
3.2. Controllo del traffico ferroviario
3.2.1. |
Le autorità addette al controllo e alla sorveglianza delle frontiere debbono assicurare che tutti i passeggeri dei treni, così come i dipendenti delle ferrovie, ivi compresi coloro che attraversano la frontiera esterna a bordo di treni merci o di treni vuoti, siano sottoposti a controllo, conformemente al disposto della parte II, punti 1.2, 1.3 e seguenti. |
3.2.2. |
Il controllo del traffico ferroviario può avere luogo in due modi:
Questo controllo deve essere eseguito tenendo conto delle disposizioni degli accordi relativi agli uffici nazionali ove si effettuano controlli giustapposti. |
3.2.2. a) |
1. |
Al fine di agevolare il traffico ferroviario internazionale di treni passeggeri ad alta velocità (TAV), gli Stati interessati direttamente dalla tratta del treno possono, di comune accordo, decidere che il controllo sia effettuato nelle singole stazioni di destinazione e/o sul treno durante la corsa fra tali stazioni, nella misura in cui i passeggeri restano a bordo del treno nella o nelle stazioni precedenti. |
2. |
Se il vettore è autorizzato, nel caso di treni provenienti da Stati terzi con più fermate nel territorio delle parti contraenti, ad imbarcare passeggeri esclusivamente per il resto della tratta nel territorio Schengen, essi sono sottoposti ad un controllo di entrata nella stazione di destinazione o a bordo del treno nella misura in cui lo Stato in cui è situata la stazione di destinazione si è dichiarato d'accordo ai sensi della prima frase ed effettua per tale ragione controlli di entrata. |
In caso contrario i viaggiatori sono sottoposti ad un controllo di uscita.
3. |
I passeggeri che desiderano prendere il treno conformemente al punto 2 nel territorio delle parti contraenti devono essere informati chiaramente, prima della partenza, che possono essere sottoposti ad un controllo di persona durante il viaggio o nella stazione di destinazione. |
3.2.3. |
Il funzionario locale responsabile del controllo può ordinare che, ad intervalli irregolari o per motivi particolari, se necessario con l'appoggio del capotreno, siano controllati i vagoni per accertare che nei loro vani non si nascondano persone od oggetti sottoposti al controllo di polizia di frontiera. Il funzionario addetto al controllo agirà conformemente alle sue competenze nazionali. Se sussistono indizi che fanno presumere che nel treno si nascondono persone segnalate o sospettate di aver commesso un'infrazione o stranieri che intendono entrare illegalmente nel territorio, il funzionario incaricato del controllo, se non può intervenire conformemente alle disposizioni nazionali, informerà le parti contraenti verso le quali o attraverso le quali viaggia il treno. |
3.2.4. |
Nel caso delle persone che viaggiano in vagone letto o in vagoni cuccette, i documenti che consentono di attraversare la frontiera sono controllati in linea di principio nello scompartimento di servizio riservato al cuccettista, a condizione che questi li abbia raccolti conformemente alle disposizioni impartitegli e li tenga pronti per il controllo. È opportuno verificare all'inizio del controllo se tutte le persone sono in possesso dei documenti che consentono di attraversare la frontiera, confrontandoli con la lista d'occupazione e/o di prenotazione. Ad intervalli irregolari o per motivi particolari, conviene verificare l'identità delle persone negli scompartimenti, possibilmente in presenza del cuccettista. |
3.3. Controllo del traffico aereo civile internazionale
Articolo 4 della convenzione di applicazione
«(1) |
Le parti contraenti garantiscono che a partire dal 1993 i passeggeri di un volo proveniente da Stati terzi, che si imbarchino su voli interni, saranno preliminarmente sottoposti, all'entrata, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di arrivo del volo esterno. I passeggeri di un volo interno che si imbarchino su un volo a destinazione di Stati terzi saranno preliminarmente sottoposti, all'uscita, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di partenza del volo esterno. |
(2) |
Le parti contraenti adottano le misure necessarie affinché i controlli possano essere effettuati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. |
(3) |
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al controllo dei bagagli registrati; detto controllo avviene rispettivamente nell'aeroporto di destinazione finale o nell'aeroporto di partenza iniziale. |
(4) |
Fino alla data prevista al paragrafo 1, gli aeroporti sono considerati, in deroga alla definizione delle frontiere interne, frontiere esterne per i voli interni.» |
3.3.1. (5) |
Il luogo del controllo delle persone, compreso il controllo dei bagagli a mano, sarà determinato nel seguente modo:
|
3.3.2. |
Il controllo delle persone si effettua, di norma, fuori dell'aereo. Al fine di assicurare che tutti i passeggeri siano controllati negli aeroporti principali designati quali valichi di frontiera autorizzati, conformemente alla parte II, punti 1 e 2, d'intesa con il responsabile dell'aeroporto ed il vettore, è opportuno provvedere a canalizzare il traffico verso le installazioni riservate al controllo. La compagnia aeroportuale deve prendere le dovute misure per impedire l'accesso non autorizzato (in entrata o in uscita) nelle zone riservate o con accesso regolamentato, come per esempio l'area di transito. |
3.3.3. |
Le disposizioni particolari relative al controllo delle persone cui sono sottoposti i membri d'equipaggio degli aerei figurano nella parte II, punto 6.4.2. |
3.3.4. |
Se per causa di forza maggiore, per pericolo imminente o per ordine delle autorità, un aereo che esegue un volo internazionale è costretto ad atterrare in un luogo non autorizzato quale valico di frontiera, il volo può proseguire soltanto dietro autorizzazione delle autorità addette al controllo e alla sorveglianza di frontiera o delle autorità doganali. Lo stesso vale quando un aereo straniero procede ad un atterraggio non autorizzato. Per il controllo dei passeggeri degli aerei valgono le disposizioni di cui alla parte II, punti 1 e 2. |
3.3.5. |
L'atterraggio ed il decollo
sono regolati conformemente alla legislazione nazionale e, se del caso, conformemente agli accordi bilaterali. |
3.3.6. Procedura di controllo negli aeroporti minori
3.3.6.1. |
Si deve assicurare che tutti i passeggeri siano controllati negli aeroporti minori — ossia gli aeroporti che non hanno, ai sensi del diritto nazionale interessato, lo status di aeroporti principali, ma che sono tuttavia aperti d'ufficio a voli internazionali — conformemente alla parte II, punti 1 e 2. |
3.3.6.2. |
Negli aeroporti minori si può di norma rinunciare a dispositivi volti ad assicurare la separazione fisica dei passeggeri dei voli interni e dei voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi. Se il volume del traffico non lo richiede, non è necessaria la permanenza degli agenti preposti al controllo in questi aeroporti purché sia garantito che, in caso di necessità, il personale possa essere sul posto in tempo utile. |
3.3.6.3. |
Qualora gli agenti preposti al controllo non siano presenti in permanenza in un aeroporto minore, chi gestisce l'aeroporto minore ha l'obbligo di informare in tempo le autorità di polizia di frontiera competenti sull'atterraggio e sul decollo di un aereo che effettua voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi. È ammesso il ricorso ad agenti di controllo ausiliari, nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione nazionale. |
3.3.7. |
Per evitare qualsiasi pericolo, occorre controllare negli aeroporti principali e in quelli minori i passeggeri dei voli interni di cui non si è in grado di stabilire con certezza se sono voli in provenienza esclusiva dai territori delle parti contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo. |
3.4. Controllo del traffico marittimo
3.4.1. Definizioni
3.4.1.1. |
Per traffico marittimo si intende l'attività di navigazione svolta a titolo professionale tra due o più porti o approdi, che non ha carattere di collegamento regolare e parallelamente che non fa parte né della navigazione da diporto, né della pesca costiera, né di quella sulle vie d'acqua interne. |
3.4.1.2. |
Per passeggeri si devono intendere tutte le persone che sono imbarcate sulla nave e che non fanno parte dell'equipaggio. |
3.4.1.3. |
Per equipaggio si intende coloro che sono arruolati per compiere, a bordo, attività direttamente connesse all'esercizio delle navi e che figurano nella lista di equipaggio. |
3.4.1.4. |
Per agente marittimo si intende la persona fisica o la persona giuridica che rappresenta, sul posto, l'armatore in tutte le funzioni di armamento della nave. |
3.4.1.5. |
Per collegamenti regolari devono intendersi i collegamenti in provenienza o a destinazione esclusiva di porti situati nel territorio delle parti contraenti senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori, nell'ambito dei quali le persone ed i veicoli sono trasportati secondo un orario regolare. |
3.4.1.6. |
Per nave da crociera si intende una nave che effettua un viaggio secondo un programma stabilito, nel corso del quale i passeggeri partecipano ad attività di gruppo, con escursioni turistiche nei vari porti e durante il quale, in principio, non vi è né imbarco, né sbarco di passeggeri. |
3.4.1.7. |
Per navigazione da diporto si intende l'utilizzazione di navi a vela e/o a motore per uso privato e la pratica della navigazione sportiva o turistica. |
3.4.1.8. |
Per pesca costiera si intende l'utilizzazione di navi per la pesca che ritornano quotidianamente o dopo alcuni giorni nel porto di origine situato nel territorio delle parti contraenti senza attracco in un porto situato in un paese terzo. |
3.4.2. Modalità di controllo
3.4.2.1. |
Il controllo avviene, di regola, nel porto di arrivo o di partenza, a bordo della nave o sul molo di attracco nelle aree all'uopo destinate nelle immediate adiacenze del porto. Il controllo può essere effettuato, in virtù di appositi accordi, anche nel corso della traversata o, all'atto dell'arrivo o della partenza della nave, nel territorio di un paese terzo. |
3.4.2.2. |
Il controllo deve mirare in particolare a che sia l'equipaggio sia i passeggeri rispondano ai requisiti di cui alla parte II, punti 1 e 2. |
3.4.2.3. |
In circostanze particolari, secondo quanto già previsto al paragrafo 1.3.5., i controlli del traffico marittimo potranno essere snelliti. Quando per condizioni di traffico intenso, nonostante l'utilizzo di tutte le risorse organizzative e di personale disponibili, non sia possibile assicurare il controllo di tutti i passeggeri, il controllo potrà essere effettuato per sondaggio, secondo le priorità di volta in volta stabilite dal responsabile dei controlli di frontiera. Il controllo all'ingresso ha comunque la precedenza sul controllo in uscita. |
3.4.2.4. |
Il controllo delle persone costituenti l'equipaggio delle navi è regolato nella parte II, paragrafi 6.5 e successivi. |
3.4.3. Obblighi del comandante della nave
3.4.3.1. |
Il comandante della nave, o in sua vece l'agente marittimo che cura gli interessi della società di navigazione, deve provvedere a stilare una lista dell'equipaggio e, se possibile, dei passeggeri, in duplice esemplare e a consegnarla, al momento dell'arrivo nel porto, al personale incaricato ai fini del controllo, effettuato a bordo della nave o nelle sue immediate adiacenze. Se per motivi di forza maggiore la lista non può essere trasmessa agli addetti al controllo, una copia deve essere consegnata al posto di frontiera o all'autorità marittima competente, che provvederà a trasmetterla senza indugio agli organi preposti ai controlli di frontiera. Per quanto riguarda i collegamenti regolari, il comandante della nave, o in sua vece l'agente marittimo che cura gli interessi della società di navigazione, non è tenuto a stilare l'elenco dei passeggeri. |
3.4.3.2. |
Un esemplare delle due liste, debitamente vistato dall'agente incaricato del controllo, è consegnato al comandante della nave che dovrà esibirlo su richiesta, durante tutto il periodo della sosta nel porto. |
3.4.3.3. |
Il comandante della nave, o in sua vece l'agente marittimo, deve segnalare senza indugio tutte le modifiche relative alla composizione dell'equipaggio o al numero dei passeggeri. |
3.4.3.4. |
Il comandante della nave è inoltre tenuto a comunicare alle autorità competenti immediatamente e, quando possibile, prima dell'arrivo della nave nel porto, la presenza a bordo di passeggeri clandestini. Questi rimangono comunque sotto la responsabilità del comandante della nave. |
3.4.3.5. |
Il comandante della nave, o in sua vece l'agente marittimo, deve comunicare con congruo anticipo e in conformità alle disposizioni vigenti nel porto in questione, la partenza della nave al personale incaricato dei controlli di frontiera o, se questo non è possibile, all'autorità marittima competente. Tali organi provvederanno a ritirare il secondo esemplare della lista o delle liste già precedentemente compilate e vistate. |
3.4.4. Eccezioni alle modalità di controllo di cui al punto 3.4.2
3.4.4.1. |
I passeggeri e l'equipaggio a bordo di navi che effettuano collegamenti regolari di cui al punto 3.4.1.5 non sono sottoposti, di norma, ad alcun controllo. |
3.4.4.2. |
Se una nave da crociera approda in più porti successivi situati nel territorio delle parti contraenti senza alcun approdo in un porto situato al di fuori di questo territorio, il controllo è effettuato, di norma, soltanto nel primo e nell'ultimo porto situato nel territorio delle parti contraenti. |
3.4.4.3. |
In generale, il controllo delle persone in navigazione da diporto provenienti da un paese terzo si effettua, sia all'ingresso che all'uscita, in un porto autorizzato quale valico di frontiera del territorio delle parti contraenti. Se tuttavia l'ingresso di un naviglio da diporto avviene eccezionalmente in un porto che non è un punto di passaggio autorizzato, le autorità di controllo dovranno essere avvisate se possibile prima dell'ingresso o, in ogni caso, al momento dell'arrivo del naviglio. La segnalazione della presenza dei passeggeri viene effettuata presso le autorità locali con il deposito dell'elenco delle persone a bordo. Tale elenco è a disposizione delle autorità di controllo. Ciascuna parte contraente può imporre alle imbarcazioni da diporto provenienti da uno Stato terzo di accostare in un porto di ingresso autorizzato in cui si effettua il controllo delle persone a bordo. All'atto di tale controllo, dovrà essere consegnato un documento in cui saranno riportate tutte le caratteristiche tecniche nonché il nome delle persone che si trovano a bordo. Una copia di tale documento sarà consegnata alle autorità del primo porto d'ingresso autorizzato; un'altra copia sarà consegnata alle autorità dell'ultimo porto autorizzato prima della partenza verso un paese terzo, mentre una copia dovrà essere conservata con i documenti di bordo finché la nave resta nelle acque territoriali di una delle parti contraenti. Se per motivi di forza maggiore l'imbarcazione è obbligata ad accostare in un altro porto, sarà necessario prendere contatto con le autorità del porto d'ingresso autorizzato più vicino. |
3.4.4.4. |
L'equipaggio a bordo di navi il cui esercizio è la pesca costiera e che, in linea di principio, ritornano quotidianamente nel porto di immatricolazione della nave stessa o in un altro porto situato nel territorio delle parti contraenti, senza gettare l'ancora in un porto situato nel territorio di Stati terzi, non è di norma sottoposto ad alcun controllo. Tuttavia, se le coste di uno Stato terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio di una parte contraente, è auspicabile procedere ad un controllo per sondaggio ai fini della lotta contro l'immigrazione clandestina. Lo stesso vale per le persone che praticano la pesca sportiva e che passano occasionalmente un giorno a bordo della nave svolgendo tale attività. L'equipaggio a bordo di una nave il cui esercizio è la pesca costiera e che non è immatricolata in un porto situato nel territorio delle parti contraenti, è sottoposto a controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 3.4.2 e 6.5. Il comandante della nave, o in sua vece l'agente marittimo che cura gli interessi della società di navigazione, è tenuto ad indicare, se del caso, qualsiasi modifica dell'elenco del suo equipaggio o l'eventuale presenza di passeggeri alle autorità competenti. |
3.4.4.5. Collegamenti regolari soggetti a controllo
Sono sottoposti a controllo i passeggeri dei collegamenti regolari che non ricadono sotto la parte II, punto 3.4.4.1.
Di norma si applicano le seguenti disposizioni:
a) |
i controlli degli stranieri e dei cittadini degli Stati UE/SEE, assoggettati ad un controllo minimo, devono essere eseguiti separatamente. Devono essere effettuati, ove possibile, opportuni adeguamenti infrastrutturali, |
b) |
i passeggeri che non viaggiano a bordo di un' auto (passeggeri a piedi) devono essere controllati individualmente, |
c) |
il controllo degli occupanti di un'auto avviene in prossimità del veicolo stesso, |
d) |
i passeggeri di autobus sono sottoposti a controllo allo stesso modo dei passeggeri a piedi. Tali persone devono lasciare l'autobus ai fini dei controlli, |
e) |
gli autisti e i loro eventuali accompagnatori sono controllati in prossimità del mezzo stesso. È preferibile che le formalità necessarie siano sbrigate separatamente dagli altri passeggeri, |
f) |
al fine di assicurare la scorrevolezza dei controlli è necessario prevedere un numero adeguato di posti di controllo e, se del caso, predisporre una seconda linea di controllo, |
g) |
ai fini, in particolare, dell'intercettazione di immigrati clandestini, i veicoli utilizzati dai passeggeri e, se del caso, il loro carico, nonché altri oggetti trasportati, devono essere sottoposti almeno a controlli per sondaggio, |
h) |
i membri dell'equipaggio di traghetti sono trattati come i membri dell'equipaggio di navi mercantili. |
3.5. Controllo della navigazione interna
3.5.1. |
Per navigazione interna, con attraversamento di una frontiera esterna, si intende l'utilizzazione a titolo professionale, nonché per usi ricreativi o sportivi, di qualsiasi tipo di nave, di imbarcazione e di mezzo galleggiante su fiumi, corsi d'acqua, canali e laghi. |
3.5.2. |
Sulle navi utilizzate per scopi professionali, sono considerati membri dell'equipaggio o persone ad essi equiparate il capitano e le persone arruolate a bordo e che figurano nella lista di equipaggio, nonché i membri delle loro famiglie, che risiedono a bordo. |
3.5.3. |
Si applicano le pertinenti disposizioni di cui al punto 3.4.1 e le disposizioni di cui ai punti 3.4.2, 3.4.3. e 3.4.4. |
4. Cooperazione
Articolo 7 della convenzione di applicazione
«Le parti contraenti si forniranno assistenza ed opereranno in stretta e continua collaborazione ai fini di un'efficace esercizio dei controlli e delle sorveglianze. In particolare, esse si scambieranno tutte le informazioni pertinenti ed importanti, eccettuati i dati nominativi individuali, salvo disposizioni contrarie della presente convenzione; armonizzeranno, per quanto possibile, le istruzioni impartite ai servizi incaricati dei controlli e promuoveranno la formazione e l'aggiornamento uniformi del personale addetto ai controlli. Tale cooperazione può realizzarsi con scambio di funzionari di collegamento.»
Per l'applicazione uniforme ed efficace delle misure di controllo e di sorveglianza, le forze di polizia ed i servizi incaricati del controllo delle persone lavoreranno, in tutti i settori, in stretta e costante cooperazione.
4.1. Scambio di informazioni
Lo scambio di informazioni è incoraggiato al fine di controllare meglio e di approfondire la conoscenza dei fenomeni migratori, delle regolamentazioni in vigore nei paesi membri e delle tecniche utilizzate dagli agenti di controllo.
Lo scambio di dati di natura personale avviene conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nella convenzione di applicazione.
Gli scambi riguardano i seguenti argomenti:
|
tra servizi centrali:
|
|
tra servizi centrali e, se necessario, tra uffici di controllo:
|
|
Secondo la natura della comunicazione, le informazioni tra le autorità centrali o le autorità locali nazionali, sono trasmesse:
|
4.2. Funzionari di collegamento
Le parti contraenti possono distaccare funzionari di collegamento permanenti presso i servizi centrali nazionali. L'invio può essere reciproco o unilaterale. In situazioni particolari i funzionari di collegamento possono essere distaccati per breve tempo anche presso altri servizi delle parti contraenti.
5. Rilascio di un visto alla frontiera
Se si presume che uno straniero, per mancanza di tempo e per motivi imperiosi, non ha avuto la possibilità di richiedere un visto, le autorità competenti possono rilasciargli un visto alla frontiera in casi eccezionali e per un soggiorno di breve durata, conformemente alla legislazione nazionale e a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
— |
lo straniero è in possesso dei documenti validi che permettono l'attraversamento della frontiera (cfr. allegato 4), |
— |
soddisfa le condizioni d'ingresso, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), della convenzione di applicazione, |
— |
fa valere un motivo imprevedibile ed imperioso d'ingresso comprovato, se possibile, da una pezza d'appoggio (per esempio fatti gravi e inopinati accaduti ad un parente stretto, cura medica, cambiamento di rotta degli aerei per ragioni tecniche o meteorologiche, motivi professionali urgenti), e |
— |
il viaggio di ritorno nel paese di origine o il transito verso un paese terzo sono garantiti. |
In casi particolari, l'autorizzazione delle istanze superiori potrà essere prescritta nelle disposizioni nazionali.
5.1. |
Lo straniero che chiede alla frontiera un visto per il transito nel territorio delle parti contraenti deve soddisfare le condizioni di cui al punto 5 e disporre dei visti necessari per gli altri paesi di transito, che non siano parti contraenti, e per il paese di destinazione. La durata del transito sul territorio delle parti contraenti non può superare i cinque giorni. Essa deve permettere il transito diretto nel territorio della o delle parti contraenti interessate, con le inevitabili o abituali interruzioni nel corso del viaggio. |
5.2. |
Il rilascio di un visto in frontiera avviene mediante apposizione di un timbro o di un'etichetta sul documento di viaggio, sul quale può essere apposto un visto. Qualora lo spazio corrispondente non sia più disponibile, si apporrà il timbro o l'etichetta, come misura eccezionale, su un foglio aggiuntivo, inserito nel documento. I modelli di fogli aggiuntivi figurano nell'allegato 12. |
5.3. |
Le indicazioni relative al rilascio del visto uniforme in frontiera figurano nell'allegato 14. |
5.4. |
I diritti da riscuotere per il rilascio del visto sono indicati nell'allegato 14a. |
5.5. |
La lista delle domande di visto soggette alla consultazione preliminare delle autorità centrali di cui all'articolo 17, paragrafo 2, figura nell'allegato 14b. |
5.6. |
I visti rilasciati alla frontiera devono essere registrati in un elenco. |
6. Disposizioni speciali
6.1. Cittadini degli Stati membri delle Comunità europee e loro famigliari provenienti da paesi terzi
6.1.1. |
Per l'ingresso nelle parti contraenti i cittadini degli Stati membri delle Comunità Europee debbono essere in possesso di documenti validi che consentono di attraversare la frontiera previsti all'allegato 4, ma non di un visto. |
6.1.2. |
Gli stranieri che, in virtù del diritto comunitario, beneficiano della libera circolazione perché famigliari di cittadini di Stati membri ma che, data la loro nazionalità, sono soggetti all'obbligo del visto per entrare nel territorio delle parti contraenti, rimangono soggetti a tale obbligo. Resta impregiudicata la possibilità di entrare senza visto alle condizioni di cui al punto 6.2. I famigliari che godono della libera circolazione sono:
|
6.1.3. |
A un cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee in possesso del documento richiesto per l'attraversamento della frontiera può essere rifiutato l'ingresso nel territorio di una parte contraente diversa da quella di cui egli è cittadino soltanto se questi è considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o la salute pubblica. A tale scopo, è possibile la consultazione degli elenchi nazionali delle persone ricercate, in esito alla quale può essere rifiutato l'ingresso. Se, come disposto sopra, il funzionario addetto al controllo della frontiera rifiuta a un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea l'ingresso nel territorio di una parte contraente, egli consegna a questo cittadino una notifica scritta motivata del rifiuto. |
6.1.4. |
Il divieto di ingresso nei confronti degli stranieri di cui al punto 6.1.2 è autorizzato, tranne quando mancano i documenti necessari ivi menzionati, solo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e salute pubblica. Le decisioni in merito al rilascio di visti alla frontiera ai famigliari di cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, che sono autorizzati a circolare liberamente sebbene siano soggetti all'obbligo del visto, saranno improntate ad una certa elasticità. Per quanto riguarda il rifiuto di ingresso, sono d'applicazione le disposizioni del punto 1.4.1 conformemente al diritto nazionale. |
6.2. Stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da un'altra parte contraente
Gli stranieri che sono in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un'altra parte contraente non hanno bisogno di un visto per entrare nel territorio delle altre parti contraenti. Per il resto, è d'applicazione il punto 1.4.9.
6.3. Rifugiati e apolidi
6.3.1. |
Il documento di viaggio per rifugiati, rilasciato in virtù della convenzione relativa allo status giuridico dei rifugiati del 28 luglio 1951 (convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati) è riconosciuto come documento valido per l'attraversamento della frontiera. Il regime di visti per i titolari di questo documento di viaggio è disciplinato dalla legislazione nazionale, fermo restando il rispetto delle seguenti disposizioni particolari:
|
6.3.2. |
Il documento di viaggio per apolidi, rilasciato in virtù della convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi, è riconosciuto come documento valido per l'attraversamento della frontiera, salvo per la Repubblica portoghese. I titolari di questi documenti di viaggio sono soggetti all'obbligo del visto, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da una parte contraente. |
6.4. Piloti ed altro personale a bordo di un aereo
6.4.1. |
I titolari di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio («Crew Member Certificate»), previsti all'allegato 9 della convenzione sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944, sono esonerati dall'obbligo del passaporto e del visto a condizione che nell'esercizio della propria professione:
|
6.4.2. |
Per il controllo del personale di volo valgono le disposizioni di cui alla parte II, punto 1.3 e seguenti. Per quanto possibile, il controllo del personale di volo avrà la precedenza. Vale a dire che tale controllo sarà effettuato prima di quello dei passeggeri in appositi posti di controllo. Il controllo dell'equipaggio di volo, conosciuto dal personale di controllo nell'esercizio delle sue funzioni, può essere limitato ad un controllo per sondaggio. |
6.5. Marittimi
6.5.1. |
Per marittimi si intende la definizione di equipaggio quale ripresa al punto 3.4.1.3. |
6.5.2. |
I marittimi in possesso di uno speciale documento di viaggio per marittimi o di una carta d'identità per la gente di mare (rilasciati ai sensi della convenzione di Ginevra del 13 maggio 1958) possono, conformemente alle disposizioni della convenzione di Londra del 9 aprile 1965 ed alle disposizioni nazionali, andare in franchigia all'interno del porto o nelle città ad esso prossime, senza presentarsi a un posto di frontiera, a condizione che gli interessati risultino nel ruolo dell'equipaggio, preliminarmente sottoposto a un controllo, della nave di appartenenza e che siano in possesso, ove necessario, di un visto. Se un marittimo costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, può essergli rifiutato il diritto di recarsi a terra. |
6.5.3. |
I marittimi che desiderano soggiornare al di fuori delle città prossime ai porti, debbono soddisfare le condizioni di ingresso nel territorio delle parti contraenti, e segnatamente essere in possesso di un documento di viaggio in corso di validità, eventualmente provvisto di un visto qualora richiesto e disporre di sufficienti mezzi di sostentamento. |
6.5.4. |
Fatte salve le disposizioni di cui alla parte I, paragrafi 1 e seguenti, ai titolari di uno speciale documento di viaggio per marittimi o di carta d'identità per la gente di mare potrà essere ugualmente consentito l'ingresso nel territorio delle parti contraenti per i seguenti motivi:
Il personale preposto ai controlli di frontiera, in tali casi, provvederà ad acquisire tutti gli elementi necessari per evitare che vengano elusi i controlli all'ingresso in forza dello snellimento dei controlli previsto per tale categoria di soggetti. Tali elementi di prova potranno essere i seguenti:
|
6.6. Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio
In considerazione dei particolari privilegi o immunità di cui beneficiano, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, rilasciati da Stati o governi riconosciuti dalle parti contraenti, allorché viaggiano nell'esercizio delle loro funzioni dovranno, nella misura del possibile, essere agevolati attribuendo loro la precedenza all'atto dei controlli di frontiera, rispetto agli altri viaggiatori, fermo restando l'obbligo del visto, qualora richiesto.
I membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e le loro famiglie, titolari della tessera rilasciata dal ministero degli Affari esteri, possono entrare nel territorio delle parti contraenti su presentazione di questa tessera e, se del caso, del loro documento che consente di attraversare la frontiera. I modelli di tali tessere figurano nell'allegato 13.
Se una persona che si presenta alla frontiera esterna invoca privilegi, immunità ed esenzioni, l'agente addetto al controllo può esigere dall'interessato la prova della sua qualità mediante l'esibizione degli opportuni documenti, in particolare degli attestati rilasciati dallo Stato di accoglienza o del passaporto diplomatico, oppure con altri mezzi. Se l'agente nutre dei dubbi, egli può, in caso di urgenza, rivolgersi direttamente al ministero degli Affari esteri.
I titolari di detti documenti sono dispensati normalmente dalla verifica della disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento.
Peraltro, il personale addetto ai controlli non potrà in alcun caso rifiutare ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio l'ingresso nel territorio delle parti contraenti, senza aver preliminarmente consultato le autorità nazionali competenti, anche quando l'interessato è segnalato nel SIS.
6.7. Frontalieri
6.7.1. |
Lo status dei frontalieri è definito conformemente al diritto nazionale delle parti contraenti. |
6.7.2. |
Le modalità del controllo dei frontalieri sono disciplinate dalle disposizioni relative al controllo degli stranieri. Sono consentiti controlli snelliti conformemente al punto 1.3.5.3. |
6.8. Minori
6.8.1. |
Ai valichi di frontiera i minori sono sottoposti ad un controllo identico a quello al quale sono sottoposti gli adulti, anche quando sono accompagnati da persone autorizzate ad esercitare la patria potestà. Il funzionario addetto al controllo dovrà dedicare particolare attenzione ai minori che viaggiano senza accompagnatore. Egli dovrà assicurarsi, per quanto possibile, che i minori non lascino il territorio contro la volontà delle persone autorizzate ad esercitare la patria potestà. (…) (6) |
6.9. Viaggi di gruppo
6.9.1. |
Il grado di intensità del controllo al quale sottoporre i partecipanti ad un viaggio di gruppo è dettato di norma dalla loro cittadinanza. |
6.9.2. |
In casi particolari, per es. viaggi di scolaresche, di anziani o pellegrinaggi, il controllo può essere limitato a una verifica della lista dei passeggeri o ad un controllo per sondaggio. Il responsabile del gruppo deve essere sottoposto in ogni caso a un controllo normale. |
6.10. Stranieri che fanno domanda di asilo alla frontiera
Se uno straniero fa domanda d'asilo alla frontiera, le autorizzazioni d'ingresso e di soggiorno sono disciplinate — fino alla determinazione della competenza per l'esame della domanda di asilo — dalla legislazione nazionale della parte contraente interessata.
6.11. Membri di organizzazioni internazionali
I titolari dei seguenti documenti rilasciati dalle Organizzazioni internazionali in appresso indicate potranno beneficiare, nei limiti del possibile, della precedenza all'atto dei controlli, rispetto agli altri viaggiatori, allorché viaggiano nell'esercizio delle loro funzioni.
Sono inoltre dispensati, di norma, dalla verifica della disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento.
I documenti presi in considerazione sono, in particolare, i seguenti:
— |
lasciapassare delle Nazioni Unite: rilasciato al personale ONU e a quello della istituzioni dipendenti, in base alla convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il 21 novembre 1947, |
— |
lasciapassare emesso dall'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), |
— |
lasciapassare della Comunità economica europea (CEE), |
— |
lasciapassare della Comunità europea per l'energia atomica (Euratom); |
— |
certificato di legittimazione rilasciato dal segretario generale del Consiglio d'europa; |
— |
documenti rilasciati da un Quartiere generale della NATO (carta d'identità militare corredata da un ordine di missione, foglio di viaggio, ordine di servizio individuale o collettivo). |
(1) Testo modificato dalla decisione 2002/352/CE del Consiglio (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47). Applicabile dal 1o giugno 2002.
(2) Testo soppresso dalla decisione 2002/352/CE (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47). Applicable dal 1o giugno 2002.
(3) Testo modificato dalla decisione 2002/587/CE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50). Applicable dal 16 luglio 2002.
(4) Testo modificato dalla decisione 2002/587/CE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50). Applicable dal 16 luglio 2002.
(5) Testo modificato dalla decisione 2002/587/CE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50), che ha anche soppresso il punto 3.3.1 originario (la numerazione dei punti è stata modificata di conseguenza). Applicable dal 16 luglio 2002.
(6) I punti 6.8.2 e 6.8.3 sono stati soppressi dalla decisione 2002/587/CE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50). Applicabile dal 16 luglio 2002.
ALLEGATO 1
VALICHI DI FRONTIERA AUTORIZZATI
(parte I, punto 1.2 del manuale comune)
INDICE
BELGIO | pag. 119 |
DANIMARCA | pag. 119 |
GERMANIA | pag. 121 |
GRECIA | pag. 130 |
SPAGNA | pag. 132 |
FRANCIA | pag. 133 |
ITALIA | pag. 136 |
LUSSEMBURGO | pag. 142 |
PAESI BASSI | pag. 142 |
AUSTRIA | pag. 142 |
PORTOGALLO | pag. 145 |
FINLANDIA | pag. 146 |
SVEZIA | pag. 148 |
ISLANDA | pag. 148 |
NORVEGIA | pag. 149 |
BELGIO
Frontiere aeree
— |
Bruxelles-National (Zaventem) |
— |
Ostende |
— |
Deurne |
— |
Bierset |
— |
Gosselies |
— |
Wevelgem (aerodromo) |
Frontiere marittime
— |
Anvers |
— |
Ostende |
— |
Zeebruges |
— |
Nieuwpoort |
— |
Gand |
— |
Blankenberge |
Frontiere terrestri
— |
TAV (tunnel sotto la Manica) Gare de Bruxelles-Midi |
DANIMARCA
Frontiere marittime
Danimarca
— |
Aabenraa Havn |
— |
Aalborg Havn A/S |
— |
Aalborg Portland A/S |
— |
Aarø Havn |
— |
Aarøsund Havn |
— |
Aggersund Kalkværks Udskibningsbro (Løgstør) |
— |
Allinge Havn |
— |
Asnæs-, Advedøre-, Kyndby-, Masnedø-, Stigsnæsværkets Havne |
— |
Assens Havn |
— |
Bagenkop Havn |
— |
Bandholm Havn |
— |
Bogense Havn |
— |
Bønnerup Havn |
— |
Dansk Salt A/S' Anlægskaj (Mariager) |
— |
Det Danske Stålvalseværk A/S' Havn (Frederiksværk) |
— |
Dragør Havn |
— |
Enstedværkets Havn (Aabenraa) |
— |
Esbjerg Havn |
— |
Faaborg Havn |
— |
Fakse Ladeplads Fiskeri- og Lystbådehavn |
— |
Faxe Havn |
— |
Fredericia Havn |
— |
Frederikshavn Havn |
— |
Gedser Færgehavn |
— |
Grenaa Havn |
— |
Gråsten Havn |
— |
Gulfhavn (på Stigsnæs ved Skælskør) |
— |
Haderslev Havn |
— |
Hals Havn |
— |
Hanstholm Havn |
— |
Hasle Havn |
— |
Havnen ved Kolby Kås (Samsø) |
— |
Helsingør Færgehavn |
— |
Hirtshals Havn |
— |
H.J. Hansen Hadsund A/S' Havn |
— |
Hobro Havn |
— |
Holbæk Havn |
— |
Holstebro-Struer Havn |
— |
Horsens Havn |
— |
Hou Havn (Odder) |
— |
Hundested Havn |
— |
Hvide Sande Havn |
— |
Kalundborg Havn |
— |
Kaløvig Bådehavn |
— |
Kerteminde Havn & Marina |
— |
Klintholm Havn |
— |
Kolding Havn |
— |
Kongsdal Havn |
— |
Korsør Havn |
— |
Københavns Havn |
— |
Køge Havn |
— |
Lemvig Havn |
— |
Lindø-Terminalen |
— |
Lyngs Odde Ammoniakhavn |
— |
Marstal Havn |
— |
Middelfart Havn |
— |
Nakskov Havn |
— |
Nexø Havn |
— |
NKT Trådværket A/S' Havn (Middelfart) |
— |
Nordjyllandsværkets Havn |
— |
Nykøbing F. Havn |
— |
Nyborg Fritids- og Lystbådehavn samt Fiskerihavn |
— |
Nyborg Havn A/S (Lindholm Havn og Avernakke Pier) |
— |
Næstved Havn |
— |
Odense Havn |
— |
Odense Staalskibsværft A/S' Havn |
— |
Orehoved Havn |
— |
Randers Havn |
— |
Rudkøbing Havn |
— |
Rødby Færge- og Trafikhavn |
— |
Rømø Havn |
— |
Rønne Havn |
— |
Skagen Havn |
— |
Skive Havn |
— |
Skærbækværkets Havn |
— |
Statoil Pieren, Melbyvej 17 i Kalundborg |
— |
Stege Havn |
— |
Stevns Kridtbruds Udskibningspier |
— |
Stubbekøbing Havn |
— |
Studstrupværkets Havn (Skødstrup) |
— |
Svaneke Havn |
— |
Svendborg Trafikhavn |
— |
Søby Havn |
— |
Sønderborg Havn |
— |
Sæby Havn |
— |
Tejn Havn |
— |
Thisted Havn |
— |
Thorsminde Havn |
— |
Thyborøn Havn |
— |
Vang Havn |
— |
Vejle Havn |
— |
Vordingborg Havn |
— |
Ærøskøbing Havn |
— |
Århus Havn |
Isole Færøer
— |
Fuglafjarðar Havn |
— |
Klaksvikar Havn |
— |
Kollafjarðar Havn |
— |
Oyra Havn |
— |
Runavikar Havn |
— |
Tórshavnar Havn |
— |
Tvøroyrar Havn |
— |
Vágs Havn |
Groenlandia
— |
Aasiaat (Egedesminde) |
— |
Ilulissat (Jakobshavn) |
— |
Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) |
— |
Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord) |
— |
Maniitsoq (Sukkertoppen) |
— |
Nanortalik |
— |
Narsaq |
— |
Narsarsuaq |
— |
Nuuk (Godthåb) |
— |
Paamiut (Frederikshåb) |
— |
Qaanaaq (Thule) |
— |
Qaqortoq (Julianehåb) |
— |
Qasigiannguit (Christianshåb) |
— |
Qeqertarsuaq (Godhavn) |
— |
Sisimiut (Holsteinsborg) |
— |
Tasiilaq (tidl. Angmagssalik) |
— |
Upernavik |
— |
Uummannaq |
Frontiere aeree
Danimarca
— |
Aalborg Lufthavn |
— |
Aarhus Lufthavn |
— |
Billund Lufthavn |
— |
Bornholms Lufthavn |
— |
Esbjerg Lufthavn |
— |
Herning Flyveplads |
— |
Karup Lufthavn |
— |
Koldingegnens Lufthavn, Vamdrup |
— |
Københavns Lufthavn i Kastrup |
— |
Københavns Lufthavn, Roskilde |
— |
Lemvig Flyveplads |
— |
Odense Lufthavn |
— |
Skive Lufthavn |
— |
Stauning Lufthavn |
— |
Sønderborg Lufthavn |
— |
Thisted Lufthavn |
— |
Vojens Lufthavn |
— |
Ærø Lufthavn |
Isole Færøer
— |
Vágar Lufthavn |
Groenlandia
— |
Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord) |
— |
Nuuk (Godthåb) |
— |
Qaanaaq |
GERMANIA
Valichi di frontiera autorizzati
GERMANIA—DANIMARCA
Designazione del valico — zona tedesca |
Designazione del valico — zona danese |
Flensburg Bahnhof |
Pattburg (Padborg) |
Wassersleben |
Kollund |
Kupfermühle |
Krusau (Kruså) |
Flensburg Bahnhof |
Pattburg Bahnhof (Station Padborg) |
Harrislee |
Pattburg (Padborg) |
Ellund Autobahn (BAB 7) |
Fröslee (Frøslev) |
Jardelund |
Sophienthal (Sofiedal) |
Weesby |
Groß Jündewatt (St. Jyndevad) |
Neupepersmark |
Alt Pepersmark (Pebersmark) |
Westre |
Grünhof (Grøngård) |
Böglum |
Seth (Sæd) |
Süderlügum Bahnhof |
Tondern (Tønder) |
Aventoft |
Møllehus |
Rosenkranz |
Rüttebüll (Rudbøl) |
Rodenäs |
Hoger (Højer) |
Valichi di frontiera autorizzati
GERMANIA—POLONIA
Designazione del valico — zona tedesca |
Designazione del valico — zona polacca |
Ahlbeck |
Swinemünde (Świnoujście) |
Linken |
Neu Lienken (Lubieszyn) |
Grambow Bahnhof |
Scheune (Szczecin-Gumieńce) |
Pomellen-Autobahn (BAB 11) |
Kolbitzow (Kolbaskowo) |
Tantow Bahnhof |
Scheune (Szczecin-Gumieńce) |
Rosow |
Rosow (Rosowek) |
Mescherin |
Greifenhagen (Gryfino) |
Gartz |
Fiddichow (Widuchowa) |
Schwedt |
Niederkränig (Krajnik Dolny) |
Hohensaaten-Hafen |
Niederwutzen (Osinów Dolny) |
Hohenwutzen |
Niederwutzen (Osinów Dolny) |
Küstrin-Kietz |
Küstrin (Kostrzyn) |
Küstrin-Kietz Bahnhof |
Küstrin (Kostrzyn) |
Frankfurt/Oder Hafen |
Słubice |
Frankfurt/Oder Straße |
Słubice |
Frankfurt/Oder Bahnhof |
Kunersdorf (Kunowice) |
Frankfurt/Oder-Autobahn (BAB 12) |
Schwetig (Świecko) |
Eisenhüttenstadt |
Mühlow (Miłów) |
Guben Straße |
Guben (Gubin) |
Guben Bahnhof |
Guben (Gubin) |
Forst Bahnhof |
Forst (Zasieki) |
Forst-Autobahn (BAB 15) |
Erlenholz (Olszyna) |
Bad Muskau |
Muskau (Mużaków) |
Podrosche |
Priebus (Przewoz) |
Horka Bahnhof |
Nieder Bielau (Bielawa Dolna) |
Ludwigsdorf Autobahn |
Hennersdorf (Jedrzychowice) |
Görlitz Straße |
Görlitz (Zgorzelec) |
Görlitz Bahnhof |
Görlitz (Zgorzelec) |
Ostriz |
Ostriz-Bahnhof (Krzewina Zgorzelecka) |
Zittau Chopin-Straße |
Kleinschönau (Sieniawka) |
Zittau-Friedensstraße |
Poritsch (Porajow) |
Valichi di frontiera autorizzati
GERMANIA—REPUBBLICA CECA
Designazione del valico — zona tedesca |
Designazione del valico — zona ceca |
Zittau Bahnhof |
Grottau an der Neiße (Hrádek n.N.) |
Seifhennersdorf (Nordstraße) |
Rumburg (Rumburk) |
Seifhennersdorf |
Warnsdorf (Varnsdorf) |
Neugersdorf |
Georgswalde (Jiřikov) |
Ebersbach Bahnhof |
Rumburg (Rumburk) |
Sebnitz |
Niedereinsiedel (Dolni Poustevna) |
Schmilka |
Herrnskretschen (Hřensko) |
Bad Schandau Bahnhof |
Tetschen (Dêcin) |
Schöna |
Herrnskretschen (Høensko) |
Bahratal |
Peterswald (Petrovice) |
Zinnwald |
Zinnwald (Cinovec) |
Neurehefeld |
Moldava (Moldau) |
Reitzenhain |
Sebastiansberg (Hora Sv. Šebestiána) |
Bärenstein (ferroviario) |
Weipert (Vejprty) |
Bärenstein |
Weipert (Vejprty) |
Oberwiesenthal |
Gottesgab (Boži Dar) |
Johanngeorgenstadt Bahnhof |
Breitenbach (Potučky) |
Johanngeorgenstadt |
Breitenbach (Potučky) |
Klingenthal |
Graslitz (Kraslice) |
Bad Brambach Bahnhof |
Voitersreuth (Vojtanov) |
Schönberg |
Voitersreuth (Vojtanov) |
Bad Elster |
Grün (Doubrava) |
Selb |
Asch (Aš) |
Selb-Plössberg Bahnhof |
Asch (Aš) |
Schirnding Cheb/Eger Bahnhof |
Eger (Cheb) |
Schirnding |
Mühlbach (Pomezi) |
Waldsassen |
Heiligenkreuz (Svaty Křiž) |
Mähring |
Promenhof (Broumov) |
Bärnau |
Paulusbrunn (Pavluv Studenec) |
Waidhaus (B 14) |
Rosshaupt (Rozvadov) |
Waidhaus Autobahn (BAB 6) |
Rosshaupt (Rozvadov) |
Eslarn |
Eisendorf (Železná) |
Waldmünchen |
Haselbach (Lisková) |
Furth im Wald Schafberg |
Vollmau (Folmava) |
Furth im Wald Bahnhof |
Böhmisch Kubitzen (Česká Kubice) |
Eschlkam |
Neumark (Všeruby) |
Neukirchen b. HL. Blut |
St. Katharina (Sverá Katerina) |
Bayerisch Eisenstein |
Markt Eisenstein (Železná Ruda) |
Bayerisch Eisenstein Bahnhof |
Markt Eisenstein (Železná Ruda) |
Philippsreuth |
Kuschwarda (Strážny) |
Haidmühle |
Tusset (Stožek) |
Valichi di frontiera autorizzati
GERMANIA — SVIZZERA
Designazione del valico — zona tedesca |
Designazione del valico — zona svizzera |
Konstanz-Klein Venedig |
Kreuzlingen-Seestraße |
Konstanz-Schweizer Personenbahnhof |
Konstanz Personenbahnhof |
Konstanz-Wiesenstraße |
Kreuzlingen-Wiesenstraße |
Konstanz-Kreuzlinger Tor |
Kreuzlingen |
Konstanz-Emmishofer Tor |
Kreuzlingen-Emmishofer |
Konstanz-Paradieser Tor |
Tägerwilen |
Gaienhofen |
Steckborn |
Hemmenhofen |
Steckborn |
Wangen |
Mammern |
Öhningen-Oberstaad |
Stein am Rhein |
Öhningen |
Stein am Rhein |
Rielasingen Bahnhof |
Ramsen Bahnhof |
Singen Bahnhof |
Schaffhausen |
Rielasingen |
Ramsen-Grenze |
Gasthof «Spießhof» an der B 34 |
Gasthof «Spießhof» |
Gottmadingen |
Buch-Grenze |
Murbach |
Buch-Dorf |
Gailingen-Ost |
Ramsen-Dorf |
Gailingen-Brücke |
Diessenhofen |
Gailingen-West |
Dörflingen-Pünt und Dörflingen-Laag |
Randegg |
Neu Dörflingen |
Bietingen |
Thayngen Straße |
Thayngen Bahnhof |
Thayngen Bahnhof |
Ebringen |
Thayngen-Ebringer Straße |
Schlatt am Randen |
Thayngen-Schlatt |
Büßlingen |
Hofen |
Wiechs-Dorf |
Altdorf |
Wiechs-Schlauch |
Merishausen |
Neuhaus-Randen |
Bargen |
Fützen |
Beggingen |
Stühlingen |
Schleitheim |
Eberfingen |
Hallau |
Eggingen |
Wunderklingen |
Erzingen |
Trasadingen |
Erzingen Bahnhof |
Trasadingen Bahnhof |
Weisweil |
Wilchingen |
Jestetten-Wangental |
Osterfingen |
Jestetten-Hardt |
Neuhausen |
Jestetten Bahnhof |
Neuhausen Bahnhof |
Altenburg-Rheinau Bahnhof |
Neuhausen Bahnhof |
Altenburg-Nohl |
Nohl |
Altenburg-Rheinbrücke |
Rheinau |
Nack |
Rüdlingen |
Lottstetten |
Rafz-Solgen |
Lottstetten-Dorf |
Rafz-Grenze |
Lottstetten Bahnhof |
Rafz Bahnhof |
Baltersweil |
Rafz-Schluchenberg |
Dettighofen |
Buchenloh |
Bühl |
Wil-Grenze |
Günzgen |
Wasterkingen |
Herdern |
Rheinsfelden |
Rötteln |
Kaiserstuhl |
Reckingen |
Rekingen |
Rheinheim |
Zurzach-Burg |
Waldshut Bahnhof |
Koblenz |
Waldshut-Rheinbrücke |
Koblenz |
Waldshut-Rheinfähre |
Juppen/Full |
Dogern |
Leibstadt |
Albbruck |
Schwaderloch |
Laufenburg |
Laufenburg |
Bad Säckingen-Alte Rheinbrücke |
Stein/Holzbrücke |
Bad Säckingen |
Stein |
Rheinfelden |
Rheinfelden |
Grenzacherhorn |
Riehen-Grenzacher Straße |
Inzlingen |
Riehen-Inzlinger Straße |
Lörrach-Wiesentalbahn |
Riehen Bahnhof |
Lörrach-Stetten |
Riehen |
Lörrach-Wiesenuferweg |
Riehen-Weilstraße |
Weil-Ost |
Riehen-Weilstraße |
Basel Badischer Personenbahnhof |
Basel Badischer Bahnhof |
Basel Badischer Rangierbahnhof in Weil am Rhein |
Basel Badischer Rangierbahnhof |
Weil-Otterbach |
Basel-Freiburger Straße |
Weil-Friedlingen |
Basel-Hiltalinger Straße |
Weil am Rhein-Autobahn (BAB 5) |
Basel |
Valichi di frontiera autorizzati
PORTI SUL BODENSEE
|
Lindau-Städtischer Segelhafen |
|
Lindau-Hafen |
|
Bad Schachen |
|
Wasserburg (Bodensee) |
|
Langenargen |
|
Friedrichshafen-Hafen |
|
Meersburg |
|
Überlingen |
|
Mainau |
|
Konstanz-Hafen |
|
Insel Reichenau |
|
Radolfzell |
Valichi di frontiera autorizzati
PORTI SUL RENO
|
Rheinfelden-Rheinhafen |
|
Wyhlen (Wyhlen GmbH) |
|
Grenzach (Fa. Geigy) |
|
Grenzach (Fa. Hoffmann La Roche AG) |
|
Weil-Schiffsanlegestelle |
|
Weil-Rheinhafen |
Valichi di frontiera autorizzati
PORTI DEL MARE DEL NORD
|
List/Sylt |
|
Hörnum/Sylt |
|
Dagebüll |
|
Wyk/Föhr |
|
Wittdün/Amrum |
|
Pellworm |
|
Strucklahnungshörn/Nordstrand |
|
Süderhafen/Nordstrand |
|
Husum |
|
Friedrichstadt |
|
Tönning |
|
Büsum |
|
Meldorfer Hafen |
|
Friedrichskoog |
|
Helgoland |
|
Itzehoe |
|
Wewelsfleth |
|
Brunsbüttel |
|
Glückstadt |
|
Elmshorn |
|
Uetersen |
|
Wedel |
|
Hamburg |
|
Hamburg-Neuenfelde |
|
Buxtehude |
|
Stade |
|
Stadersand |
|
Bützflether Sand |
|
Otterndorf |
|
Cuxhaven |
|
Bremerhaven |
|
Bremen |
|
Lemwerder |
|
Elsfleth |
|
Brake |
|
Großensiel |
|
Nordenham |
|
Fedderwardersiel |
|
Eckwarderhörne |
|
Varel |
|
Wilhelmshaven |
|
Hooksiel |
|
Horumersiel |
|
Carolinensiel (Harlesiel) |
|
Neuharlingersiel |
|
Bensersiel |
|
Westeraccumersiel |
|
Norddeich |
|
Greetsiel |
|
Wangerooge |
|
Spiekeroog |
|
Langeoog |
|
Baltrum |
|
Norderney |
|
Juist |
|
Borkum |
|
Emden |
|
Leer |
|
Weener |
|
Papenburg |
|
Herbrum |
Valichi di frontiera autorizzati
PORTI DEL BALTICO
|
Flensburg-Hafen |
|
Flensburg-Mürwik (Hafenanlage der Bundesmarine) |
|
Glücksburg |
|
Langballigau |
|
Quern-Neukirchen |
|
Gelting |
|
Maasholm |
|
Schleimünde |
|
Kappeln |
|
Olpenitz (Hafenanlagen der Bundesmarine) |
|
Schleswig |
|
Ostseebad Damp |
|
Eckernförde |
|
Eckernförde (Hafenanlagen der Bundesmarine) |
|
Surendorf (Hafenanlagen der Bundesmarine) |
|
Rendsburg |
|
Strande |
|
Schilksee |
|
Kiel-Holtenau |
|
Kiel |
|
Möltenort/Heikendorf |
|
Jägersberg (Hafenanlage der Bundesmarine) |
|
Laboe |
|
Orth |
|
Puttgarden Bahnhof |
|
Puttgarden |
|
Burgstaaken |
|
Heiligenhafen |
|
Großenbrode (Hafenanlagen der Bundesmarine) |
|
Grömitz |
|
Neustadt (Hafenanlage der Bundesmarine) |
|
Niendorf |
|
Lübeck-Travemünde |
|
Lübeck |
|
Timmendorf |
|
Wolgast |
|
Wismar |
|
Warnemünde |
|
Rostock Überseehafen |
|
Stralsund |
|
Libben |
|
Bock |
|
Saßnitz |
|
Ruden |
|
Greifswald-Ladebow Hafen |
|
Kamminke |
|
Ahlbeck Seebrücke |
ODERHAFF
|
Anklam Hafen |
|
Karnin |
|
Ueckermünde |
|
Altwarp Hafen |
Valichi di frontiera autorizzati
Aeroporti, aerodromi, campi d'aviazione
NEL LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN
|
Eggebek |
|
Flensburg-Schäferhaus |
|
Helgoland-Düne |
|
Hohn |
|
Itzehoe-Hungriger Wolf |
|
Kiel-Holtenau |
|
Lübeck-Blankensee |
|
Schleswig/Jagel |
|
Westerland/Sylt |
|
Wyk/Föhr |
NEL LAND MECLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE
|
Barth |
|
Heringsdorf |
|
Neubrandenburg-Trollenhagen |
|
Rostock-Laage |
NEL LAND AMBURGO
Hamburg
NEL LAND BREMA
|
Bremen |
|
Bremerhaven-Luneort |
NEL LAND BASSA SASSONIA
|
Borkum |
|
Braunschweig-Waggum |
|
Bückeburg-Achum |
|
Celle |
|
Damme/Dümmer-See |
|
Diepholz |
|
Emden |
|
Fassberg |
|
Ganderkesee |
|
Hannover |
|
Jever |
|
Nordhorn-Lingen |
|
Leer-Papenburg |
|
Lemwerder, Werksflughafen der Weser-Flugzeugbau GmbH Bremen |
|
Norderney |
|
Nordholz |
|
Osnabrück-Atterheide |
|
Peine-Eddersee |
|
Wangerooge |
|
Wilhelmshaven-Mariensiel |
|
Wittmundhafen |
|
Wunstorf |
NEL LAND BRANDEBURGO
|
Cottbus-Drewitz |
|
Cottbus-Neuhausen |
|
Kyritz |
|
Nauen |
|
Neuhausen |
|
Schönhagen |
NEL LAND BERLINO
|
Tegel |
|
Tempelhof |
|
Schönefeld |
NEL LAND RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA
|
Aachen-Merzbrück |
|
Arnsberg |
|
Bielefeld-Windelsbleiche |
|
Bonn-Hardthöhe |
|
Dahlemer Binz |
|
Dortmund-Wickede |
|
Düsseldorf |
|
Essen-Mülheim |
|
Hangelar |
|
Hopsten |
|
Köln/Bonn |
|
Marl/Loemühle |
|
Meinerzhagen |
|
Mönchengladbach |
|
Münster-Osnabrück |
|
Nörvenich |
|
Paderborn-Lippstadt |
|
Porta Westfalica |
|
Rheine-Bentlage |
|
Siegerland |
|
Stadtlohn-Wenningfeld |
NEL LAND SASSONIA
|
Dresden |
|
Leipzig-Halle |
|
Rothenburg/Oberlausitz |
NEL LAND TURINGIA
Erfurt
NEL LAND RENANIA PALATINATO
|
Büchel |
|
Föhren |
|
Koblenz-Winningen |
|
Mendig |
|
Pferdsfeld |
|
Pirmasens-Zweibrücken |
|
Speyer |
|
Worms-Bürgerweide-West |
NEL LAND SAAR
|
Saarbrücken-Ensheim |
|
Saarlouis/Düren |
NEL LAND HESSE
|
Egelsbach |
|
Allendorf/Eder |
|
Frankfurt/Main |
|
Fritzlar |
|
Kassel-Calden |
|
Reichelsheim |
NEL LAND BADEN-WÜRTEMBERG
|
Aalen-Heidenheim-Elchingen |
|
Baden Airport Karlsruhe Baden-Baden |
|
Baden-Baden-Oos |
|
Donaueschingen-Villingen |
|
Freiburg/Brg. |
|
Friedrichshafen-Löwentl |
|
Heubach (Krs. Schwäb.Gmünd) |
|
Karlsruhe Forchheim |
|
Konstanz |
|
Laupheim |
|
Leutkirch-Unterzeil |
|
Mannheim-Neuostheim |
|
Mengen |
|
Mosbach-Lohrbach |
|
Niederstetten |
|
Offenburg |
|
Schwäbisch Hall |
|
Stuttgart |
NEL LAND BAVIERA
|
Aschaffenburg |
|
Augsburg-Mühlhausen |
|
Bayreuth-Bindlacher Berg |
|
Coburg-Brandensteinsebene |
|
Eggenfelden/Niederbayern |
|
Erding |
|
Fürstenfeldbruck |
|
Hassfurth-Mainwiesen |
|
Herzogenaurach |
|
Hof-Pirk |
|
Ingolstadt |
|
Kempten-Durach |
|
Landsberg/Lech |
|
Landshut-Ellermühle |
|
Lechfeld |
|
Leipheim |
|
Memmingen |
|
München «Franz Joseph Strauß» |
|
Neuburg |
|
Nürnberg |
|
Oberpfaffenhofen, Werkflugplatz der Dornier-Werke GmbH |
|
Passau-Vilshofen |
|
Roth |
|
Rothenburg o. d. Tauber |
|
Straubing-Wallmühle |
|
Weiden/Opf. |
|
Würzburg am Schenkenturm |
GRECIA
Εναέρια σύνορα |
Frontiere aeree |
1. ΑΘΗΝΑ |
ATHINA |
2. ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
HERAKLION |
3. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΗ |
THESSALONIKI |
4. ΡΟΔΟΣ |
RHODOS |
5. ΚΕΡΚΥΡΑ |
KERKIRA (KORFU) |
6. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩ |
ANTIMACHIA (KOS) |
7. ΧΑΝΙΑ |
CHANIA |
8. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ |
PITHAGORIO - SAMOS |
9. ΜΥΤΙΛΗΝΗ |
MITILINI |
10. ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
IOANNINA |
11. ΑΡΑΞΟΣ (1) |
ARAXOS (1) |
12. ΣΗΤΕΙΑ |
SITIA |
13. ΧΙΟΣ (1) |
CHIOS (1) |
14. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ |
ARGOSTOLI |
15. ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
KALAMATA |
16. ΚΑΒΑΛΑ |
KAVALA |
17. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
AKTIO-VONITSAS |
18. ΜΗΛΟΣ (1) |
MILOS (1) |
19. ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
ZAKINTHOS |
20. ΘΗΡΑ |
THIRA |
21. ΣΚΙΑΘΟΣ |
SKIATHOS |
22. ΚΑΡΠΑΘΟΣ (1) |
KARPATHOS (1) |
23. ΜΥΚΟΝΟΣ |
MIKONOS |
24. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
ALEXANDROUPOLI |
25. ΕΛΕΥΣΙΝΑ |
ELEFSINA |
26. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ |
ANDRAVIDA |
27. ΑΤΣΙΚΗ ΛΗΜΝΟΥ |
ATSIKI-LIMNOS |
Θαλάσσια σύνορα |
Frontiere marittime |
1. ΓΥΘΕΙΟ |
GHITHIO |
2. ΣΥΡΟΣ |
SIROS |
3. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ |
IGOYMENITSA |
4. ΣΤΥΛΙΔΑ |
STILIDA |
5. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
AGIOS NIKOLAOS |
6. ΡΕΘΥΜΝΟ |
RETHIMNO |
7. ΛΕΥΚΑΔΑ |
LEFKADA |
8. ΣΑΜΟΣ |
SAMOS |
9. ΒΟΛΟΣ |
VOLOS |
10. ΚΩΣ |
KOS |
11. ΔΑΦNΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ |
DAFNI-AGIOU OROUS |
12. ΙΒΗΡΑ ΑΓΙΟ ΟΡΟΥΣ |
IVIRA-AGIOU OROUS |
13. ΓΕΡΑΚΙΝΗ |
GERAKINI |
14. ΓΛΥΦΑΔΑ |
GLIFADA |
15. ΠΡΕΒΕΖΑ |
PREVEZA |
16. ΠΑΤΡΑ |
PATRA |
17. ΚΕΡΚΥΡΑ |
KERKIRA |
18. ΣΗΤΕΙΑ |
SITIA |
19. ΧΙΟΣ |
CHIOS |
20. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ |
ARGOSTOLI |
21. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
THESSALONIKI |
22. ΚΟΡΙΝΘΟΣ |
KORINTHOS |
23. ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
KALAMATA |
24. ΚΑΒΑΛΑ |
KAVALA |
25. ΙΘΑΚΗ |
ITHAKI |
26. ΠΥΛΟΣ |
PILOS |
27. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ |
PITHAGORIO-SAMOS |
28. ΛΑΥΡΙΟ |
LAVRIO |
29. ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
HERAKLIO |
30. ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
SAMI-KEFALONIA |
31. ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
PIREAS |
32. ΜΗΛΟΣ |
MILOS |
33. ΚΑΤΑΚΩΛΟ |
KATAKOLO |
34. ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ |
SOUDA-CHANIA |
35. ΙΤΕΑ |
ITEA |
36. ΕΛΕΥΣΙΝΑ |
ELEFSINA |
37. ΜΥΚΟΝΟΣ |
MIKONOS |
38. ΝΑΥΠΛΙΟ |
NAFPLIO |
39. ΧΑΛΚΙΔΑ |
CHALKIDA |
40. ΡΟΔΟΣ |
RODOS |
41. ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
ZAKINTHOS |
42. ΘΗΡΑ |
THIRA |
43. ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
KALI-LIMENES-HERAKLIOU |
44. ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ |
MYRINA-LIMNOS |
45. ΠΑΞΟΙ |
PAXI |
46. ΣΚΙΑΘΟΣ |
SKIATHOS |
47. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
ALEXANDROUPOLI |
48. ΑΙΓΙΟ |
AIGHIO |
49. ΠΑΤΜΟΣ |
PATMOS |
50. ΣΥΜΗ |
SIMI |
51. ΜΥΤΙΛΗΝΗ |
MITILINI |
52. ΧΑΝΙΑ |
CHANIA |
Χερσαία σύνορα |
Frontiere terrestri |
Σύνορα με την Αλβανία |
Con l'Albania |
1. ΚΑΚΑΒΙΑ |
1. KAKAVIA |
2. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ |
2. CRISTALOPIGHI |
Σύνορα Fyrom |
Con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
1. ΝΙΚΗ |
1. NIKI |
2. ΕΙΔΟΜΕNΗ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ) |
2. IDOMENI (FERROVIARIO) |
3. ΕΥΖΩΝΟΙ |
3. EVZONI |
4. ΔΟΙΡΑΝΗ |
4. DOIRANI |
Σύνορα με τη Βουλγαρία |
Con la Bulgaria |
1. ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ |
1. PROMACHONAS |
2. ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ) |
2. PROMACHONAS (FERROVIARIO) |
3. ΔΙΚΑΙΑ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ) |
3. DIKEA EVROS (FERROVIARIO) |
4. ΟΡΜΕΝΙΟ |
4. ORMENIO EVROS |
Σύνορα με την Τουρκία |
Con la Turchia |
1. ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΕΒΡΟΥ |
1. KASTANIES, EVROS |
2. ΠΥΘΙΟΥ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ) |
2. PITHIO (FERROVIARIO) |
3. ΚΗΠΟΙ ΕΒΡΟΥ |
3. KIPI, EVROS |
SPAGNA
Frontiere aeree
— |
Madrid-Barajas |
— |
Barcelona |
— |
Gran Canaria |
— |
Palma de Mallorca |
— |
Alicante |
— |
Ibiza |
— |
Malaga |
— |
Sevilla |
— |
Tenerife Sur |
— |
Valencia |
— |
Almeria |
— |
Asturias |
— |
Bilbao |
— |
Fuerteventura |
— |
Gerona |
— |
Granada |
— |
Lanzarote |
— |
La Palma |
— |
Menorca |
— |
Santander |
— |
Santiago |
— |
Vitoria |
— |
Saragossa |
— |
Pamplona |
— |
Jerez de la Fontera |
— |
Valladolid |
— |
Reus |
— |
Vigo |
— |
La Coruña |
— |
Murcia |
Frontiere marittime
— |
Algeciras (Cadix) |
— |
Alicante |
— |
Almería |
— |
Arrecife (Lanzarote) |
— |
Avilés (Asturien) |
— |
Barcelona |
— |
Bilbao |
— |
Cadiz |
— |
Cartagena (Murcia) |
— |
Castellón |
— |
Ceuta |
— |
Ferrol (La Coruña) |
— |
Gijón |
— |
Huelva |
— |
Ibiza |
— |
La Coruña |
— |
La Línea de la Concepción |
— |
La Luz (Las Palmas) |
— |
Mahón |
— |
Malaga |
— |
Melilla |
— |
Motril (Granada) |
— |
Palma de Mallorca |
— |
Sagunto (provincia de Valencia) |
— |
San Sebastian |
— |
Santa Cruz de Tenerife |
— |
Santander |
— |
Sevilla |
— |
Tarragona |
— |
Valencia |
— |
Vigo |
Frontiere terrestri
— |
Ceuta |
— |
Melilla |
— |
La Seo de Urgel |
— |
La Línea de la Concepción (2) |
FRANCIA
Frontiere aeree
1. |
Abbeville |
2. |
Agen-la Garenne |
3. |
Ajaccio-Campo dell'Oro |
4. |
Albi-le-Séquestre |
5. |
Amiens-Glisy |
6. |
Angers-Marcé |
7. |
Angoulême-Brie-Champniers |
8. |
Annecy Methet |
9. |
Annemasse |
10. |
Auxerre-Branches |
11. |
Avignon-Caumont |
12. |
Bâle-Mulhouse |
13. |
Bastia-Poretta |
14. |
Beauvais-Tillé |
15. |
Bergerac-Roumanière |
16. |
Besançon-La Vèze |
17. |
Béziers-Vias |
18. |
Biarritz-Bayonne-Anglet |
19. |
Bordeaux-Mérignac |
20. |
Bourges |
21. |
Brest-Guipavas |
22. |
Caen-Carpiquet |
23. |
Cahors-Lalbenque |
24. |
Calais-Dunkerque |
25. |
Calvi-Sainte-Catherine |
26. |
Cannes-Mandelieu |
27. |
Carcassonne-Salvaza |
28. |
Castres-Mazamet |
29. |
Châlons-Vatry |
30. |
Chambéry-Aix les Bains |
31. |
Charleville-Mézières |
32. |
Châteauroux-Déols |
33. |
Cherbourg-Mauperthus |
34. |
Clermont-Ferrand-Aulnat |
35. |
Colmar-Houssen |
36. |
Courchevel |
37. |
Deauville-Saint-Gatien |
38. |
Dieppe-Saint-Aubin |
39. |
Dijon-Longvic |
40. |
Dinard-Pleurtuit |
41. |
Dôle-Tavaux |
42. |
Epinal-Mirecourt |
43. |
Figari-Sud Corse |
44. |
Cap-Tallard |
45. |
Genève-Cointrin |
46. |
Granville |
47. |
Grenoble-Saint Geoirs |
48. |
Hyères-Le-Palivestre |
49. |
Issy-les-Moulineaux |
50. |
La Môle |
51. |
Lannion |
52. |
La Rochelle-Laleu |
53. |
Laval-Entrammes |
54. |
Le Castelet |
55. |
Le Havre-Octeville |
56. |
Le Mans-Arnage |
57. |
Le Touquet-Paris Plage |
58. |
Lille-Lesquin |
59. |
Limoges-Bellegarde |
60. |
Lognes-Emerainville |
61. |
Lorient-Lann Bihoué |
62. |
Lyon-Bron |
63. |
Lyon-Saint-Exupéry |
64. |
Marseille-Provence |
65. |
Meaux-Esbly |
66. |
Megève |
67. |
Metz-Nancy-Lorraine |
68. |
Monaco-Héliport |
69. |
Montbéliard-Courcelles |
70. |
Montpellier-Fréjorgues |
71. |
Morlaix-Ploujean |
72. |
Nancy-Essey |
73. |
Nantes-Atlantique |
74. |
Nevers-Fourchambault |
75. |
Nice-Côte d'Azur |
76. |
Nîmes-Garons |
77. |
Orléans-Bricy |
78. |
Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel |
79. |
Paris-Charles de Gaulle |
80. |
Paris-le Bourget |
81. |
Paris-Orly |
82. |
Pau-Pyrénées |
83. |
Périgueux-Bassilac |
84. |
Perpignan-Rivesaltes |
85. |
Poitiers-Biard |
86. |
Pontarlier |
87. |
Pontoise-Cormeilles-en-Vexin |
88. |
Quimper-Pluguffan |
89. |
Reims-Champagne |
90. |
Rennes Saint-Jacques |
91. |
Roanne-Renaison |
92. |
Rodez-Marcillac |
93. |
Rouen-Vallée de Seine |
94. |
Saint-Brieuc-Armor |
95. |
Saint-Etienne-Bouthéon |
96. |
Saint-Nazaire-Montoir |
97. |
Saint-Yan |
98. |
Strasbourg-Entzheim |
99. |
Tarbes-Ossun-Lourdes |
100. |
Toulouse-Blagnac |
101. |
Tours-Saint-Symphorien |
102. |
Toussus-le-Noble |
103. |
Troyes-Barberey |
104. |
Valence-Chabeuil |
105. |
Valenciennes-Denain |
106. |
Vannes-Meucon |
107. |
Vesoul-Frotey |
108. |
Vichy-Charmeil |
Frontiere marittime
1. |
Agde |
2. |
Ajaccio |
3. |
Anglet |
4. |
Arcachon |
5. |
Bastia |
6. |
Bayonne |
7. |
Beaulieu-sur-Mer |
8. |
Biarritz |
9. |
Bonifacio |
10. |
Bordeaux |
11. |
Boulogne |
12. |
Brest |
13. |
Caen-Ouistreham |
14. |
Calais |
15. |
Calvi |
16. |
Camaret |
17. |
Cannes-Vieux Port |
18. |
Cap-d'Agde |
19. |
Carry-le-Rouet |
20. |
Carteret |
21. |
Cassis |
22. |
Cherbourg |
23. |
Ciboure |
24. |
Concarneau |
25. |
Dieppe |
26. |
Dunkerque |
27. |
Fécamp |
28. |
Golfe-Juan |
29. |
Granville |
30. |
Groix |
31. |
Gruissan |
32. |
Hendaye |
33. |
Honfleur |
34. |
La Rochelle-La Pallice |
35. |
La Turballe |
36. |
Le Croisic |
37. |
Le Guilvinec |
38. |
Le Havre |
39. |
Le Palais |
40. |
Les Sables-d'Olonne-Port |
41. |
Le Touquet-Etaples |
42. |
Le Tréport |
43. |
Leucate |
44. |
L'Ile-Rousse |
45. |
Lorient |
46. |
Macinaggio |
47. |
Mandelieu-la Napoule |
48. |
Marseille |
49. |
Monaco-Port de la Condamine |
50. |
Morlaix |
51. |
Nantes-Saint-Nazaire |
52. |
Nice |
53. |
Noirmoutier |
54. |
Paimpol |
55. |
Pornic |
56. |
Port-Camargue |
57. |
Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis |
58. |
Port-en-Bessin |
59. |
Port-la-Nouvelle |
60. |
Porto-Vecchio |
61. |
Port-Vendres |
62. |
Propriano |
63. |
Quimper |
64. |
Roscoff |
65. |
Rouen |
66. |
Royan |
67. |
Saint-Brieuc (maritime) |
68. |
Saint-Cyprien |
69. |
Saint-Florent |
70. |
Saint-Gilles-Croix-de-Vie |
71. |
Saint-Malo |
72. |
Saint-Valéry-en-Caux |
73. |
Sète |
74. |
Toulon |
75. |
Valras |
76. |
Villefranche-sur-Mer |
77. |
Villeneuve-Loubet |
Frontiere terrestri
Con la Svizzera
1. |
Abbevillers (route) |
2. |
Bâle-Mulhouse aéroport (passaggio pedonale tra settori) |
3. |
Bois-d'Amont |
4. |
Chatel |
5. |
Col France |
6. |
Delle (route) |
7. |
Divonne-les-Bains |
8. |
Ferney-Voltaire |
9. |
Ferrières-sous-Jougne |
10. |
Bahnhof Genève-Cornavin |
11. |
Goumois |
12. |
Hegenheim-Allschwill |
13. |
Huningue (route) |
14. |
La Cheminée (route) |
15. |
La Cure |
16. |
Les Fourgs |
17. |
Les Verrières (route) |
18. |
Leymen-Benken |
19. |
Moëllesulaz |
20. |
Mouthe (route) |
21. |
Pfetterhouse |
22. |
Pontarlier (gare) |
23. |
Poste autoroute Saint-Julien-Bardonnex |
24. |
Pougny |
25. |
Prévessin |
26. |
Saint-Gingolph |
27. |
Saint-Julien-Perly |
28. |
Saint-Louis (autoroute) |
29. |
Saint-Louis-Bâle (gare) |
30. |
Saint-Louis-Lysbuchel |
31. |
Vallard-Thonex |
32. |
Vallorbe (treni internazionali) |
33. |
Vallorcine |
34. |
Veigy |
Con il Regno Unito (collegamento fisso sotto la Manica)
1. |
Gare de Paris-Nord/London Waterloo Station/Ashford International Station |
2. |
Gare de Lille-Europe/London Waterloo Station/Ashford International Station |
3. |
Cheriton/Coquelles |
4. |
Gare de Fréthun/London Waterloo Station/Ashford International Station |
5. |
Gare de Chessy-Marne-la-Vallée |
6. |
Gare d'Avignon-Centre |
Con Andorra
Pas de la Case
ITALIA
Frontiere aeree
— Alessandria |
Polizia di Stato |
— Alghero (SS) |
Polizia di Stato |
— Ancona |
Polizia di Stato |
— Aosta |
Polizia di Stato |
— Bari |
Polizia di Stato |
— Bergamo |
Polizia di Stato |
— Biella |
Polizia di Stato |
— Bologna |
Polizia di Stato |
— Bolzano |
Polizia di Stato |
— Brescia |
Polizia di Stato |
— Brindisi |
Polizia di Stato |
— Cagliari |
Polizia di Stato |
— Catania |
Polizia di Stato |
— Crotone |
Polizia di Stato |
— Cuneo |
Polizia di Stato |
— Firenze |
Polizia di Stato |
— Foggia |
Polizia di Stato |
— Forlì |
Polizia di Stato |
— Genova |
Polizia di Stato |
— Grosseto |
Polizia di Stato |
— Lamezia Terme (CZ) |
Polizia di Stato |
— Lampedusa (AG) |
Carabinieri |
— Lecce |
Polizia di Stato |
— Marina di Campo (LI) |
Carabinieri |
— Milano Linate |
Polizia di Stato |
— Napoli |
Polizia di Stato |
— Novi Ligure |
Carabinieri |
— Olbia (SS) |
Polizia di Stato |
— Oristano |
Polizia di Stato |
— Padova |
Polizia di Stato |
— Palermo |
Polizia di Stato |
— Pantelleria (TP) |
Carabinieri |
— Para |
Polizia di Stato |
— Perugia |
Polizia di Stato |
— Pescara |
Polizia di Stato |
— Pisa |
Polizia di Stato |
— Reggio di Calabria |
Polizia di Stato |
— Rimini |
Polizia di Stato |
— Roma Ciampino |
Polizia di Stato |
— Roma Fiumicino |
Polizia di Stato |
— Roma Urbe |
Polizia di Stato |
— Ronchi de Legionari (GO) |
Polizia di Stato |
— Salerno |
Polizia di Stato |
— Siena |
Polizia di Stato |
— Taranto-Grottaglie |
Polizia di Stato |
— Torino |
Polizia di Stato |
— Tortoli (NU) |
Polizia di Stato |
— Trapani |
Polizia di Stato |
— Treviso |
Polizia di Stato |
— Varese Malpensa |
Polizia di Stato |
— Venezia |
Polizia di Stato |
— Verona |
Polizia di Stato |
— Villanova d'Albenga (SV) |
Carabinieri |
Frontiere marittime
— Alassio (SV) |
Polizia di Stato |
— Alghero (SS) |
Polizia di Stato |
— Ancona |
Polizia di Stato |
— Anzio — Nettuno (RM) |
Polizia di Stato |
— Augusta (SR) |
Polizia di Stato |
— Barcoli (NA) |
Carabinieri |
— Bari |
Polizia di Stato |
— Barletta (BA) |
Polizia di Stato |
— Brindisi |
Polizia di Stato |
— Cagliari |
Polizia di Stato |
— Campo nell'Elba (LI) |
Carabinieri |
— Caorle (VE) |
Carabinieri |
— Capraia Isola (LI) |
Carabinieri |
— Capri (NA) |
Polizia di Stato |
— Carbonia (CA) |
Polizia di Stato |
— Castellammare di Stabia (NA) |
Polizia di Stato |
— Castellammare del Golfo (TP) |
Polizia di Stato |
— Catania |
Polizia di Stato |
— Chioggia (VE) |
Polizia di Stato |
— Civitavecchia (RM) |
Polizia di Stato |
— Crotone |
Polizia di Stato |
— Duino Aurisina (TS) |
Polizia di Stato |
— Finale Ligure (SV) |
Carabinieri |
— Fiumicino (RM) |
Polizia di Stato |
— Formia (LT) |
Polizia di Stato |
— Gaeta (LT) |
Polizia di Stato |
— Gallipoli (LE) |
Polizia di Stato |
— Gela (CL) |
Polizia di Stato |
— Genova |
Polizia di Stato |
— Gioia Tauro (RC) |
Polizia di Stato |
— Grado (GO) |
Polizia di Stato |
— Ischia (NA) |
Polizia di Stato |
— La Maddalena (SS) |
Carabinieri |
— La Spezia |
Polizia di Stato |
— Lampedusa (AG) |
Polizia di Stato |
— Lerici (SP) |
Carabinieri |
— Levanto (SP) |
Carabinieri |
— Licata (AG) |
Polizia di Stato |
— Lignano Sabbiodoro (VE) |
Carabinieri |
— Lipari (ME) |
Carabinieri |
— Livorno |
Polizia di Stato |
— Loano (SV) |
Carabinieri |
— Manfredonia (FG) |
Polizia di Stato |
— Marciana Marina (LI) |
Carabinieri |
— Marina di Carrara (MS) |
Polizia di Stato |
— Marsala (TP) |
Polizia di Stato |
— Mazara del Vallo (TP) |
Polizia di Stato |
— Messina |
Polizia di Stato |
— Milazzo (ME) |
Polizia di Stato |
— Molfetta (BA) |
Carabinieri |
— Monfalcone (GO) |
Polizia di Stato |
— Monopoli (BA) |
Carabinieri |
— Napoli |
Polizia di Stato |
— Olbia (SS) |
Polizia di Stato |
— Oneglia (IM) |
Polizia di Stato |
— Oristano |
Polizia di Stato |
— Ortona (CH) |
Carabinieri |
— Otranto (LE) |
Polizia di Stato |
— Palau (SS) |
Polizia di Stato |
— Palermo |
Polizia di Stato |
— Pantelleria (TP) |
Carabinieri |
— Pesaro |
Polizia di Stato |
— Pescara |
Polizia di Stato |
— Piombino (LI) |
Polizia di Stato |
— Porto Azzurro (LI) |
Carabinieri |
— Porto Cervo (SS) |
Polizia di Stato |
— Porto Empedocle (AG) |
Polizia di Stato |
— Porto Ferraio (LI) |
Polizia di Stato |
— Porto Nogaro (UD) |
Carabinieri |
— Porto Tolle (RO) |
Polizia di Stato |
— Porto Torres (SS) |
Polizia di Stato |
— Porto Venere (SV) |
Carabinieri |
— Portofino (IM) |
Carabinieri |
— Pozzallo (RG) |
Carabinieri |
— Pozzuoli (NA) |
Polizia di Stato |
— Rapallo (GE) |
Polizia di Stato |
— Ravenna |
Polizia di Stato |
— Reggio di Calabria |
Polizia di Stato |
— Rimini |
Polizia di Stato |
— Rio Marina (LI) |
Carabinieri |
— Riposto (CT) |
Carabinieri |
— Santa Maria Ligure (GE) |
Carabinieri |
— San Remo (IM) |
Polizia di Stato |
— Santa Teresa di Gallura (SS) |
Polizia di Stato |
— San Benedetto del Tronto (AP) |
Polizia di Stato |
— Salerno |
Polizia di Stato |
— Savona |
Polizia di Stato |
— Siracusa |
Polizia di Stato |
— Sorrento (NA) |
Polizia di Stato |
— Taormina (ME) |
Polizia di Stato |
— Taranto |
Polizia di Stato |
— Termini Imerese (PA) |
Polizia di Stato |
— Terracina (LT) |
Polizia di Stato |
— Torre Annunziata (NA) |
Polizia di Stato |
— Tortolì (NU) |
Polizia di Stato |
— Torviscosa (UD) |
Carabinieri |
— Trapani |
Polizia di Stato |
— Trieste |
Polizia di Stato |
— Varazze (SV) |
Carabinieri |
— Vasto (CH) |
Polizia di Stato |
— Venezia |
Polizia di Stato |
— Viareggio (LU) |
Polizia di Stato |
— Vibovalentia Marina (VV) |
Polizia di Stato |
Frontiere terrestri
Frontiere con la Svizzera
— Bellavista di Clivio (VA), 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Biegno Indemini (VA), 1a categoria |
Guardia di Finanza |
— Bizzarone (CO), 1a categoria |
Polizia di Stato |
— Brogeda (CO), 1a categoria commerciale |
Guardia di Finanza |
— Brogeda (CO), 1a categoria turistica |
Polizia di Stato |
— Chiasso (CO), 1a categoria ferroviaria |
Polizia di Stato |
— Colle G.S. Bernardo (AO), 1a categoria |
Carabinieri |
— Colle Menoure (AO), 1a categoria |
Guardia di Finanza |
— Cremenaga (VA), 1a categoria |
Carabinieri |
— Crociale dei Mulini (CO), 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Domodossola (VB), 1a categoria |
Polizia di Stato |
— Drezzo (CO), 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Forcola di Livigno (SO), 1a categoria |
Carabinieri |
— Fornasette (VA),1a categoria |
Carabinieri |
— Gaggiolo (VA), 1a categoria |
Carabinieri |
— Iselle (VB), 1a categoria ferroviaria |
Polizia di Stato |
— Luino (VA), 1a categoria ferroviaria |
Polizia di Stato |
— Luino (VA), 1a categoria lacuale |
Polizia di Stato |
— Maslianico (CO), 1a categoria |
Polizia di Stato |
— Monte Bianco (AO), 1a categoria |
Polizia di Stato |
— Monte Moro (VB), 1a categoria |
Guardia di Finanza |
— Monte Spluga (SO), 1a categoria |
Carabinieri |
— Oria Val Solda (CO), 1a categoria |
Carabinieri |
— Oria Val Solda (CO), 1a categoria lacuale |
Carabinieri |
— Paglino (VB), 1a categoria |
Polizia di Stato |
— Palone (VA), 1a categoria |
Guardia di Finanza |
— Passo S. Giacomo (VB), 1a categoria |
Guardia di Finanza |
— Piaggio Valmara (VB), 1a categoria |
Carabinieri |
— Piattamala (SO), 1a categoria |
Polizia di Stato |
— Pino Lago Maggiore (VA), 1a categoria ferroviaria |
Carabinieri |
— Plain Maison (AO), 1a categoria |
Carabinieri |
— Plateau Rosa (AO), 1a categoria |
Carabinieri |
— Ponte Chiasso (CO), 1a categoria |
Polizia di Stato |
— Ponte del Gallo (SO), 1a categoria |
Carabinieri |
— Ponte Ribellasca (VB), 1a categoria ferroviaria |
Polizia di Stato |
— Ponte Ribellasca (VB), 1a categoria |
Polizia di Stato |
— Ponte Tresa (VA), 1a categoria lacuale e stradale |
Polizia di Stato |
— Porto Ceresio (VA), 1a categoria lacuale e stradale |
Polizia di Stato |
— Ronago (CO), 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Saltrio (VA), 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— S. Margherita di Stabio (CO), 1a categoria |
Guardia di Finanza |
— S. Maria dello Stelvio (SO), 1a categoria |
Guardia di Finanza |
— S. Pietro di Clivio (VA), 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Tirano (SO), 1a categoria ferroviaria |
Polizia di Stato |
— Traforo G.S. Bernardo (AO), 1a categoria |
Carabinieri |
— Tubre (BZ), 1a categoria |
Polizia di Stato |
— Valmara di Lanzo (CO), 1a categoria |
Carabinieri |
— Villa di Chiavenna (SO), 1a categoria |
Carabinieri |
— Zenna (VA), 1a categoria |
Carabinieri |
Frontiere con la Slovenia
— Basovizza (TS), 1a categoria |
Carabinieri |
— Castelletto versa (GO), 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Chiampore (TS), 2a categoria |
Carabinieri |
— Devetachi (GO), 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Fernetti (TS), 1a categoria |
Polizia di Stato |
— Fusine Laghi (UD), 1a categoria |
Carabinieri |
— Gorizia, 1a categoria ferroviaria |
Polizia di Stato |
— Gorizia Casa Rossa, 1a categoria |
Polizia di Stato |
— Gorizia S. Gabriele, 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Gorizia S. Pietro, 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Gorizia Via Rafut, 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Jamiano (GO), 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Merna (GO), 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Mernico (GO), 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Molino Vecchio (UD) |
Guardia di Finanza |
— Monrupino (TS), 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Noghere (TS), 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Passo Predil (UD), 1a categoria |
Carabinieri |
— Pese (TS), 1a categoria |
Polizia di Stato |
— Plessiva (GO), 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Polava di Cepletischis (UD), 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Ponte Vittorio, 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Prebenico Caresana (TS), 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Rabuiese (TS), 1a categoria |
Polizia di Stato |
— Robedischis (UD), 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Salcano (GO), 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— S. Andrea (GO), 1a categoria |
Polizia di Stato |
— S. Barbara (TS), 2a categoria |
Polizia di Stato |
— S. Bartolomeo (TS), 1a categoria |
Carabinieri |
— S. Floriano (GO), 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— S. Pelagio (TS), 2a categoria |
Carabinieri |
— S. Servolo (TS), 2a categoria |
Guardia di Finanza |
— Stupizza (UD), 1a categoria |
Guardia di Finanza |
— Vencò (GO), 1a categoria |
Guardia di Finanza |
— Villa Opicina (TS), 1a categoria ferroviaria |
Polizia di Stato |
— Uccea (UD), 1a categoria |
Guardia di Finanza |
NB: I valichi di 2a categoria sono abilitati al solo passaggio dei residenti nelle zone di frontiera muniti di documenti specifici (c.d. Piccolo traffico di frontiera) |
LUSSEMBURGO
Frontiere aeree
— |
Luxembourg |
PAESI BASSI
Frontiere aeree
— |
Amsterdam Schiphol |
— |
De Kooy |
— |
Eindhoven |
— |
Enschede Twente |
— |
Groningen Eelde |
— |
Lelystad |
— |
Maastricht-Aachen |
— |
Rotterdam |
— |
Valkenburg (ZH) |
Frontiere marittime
— |
Amsterdam IJmond |
— |
Delfzijl |
— |
Den Helder |
— |
Dordrecht |
— |
Gent-Terneuzen |
— |
Harlingen |
— |
Hoek van Holland/Europoort |
— |
Lauwersoog |
— |
Moerdijk |
— |
Rotterdam-Havens |
— |
Scheveningen |
— |
Vlissingen |
AUSTRIA
Aeroporti, aerodromi, campi d'aviazione
Aeroporti
|
Graz-Thalerhof |
|
Innsbruck-Kranebitten |
|
Klagenfurt-Wörthersee |
|
Linz-Hörsching |
|
Salzburg-Maxglan |
|
Wien-Schwechat |
Aerodromi, campi d'aviazione
|
Bad Kleinkirchheim |
|
Dobersberg |
|
Eferding |
|
Feldkirchen-Ossiacher See |
|
Ferlach |
|
Ferlach-Glainach |
|
Freistadt |
|
Friesach-Hirt |
|
Fürstenfeld |
|
Gmunden |
|
Goldeck Talstation |
|
Halleg |
|
Heliport Pongau |
|
Hofkirchen |
|
Hohenems-Dornbirn |
|
Kapfenberg |
|
Kappl |
|
Kitzbühel |
|
Krems-Langenlois |
|
Kufstein-Langkampfen |
|
Lanzen-Turnau |
|
Leoben-Timmersdorf |
|
Leopoldsdorf |
|
Lienz-Nikolsdorf |
|
Linz-Ost |
|
Mariazell |
|
Mauterndorf |
|
Mayrhofen |
|
Micheldorf |
|
Niederöblarn |
|
Nötsch im Gailtal |
|
Ottenschlag |
|
Pinkafeld |
|
Punitz-Güssing |
|
Reutte-Höfen |
|
Ried-Kirchheim |
|
St. Andrä im Lavanttal |
|
St. Donat |
|
St. Georgen am Ybbsfeld |
|
St. Johann/Tirol |
|
Scharnstein |
|
Schärding-Suben |
|
Seitenstetten |
|
Spitzerberg |
|
St. Pölten |
|
Stockerau |
|
Trieben |
|
Villach |
|
Völkermarkt |
|
Vöslau |
|
Waidring |
|
Wattens |
|
Weiz-Unterfladnitz |
|
Wels |
|
Wiener Neudorf |
|
Wiener Neustadt/Ost |
|
Wietersdorf |
|
Wolfsberg |
|
Zell am See |
|
Zeltweg |
|
Zwatzhof (eliporto) |
Porti
Porti sul Danubio
|
Hainburg (3) |
|
Wien-Praterkai (3) |
Porti sul lago di Costanza
|
Hafen Bregenz (4) |
|
Hafen Hard (4) |
Frontiere terrestri
Frontiere terrestri con la Svizzera (con il Liechtenstein)
|
Martinsbruck |
|
Schalklhof |
|
Spiss |
|
Zeblas |
|
Fimberpass |
|
Tisis |
|
Feldkirch-Buchs (ferroviaria) |
|
Tosters |
|
Nofels |
|
Nofels-Fresch |
|
Meiningen |
|
Bangs (5) |
|
«Tschagguns» (6) |
|
Koblach |
|
Mäder |
|
Hohenems |
|
Lustenau-Schmitterbrücke |
|
Feldkirch-Buchs (ferroviaria) |
|
Wiesenrain |
|
Lustenau |
|
St. Margarethen (ferroviaria) |
|
Höchst |
|
Gaissau (compresa pista ciclabile di Radweg Gaissau) |
Frontiere terrestri con la Repubblica ceca
|
Plöckensteiner See-A. Stifter Denkmal |
|
Plöckensteiner See |
|
Guglwald |
|
Schöneben |
|
Weigetschlag |
|
Summerau (ferroviario) |
|
Wullowitz |
|
Pyhrabruck |
|
Gmünd-Bahn |
|
Gmünd-Böhmzeil |
|
Gmünd-Bleylebenstraße |
|
Schlag |
|
Neunagelberg |
|
Grametten |
|
Fratres |
|
Oberthürnau |
|
Mitterretzbach |
|
Hardegg |
|
Kleinhaugsdorf |
|
Retz (ferroviario) |
|
Laa an der Thaya |
|
Drasenhofen |
|
Schrattenberg |
|
Reinthal |
|
Hohenau (ferroviario) |
Frontiera terrestre con la Repubblica slovacca
|
Hohenau-Brücke |
|
Marchegg (ferroviario) |
|
Berg |
|
Kittsee |
|
Kittsee-Jarovce |
Frontiera terrestre con l'Ungheria
|
Nickelsdorf-Hegyeshalom (ferroviario) |
|
Nickelsdorf-Straße |
|
Nickelsdorf-Autobahn |
|
Andau |
|
Pamhagen |
|
Pamhagen (ferroviario) |
|
Mörbisch am See |
|
Klingenbach |
|
Sopron (7) |
|
Deutschkreutz |
|
Rattersdorf |
|
Geschriebenstein |
|
Rechnitz |
|
Schachendorf |
|
Eberau |
|
Heiligenkreuz im Lafnitztal |
|
Jennersdorf (ferroviario) |
Frontiera terrestre con la Slovenia
|
Bonisdorf |
|
Tauka |
|
Kalch |
|
St. Anna |
|
Gruisla |
|
Pölten |
|
Goritz |
|
Zelting |
|
Sicheldorf |
|
Bad Radkersburg |
|
Mureck |
|
Weitersfeld-Murfähre |
|
Spielfeld-Autobahn |
|
Spielfeld-Straße |
|
Spielfeld-Bahn |
|
Ehrenhausen |
|
Berghausen |
|
Sulztal |
|
Langegg |
|
Großwalz |
|
Schlossberg |
|
Arnfels |
|
Oberhaag |
|
St. Pongratzen |
|
Radlpass |
|
Soboth |
|
Laaken |
|
Hühnerkogel |
|
Lavamünd |
|
Leifling |
|
Grablach |
|
Bleiburg-Bahn |
|
Raunjak |
|
Petzen |
|
Luscha |
|
Uschowa |
|
Steiner Alpen |
|
Paulitschsattel |
|
Seebergsattel |
|
Koschuta |
|
Loibltunnel |
|
Loiblpass |
|
Hochstuhl |
|
Kahlkogel |
|
Rosenbach (ferroviario) |
|
Karawankentunnel |
|
Mittagskogel |
|
Wurzenpass |
PORTOGALLO
Frontiere marittime
CONTINENTALI
— |
Aveiro |
— |
C. das Freiras |
— |
Cascais |
— |
Doca dos Olivais-Lissabon |
— |
Cais da Estiva Velha-Porto |
— |
Faro |
— |
Figueira da Foz |
— |
Lagos |
— |
Leixões |
— |
Porto de Lisboa |
— |
Marina de Vila Moura |
— |
Nazaré |
— |
Olhão |
— |
Peniche |
— |
Portimão |
— |
Póvoa do Varzim |
— |
S. Martinho do Porto |
— |
Sesimbra |
— |
Setúbal |
— |
Sines |
— |
Viana do Castelo |
REGIONE AUTONOMA DI MADEIRA
— |
PF 208-Porto di Funchal |
— |
Porto de Porto Santo-Ilha de Porto Santo |
REGIONE AUTONOMA DELLE AZZORRE
— |
Porto de Angra do Heroismo/Praia da Vitoria — Ilha de Terceira |
— |
Porto de Ponta Delgada — Ilha de S. Miguel |
— |
Cais da Horta — Ihla do Faial |
Frontiere aeree
CONTINENTALI
— |
Aeroporto de Lisboa |
— |
Aeroporto de Faro |
— |
Aeroporto Francisco Sá Carneiro — Porto |
REGIONE AUTONOMA DI MADEIRA
— |
Aeroporto de Santa Catarina — Ilha da Madeira |
— |
Aeroporto de Porto Santo — Ilha de Porto Santo |
REGIONE AUTONOMA DELLE AZZORRE
— |
Aerogare civil das Lajes — Ilha Terceira |
— |
Aeroporto de Santa Maria — Ilha de Santa Maria |
— |
Aeroporto de Ponta Delgada — Ilha de San Miguel |
FINLANDIA
Frontiere terrestri
|
Vaalimaa |
|
Vainikkala (ferroviario) |
|
Nuijamaa |
|
Niirala |
|
Vartius |
|
Raja-Jooseppi |
|
Imatra* |
|
Kelloselkä* |
|
Kortesalmi* |
|
Kolmikanta* |
|
Uukuniemi* |
|
Valkeavaara* |
|
Ruhovaara* |
|
Haapavaara* |
|
Leminaho* |
|
Inari* |
|
Kokkojärvi* |
|
Kivipuro* |
|
Rajakangas* |
|
Karikangas* |
|
Karttimo* |
|
Kurvinen* |
|
Onkamo* |
|
Virtaniemi* |
Nota: I valichi di frontiera si basano sull'accordo fra il governo della Repubblica di Finlandia ed il governo della Federazione russa relativo ai reciproci valichi doganali (Helsinki, 11 marzo 1994). I valichi contrassegnati da un asterisco sono soggetti a limitazioni, in conformità dell'accordo, e vengono aperti al traffico in caso di necessità. Il traffico è costituito quasi esclusivamente dal trasporto di legname. La maggior parte dei valichi è quasi sempre chiusa.
Aeroporti
|
Enontekiö |
|
Helsinki - Malmi |
|
Helsinki - Vantaa |
|
Ivalo |
|
Joensuu |
|
Jyväskylä |
|
Kajaani |
|
Kemi - Tornio |
|
Kittilä |
|
Kruunupyy |
|
Kuopio |
|
Kuusamo |
|
Lappeenranta |
|
Maarianhamina |
|
Mikkeli |
|
Oulu |
|
Pori |
|
Rovaniemi |
|
Savonlinna |
|
Tampere - Pirkkala |
|
Turku |
|
Vaasa |
|
Varkaus |
Frontiere marittime
Valichi portuali per navi da pesca e mercantili
|
Eckerö |
|
Hamina |
|
Hanko |
|
Haukipudas |
|
Helsinki |
|
Inkoo |
|
Kalajoki |
|
Kaskinen (anche per imbarcazioni da diporto) |
|
Kemi (anche per imbarcazioni da diporto) |
|
Kokkola |
|
Kotka |
|
Kristiinankaupunki |
|
Lappeenranta |
|
Loviisa |
|
Långnäs |
|
Maarianhamina (anche per imbarcazioni da diporto) |
|
Naantali |
|
Nuijamaa (anche per imbarcazioni da diporto) |
|
Oulu |
|
Parainen |
|
Pietarsaari (anche per imbarcazioni da diporto) |
|
Pori (anche per imbarcazioni da diporto) |
|
Porvoo |
|
Raahe |
|
Rauma (anche per imbarcazioni da diporto) |
|
Tammisaari |
|
Tornio |
|
Turku |
|
Uusikaupunki (anche per imbarcazioni da diporto) |
|
Vaasa |
Stazioni di guardacoste e di guardie di frontiera che servono da valichi di frontiera per imbarcazioni da diporto ed idrovolanti
|
Bågaskär |
|
Enskär |
|
Glosholmen |
|
Haapasaaret |
|
Hanko (anche per idrovolanti) |
|
Hiittinen |
|
Jussarö |
|
Kalajoki |
|
Kokkola |
|
Kotka (anche per idrovolanti) |
|
Kummelgrund |
|
Kökar |
|
Maarianhamina (anche per idrovolanti) |
|
Mäntyluoto |
|
Nauvo |
|
Orrengrund |
|
Pirttisaari |
|
Porkkala (anche per idrovolanti) |
|
Raahe |
|
Röyttä |
|
Santio |
|
Storklubb |
|
Suomenlinna (anche per idrovolanti) |
|
Susiluoto |
|
Valassaaret |
|
Vallgrund |
|
Virpiniemi |
SVEZIA
|
Arlanda |
|
Arvidsjaur |
|
Borlänge |
|
Gävle |
|
Göteborg |
|
Halmstad |
|
Helsingborg |
|
Härnösand |
|
Jönköping |
|
Kalmar |
|
Karlshamn |
|
Karlskrona |
|
Karlstad |
|
Kristianstad |
|
Landskrona |
|
Landvetter |
|
Lidköping |
|
Linköping |
|
Luleå |
|
Lysekil |
|
Malmö |
|
Marstrand |
|
Mora |
|
Norrköping |
|
Nyköping |
|
Nynäshamn |
|
Oxelösund |
|
Ronneby |
|
Sandhamn |
|
Simrishamn |
|
Slite |
|
Stockholm |
|
Strömstad |
|
Sundsvall |
|
Säffle |
|
Söderköping |
|
Södertälje |
|
Trelleborg |
|
Trollhättan |
|
Uddevalla |
|
Umeå |
|
Visby |
|
Västerås |
|
Växjö |
|
Ystad |
|
Örebro |
|
Örnsköldsvik |
|
Östersund |
ISLANDA
Aeroporti
|
Akureyri |
|
Egilsstaðir |
|
Höfn |
|
Keflavík |
|
Reykjavík |
Porti
|
Akranes |
|
Akureyri |
|
Bolungarvík |
|
Fáskrúðsfjörður |
|
Fjarðarbyggð |
|
Grindavík |
|
Grundarfjörður |
|
Grundartangi |
|
Hafnarfjörður |
|
Húsavík |
|
Höfn |
|
Ísafjörður |
|
Patreksfjörður |
|
Raufarhöfn |
|
Reykjanesbær |
|
Reykjavík |
|
Sandgerði |
|
Sauðárkrókur |
|
Seyðisfjörður |
|
Siglufjörður |
|
Skagaströnd |
|
Vestmannaeyjar |
|
Vopnafjörður |
|
þorlákshöfn |
|
þórshöfn |
NORVEGIA
Aeroporti
|
Gardermoen |
|
Fagernes |
|
Geilo |
|
Sandefjord |
|
Skien |
|
Notodden |
|
Kristiansand |
|
Sola |
|
Haugesund |
|
Leirvik |
|
Bergen indre |
|
Ålesund |
|
Molde |
|
Kristiansund |
|
Ørland |
|
Røros |
|
Stjørdal |
|
Bodø |
|
Narvik |
|
Sortland |
|
Bardufoss |
|
Tromsø |
|
Alta |
|
Lakselv |
|
Kirkenes |
Frontiere marittime
|
Oslo |
|
Halden |
|
Sarpsborg |
|
Fredrikstad |
|
Hvaler |
|
Moss |
|
Follo |
|
Drammen |
|
Hurum |
|
Holmestrand |
|
Horten |
|
Tønsberg |
|
Sandefjord |
|
Larvik |
|
Skien |
|
Porsgrunn |
|
Kragerø |
|
Arendal |
|
Grimstad |
|
Risør |
|
Kristiansand |
|
Farsund |
|
Flekkefjord |
|
Mandal |
|
Egersund |
|
Gjesdal |
|
Hå |
|
Sandnes |
|
Sokndal |
|
Rana |
|
Sola |
|
Stavanger |
|
Haugesund |
|
Tysvær |
|
Odda |
|
Lindås |
|
Askøy |
|
Sotra |
|
Leirvik |
|
Bergen indre |
|
Høyanger |
|
Årdalstangen |
|
Florø |
|
Måløy |
|
Ålesund |
|
Molde |
|
Kristiansund |
|
Ørland |
|
Hummelvik |
|
Orkanger |
|
Trondheim |
|
Steinkjer |
|
Stjørdal |
|
Namsos |
|
Mosjøen |
|
Bodø |
|
Narvik |
|
Sortland |
|
Svolvær |
|
Gryllefjord |
|
Harstad |
|
Balsfjord |
|
Finnsnes |
|
Karlsøy |
|
Lyngen |
|
Skjervøy |
|
Tromsø |
|
Hammerfest |
|
Havøysund |
|
Honningsvåg |
|
Alta |
|
Båtsfjord |
|
Vardø |
|
Kjøllefjord |
|
Vadsø |
|
Kirkenes |
Frontiere terrestri
Storskog
(1) Gli aeroporti d'Araxos, di Chios, di Karpathos e di Milos sono valichi di frontiera non autorizzati. Funzionano esclusivamente durante il periodo estivo.
(2) Il posto doganale e di controllo di polizia di «La Línea de la Concepción» non coincide con la linea di frontiera quale riconosciuta dalla Spagna conformemente al trattato di Utrecht.
(3) Valico di frontiera sul Danubio per il traffico di passeggeri e merci.
(4) Porto sul lago di Costanza - non esiste un traffico di linea, occupato solo in caso di escursioni in battello.
(5) Il valico di frontiera di Bangs funge nel contempo da denominazione comune per i valichi di Nofels-Egg, Gantensteinweg, Rainweg, Habererweg, Rheindammweg e Jägersteig-Felsbandweg.
(6) «Tschagguns» funge da denominazione comune per i valichi di frontiera di Plankner Sattel, Saminatal, Kirchlspitzen, Brandner Gletscher, Schesaplana, Tote Alpe, Bartümeljoch, Salarueljoch, Mattlerjoch, Sareiserjoch, Bettlerjoch, Schweizertor, Drusentor, Grünes Fürkele, Plaseggenpaß e Sarottlpaß.
(7) Sopron è la denominazione comune per i valichi di frontiera ferroviari di Wulkaprodersdorf-Sopron, Loipersbach-Sopron e Deutschkreutz-Sopron.
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
Gli allegati 2 e 3 sono stati soppressi dalla decisione 2002/352/EG del Consiglio (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47). Applicabile dal 1o giugno 2002.
ALLEGATO 4
Criteri in virtù dei quali sui documenti di viaggio può essere apposto il visto
Il presente documento corrisponde all'allegato 11 dell'Istruzione consolare comune.
Si considerano documenti di viaggio validi ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen i documenti di viaggio riportati in appresso sempreché, oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14, attestino debitamente l'identità del titolare e, nei casi di cui alle lettere a) e b) riportati qui di seguito, la sua nazionalità o cittadinanza:
a) |
Documenti di viaggio rilasciati, conformemente alle norme internazionali, da paesi o territori riconosciuti dall'insieme degli Stati membri. |
b) |
Passaporti o documenti di viaggio in cui sia garantito il ritorno anche se sono stati rilasciati da paesi o territori non riconosciuti da tutti gli Stati membri, sempreché il comitato esecutivo ne abbia riconosciuto la validità al fine di munire questi documenti (o un foglio aggiuntivo) di un visto comune, approvando all'unanimità:
Tali possibili liste, che rispondono solo ad esigenze di esecuzione della convenzione di applicazione, non pregiudicano la posizione di ogni Stato membro in merito alla questione del riconoscimento dei paesi o delle entità territoriali non riconosciuti. |
c) |
Documenti di viaggio per rifugiati rilasciati in conformità della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati. |
d) |
Documenti di viaggio per apolidi rilasciati in conformità della convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi (1). |
(1) Il Portogallo e l'Austria, paesi non firmatari di tale convenzione, considerano nondimeno che ai documenti di viaggio emessi in virtù di tale convenzione possa essere apposto il visto uniforme rilasciato dagli Stati Schengen.
ALLEGATO 5
I. Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto imposto dal regolamento (CE) n. 539/2001
(1)
, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001
(2)
.
II. Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto imposto dal regolamento (CE) n. 539/2001
(1)
, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001
(2)
.
III. Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e ai titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari.
Il presente documento corrisponde agli allegati 1 e 2 dell'Istruzione consolare comune.
I. Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto imposto dal regolamento (CE) n. 539/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001.
1. Stati
|
AFGHANISTAN |
|
ALBANIA |
|
ALGERIA |
|
ANGOLA |
|
ANTIGUA E BARBUDA |
|
ARABIA SAUDITA |
|
ARMENIA |
|
AZERBAIGIAN |
|
BAHAMAS |
|
BAHREIN |
|
BANGLADESH |
|
BARBADOS |
|
BELIZE |
|
BENIN |
|
BHUTAN |
|
BIELORUSSIA |
|
BIRMANIA/MYANMAR |
|
BOSNIA-ERZEGOVINA |
|
BOTSWANA |
|
BURKINA FASO |
|
BURUNDI |
|
CAMBOGIA |
|
CAMERUN |
|
CAPO VERDE |
|
CENTRAFRICANA (REPUBBLICA) |
|
CIAD |
|
CINA |
|
COLOMBIA |
|
COMORE (ISOLE) |
|
CONGO |
|
CONGO (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL) |
|
COREA DEL NORD |
|
COSTA D'AVORIO |
|
CUBA |
|
DOMINICA |
|
DOMINICANA (REPUBBLICA) |
|
EGITTO |
|
EMIRATI ARABI UNITI |
|
ERITREA |
|
ETIOPIA |
|
REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVA (SERBIA-MONTENEGRO) |
|
FIGI (ISOLE) |
|
FILIPPINE |
|
GABON |
|
GAMBIA |
|
GEORGIA |
|
GHANA |
|
GIAMAICA |
|
GIBUTI |
|
GIORDANIA |
|
GRENADA |
|
GUINEA |
|
GUINEA BISSAU |
|
GUINEA EQUATORIALE |
|
GUYANA |
|
HAITI |
|
INDIA |
|
INDONESIA |
|
IRAN |
|
IRAQ |
|
KAZAKSTAN |
|
KENIA |
|
KIRGHIZISTAN |
|
KIRIBATI |
|
KUWAIT |
|
LAOS |
|
LESOTHO |
|
LIBANO |
|
LIBERIA |
|
LIBIA |
|
MADAGASCAR |
|
MALAWI |
|
MALDIVE |
|
MALI |
|
MARIANNE SETTENTRIONALI |
|
MAROCCO |
|
MARSHALL (ISOLE) |
|
MAURITANIA |
|
MAURITIUS |
|
MICRONESIA |
|
MOLDOVA |
|
MONGOLIA |
|
MOZAMBICO |
|
NAMIBIA |
|
NAURU |
|
NEPAL |
|
NIGER |
|
NIGERIA |
|
OMAN |
|
PAKISTAN |
|
PALAU |
|
PAPUA NUOVA GUINEA |
|
PERÙ |
|
QATAR |
|
REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA |
|
RUANDA |
|
RUSSIA |
|
SAINT VINCENT E GRENADINE |
|
SAINT LUCIA |
|
SALOMONE (ISOLE) |
|
SAINT KITTS E NEVIS |
|
SAMOA (ISOLE OCCIDENTALI) |
|
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE |
|
SEICELLE |
|
SENEGAL |
|
SIERRA LEONE |
|
SIRIA |
|
SOMALIA |
|
SRI LANKA |
|
SUDAFRICA |
|
SUDAN |
|
SURINAME |
|
SWAZILAND |
|
TAGIKISTAN |
|
THAILANDIA |
|
TANZANIA |
|
TOGO |
|
TONGA |
|
TRINIDAD E TOBAGO |
|
TUNISIA |
|
TURKMENISTAN |
|
TURCHIA |
|
TUVALU |
|
UCRAINA |
|
UGANDA |
|
UZBEKISTAN |
|
VANUATU |
|
VIETNAM |
|
YEMEN |
|
ZAMBIA |
|
ZIMBABWE |
2. Entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro
|
AUTORITÀ PALESTINESE |
|
TAIWAN |
|
TIMOR ORIENTALE |
II. Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto imposto dal regolamento (CE) n. 539/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001.
1. Stati
|
ANDORRA |
|
ARGENTINA |
|
AUSTRALIA |
|
BOLIVIA |
|
BRASILE |
|
BRUNEI |
|
BULGARIA |
|
CANADA |
|
CILE |
|
CIPRO |
|
COREA DEL SUD |
|
COSTA RICA |
|
CROAZIA |
|
ECUADOR |
|
EL SALVADOR |
|
ESTONIA |
|
GIAPPONE |
|
GUATEMALA |
|
HONDURAS |
|
ISRAELE |
|
LETTONIA |
|
LITUANIA |
|
MALESIA |
|
MALTA |
|
MESSICO |
|
MONACO |
|
NICARAGUA |
|
NUOVA ZELANDA |
|
PANAMA |
|
PARAGUAY |
|
POLONIA |
|
REPUBBLICA CECA |
|
ROMANIA |
|
SAN MARINO |
|
SANTA SEDE |
|
SINGAPORE |
|
SLOVACCHIA |
|
SLOVENIA |
|
STATI UNITI D'AMERICA |
|
SVIZZERA |
|
UNGHERIA |
|
URUGUAY |
|
VENEZUELA |
2. Regioni amministrative speciali della Repubblica popolare cinese
|
RAS di Hong Kong (3) |
|
RAS di Macao (4) |
III. Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e ai titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari.
I. Regime di circolazione alle frontiere esterne
1. |
Il regime di circolazione applicabile ai titolari dei suddetti passaporti esula dalla lista di regime comune in materia di visti. Tuttavia, le parti contraenti si impegnano ad informare preliminarmente i loro partner in merito alle eventuali modifiche che intendono apportare al regime applicabile ai titolari di questi passaporti e a tener conto degli interessi degli altri Stati Schengen. |
2. |
Per conseguire in maniera particolarmente flessibile l'armonizzazione del regime applicabile ai titolari di questo tipo di passaporti, è allegata al presente manuale e a titolo informativo la lista dei paesi i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto, se titolari di passaporto diplomatico e/o di servizio o speciale, benché siano invece soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario. Eventualmente, figurerà anche la lista relativa alla situazione inversa. Il comitato esecutivo provvederà ad aggiornare le due liste. |
3. |
Non beneficeranno del regime di circolazione previsto nel presente documento i cosiddetti passaporti ordinari per affari pubblici né quei passaporti di servizio, ufficiali, speciali, ecc. il cui rilascio da parte di Stati terzi non corrisponde alla prassi internazionale applicata dagli Stati Schengen. A tal fine, il comitato esecutivo, su proposta di un gruppo di esperti, potrà stilare un elenco di passaporti non ordinari ai titolari dei quali gli Stati Schengen non prevedono di accordare un trattamento di favore. |
4. |
Coloro che ottengono un visto ai fini di primo accreditamento in uno Stato Schengen possono quanto meno transitare negli altri Stati per recarsi nel territorio di quello che ha rilasciato il visto, alle condizioni di cui all'articolo 18 della convenzione di applicazione. |
5. |
I membri già accreditati delle rappresentanze diplomatiche o consolari e i loro familiari titolari di una tessera rilasciata dal ministero degli Affari esteri possono attraversare la frontiera esterna per recarsi all'interno dello spazio Schengen previa presentazione di tale tessera e, ove necessario, del documento di viaggio. |
6. |
Di norma, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, pur continuando ad essere soggetti all'obbligo del visto, ove previsto, non devono giustificare il possesso dei mezzi di sostentamento. Tuttavia, quando si tratta di spostamenti di ordine privato, possono essere richiesti, se necessario, gli stessi giustificativi che per le domande del visto per passaporto ordinario. |
7. |
Una nota verbale del ministero degli Affari esteri o di una rappresentanza diplomatica (se la domanda di visto è formulata in un paese terzo) deve accompagnare ogni domanda di visto su passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, se il richiedente viaggia nel quadro di una missione. La nota verbale può essere richiesta anche in caso di viaggio a titolo privato. |
8.1. |
Il sistema di consultazione preventiva delle autorità centrali degli altri Stati Schengen è applicabile alle domande di visto per passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio. La consultazione preventiva non è effettuata nei confronti di uno Stato che ha concluso un accordo di soppressione del visto per i passaporti diplomatici e/o di servizio con lo Stato al cui cittadino si riferisce la consultazione (nei casi di cui all'allegato 14b del presente manuale). Qualora uno Stato muova obiezioni, lo Stato Schengen responsabile della trattazione della domanda può rilasciare un visto con validità territoriale limitata. |
8.2. |
Gli Stati Schengen s'impegnano a non concludere in futuro, senza previo accordo con gli altri Stati membri, accordi di soppressione del visto per i passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio con Stati nei confronti dei cui cittadini un altro Stato Schengen esige di essere preliminarmente consultato per il rilascio del visto. |
8.3. |
In caso di rilascio di un visto ai fini di accreditamento ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione e qualora sia di applicazione il sistema di consultazione preventiva, si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 25 della convenzione di applicazione. |
9. |
Anche l'ammissione di titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, qualora uno Stato Schengen si avvalga delle deroghe di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di applicazione, sarà limitata al territorio dello Stato interessato che dovrà avvertirne gli altri Stati membri. |
II. Regime di circolazione alle frontiere interne
Ai titolari di questi passaporti si applica, di norma, il regime di circolazione di cui all'articolo 19 e seguenti della convenzione di applicazione, salvo in caso di rilascio di un visto con validità territoriale limitata.
I titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio possono circolare nel territorio degli Stati Schengen per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del loro ingresso (se non sono soggetti all'obbligo del visto) o per il periodo di validità del visto rilasciato.
Le persone accreditate delle rappresentanze diplomatiche o consolari e i loro familiari, titolari di una tessera rilasciata dal ministero degli Affari esteri, possono circolare nel territorio degli altri Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi previa presentazione di tale tessera e, ove necessario, del documento di viaggio.
III. Il regime di circolazione descritto nel presente documento è applicabile ai salvacondotti rilasciati ai propri funzionari dalle organizzazioni internazionali intergovernative delle quali gli Stati Schengen sono firmatari, funzionari che, in virtù dei trattati costitutivi di tali organizzazioni, sono esonerati dall'obbligo di iscriversi nel registro degli stranieri e di possedere un permesso di soggiorno.
Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio
INVENTARIO A
Paesi i cui cittadini NON sono soggetti in uno o più Stati Schengen all'obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio ma SONO soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario
|
BNL |
DK |
D |
GR |
E |
F |
I |
A |
P |
FIN |
S |
ISL |
N |
Albania |
|
|
|
DS |
|
|
D |
|
|
|
|
|
|
Algeria |
|
|
|
|
|
|
DS |
|
|
|
|
|
|
Angola |
|
|
|
|
|
|
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|
DS |
|
|
|
|
Antigua e Barbuda |
|
|
|
DS |
|
|
|
|
|
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|
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Bahamas |
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|
|
|
DS |
|
|
|
|
|
Barbados |
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|
|
|
|
|
DS |
DS |
|
|
|
|
|
Benin |
|
|
|
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|
|
DS |
|
|
|
|
|
|
Bosnia-Erzegovina |
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|
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D |
|
|
|
D |
|
|
|
|
|
Botswana |
|
|
|
|
|
|
DS |
|
|
|
|
|
|
Burkina Faso |
|
|
|
|
|
|
DS |
|
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|
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|
Capo Verde |
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|
|
|
|
|
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|
DS |
|
|
|
|
Ciad |
D |
|
DS |
|
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|
Colombia |
|
|
|
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|
DS |
|
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|
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|
|
Costa d'Avorio |
DS |
|
|
|
|
DS |
DS |
DS |
|
|
|
|
|
Dominica |
|
|
|
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|
DS |
|
|
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|
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Egitto |
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|
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DS |
|
|
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|
|
|
Repubblica Federale di Serbia-Montenegro |
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|
D |
DS |
|
D |
DS |
D |
|
|
|
|
DS |
Figi |
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|
|
|
|
|
DS |
|
|
|
|
|
|
Filippine |
|
DS |
DS |
DS |
DS |
|
DS |
DS |
|
DS |
DS |
|
DS |
Gabon |
|
|
|
|
|
D |
|
|
|
|
|
|
|
Gambia |
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|
|
|
|
|
DS |
|
|
|
|
|
|
Ghana |
|
|
DS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Giamaica |
DS |
|
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Guyana |
|
|
|
|
|
|
DS |
|
|
|
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India |
|
DS |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kenya |
|
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D |
|
|
|
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Kuwait |
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DS |
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Lesotho |
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DS |
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Malawi |
DS |
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D |
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|
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|
|
|
|
Maldive |
|
|
|
|
|
|
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DS |
|
|
|
|
|
Marocco |
DS |
|
D |
DS |
D |
D |
DS |
DS |
DS |
|
|
|
DS |
Mauritania |
|
|
|
|
|
|
DS |
|
|
|
|
|
|
Mozambico |
|
|
|
|
|
|
|
|
DS |
|
|
|
DS |
Namibia |
|
|
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niger |
|
|
|
|
|
|
DS |
|
|
|
|
|
|
Pakistan |
DS |
DS |
D |
|
|
|
|
DS |
|
DS |
|
DS |
DS |
Perù |
|
|
D |
DS |
DS |
DS |
DS |
DS |
|
DS |
|
|
|
Repubblica federale di Iugoslavia |
|
|
|
DS |
|
|
DS |
|
|
|
|
|
|
Repubblica Dominicana |
|
|
|
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DS |
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Samoa (Isole Occidentali) DS |
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DS |
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São Tomé e Príncipe |
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DS |
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Seicelle |
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D |
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Senegal |
D |
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DS |
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D |
DS |
DS |
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Sudafrica |
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D |
DS |
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DS |
DS |
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DS |
DS |
Swaziland |
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DS |
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Thailandia |
DS |
DS |
DS |
DS |
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DS |
DS |
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DS |
DS |
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DS |
Togo |
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DS |
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Trinidad e Tobago |
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DS |
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Tunisia |
DS |
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D |
DS |
D |
D |
DS |
DS |
DS |
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Turchia |
DS |
DS |
DS |
DS |
DS |
DS |
DS |
DS |
D |
DS |
DS |
DS |
DS |
Uganda |
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DS |
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Zimbabwe |
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DS |
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DS: Dispensa dal visto per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio. D: Dispensa dal visto soltanto per i titolari di passaporti diplomatici. |
Inventario B
Paesi i cui cittadini SONO soggetti in uno o più Stati Schengen all'obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio ma NON sono soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario.
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BNL |
DK |
D |
GR |
E |
F |
I |
A |
P |
FIN |
S |
ISL |
N |
Israele |
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X |
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Messico |
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X |
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Stati Uniti d'America |
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X |
X (5) |
X (5) |
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(1) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
(2) GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1.
(3) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Hong Kong Special Administrative Region».
(4) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Região Administrativa Especial de Macau».
(5) Se sono in viaggio di servizio o in viaggio ufficiale.
ALLEGATO 5a
Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale (1)
Gli Stati Schengen s'impegnano a non modificare la parte I dell'allegato 5a senza l'accordo preliminare degli altri Stati membri.
Se uno Stato membro intende modificare la parte II di questo allegato, s'impegna ad informarne i partner e a tener conto dei loro interessi.
Il presente documento corrisponde all'allegato 3 dell'Istruzione consolare comune.
Parte I
Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale (VTA) in tutti gli Stati Schengen (2) (3)
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AFGHANISTAN |
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BANGLADESH |
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CONGO (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL) |
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ERITREA (4) |
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ETIOPIA |
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GHANA |
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IRAN (5) |
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IRAQ |
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NIGERIA |
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PAKISTAN |
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SOMALIA |
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SRI LANKA |
Queste persone non sono soggette all'obbligo del visto se sono in possesso di uno dei titoli di soggiorno, menzionati nella parte III del presente allegato, di uno Stato membro del SEE (elenco A), o di un determinato titolo di soggiorno, citato qui di seguito, di Andorra, Canada, Giappone, Monaco, San Marino, Stati Uniti d'America o Svizzera, che garantiscono un diritto di ritorno assoluto (elenco B).
Tali titoli di soggiorno vengono completati di comune accordo nel quadro del gruppo di lavoro II «Visti» e sottoposti regolarmente a verifica. Qualora sorgano problemi, gli Stati Schengen possono sospendere l'applicazione di tali misure fino ad un chiarimento consensuale. Essi possono derogare all'esenzione dal visto per un determinato titolo di soggiorno, purché ciò sia menzionato nella parte III.
Per quanto riguarda i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali, la decisione sulle deroghe all'obbligo del visto di transito aeroportuale è presa da ciascuno Stato membro.
Parte II
Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale in taluni Stati Schengen soltanto
|
BNL (6) |
DK |
D |
GR |
E (7) |
F (8) |
I (9) |
A (10) |
P |
FIN |
S |
ISL |
N |
Albania |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
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Angola |
X |
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X |
X |
X |
X |
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Costa d'Avorio |
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X |
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Cuba |
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X |
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Egitto |
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X (11) |
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Gambia |
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X |
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Giordania |
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X |
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Guinea |
X |
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X |
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Guinea Bissau |
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X |
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Haiti |
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X |
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India |
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X (12) |
X (13) |
X |
X |
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Indonesia |
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X |
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Libano |
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X |
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X (11) |
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Liberia |
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X |
X |
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X |
X |
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Libia |
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X |
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Mali |
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X |
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Senegal |
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X |
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X |
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Sierra Leone |
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X |
X |
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Siria |
X |
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X |
X |
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X (14) |
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Sudan |
X |
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X |
X |
X |
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Togo |
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X |
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Turchia |
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X (13) |
X |
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Parte III
A. |
Elenco dei titoli di soggiorno degli Stati SEE che, su presentazione, esonerano i relativi titolari dall'obbligo del visto di transito aeroportuale (15):
|
B. |
Elenco dei titoli di soggiorno che assicurano un diritto di ritorno assoluto ai relativi titolari e che, su presentazione, li esonerano dall'obbligo del visto aeroportuale:
|
(1) In caso di rilascio di un visto di transito aeroportuale (VTA) non è necessario consultare le autorità centrali.
(2) Per tutti gli Stati Schengen
Non è richiesto un VTA:
— |
ai membri dell'equipaggio di aerei cittadini di uno Stato parte della convenzione di Chicago. |
(3) Per i Paesi del Benelux, la Francia e la Spagna
Non è richiesto un VTA:
— |
ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio. |
(4) Per la Germania
Solo se i cittadini non sono titolari di un visto o di un titolo di soggiorno validi per uno Stato membro dell'UE o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, la Svizzera o gli Stati Uniti d'America.
(5) Per la Germania
Non è chiesto un VTA:
— |
ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio. |
(6) Solo qualora questi cittadini non siano in possesso di un titolo di soggiorno valido per uno dei paesi del SEE, per il Canada o per gli Stati Uniti. Ne sono esonerati anche i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale.
(7) Il visto di transito aeroportuale (VTA) non è richiesto ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio. Tale visto non è richiesto nemmeno ai titolari di passaporti ordinari che risiedono o che sono in possesso di un visto di ingresso valido in uno Stato membro del SEE, negli Stati Uniti d'America o in Canada.
(8) Non è richiesto un VTA:
— |
ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio, |
— |
ai titolari di uno dei permessi di soggiorno enumerati nella parte III, |
— |
ai membri dell'equipaggio di aerei cittadini di uno Stato parte della convenzione di Chicago. |
(9) Solo qualora i passeggeri non siano in possesso di un titolo di soggiorno valido per gli Stati membri del SEE, per il Canada o per gli Stati Uniti.
(10) I cittadini di paesi terzi sottoposti all'obbligo del visto di transito aeroportuale (VTA) non devono più disporre di tale visto per il transito in un aeroporto austriaco, purché siano in possesso durante il soggiorno in transito:
— |
di un titolo di soggiorno rilasciato dal Principato di Andorra, dal Giappone, dal Canada, dal Principato di Monaco, da San Marino, dalla Svizzera, dalla Città del Vaticano e dagli Stati Uniti d'America, che garantisca un diritto di ritorno assoluto, |
— |
di un visto o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen per il quale sia entrato in vigore l'accordo di adesione, |
— |
di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro del SEE. |
(11) Solo per i titolari del documento di viaggio per i rifugiati palestinesi.
(12) I cittadini dell'India non sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale se titolari di un passaporto diplomatico o di servizio.
I cittadini dell'India non sono nemmeno soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale se sono in possesso di un visto valido o di un titolo di soggiorno valido per un paese dell'UE o del SEE, per il Canada, per la Svizzera o per gli Stati Uniti d'America. Non sono inoltre soggetti a tale obbligo se sono in possesso di un titolo di soggiorno valido per Andorra, il Giappone, Monaco o San Marino e di un permesso di riammissione nel paese di residenza valido tre mesi dopo il loro soggiorno in transito aeroportuale.
Va segnalato che la deroga nei confronti dei cittadini dell'India in possesso di un titolo di soggiorno valido per Andorra, Giappone, Monaco o San Marino entra in vigore alla data d'integrazione della Danimarca nella cooperazione Schengen, ossia il 25 marzo 2001.
(13) Solo qualora questi cittadini non siano titolari di un visto o di un titolo di soggiorno validi per uno Stato membro dell'UE o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, la Svizzera o gli Stati Uniti d'America.
(14) Anche per i titolari del documento di viaggio per rifugiati palestinesi.
(15) Testo riguardante Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda e Norvegia, soppresso dalla decisione 2001/329/CE del Consiglio (GU L 116 del 26.4.2001, pag 32). Applicabile dal 27 aprile 2001.
(16) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.
(17) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.
ALLEGATO 6
Modello di vignetta visto e relative caratteristiche di sicurezza
(punto 3.1.2)
Il presente documento corrisponde all'allegato 8 dell'Istruzione consolare comune.
Le caratteristiche tecniche e di sicurezza per i modelli di visto-autoadesivo sono contenute nel regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 334 /2002 (1), o adottate sulla base dello stesso.
(1) Testo inserito dal regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7). In vigore dal 15 marzo 2002.
REGOLAMENTO (CE) N. 1683/95 DEL CONSIGLIO
del 29 maggio 1995
che istituisce un modello uniforme per i visti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 C, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere dei Parlamento europeo,
considerando che l'articolo 100 C, paragrafo 3, del trattato impone al Consiglio l'obbligo di adottare le misure relative all'istituzione di un modello uniforme per i visti entro il 1o gennaio 1996;
considerando che l'istituzione di un modello uniforme per i visti costituisce un passo importante sulla via dell'armonizzazione della politica in materia di visti; che l'articolo 7 A del trattato dispone che il mercato interno comporti uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone secondo le disposizioni del trattato; che tale misura deve essere ugualmente considerata come costituente un complesso normativo coerente con le misure dei titolo VI del trattato sull'Unione europea;
considerando che è indispensabile che il modello uniforme per i visti contenga tutte le informazioni necessarie e soddisfi requisiti tecnici molto elevati, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, sia idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presenti caratteristiche di sicurezza universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo;
considerando che il presente regolamento stabilisce solo le caratteristiche del modello che non sono segrete; che tali caratteristiche devono essere integrate da altre che devono restare segrete per evitare contraffazioni e falsificazioni e che queste ultime non possono comprendere dati personali né riferimenti ad essi; che è opportuno conferire alla Commissione il potere di stabilire altre caratteristiche;
considerando che, per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro attribuisca a un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme per i visti, fermo restando che lo Stato membro deve essere libero di cambiare organismo se necessario; che, per motivi di sicurezza, ogni Stato membro deve comunicare il nome dell'organismo in questione alla Commissione e agli altri Stati membri;
considerando che, per essere efficace, il presente regolamento deve applicarsi a tutti i visti contemplati all'articolo 5; che gli Stati membri dovrebbero essere liberi di utilizzare il modello di visto uniforme anche per visti che possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 5 purché sia esclusa, grazie a modifiche visibili a occhio nudo, qualsiasi possibilità di confusione con il visto uniforme;
considerando che, per quanto riguarda i dati personali da includere nel modello uniforme di visto a norma dell'allegato del presente regolamento, si deve garantire il rispetto delle disposizioni degli Stati membri in materia di tutela dei dati personali nonché delle norme di diritto comunitario adottate al riguardo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I visti rilasciati dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 sono costituiti da un modello uniforme per i visti (adesivo). Essi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Ulteriori prescrizioni tecniche intese a impedire la contraffazione o la falsificazione del visto sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6.
Articolo 3
1. Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.
2. Ciascuno Stato membro nomina un unico organismo responsabile della stampa dei suoi visti. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare a tale scopo un unico organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
Articolo 4
1. Fatte salve le pertinenti disposizioni più ampie in materia di protezione dei dati, le persone cui è stato rilasciato il visto hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere.
2. Il modello uniforme per i visti non deve contenere nessuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle che compaiono altresì nelle caselle descritte ai punti da 6 a 12 dell'allegato o che sono menzionate nel corrispondente documento di viaggio.
Articolo 5
Ai fini del presente regolamento, si intende per «visto» un'autorizzazione rilasciata o una decisione adottata da uno Stato membro, necessaria per entrare nel suo territorio per:
— |
un soggiorno previsto in tale Stato membro o in diversi Stati membri la cui durata globale non superi i tre mesi; |
— |
un transito attraverso il territorio o l'area di transito aeroportuale di tale Stato membro o di diversi Stati membri. |
Articolo 6
1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni.
2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti delgli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato è attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. |
|
Articolo 7
Quando gli Stati membri utilizzano il modello di visto uniforme per scopi diversi da quelli contemplati dall'articolo 5, devono essere adottare opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il visto di cui all'articolo 5.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L'articolo 1 si applica 6 mesi dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. de CHARETTE
ALLEGATO
Caratteristiche di sicurezza
1. |
In questa zona figura un motivo formato da nove ellissi a ventaglio. |
2. |
In questa zona figura un elemento ottico variabile («chinegramma» o equivalente). A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, dodici stelle, la lettera «E» e un globo. |
3. |
In questa zona figura il codice alfabetico — composto da una o più lettere — che identifica lo Stato membro emittente («BNL» nel caso dei paesi dei Benelux, cioè Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) con un effetto di immagine latente. Sarà di colore chiaro quando la vignetta viene tenuta orizzontale e scuro quando viene fatta ruotare di 90'. Si utilizzeranno i seguenti codici: A per Austria, BNL per Benelux, D per Germania, DK per Danimarca, E per Spagna, F per Francia, FIN per Finlandia, GR per Grecia, I per Italia, IRL per Irlanda, P per Portogallo, 5 per Svezia, UK per Regno Unito. |
4. |
Al centro di questa zona figura la parola «visto» in lettere maiuscole e colore variabile dal verde al rosso, a seconda dell'angolo di osservazione. |
5. |
In questa casella figura il numero del visto, che è prestampato e comincerà con la lettera o con le lettere che indicano il paese emittente come descritto al punto 3 sopra. É utilizzato tiri carattere speciale. |
Zone da completare
6. |
Questa casella deve cominciare con le parole «valido per». L'autorità emittente dovrà indicare il territorio o i territori per cui il visto è valido. |
7. |
Questa casella deve iniziare con la parola «da»; più oltre sulla riga comparirà la parola «a». L'autorità emittente dovrà indicare qui la durata di validità del visto. |
8. |
Questa casella deve iniziare con la dicitura «numero di ingressi»; più oltre, sulla riga deve figurare la dicitura «durata del soggiorno» (cioè durata per la quale i richiedenti intendono rimanere) e la dicitura «giorni». |
9. |
Questa casella deve iniziare con la dicitura «rilasciato a» e verrà utilizzata per indicare il luogo di rilascio. |
10. |
Questa casella deve iniziare con la parola «il» seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente; più oltre, nella stessa riga, deve figurare la dicitura «numero di passaporto» seguita dal numero di passaporto del titolare. |
11. |
Questa casella deve iniziare con le parole «tipo di visto». L'autorità emittente deve indicare la categoria del visto, in conformità con le disposizioni degli articoli 5 e 7. |
12. |
Questa casella deve iniziare con la parola «annotazioni» ed è utilizzata dall'autorità emittente per le informazioni che riterrà necessarie, purché conformi all'articolo 4 del regolamento. Per tali annotazioni sono disponibili le due righe e mezzo seguenti. |
13. |
Questa casella deve contenere le informazioni per la lettura ortica necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne. |
La carta è verde pastello con motivi blu e rossi.
Le diciture corrispondenti a ciascuna casella sono in inglese e in francese. Lo Stato emittente ha facoltà di aggiungere una terza lingua ufficiale delle Comunità. La parola corrispondente all'italiano «visto», nella riga in alto, può tuttavia comparire in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità.
REGOLAMENTO (CE) N. 334/2002 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2002
che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii),
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n.1683/95 (3) ha istituito un modello uniforme per i visti. |
(2) |
Ai sensi del punto 38 del piano d'azione di Vienna, adottato dal Consiglio «Giustizia e affari interni» del 3 dicembre 1998, si deve prestare attenzione ai recenti sviluppi tecnici per garantire — ove appropriato — un grado di sicurezza ancora più elevato per quanto riguarda il modello uniforme di visto. |
(3) |
Ai sensi del punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, occorre sviluppare ulteriormente un'attiva politica comune in materia di visti e i documenti contraffatti. |
(4) |
L'istituzione di un modello uniforme di visto è un elemento fondamentale dell'armonizzazione delle politiche in materia di visti. |
(5) |
È necessario adottare disposizioni che definiscano norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti, in particolare per quanto riguarda modalità e norme tecniche da seguire ai fini della compilazione dei modelli. |
(6) |
L'inserimento di una fotografia che risponda a elevati requisiti di sicurezza rappresenta un primo passo verso l'applicazione di caratteristiche che stabiliscano un collegamento più affidabile tra il modello uniforme per i visti e il suo titolare, e costituisce un elemento importante ai fini di garantire la protezione del modello uniforme per i visti anche contro l'uso fraudolento. Si terrà conto anche delle prescrizioni tecniche definite nel documento 9303 dell'ICAO (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale) relativo ai documenti che si prestano a lettura meccanizzata. |
(7) |
Le norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti sono indispensabili al fine di conseguire un elevato livello tecnico e facilitare l'individuazione di visti costituiti da autoadesivi contraffatti o falsificati. |
(8) |
La competenza ad adottare tali norme comuni dovrebbe essere conferita al comitato istituito in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95, che dovrebbe essere adattato in modo da tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). |
(9) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1683/95. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento, intese a rendere più sicuro il modello uniforme per i visti, lasciano impregiudicate le norme che attualmente disciplinano il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio. |
(11) |
Le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o i rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio. |
(12) |
Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore dei visti di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5). |
(13) |
Conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera in data 4 dicembre 2001, che desidera partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento. |
(14) |
In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'Irlanda, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n.1683/95 è modificato come segue:
1. |
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. Prescrizioni tecniche complementari relative al modello uniforme per i visti sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con riferi- mento a:
2. I colori dell'autoadesivo possono essere modificati in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.» |
2. |
L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (6). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. |
3. |
All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma: «L'inserimento della fotografia di cui all'allegato, punto 2 bis), è attuato entro cinque anni dall'adozione delle prescrizioni tecniche previste per l'adozione di tale misura a norma dell'articolo 2.» |
4. |
Nell'allegato è aggiunto il seguente punto:
|
Articolo 2
La prima frase dell'allegato 8 della versione definitiva delle istruzioni consolari comuni e l'allegato 6 della versione defi- nitiva del manuale comune, quali risultano dalla decisione del comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999 (7), sono sostituiti dal testo seguente:
«Le caratteristiche tecniche e di sicurezza per i modelli di visto-autoadesivo sono contenute nel regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (8), quale modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002 (9), o adottate sulla base dello stesso.
Articolo 3
Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. PIQUÉ I CAMPS
(1) GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 310.
(2) Parere reso il 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella GU).
(3) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
ALLEGATO 6a
Indicazioni sulle modalità di compilazione della vignetta visto
(punto 3.1.2)
La parte I del presente documento corrisponde ai punti da VI.1.1 a VI. 1.8. dell'Istruzione consolare comune e la parte II all'allegato 13 del medesimo documento.
I. Compilazione della vignetta visto
1. Zona delle diciture comuni (zona 8)
1.1. Dicitura «VALIDO PER»
Scopo della dicitura è delimitare la zona geografica all'interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi.
Nello spazio corrispondente alla dicitura sono ammesse soltanto quattro opzioni:
a) |
Stati Schengen; |
b) |
Stato o Stati Schengen al territorio del quale o dei quali è limitata la validità del visto (in tal caso, vengono utilizzate le seguenti indicazioni: A per l'Austria, F per la Francia, D per la Germania, E per la Spagna, GR per la Grecia, P per il Portogallo, I per l'Italia, L per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi e B per il Belgio); |
c) |
Benelux; |
d) |
Stato Schengen [utilizzando le indicazioni di cui alla lettera b)] che ha rilasciato il visto nazionale per soggiorno di lunga durata + Stati Schengen (1). |
— |
Se la vignetta è utilizzata per il rilascio del visto uniforme, definito agli articoli 10 e 11 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, o per un visto la cui validità non è limitata al territorio della parte contraente di rilascio, la dicitura «VALIDO PER» sarà completata, nella lingua della parte contraente di rilascio, con la menzione «Stati Schengen». |
— |
Se la vignetta è utilizzata per il rilascio di un visto nazionale che consenta soltanto l'ingresso, il soggiorno e l'uscita attraverso un territorio limitato tale rubrica deve indicare il nome della parte contraente, nella lingua nazionale della medesima, al cui territorio è limitato l'ingresso, il soggiorno e l'uscita del titolare del visto. |
— |
Se la vignetta è utilizzata per il rilascio di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata avente, per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data di valità iniziale, altresì valore di visto uniforme per soggiorno di breve durata, questa dicitura indica per primo lo Stato membro che ha rilasciato il visto nazionale per soggiorno di lunga durata e poi gli «Stati Schengen» (1). |
— |
Nei casi previsti all'articolo 14 della convenzione di applicazione, la validità territoriale potrà essere limitata al territorio di uno o più Stati membri. In tal caso, e in funzione dei codici degli Stati membri da inserire nella rubrica, sono ammesse le seguenti opzioni:
|
1.2. Dicitura «DA.… A...»
Scopo della dicitura è indicare il periodo durante il quale il titolare può effettuare il soggiorno cui dà diritto il visto.
Dopo la preposizione «DA» va indicata la data del primo giorno in cui è autorizzato l'ingresso del titolare del visto nel territorio per cui il visto è valido. Questa data comporterà:
— |
Due cifre per segnalare il numero del giorno: la prima cifra è uno zero quando il numero si compone di unità. |
— |
Trattino di separazione orizzontale. |
— |
Due cifre per segnalare il mese: la prima cifra è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità. |
— |
Trattino di separazione orizzontale. |
— |
Due cifre per indicare l'anno, corrispondenti alle ultime due cifre dell'anno. |
— |
Esempio: 15—04—94 = 15 aprile 1994. |
Dopo la preposizione «A» si indicherà la data dell'ultimo giorno del periodo di soggiorno autorizzato. L'uscita del titolare del visto dal territorio per cui il visto è valido dovrà avvenire entro la mezzanotte di quel giorno.
Tale data sarà indicata con lo stesso sistema della data del primo giorno.
1.3. Dicitura «NUMERO DI INGRESSI»:
Scopo della dicitura è indicare il numero di ingressi che il titolare del visto può effettuare all'interno del territorio per cui il visto è valido e quindi «il numero dei soggiorni possibili, suddividendo i giorni autorizzati» nella dicitura 1.4.
Gli ingressi possono essere uno, due o molteplici senza doverne precisare il numero. Il numero di ingressi è indicato sulla vignetta a destra della dicitura, scrivendo «01» o «02» nel caso di uno o due ingressi, e l'abbreviazione «MULT» nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi.
Il visto di transito può consentire uno o due ingressi, indicati rispettivamente con le cifre «01» e «02». Soltanto in casi eccezionali, si potranno autorizzare più di due ingressi con una stessa vignetta visto, apponendo l'abbreviazione «MULT».
L'effettuazione di un numero uguale di uscite e di ingressi autorizzati implica la scadenza del visto, anche qualora il titolare non abbia usufruito di tutti i giorni di soggiorno autorizzati.
1.4. Dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO... GIORNI»:
Questa dicitura è volta a determinare il numero dei giorni in cui il titolare del visto è autorizzato a soggiornare nel territorio per cui il visto è valido (2), sia per un periodo di soggiorno continuo, sia suddividendo tale numero in vari periodi di soggiorno, entro le date menzionate alla dicitura 1.2 e rispettando il numero di ingressi autorizzati di cui al punto 1.3.
Nello spazio vuoto tra la dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO» e la parola «GIORNI» si indicherà il numero di giorni autorizzati utilizzando due cifre, la prima delle quali è uno zero quando il numero dei giorni autorizzati si compone di unità.
Il numero massimo di giorni che si potrà indicare è 90 per semestre.
1.5. Dicitura «RILASCIATO A.…IL.…»:
Questa dicitura indica, nella lingua nazionale della parte contraente di rilascio, il nome della città nella quale è ubicata la Rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto. Questo nome è scritto tra «A» e «IL» mentre la data di rilascio è indicata dopo «IL».
La data di rilascio è scritta con lo stesso sistema di cui al punto 1.2.
L'autorità che rilascia il visto potrà essere identificata dall'iscrizione del timbro stampato nella zona 4.
1.6. Dicitura «NUMERO DI PASSAPORTO»:
Scopo della dicitura è determinare il numero del passaporto sul quale è apposta la vignetta visto. Dopo l'ultima cifra si annota il numero di minori e il coniuge che accompagnano il titolare e che sono iscritti sul passaporto (si indicherà un numero seguito da una «X» corrispondente al numero di minori, ad esempio «3X» = tre minori, e una «Y» per il coniuge).
Se, in caso di mancato riconoscimento del documento di viaggio del titolare, si utilizza il modello uniforme di foglio per apporvi il visto, la rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto può scegliere di utilizzare lo stesso foglio per estendere la validità del visto a coniuge e ai minori a carico che accompagnano il titolare del foglio o di rilasciare fogli separati per il titolare, il coniuge e ognuna delle persone a suo carico, apponendo il visto corrispondente su ciascun foglio separatamente.
Il numero di passaporto da indicare è il numero di serie che figura stampato o perforato in tutte o quasi tutte le pagine.
Il numero di passaporto da indicare è il numero di serie che figura stampato o perforato in tutte o quasi tutte le pagine del passaporto. Il numero da indicare nella dicitura, in caso di apposizione del visto sul modello uniforme di foglio, è, invece del numero di passaporto, lo stesso numero tipografico che figura sul foglio, composto dei sei cifre, eventualmente corredato della lettera o delle lettere che identificano lo Stato membro o il gruppo di Stati membri di emissione del visto (3).
1.7. Dicitura «TIPO DI VISTO»:
Per facilitare la rapida identificazione da parte dei servizi di controllo, tale dicitura indica, mediante le lettere A, B, C e D, la categoria generica di visto cui si applica, nel caso specifico, la vignetta visto comune.
A: |
Visto di transito aeroportuale |
B: |
Visto di transito |
C: |
Visto per soggiorni di breve durata |
D: |
Visto nazionale per soggiorni di lunga durata |
D+C: |
Visto per soggiorni di lunga durata avente altresì valore di visto per soggiorni di breve durata (4). |
Per i visti di validità territoriale limitata e i visti collettivi si utilizzeranno, a seconda dei casi, le lettere A, B o C.
Nota: di norma, i visti non possono essere rilasciati più di tre mesi prima della loro prima utilizzazione.
1.8. Dicitura «COGNOME E NOME»
Nel passaporto o nel documento di viaggio del titolare del visto va inserita, nell'ordine, la prima parola riportata nella dicitura «cognome/i» e, di seguito, la prima parola riportata nella dicitura nome/i. La rappresentanza diplomatica o consolare deve verificare se il(i) cognome/i e il(i) nome/i che figurano nel passaporto o nel documento di viaggio e nella domanda di visto e quelli da iscrivere sia in questa dicitura sia nel campo di lettura automatica sono identici (5).
II. Modalità di compilazione della vignetta visto
VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE (VTA)
Si ricorda che sono sottoposti a VTA soltanto i cittadini di determinati paesi sensibili (cfr allegato 5a). Il titolare di un VTA non può lasciare la zona internazionale dell'aeroporto di transito.
Esempio 1
VTA SEMPLICE
— |
Tipo di visto: il VTA è rappresentato dalla lettera A. |
— |
Il VTA semplice dà accesso ad un solo paese (Italia, in questo caso). |
— |
La durata di validità è calcolata a partire dalla data di partenza (per esempio 10.02.00); la scadenza è fissata aggiungendo una «franchigia» di 7 giorni nel caso in cui il titolare del visto rinvii la sua partenza. |
— |
Dato che il VTA non dà diritto al soggiorno, la rubrica «Durata del soggiorno» deve essere sbarrata con XXX. |
Esempio 2 a)
VTA DOPPIO
(validità: un paese)
— |
Il VTA doppio permette il transito aeroportuale andata e ritorno. |
— |
Il termine della durata è calcolato secondo la formula: data del viaggio di ritorno + 7 giorni (nell'esempio fatto: data di ritorno 22.02.00). |
— |
Se è previsto il transito attraverso un solo aeroporto, la rubrica «valido per» è compilata con il nome del paese interessato [esempio 2 a]). Se il transito deve eccezionalmente aver luogo attraverso 2 paesi Schengen diversi all'andata e al ritorno, si indicherà «Stati Schengen» [esempio 2 b) in appresso]. |
Esempio 2 b)
VTA Doppio
(validità più paesi)
— |
La rubrica «valido per» è compilata con «Stati Schengen» al fine di consentire il transito attraverso due aeroporti situati in due paesi diversi. |
Esempio 3
VTA MULTIPLO
(deve rimanere eccezionale)
— |
Nel caso di un VTA multiplo (che consente vari transiti) il termine della validità è calcolato secondo la formula: data della prima partenza + 3 mesi. |
— |
Per compilare la rubrica «valido per» si procede come per il VTA doppio. |
VISTO DI TRANSITO
Esempio 4
TRANSITO SEMPLICE
— |
Tipo di visto: il visto di transito è rappresentato dalla lettera B. Si raccomanda di aggiungere per esteso «TRANSITO». |
— |
La durata di validità è calcolata a decorrere dalla data di partenza (per esempio 10.02.00). Il termine è fissato secondo la formula: data di partenza + (5 giorni massimo) + 7 giorni (franchigia nel caso in cui il titolare del visto rinvii la partenza). |
— |
La durata del soggiorno non può essere superiore a 5 giorni. |
Esempio 5
DOPPIO TRANSITO
— |
Durata di validità: quando la data dei vari transiti non è nota, cosa che generalmente accade, il termine di validità sarà calcolato secondo la formula: data di partenza + 6 mesi. |
— |
La durata del soggiorno non potrà essere superiore a 5 giorni per ogni transito. |
Esempio 6
TRANSITO MULTIPLO (deve rimanere eccezionale)
— |
La durata di validità è calcolata come per il doppio transito (esempio 5). |
— |
La durata del soggiorno non può superare i 5 giorni per ogni transito. |
BREVE SOGGIORNO
Esempio 7
BREVE SOGGIORNO SEMPLICE
— |
Tipo di visto: il breve soggiorno è rappresentato dalla lettera C. |
— |
La durata di validità è calcolata a decorrere dalla data della partenza (per esempio 10.02.00). Il termine è fissato secondo la formula: data di partenza + durata del soggiorno + franchigia di 15 giorni. |
— |
La durata del soggiorno non può essere superiore a 90 giorni per semestre (nella fattispecie, a titolo di esempio, 30 giorni). |
Esempio 8
BREVE SOGGIORNO MULTIPLO
— |
La durata di validità è calcolata a decorrere dalla data della partenza + 6 mesi massimo in funzione dei giustificativi presentati. |
— |
La durata del soggiorno non può essere superiore a 90 giorni per semestre (esempio fatto qui, ma la durata può essere inferiore). La durata del soggiorno stabilita corrisponde alla durata cumulata dei soggiorni successivi. Essa è altresì funzione dei giustificativi presentati. |
Esempio 9
BREVE SOGGIORNO DI CIRCOLAZIONE
— |
Si tratta di un visto di breve soggiorno che consente più ingressi di una durata di validità superiore a 6 mesi: 1, 2, 3 anni, 5 anni nei casi eccezionali (VIP) Nell'esempio fatto qui, la validità è fissata a 1 anno. |
— |
Per la durata del soggiorno (massimo 90 giorni) si procede come per l'esempio 8. |
VALIDITÀ TERRITORIALE LIMITATA (VTL)
Il VTL può essere sia un visto di breve soggiorno sia un visto di transito.
La limitazione di validità può riguardare un solo Stato o più Stati.
Esempio 10
VTL BREVE SOGGIORNO, UN SOLO PAESE
— |
Nella fattispecie, la validità territoriale è limitata ad un solo paese, l'Italia. |
— |
Il breve soggiorno è rappresentato dalla lettera C (stesso caso dell'esempio 7). |
Esempio 11 (6)
VTL BREVE SOGGIORNO, LIMITATO A PIÙ PAESI
Nella fattispecie, la rubrica «valido per» è completata:
— |
con i codici dei paesi per i quali il visto è valido (Austria: A, Belgio: B, Danimarca: DK, Finlandia: FIN, Francia: F, Germania: D, Grecia: GR, Islanda: IS, Italia: I, Lussemburgo: L, Norvegia: N, Paesi Bassi: NL, Portogallo: P, Spagna: E, Svezia: S. Nel caso del Benelux: BNL). Nell'esempio citato, la validità territoriale è limitata alla Francia e alla Spagna.
|
— |
o con la menzione «Stati Schengen» seguita tra parentesi dal segno meno e dai codici degli Stati membri per i quali il visto non è valido. Nella fattispecie, la validità territoriale è limitata a tutti gli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen, tranne la Francia e la Spagna.
|
Esempio 12
VTL TRANSITO, UN PAESE
— |
Il visto di transito è rappresentato dalla lettera B nella rubrica tipo di visto. |
— |
La limitazione territoriale, nella fattispecie, riguarda l'Italia. |
CASO DELLE PERSONE ACCOMPAGNATE
Esempio 13
— |
Si tratta del caso in cui uno o più minori o, in via eccezionale, il coniuge sono iscritti sul passaporto. |
— |
Se uno o più minori iscritti sul documento di viaggio beneficiano del visto, si aggiunge dopo il numero, nella rubrica «Numero del passaporto», «+ nX» (n corrisponde al numero di minori) e «+ Y» (se il coniuge è iscritto sul passaporto). Nell'esempio fatto (breve soggiorno, ingresso semplice, durata di soggiorno 30 giorni) il visto è rilasciato per il titolare del passaporto, 3 minori e il coniuge. |
VISTO RILASCIATO IN RAPPRESENTANZA
Esempio 14
Si tratta del caso in cui un visto è rilasciato da un Consolato di uno Stato Schengen in rappresentanza di un altro Stato Schengen.
Nella fattispecie, la rubrica «Annotazioni» è da completare con la lettera R seguita del codice del paese per conto del quale è stato rilasciato il visto.
I codici da utilizzare sono i seguenti: (7):
Belgio |
: |
B |
Danimarca |
: |
DK |
Germania |
: |
D |
Grecia |
: |
GR |
Spagna |
: |
E |
Francia |
: |
F |
Italia |
: |
I |
Lussemburgo |
: |
L |
Paesi Bassi |
: |
NL |
Austria |
: |
A |
Portogallo |
: |
P |
Finlandia |
: |
FIN |
Svezia |
: |
S |
Islanda |
: |
IS |
Norvegia |
: |
N |
Nell'esempio si tratta di un caso in cui l'Ambasciata dell'Italia a Lusaka ha rilasciato un visto in rappresentanza della Grecia.
VISTO NAZIONALE PER SOGGIORNO DI LUNGA DURATA AVENTE ALTRESÌ VALORE DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA (VDC) (8)
Esempio 15
— |
In questo caso, la dicitura «valido per» è completata dal codice del paese che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata + la formula «Stati Schengen». |
— |
Nell'esempio in questione, si tratta di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata rilasciato dalla Francia, con valore altresì di visto uniforme per soggiorni di breve durata. |
— |
Il visto per soggiorno di lunga durata con valore altresì di visto per soggiorni di breve durata è identificato dal codice D+C. |
SINTESI
|
«VALIDO PER» |
«TIPO» |
«NUMERO D'INGRESSI» |
«DA … A» |
«DURATA MASSIMA DI OGNI SOGGIORNO» (in giorni) |
|
Transito aeroportuale |
ITALIA (per esempio) O STATI SCHENGEN |
A |
01 |
Data di partenza |
Data di partenza + 7 giorni |
XXX |
02 |
Data di partenza |
Data di ritorno + 7 giorni |
||||
MULT (9) |
Data di 1a partenza |
Data di 1a partenza + numero dei mesi autorizzati (massimo 3 mesi) |
||||
Transito |
STATI SCHENGEN O ITALIA (per esempio) |
B |
01 |
Data di partenza |
Data di partenza + durata del soggiorno + 7 giorni |
XXX o da 1 a 5 |
02 |
Data di 1a partenza |
Data di 1a partenza + numero dei mesi autorizzati (massimo 6 mesi) |
||||
MULT (9) |
Data di 1a partenza |
|||||
Breve soggiorno |
STATI SCHENGEN O ITALIA (per esempio) |
C |
01 |
Data di partenza |
Data di partenza + durata del soggiorno + 15 giorni |
da 1 a 90 |
MULT (10) |
Data di 1a partenza |
Data di 1a partenza + numero dei mesi autorizzati (massimo 5 anni) |
||||
Lungo soggiorno valido anche come visto per breve soggiorno |
FRANCIA (per esempio) + STATI SCHENGEN |
D + C |
|
|
|
|
(1) Testo inserito dalla decisione 2001/420/CE del Consiglio (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 47). Applicabile dal 15 giugno 2002.
(2) Nel caso dei visti di transito, il numero di giorni che figura nella dicitura non può essere superiore a 5.
(3) Testo inserito dalla decisione 2002/586/CE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48). Applicabile dal 16 luglio 2002.
(4) Testo inserito dalla decisione 2001/420/CE del Consiglio (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 47). Applicabile dal 15 giugno 2001.
(5) Testo inserito dalla decisione 2002/586/CE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48). Applicabile dal 16 luglio 2002.
(6) Testo inserito dalla decisione 2001/329/CE del Consiglio (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32). Applicabile dal 27 aprile 2001.
(7) Testo riguardante Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda e Norvegia, inserito dalla decisione 2001/329/CE del Consiglio (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32). Applicabile dal 15 giugno 2001.
(8) Testo inserito dalla decisione 2001/420/CE del Consiglio (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 47). Applicabile dal 15 giugno 2001.
(9) MULT significa più viaggi, quindi più di due ingressi.
(10) MULT significa più viaggi, quindi più di due ingressi.
ALLEGATO 6b
Diciture eventualmente utilizzate da ogni parte contraente nella zona riservata alle «ANNOTAZIONI»
CONFIDENZIALE
ALLEGATO 6c
Norme relative alle iscrizioni nella zona di lettura ottica
CONFIDENZIALE
ALLEGATO 7
Modelli di vignetta visto
(punto 3.1.3)
INDICE
BENELUX | pag. 192 |
DANIMARCA | pag. 193 |
GERMANIA | pag. 193 |
GRECIA | pag. 194 |
SPAGNA | pag. 194 |
FRANCIA | pag. 195 |
ITALIA | pag. 195 |
AUSTRIA | pag. 196 |
PORTOGALLO | pag. 196 |
FINLANDIA | pag. 197 |
SVEZIA | pag. 197 |
ISLANDA | pag. 198 |
NORVEGIA | pag. 198 |
BENELUX
Joh. Enschedé
SECURITY CARDS AND DOCUMENTS
Schengen
Visumsticker
Benelux-landen
DANIMARCA
GERMANIA
GRECIA
SPAGNA
FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE
ETIQUETA ESPANOLA DEL
VISADO SCHENGEN
MODELO ELABORADO EN PROCESO DE PRODUCCION INDUSTRIAL
FRANCIA
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
VIGNETTE VISA SCHENGEN
ITALIA
AUSTRIA
PORTOGALLO
S. — R.
MINISTÉRIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS
DIRECÇAO-GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES
E DA
ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
FINLANDIA
SVEZIA
ISLANDA
NORVEGIA
ALLEGATO 8
Modelli di visto con validità territoriale limitata
(punto 3.2.3)
Questo documento corrisponde agli esempi 10, 11 e 12 dell'allegato 13 dell'Istruzione consolare comune.
VALIDITÀ TERRITORIALE LIMITATA (VTL)
Il VTL può essere sia un visto di breve soggiorno sia un visto di transito.
La limitazione di validità può riguardare un solo Stato o più Stati.
Esempio 1
VTL BREVE SOGGIORNO, UN SOLO PAESE
— |
Nella fattispecie, la validità territoriale è limitata ad un solo paese, l'Italia. |
— |
Il breve soggiorno è rappresentato dalla lettera C (stesso caso dell'esempio 7 dell'allegato 6a). |
Esempio 2 (1)
VTL BREVE SOGGIORNO, LIMITATO A PIÙ PAESI
Nella fattispecie, la rubrica «valido per» è completata:
— |
con i codici dei paesi per i quali il visto è valido (Austria: A, Belgio: B, Danimarca: DK, Finlandia: FIN, Francia: F, Germania: D, Grecia: GR, Islanda: IS, Italia: I, Lussemburgo: L, Norvegia: N, Paesi Bassi: NL, Portogallo: P, Spagna: E, Svezia: S. Nel caso del Benelux: BNL). Nell'esempio citato, la validità territoriale è limitata alla Francia e alla Spagna.
|
— |
o con la menzione «Stati Schengen» seguita tra parentesi dal segno meno e dai codici degli Stati membri per i quali il visto non è valido. Nella fattispecie, la validità territoriale è limitata a tutti gli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen, tranne la Francia e la Spagna.
|
Esempio 3
VTL TRANSITO, UN PAESE
— |
Il visto di transito è rappresentato dalla lettera B nella rubrica tipo di visto. |
— |
La limitazione territoriale, nella fattispecie, riguarda l'Italia. |
(1) Testo inserito dalla decisione 2001/329/CE del Consiglio (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32). Applicabile dal 27 aprile 2001.
ALLEGATO 8a
Obblighi inerenti all'informazione delle parti contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale
(punto 3.2.4)
Il presente documento corrisponde all'allegato 14 dell'Istruzione consolare comune.
1. INFORMAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DI UN VISTO CON VALIDITÀ TERRITORIALE LIMITATA
1.1. Generalità
Di norma, perché uno straniero possa entrare nel territorio degli Stati Schengen, deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione di applicazione.
Qualora lo straniero non soddisfi tutte queste condizioni, l'ingresso deve essergli rifiutato, a meno che una parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero a causa di obblighi internazionali. La parte contraente interessata può in tal caso rilasciare soltanto un visto con validità territoriale limitata (VTL) e deve avvertirne le altre parti contraenti (articolo 5, paragrafo 2, e articolo 16 della convenzione di applicazione).
Di norma, il rilascio di un VTL di breve soggiorno, conformemente alle disposizioni della convenzione di applicazione e dell'Istruzione consolare comune [SCH/II-Visa (93) 11, 6a rev., 4a corr., cap. V, punto 3], è subordinato alle seguenti condizioni:
a) |
Il rilascio di un VTL costituisce una deroga. Le condizioni per il rilascio di un tale visto devono essere esaminate accuratamente caso per caso. |
b) |
Non c'è da aspettarsi né sarebbe auspicabile, stando allo spirito e alla finalità delle disposizioni Schengen, che le parti contraenti abusino della possibilità di rilasciare un VTL. Non bisogna quindi aspettarsi ad un numero elevato di casi. Non è pertanto necessaria una procedura automatizzata per informare le altre parti contraenti. |
1.2. Norme procedurali
Onde definire le norme procedurali da seguire per l'informazione delle parti contraenti in merito al rilascio di un VTL, è opportuno distinguere tra i visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari e i visti rilasciati dai posti di frontiera. Si applicano le seguenti norme procedurali:
1.2.1. Rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari
Per l'informazione delle altre parti contraenti valgono le disposizioni [cfr. doc. SCH/II-Visa (94) 7] previste per il meccanismo provvisorio di consultazione delle autorità centrali (articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di applicazione). Le disposizioni divergenti devono essere comunicate dalle parti contraenti interessate. I dati sono trasmessi, in linea di massima, entro 72 ore.
1.2.2. Rilascio del visto da parte dei posti di frontiera
In questo caso, l'informazione delle altre parti contraenti è trasmessa, in linea di massima, entro 72 ore alle autorità centrali.
1.2.3. |
È necessario che le parti contraenti designino punti di contatto per la ricezione delle informazioni. |
1.2.4. |
Nell'ambito dell'instaurazione della procedura automatizzata per la realizzazione delle consultazioni delle autorità centrali (articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di applicazione) si vigilerà affinché le altre parti contraenti siano informate del rilascio di un VTL, qualora tale rilascio avvenga a seguito di obiezioni mosse da una o da più parti contraenti contro il rilascio di un visto Schengen valido nell'ambito della procedura di consultazione. Negli altri casi di rilascio di un VTL non è possibile ricorrere a questa procedura per la comunicazione prevista delle informazioni tra gli Stati. |
1.2.5. |
Sono trasmessi alle parti contraenti i seguenti dati:
|
2. ANNULLAMENTO, REVOCA E RIDUZIONE DELLA VALIDITÀ DEL VISTO UNIFORME
Sulla base dei principi adottati dal comitato esecutivo per l'annullamento, la revoca e la riduzione della validità territoriale del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], è obbligatorio informare le parti contraenti.
2.1. Annullamento del visto
L'annullamento di un visto Schengen ha per effetto di impedire l'ingresso nel territorio delle parti contraenti di persone in merito alle quali risulta, dopo l'avvenuto rilascio, che non soddisfano le condizioni di rilascio del visto.
La parte contraente che procede all'annullamento di un visto rilasciato da un'altra parte contraente deve informare, in linea di massima entro 72 ore, le autorità centrali dello Stato di rilascio.
Tale comunicazione deve contenere i seguenti dati:
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Cognome, nome e data di nascita del titolare del visto |
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Cittadinanza del titolare del visto |
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Tipo e numero del documento di viaggio |
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Numero della vignetta visto |
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Tipo di visto |
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Data e luogo del rilascio del visto |
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Data e motivo dell'annullamento. |
2.2. Revoca del visto
La revoca del visto permette, dopo l'ingresso nel territorio, di annullare il periodo di validità del visto che deve ancora decorrere.
La parte contraente che procede alla revoca di un visto uniforme deve informare, in linea di massima entro 72 ore, la parte contraente di rilascio. Tale comunicazione deve contenere gli stessi elementi menzionati al punto 2.1.
2.3. Riduzione della durata di validità del visto
Quando uno Stato Schengen riduce la durata di validità di un visto rilasciato da un'altra parte contraente, deve informare, in linea di massima entro 72 ore, le autorità centrali di quest'ultima. La comunicazione contiene gli stessi dati menzionati al punto 2.1.
2.4. Procedura
Le informazioni trasmesse alla parte contraente che ha rilasciato il visto in caso di annullamento, di revoca e di riduzione della validità del visto sono, in linea di massima, inviate all'autorità centrale designata da questa parte contraente.
3. INFORMAZIONE RELATIVA AI TITOLI DI SOGGIORNO NAZIONALI (ARTICOLO 25)
L'articolo 25, paragrafo 1, dispone che la parte contraente che prevede di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, deve consultare preliminarmente la parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tener conto degli interessi di quest'ultima. Le condizioni per il rilascio di un titolo di soggiorno possono in particolare essere motivi umanitari o conseguenza di obblighi internazionali. In ogni caso, deve trattarsi di motivi seri.
L'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma prevede che la parte contraente che ha effettuato la segnalazione deve allora ritirare quest'ultima a livello Schengen, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.
L'applicazione delle disposizioni summenzionate presuppone quindi una duplice comunicazione tra la parte contraente che prevede di rilasciare il titolo di soggiorno e la parte contraente che ha effettuato la segnalazione:
— |
consultazione preventiva volta a tutelare gli interessi della parte contraente che ha effettuato la segnalazione, e |
— |
informazione sul rilascio del titolo di soggiorno, affinché la parte contraente che ha effettuato la segnalazione possa procedere al ritiro di quest'ultima. |
Conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, della convenzione di applicazione, la consultazione della parte contraente che ha effettuato la segnalazione è altresì necessaria qualora risulti a posteriori, ossia ad avvenuto rilascio del titolo di soggiorno, che il titolare del documento è segnalato ai fini della non ammissione.
Stando allo spirito della convenzione di applicazione, anche il rilascio di un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione in una delle parti contraenti rimarrà una deroga.
Per quanto riguarda la comunicazione di cui all'articolo 25 della convenzione, vi è una stretta relazione quanto al contenuto con gli archivi di dati del Sistema d'informazione Schengen (SIS). Occorre verificare se la trasmissione di informazioni possa avvenire tramite la futura procedura Sirene.
Le regole procedurali prospettate nella presente nota saranno riesaminate, sotto il profilo della loro applicazione pratica, al più tardi dodici mesi dopo la messa in vigore della convenzione di applicazione.
ALLEGATO 9
Modello di visto di soggiorno di lunga durata
(punto 3.3.2)
VISTO DI LUNGO SOGGIORNO
— |
Il visto di lungo soggiorno consente una durata di soggiorno superiore a 90 giorni per semestre. Resta di competenza nazionale ma permette il libero transito attraverso gli altri Stati Schengen, per recarsi, la prima volta, nel territorio dello Stato che ha rilasciato il visto. |
— |
Il visto di lungo soggiorno è rappresentato dalla lettera D nella rubrica «Tipo di visto». |
— |
Nella rubrica «Valido per» va indicato un solo paese. Tale menzione è seguita da: «(+ 1 transito Schengen)», per ricordare che il visto autorizza il transito attraverso il resto dello spazio Schengen per recarsi nello Stato di rilascio. |
— |
La durata del soggiorno indicata non può essere superiore a 90 giorni. |
ALLEGATO 10
Importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali
(punto 4.1.2)
INDICE
BELGIO | pag. 208 |
DANIMARCA | pag. 208 |
GERMANIA | pag. 208 |
GRECIA | pag. 209 |
SPAGNA | pag. 209 |
FRANCIA | pag. 209 |
ITALIA | pag. 210 |
LUSSEMBURGO | pag. 210 |
PAESI BASSI | pag. 211 |
AUSTRIA | pag. 211 |
PORTOGALLO | pag. 211 |
FINLANDIA | pag. 211 |
SVEZIA | pag. 211 |
ISLANDA | pag. 211 |
NORVEGIA | pag. 211 |
Questo documento corrisponde all'allegato 7 dell'Istruzione consolare comune.
BELGIO
La legge prevede in generale la verifica dei mezzi di sussistenza sufficienti senza precisarne le modalità vincolanti.
La prassi amministrativa è la seguente:
— |
Straniero che risiede da un privato La prova dei mezzi di sussistenza può essere fornita mediante un impegno di presa a carico, sottoscritto dalla persona che alloggerà lo straniero in Belgio e legalizzato dall'amministrazione comunale del luogo di residenza. L'impegno di presa a carico riguarda le spese di soggiorno, di assistenza sanitaria, di alloggio e di rimpatrio dello straniero, qualora quest'ultimo non possa provvedervi e per evitare che esse siano sostenute dai poteri pubblici. L'impegno deve essere sottoscritto da una persona solvibile e, se si tratta di uno straniero, in possesso di un'autorizzazione di soggiorno o di dimora. Se necessario, si può inoltre richiedere allo straniero di addurre la prova di risorse personali. Qualora non disponga di alcun credito finanziario, deve poter disporre di circa 38 EUR per ogni giorno del soggiorno previsto. |
— |
Straniero che risiede in albergo Lo straniero, qualora non fornisca la prova di un qualunque credito, deve poter disporre di circa 50 EUR ogni giorno del soggiorno previsto. Nella maggioranza dei casi, l'interessato inoltre deve esibire un documento di trasporto (biglietto di aereo) che gli consenta di ritornare nel suo paese di origine o di residenza. |
DANIMARCA
Ai sensi della legge danese sugli stranieri lo straniero, all'atto dell'ingresso nel territorio danese, deve disporre di mezzi sufficienti per il suo sostentamento e per il viaggio di ritorno.
La valutazione di tali mezzi si basa per ogni caso su una stima concreta effettuata dai servizi di controllo all'ingresso in base alla situazione economica dello straniero, tenendo conto delle informazioni sulle possibilità di cui dispone in materia di alloggio e di viaggio di ritorno.
L'amministrazione ha determinato un importo per valutare se lo straniero disponga di mezzi di sostentamento sufficienti. Si considera pertanto che in linea di principio lo straniero debba disporre di 300 DKK ogni 24 ore.
Lo straniero deve inoltre fornire la prova dei mezzi sufficienti per il viaggio di ritorno, ad esempio sotto forma di un biglietto di ritorno.
GERMANIA
L'articolo 60, secondo comma, della legge sugli stranieri del 9 luglio 1990 (AuslG) stabilisce che lo straniero potrà essere, tra l'altro, allontanato alla frontiera, se sussiste una ragione di allontanamento.
È il caso per esempio, dello straniero che ricorre o che deve ricorrere all'assistenza sociale, per sé, per i membri della sua famiglia che risiedono nel territorio tedesco o per altre persone a carico (articolo 46, sesto comma, della AuslG).
Non esistono tariffe di riferimento che possono essere messe a disposizione del personale addetto al controllo. Nella prassi, di norma, l'importo base utilizzato come importo di riferimento equivale a 25 EUR/giorno. Lo straniero deve inoltre disporre di un biglietto di ritorno o di mezzi equivalenti (o dell'equivalente in denaro).
Tuttavia, prima di pronunciare il rifiuto d'ingresso, si deve dare la possibilità allo straniero di produrre in modo legale e in tempi ragionevoli, i mezzi necessari per il soggiorno in Germania, avvalendosi per esempio:
— |
di una garanzia bancaria di un istituto di credito tedesco, |
— |
di una dichiarazione da parte dell'ospite dalla quale risulta che si fa garante per lo straniero, |
— |
di un vaglia telegrafico, |
— |
del deposito di una prestazione di garanzia presso il Servizio stranieri competente in materia di soggiorno. |
GRECIA
Il decreto ministeriale n. 3011/2/1f dell'11 gennaio 1992 fissa l'ammontare dei mezzi di sussistenza di cui devono disporre i cittadini stranieri che intendono entrare nel territorio della Repubblica ellenica, fatti salvi i cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
In virtù di tale decreto ministeriale, per l'ingresso nel territorio greco di cittadini stranieri di paesi non membri della Comunità europea, è richiesta una somma pari a 20 EUR diari in valuta straniera per persona e un minimo di 100 EUR.
Per quanto riguarda i minorenni che sono membri della famiglia dello straniero l'importo giornaliero è ridotto del 50 %.
Dato che i paesi non comunitari esigono che i cittadini greci cambino valuta estera alla frontiera, la stessa misura è applicata ai cittadini di questi paesi, sulla base della reciprocità.
SPAGNA
Riportiamo in appresso l'ammontare minimo dei mezzi economici di cui gli stranieri debbono dimostrare di disporre:
a) |
Per il loro sostentamento, durante il soggiorno in Spagna, 30 EUR — o l'equivalente legale in moneta straniera — moltiplicato per il numero di giorni previsti per il soggiorno in Spagna e per il numero di membri della famiglia o dei parenti che li accompagnano. L'ammontare minimo che debbono dimostrare di disporre è, in ogni caso, di 300 EUR a persona, a prescindere dalla durata prevista del soggiorno. |
b) |
Per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso Stati terzi, il biglietto o i biglietti personali, non trasferibili e obliterati nel mezzo di trasporto che essi desiderano utilizzare. |
Gli stranieri debbono dimostrare di disporre dei mezzi economici indicati esibendo i medesimi, qualora ne siano effettivamente provvisti, o presentando assegni certificati, assegni turistici, ricevute di versamenti, lettere di credito o un'attestazione bancaria di tali estremi. Si ammette, in mancanza, qualsiasi altro documento giustificativo ritenuto sufficiente dalle autorità spagnole di polizia di frontiera.
FRANCIA
L'importo di riferimento dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno previsto dallo straniero, o per il transito sul territorio francese se questi è diretto verso un paese terzo, corrisponde in Francia all'ammontare del salario minimo interprofessionale di crescita (SMIC), calcolato quotidianamente sulla base del tasso fissato il 1o gennaio dell'anno in corso.
L'importo è rivalutato periodicamente in funzione delle tendenze del costo della vita in Francia:
— |
automaticamente, non appena l'indice dei prezzi subisce un incremento superiore al 2 %, |
— |
per decisione del governo, previo parere della Commissione nazionale di negoziazione collettiva, per accordare un aumento superiore all'evoluzione dei prezzi. |
A partire dal 1o luglio 1998, l'importo quotidiano dello SMIC ammonta a 47,80 EUR.
I titolari di una attestation d'accueil (attestato di accoglienza) devono disporre di un importo minimo pari a metà SMIC per il soggiorno in Francia. Tale ammontare è quindi di 23,90 EUR al giorno.
ITALIA
L'articolo 4, comma 3, del «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» n. 286 del 25 luglio 1998, recita che «… l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal ministro dell'Interno... Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi».
L'accennata direttiva, che è stata emanata il 1o marzo 2000 e titola «Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato», stabilisce che:
— |
la disponibilità di mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze di fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fondi di reddito nel territorio nazionale, |
— |
gli importi monetari fissati nella presente direttiva verranno annualmente rivalutati, previa applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall'ISTAT e calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio, |
— |
lo straniero deve indicare la disponibilità di idoneo alloggio nel territorio nazionale ed il possesso della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno, |
— |
i mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio del visto e per l'ingresso nel territorio nazionale per motivi turistici sono definiti secondo l'allegata tabella A. |
Tabella A
Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso nel territorio nazionale per turismo
(in euro) |
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Classi di durata del viaggio |
Numero dei partecipanti al viaggio |
|
Un partecipante |
Due o più partecipanti |
|
Da 1 a 5 giorni quota fissa complessiva |
269,60 |
212,81 |
Da 6 a 10 giorni quota a persona giornaliera |
44,93 |
26,33 |
Da 11 a 20 giorni quota fissa |
51,64 |
25,82 |
+ quota giornaliera a persona |
36,67 |
22,21 |
Oltre i 20 giorni quota fissa |
206,58 |
118,79 |
+ quota giornaliera a persona |
27,89 |
17,04 |
LUSSEMBURGO
La legislazione lussemburghese non prevede importi di riferimento per i controlli alla frontiera. L'agente addetto al controllo decide, caso per caso, se lo straniero che si presenta alla frontiera dispone o meno di mezzi di sostentamento sufficienti. A tal fine, l'agente tiene conto della finalità del soggiorno e del tipo di alloggio.
PAESI BASSI
Questo importo, cui gli agenti addetti alla sorveglianza delle frontiere fanno riferimento all'atto del controllo dei mezzi di sussistenza, ammonta a 34 EUR per persona e al giorno.
L'applicazione di questo criterio rimane flessibile, considerato che la valutazione dell'ammontare dei mezzi di sussistenza richiesto dipende sempre, fra altre cose, dalla durata del soggiorno previsto, dal motivo del viaggio e dalla situazione personale dell'interessato.
AUSTRIA
L'articolo 52, secondo comma, quarta frase, della legge sugli stranieri dispone il respingimento di uno straniero all'atto dei controlli di frontiera qualora tale straniero non abbia alcun luogo di residenza nel territorio nazionale e non disponga dei mezzi di sostentamento sufficienti sia per il suo soggiorno che per il ritorno nel paese di provenienza.
Non vi sono tuttavia importi di riferimento. La decisione viene presa caso per caso in funzione dello scopo, del tipo e della durata del soggiorno e si esamina, a seconda delle circostanze, se si possono accettare come mezzi di prova, oltre ai contanti, i travellers' cheque, le carte di credito, i certificati bancari, le dichiarazioni d'impegno di persone residenti in Austria che offrono sufficienti garanzie di solvibilità.
PORTOGALLO
Ai fini dell'ingresso e della permanenza in Portogallo gli stranieri dovranno disporre dei seguenti importi:
— |
75 EUR per ogni ingresso, |
— |
40 EUR per ogni giorno di permanenza. |
Gli interessati che dimostrino di avere vitto e alloggio assicurati durante la loro permanenza in Portogallo saranno dispensati dall'obbligo di essere in possesso di tali importi.
FINLANDIA
L'importo su cui si basano gli agenti incaricati della sorveglianza delle frontiere all'atto del controllo dei mezzi di sostentamento ammonta attualmente a 40 EUR per persona al giorno.
SVEZIA
La legge svedese non prevede un importo di riferimento in materia di attraversamento delle frontiere. L'ufficiale preposto al controllo decide caso per caso se lo straniero abbia mezzi di sostentamento adeguati.
ISLANDA
In virtù della legge islandese, gli stranieri devono dimostrare di essere in possesso di denaro sufficiente per soddisfare le loro necessità in Islanda e per effettuare il viaggio di ritorno. In pratica l'importo di riferimento è pari a 4 000 ISK per persona. Per le persone le cui spese di soggiorno sono sostenute da un terzo, questo importo è diviso per due. L'importo totale minimo è di 20 000 ISK per ogni ingresso.
NORVEGIA
Ai sensi dell'articolo 27, lettera d), della legge norvegese sull'immigrazione, ogni cittadino straniero che non sia in grado di dimostrare che dispone di mezzi sufficienti per il soggiorno nel Regno di Norvegia e per il viaggio di ritorno, o che può contare su tali mezzi, può essere respinto alla frontiera.
Gli importi ritenuti necessari sono determinati a titolo individuale e le decisioni sono adottate caso per caso. Si tiene conto della durata del soggiorno, del fatto che il cittadino straniero sarà alloggiato presso la sua famiglia o da conoscenti, che dispone di un titolo di trasporto per il viaggio di ritorno e che è stata fornita una garanzia per il suo soggiorno (a titolo indicativo, è ritenuto sufficiente un importo di 500 NOK al giorno per i visitatori che non soggiornano presso la famiglia o conoscenti).
ALLEGATO 11
Elenco dei documenti che autorizzano l'ingresso senza visto
INDICE
BELGIO | pag. 213 |
DANIMARCA | pag. 214 |
GERMANIA | pag. 215 |
GRECIA | pag. 217 |
SPAGNA | pag. 218 |
FRANCIA | pag. 220 |
ITALIA | pag. 222 |
LUSSEMBURGO | pag. 223 |
PAESI BASSI | pag. 224 |
AUSTRIA | pag. 225 |
PORTOGALLO | pag. 226 |
FINLANDIA | pag. 227 |
SVEZIA | pag. 227 |
ISLANDA | pag. 227 |
NORVEGIA | pag. 228 |
Questo documento corrisponde all'allegato 4 dell'Istruzione consolare comune.
BELGIO
— |
Carte d'identité d'étranger Identiteitskaart voor vreemdelingen Personalausweis für Ausländer (Carta d'identità per stranieri) |
— |
Certificat d'inscription au régistre des étrangers Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister (Certificato d'iscrizione nel registro degli stranieri) |
— |
Titoli di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri:
|
— |
Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de twaalf jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild (Certificato di identità munito di fotografia rilasciato da un'amministrazione comunale belga ad un bambino di età inferiore a dodici anni) |
— |
Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea |
DANIMARCA
Carte di soggiorno
EF/EØS — opholdskort (carta di soggiorno UE/SEE) (denominazione figurante sulla carta)
— |
Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Carta A. Titolo di soggiorno UE/SEE temporaneo utilizzato per i cittadini dell'UE o del SEE) |
— |
Kort B. Tidsubegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Carta B. Titolo di soggiorno UE/SEE di durata illimitata utilizzato per i cittadini dell'UE o del SEE) |
— |
Kort Karte K. Tidsbegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF/EØS-reglerne (Carta K. Titolo di soggiorno temporaneo per i cittadini di paesi terzi ai quali è rilasciato un permesso di soggiorno in virtù delle norme UE/SEE) |
— |
Kort L. Tidsubegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF/EØS-reglerne (Carta L. Titolo di soggiorno di durata illimitata per i cittadini di paesi terzi ai quali è rilasciato un permesso di soggiorno in virtù delle norme UE/SEE) |
Permesso di soggiorno (denominazione figurante sulla carta)
— |
Kort C. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse (Carta C. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro) |
— |
Kort D. Tidsubegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse (Carta D. Permesso di soggiorno di durata illimitata per gli stranieri che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro) |
— |
Kort E. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde (Carta E. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non hanno diritto al lavoro) |
— |
Kort F. Tidsbegrænset opholdstilladelse til flygtninge — er fritaget for arbejdstilladelse (Carta F. Permesso di soggiorno temporaneo per i rifugiati che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro) |
— |
Kort G. Tidsbegrænset opholdstilladelse til EF/EØS — statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne — er fritaget for arbejdstilladelse (Carta G. Permesso di soggiorno temporaneo per i cittadini UE/SEE in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato su base diversa da quella derivante dalle norme UE — non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro) |
— |
Kort H. Tidsubegrænset opholdstilladelse til EF/EØS — statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne — er fritaget for arbejdstilladelse (Carta H. Permesso di soggiorno di durata illimitata per i cittadini UE/SEE in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato su base diversa da quella derivante dalle norme UE — non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro) |
— |
Kort J. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge (Carta J. Permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo per gli stranieri) |
Dal 14 settembre 1998 la Danimarca rilascia nuove carte di soggiorno che hanno il formato di una carta di credito.
Sono ancora in circolazione carte di soggiorno B, D e H valide, di formato diverso. Tali carte sono in carta plastificata, hanno un formato di circa 9 cm × 13 cm e contengono stemmi della Danimarca in retino bianco. Il colore di base della carta è il beige, della carta D è il rosa chiaro e della carta H è il viola chiaro.
Vignette da apporre sul passaporto con le seguenti menzioni:
— |
Sticker B. — Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde (Vignetta B. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non hanno diritto al lavoro) |
— |
Sticker C. — Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse (Vignetta C. Permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo) |
— |
Sticker D. — Medfølgende slægtninge (opholdstilladelse til børn, der er optaget i forældres pas) [Vignetta D. Familiari accompagnatori (permesso di soggiorno per i minori che figurano sul passaporto dei loro genitori)] |
— |
Sticker H. — Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse (Vignetta H. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro) |
Vignette rilasciate dal ministero degli Affari esteri:
— |
Sticker E — Diplomatisk visering [(Vignetta E. — visto diplomatico) — è rilasciata ai diplomatici e ai familiari che figurano negli elenchi diplomatici nonché al personale di livello equivalente delle organizzazioni internazionali in Danimarca. Valida per il soggiorno e per ingressi multipli fintantoché la persona interessata figura negli elenchi diplomatici a Copenaghen] |
— |
Sticker F — Opholdstilladelse (Vignetta F. — permesso di soggiorno) — è rilasciata al personale tecnico o amministrativo distaccato e ai familiari nonché al personale di servizio dei diplomatici distaccati dal ministero degli Affari esteri dello Stato di provenienza con un passaporto di servizio. È altresì rilasciata al personale di livello equivalente delle organizzazioni internazionali in Danimarca. Valida per il soggiorno e per ingressi multipli per la durata della missione. |
— |
Sticker S (i kombination med sticker E eller F) [(Vignetta S (corredata di una vignetta E o F)] Permesso di soggiorno per i parenti stretti accompagnatori se figurano nel passaporto. |
Va segnalato che le carte d'identità destinate ai diplomatici stranieri, al personale tecnico o amministrativo, al personale di servizio, ecc., rilasciate dal ministero degli Affari esteri, non autorizzano l'ingresso senza visto, dato che tali carte d'identità non costituiscono la prova di un permesso di soggiorno in Danimarca.
Altri documenti:
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Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea |
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Permesso di riammissione sotto forma di vignetta visto recante la menzione nazionale D |
GERMANIA
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Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland (Titolo di soggiorno della Repubblica federale di Germania) |
— |
Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG (Titolo di soggiorno per cittadini della Comunità europea) |
— |
Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland (Permesso di soggiorno per la Repubblica federale di Germania) |
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Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland (Autorizzazione di soggiorno per la Repubblica federale di Germania) |
— |
Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland (Autorizzazione di soggiorno per la Repubblica federale di Germania) Questi permessi di soggiorno autorizzano l'ingresso senza visto soltanto qualora siano iscritti in un passaporto o siano rilasciati in relazione ad un passaporto in quanto permesso sostitutivo del visto. Non autorizzano l'ingresso senza visto se sono rilasciati al posto di un documento d'identità nazionale. Nemmeno il documento relativo ad una misura di espulsione rinviata [«Aussetzung der Abschiebung (Duldung)»] né il permesso di soggiorno provvisorio per richiedenti l'asilo («Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber») autorizzano l'ingresso senza visto. |
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Titoli di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri:
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Titoli di soggiorno speciali rilasciati dai Länder:
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Nuovi titoli di soggiorno rilasciati dal ministero degli Affari esteri in formato tessera (formato «Personalausweis» — carta d'identità)
I privilegi di cui godono i titolari delle diverse tessere sono descritti sul retro della tessera corrispondente. |
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Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea. |
GRECIA
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Άδεια παραμονής αλλοδαπού για εργασία (Permesso di soggiorno per stranieri rilasciato per motivi di lavoro) |
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Άδεια παραμονής μελών οικογενείας αλλοδαπού (Permesso di soggiorno per stranieri rilasciato ai fini del ricongiungimento familiare) |
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Άδεια παραμονής αλλοδαπού για σπουδές (Permesso di soggiorno per stranieri rilasciato per motivi di studio) |
— |
Άδεια παραμονής αλλοδαπού (Permesso di soggiorno per stranieri) (bianco) [Rilasciato a stranieri coniugi di cittadini ellenici, durata di validità: un anno, prorogabile ogni anno, per tutta la durata del matrimonio] |
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Άδεια παραμονής αλλοδαπού (Permesso di soggiorno per stranieri) (beige-giallo) [Rilasciato a tutti gli stranieri che soggiornano legalmente nel paese; durata di validità: da uno a cinque anni] |
— |
Άδεια παραμονής αλλοδαπού (Permesso di soggiorno per stranieri) (bianco) [Rilasciato ai rifugiati statutari ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951] |
— |
Δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού (Carta d'identità per stranieri) (verde) [Rilasciata soltanto a stranieri di origine ellenica; durata di validità: due o cinque anni] |
— |
Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (Carta d'identità speciale per persone di origine ellenica) (beige) [Rilasciata a cittadini albanesi di origine ellenica; durata di validità: tre anni. Lo stesso documento è rilasciato ai coniugi e ai discendenti di origine ellenica, a prescindere dalla loro nazionalità, a condizione che il legame di parentela sia attestato da un documento ufficiale] |
— |
Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (Carta d'identità speciale per persone di origine ellenica) (rosa) [Rilasciata a cittadini dell'ex Unione Sovietica di origine ellenica; durata di validità: indeterminata] |
— |
Δελτίο ταυτότητας διπλωματικού υπαλλήλου (Carta di identità per diplomatici) (bianco) Δελτίο ταυτότητας προξενικού υπαλλήλου (Carta di identità per funzionari consolari) (bianco) Δελτίο ταυτότητας υπαλλήλου διεθνούς οργανισμού (Carta di identità per funzionari di organizzazioni internazionali) (bianco) Δελτίο ταυτότητας διοικητικού υπαλλήλου διπλωματικής αρχής (Carta di identità per funzionari amministrativi del corpo diplomatico) (azzurro) |
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Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea. |
Nota Le prime quattro categorie saranno valide fino alla loro scadenza. L'emissione è cessata il 2 giugno 2001.
SPAGNA
Possono far ingresso in Spagna senza visto i titolari di un'autorizzazione al reingresso per il periodo di vigenza della stessa.
I titoli di soggiorno in corso di validità che autorizzano l'ingresso senza visto nel territorio spagnolo di uno straniero che in relazione alla sua cittadinanza sarebbe soggetto all'obbligo del visto sono i seguenti:
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Permiso de residencia inicial (Permesso di soggiorno iniziale) |
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Permiso de residencia ordinario (Permesso di soggiorno ordinario) |
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Permiso de residencia especial (Permesso di soggiorno speciale) |
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Tarjeta de estudiante (Tessera per studente) |
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Permiso de residencia tipo a (Permesso di soggiorno tipo A) |
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Permiso de residencia tipo b (Permesso di soggiorno tipo b) |
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Permiso de trabajo y de residencia tipo B (Permesso di lavoro e soggiorno tipo B) |
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Permiso de trabajo y de residencia tipo C (Permesso di lavoro e soggiorno tipo C) |
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Permiso de trabajo y de residencia tipo d (Permesso di lavoro e soggiorno tipo d) |
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Permiso de Trabajo y de Residencia tipo D (Permesso di lavoro e soggiorno tipo D) |
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Permiso de trabajo y de residencia tipo E (Permesso di lavoro e soggiorno tipo E) |
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Permiso de trabajo fronterizo tipo F (Permesso di lavoro di frontiera tipo F) |
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Permiso de trabajo y de residencia tipo P (Permesso di lavoro e soggiorno tipo P) |
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Permiso de trabajo y de residencia tipo Ex (Permesso di lavoro e soggiorno tipo Ex) |
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Tarjeta de reconocimiento de la excepción a la necesidad de obtener permiso de trabajo y permiso de residencia (articulo 16 de la Ley 7/85) (Tessera di riconoscimento dell'esonero dall'obbligo del permesso di lavoro e di quello di soggiorno — articolo 16 della Legge 7/85) |
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Permiso de residencia para refugiados (Permesso di soggiorno per rifugiati) |
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Lista de Personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea (Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea) |
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Tarjeta de familiar residente comunitario (Documento per familiare di un cittadino comunitario) |
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Tarjeta temporal de familiar de residente comunitario (Documento temporaneo per familiare di un cittadino comunitario) |
I titolari delle seguenti credenziali rilasciate dal ministero degli Affari esteri possono entrare senza visto:
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Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Cuerpo Diplomático. Embajador. Documento de Identidad» (Corpo diplomatico. Ambasciatore. Documento d'identità), rilasciata agli ambasciatori accreditati. |
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Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Cuerpo Diplomático. Documento de Identidad» (Corpo diplomatico. Documento d'identità), rilasciata al personale accreditato presso una missione diplomatica con status diplomatico. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F. |
— |
Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore giallo) recante in copertina la menzione «Misiones Diplomáticas. Personal Administrativo y Técnico. Documento de Identidad» (Missioni diplomatiche. Personale amministrativo e tecnico. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi di una missione diplomatica accreditata. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F. |
— |
Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Tarjeta Diplomática de Identidad» (Carta diplomatica d'identità), rilasciata al personale con status diplomatico dell'Ufficio della Lega degli Stati Arabi e al personale accreditato presso l'Ufficio della Delegazione generale palestinese (Oficina de la Delegación General). La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F. |
— |
Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Organismos Internacionales. Estatuto Diplómatico. Documento de Identitad» (Organizzazioni internazionali. Status diplomatico. Documento d'identità), rilasciata al personale con status diplomatico accreditato presso organizzazioni internazionali. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F. |
— |
Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore blu) recante in copertina la menzione «Organismos Internacionales. Estatuto Diplomático. Documento de Identidad» (Organizzazioni internazionali. Personale amministrativo e tecnico. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi accreditati presso organizzazioni internazionali. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F. |
— |
Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore verde) recante in copertina la menzione «Functionario Consular de Carrera. Documento de Identidad» (Funzionario consolare di prima categoria. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari consolari di prima categoria accreditati in Spagna. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F. |
— |
Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore verde) recante la menzione «Empleado Consular. Expedida a favor de... Documento de Identidad» (Impiegato consolare. Rilasciata a… Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi consolari accreditati in Spagna. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F. |
— |
Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore grigio) recante la menzione «Personal de Servicio. Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Organismos Internacionales. Expedida a favor de... Documento de Identidad» (Personale di servizio. Missioni diplomatiche, uffici consolari e organizzazioni internazionali. Rilasciata a... Documento d'identità). È rilasciata al personale addetto al servizio domestico delle missioni diplomatiche, degli uffici consolari e delle organizzazioni internazionali (personale di servizio) e del personale con status diplomatico o consolare di prima categoria (domestici particolari). La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F. |
FRANCIA
1. |
Gli stranieri maggiorenni devono munirsi dei seguenti documenti:
|
2. |
Gli stranieri minorenni devono essere muniti dei seguenti documenti:
|
3. |
Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea. |
Nota 1:
Va notato che le ricevute (récépissé) rilasciate all'atto della prima domanda di titolo di soggiorno non consentono l'ingresso senza visto. Sono invece valide le ricevute delle domande di rinnovo o di modifica del titolo di soggiorno a condizione che siano accompagnate dal vecchio titolo di soggiorno.
Nota 2:
Le «attestations de fonction» (attestati di funzione) rilasciate dal protocollo del ministero degli Affari esteri non hanno valore di titolo di soggiorno. I loro titolari devono inoltre possedere uno dei titoli di soggiorno di diritto comune (documenti elencati dal punto 1 al punto 6).
ITALIA
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Carta di soggiorno (validità illimitata) |
— |
Permesso di soggiorno con esclusione delle sottoelencate tipologie:
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— |
Carta d'identità MAE. (Carta d'identità del ministero degli Affari esteri)
N.B. I modelli 6 (arancione) e 9 (verde) previsti rispettivamente per il personale delle organizzazioni internazionali che non gode di alcuna immunità e per i consoli onorari stranieri, non vengono più rilasciati e sono stati sostituiti dal Mod. 11. Tali documenti sono comunque validi fino alla data di scadenza riportata sugli stessi. |
— |
Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea |
LUSSEMBURGO
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Carte d'identité d'étranger (Carta d'identità per stranieri) |
— |
Autorisation de séjour provisoire apposée dans le passeport national (Permesso di soggiorno provvisorio apposto sul passaporto nazionale) |
— |
Carte diplomatique délivrée par le ministère des affaires etrangères (Tessera diplomatica rilasciata dal ministero degli Affari esteri) |
— |
Titre de légitimation délivré par le ministère des affaires etrangères au personnel administratif et technique des ambassades (Titolo di riconoscimento rilasciato dal ministero degli Affari esteri al personale amministrativo e tecnico delle ambasciate) |
— |
Titre de légitimation délivré par le ministère de la justice au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg (Titolo di riconoscimento rilasciato dal ministero della Giustizia al personale delle istituzioni e organizzazioni internazionali stabilite a Lussemburgo) |
— |
Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea |
PAESI BASSI
— |
Formulari seguenti:
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— |
Vergunning tot verblijf (in de vorm van een stempel in het paspoort) [Permesso di soggiorno (sotto forma di un timbro apposto sul passaporto)] |
— |
Vreemdelingendocument accompagnato dal codice «A», «B», «C», «D», «E», «F1», «F2» o «F3» (Documento per stranieri) |
— |
Legitimatiebewijs voor leden van diplomatieke of consulaire posten (Carta d'identità per i membri di missioni diplomatiche o rappresentanze consolari) |
— |
Legitimatiebewijs voor ambtenaren met een bijzondere status (Carta d'identità per i funzionari con status speciale) |
— |
Legitimatiebewijs voor ambtenaren van internationale organisaties (Carta d'identità per i funzionari di organizzazioni internazionali) |
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Identiteitskaart voor leden van internationale organisaties waarvan de zetel in Nederland is gevestigd (Carta d'identità per i membri di organizzazioni internazionali con le quali i Paesi Bassi hanno concluso un accordo di sede) |
— |
Visum voor terugkeer (Visto di ritorno) |
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Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea |
Commento relativo ai trattini 1 e 2
Il rilascio dei titoli di soggiorno citati ai trattini 1 e 2 non ha più luogo dal 1o marzo 1994 (il rilascio del modello «D» e l'apposizione del timbro sul passaporto non sono più effettuati dal 1o giugno 1994). I documenti ancora in circolazione rimangono validi fino al 1o gennaio 1997 al più tardi.
Commento relativo al trattino 3
Il documento per stranieri viene rilasciato dal 1o marzo 1994. Detto documento sotto forma di carta di credito sostituirà progressivamente i permessi di soggiorno riportati nei trattini 1 e 2. Il codice che corrisponde alla categoria di soggiorno è mantenuto.
Il documento per stranieri con il codice E viene rilasciato sia ai cittadini della CE che ai cittadini degli Stati membri dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Il permesso di soggiorno condizionale è corredato del codice F1, F2 o F3.
Commento relativo al trattino 7
La delegazione olandese comunica in appresso l'elenco delle organizzazioni internazionali con sede nei Paesi Bassi, il cui personale (compresi i famigliari conviventi) si serve di documenti di identità che non sono stati rilasciati dal ministero degli Affari esteri:
1. |
Agenzia spaziale europea — ASE (European Space Agency — ESA) |
2. |
Ufficio europeo dei brevetti |
3. |
Associazione internazionale per la promozione del tè — AIPT (International Tea Promotion Association — ITPA) |
4. |
Servizio internazionale per la ricerca agricola nazionale (International Service for National Agricultural Research — ISNAR) |
5. |
Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale — CTA (Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation — CTA) |
6. |
Istituto delle nuove tecnologie (United Nations University for New Technologies — UNU-INTECH) |
7. |
African Management Services Company (AMSCO SA) |
AUSTRIA
— |
Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme der Europäischen Union vom 16. Dezember 1996 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel (Titolo di soggiorno sotto forma della vignetta conforme all'azione comune dell'Unione europea del 16 dicembre 1996 relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno) |
— |
[A partire dal 1o gennaio 1998 i titoli di soggiorno sono rilasciati o prorogati solo sotto tale forma; per indicare il «tipo di visto» si utilizzano attualmente le seguenti diciture: «Niederlassungsbewilligung» (permesso di stabilimento), «Aufenthaltserlaubnis» (permesso di soggiorno), «Befr. Aufenthaltsrecht» (diritto di soggiorno a tempo determinato)] |
— |
Titoli di soggiorno rilasciati prima del 1o gennaio 1998 (la cui durata di validità è indeterminata): [«Wiedereinreise - Sichtvermerk» (visto di reingresso) o «Einreise - Sichtvermerk» (visto d'ingresso), rilasciati fino al 31 dicembre 1992, dalle autorità interne ma anche dalle Rappresentanze estere, sotto forma di un timbro; «Gewönlicher Sichtvermerk» (visto ordinario), rilasciato dal 1o gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 sotto forma di una vignetta e dal 1o settembre 1996 in conformità del regolamento (CE) n. 1683/95; «Aufenthaltsbewilligung» (permesso di soggiorno), rilasciato dal 1o gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 sotto forma di una vignetta speciale] |
— |
Konventionsreisepass, ausgestellt ab 1. Januar 1993 (Passaporto convenzionale, rilasciato dal 1o gennaio 1993) |
— |
Legitimationskarten für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten (Carte d'identità per beneficiari di privilegi ed immunità di colore rosso, giallo e blu, rilasciate dal ministero federale degli Affari esteri) |
— |
Lista delle persone che partecipano a viaggi scolastici all'interno dell'Unione europea |
Non costituiscono titoli di soggiorno e pertanto non autorizzano l'ingresso in Austria senza visto:
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Lichtbildausweis für Fremde gemäß § 85 Fremdengesetz 1997 (Documento d'identità per stranieri munito di fotografia in conformità dell'articolo 85 della legge sugli stranieri del 1997) |
— |
Durchsetzungsaufschub und Abschiebungsaufschub nach Aufenthaltsverbot oder Ausweisung (Rinvio dell'esecuzione e rinvio dell'espulsione successivamente ad un divieto di soggiorno o un foglio di via) |
— |
Bewilligung zur Wiedereinreise trotz bestehenden Aufenthaltsverbots, in Form eines Visums erteilt, jedoch als eine solche Bewilligung gekennzeichnet; (Autorizzazione per entrare nuovamente nel territorio nonostante un divieto di soggiorno, avente la forma di un visto ma contrassegnato come autorizzazione) |
— |
Vorläufige Aufenthaltsberechtigung gemäß § 19 Asylgesetz 1997, bzw. § 7 AsylG 1991 (Permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell'articolo 19 della legge sull'asilo del 1997/dell'articolo 7 della legge sull'asilo del 1991) |
— |
Befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Asylgesetz 1997, bzw. § 8 AsylG 1991, als Duldung des Aufenthalts trotz abgelehntem Asylantrag (Permesso di soggiorno a tempo determinato ai sensi dell'articolo 15 della legge sull'asilo del 1997/dell'articolo 8 della legge sull'asilo del 1991, in forza del quale il soggiorno è tollerato sebbene la domanda di asilo sia stata respinta) |
PORTOGALLO
— |
Cartão de identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros) (Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri) Corpo Consular, chefe de missão (Corpo consolare, capo di missione) |
— |
Cartão de identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros) (Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri) Corpo Consular, funcionário de missão (Corpo consolare, agente di missione) |
— |
Cartão de identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros) (Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri) Pessoal auxiliar de missão estrangeira (Personale ausiliare di una missione estera) |
— |
Cartão de identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros) (Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri) Funcionário administrativo de missão estrangeira (Funzionario amministrativo di una missione estera) |
— |
Cartão de identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros) (Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri) Corpo Diplomático, chefe de missão (Corpo diplomatico, capo di missione) |
— |
Cartão de identidade, (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros) (Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri) Corpo Diplomático, funcionário de missão (Corpo diplomatico, agente di missione) |
— |
Título de residência (1 ano) (Titolo di soggiorno — 1 anno) |
— |
Título de residência anual (1 ano) (Titolo di soggiorno annuale — 1 anno) |
— |
Título de residência anual (cor de laranja) (Titolo di soggiorno annuale — arancione) |
— |
Título de residência temporário (5 anos) (Titolo di soggiorno temporaneo — 5 anni) |
— |
Título de residência vitalício (Titolo di soggiorno permanente) |
— |
Cartão de residência de nacional de um Estado membro da Comunidade Europeia (Permesso di soggiorno per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea) |
— |
Cartão de residência temporário (Permesso di soggiorno temporaneo) |
— |
Cartão de residência (Permesso di soggiorno) |
— |
Autorização de residência provisório (Autorizzazione di soggiorno provvisoria) |
— |
Título de identidade de refugiado (Titolo d'identità per rifugiati) |
FINLANDIA
— |
Pysyvä oleskelulupa (Permesso di soggiorno permanente) sotto forma di vignetta |
— |
Oleskelulupa tai oleskelulupa ja työlupa (Permesso di soggiorno temporaneo o permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo) sotto forma di vignetta con indicazione chiara della data di scadenza e di una delle seguenti menzioni:
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— |
Oleskelulupa uppehållstillstånd (Permesso di soggiorno) sotto forma di carta rilasciata ai cittadini degli Stati membri dell'UE e del SEE nonché ai loro famigliari |
— |
Henkilökortti A, B, C et D (Carta d'identità) rilasciata dal ministero degli Affari esteri al corpo diplomatico, al personale amministrativo e tecnico, inclusi i famigliari |
— |
Oleskelulupa diplomaattileimaus tai oleskelulupa virkaleimaus (Permesso di soggiorno) sotto forma di vignetta rilasciata dal ministero degli Affari esteri, recante la menzione diplomatica (diplomaattileimaus) o di servizio (virkaleimaus) |
— |
Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea |
SVEZIA
— |
Permesso di soggiorno permanente sotto forma di una vignetta recante la menzione «Sverige bevis om permanent uppehållstillstånd» (Svezia certificato di residenza permanente) apposta sul passaporto |
— |
Permesso di soggiorno temporaneo sotto forma di una vignetta recante la menzione «Sverige uppehållstillstånd» (Svezia permesso di soggiorno temporaneo) apposta sul passaporto |
La Svezia non rilascia carte/documenti per diplomatici ma appone un timbro sul loro passaporto (cfr. doc. 6693/01 VISA 25 COMIX 178).
ISLANDA
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Tímabundið atvinnu- og dvalarleyfi (Permesso provvisorio) |
— |
Dvalarleyfi með rétti til atvinnuÞátttöku (Permesso di soggiorno che autorizza a lavorare) |
— |
Óbundið dvalarleyfi (Permesso di soggiorno permanente) |
— |
Leyfi til vistráðningar (Permesso di lavoro nel quadro di un collocamento alla pari) |
— |
Atvinnu- og dvalarleyfi námsmanns (Permesso di lavoro per studente) |
— |
Óbundið atvinnu- og dvalarleyfi (Permesso permanente) |
— |
Takmarkað dvalarleyfi fyrir varnarliðsmann, sbr. lög nr. 110/1951 og lög nr. 82/2000 (Permesso di soggiorno temporaneo per i membri civili o militari delle forze armate degli Stati Uniti e le persone a loro carico, previsto dalla legge n. 110/1951 e n. 82/2000) |
— |
Takmarkað dvalarleyfi (Permesso di soggiorno temporaneo) |
— |
Permessi di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri:
|
NORVEGIA
— |
Oppholdstillatelse (Permesso di soggiorno) |
— |
Arbeidstillatelse (Permesso di lavoro) |
— |
Bosettingstillatelse (Permesso di eleggere domicilio/Permesso di lavoro e di soggiorno permanente) |
I permessi di soggiorno rilasciati prima del 25 marzo 2000 sono segnalati dalla presenza di timbri (e non di vignette adesive) nei documenti di viaggio dei titolari. Per i cittadini stranieri soggetti all'obbligo del visto, questi timbri sono completati con una vignetta visto norvegese per il periodo di validità del permesso di soggiorno. I permessi di soggiorno rilasciati dopo la messa in applicazione di Schengen, il 25 marzo 2001, saranno provvisti di vignetta adesiva. Se il documento di viaggio di un cittadino straniero è munito di un vecchio timbro, questo è ancora valido fino al momento in cui le autorità norvegesi dovranno sostituire i timbri con la nuova vignetta da apporre sul permesso di soggiorno.
I permessi summenzionati non sono considerati documenti di viaggio. Qualora il cittadino straniero abbia bisogno di un documento di viaggio, uno dei due documenti figuranti in appresso può essere utilizzato come complemento del permesso di lavoro, di soggiorno o del permesso di eleggere domicilio.
— |
Un documento di viaggio per rifugiati («Resebevis» — blu) |
— |
Un passaporto per immigranti («Utlendingspass» — verde) |
Il titolare di uno di questi documenti di viaggio ha la sicurezza di essere riammesso sul territorio norvegese durante il periodo di validità del documento.
— |
Carta SEE rilasciata ai cittadini degli Stati membri del SEE e ai loro familiari, cittadini di uno Stato terzo. Queste carte sono sempre plastificate. |
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Identitetskort for diplomater (Carta d'identità per diplomatici — rosso) |
— |
Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon (Carta d'identità rilasciata al personale ausiliare — marrone) |
— |
Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon (Carta d'identità rilasciata al personale amministrativo e tecnico — blu) |
— |
Identitetskort for utsendte konsuler (Carta d'identità per consoli — verde) |
— |
Residence/Visa sticker (Visto di soggiorno, sotto forma di vignetta) rilasciato ai titolari di passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali soggetti all'obbligo del visto, nonché al personale di missioni straniere, se titolare di un passaporto nazionale |
ALLEGATO 12
Modelli di fogli aggiuntivi
INDICE
BELGIO | pag. 231 |
DANIMARCA | pag. 233 |
GERMANIA | pag. 233 |
GRECIA | pag. 234 |
SPAGNA | pag. 234 |
FRANCIA | pag. 235 |
ITALIA | pag. 236 |
LUSSEMBURGO | pag. 237 |
PAESI BASSI | pag. 239 |
AUSTRIA | pag. 242 |
PORTOGALLO | pag. 242 |
FINLANDIA | pag. 243 |
SVEZIA | pag. 243 |
ISLANDA | pag. 243 |
NORVEGIA | pag. 243 |
BELGIO
DANIMARCA
La Danimarca non utilizza fogli aggiuntivi per apporre vignette visto. Se non c'è lo spazio necessario per apporre la vignetta visto in un documento di viaggio, il titolare di quest'ultimo è invitato a richiedere un nuovo passaporto.
GERMANIA
GRECIA
1. |
SERVIZIO DI SICUREZZA DELL'AEROPORTO Ufficio passaporti N. TRANSITO/NORMALE Valido per … giorni Apposizione di un timbro che ammonta a … dracme per l'ingresso nel territorio senza visto consolare Direzione della sicurezza dello Stato L'UFFICIALE DI SERVIZIO |
2. |
SERVIZIO DI SICUREZZA DELL'AEROPORTO Ufficio passaporti N. TRANSITO/NORMALE Valido per … giorni Apposizione di un timbro che ammonta a … dracme per l'ingresso nel territorio senza visto consolare Direzione della sicurezza dello Stato L'UFFICIALE DI SERVIZIO |
SPAGNA
Qualora non vi sia spazio sufficiente nel documento di viaggio, si potranno a tal fine utilizzare o un lasciapassare — come avviene in Francia — o un foglio vergine di un passaporto dello Stato di rilascio, considerato il carattere uniforme dell'attuale passaporto comunitario.
FRANCIA
ITALIA
LUSSEMBURGO
PAESI-BASSI
AUSTRIA
Questi documenti non esistono in Austria.
PORTOGALLO
FINLANDIA
Questi documenti non esistono in Finlandia.
SVEZIA
La Svezia non utilizza fogli aggiuntivi per apporre vignette visto.
ISLANDA
Questi documenti non sono utilizzati in Islanda.
NORVEGIA
Questi documenti non sono utilizzati in Norvegia.
ALLEGATO 13
Modelli di tessere rilasciate dal ministero degli Affari esteri
INDICE
BELGIO | pag. 245 |
DANIMARCA | pag. 258 |
GERMANIA | pag. 262 |
GRECIA | pag. 274 |
SPAGNA | pag. 276 |
FRANCIA | pag. 296 |
ITALIA | pag. 306 |
LUSSEMBURGO | pag. 309 |
PAESI BASSI | pag. 312 |
AUSTRIA | pag. 314 |
PORTOGALLO | pag. 316 |
FINLANDIA | pag. 320 |
SVEZIA | pag. 324 |
ISLANDA | pag. 325 |
NORVEGIA | pag. 327 |
BELGIO
Modello I — Colore: giallo
Recto
Verso
Modello II — Colore: verde
Recto
Verso
Modello III — Colore: blu
Recto
Verso
Modello IV — Colore: rosso
Recto
Verso
DANIMARCA
Vignette
— |
Vignetta E (vignetta rosa/bianco) Diplomatisk visering/Diplomatic Residence Permit (visto diplomatico) è rilasciata ai diplomatici e ai familiari che figurano negli elenchi diplomatici nonché al personale di livello equivalente delle organizzazioni internazionali in Danimarca. Valida per il soggiorno e per ingressi multipli fintantoché la persona interessata figura negli elenchi diplomatici a Copenaghen.
|
— |
Vignetta F (vignetta rosa/bianco) Opholdstilladelse/Residence permit (permesso di soggiorno) è rilasciata al personale tecnico o amministrativo distaccato e ai familiari, nonché al personale di servizio dei diplomatici distaccati dal ministero degli Affari esteri dello Stato di provenienza con un passaporto di servizio. È altresì rilasciata al personale di livello equivalente delle organizzazioni internazionali in Danimarca. Valida per il soggiorno e per ingressi multipli per la durata della missione.
|
— |
Vignetta S (vignetta rosa/bianco) (corredato di una vignetta E o F). Permesso di soggiorno per i parenti stretti accompagnatori se figurano nel passaporto.
|
Carte d'identità
— |
Carte rosse N. R= numero della carta d'identità N. D= numero d'identità per i diplomatici N. I= numero d'identità per i funzionari di altissimo livello delle organizzazioni internazionali
|
— |
Carte verdi: N. G= numero della carta d'identità N. T= numero d'identità per il personale tecnico e/o amministrativo distaccato presso le ambasciate N. I= numero d'identità per il personale tecnico e/o amministrativo distaccato presso le organizzazioni internazionali
|
— |
Carte bianche: N. H= numero della carta d'identità N. L= numero d'identità per il personale d'ambasciata assunto in loco Nr. I= numero d'identità per il personale delle organizzazioni internazionali assunto in loco N. S= numero d'identità per il personale di servizio (autisti, personale domestico, ecc.)
|
Va segnalato che le carte d'identità destinate ai diplomatici stranieri, al personale tecnico e/o amministrativo, al personale di servizio ecc., rilasciate dal ministero degli Affari esteri, non autorizzano l'ingresso senza visto dato che tali carte di identità non costituiscono la prova di un permesso di soggiorno in Danimarca.
GERMANIA
Tessere rilasciate ai membri di rappresentanze diplomatiche e consolari e di organizzazioni internazionali
1. |
Su domanda, il ministero degli Affari esteri (ufficio dei protocollo) rilascia le seguenti tessere ai membri delle missioni diplomatiche
|
2. |
Peraltro, a richiesta, il ministero degli Affari esteri (ufficio dei Protocollo) rilascia inoltre i seguenti documenti
|
3. |
Su domanda, le autorità competenti dei Länder rilasciano i seguenti documenti:
|
Nuovi titoli di soggiorno rilasciati dal ministero degli Affari esteri in formato tessera (formato «Personalausweis» — carta d'identità)
— |
Diplomatenausweis (tessera per agenti diplomatici) e Diplomatenausweis Art. 38 WÜD (tessera per agenti diplomatici in virtù dell'articolo 38 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche)
|
— |
Protokollausweis für Verwaltungspersonal (tessera protocollare per il personale amministrativo)
|
— |
Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal (tessera protocollare per il personale domestico di servizio)
|
— |
Protokollausweis für Ortskräfte (tessera protocollare per agenti locali)
|
— |
Protokollausweis für privates Hauspersonal (tessera protocollare per il personale domestico privato)
|
— |
Sonderausweis für Mitarbeiter internationaler Organisationen (tessera speciale rilasciata ai membri del personale di Organizzazioni internazionali)
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I privilegi di cui godono i titolari delle diverse tessere sono descritti sul retro della tessera corrispondente.
GRECIA
Personale amministrativo
Personale delle rappresentanze consolari
Personale delle rappresentanze diplomatiche
Impiegato presso un'organizzazione internazionale
Personale di servizio
SPAGNA
Tessere rilasciate dal ministero degli Affari esteri ai membri di ambasciate e consolati accreditati in Spagna
Tessera n. 1 (di colore rosso)
Tessera speciale recante la menzione
«Cuerpo diplomático» |
(« Corpo diplomatico ») |
«Embajador» |
(« Ambasciatore ») |
«Documento de identidad» |
(« Documento d'identità ») |
rilasciata dal ministero degli Affari esteri a tutti gli ambasciatori accreditati nel Regno di Spagna.
Tessere n. 2 e 3 (di colore rosso)
Tessera speciale recante la menzione
«Cuerpo diplomático» |
(« Corpo diplomatico ») |
«Documento de identidad» |
(« Documento d'identità ») |
rilasciata al personale accreditato presso tutte le missioni diplomatiche con status diplomatico.
La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.
Tessere n. 4 e 5 (di colore giallo)
Tessera speciale recante la menzione
«Misiones diplomáticas» |
(« Missioni diplomatiche ») |
«Personal administrativo y técnico» |
(« Personale amministrativo e tecnico ») |
«Documento de identidad» |
(« Documento d'identità ») |
rilasciata ai funzionari amministrativi di una missione diplomatica accreditata, ad eccezione dei cittadini spagnoli e dei residenti ordinari.
La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.
Tessere n. 6 e 7 (di colore rosso)
Tessera speciale recante la menzione
«Tarjeta de identidad» |
(« Carta d'identità ») |
rilasciata dal ministero degli Affari esteri al personale accreditato, con determinati privilegi, presso l'Ufficio della Delegazione generale palestinese.
La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.
Tessere n. 8 e 9 (di colore rosso)
Tessera speciale recante la menzione
«Tarjeta diplomática de identidad» |
(« Carta diplomatica d'identità ») |
rilasciata dal ministero degli Affari esteri al personale con status diplomatico dell'Ufficio della Lega degli Stati Arabi.
La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.
Tessere n. 10 e 11 (di colore rosso)
Tessera speciale recante la menzione
«Organismos internacionales» |
(« Organizzazioni internazionali ») |
«Estatuto diplomático» |
(« Status diplomatico ») |
«Documento de identidad» |
(« Documento d'identità ») |
rilasciata dal ministero degli Affari esteri al personale con status diplomatico accreditato presso organizzazioni internazionali.
La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.
Tessere n. 12 e 13 (di colore azzurro)
Tessera speciale recante la menzione
«Organismos internacionales» |
(« Organizzazioni internazionali ») |
«Personal administrativo y técnico» |
(« Personale amministrativo e tecnico ») |
«Documento de identidad» |
(« Documento d'identità ») |
rilasciata dal ministero degli Affari esteri ai funzionari amministrativi accreditati presso organizzazioni internazionali.
La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.
Tessere n. 14 e 15 (di colore verde)
Tessera speciale recante la menzione
«Funcionario consular de carrera» |
(« Funzionario consolare di prima categoria ») |
«Documento de identidad» |
(« Documento d'identità ») |
rilasciata dal ministero degli Affari esteri ai funzionari consolari di prima categoria accreditati in Spagna.
La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.
Tessere n. 16 e 17 (di colore verde)
Tessera speciale recante la menzione
«Empleado consular» |
(« Impiegato consolare ») |
«Expedido a favor de …» |
(« Rilasciata a … ») |
«Documento de identidad» |
(« Documento d'identità ») |
rilasciata dal ministero degli Affari esteri ai funzionari amministrativi consolari accreditati in Spagna.
La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.
Tessere n. 18 e 19 (di colore grigio)
Tessera speciale recante la menzione
«Personal de servicio» |
(« Personale di servizio ») |
«Misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales» |
(« Missioni diplomatiche, uffici consolari e organizzazioni internazionali ») |
«Expedido a favor de …» |
(« Rilasciata a … ») |
«Documento de identidad» |
(« Documento d'identità ») |
rilasciata dal ministero degli Affari esteri al personale addetto al servizio domestico delle missioni diplomatiche, degli uffici consolari e delle organizzazioni internazionali (personale di servizio) e del personale con status diplomatico o consolare di prima categoria (domestici particolari).
La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.
Caratteristiche generali
1. |
Documenti da 1 a 15 compreso:
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2. |
Documenti da 16 a 19
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FRANCIA
colore bianco
colore arancione
colore bianco
colore blu
colore verde
colore verde
colore beige
colore grigio
colore grigio
colore blu-grigio
ITALIA
Carta d'identità n. 1
Carta d'identità — Corpo diplomatico
Carta d'identità rilasciata dal cerimoniale dei ministero degli Affari esteri ai membri dei corpo diplomatico.
Tale tessera, munita di fotografia del titolare e valida fino alla data riportata sul retro del modello stesso, costituisce documento di identificazione a tutti gli effetti di legge ed esime dall'obbligo della dichiarazione di soggiorno.
Carta d'identità n. 2
Carta d'identità — Organizzazioni internazionali o missioni estere speciali
Carta d'identità rilasciata dal cerimoniale dei ministero degli Affari esteri ai membri di organizzazioni internazionali o missioni estere speciali.
Tale tessera, munita di fotografia dei titolare e valida per la durata della missione e comunque non oltre cinque anni, costituisce documento di identificazione a tutti gli effetti di legge ed esime dall'obbligo della dichiarazione di soggiorno.
Carta d'identità n. 3
Carta d'identità — Rappresentanze diplomatiche
Carta d'identità rilasciata dal cerimoniale del ministero degli Affari esteri ai membri delle rappresentanze diplomatiche.
Tale tessera, munita di fotografia del titolare e valida per la durata della missione e comunque non oltre 2 anni, costituisce documento di identificazione a tutti gli effetti di legge ed esime dall'obbligo della dichiarazione di soggiorno.
Carta d'identità n. 4
Carta d'identità — Corpo consolare
Carta d'identità rilasciata dal cerimoniale del ministero degli Affari esteri ai membri dei corpo consolare.
Tale tessera, munita di fotografia del titolare e valida per la durata della missione e comunque non oltre 5 anni, costituisce documento di identificazione a tutti gli effetti di legge ed esime dall'obbligo della dichiarazione di soggiorno.
Carta d'identità n. 5
Carta d'identità — Uffici consolari (impiegati consolari)
Carta d'identità rilasciata dal cerimoniale del ministero degli Affari esteri agli impiegati degli uffici consolari esteri.
Tale tessera, munita di fotografia del titolare e valida fino alla data riportata sul retro del modello stesso, costituisce documento d'identità a tutti gli effetti di legge ed esime dall'obbligo della dichiarazione di soggiorno.
Carta d'identità M.A.E. — Corpo diplomatico (Carta d'identità del ministero degli Affari esteri)
— |
Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico |
— |
Mod. 2 (verde) Corpo consolare, titolare di passaporto diplomatico |
— |
Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO, titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario |
— |
Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso rappresentanze diplomatiche, titolari di passaporto di servizio |
— |
Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari, titolari di passaporto di servizio |
— |
Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso rappresentanze diplomatiche, titolare di passaporto di servizio |
— |
Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso rappresentanze consolari, titolare di passaporto di servizio |
— |
Mod. 11 (beige) Funzionari delle organizzazioni internazionali, consoli onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari corpo diplomatico e organizzazioni internazionali, titolari di passaporto ordinario |
N B: I modelli 6 (arancione) e 9 (verde) previsti rispettivamente per il personale delle organizzazioni internazionali che non gode di alcuna immunità e per i consoli onorari stranieri, non vengono più rilasciati e sono stati sostituiti dal Mod. 11. Tali documenti sono comunque validi fino alla data di scadenza riportata sugli stessi.
LUSSEMBURGO
di colore giallo
di colore blu
di colore blu
PAESI BASSI
Status
Ad ogni persona privilegiata viene assegnato uno status che precisa la relativa categoria di appartenenza. Detto status è indicato sul documento per persone privilegiate mediante un codice.
Sono utilizzati i seguenti codici:
Presso le ambasciate
Status |
Codice |
Personale diplomatico |
AD |
Personale tecnico e amministrativo |
BD |
Personale di servizio |
ED |
Domestici privati |
PD |
Presso i consolati
Status |
Codice |
Personale consolare |
AC |
Personale tecnico e amministrativo |
BC |
Personale di servizio |
EC |
Domestici privati |
PC |
Presso le organizzazioni internazionali con sede nei Paesi Bassi
Status |
Codice |
Personale equiparato al personale diplomatico |
AO |
Personale tecnico e amministrativo |
BO |
Personale di servizio |
EO |
Domestici privati |
PO |
Casi particolari
In caso di rilascio di documenti d'identità a cittadini olandesi o a stranieri che risiedono in modo permanente nei Paesi Bassi, il precitato status di residenza viene corredato dei seguenti codici:
— |
NL, per i cittadini olandesi, |
— |
DV, per i residenti permanenti. |
AUSTRIA
Modelli di tessere rilasciate dal ministero degli Affari esteri
Carte d'identità speciali (Legitimationskarten) per i beneficiari di privilegi e immunità.
Il ministero federale degli Affari esteri rilascia le seguenti carte d'identità speciali, i cui modelli figurano in allegato, di colore:
— |
rosso per le persone alle quali spetta uno status diplomatico in Austria e i relativi familiari, |
— |
giallo per i consoli e i relativi familiari, |
— |
blu per tutte le altre persone che godono in Austria di privilegi e immunità e i relativi familiari. |
Carta di colore rosso per le persone alle quali spetta uno status diplomatico in Austria e i relativi familiari
Carta di colore giallo per i consoli e i relativi familiari
Carta di colore blu per tutte le altre persone che godono in Austria di privilegi e immunità e i relativi familiari
PORTOGALLO
FINLANDIA
A. Personale diplomatico e familiari (blu)
Recto
Verso
B. Personale tecnico e amministrativo delle missioni e familiari (rosso)
Recto
Verso
C. Personale di servizio delle missioni (autisti, personale domestico, cuochi, ecc.) (giallo)
Recto
Verso
D. Altri (marrone)
Recto
Verso
SVEZIA
colore: blu e rosa
colore: blu e marrone
ISLANDA
Il ministero degli Affari esteri rilascia le carte d'identità seguenti al personale diplomatico e consolare:
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Carta d'identità blu (cfr. modello)
Recto
Verso
|
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Carta d'identità diplomatica di colore giallo (cfr. modello)
Recto
Verso
|
NORVEGIA
Carta d'identità per diplomatici (di colore arancione)
Recto
Verso
Carta d'identità per console onorario (di colore rosa)
Recto
Verso
Carta d'identità per il personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche (di colore blu)
Recto
Verso
Carta d'identità per console (di colore verde)
Recto
Verso
Carta d'identità per il personale delle rappresentanze diplomatiche (di colore marrone)
Recto
Verso
Residence/Visa Sticker (visto di soggiorno sotto forma di vignetta)
ALLEGATO 14
Rilascio del visto uniforme in frontiera
Il presente documento corrisponde alla decisione del comitato esecutivo del 26 aprile 1994 [SCH/Com-ex (94) 2].
Allegato relativo al rilascio del visto uniforme in frontiera
1. |
Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione di applicazione, il visto uniforme è rilasciato dalle autorità diplomatiche e consolari delle parti contraenti e, se del caso, dalle autorità designate conformemente all'articolo 17. Tale articolo prevede in particolare al paragrafo 3, lettera c), che il comitato esecutivo prenda le decisioni necessarie relative alle condizioni di rilascio dei visti in frontiera. Peraltro, il manuale comune (parte II, punto 5) precisa che se «per mancanza di tempo e per motivi imperiosi, uno straniero non ha avuto la possibilità di richiedere un visto, le autorità competenti possono rilasciargli un visto alla frontiera in casi eccezionali e per un soggiorno di breve durata». Il manuale comune subordina tale rilascio ad una serie di condizioni:
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2. |
Si evince chiaramente che il visto è di norma rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari e che il rilascio del visto in frontiera riveste quindi carattere eccezionale, in determinati casi debitamente motivati. |
3. |
Il visto rilasciato in frontiera può essere, a seconda dei casi, conformemente alle norme nazionali e con riserva dell'osservanza delle condizioni sopra enunciate o
In entrambi i casi, il visto rilasciato non deve consentire più di un ingresso. In caso di visto di breve soggiorno la sua validità non deve essere superiore a 15 giorni. |
4. |
Trattandosi di stranieri che appartengono a categorie di persone sottoposte alla consultazione delle autorità centrali di una o più parti contraenti, il visto non sarà rilasciato, in linea di massima, in frontiera, tenuto conto, in particolare, del termine di risposta pari ad almeno 7 giorni. Tuttavia, a titolo eccezionale, si potrà rilasciare un visto in frontiera per queste categorie di persone. In tal caso il visto non potrà che essere un visto con validità territoriale limitata allo Stato di rilascio. Tale visto verrà rilasciato soltanto nei casi previsti all'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di applicazione, vale a dire per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. Il suo rilascio dovrà essere notificato senza indugio alle autorità centrali delle altre parti contraenti. |
5. |
Il rilascio dei visti in frontiera sarà assicurato dalle autorità addette ai controlli di frontiera, conformemente alle disposizioni nazionali. Concretamente il rilascio del visto può consistere nell'apposizione della vignetta visto Schengen o nell'apposizione di un timbro speciale. |
6. |
I visti rilasciati in frontiera dovranno essere registrati in un elenco statistico. Le parti procederanno mensilmente allo scambio di tale elenco mediante il segretariato generale. |
ALLEGATO 14a
Diritti in euro da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto
Questo documento corrisponde all'allegato 12 dell'Istruzione consolare comune.
Diritti in euro da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto (1)
A. |
Transito aeroportuale |
10 euro |
B. |
Transito (uno, due o più ingressi) |
10 euro |
C1. |
Brevissima durata (massimo 30 giorni) |
Da 15 a 25 euro |
C2. |
Breve durata (massimo 90 giorni) |
30 EUR + 5 EUR a partire dal 2o ingresso, in caso di più ingressi |
C3. |
Ingressi molteplici, validità un anno |
50 euro |
C4. |
Ingressi molteplici, scadenza fino a 5 anni |
50 EUR + 30 EUR per anno supplementare |
D. |
Visti nazionali per soggiorni di lunga durata |
Importo fissato dagli Stati partner, eventualmente gratuitamente. |
— |
Validità territoriale limitata |
Importo non inferiore al 50 % di quello fissato per i visti A, B o C |
— |
Rilasciati in frontiera |
Tariffa doppia di quella corrispondente al tipo di visto rilasciato. Questi visti possono essere rilasciati gratuitamente |
— |
Visti collettivi, tipi A e B (da 5 a 50 persone) |
10 EUR + 1 EUR per persona |
— |
Visti collettivi, tipo C1 (30 giorni) 1 o 2 ingressi (id.) |
30 EUR + 1 EUR per persona |
— |
Visti collettivi, tipo C1 (30 giorni) più di due ingressi (id.) |
30 EUR + 3 EUR per persona |
Tali diritti sono riscossi in euro o in dollari statunitensi o nella moneta nazionale del paese terzo in cui è stata presentata la domanda.
Principi
I. |
Diritti, in euro, da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto (2). |
II. |
In singoli casi è possibile ridurre l'ammontare dei diritti o rinunciare a riscuoterli, nel rispetto del diritto nazionale, quando tale misura serve a tutelare gli interessi culturali, in materia di politica estera, di politica dello sviluppo o di altri settori essenziali d'interesse pubblico. |
III. |
I visti collettivi sono rilasciati conformemente al diritto nazionale e per una durata non superiore a 30 giorni. |
(1) Conformemente alla decisione del Consiglio (CE) n. 44/2002 del 20.12.2001 (GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5), articolo 3.
(2) Testo modificato dalla decisione 2002/44/CE del Consiglio (GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5), cfr. articolo 3.
ALLEGATO 14b
Lista delle richieste di visto soggette alla consultazione preventiva delle autorità centrali conformemente all'articolo 17, paragrafo 2
CONFIDENZIALE