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Document 32002X1216(03)

Manuale comune

GU C 313 del 16.12.2002, p. 97–335 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/10/2006; abrogato da 32006R0562

16.12.2002   

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 313/97


MANUALE COMUNE

(2002/C 313/02)

NOTA INTRODUTTIVA

Il manuale comune adottato del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 [indicato con sigla SCH/Com-ex(99) 13 nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio, (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1)], è stato modificato, a varie riprese, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001 (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5). Il manuale comune, nella versione aggiornata, viene ora pubblicato a seguito dell'adozione di due decisioni del Consiglio, relative alla declassificazione del testo del manuale comune stesso nonché di tutti gli allegati, ad eccezione di tre [cfr. decisione 2000/751/CE del Consiglio (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 29) e decisione 2002/353/CE del Consiglio (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 49)].

INDICE

PARTE I:   CONDIZIONI PER L'INGRESSO NEL TERRITORIO DELLE PARTI CONTRAENTI

1.

Passaggio delle frontiere esterne 100

1.1.

Conseguenza del permesso d'ingresso 100

1.2.

Passaggio della frontiera ai valichi di frontiera autorizzati 100

1.3.

Passaggio della frontiera al di fuori dei valichi di frontiera autorizzati 100

2.

Documenti riconosciuti validi per l'attraversamento delle frontiere esterne 100

3.

Visti necessari per l'ingresso di stranieri nel territorio delle parti contraenti 101

3.1.

Visti uniformi per soggiorni non superiori a 3 mesi, ivi compresi i visti di transito 102

3.2.

Visti con validità territoriale limitata 102

3.3.

Visti per soggiorni di oltre tre mesi 102

4.

Altre condizioni d'ingresso 102

4.1.

Prova o attendibilità dei motivi d'ingresso addotti 102

4.2.

Condizioni legate alla sicurezza 103

PARTE II:   CONTROLLO ALLE FRONTIERE

1.

Principi generali del controllo 104

1.1.

Agenti abilitati all'esercizio delle misure di controllo e di sorveglianza 104

1.2.

Oggetto del controllo 105

1.3.

Modalità di controllo 105

1.4.

Modalità di rifiuto di ingresso 106

2.

Modalità pratiche di controllo 107

2.1.

Apposizione di timbri 107

2.2.

Sorveglianza delle frontiere esterne al di fuori dei punti di passaggio e delle ore di apertura 107

2.3.

Devono essere annotate su un registro le seguenti informazioni 108

3.

Disposizioni speciali relative ai vari mezzi di trasporto utilizzati per attraversare le frontiere esterne 108

3.1.

Controllo del traffico stradale 108

3.2.

Controllo del traffico ferroviario 108

3.3.

Controllo del traffico aereo civile internazionale 109

3.4.

Controllo del traffico marittimo 111

3.5.

Controllo della navigazione interna 113

4.

Cooperazione 113

4.1.

Scambio di informazioni 113

4.2.

Funzionari di collegamento 113

5.

Rilascio di un visto alla frontiera 114

6.

Disposizioni speciali 114

6.1.

Cittadini degli Stati membri delle Comunità europee e loro famigliari provenienti da paesi terzi 114

6.2.

Stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da un'altra parte contraente 115

6.3.

Rifugiati e apolidi 115

6.4.

Piloti ed altro personale a bordo di un aereo 115

6.5.

Marittimi 115

6.6.

Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio 116

6.7.

Frontalieri 116

6.8.

Minori 116

6.9.

Viaggi di gruppo 116

6.10.

Stranieri che fanno domanda di asilo alla frontiera 116

6.11.

Membri di organizzazioni internazionali 117

ALLEGATI DEL MANUALE COMUNE

1.

Valichi di frontiera autorizzati 118

2.

Sanzioni contro il passaggio delle frontiere non autorizzato (1) 151

3.

Accordi bilaterali sul piccolo traffico di frontiera (1) 151

4.

Criteri in virtù dei quali sui documenti di viaggio può essere apposto il visto 151

5.

I. Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto imposto dal regolamento (CE) n. 539/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001 152
II. Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto imposto dal regolamento (CE) n. 539/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001 152
III. Regolamenti che disciplinano la circolazione dei titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e ai titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari 152

5a.

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale 159

6.

Modelli di vignetta visto e relative caratteristiche di sicurezza 163

6a.

Indicazione delle modalità di compilazione della vignetta visto 169

6b.

Diciture eventualmente utilizzate da ogni parte contraente nella zona riservata alle annotazioni (confidenziale) 190

6c.

Norme relative alle iscrizioni nella zona di lettura ottica (confidenziale) 190

7.

Modelli di vignetta visto 191

8.

Modelli di visto con validità territoriale limitata 199

8a.

Obblighi inerenti all'informazione delle parti contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale 203

9.

Modello di visto di soggiorno di lunga durata 206

10.

Importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali 207

11.

Elenco dei documenti che autorizzano l'ingresso senza visto 212

12.

Modelli di fogli aggiuntivi 230

13.

Modelli di tessere rilasciate dal ministero degli Affari esteri 244

14.

Rilascio del visto uniforme in frontiera 333

14a.

Diritti in euro da riscuotere per il rilascio del visto uniforme 334

14b.

Lista delle richieste di visto soggetto alla consultazione preventiva delle autorità centrali conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 (confidenziale) 335

(1)  Gli allegati 2 e 3 sono stati soppressi dalla decisione 2002/352/CE del Consiglio (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47). Applicabile dal 1o giugno 2002.


L'entrata in vigore della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen comporta l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne e il loro trasferimento alle frontiere esterne. Di conseguenza, i controlli alle frontiere esterne dello spazio contemplato dalla convenzione di applicazione non si effettuano solamente a vantaggio degli Stati a cui appartengono tali frontiere esterne, bensì a vantaggio dell'insieme delle parti contraenti, i cui interessi devono essere presi in considerazione dagli addetti ai controlli.

PARTE I:   CONDIZIONI PER L'INGRESSO NEL TERRITORIO DELLE PARTI CONTRAENTI

1.   Passaggio delle frontiere esterne

Articolo 3 della convenzione di applicazione

«(1)

Le frontiere esterne possono essere attraversate, in via di principio, soltanto ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura stabilite. Il comitato esecutivo adotta disposizioni più dettagliate e stabilisce le eccezioni e le modalità relative al piccolo traffico di frontiera, nonché le norme applicabili a categorie particolari di traffico marittimo come la navigazione da diporto o la pesca costiera.

(2)

Le parti contraenti s'impegnano ad istituire sanzioni nel caso di passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate.»

1.1.   Conseguenza del permesso d'ingresso

Una persona che è entrata regolarmente attraverso la frontiera esterna di una parte contraente, di norma può circolare liberamente per al massimo tre mesi sul territorio di tutte le parti contraenti.

1.2.   Passaggio della frontiera ai valichi di frontiera autorizzati

Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera autorizzati di cui all'allegato 1, durante le ore di apertura stabilite. «Il passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate è passibile di sanzione, conformemente alla legislazione nazionale» (1). Le ore di apertura devono essere indicate al valico di frontiera per mezzo di un cartello.

1.3.   Passaggio della frontiera al di fuori dei valichi di frontiera autorizzati

(…)

 (2)

le persone cui sono accordate autorizzazioni corrispondenti nel quadro di accordi bilaterali sul piccolo traffico di frontiera — chiamato in Italia piccolo traffico di frontiera o traffico escursionistico (1), e

i marittimi che si recano a terra conformemente alla disposizione 6.5.2.

1.3.1 (2)

Le autorità competenti, conformemente alla legislazione nazionale, possono rilasciare a persone o gruppi di persone un'autorizzazione puntuale che permetta loro di attraversare la frontiera esterna al di fuori dei valichi di frontiera autorizzati o delle ore di apertura stabilite,

per esigenze particolari

se gli interessi dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale delle parti contraenti non vi si oppongono.

In ogni caso questa autorizzazione potrà essere rilasciata soltanto se le persone che la richiedono presentano i documenti necessari all'attraversamento della frontiera.

1.3.2.

I cittadini del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad attraversare in qualsiasi luogo le frontiere dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

1.3.3.

Le deroghe al disposto del punto 1.2 nell'ambito del piccolo traffico di frontiera — chiamato, in Italia, piccolo traffico di frontiera o traffico escursionistico — sono concesse conformemente agli accordi bilaterali tra gli Stati membri e i rispettivi paesi terzi limitrofi (1).

2.   Documenti riconosciuti validi per l'attraversamento delle frontiere esterne

Articolo 5 della convenzione di applicazione

«(1)

Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'ingresso nel territorio delle parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:

a)

essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal comitato esecutivo;

b)

essere in possesso di un visto valido, se richiesto;

c)

esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

d)

non essere segnalato ai fini della non ammissione;

e)

non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle parti contraenti.

(2)

L'ingresso nel territorio delle parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre parti contraenti.

Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo né a quelle dell'articolo 18.

(3)

È ammesso in transito lo straniero titolare di un'autorizzazione di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da una delle parti contraenti o, se necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate della parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta.»

2.1.

La lista, per ogni Paese, dei documenti riconosciuti validi per l'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli che possono essere muniti di un visto, nel caso di stranieri soggetti all'obbligo del visto, figura all'allegato 4. La lista e i modelli di titoli di soggiorno e di visti di ritorno di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione di applicazione di Schengen figurano nell'allegato 11.

3.   Visti necessari per l'ingresso di stranieri nel territorio delle parti contraenti

Articolo 10 della convenzione di applicazione

«(1)

È istituito un visto uniforme valido per il territorio dell'insieme delle parti contraenti. Il visto, la cui durata di validità è disciplinata dall'articolo 11, può essere rilasciato per un soggiorno massimo di tre mesi.

(2)

Fino all'istituzione di tale visto, le parti contraenti riconosceranno i rispettivi visti nazionali, sempre che il loro rilascio avvenga in base a condizioni e criteri comuni stabiliti nell'ambito delle disposizioni pertinenti del presente capitolo.

(3)

In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, ciascuna parte contraente si riserva il diritto di limitare la validità territoriale del visto in base a modalità comuni stabilite nel quadro delle disposizioni pertinenti del presente capitolo.»

Articolo 11 della convenzione di applicazione

«(1)

Il visto istituito all'articolo 10 può essere:

a)

un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, purché né la durata di un soggiorno ininterrotto, né il totale dei soggiorni successivi siano superiori a tre mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso;

b)

un visto di transito che consenta al titolare di transitare una, due o eccezionalmente più volte sul territorio delle parti contraenti per recarsi nel territorio di uno Stato terzo, purché la durata di ogni transito non sia superiore a cinque giorni.

(2)

Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che nel corso del semestre considerato una parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo territorio.»

Le parti contraenti riconoscono i rispettivi visti nazionali, fino all'adozione, per tutti i tipi di visti, di una vignetta visto uniforme. La vignetta visto uniforme è utilizzata per:

visti uniformi per soggiorni non superiori a 3 mesi,

visti di transito,

visti per soggiorni non superiori a 3 mesi con validità territoriale limitata,

visti per soggiorni superiori a tre mesi.

3.1.   Visti uniformi per soggiorni non superiori a 3 mesi, ivi compresi i visti di transito

3.1.1.

La lista dei paesi i cui cittadini sono sottoposti all'obbligo del visto in tutte le parti contraenti figura all'allegato 5. Si rilascia un visto uniforme ai cittadini degli Stati enumerati in tale lista. Anche ai cittadini degli Stati che sono soggetti all'obbligo del visto soltanto in uno Stato Schengen è concesso un visto uniforme, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione di applicazione, con l'indicazione che il richiedente è soggetto al visto solo nello Stato in questione. Se uno straniero è soggetto all'obbligo del visto in più Stati Schengen, il visto uniforme rilasciato da uno di questi Stati Schengen, conformemente alle disposizioni del presente paragrafo (terza frase), è ugualmente valido per quegli altri Stati Schengen che prevedono l'obbligo del visto.

3.1.2.

La descrizione tecnica della vignetta visto figura all'allegato 6. Le indicazioni sulle modalità di compilazione della vignetta visto figurano nell'allegato 6a. Le diciture eventualmente utilizzate da ogni parte contraente nella zona riservata alle annotazioni figurano nell'allegato 6b. Le norme relative alle iscrizioni nella zona di lettura ottica figurano nell'allegato 6c.

3.1.3.

I modelli di vignette visto recanti le diciture possibili si trovano all'allegato 7.

3.1.4.

Le diciture stampate sulla vignetta sono redatte in lingua inglese, francese e nelle rispettive lingue nazionali.

3.2.   Visti con validità territoriale limitata

3.2.1.

I visti con validità territoriale limitata sono rilasciati da una parte contraente

qualora essa ritenga necessario farlo per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali (articolo 5, paragrafo 2, articolo 16 della convenzione di applicazione), sebbene la persona non soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione di applicazione,

quando, nell'arco di sei mesi dalla scadenza del visto, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della convenzione di applicazione, essa voglia rilasciare un altro visto (articolo 11, paragrafo 2, della convenzione di applicazione).

3.2.2.

Il visto con validità territoriale limitata è un visto nazionale, valido soltanto per il territorio degli Stati che l'hanno rilasciato. Tale visto non consente tuttavia al suo titolare di invocare l'articolo 19, paragrafo 1, della convenzione di applicazione per soggiornare nel territorio delle altre parti contraenti.

3.2.3.

Il visto con validità territoriale limitata ha particolari elementi di identificazione. Un modello di questo tipo di visto figura all'allegato 8.

3.2.4.

I principi e le procedure inerenti all'informazione delle parti contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale figurano nell'allegato 8a.

3.3.   Visti per soggiorni di oltre tre mesi

3.3.1.

I visti per soggiorni di lunga durata sono visti nazionali. Il titolare di questo tipo di visto è autorizzato soltanto a transitare sul territorio delle altre parti contraenti per recarsi nel territorio della parte contraente che ha rilasciato il visto, a meno che egli non soddisfi le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e) della convenzione di applicazione ovvero figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate della parte contraente sul cui territorio desidera transitare.

3.3.2.

Un modello di visto per un soggiorno di lunga durata si trova all'allegato 9.

4.   Altre condizioni d'ingresso

Articolo 6, paragrafo 1, della convenzione di applicazione

«(1)

La circolazione transfrontiera alle frontiere esterne è sottoposta al controllo delle autorità competenti. Il controllo è effettuato in base a principi uniformi, nel quadro delle competenze nazionali e della legislazione nazionale, tenendo conto degli interessi di tutte le parti contraenti e per i territori delle parti contraenti.»

4.1.   Prova o attendibilità dei motivi d'ingresso addotti

Spetta allo straniero motivare e documentare, dietro richiesta, la sua domanda d'ingresso. In caso di dubbio, gli agenti addetti al controllo debbono chiedere di esibire ai fini della prova e dell'attendibilità, documenti giustificativi e pezze d'appoggio.

4.1.1.

Per la prova e l'attendibilità dei motivi d'ingresso possono essere richiesti, in particolare, uno o più dei seguenti documenti:

4.1.1.1.

in caso di viaggi d'affari:

l'invito da parte di un imprenditore o di un'autorità a incontri o a manifestazioni di carattere commerciale, industriale o di servizio,

altre pezze d'appoggio dalle quali risulta chiaramente che si tratta di rapporti d'affari o di servizio,

il biglietto d'ingresso per fiere e congressi;

4.1.1.2.

in caso di viaggi per motivi di studio o di formazione:

il certificato d'iscrizione, rilasciato da un istituto scolastico al fine di partecipare a seminari teorici e pratici di formazione e di perfezionamento,

il libretto degli esami e i certificati di studio;

4.1.1.3.

in caso di viaggi turistici o privati:

un invito dell'ospitante,

una pezza d'appoggio relativa alla struttura che fornisce alloggio,

la conferma della prenotazione dell'organizzatore di un giro turistico,

il biglietto del viaggio di ritorno o biglietto per il giro turistico;

4.1.1.4.

in caso di viaggi per altri motivi:

gli inviti, le prenotazioni o i programmi,

le conferme di partecipazione, i biglietti d'ingresso o le ricevute, ecc.,

per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose, dando informazioni il più possibile dettagliate, per esempio il nome dell'ente che ha trasmesso l'invito o la durata del soggiorno.

4.1.2.

Gli stranieri che vogliono entrare nel territorio delle parti contraenti, debbono disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso uno Stato terzo. La valutazione dei mezzi di sussistenza è fatta in funzione dello scopo del soggiorno e sulla base delle categorie di prezzi medi in materia di vitto e alloggio. Gli importi di riferimento fissati annualmente da ogni parte contraente figurano all'allegato 10.

La disponibilità dei mezzi in quantità necessaria può essere resa attendibile per esempio da contanti, assegni di viaggiatori («traveller's cheque»), carte di credito, un numero adeguato di Eurochèque con la relativa carta, documenti che dimostrino una responsabilità solidale.

4.2.   Condizioni legate alla sicurezza

Al momento dell'ingresso si deve controllare se lo straniero, il suo veicolo o gli oggetti trasportati costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o per le relazioni internazionali di una parte contraente. Un tale pericolo può esistere più particolarmente quando lo straniero:

è stato condannato per un reato passibile di una pena privativa della libertà di almeno un anno,

vi sono seri motivi di ritenere che abbia commesso fatti punibili gravi, compresi quelli di cui all'articolo 71 della convenzione di applicazione, o che intenda commettere fatti analoghi nel territorio di una parte contraente,

è stato oggetto di una misura di allontanamento, di rinvio o di espulsione che comporta o ha come conseguenza un divieto effettivo d'ingresso o di soggiorno.

(Articolo 96, paragrafi 2 e 3, della convenzione di applicazione).

L'entrata in vigore della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen comporta l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne e il loro trasferimento alle frontiere esterne. Di conseguenza, i controlli alle frontiere esterne dello spazio contemplato dalla convenzione di applicazione non si effettuano solamente a vantaggio degli Stati a cui appartengono tali frontiere esterne, bensì a vantaggio dell'insieme delle parti contraenti, i cui interessi devono essere presi in considerazione dagli addetti ai controlli.

PARTE II:   CONTROLLO ALLE FRONTIERE

1.   Principi generali del controllo

Articolo 6, paragrafo 2, della convenzione di applicazione

«(2)

I principi uniformi di cui al paragrafo 1 sono:

a)

il controllo delle persone non comprende soltanto la verifica dei documenti di viaggio e delle altre condizioni d'ingresso, di soggiorno, di lavoro e di uscita, bensì anche l'individuazione e la prevenzione di minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle parti contraenti. Il controllo riguarda anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera. Esso è effettuato da ciascuna parte contraente in conformità con la propria legislazione, specialmente per quanto riguarda la perquisizione;

b)

tutte le persone devono subire per lo meno un controllo che consenta di accertarne l'identità in base all'esibizione dei documenti di viaggio;

c)

All'ingresso, gli stranieri devono essere sottoposti ad un controllo approfondito, ai sensi delle disposizioni della lettera a);

d)

all'uscita, il controllo richiesto è effettuato nell'interesse di tutte le parti contraenti in base alla normativa sugli stranieri ed ai fini di individuare e prevenire minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle parti contraenti. Tale controllo è effettuato in ogni caso nei confronti degli stranieri;

e)

Se per circostanze particolari non è possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo, il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo all'uscita.»

1.1.   Agenti abilitati all'esercizio delle misure di controllo e di sorveglianza

1.1.1.

L'esercizio delle misure di controllo alle frontiere esterne incombe ai funzionari della polizia di frontiera oppure agli organi ai quali sono stati affidati, conformemente all'ordinamento nazionale, compiti di polizia di frontiera.

Questi organi sono:

per il Regno del Belgio: Police fédérale (Federale Politie) et Douane (Douane),

per la Danimarca: det danske politi (Polizia danese),

per la Repubblica ellenica: Ελληνική Αστυνομία (Helliniki Astynοmia), Λιμενικό Σώμα (Limenikο Sοma), Τελωνεία (Telοnia),

per la Repubblica francese: D.C.P.A.F. (Direction Centrale de la Police aux Frontières), Douane,

per la Repubblica federale di Germania: Bundesgrenzschutz, Dogana, Polizia dei Länder (Baviera, Brema e Amburgo),

per la Repubblica italiana: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza,

per il Granducato di Lussemburgo: Douanes, «Service spécial de la Gendarmerie» nell'aeroporto,

per il Regno dei Paesi Bassi: Koninklijke Marechaussée, Dogana (dazi ed accise), Polizia comunale a Rotterdam (porto),

per la Repubblica portoghese: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Direcção-Geral de Alfândegas, Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana,

per il Regno della Spagna: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Servicios de Aduanas,

per la Finlandia: Guardia di frontiera, dogana e polizia,

per la Svezia: il controllo alle frontiere è svolto essenzialmente dalla polizia che può essere assistita dal servizio delle dogane, dai guardiacoste e dall'Ufficio delle migrazioni.

Il controllo delle persone in mare è compito dei guardiacoste,

per la Repubblica d'Islanda: Ríkislögreglustjóri (Direttore generale della polizia nazionale), Lögreglustjórar (Capi delle circoscrizioni di polizia),

per il Regno di Norvegia: in linea di massima i controlli alle frontiere esterne competono alla polizia; in taluni casi e su richiesta del Capo della polizia locale questi compiti possono essere affidati al servizio delle dogane o alle forze armate (più precisamente i guardiacoste o la guarnigione Varanger-Sud). In tali casi detti servizi esercitano poteri di polizia limitati.

1.1.2.

Nell'esercizio di questi compiti, gli agenti hanno competenze di polizia di frontiera e competenze penali, definite in conformità alla legislazione nazionale.

1.2.   Oggetto del controllo

1.2.1.

Il controllo del traffico alle frontiere esterne comprende:

il controllo di tutti i documenti che consentono di attraversare la frontiera e delle altre condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5 della convenzione di applicazione, nonché eventualmente delle autorizzazioni di soggiorno e di lavoro,

la ricerca e la constatazione di infrazioni, segnatamente mediante la consultazione immediata delle segnalazioni relative alle persone ed agli oggetti nel Sistema d'Informazione Schengen (SIS) e negli archivi nazionali di ricerca e, se del caso, esecuzione della condotta da eseguire relativa alla segnalazione in questione;

il controllo ai fini della prevenzione delle minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale delle parti contraenti.

1.2.2.

Nell'esercizio dei compiti di polizia di frontiera occorre rispettare il principio della proporzionalità.

1.3.   Modalità di controllo

Per misure di controllo e di sorveglianza efficaci, si intendono quelle misure che a giudizio delle autorità nazionali di sicurezza, di concerto con le autorità di sicurezza delle altre parti contraenti, consentono di far fronte alle situazioni contingenti di rischio e di pericolo.

Il controllo del traffico alle frontiere esterne è pertanto eseguito nel rispetto dei seguenti principi uniformi:

1.3.1.

Il controllo minimo per l'accertamento dell'identità, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della convenzione di applicazione, consiste nell'accertare l'identità della persona in base a documenti di viaggio presentati o esibiti e nel verificare in modo semplice e rapido la validità del documento che consente di attraversare la frontiera e la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione.

1.3.2.

Il controllo approfondito di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), comprende oltre al controllo minimo:

1.3.2.1.

un esame approfondito per verificare:

se il documento presentato è valido per l'attraversamento della frontiera e, all'occorrenza, se è provvisto del visto richiesto,

se il documento presenta indizi di falsificazione o di contraffazione;

1.3.2.2.

le verifiche relative alla provenienza e alla destinazione della persona, come pure allo scopo del viaggio e, se necessario, il controllo dei documenti giustificativi corrispondenti;

1.3.2.3.

la verifica che la persona dispone dei mezzi di sussistenza necessari sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno o per il transito verso un paese terzo, ovvero se è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

1.3.2.4.

la consultazione immediata dei dati relativi alle persone ed agli oggetti nel Sistema d'informazione Schengen e negli archivi nazionali di ricerca. Qualora, consultando il SIS, si constati l'esistenza di una segnalazione in base agli articoli da 95 a 100 della convenzione di applicazione, si attuerà in primo luogo la condotta da eseguire che apparirà sullo schermo;

1.3.2.5.

la verifica che la persona, il suo veicolo e gli oggetti da essa trasportati non costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle parti contraenti.

1.3.3.

Ferme restando le disposizioni dei punti 1.3.5.1, 1.3.5.2, 1.3.5.3, tutte le persone sono sottoposte, all'ingresso e all'uscita, ad un controllo minimo.

Gli stranieri sono sottoposti di norma, all'ingresso e all'uscita, ad un controllo approfondito.

1.3.4.

I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono sottoposti a controlli approfonditi all'entrata e all'uscita in singoli casi, quando vi sono indizi che la persona interessata possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica.

1.3.5.

In circostanze particolari i controlli alle frontiere esterne possono essere snelliti. Per circostanze particolari si intendono, in particolare, tempi di attesa irragionevoli dovuti al traffico intenso per raggiungere i posti di controllo sebbene siano sfruttate tutte le possibilità organizzative e di personale.

1.3.5.1.

Il funzionario locale responsabile dei controlli di frontiera può, nelle circostanze di cui al punto 1.3.5, stabilire delle priorità, modificandole il più frequentemente possibile perché l'efficacia dei controlli sia accresciuta. In linea di principio, il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza sul controllo all'uscita.

1.3.5.2.

Nello snellire i controlli il funzionario locale responsabile dei controlli di frontiera deve dar prova di discrezione. Tale snellimento può essere soltanto provvisorio, adattato a seconda delle circostanze e attuato procedendo per gradi.

1.3.5.3.

Le persone, che sono conosciute personalmente dall'agente di controllo e delle quali egli sa, dopo un controllo iniziale, che non sono segnalate né nel Sistema d'informazione Schengen, né negli archivi nazionali di ricerca, e che sono in possesso di un documento valido che consente di attraversare la frontiera, sono sottoposte soltanto ad un controllo per sondaggio, onde verificare se sono in possesso del documento in questione. Questa disposizione vale, in particolare, per le persone che attraversano spesso la frontiera al medesimo valico di frontiera. Questa categoria di persone deve essere sottoposta di tanto in tanto, inopinatamente ed ad intervalli irregolari, ad un controllo approfondito.

1.4.   Modalità di rifiuto di ingresso

1.4.1.

Il rifiuto d'ingresso è attuato con formale provvedimento notificato all'interessato e di applicazione immediata o, se del caso, dalla scadenza del termine previsto dalla legislazione nazionale. Detto provvedimento, debitamente motivato, è disposto quando uno straniero, che non soddisfa le condizioni d'ingresso, ai sensi dell'articolo 5 della convenzione di applicazione, non è ammesso ad entrare nel territorio di una parte contraente né a soggiornarvi. Il provvedimento di rifiuto d'ingresso è adottato dall'istanza competente in diritto nazionale, che indica le modalità di impugnazione, ove prevista.

1.4.1. a)

In caso di rifiuto d'ingresso, l'addetto al controllo appone sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barra, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce.

1.4.2.

Nel caso di un rifiuto di ingresso di uno straniero, l'addetto al controllo vigila affinché la persona non entri nel territorio della parte contraente o lasci senza indugio detto territorio se vi è già entrata.

1.4.3.

Se lo straniero colpito da un provvedimento di rifiuto d'ingresso è stato condotto alla frontiera da un vettore per via aerea, marittima o terrestre, l'addetto al controllo deve ordinare al vettore di riprendere immediatamente a proprio carico detto straniero. Le spese di alloggio, di vitto nonché quelle inerenti al viaggio di ritorno possono essere ascritte al vettore. L'addetto al controllo deve ordinare che lo straniero sia ricondotto nel paese terzo dal quale è stato trasportato, nel paese terzo che ha rilasciato il documento che consente di attraversare la frontiera o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione. Se il vettore non è in grado di eseguire immediatamente tale ordine, dovrà immediatamente provvedere a farlo eseguire da un altro vettore. Fino al momento dell'esecuzione dell'ordine, l'ufficio localmente responsabile è tenuto ad adottare le misure necessarie, nel rispetto del diritto nazionale e tenendo conto delle circostanze locali, allo scopo di impedire l'ingresso illecito degli stranieri ai quali è stato rifiutato l'ingresso (per esempio mantenendoli nell'area di transito dell'aeroporto, vietando loro di recarsi a terra nei porti marittimi, procedendo al fermo).

1.4.4.

Quando il personale preposto ai controlli di frontiera constata che il titolare di un visto per un soggiorno di breve durata è segnalato ai fini della non ammissione nel SIS, esso procederà all'annullamento del visto, mediante apposizione del timbro «ANNULLATO». Le autorità centrali devono essere subito informate di tale decisione. La procedura da seguire figura nell'allegato 8a.

Se al titolare di un visto per un soggiorno di breve durata è rifiutato l'ingresso, si devono applicare le disposizioni riprese al punto 1.4.1. bis.

1.4.5.

Ogni rifiuto d'ingresso deve essere annotato su un registro o in un elenco con indicazione dell'identità della persona, della sua nazionalità, degli estremi del documento che consente di attraversare la frontiera, nonché del motivo e della data del rifiuto d'ingresso.

1.4.6.

In caso di concorso di motivi che giustificano il rifiuto d'ingresso e l'arresto, si devono contattare le autorità giudiziarie competenti per decidere la condotta da eseguire nel rispetto delle legislazioni nazionali.

1.4.7. (3)

Specifici accordi per quanto concerne i beneficiari del diritto comunitario (i cittadini dell'Unione europea, i cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e i cittadini della Confederazione elvetica, nonché i loro familiari) sono descritti ai punti da 6.1.1. a 6.1.4.

Le disposizioni dei punti 1.4.2, 1.4.5 e 1.4.6 si applicano anche ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e ai cittadini della Confederazione elvetica.

Inoltre le disposizioni di cui al secondo comma, quelle dei punti 1.4.1. bis, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.8. (fatte salve le disposizioni del punto 6.1.4) e 1.4.9 si applicano anche ai familiari dei cittadini dell'Unione europea, dei cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e dei cittadini della Confederazione elvetica che non sono cittadini di uno di tali Stati.

1.4.8.

Se uno straniero — che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen — chiede, facendo appello all'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, di entrare e di transitare attraverso la frontiera esterna di una parte contraente diversa dalla parte contraente disposta ad accoglierlo, egli deve essere rinviato, lasciandogli la possibilità di presentarsi alla frontiera esterna della parte contraente che gli vuole accordare in via eccezionale il soggiorno.

1.4.9.

Allo straniero che possiede, oltre a un documento di viaggio in corso di validità, un titolo di soggiorno o un visto di ritorno o, eventualmente, entrambi i documenti, rilasciati da una delle parti contraenti, previsti all'allegato 11, deve essere autorizzato l'ingresso e il transito, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione di applicazione di Schengen, perché possa recarsi nel territorio di detta parte contraente, a meno che non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate della parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta e che la segnalazione non sia accompagnata da misure che si oppongono all'ingresso ed al transito.

2.   Modalità pratiche di controllo

2.1.   Apposizione di timbri

2.1.1.

Al momento dell'ingresso nel territorio di una parte contraente si appone un timbro:

sui documenti che consentono di attraversare la frontiera provvisti di un visto o di un visto di transito in corso di validità,

sui documenti che consentono di attraversare la frontiera in possesso di stranieri ai quali è rilasciato un visto alla frontiera per le parti contraenti,

sui documenti che consentono di attraversare la frontiera in possesso di stranieri che non sono soggetti all'obbligo del visto di cui al capitolo 3, sezione 1, della convenzione di applicazione.

Non si appone un timbro d'ingresso sui documenti dei cittadini della Comunità europea.

2.1.2.

Il timbro d'uscita sarà apposto nei documenti che consentono di attraversare la frontiera che contengono un visto per più ingressi con una durata totale del soggiorno limitata.

2.1.3.

All'atto del primo ingresso, i timbri devono essere apposti, se possibile, in modo tale da coprire il bordo del visto senza alterare l'intelligibilità delle diciture del visto né le sicurezze visibili della vignetta visto. Qualora sia necessario apporre più timbri (ad esempio, nel caso di un visto per più ingressi), questi dovranno trovarsi sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto.

Se tale pagina non è utilizzabile, il timbro sarà apposto su quelle immediatamente seguenti.

2.1.4.

Per la verifica d'ingresso e di uscita sono usati timbri di forma diversa (es. rettangolare per l'ingresso, rettangolare con gli angoli arrotondati per l'uscita). Tali timbri contengono la o le lettere che identificano lo Stato, l'indicazione del valico di frontiera, la data, il numero d'ordine, nonché un pittogramma per indicare il tipo di frontiera attraversata (terrestre, marittima o aerea).

2.1.5.

Si desiste dall'apporre il timbro d'ingresso e di uscita:

nel caso di persone che, in linea di massima, non sono sottoposte ad alcun controllo di persona (per esempio: capi di Stato, personalità il cui arrivo è stato già annunciato in forma ufficiale per via diplomatica),

sui documenti che consentono l'attraversamento della frontiera dei cittadini dell'Andorra, di Malta, di Monaco, di San Marino e della Svizzera (4),

sui documenti che consentono di attraversare la frontiera in possesso dei marinai che soggiornano soltanto per la durata dello scalo nel territorio della parte contraente nel cui porto essi sono entrati,

sulle licenze di pilota e sui tesserini di membro di equipaggio («Crew Member Certificate»).

2.1.6.

A richiesta di uno straniero, si può rinunciare in via eccezionale all'apposizione del timbro d'ingresso o di uscita, quando tale apposizione recherebbe pregiudizio a detto straniero. In tal caso occorre attestare l'ingresso o l'uscita su un foglio separato con indicazione del nome e del numero di passaporto.

2.2.   Sorveglianza delle frontiere esterne al di fuori dei punti di passaggio e delle ore di apertura

Articolo 6, paragrafo 3, della convenzione di applicazione

«(3)

Le autorità competenti sorvegliano mediante unità mobili gli spazi delle frontiere esterne tra i valichi di frontiera; analoga sorveglianza viene effettuata per i valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura normali. Tale controllo viene operato per non incoraggiare le persone ad eludere il controllo ai valichi di frontiera. Le modalità della sorveglianza sono fissate, se del caso, dal comitato esecutivo.»

2.2.1.

La sorveglianza delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura serve in particolare ad impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, a lottare contro la criminalità transfrontaliera e ad attuare o disporre misure contro le persone entrate illegalmente.

2.2.2.

La sorveglianza è eseguita secondo criteri di tattica di polizia e con un impiego di forze adattate alla situazione concreta. Essa comporta cambiamenti frequenti ed inopinati della zona sorvegliata in modo tale da rendere l'attraversamento non autorizzato della frontiera un rischio permanente.

2.2.3.

La sorveglianza è assicurata da unità mobili che svolgono i loro compiti sotto forma di pattuglie o di postazioni in posti riconosciuti o supposti «sensibili» allo scopo di fermare le persone che attraversano illegalmente la frontiera. La sorveglianza può far ricorso a mezzi tecnici, ivi compresi i mezzi elettronici.

2.2.4.

I mezzi impiegati sono adattati alle condizioni d'intervento e, in particolare, al genere ed alla natura della frontiera (frontiera terrestre, fluviale o marittima).

2.3.   Devono essere annotate su un registro le seguenti informazioni:

il nome del funzionario locale responsabile del controllo di frontiera e quello degli altri agenti di ogni squadra,

gli snellimenti del controllo delle persone applicati conformemente al punto 1.3.5,

il rilascio di documenti sostitutivi del passaporto e del visto o di autorizzazioni rilasciate alla frontiera,

i fermi per accertamenti e le denunce (infrazioni penali ed amministrative),

i rifiuti d'ingresso e divieti di uscita (numero e cittadinanza),

le altre misure di polizia e giudiziarie particolarmente importanti,

gli eventi particolari.

Tutti gli uffici di frontiera (terrestri, marittimi ed aeroportuali) trascrivono su un registro tutte le informazioni di servizio, nonché qualsiasi elemento nuovo particolarmente rilevante.

3.   Disposizioni speciali relative ai vari mezzi di trasporto utilizzati per attraversare le frontiere esterne

3.1.   Controllo del traffico stradale

3.1.1.

Per garantire un controllo efficace delle persone e assicurare, nel contempo, che il traffico stradale sia scorrevole e sicuro, la circolazione ai valichi di frontiera deve essere opportunamente regolata. Se necessario, saranno adottate misure che canalizzino o che blocchino il traffico, tenuto conto degli accordi relativi agli uffici ove si effettuano controlli giustapposti.

3.1.2.

Le persone che viaggiano a bordo di autoveicoli possono, di regola, rimanere nel veicolo durante il controllo. Il controllo ha luogo, di norma, al di fuori della pensilina, accanto all'autoveicolo. Controlli approfonditi dovranno aver luogo, se le condizioni locali lo consentono, ai bordi della carreggiata in apposite piazzuole. Per motivi di sicurezza del personale, i controlli dovranno possibilmente essere effettuati da due funzionari addetti al controllo e alla sorveglianza della frontiera o che appartengono all'amministrazione doganale.

3.1.3.

In caso di traffico intenso, e a condizione che le condizioni locali lo consentano, si effettuerà, innanzitutto, il controllo dei passeggeri dei pullman di linea locali.

3.2.   Controllo del traffico ferroviario

3.2.1.

Le autorità addette al controllo e alla sorveglianza delle frontiere debbono assicurare che tutti i passeggeri dei treni, così come i dipendenti delle ferrovie, ivi compresi coloro che attraversano la frontiera esterna a bordo di treni merci o di treni vuoti, siano sottoposti a controllo, conformemente al disposto della parte II, punti 1.2, 1.3 e seguenti.

3.2.2.

Il controllo del traffico ferroviario può avere luogo in due modi:

durante lo stazionamento nella prima stazione di arrivo sul territorio di una parte contraente,

nel treno durante il viaggio stesso.

Questo controllo deve essere eseguito tenendo conto delle disposizioni degli accordi relativi agli uffici nazionali ove si effettuano controlli giustapposti.

3.2.2. a)

1.

Al fine di agevolare il traffico ferroviario internazionale di treni passeggeri ad alta velocità (TAV), gli Stati interessati direttamente dalla tratta del treno possono, di comune accordo, decidere che il controllo sia effettuato nelle singole stazioni di destinazione e/o sul treno durante la corsa fra tali stazioni, nella misura in cui i passeggeri restano a bordo del treno nella o nelle stazioni precedenti.

2.

Se il vettore è autorizzato, nel caso di treni provenienti da Stati terzi con più fermate nel territorio delle parti contraenti, ad imbarcare passeggeri esclusivamente per il resto della tratta nel territorio Schengen, essi sono sottoposti ad un controllo di entrata nella stazione di destinazione o a bordo del treno nella misura in cui lo Stato in cui è situata la stazione di destinazione si è dichiarato d'accordo ai sensi della prima frase ed effettua per tale ragione controlli di entrata.

In caso contrario i viaggiatori sono sottoposti ad un controllo di uscita.

3.

I passeggeri che desiderano prendere il treno conformemente al punto 2 nel territorio delle parti contraenti devono essere informati chiaramente, prima della partenza, che possono essere sottoposti ad un controllo di persona durante il viaggio o nella stazione di destinazione.

3.2.3.

Il funzionario locale responsabile del controllo può ordinare che, ad intervalli irregolari o per motivi particolari, se necessario con l'appoggio del capotreno, siano controllati i vagoni per accertare che nei loro vani non si nascondano persone od oggetti sottoposti al controllo di polizia di frontiera.

Il funzionario addetto al controllo agirà conformemente alle sue competenze nazionali. Se sussistono indizi che fanno presumere che nel treno si nascondono persone segnalate o sospettate di aver commesso un'infrazione o stranieri che intendono entrare illegalmente nel territorio, il funzionario incaricato del controllo, se non può intervenire conformemente alle disposizioni nazionali, informerà le parti contraenti verso le quali o attraverso le quali viaggia il treno.

3.2.4.

Nel caso delle persone che viaggiano in vagone letto o in vagoni cuccette, i documenti che consentono di attraversare la frontiera sono controllati in linea di principio nello scompartimento di servizio riservato al cuccettista, a condizione che questi li abbia raccolti conformemente alle disposizioni impartitegli e li tenga pronti per il controllo. È opportuno verificare all'inizio del controllo se tutte le persone sono in possesso dei documenti che consentono di attraversare la frontiera, confrontandoli con la lista d'occupazione e/o di prenotazione. Ad intervalli irregolari o per motivi particolari, conviene verificare l'identità delle persone negli scompartimenti, possibilmente in presenza del cuccettista.

3.3.   Controllo del traffico aereo civile internazionale

Articolo 4 della convenzione di applicazione

«(1)

Le parti contraenti garantiscono che a partire dal 1993 i passeggeri di un volo proveniente da Stati terzi, che si imbarchino su voli interni, saranno preliminarmente sottoposti, all'entrata, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di arrivo del volo esterno. I passeggeri di un volo interno che si imbarchino su un volo a destinazione di Stati terzi saranno preliminarmente sottoposti, all'uscita, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di partenza del volo esterno.

(2)

Le parti contraenti adottano le misure necessarie affinché i controlli possano essere effettuati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

(3)

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al controllo dei bagagli registrati; detto controllo avviene rispettivamente nell'aeroporto di destinazione finale o nell'aeroporto di partenza iniziale.

(4)

Fino alla data prevista al paragrafo 1, gli aeroporti sono considerati, in deroga alla definizione delle frontiere interne, frontiere esterne per i voli interni.»

3.3.1. (5)

Il luogo del controllo delle persone, compreso il controllo dei bagagli a mano, sarà determinato nel seguente modo:

3.3.1.1.

I passeggeri di un volo esclusivamente in provenienza e a destinazione del territorio delle parti contraenti senza scalo nel territorio di un paese terzo (voli interni) non sono sottoposti a controllo.

(Esempi: Lussemburgo — Parigi

oppure

Roma — Bruxelles — Amburgo: nessun controllo)

3.3.1.2.

I passeggeri di un volo in provenienza di uno Stato terzo, che si imbarcano su un volo interno, sono sottoposti ad un controllo all'entrata nell'aeroporto di arrivo del volo in provenienza di uno Stato terzo. I passeggeri di un volo interno che si imbarcano su un volo a destinazione di uno Stato terzo («transfer passengers») sono controllati all'uscita nell'aeroporto di partenza di quest'ultimo volo.

[Esempi: New York — Parigi, a Parigi imbarco su un volo per Roma (Volo interno): controllo di entrata a Parigi

oppure

Bruxelles — Francoforte (volo interno), a Francoforte imbarco su un volo per Singapore: controllo di uscita a Francoforte]

3.3.1.3.

Per i voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi senza «transfer passengers» e per i voli con più scali negli aeroporti delle parti contraenti senza cambio di aereo vale quanto segue:

a)

i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi senza «transfer», precedente o successivo, nel territorio delle parti contraenti, sono sottoposti ad un controllo di entrata nell'aeroporto di arrivo e ad un controllo di uscita nell'aeroporto di partenza;

(Esempi: New York — Parigi: controllo di entrata Parigi

oppure

Roma — Cairo: controllo di uscita Roma)

b)

i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi con più scali sul territorio delle parti contraenti senza cambio di aereo (passeggeri in transito) e senza imbarco durante il percorso su questo territorio, sono controllati all'entrata nell'aeroporto di destinazione ed all'uscita nell'aeroporto d'imbarco.

(Esempi: New York — Parigi — Francoforte — Roma, scali a Parigi e Francoforte soltanto per lo sbarco, essendo vietato l'imbarco per il resto del percorso: controllo di entrata per passeggeri che scendono rispettivamente a Parigi, Francoforte e Roma,

oppure

Amburgo — Bruxelles — Parigi — Il Cairo, scali a Bruxelles e Parigi soltanto per l'imbarco, essendo vietato lo sbarco: controllo di uscita per passeggeri che si imbarcano rispettivamente ad Amburgo, Bruxelles e Parigi);

c)

Se il vettore è autorizzato, nel caso di voli provenienti da Stati terzi con più scali sul territorio delle parti contraenti, ad imbarcare passeggeri esclusivamente per il resto del tratto su tale territorio essi sono sottoposti ad un controllo di uscita all'aeroporto di imbarco e ad un controllo di entrata all'aeroporto di arrivo.

I controlli dei passeggeri che, al momento di questi scali, si trovano già a bordo dell'aereo e che non si sono imbarcati nel territorio delle parti contraenti, si effettuano conformemente al punto 3.3.1.3, lettera b). La procedura inversa vale per i voli di questa categoria, quando il paese di destinazione è uno Stato terzo.

[Esempi: New York — Parigi — Francoforte — Roma, con imbarco autorizzato durante gli scali a Parigi e Francoforte: controllo di entrata per i passeggeri che sbarcano rispettivamente a Parigi, a Francoforte (anche per coloro che si sono imbarcati a Parigi) e a Roma (anche per coloro che si sono imbarcati a Parigi o Francoforte) e controllo di uscita per passeggeri che si imbarcano rispettivamente a Parigi e a Francoforte,

oppure

Amburgo — Bruxelles — Parigi — Il Cairo, con sbarco autorizzato durante gli scali a Bruxelles e Parigi: controllo di uscita per passeggeri che si imbarcano rispettivamente ad Amburgo, Bruxelles e Parigi e controllo di entrata per i passeggeri che sbarcano rispettivamente a Bruxelles e Parigi].

3.3.2.

Il controllo delle persone si effettua, di norma, fuori dell'aereo. Al fine di assicurare che tutti i passeggeri siano controllati negli aeroporti principali designati quali valichi di frontiera autorizzati, conformemente alla parte II, punti 1 e 2, d'intesa con il responsabile dell'aeroporto ed il vettore, è opportuno provvedere a canalizzare il traffico verso le installazioni riservate al controllo. La compagnia aeroportuale deve prendere le dovute misure per impedire l'accesso non autorizzato (in entrata o in uscita) nelle zone riservate o con accesso regolamentato, come per esempio l'area di transito.

3.3.3.

Le disposizioni particolari relative al controllo delle persone cui sono sottoposti i membri d'equipaggio degli aerei figurano nella parte II, punto 6.4.2.

3.3.4.

Se per causa di forza maggiore, per pericolo imminente o per ordine delle autorità, un aereo che esegue un volo internazionale è costretto ad atterrare in un luogo non autorizzato quale valico di frontiera, il volo può proseguire soltanto dietro autorizzazione delle autorità addette al controllo e alla sorveglianza di frontiera o delle autorità doganali. Lo stesso vale quando un aereo straniero procede ad un atterraggio non autorizzato. Per il controllo dei passeggeri degli aerei valgono le disposizioni di cui alla parte II, punti 1 e 2.

3.3.5.

L'atterraggio ed il decollo

di alianti,

di ultraleggeri,

di elicotteri,

di aeromobili costruiti dalle persone stesse, con i quali si possono coprire soltanto brevi distanze, nonché

di aerostati

sono regolati conformemente alla legislazione nazionale e, se del caso, conformemente agli accordi bilaterali.

3.3.6.   Procedura di controllo negli aeroporti minori

3.3.6.1.

Si deve assicurare che tutti i passeggeri siano controllati negli aeroporti minori — ossia gli aeroporti che non hanno, ai sensi del diritto nazionale interessato, lo status di aeroporti principali, ma che sono tuttavia aperti d'ufficio a voli internazionali — conformemente alla parte II, punti 1 e 2.

3.3.6.2.

Negli aeroporti minori si può di norma rinunciare a dispositivi volti ad assicurare la separazione fisica dei passeggeri dei voli interni e dei voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi. Se il volume del traffico non lo richiede, non è necessaria la permanenza degli agenti preposti al controllo in questi aeroporti purché sia garantito che, in caso di necessità, il personale possa essere sul posto in tempo utile.

3.3.6.3.

Qualora gli agenti preposti al controllo non siano presenti in permanenza in un aeroporto minore, chi gestisce l'aeroporto minore ha l'obbligo di informare in tempo le autorità di polizia di frontiera competenti sull'atterraggio e sul decollo di un aereo che effettua voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi. È ammesso il ricorso ad agenti di controllo ausiliari, nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione nazionale.

3.3.7.

Per evitare qualsiasi pericolo, occorre controllare negli aeroporti principali e in quelli minori i passeggeri dei voli interni di cui non si è in grado di stabilire con certezza se sono voli in provenienza esclusiva dai territori delle parti contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo.

3.4.   Controllo del traffico marittimo

3.4.1.   Definizioni

3.4.1.1.

Per traffico marittimo si intende l'attività di navigazione svolta a titolo professionale tra due o più porti o approdi, che non ha carattere di collegamento regolare e parallelamente che non fa parte né della navigazione da diporto, né della pesca costiera, né di quella sulle vie d'acqua interne.

3.4.1.2.

Per passeggeri si devono intendere tutte le persone che sono imbarcate sulla nave e che non fanno parte dell'equipaggio.

3.4.1.3.

Per equipaggio si intende coloro che sono arruolati per compiere, a bordo, attività direttamente connesse all'esercizio delle navi e che figurano nella lista di equipaggio.

3.4.1.4.

Per agente marittimo si intende la persona fisica o la persona giuridica che rappresenta, sul posto, l'armatore in tutte le funzioni di armamento della nave.

3.4.1.5.

Per collegamenti regolari devono intendersi i collegamenti in provenienza o a destinazione esclusiva di porti situati nel territorio delle parti contraenti senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori, nell'ambito dei quali le persone ed i veicoli sono trasportati secondo un orario regolare.

3.4.1.6.

Per nave da crociera si intende una nave che effettua un viaggio secondo un programma stabilito, nel corso del quale i passeggeri partecipano ad attività di gruppo, con escursioni turistiche nei vari porti e durante il quale, in principio, non vi è né imbarco, né sbarco di passeggeri.

3.4.1.7.

Per navigazione da diporto si intende l'utilizzazione di navi a vela e/o a motore per uso privato e la pratica della navigazione sportiva o turistica.

3.4.1.8.

Per pesca costiera si intende l'utilizzazione di navi per la pesca che ritornano quotidianamente o dopo alcuni giorni nel porto di origine situato nel territorio delle parti contraenti senza attracco in un porto situato in un paese terzo.

3.4.2.   Modalità di controllo

3.4.2.1.

Il controllo avviene, di regola, nel porto di arrivo o di partenza, a bordo della nave o sul molo di attracco nelle aree all'uopo destinate nelle immediate adiacenze del porto.

Il controllo può essere effettuato, in virtù di appositi accordi, anche nel corso della traversata o, all'atto dell'arrivo o della partenza della nave, nel territorio di un paese terzo.

3.4.2.2.

Il controllo deve mirare in particolare a che sia l'equipaggio sia i passeggeri rispondano ai requisiti di cui alla parte II, punti 1 e 2.

3.4.2.3.

In circostanze particolari, secondo quanto già previsto al paragrafo 1.3.5., i controlli del traffico marittimo potranno essere snelliti.

Quando per condizioni di traffico intenso, nonostante l'utilizzo di tutte le risorse organizzative e di personale disponibili, non sia possibile assicurare il controllo di tutti i passeggeri, il controllo potrà essere effettuato per sondaggio, secondo le priorità di volta in volta stabilite dal responsabile dei controlli di frontiera. Il controllo all'ingresso ha comunque la precedenza sul controllo in uscita.

3.4.2.4.

Il controllo delle persone costituenti l'equipaggio delle navi è regolato nella parte II, paragrafi 6.5 e successivi.

3.4.3.   Obblighi del comandante della nave

3.4.3.1.

Il comandante della nave, o in sua vece l'agente marittimo che cura gli interessi della società di navigazione, deve provvedere a stilare una lista dell'equipaggio e, se possibile, dei passeggeri, in duplice esemplare e a consegnarla, al momento dell'arrivo nel porto, al personale incaricato ai fini del controllo, effettuato a bordo della nave o nelle sue immediate adiacenze. Se per motivi di forza maggiore la lista non può essere trasmessa agli addetti al controllo, una copia deve essere consegnata al posto di frontiera o all'autorità marittima competente, che provvederà a trasmetterla senza indugio agli organi preposti ai controlli di frontiera.

Per quanto riguarda i collegamenti regolari, il comandante della nave, o in sua vece l'agente marittimo che cura gli interessi della società di navigazione, non è tenuto a stilare l'elenco dei passeggeri.

3.4.3.2.

Un esemplare delle due liste, debitamente vistato dall'agente incaricato del controllo, è consegnato al comandante della nave che dovrà esibirlo su richiesta, durante tutto il periodo della sosta nel porto.

3.4.3.3.

Il comandante della nave, o in sua vece l'agente marittimo, deve segnalare senza indugio tutte le modifiche relative alla composizione dell'equipaggio o al numero dei passeggeri.

3.4.3.4.

Il comandante della nave è inoltre tenuto a comunicare alle autorità competenti immediatamente e, quando possibile, prima dell'arrivo della nave nel porto, la presenza a bordo di passeggeri clandestini. Questi rimangono comunque sotto la responsabilità del comandante della nave.

3.4.3.5.

Il comandante della nave, o in sua vece l'agente marittimo, deve comunicare con congruo anticipo e in conformità alle disposizioni vigenti nel porto in questione, la partenza della nave al personale incaricato dei controlli di frontiera o, se questo non è possibile, all'autorità marittima competente. Tali organi provvederanno a ritirare il secondo esemplare della lista o delle liste già precedentemente compilate e vistate.

3.4.4.   Eccezioni alle modalità di controllo di cui al punto 3.4.2

3.4.4.1.

I passeggeri e l'equipaggio a bordo di navi che effettuano collegamenti regolari di cui al punto 3.4.1.5 non sono sottoposti, di norma, ad alcun controllo.

3.4.4.2.

Se una nave da crociera approda in più porti successivi situati nel territorio delle parti contraenti senza alcun approdo in un porto situato al di fuori di questo territorio, il controllo è effettuato, di norma, soltanto nel primo e nell'ultimo porto situato nel territorio delle parti contraenti.

3.4.4.3.

In generale, il controllo delle persone in navigazione da diporto provenienti da un paese terzo si effettua, sia all'ingresso che all'uscita, in un porto autorizzato quale valico di frontiera del territorio delle parti contraenti.

Se tuttavia l'ingresso di un naviglio da diporto avviene eccezionalmente in un porto che non è un punto di passaggio autorizzato, le autorità di controllo dovranno essere avvisate se possibile prima dell'ingresso o, in ogni caso, al momento dell'arrivo del naviglio. La segnalazione della presenza dei passeggeri viene effettuata presso le autorità locali con il deposito dell'elenco delle persone a bordo. Tale elenco è a disposizione delle autorità di controllo.

Ciascuna parte contraente può imporre alle imbarcazioni da diporto provenienti da uno Stato terzo di accostare in un porto di ingresso autorizzato in cui si effettua il controllo delle persone a bordo.

All'atto di tale controllo, dovrà essere consegnato un documento in cui saranno riportate tutte le caratteristiche tecniche nonché il nome delle persone che si trovano a bordo.

Una copia di tale documento sarà consegnata alle autorità del primo porto d'ingresso autorizzato; un'altra copia sarà consegnata alle autorità dell'ultimo porto autorizzato prima della partenza verso un paese terzo, mentre una copia dovrà essere conservata con i documenti di bordo finché la nave resta nelle acque territoriali di una delle parti contraenti.

Se per motivi di forza maggiore l'imbarcazione è obbligata ad accostare in un altro porto, sarà necessario prendere contatto con le autorità del porto d'ingresso autorizzato più vicino.

3.4.4.4.

L'equipaggio a bordo di navi il cui esercizio è la pesca costiera e che, in linea di principio, ritornano quotidianamente nel porto di immatricolazione della nave stessa o in un altro porto situato nel territorio delle parti contraenti, senza gettare l'ancora in un porto situato nel territorio di Stati terzi, non è di norma sottoposto ad alcun controllo. Tuttavia, se le coste di uno Stato terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio di una parte contraente, è auspicabile procedere ad un controllo per sondaggio ai fini della lotta contro l'immigrazione clandestina. Lo stesso vale per le persone che praticano la pesca sportiva e che passano occasionalmente un giorno a bordo della nave svolgendo tale attività.

L'equipaggio a bordo di una nave il cui esercizio è la pesca costiera e che non è immatricolata in un porto situato nel territorio delle parti contraenti, è sottoposto a controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 3.4.2 e 6.5.

Il comandante della nave, o in sua vece l'agente marittimo che cura gli interessi della società di navigazione, è tenuto ad indicare, se del caso, qualsiasi modifica dell'elenco del suo equipaggio o l'eventuale presenza di passeggeri alle autorità competenti.

3.4.4.5.   Collegamenti regolari soggetti a controllo

Sono sottoposti a controllo i passeggeri dei collegamenti regolari che non ricadono sotto la parte II, punto 3.4.4.1.

Di norma si applicano le seguenti disposizioni:

a)

i controlli degli stranieri e dei cittadini degli Stati UE/SEE, assoggettati ad un controllo minimo, devono essere eseguiti separatamente. Devono essere effettuati, ove possibile, opportuni adeguamenti infrastrutturali,

b)

i passeggeri che non viaggiano a bordo di un' auto (passeggeri a piedi) devono essere controllati individualmente,

c)

il controllo degli occupanti di un'auto avviene in prossimità del veicolo stesso,

d)

i passeggeri di autobus sono sottoposti a controllo allo stesso modo dei passeggeri a piedi. Tali persone devono lasciare l'autobus ai fini dei controlli,

e)

gli autisti e i loro eventuali accompagnatori sono controllati in prossimità del mezzo stesso. È preferibile che le formalità necessarie siano sbrigate separatamente dagli altri passeggeri,

f)

al fine di assicurare la scorrevolezza dei controlli è necessario prevedere un numero adeguato di posti di controllo e, se del caso, predisporre una seconda linea di controllo,

g)

ai fini, in particolare, dell'intercettazione di immigrati clandestini, i veicoli utilizzati dai passeggeri e, se del caso, il loro carico, nonché altri oggetti trasportati, devono essere sottoposti almeno a controlli per sondaggio,

h)

i membri dell'equipaggio di traghetti sono trattati come i membri dell'equipaggio di navi mercantili.

3.5.   Controllo della navigazione interna

3.5.1.

Per navigazione interna, con attraversamento di una frontiera esterna, si intende l'utilizzazione a titolo professionale, nonché per usi ricreativi o sportivi, di qualsiasi tipo di nave, di imbarcazione e di mezzo galleggiante su fiumi, corsi d'acqua, canali e laghi.

3.5.2.

Sulle navi utilizzate per scopi professionali, sono considerati membri dell'equipaggio o persone ad essi equiparate il capitano e le persone arruolate a bordo e che figurano nella lista di equipaggio, nonché i membri delle loro famiglie, che risiedono a bordo.

3.5.3.

Si applicano le pertinenti disposizioni di cui al punto 3.4.1 e le disposizioni di cui ai punti 3.4.2, 3.4.3. e 3.4.4.

4.   Cooperazione

Articolo 7 della convenzione di applicazione

«Le parti contraenti si forniranno assistenza ed opereranno in stretta e continua collaborazione ai fini di un'efficace esercizio dei controlli e delle sorveglianze. In particolare, esse si scambieranno tutte le informazioni pertinenti ed importanti, eccettuati i dati nominativi individuali, salvo disposizioni contrarie della presente convenzione; armonizzeranno, per quanto possibile, le istruzioni impartite ai servizi incaricati dei controlli e promuoveranno la formazione e l'aggiornamento uniformi del personale addetto ai controlli. Tale cooperazione può realizzarsi con scambio di funzionari di collegamento.»

Per l'applicazione uniforme ed efficace delle misure di controllo e di sorveglianza, le forze di polizia ed i servizi incaricati del controllo delle persone lavoreranno, in tutti i settori, in stretta e costante cooperazione.

4.1.   Scambio di informazioni

Lo scambio di informazioni è incoraggiato al fine di controllare meglio e di approfondire la conoscenza dei fenomeni migratori, delle regolamentazioni in vigore nei paesi membri e delle tecniche utilizzate dagli agenti di controllo.

Lo scambio di dati di natura personale avviene conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nella convenzione di applicazione.

Gli scambi riguardano i seguenti argomenti:

 

tra servizi centrali:

statistiche mensili sulle attività di controllo e sulle varie manifestazioni dell'immigrazione clandestina;

 

tra servizi centrali e, se necessario, tra uffici di controllo:

metodi di fabbricazione, di contraffazione e di uso fraudolento di documenti che consentono di attraversare la frontiera,

procedure di individuazione, da parte dei servizi di controllo, di documenti che consentono di attraversare la frontiera contraffatti, falsificati o usurpati,

itinerari e modalità di passaggio clandestini,

situazioni di attualità, per le quali possono essere utili il concorso o le informazioni degli altri servizi di controllo,

esecuzione delle misure d'intervento congiunte, in situazioni particolari.

 

Secondo la natura della comunicazione, le informazioni tra le autorità centrali o le autorità locali nazionali, sono trasmesse:

per posta,

attraverso reti (pubbliche) di radiocomunicazione, telefono, telex o teletext, fisse o mobili, nonché attraverso reti speciali della polizia, eventualmente dopo la messa a punto di specifiche tecniche uniformi,

mediante i funzionari di collegamento distaccati presso gli organi centrali nazionali,

attraverso servizi di contatto della polizia di frontiera,

nel quadro delle consultazioni di servizio e dei convegni di specialisti.

4.2.   Funzionari di collegamento

Le parti contraenti possono distaccare funzionari di collegamento permanenti presso i servizi centrali nazionali. L'invio può essere reciproco o unilaterale. In situazioni particolari i funzionari di collegamento possono essere distaccati per breve tempo anche presso altri servizi delle parti contraenti.

5.   Rilascio di un visto alla frontiera

Se si presume che uno straniero, per mancanza di tempo e per motivi imperiosi, non ha avuto la possibilità di richiedere un visto, le autorità competenti possono rilasciargli un visto alla frontiera in casi eccezionali e per un soggiorno di breve durata, conformemente alla legislazione nazionale e a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

lo straniero è in possesso dei documenti validi che permettono l'attraversamento della frontiera (cfr. allegato 4),

soddisfa le condizioni d'ingresso, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), della convenzione di applicazione,

fa valere un motivo imprevedibile ed imperioso d'ingresso comprovato, se possibile, da una pezza d'appoggio (per esempio fatti gravi e inopinati accaduti ad un parente stretto, cura medica, cambiamento di rotta degli aerei per ragioni tecniche o meteorologiche, motivi professionali urgenti), e

il viaggio di ritorno nel paese di origine o il transito verso un paese terzo sono garantiti.

In casi particolari, l'autorizzazione delle istanze superiori potrà essere prescritta nelle disposizioni nazionali.

5.1.

Lo straniero che chiede alla frontiera un visto per il transito nel territorio delle parti contraenti deve soddisfare le condizioni di cui al punto 5 e disporre dei visti necessari per gli altri paesi di transito, che non siano parti contraenti, e per il paese di destinazione. La durata del transito sul territorio delle parti contraenti non può superare i cinque giorni. Essa deve permettere il transito diretto nel territorio della o delle parti contraenti interessate, con le inevitabili o abituali interruzioni nel corso del viaggio.

5.2.

Il rilascio di un visto in frontiera avviene mediante apposizione di un timbro o di un'etichetta sul documento di viaggio, sul quale può essere apposto un visto. Qualora lo spazio corrispondente non sia più disponibile, si apporrà il timbro o l'etichetta, come misura eccezionale, su un foglio aggiuntivo, inserito nel documento. I modelli di fogli aggiuntivi figurano nell'allegato 12.

5.3.

Le indicazioni relative al rilascio del visto uniforme in frontiera figurano nell'allegato 14.

5.4.

I diritti da riscuotere per il rilascio del visto sono indicati nell'allegato 14a.

5.5.

La lista delle domande di visto soggette alla consultazione preliminare delle autorità centrali di cui all'articolo 17, paragrafo 2, figura nell'allegato 14b.

5.6.

I visti rilasciati alla frontiera devono essere registrati in un elenco.

6.   Disposizioni speciali

6.1.   Cittadini degli Stati membri delle Comunità europee e loro famigliari provenienti da paesi terzi

6.1.1.

Per l'ingresso nelle parti contraenti i cittadini degli Stati membri delle Comunità Europee debbono essere in possesso di documenti validi che consentono di attraversare la frontiera previsti all'allegato 4, ma non di un visto.

6.1.2.

Gli stranieri che, in virtù del diritto comunitario, beneficiano della libera circolazione perché famigliari di cittadini di Stati membri ma che, data la loro nazionalità, sono soggetti all'obbligo del visto per entrare nel territorio delle parti contraenti, rimangono soggetti a tale obbligo. Resta impregiudicata la possibilità di entrare senza visto alle condizioni di cui al punto 6.2.

I famigliari che godono della libera circolazione sono:

il coniuge ed i congiunti in linea discendente, che non hanno ancora compiuto 21 anni, o a carico,

i congiunti in linea ascendente di un cittadino delle Comunità Europee e quelli del coniuge che sono a loro carico.

6.1.3.

A un cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee in possesso del documento richiesto per l'attraversamento della frontiera può essere rifiutato l'ingresso nel territorio di una parte contraente diversa da quella di cui egli è cittadino soltanto se questi è considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o la salute pubblica. A tale scopo, è possibile la consultazione degli elenchi nazionali delle persone ricercate, in esito alla quale può essere rifiutato l'ingresso.

Se, come disposto sopra, il funzionario addetto al controllo della frontiera rifiuta a un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea l'ingresso nel territorio di una parte contraente, egli consegna a questo cittadino una notifica scritta motivata del rifiuto.

6.1.4.

Il divieto di ingresso nei confronti degli stranieri di cui al punto 6.1.2 è autorizzato, tranne quando mancano i documenti necessari ivi menzionati, solo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e salute pubblica. Le decisioni in merito al rilascio di visti alla frontiera ai famigliari di cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, che sono autorizzati a circolare liberamente sebbene siano soggetti all'obbligo del visto, saranno improntate ad una certa elasticità.

Per quanto riguarda il rifiuto di ingresso, sono d'applicazione le disposizioni del punto 1.4.1 conformemente al diritto nazionale.

6.2.   Stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da un'altra parte contraente

Gli stranieri che sono in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un'altra parte contraente non hanno bisogno di un visto per entrare nel territorio delle altre parti contraenti. Per il resto, è d'applicazione il punto 1.4.9.

6.3.   Rifugiati e apolidi

6.3.1.

Il documento di viaggio per rifugiati, rilasciato in virtù della convenzione relativa allo status giuridico dei rifugiati del 28 luglio 1951 (convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati) è riconosciuto come documento valido per l'attraversamento della frontiera.

Il regime di visti per i titolari di questo documento di viaggio è disciplinato dalla legislazione nazionale, fermo restando il rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

i titolari di questo documento di viaggio che dispongono di un titolo di soggiorno rilasciato da una parte contraente sono esonerati dall'obbligo del visto di ingresso nel territorio delle parti contraenti,

se il documento di viaggio è stato rilasciato dalla Danimarca, dal Regno Unito, dall'Irlanda, dall'Islanda, dal Liechtenstein, da Malta, dalla Norvegia, dalla Svezia o dalla Svizzera, i titolari di tale documento sono dispensati dall'obbligo del visto per entrare nel territorio del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica portoghese e del Regno di Spagna.

I titolari di questo documento di viaggio non sono esonerati dall'obbligo del visto d'ingresso nel territorio della Repubblica ellenica e della Repubblica francese.

6.3.2.

Il documento di viaggio per apolidi, rilasciato in virtù della convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi, è riconosciuto come documento valido per l'attraversamento della frontiera, salvo per la Repubblica portoghese.

I titolari di questi documenti di viaggio sono soggetti all'obbligo del visto, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da una parte contraente.

6.4.   Piloti ed altro personale a bordo di un aereo

6.4.1.

I titolari di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio («Crew Member Certificate»), previsti all'allegato 9 della convenzione sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944, sono esonerati dall'obbligo del passaporto e del visto a condizione che nell'esercizio della propria professione:

non lascino l'aeroporto di scalo,

non lascino l'aeroporto di destinazione,

non lascino il territorio del comune da cui dipende l'aeroporto, o

lascino l'aeroporto soltanto per recarsi in un altro aeroporto situato nel territorio di una parte contraente.

6.4.2.

Per il controllo del personale di volo valgono le disposizioni di cui alla parte II, punto 1.3 e seguenti.

Per quanto possibile, il controllo del personale di volo avrà la precedenza. Vale a dire che tale controllo sarà effettuato prima di quello dei passeggeri in appositi posti di controllo. Il controllo dell'equipaggio di volo, conosciuto dal personale di controllo nell'esercizio delle sue funzioni, può essere limitato ad un controllo per sondaggio.

6.5.   Marittimi

6.5.1.

Per marittimi si intende la definizione di equipaggio quale ripresa al punto 3.4.1.3.

6.5.2.

I marittimi in possesso di uno speciale documento di viaggio per marittimi o di una carta d'identità per la gente di mare (rilasciati ai sensi della convenzione di Ginevra del 13 maggio 1958) possono, conformemente alle disposizioni della convenzione di Londra del 9 aprile 1965 ed alle disposizioni nazionali, andare in franchigia all'interno del porto o nelle città ad esso prossime, senza presentarsi a un posto di frontiera, a condizione che gli interessati risultino nel ruolo dell'equipaggio, preliminarmente sottoposto a un controllo, della nave di appartenenza e che siano in possesso, ove necessario, di un visto. Se un marittimo costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, può essergli rifiutato il diritto di recarsi a terra.

6.5.3.

I marittimi che desiderano soggiornare al di fuori delle città prossime ai porti, debbono soddisfare le condizioni di ingresso nel territorio delle parti contraenti, e segnatamente essere in possesso di un documento di viaggio in corso di validità, eventualmente provvisto di un visto qualora richiesto e disporre di sufficienti mezzi di sostentamento.

6.5.4.

Fatte salve le disposizioni di cui alla parte I, paragrafi 1 e seguenti, ai titolari di uno speciale documento di viaggio per marittimi o di carta d'identità per la gente di mare potrà essere ugualmente consentito l'ingresso nel territorio delle parti contraenti per i seguenti motivi:

imbarco a bordo di una nave già attraccata o di prossimo arrivo in un porto delle parti contraenti,

transito per raggiungere un paese terzo o per rimpatrio,

per motivi di urgenza o di necessità (malattia, licenziamento, fine contratto, ecc.).

Il personale preposto ai controlli di frontiera, in tali casi, provvederà ad acquisire tutti gli elementi necessari per evitare che vengano elusi i controlli all'ingresso in forza dello snellimento dei controlli previsto per tale categoria di soggetti.

Tali elementi di prova potranno essere i seguenti:

dichiarazione scritta dell'armatore o dell'agente marittimo interessato,

dichiarazione scritta delle autorità diplomatiche e consolari competenti,

prove raccolte a seguito di puntuali accertamenti da parte delle autorità di polizia o, se del caso, di altre amministrazioni competenti,

contratto con certificazione mediante apposizione di timbro dell'autorità marittima.

6.6.   Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio

In considerazione dei particolari privilegi o immunità di cui beneficiano, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, rilasciati da Stati o governi riconosciuti dalle parti contraenti, allorché viaggiano nell'esercizio delle loro funzioni dovranno, nella misura del possibile, essere agevolati attribuendo loro la precedenza all'atto dei controlli di frontiera, rispetto agli altri viaggiatori, fermo restando l'obbligo del visto, qualora richiesto.

I membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e le loro famiglie, titolari della tessera rilasciata dal ministero degli Affari esteri, possono entrare nel territorio delle parti contraenti su presentazione di questa tessera e, se del caso, del loro documento che consente di attraversare la frontiera. I modelli di tali tessere figurano nell'allegato 13.

Se una persona che si presenta alla frontiera esterna invoca privilegi, immunità ed esenzioni, l'agente addetto al controllo può esigere dall'interessato la prova della sua qualità mediante l'esibizione degli opportuni documenti, in particolare degli attestati rilasciati dallo Stato di accoglienza o del passaporto diplomatico, oppure con altri mezzi. Se l'agente nutre dei dubbi, egli può, in caso di urgenza, rivolgersi direttamente al ministero degli Affari esteri.

I titolari di detti documenti sono dispensati normalmente dalla verifica della disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento.

Peraltro, il personale addetto ai controlli non potrà in alcun caso rifiutare ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio l'ingresso nel territorio delle parti contraenti, senza aver preliminarmente consultato le autorità nazionali competenti, anche quando l'interessato è segnalato nel SIS.

6.7.   Frontalieri

6.7.1.

Lo status dei frontalieri è definito conformemente al diritto nazionale delle parti contraenti.

6.7.2.

Le modalità del controllo dei frontalieri sono disciplinate dalle disposizioni relative al controllo degli stranieri. Sono consentiti controlli snelliti conformemente al punto 1.3.5.3.

6.8.   Minori

6.8.1.

Ai valichi di frontiera i minori sono sottoposti ad un controllo identico a quello al quale sono sottoposti gli adulti, anche quando sono accompagnati da persone autorizzate ad esercitare la patria potestà.

Il funzionario addetto al controllo dovrà dedicare particolare attenzione ai minori che viaggiano senza accompagnatore. Egli dovrà assicurarsi, per quanto possibile, che i minori non lascino il territorio contro la volontà delle persone autorizzate ad esercitare la patria potestà.

(…) (6)

6.9.   Viaggi di gruppo

6.9.1.

Il grado di intensità del controllo al quale sottoporre i partecipanti ad un viaggio di gruppo è dettato di norma dalla loro cittadinanza.

6.9.2.

In casi particolari, per es. viaggi di scolaresche, di anziani o pellegrinaggi, il controllo può essere limitato a una verifica della lista dei passeggeri o ad un controllo per sondaggio. Il responsabile del gruppo deve essere sottoposto in ogni caso a un controllo normale.

6.10.   Stranieri che fanno domanda di asilo alla frontiera

Se uno straniero fa domanda d'asilo alla frontiera, le autorizzazioni d'ingresso e di soggiorno sono disciplinate — fino alla determinazione della competenza per l'esame della domanda di asilo — dalla legislazione nazionale della parte contraente interessata.

6.11.   Membri di organizzazioni internazionali

I titolari dei seguenti documenti rilasciati dalle Organizzazioni internazionali in appresso indicate potranno beneficiare, nei limiti del possibile, della precedenza all'atto dei controlli, rispetto agli altri viaggiatori, allorché viaggiano nell'esercizio delle loro funzioni.

Sono inoltre dispensati, di norma, dalla verifica della disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento.

I documenti presi in considerazione sono, in particolare, i seguenti:

lasciapassare delle Nazioni Unite: rilasciato al personale ONU e a quello della istituzioni dipendenti, in base alla convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il 21 novembre 1947,

lasciapassare emesso dall'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA),

lasciapassare della Comunità economica europea (CEE),

lasciapassare della Comunità europea per l'energia atomica (Euratom);

certificato di legittimazione rilasciato dal segretario generale del Consiglio d'europa;

documenti rilasciati da un Quartiere generale della NATO (carta d'identità militare corredata da un ordine di missione, foglio di viaggio, ordine di servizio individuale o collettivo).


(1)  Testo modificato dalla decisione 2002/352/CE del Consiglio (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47). Applicabile dal 1o giugno 2002.

(2)  Testo soppresso dalla decisione 2002/352/CE (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47). Applicable dal 1o giugno 2002.

(3)  Testo modificato dalla decisione 2002/587/CE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50). Applicable dal 16 luglio 2002.

(4)  Testo modificato dalla decisione 2002/587/CE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50). Applicable dal 16 luglio 2002.

(5)  Testo modificato dalla decisione 2002/587/CE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50), che ha anche soppresso il punto 3.3.1 originario (la numerazione dei punti è stata modificata di conseguenza). Applicable dal 16 luglio 2002.

(6)  I punti 6.8.2 e 6.8.3 sono stati soppressi dalla decisione 2002/587/CE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50). Applicabile dal 16 luglio 2002.

ALLEGATO 1

VALICHI DI FRONTIERA AUTORIZZATI

(parte I, punto 1.2 del manuale comune)

INDICE

BELGIO pag. 119
DANIMARCA pag. 119
GERMANIA pag. 121
GRECIA pag. 130
SPAGNA pag. 132
FRANCIA pag. 133
ITALIA pag. 136
LUSSEMBURGO pag. 142
PAESI BASSI pag. 142
AUSTRIA pag. 142
PORTOGALLO pag. 145
FINLANDIA pag. 146
SVEZIA pag. 148
ISLANDA pag. 148
NORVEGIA pag. 149

BELGIO

Frontiere aeree

Bruxelles-National (Zaventem)

Ostende

Deurne

Bierset

Gosselies

Wevelgem (aerodromo)

Frontiere marittime

Anvers

Ostende

Zeebruges

Nieuwpoort

Gand

Blankenberge

Frontiere terrestri

TAV (tunnel sotto la Manica)

Gare de Bruxelles-Midi

DANIMARCA

Frontiere marittime

Danimarca

Aabenraa Havn

Aalborg Havn A/S

Aalborg Portland A/S

Aarø Havn

Aarøsund Havn

Aggersund Kalkværks Udskibningsbro (Løgstør)

Allinge Havn

Asnæs-, Advedøre-, Kyndby-, Masnedø-, Stigsnæsværkets Havne

Assens Havn

Bagenkop Havn

Bandholm Havn

Bogense Havn

Bønnerup Havn

Dansk Salt A/S' Anlægskaj (Mariager)

Det Danske Stålvalseværk A/S' Havn (Frederiksværk)

Dragør Havn

Enstedværkets Havn (Aabenraa)

Esbjerg Havn

Faaborg Havn

Fakse Ladeplads Fiskeri- og Lystbådehavn

Faxe Havn

Fredericia Havn

Frederikshavn Havn

Gedser Færgehavn

Grenaa Havn

Gråsten Havn

Gulfhavn (på Stigsnæs ved Skælskør)

Haderslev Havn

Hals Havn

Hanstholm Havn

Hasle Havn

Havnen ved Kolby Kås (Samsø)

Helsingør Færgehavn

Hirtshals Havn

H.J. Hansen Hadsund A/S' Havn

Hobro Havn

Holbæk Havn

Holstebro-Struer Havn

Horsens Havn

Hou Havn (Odder)

Hundested Havn

Hvide Sande Havn

Kalundborg Havn

Kaløvig Bådehavn

Kerteminde Havn & Marina

Klintholm Havn

Kolding Havn

Kongsdal Havn

Korsør Havn

Københavns Havn

Køge Havn

Lemvig Havn

Lindø-Terminalen

Lyngs Odde Ammoniakhavn

Marstal Havn

Middelfart Havn

Nakskov Havn

Nexø Havn

NKT Trådværket A/S' Havn (Middelfart)

Nordjyllandsværkets Havn

Nykøbing F. Havn

Nyborg Fritids- og Lystbådehavn samt Fiskerihavn

Nyborg Havn A/S (Lindholm Havn og Avernakke Pier)

Næstved Havn

Odense Havn

Odense Staalskibsværft A/S' Havn

Orehoved Havn

Randers Havn

Rudkøbing Havn

Rødby Færge- og Trafikhavn

Rømø Havn

Rønne Havn

Skagen Havn

Skive Havn

Skærbækværkets Havn

Statoil Pieren, Melbyvej 17 i Kalundborg

Stege Havn

Stevns Kridtbruds Udskibningspier

Stubbekøbing Havn

Studstrupværkets Havn (Skødstrup)

Svaneke Havn

Svendborg Trafikhavn

Søby Havn

Sønderborg Havn

Sæby Havn

Tejn Havn

Thisted Havn

Thorsminde Havn

Thyborøn Havn

Vang Havn

Vejle Havn

Vordingborg Havn

Ærøskøbing Havn

Århus Havn

Isole Færøer

Fuglafjarðar Havn

Klaksvikar Havn

Kollafjarðar Havn

Oyra Havn

Runavikar Havn

Tórshavnar Havn

Tvøroyrar Havn

Vágs Havn

Groenlandia

Aasiaat (Egedesminde)

Ilulissat (Jakobshavn)

Ittoqqortoormiit (Scoresbysund)

Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord)

Maniitsoq (Sukkertoppen)

Nanortalik

Narsaq

Narsarsuaq

Nuuk (Godthåb)

Paamiut (Frederikshåb)

Qaanaaq (Thule)

Qaqortoq (Julianehåb)

Qasigiannguit (Christianshåb)

Qeqertarsuaq (Godhavn)

Sisimiut (Holsteinsborg)

Tasiilaq (tidl. Angmagssalik)

Upernavik

Uummannaq

Frontiere aeree

Danimarca

Aalborg Lufthavn

Aarhus Lufthavn

Billund Lufthavn

Bornholms Lufthavn

Esbjerg Lufthavn

Herning Flyveplads

Karup Lufthavn

Koldingegnens Lufthavn, Vamdrup

Københavns Lufthavn i Kastrup

Københavns Lufthavn, Roskilde

Lemvig Flyveplads

Odense Lufthavn

Skive Lufthavn

Stauning Lufthavn

Sønderborg Lufthavn

Thisted Lufthavn

Vojens Lufthavn

Ærø Lufthavn

Isole Færøer

Vágar Lufthavn

Groenlandia

Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord)

Nuuk (Godthåb)

Qaanaaq

GERMANIA

Valichi di frontiera autorizzati

GERMANIA—DANIMARCA

Designazione del valico — zona tedesca

Designazione del valico — zona danese

Flensburg Bahnhof

Pattburg (Padborg)

Wassersleben

Kollund

Kupfermühle

Krusau (Kruså)

Flensburg Bahnhof

Pattburg Bahnhof (Station Padborg)

Harrislee

Pattburg (Padborg)

Ellund Autobahn (BAB 7)

Fröslee (Frøslev)

Jardelund

Sophienthal (Sofiedal)

Weesby

Groß Jündewatt (St. Jyndevad)

Neupepersmark

Alt Pepersmark (Pebersmark)

Westre

Grünhof (Grøngård)

Böglum

Seth (Sæd)

Süderlügum Bahnhof

Tondern (Tønder)

Aventoft

Møllehus

Rosenkranz

Rüttebüll (Rudbøl)

Rodenäs

Hoger (Højer)

Valichi di frontiera autorizzati

GERMANIA—POLONIA

Designazione del valico — zona tedesca

Designazione del valico — zona polacca

Ahlbeck

Swinemünde (Świnoujście)

Linken

Neu Lienken (Lubieszyn)

Grambow Bahnhof

Scheune (Szczecin-Gumieńce)

Pomellen-Autobahn (BAB 11)

Kolbitzow (Kolbaskowo)

Tantow Bahnhof

Scheune (Szczecin-Gumieńce)

Rosow

Rosow (Rosowek)

Mescherin

Greifenhagen (Gryfino)

Gartz

Fiddichow (Widuchowa)

Schwedt

Niederkränig (Krajnik Dolny)

Hohensaaten-Hafen

Niederwutzen (Osinów Dolny)

Hohenwutzen

Niederwutzen (Osinów Dolny)

Küstrin-Kietz

Küstrin (Kostrzyn)

Küstrin-Kietz Bahnhof

Küstrin (Kostrzyn)

Frankfurt/Oder Hafen

Słubice

Frankfurt/Oder Straße

Słubice

Frankfurt/Oder Bahnhof

Kunersdorf (Kunowice)

Frankfurt/Oder-Autobahn (BAB 12)

Schwetig (Świecko)

Eisenhüttenstadt

Mühlow (Miłów)

Guben Straße

Guben (Gubin)

Guben Bahnhof

Guben (Gubin)

Forst Bahnhof

Forst (Zasieki)

Forst-Autobahn (BAB 15)

Erlenholz (Olszyna)

Bad Muskau

Muskau (Mużaków)

Podrosche

Priebus (Przewoz)

Horka Bahnhof

Nieder Bielau (Bielawa Dolna)

Ludwigsdorf Autobahn

Hennersdorf (Jedrzychowice)

Görlitz Straße

Görlitz (Zgorzelec)

Görlitz Bahnhof

Görlitz (Zgorzelec)

Ostriz

Ostriz-Bahnhof (Krzewina Zgorzelecka)

Zittau Chopin-Straße

Kleinschönau (Sieniawka)

Zittau-Friedensstraße

Poritsch (Porajow)

Valichi di frontiera autorizzati

GERMANIA—REPUBBLICA CECA

Designazione del valico — zona tedesca

Designazione del valico — zona ceca

Zittau Bahnhof

Grottau an der Neiße (Hrádek n.N.)

Seifhennersdorf (Nordstraße)

Rumburg (Rumburk)

Seifhennersdorf

Warnsdorf (Varnsdorf)

Neugersdorf

Georgswalde (Jiřikov)

Ebersbach Bahnhof

Rumburg (Rumburk)

Sebnitz

Niedereinsiedel (Dolni Poustevna)

Schmilka

Herrnskretschen (Hřensko)

Bad Schandau Bahnhof

Tetschen (Dêcin)

Schöna

Herrnskretschen (Høensko)

Bahratal

Peterswald (Petrovice)

Zinnwald

Zinnwald (Cinovec)

Neurehefeld

Moldava (Moldau)

Reitzenhain

Sebastiansberg (Hora Sv. Šebestiána)

Bärenstein (ferroviario)

Weipert (Vejprty)

Bärenstein

Weipert (Vejprty)

Oberwiesenthal

Gottesgab (Boži Dar)

Johanngeorgenstadt Bahnhof

Breitenbach (Potučky)

Johanngeorgenstadt

Breitenbach (Potučky)

Klingenthal

Graslitz (Kraslice)

Bad Brambach Bahnhof

Voitersreuth (Vojtanov)

Schönberg

Voitersreuth (Vojtanov)

Bad Elster

Grün (Doubrava)

Selb

Asch (Aš)

Selb-Plössberg Bahnhof

Asch (Aš)

Schirnding Cheb/Eger Bahnhof

Eger (Cheb)

Schirnding

Mühlbach (Pomezi)

Waldsassen

Heiligenkreuz (Svaty Křiž)

Mähring

Promenhof (Broumov)

Bärnau

Paulusbrunn (Pavluv Studenec)

Waidhaus (B 14)

Rosshaupt (Rozvadov)

Waidhaus Autobahn (BAB 6)

Rosshaupt (Rozvadov)

Eslarn

Eisendorf (Železná)

Waldmünchen

Haselbach (Lisková)

Furth im Wald Schafberg

Vollmau (Folmava)

Furth im Wald Bahnhof

Böhmisch Kubitzen (Česká Kubice)

Eschlkam

Neumark (Všeruby)

Neukirchen b. HL. Blut

St. Katharina (Sverá Katerina)

Bayerisch Eisenstein

Markt Eisenstein (Železná Ruda)

Bayerisch Eisenstein Bahnhof

Markt Eisenstein (Železná Ruda)

Philippsreuth

Kuschwarda (Strážny)

Haidmühle

Tusset (Stožek)

Valichi di frontiera autorizzati

GERMANIA — SVIZZERA

Designazione del valico — zona tedesca

Designazione del valico — zona svizzera

Konstanz-Klein Venedig

Kreuzlingen-Seestraße

Konstanz-Schweizer Personenbahnhof

Konstanz Personenbahnhof

Konstanz-Wiesenstraße

Kreuzlingen-Wiesenstraße

Konstanz-Kreuzlinger Tor

Kreuzlingen

Konstanz-Emmishofer Tor

Kreuzlingen-Emmishofer

Konstanz-Paradieser Tor

Tägerwilen

Gaienhofen

Steckborn

Hemmenhofen

Steckborn

Wangen

Mammern

Öhningen-Oberstaad

Stein am Rhein

Öhningen

Stein am Rhein

Rielasingen Bahnhof

Ramsen Bahnhof

Singen Bahnhof

Schaffhausen

Rielasingen

Ramsen-Grenze

Gasthof «Spießhof» an der B 34

Gasthof «Spießhof»

Gottmadingen

Buch-Grenze

Murbach

Buch-Dorf

Gailingen-Ost

Ramsen-Dorf

Gailingen-Brücke

Diessenhofen

Gailingen-West

Dörflingen-Pünt und Dörflingen-Laag

Randegg

Neu Dörflingen

Bietingen

Thayngen Straße

Thayngen Bahnhof

Thayngen Bahnhof

Ebringen

Thayngen-Ebringer Straße

Schlatt am Randen

Thayngen-Schlatt

Büßlingen

Hofen

Wiechs-Dorf

Altdorf

Wiechs-Schlauch

Merishausen

Neuhaus-Randen

Bargen

Fützen

Beggingen

Stühlingen

Schleitheim

Eberfingen

Hallau

Eggingen

Wunderklingen

Erzingen

Trasadingen

Erzingen Bahnhof

Trasadingen Bahnhof

Weisweil

Wilchingen

Jestetten-Wangental

Osterfingen

Jestetten-Hardt

Neuhausen

Jestetten Bahnhof

Neuhausen Bahnhof

Altenburg-Rheinau Bahnhof

Neuhausen Bahnhof

Altenburg-Nohl

Nohl

Altenburg-Rheinbrücke

Rheinau

Nack

Rüdlingen

Lottstetten

Rafz-Solgen

Lottstetten-Dorf

Rafz-Grenze

Lottstetten Bahnhof

Rafz Bahnhof

Baltersweil

Rafz-Schluchenberg

Dettighofen

Buchenloh

Bühl

Wil-Grenze

Günzgen

Wasterkingen

Herdern

Rheinsfelden

Rötteln

Kaiserstuhl

Reckingen

Rekingen

Rheinheim

Zurzach-Burg

Waldshut Bahnhof

Koblenz

Waldshut-Rheinbrücke

Koblenz

Waldshut-Rheinfähre

Juppen/Full

Dogern

Leibstadt

Albbruck

Schwaderloch

Laufenburg

Laufenburg

Bad Säckingen-Alte Rheinbrücke

Stein/Holzbrücke

Bad Säckingen

Stein

Rheinfelden

Rheinfelden

Grenzacherhorn

Riehen-Grenzacher Straße

Inzlingen

Riehen-Inzlinger Straße

Lörrach-Wiesentalbahn

Riehen Bahnhof

Lörrach-Stetten

Riehen

Lörrach-Wiesenuferweg

Riehen-Weilstraße

Weil-Ost

Riehen-Weilstraße

Basel Badischer Personenbahnhof

Basel Badischer Bahnhof

Basel Badischer Rangierbahnhof in Weil am Rhein

Basel Badischer Rangierbahnhof

Weil-Otterbach

Basel-Freiburger Straße

Weil-Friedlingen

Basel-Hiltalinger Straße

Weil am Rhein-Autobahn (BAB 5)

Basel

Valichi di frontiera autorizzati

PORTI SUL BODENSEE

 

Lindau-Städtischer Segelhafen

 

Lindau-Hafen

 

Bad Schachen

 

Wasserburg (Bodensee)

 

Langenargen

 

Friedrichshafen-Hafen

 

Meersburg

 

Überlingen

 

Mainau

 

Konstanz-Hafen

 

Insel Reichenau

 

Radolfzell

Valichi di frontiera autorizzati

PORTI SUL RENO

 

Rheinfelden-Rheinhafen

 

Wyhlen (Wyhlen GmbH)

 

Grenzach (Fa. Geigy)

 

Grenzach (Fa. Hoffmann La Roche AG)

 

Weil-Schiffsanlegestelle

 

Weil-Rheinhafen

Valichi di frontiera autorizzati

PORTI DEL MARE DEL NORD

 

List/Sylt

 

Hörnum/Sylt

 

Dagebüll

 

Wyk/Föhr

 

Wittdün/Amrum

 

Pellworm

 

Strucklahnungshörn/Nordstrand

 

Süderhafen/Nordstrand

 

Husum

 

Friedrichstadt

 

Tönning

 

Büsum

 

Meldorfer Hafen

 

Friedrichskoog

 

Helgoland

 

Itzehoe

 

Wewelsfleth

 

Brunsbüttel

 

Glückstadt

 

Elmshorn

 

Uetersen

 

Wedel

 

Hamburg

 

Hamburg-Neuenfelde

 

Buxtehude

 

Stade

 

Stadersand

 

Bützflether Sand

 

Otterndorf

 

Cuxhaven

 

Bremerhaven

 

Bremen

 

Lemwerder

 

Elsfleth

 

Brake

 

Großensiel

 

Nordenham

 

Fedderwardersiel

 

Eckwarderhörne

 

Varel

 

Wilhelmshaven

 

Hooksiel

 

Horumersiel

 

Carolinensiel (Harlesiel)

 

Neuharlingersiel

 

Bensersiel

 

Westeraccumersiel

 

Norddeich

 

Greetsiel

 

Wangerooge

 

Spiekeroog

 

Langeoog

 

Baltrum

 

Norderney

 

Juist

 

Borkum

 

Emden

 

Leer

 

Weener

 

Papenburg

 

Herbrum

Valichi di frontiera autorizzati

PORTI DEL BALTICO

 

Flensburg-Hafen

 

Flensburg-Mürwik (Hafenanlage der Bundesmarine)

 

Glücksburg

 

Langballigau

 

Quern-Neukirchen

 

Gelting

 

Maasholm

 

Schleimünde

 

Kappeln

 

Olpenitz (Hafenanlagen der Bundesmarine)

 

Schleswig

 

Ostseebad Damp

 

Eckernförde

 

Eckernförde (Hafenanlagen der Bundesmarine)

 

Surendorf (Hafenanlagen der Bundesmarine)

 

Rendsburg

 

Strande

 

Schilksee

 

Kiel-Holtenau

 

Kiel

 

Möltenort/Heikendorf

 

Jägersberg (Hafenanlage der Bundesmarine)

 

Laboe

 

Orth

 

Puttgarden Bahnhof

 

Puttgarden

 

Burgstaaken

 

Heiligenhafen

 

Großenbrode (Hafenanlagen der Bundesmarine)

 

Grömitz

 

Neustadt (Hafenanlage der Bundesmarine)

 

Niendorf

 

Lübeck-Travemünde

 

Lübeck

 

Timmendorf

 

Wolgast

 

Wismar

 

Warnemünde

 

Rostock Überseehafen

 

Stralsund

 

Libben

 

Bock

 

Saßnitz

 

Ruden

 

Greifswald-Ladebow Hafen

 

Kamminke

 

Ahlbeck Seebrücke

ODERHAFF

 

Anklam Hafen

 

Karnin

 

Ueckermünde

 

Altwarp Hafen

Valichi di frontiera autorizzati

Aeroporti, aerodromi, campi d'aviazione

NEL LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN

 

Eggebek

 

Flensburg-Schäferhaus

 

Helgoland-Düne

 

Hohn

 

Itzehoe-Hungriger Wolf

 

Kiel-Holtenau

 

Lübeck-Blankensee

 

Schleswig/Jagel

 

Westerland/Sylt

 

Wyk/Föhr

NEL LAND MECLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE

 

Barth

 

Heringsdorf

 

Neubrandenburg-Trollenhagen

 

Rostock-Laage

NEL LAND AMBURGO

Hamburg

NEL LAND BREMA

 

Bremen

 

Bremerhaven-Luneort

NEL LAND BASSA SASSONIA

 

Borkum

 

Braunschweig-Waggum

 

Bückeburg-Achum

 

Celle

 

Damme/Dümmer-See

 

Diepholz

 

Emden

 

Fassberg

 

Ganderkesee

 

Hannover

 

Jever

 

Nordhorn-Lingen

 

Leer-Papenburg

 

Lemwerder, Werksflughafen der Weser-Flugzeugbau GmbH Bremen

 

Norderney

 

Nordholz

 

Osnabrück-Atterheide

 

Peine-Eddersee

 

Wangerooge

 

Wilhelmshaven-Mariensiel

 

Wittmundhafen

 

Wunstorf

NEL LAND BRANDEBURGO

 

Cottbus-Drewitz

 

Cottbus-Neuhausen

 

Kyritz

 

Nauen

 

Neuhausen

 

Schönhagen

NEL LAND BERLINO

 

Tegel

 

Tempelhof

 

Schönefeld

NEL LAND RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

 

Aachen-Merzbrück

 

Arnsberg

 

Bielefeld-Windelsbleiche

 

Bonn-Hardthöhe

 

Dahlemer Binz

 

Dortmund-Wickede

 

Düsseldorf

 

Essen-Mülheim

 

Hangelar

 

Hopsten

 

Köln/Bonn

 

Marl/Loemühle

 

Meinerzhagen

 

Mönchengladbach

 

Münster-Osnabrück

 

Nörvenich

 

Paderborn-Lippstadt

 

Porta Westfalica

 

Rheine-Bentlage

 

Siegerland

 

Stadtlohn-Wenningfeld

NEL LAND SASSONIA

 

Dresden

 

Leipzig-Halle

 

Rothenburg/Oberlausitz

NEL LAND TURINGIA

Erfurt

NEL LAND RENANIA PALATINATO

 

Büchel

 

Föhren

 

Koblenz-Winningen

 

Mendig

 

Pferdsfeld

 

Pirmasens-Zweibrücken

 

Speyer

 

Worms-Bürgerweide-West

NEL LAND SAAR

 

Saarbrücken-Ensheim

 

Saarlouis/Düren

NEL LAND HESSE

 

Egelsbach

 

Allendorf/Eder

 

Frankfurt/Main

 

Fritzlar

 

Kassel-Calden

 

Reichelsheim

NEL LAND BADEN-WÜRTEMBERG

 

Aalen-Heidenheim-Elchingen

 

Baden Airport Karlsruhe Baden-Baden

 

Baden-Baden-Oos

 

Donaueschingen-Villingen

 

Freiburg/Brg.

 

Friedrichshafen-Löwentl

 

Heubach (Krs. Schwäb.Gmünd)

 

Karlsruhe Forchheim

 

Konstanz

 

Laupheim

 

Leutkirch-Unterzeil

 

Mannheim-Neuostheim

 

Mengen

 

Mosbach-Lohrbach

 

Niederstetten

 

Offenburg

 

Schwäbisch Hall

 

Stuttgart

NEL LAND BAVIERA

 

Aschaffenburg

 

Augsburg-Mühlhausen

 

Bayreuth-Bindlacher Berg

 

Coburg-Brandensteinsebene

 

Eggenfelden/Niederbayern

 

Erding

 

Fürstenfeldbruck

 

Hassfurth-Mainwiesen

 

Herzogenaurach

 

Hof-Pirk

 

Ingolstadt

 

Kempten-Durach

 

Landsberg/Lech

 

Landshut-Ellermühle

 

Lechfeld

 

Leipheim

 

Memmingen

 

München «Franz Joseph Strauß»

 

Neuburg

 

Nürnberg

 

Oberpfaffenhofen, Werkflugplatz der Dornier-Werke GmbH

 

Passau-Vilshofen

 

Roth

 

Rothenburg o. d. Tauber

 

Straubing-Wallmühle

 

Weiden/Opf.

 

Würzburg am Schenkenturm

GRECIA

Εναέρια σύνορα

Frontiere aeree

1. ΑΘΗΝΑ

ATHINA

2. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

HERAKLION

3. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΗ

THESSALONIKI

4. ΡΟΔΟΣ

RHODOS

5. ΚΕΡΚΥΡΑ

KERKIRA (KORFU)

6. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩ

ANTIMACHIA (KOS)

7. ΧΑΝΙΑ

CHANIA

8. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

PITHAGORIO - SAMOS

9. ΜΥΤΙΛΗΝΗ

MITILINI

10. ΙΩΑΝΝΙΝΑ

IOANNINA

11. ΑΡΑΞΟΣ (1)

ARAXOS (1)

12. ΣΗΤΕΙΑ

SITIA

13. ΧΙΟΣ (1)

CHIOS (1)

14. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ARGOSTOLI

15. ΚΑΛΑΜΑΤΑ

KALAMATA

16. ΚΑΒΑΛΑ

KAVALA

17. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

AKTIO-VONITSAS

18. ΜΗΛΟΣ (1)

MILOS (1)

19. ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ZAKINTHOS

20. ΘΗΡΑ

THIRA

21. ΣΚΙΑΘΟΣ

SKIATHOS

22. ΚΑΡΠΑΘΟΣ (1)

KARPATHOS (1)

23. ΜΥΚΟΝΟΣ

MIKONOS

24. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ALEXANDROUPOLI

25. ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ELEFSINA

26. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ

ANDRAVIDA

27. ΑΤΣΙΚΗ ΛΗΜΝΟΥ

ATSIKI-LIMNOS

Θαλάσσια σύνορα

Frontiere marittime

1. ΓΥΘΕΙΟ

GHITHIO

2. ΣΥΡΟΣ

SIROS

3. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

IGOYMENITSA

4. ΣΤΥΛΙΔΑ

STILIDA

5. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

AGIOS NIKOLAOS

6. ΡΕΘΥΜΝΟ

RETHIMNO

7. ΛΕΥΚΑΔΑ

LEFKADA

8. ΣΑΜΟΣ

SAMOS

9. ΒΟΛΟΣ

VOLOS

10. ΚΩΣ

KOS

11. ΔΑΦNΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

DAFNI-AGIOU OROUS

12. ΙΒΗΡΑ ΑΓΙΟ ΟΡΟΥΣ

IVIRA-AGIOU OROUS

13. ΓΕΡΑΚΙΝΗ

GERAKINI

14. ΓΛΥΦΑΔΑ

GLIFADA

15. ΠΡΕΒΕΖΑ

PREVEZA

16. ΠΑΤΡΑ

PATRA

17. ΚΕΡΚΥΡΑ

KERKIRA

18. ΣΗΤΕΙΑ

SITIA

19. ΧΙΟΣ

CHIOS

20. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ARGOSTOLI

21. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

THESSALONIKI

22. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

KORINTHOS

23. ΚΑΛΑΜΑΤΑ

KALAMATA

24. ΚΑΒΑΛΑ

KAVALA

25. ΙΘΑΚΗ

ITHAKI

26. ΠΥΛΟΣ

PILOS

27. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

PITHAGORIO-SAMOS

28. ΛΑΥΡΙΟ

LAVRIO

29. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

HERAKLIO

30. ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

SAMI-KEFALONIA

31. ΠΕΙΡΑΙΑΣ

PIREAS

32. ΜΗΛΟΣ

MILOS

33. ΚΑΤΑΚΩΛΟ

KATAKOLO

34. ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ

SOUDA-CHANIA

35. ΙΤΕΑ

ITEA

36. ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ELEFSINA

37. ΜΥΚΟΝΟΣ

MIKONOS

38. ΝΑΥΠΛΙΟ

NAFPLIO

39. ΧΑΛΚΙΔΑ

CHALKIDA

40. ΡΟΔΟΣ

RODOS

41. ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ZAKINTHOS

42. ΘΗΡΑ

THIRA

43. ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

KALI-LIMENES-HERAKLIOU

44. ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

MYRINA-LIMNOS

45. ΠΑΞΟΙ

PAXI

46. ΣΚΙΑΘΟΣ

SKIATHOS

47. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ALEXANDROUPOLI

48. ΑΙΓΙΟ

AIGHIO

49. ΠΑΤΜΟΣ

PATMOS

50. ΣΥΜΗ

SIMI

51. ΜΥΤΙΛΗΝΗ

MITILINI

52. ΧΑΝΙΑ

CHANIA

Χερσαία σύνορα

Frontiere terrestri

Σύνορα με την Αλβανία

Con l'Albania

1. ΚΑΚΑΒΙΑ

1. KAKAVIA

2. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ

2. CRISTALOPIGHI

Σύνορα Fyrom

Con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

1. ΝΙΚΗ

1. NIKI

2. ΕΙΔΟΜΕNΗ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ)

2. IDOMENI (FERROVIARIO)

3. ΕΥΖΩΝΟΙ

3. EVZONI

4. ΔΟΙΡΑΝΗ

4. DOIRANI

Σύνορα με τη Βουλγαρία

Con la Bulgaria

1. ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ

1. PROMACHONAS

2. ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ)

2. PROMACHONAS (FERROVIARIO)

3. ΔΙΚΑΙΑ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ)

3. DIKEA EVROS (FERROVIARIO)

4. ΟΡΜΕΝΙΟ

4. ORMENIO EVROS

Σύνορα με την Τουρκία

Con la Turchia

1. ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΕΒΡΟΥ

1. KASTANIES, EVROS

2. ΠΥΘΙΟΥ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ)

2. PITHIO (FERROVIARIO)

3. ΚΗΠΟΙ ΕΒΡΟΥ

3. KIPI, EVROS

SPAGNA

Frontiere aeree

Madrid-Barajas

Barcelona

Gran Canaria

Palma de Mallorca

Alicante

Ibiza

Malaga

Sevilla

Tenerife Sur

Valencia

Almeria

Asturias

Bilbao

Fuerteventura

Gerona

Granada

Lanzarote

La Palma

Menorca

Santander

Santiago

Vitoria

Saragossa

Pamplona

Jerez de la Fontera

Valladolid

Reus

Vigo

La Coruña

Murcia

Frontiere marittime

Algeciras (Cadix)

Alicante

Almería

Arrecife (Lanzarote)

Avilés (Asturien)

Barcelona

Bilbao

Cadiz

Cartagena (Murcia)

Castellón

Ceuta

Ferrol (La Coruña)

Gijón

Huelva

Ibiza

La Coruña

La Línea de la Concepción

La Luz (Las Palmas)

Mahón

Malaga

Melilla

Motril (Granada)

Palma de Mallorca

Sagunto (provincia de Valencia)

San Sebastian

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Sevilla

Tarragona

Valencia

Vigo

Frontiere terrestri

Ceuta

Melilla

La Seo de Urgel

La Línea de la Concepción (2)

FRANCIA

Frontiere aeree

1.

Abbeville

2.

Agen-la Garenne

3.

Ajaccio-Campo dell'Oro

4.

Albi-le-Séquestre

5.

Amiens-Glisy

6.

Angers-Marcé

7.

Angoulême-Brie-Champniers

8.

Annecy Methet

9.

Annemasse

10.

Auxerre-Branches

11.

Avignon-Caumont

12.

Bâle-Mulhouse

13.

Bastia-Poretta

14.

Beauvais-Tillé

15.

Bergerac-Roumanière

16.

Besançon-La Vèze

17.

Béziers-Vias

18.

Biarritz-Bayonne-Anglet

19.

Bordeaux-Mérignac

20.

Bourges

21.

Brest-Guipavas

22.

Caen-Carpiquet

23.

Cahors-Lalbenque

24.

Calais-Dunkerque

25.

Calvi-Sainte-Catherine

26.

Cannes-Mandelieu

27.

Carcassonne-Salvaza

28.

Castres-Mazamet

29.

Châlons-Vatry

30.

Chambéry-Aix les Bains

31.

Charleville-Mézières

32.

Châteauroux-Déols

33.

Cherbourg-Mauperthus

34.

Clermont-Ferrand-Aulnat

35.

Colmar-Houssen

36.

Courchevel

37.

Deauville-Saint-Gatien

38.

Dieppe-Saint-Aubin

39.

Dijon-Longvic

40.

Dinard-Pleurtuit

41.

Dôle-Tavaux

42.

Epinal-Mirecourt

43.

Figari-Sud Corse

44.

Cap-Tallard

45.

Genève-Cointrin

46.

Granville

47.

Grenoble-Saint Geoirs

48.

Hyères-Le-Palivestre

49.

Issy-les-Moulineaux

50.

La Môle

51.

Lannion

52.

La Rochelle-Laleu

53.

Laval-Entrammes

54.

Le Castelet

55.

Le Havre-Octeville

56.

Le Mans-Arnage

57.

Le Touquet-Paris Plage

58.

Lille-Lesquin

59.

Limoges-Bellegarde

60.

Lognes-Emerainville

61.

Lorient-Lann Bihoué

62.

Lyon-Bron

63.

Lyon-Saint-Exupéry

64.

Marseille-Provence

65.

Meaux-Esbly

66.

Megève

67.

Metz-Nancy-Lorraine

68.

Monaco-Héliport

69.

Montbéliard-Courcelles

70.

Montpellier-Fréjorgues

71.

Morlaix-Ploujean

72.

Nancy-Essey

73.

Nantes-Atlantique

74.

Nevers-Fourchambault

75.

Nice-Côte d'Azur

76.

Nîmes-Garons

77.

Orléans-Bricy

78.

Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel

79.

Paris-Charles de Gaulle

80.

Paris-le Bourget

81.

Paris-Orly

82.

Pau-Pyrénées

83.

Périgueux-Bassilac

84.

Perpignan-Rivesaltes

85.

Poitiers-Biard

86.

Pontarlier

87.

Pontoise-Cormeilles-en-Vexin

88.

Quimper-Pluguffan

89.

Reims-Champagne

90.

Rennes Saint-Jacques

91.

Roanne-Renaison

92.

Rodez-Marcillac

93.

Rouen-Vallée de Seine

94.

Saint-Brieuc-Armor

95.

Saint-Etienne-Bouthéon

96.

Saint-Nazaire-Montoir

97.

Saint-Yan

98.

Strasbourg-Entzheim

99.

Tarbes-Ossun-Lourdes

100.

Toulouse-Blagnac

101.

Tours-Saint-Symphorien

102.

Toussus-le-Noble

103.

Troyes-Barberey

104.

Valence-Chabeuil

105.

Valenciennes-Denain

106.

Vannes-Meucon

107.

Vesoul-Frotey

108.

Vichy-Charmeil

Frontiere marittime

1.

Agde

2.

Ajaccio

3.

Anglet

4.

Arcachon

5.

Bastia

6.

Bayonne

7.

Beaulieu-sur-Mer

8.

Biarritz

9.

Bonifacio

10.

Bordeaux

11.

Boulogne

12.

Brest

13.

Caen-Ouistreham

14.

Calais

15.

Calvi

16.

Camaret

17.

Cannes-Vieux Port

18.

Cap-d'Agde

19.

Carry-le-Rouet

20.

Carteret

21.

Cassis

22.

Cherbourg

23.

Ciboure

24.

Concarneau

25.

Dieppe

26.

Dunkerque

27.

Fécamp

28.

Golfe-Juan

29.

Granville

30.

Groix

31.

Gruissan

32.

Hendaye

33.

Honfleur

34.

La Rochelle-La Pallice

35.

La Turballe

36.

Le Croisic

37.

Le Guilvinec

38.

Le Havre

39.

Le Palais

40.

Les Sables-d'Olonne-Port

41.

Le Touquet-Etaples

42.

Le Tréport

43.

Leucate

44.

L'Ile-Rousse

45.

Lorient

46.

Macinaggio

47.

Mandelieu-la Napoule

48.

Marseille

49.

Monaco-Port de la Condamine

50.

Morlaix

51.

Nantes-Saint-Nazaire

52.

Nice

53.

Noirmoutier

54.

Paimpol

55.

Pornic

56.

Port-Camargue

57.

Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

58.

Port-en-Bessin

59.

Port-la-Nouvelle

60.

Porto-Vecchio

61.

Port-Vendres

62.

Propriano

63.

Quimper

64.

Roscoff

65.

Rouen

66.

Royan

67.

Saint-Brieuc (maritime)

68.

Saint-Cyprien

69.

Saint-Florent

70.

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

71.

Saint-Malo

72.

Saint-Valéry-en-Caux

73.

Sète

74.

Toulon

75.

Valras

76.

Villefranche-sur-Mer

77.

Villeneuve-Loubet

Frontiere terrestri

Con la Svizzera

1.

Abbevillers (route)

2.

Bâle-Mulhouse aéroport (passaggio pedonale tra settori)

3.

Bois-d'Amont

4.

Chatel

5.

Col France

6.

Delle (route)

7.

Divonne-les-Bains

8.

Ferney-Voltaire

9.

Ferrières-sous-Jougne

10.

Bahnhof Genève-Cornavin

11.

Goumois

12.

Hegenheim-Allschwill

13.

Huningue (route)

14.

La Cheminée (route)

15.

La Cure

16.

Les Fourgs

17.

Les Verrières (route)

18.

Leymen-Benken

19.

Moëllesulaz

20.

Mouthe (route)

21.

Pfetterhouse

22.

Pontarlier (gare)

23.

Poste autoroute Saint-Julien-Bardonnex

24.

Pougny

25.

Prévessin

26.

Saint-Gingolph

27.

Saint-Julien-Perly

28.

Saint-Louis (autoroute)

29.

Saint-Louis-Bâle (gare)

30.

Saint-Louis-Lysbuchel

31.

Vallard-Thonex

32.

Vallorbe (treni internazionali)

33.

Vallorcine

34.

Veigy

Con il Regno Unito (collegamento fisso sotto la Manica)

1.

Gare de Paris-Nord/London Waterloo Station/Ashford International Station

2.

Gare de Lille-Europe/London Waterloo Station/Ashford International Station

3.

Cheriton/Coquelles

4.

Gare de Fréthun/London Waterloo Station/Ashford International Station

5.

Gare de Chessy-Marne-la-Vallée

6.

Gare d'Avignon-Centre

Con Andorra

Pas de la Case

ITALIA

Frontiere aeree

— Alessandria

Polizia di Stato

— Alghero (SS)

Polizia di Stato

— Ancona

Polizia di Stato

— Aosta

Polizia di Stato

— Bari

Polizia di Stato

— Bergamo

Polizia di Stato

— Biella

Polizia di Stato

— Bologna

Polizia di Stato

— Bolzano

Polizia di Stato

— Brescia

Polizia di Stato

— Brindisi

Polizia di Stato

— Cagliari

Polizia di Stato

— Catania

Polizia di Stato

— Crotone

Polizia di Stato

— Cuneo

Polizia di Stato

— Firenze

Polizia di Stato

— Foggia

Polizia di Stato

— Forlì

Polizia di Stato

— Genova

Polizia di Stato

— Grosseto

Polizia di Stato

— Lamezia Terme (CZ)

Polizia di Stato

— Lampedusa (AG)

Carabinieri

— Lecce

Polizia di Stato

— Marina di Campo (LI)

Carabinieri

— Milano Linate

Polizia di Stato

— Napoli

Polizia di Stato

— Novi Ligure

Carabinieri

— Olbia (SS)

Polizia di Stato

— Oristano

Polizia di Stato

— Padova

Polizia di Stato

— Palermo

Polizia di Stato

— Pantelleria (TP)

Carabinieri

— Para

Polizia di Stato

— Perugia

Polizia di Stato

— Pescara

Polizia di Stato

— Pisa

Polizia di Stato

— Reggio di Calabria

Polizia di Stato

— Rimini

Polizia di Stato

— Roma Ciampino

Polizia di Stato

— Roma Fiumicino

Polizia di Stato

— Roma Urbe

Polizia di Stato

— Ronchi de Legionari (GO)

Polizia di Stato

— Salerno

Polizia di Stato

— Siena

Polizia di Stato

— Taranto-Grottaglie

Polizia di Stato

— Torino

Polizia di Stato

— Tortoli (NU)

Polizia di Stato

— Trapani

Polizia di Stato

— Treviso

Polizia di Stato

— Varese Malpensa

Polizia di Stato

— Venezia

Polizia di Stato

— Verona

Polizia di Stato

— Villanova d'Albenga (SV)

Carabinieri

Frontiere marittime

— Alassio (SV)

Polizia di Stato

— Alghero (SS)

Polizia di Stato

— Ancona

Polizia di Stato

— Anzio — Nettuno (RM)

Polizia di Stato

— Augusta (SR)

Polizia di Stato

— Barcoli (NA)

Carabinieri

— Bari

Polizia di Stato

— Barletta (BA)

Polizia di Stato

— Brindisi

Polizia di Stato

— Cagliari

Polizia di Stato

— Campo nell'Elba (LI)

Carabinieri

— Caorle (VE)

Carabinieri

— Capraia Isola (LI)

Carabinieri

— Capri (NA)

Polizia di Stato

— Carbonia (CA)

Polizia di Stato

— Castellammare di Stabia (NA)

Polizia di Stato

— Castellammare del Golfo (TP)

Polizia di Stato

— Catania

Polizia di Stato

— Chioggia (VE)

Polizia di Stato

— Civitavecchia (RM)

Polizia di Stato

— Crotone

Polizia di Stato

— Duino Aurisina (TS)

Polizia di Stato

— Finale Ligure (SV)

Carabinieri

— Fiumicino (RM)

Polizia di Stato

— Formia (LT)

Polizia di Stato

— Gaeta (LT)

Polizia di Stato

— Gallipoli (LE)

Polizia di Stato

— Gela (CL)

Polizia di Stato

— Genova

Polizia di Stato

— Gioia Tauro (RC)

Polizia di Stato

— Grado (GO)

Polizia di Stato

— Ischia (NA)

Polizia di Stato

— La Maddalena (SS)

Carabinieri

— La Spezia

Polizia di Stato

— Lampedusa (AG)

Polizia di Stato

— Lerici (SP)

Carabinieri

— Levanto (SP)

Carabinieri

— Licata (AG)

Polizia di Stato

— Lignano Sabbiodoro (VE)

Carabinieri

— Lipari (ME)

Carabinieri

— Livorno

Polizia di Stato

— Loano (SV)

Carabinieri

— Manfredonia (FG)

Polizia di Stato

— Marciana Marina (LI)

Carabinieri

— Marina di Carrara (MS)

Polizia di Stato

— Marsala (TP)

Polizia di Stato

— Mazara del Vallo (TP)

Polizia di Stato

— Messina

Polizia di Stato

— Milazzo (ME)

Polizia di Stato

— Molfetta (BA)

Carabinieri

— Monfalcone (GO)

Polizia di Stato

— Monopoli (BA)

Carabinieri

— Napoli

Polizia di Stato

— Olbia (SS)

Polizia di Stato

— Oneglia (IM)

Polizia di Stato

— Oristano

Polizia di Stato

— Ortona (CH)

Carabinieri

— Otranto (LE)

Polizia di Stato

— Palau (SS)

Polizia di Stato

— Palermo

Polizia di Stato

— Pantelleria (TP)

Carabinieri

— Pesaro

Polizia di Stato

— Pescara

Polizia di Stato

— Piombino (LI)

Polizia di Stato

— Porto Azzurro (LI)

Carabinieri

— Porto Cervo (SS)

Polizia di Stato

— Porto Empedocle (AG)

Polizia di Stato

— Porto Ferraio (LI)

Polizia di Stato

— Porto Nogaro (UD)

Carabinieri

— Porto Tolle (RO)

Polizia di Stato

— Porto Torres (SS)

Polizia di Stato

— Porto Venere (SV)

Carabinieri

— Portofino (IM)

Carabinieri

— Pozzallo (RG)

Carabinieri

— Pozzuoli (NA)

Polizia di Stato

— Rapallo (GE)

Polizia di Stato

— Ravenna

Polizia di Stato

— Reggio di Calabria

Polizia di Stato

— Rimini

Polizia di Stato

— Rio Marina (LI)

Carabinieri

— Riposto (CT)

Carabinieri

— Santa Maria Ligure (GE)

Carabinieri

— San Remo (IM)

Polizia di Stato

— Santa Teresa di Gallura (SS)

Polizia di Stato

— San Benedetto del Tronto (AP)

Polizia di Stato

— Salerno

Polizia di Stato

— Savona

Polizia di Stato

— Siracusa

Polizia di Stato

— Sorrento (NA)

Polizia di Stato

— Taormina (ME)

Polizia di Stato

— Taranto

Polizia di Stato

— Termini Imerese (PA)

Polizia di Stato

— Terracina (LT)

Polizia di Stato

— Torre Annunziata (NA)

Polizia di Stato

— Tortolì (NU)

Polizia di Stato

— Torviscosa (UD)

Carabinieri

— Trapani

Polizia di Stato

— Trieste

Polizia di Stato

— Varazze (SV)

Carabinieri

— Vasto (CH)

Polizia di Stato

— Venezia

Polizia di Stato

— Viareggio (LU)

Polizia di Stato

— Vibovalentia Marina (VV)

Polizia di Stato

Frontiere terrestri

Frontiere con la Svizzera

— Bellavista di Clivio (VA), 2a categoria

Guardia di Finanza

— Biegno Indemini (VA), 1a categoria

Guardia di Finanza

— Bizzarone (CO), 1a categoria

Polizia di Stato

— Brogeda (CO), 1a categoria commerciale

Guardia di Finanza

— Brogeda (CO), 1a categoria turistica

Polizia di Stato

— Chiasso (CO), 1a categoria ferroviaria

Polizia di Stato

— Colle G.S. Bernardo (AO), 1a categoria

Carabinieri

— Colle Menoure (AO), 1a categoria

Guardia di Finanza

— Cremenaga (VA), 1a categoria

Carabinieri

— Crociale dei Mulini (CO), 2a categoria

Guardia di Finanza

— Domodossola (VB), 1a categoria

Polizia di Stato

— Drezzo (CO), 2a categoria

Guardia di Finanza

— Forcola di Livigno (SO), 1a categoria

Carabinieri

— Fornasette (VA),1a categoria

Carabinieri

— Gaggiolo (VA), 1a categoria

Carabinieri

— Iselle (VB), 1a categoria ferroviaria

Polizia di Stato

— Luino (VA), 1a categoria ferroviaria

Polizia di Stato

— Luino (VA), 1a categoria lacuale

Polizia di Stato

— Maslianico (CO), 1a categoria

Polizia di Stato

— Monte Bianco (AO), 1a categoria

Polizia di Stato

— Monte Moro (VB), 1a categoria

Guardia di Finanza

— Monte Spluga (SO), 1a categoria

Carabinieri

— Oria Val Solda (CO), 1a categoria

Carabinieri

— Oria Val Solda (CO), 1a categoria lacuale

Carabinieri

— Paglino (VB), 1a categoria

Polizia di Stato

— Palone (VA), 1a categoria

Guardia di Finanza

— Passo S. Giacomo (VB), 1a categoria

Guardia di Finanza

— Piaggio Valmara (VB), 1a categoria

Carabinieri

— Piattamala (SO), 1a categoria

Polizia di Stato

— Pino Lago Maggiore (VA), 1a categoria ferroviaria

Carabinieri

— Plain Maison (AO), 1a categoria

Carabinieri

— Plateau Rosa (AO), 1a categoria

Carabinieri

— Ponte Chiasso (CO), 1a categoria

Polizia di Stato

— Ponte del Gallo (SO), 1a categoria

Carabinieri

— Ponte Ribellasca (VB), 1a categoria ferroviaria

Polizia di Stato

— Ponte Ribellasca (VB), 1a categoria

Polizia di Stato

— Ponte Tresa (VA), 1a categoria lacuale e stradale

Polizia di Stato

— Porto Ceresio (VA), 1a categoria lacuale e stradale

Polizia di Stato

— Ronago (CO), 2a categoria

Guardia di Finanza

— Saltrio (VA), 2a categoria

Guardia di Finanza

— S. Margherita di Stabio (CO), 1a categoria

Guardia di Finanza

— S. Maria dello Stelvio (SO), 1a categoria

Guardia di Finanza

— S. Pietro di Clivio (VA), 2a categoria

Guardia di Finanza

— Tirano (SO), 1a categoria ferroviaria

Polizia di Stato

— Traforo G.S. Bernardo (AO), 1a categoria

Carabinieri

— Tubre (BZ), 1a categoria

Polizia di Stato

— Valmara di Lanzo (CO), 1a categoria

Carabinieri

— Villa di Chiavenna (SO), 1a categoria

Carabinieri

— Zenna (VA), 1a categoria

Carabinieri

Frontiere con la Slovenia

— Basovizza (TS), 1a categoria

Carabinieri

— Castelletto versa (GO), 2a categoria

Guardia di Finanza

— Chiampore (TS), 2a categoria

Carabinieri

— Devetachi (GO), 2a categoria

Guardia di Finanza

— Fernetti (TS), 1a categoria

Polizia di Stato

— Fusine Laghi (UD), 1a categoria

Carabinieri

— Gorizia, 1a categoria ferroviaria

Polizia di Stato

— Gorizia Casa Rossa, 1a categoria

Polizia di Stato

— Gorizia S. Gabriele, 2a categoria

Guardia di Finanza

— Gorizia S. Pietro, 2a categoria

Guardia di Finanza

— Gorizia Via Rafut, 2a categoria

Guardia di Finanza

— Jamiano (GO), 2a categoria

Guardia di Finanza

— Merna (GO), 2a categoria

Guardia di Finanza

— Mernico (GO), 2a categoria

Guardia di Finanza

— Molino Vecchio (UD)

Guardia di Finanza

— Monrupino (TS), 2a categoria

Guardia di Finanza

— Noghere (TS), 2a categoria

Guardia di Finanza

— Passo Predil (UD), 1a categoria

Carabinieri

— Pese (TS), 1a categoria

Polizia di Stato

— Plessiva (GO), 2a categoria

Guardia di Finanza

— Polava di Cepletischis (UD), 2a categoria

Guardia di Finanza

— Ponte Vittorio, 2a categoria

Guardia di Finanza

— Prebenico Caresana (TS), 2a categoria

Guardia di Finanza

— Rabuiese (TS), 1a categoria

Polizia di Stato

— Robedischis (UD), 2a categoria

Guardia di Finanza

— Salcano (GO), 2a categoria

Guardia di Finanza

— S. Andrea (GO), 1a categoria

Polizia di Stato

— S. Barbara (TS), 2a categoria

Polizia di Stato

— S. Bartolomeo (TS), 1a categoria

Carabinieri

— S. Floriano (GO), 2a categoria

Guardia di Finanza

— S. Pelagio (TS), 2a categoria

Carabinieri

— S. Servolo (TS), 2a categoria

Guardia di Finanza

— Stupizza (UD), 1a categoria

Guardia di Finanza

— Vencò (GO), 1a categoria

Guardia di Finanza

— Villa Opicina (TS), 1a categoria ferroviaria

Polizia di Stato

— Uccea (UD), 1a categoria

Guardia di Finanza

NB: I valichi di 2a categoria sono abilitati al solo passaggio dei residenti nelle zone di frontiera muniti di documenti specifici (c.d. Piccolo traffico di frontiera)

LUSSEMBURGO

Frontiere aeree

Luxembourg

PAESI BASSI

Frontiere aeree

Amsterdam Schiphol

De Kooy

Eindhoven

Enschede Twente

Groningen Eelde

Lelystad

Maastricht-Aachen

Rotterdam

Valkenburg (ZH)

Frontiere marittime

Amsterdam IJmond

Delfzijl

Den Helder

Dordrecht

Gent-Terneuzen

Harlingen

Hoek van Holland/Europoort

Lauwersoog

Moerdijk

Rotterdam-Havens

Scheveningen

Vlissingen

AUSTRIA

Aeroporti, aerodromi, campi d'aviazione

Aeroporti

 

Graz-Thalerhof

 

Innsbruck-Kranebitten

 

Klagenfurt-Wörthersee

 

Linz-Hörsching

 

Salzburg-Maxglan

 

Wien-Schwechat

Aerodromi, campi d'aviazione

 

Bad Kleinkirchheim

 

Dobersberg

 

Eferding

 

Feldkirchen-Ossiacher See

 

Ferlach

 

Ferlach-Glainach

 

Freistadt

 

Friesach-Hirt

 

Fürstenfeld

 

Gmunden

 

Goldeck Talstation

 

Halleg

 

Heliport Pongau

 

Hofkirchen

 

Hohenems-Dornbirn

 

Kapfenberg

 

Kappl

 

Kitzbühel

 

Krems-Langenlois

 

Kufstein-Langkampfen

 

Lanzen-Turnau

 

Leoben-Timmersdorf

 

Leopoldsdorf

 

Lienz-Nikolsdorf

 

Linz-Ost

 

Mariazell

 

Mauterndorf

 

Mayrhofen

 

Micheldorf

 

Niederöblarn

 

Nötsch im Gailtal

 

Ottenschlag

 

Pinkafeld

 

Punitz-Güssing

 

Reutte-Höfen

 

Ried-Kirchheim

 

St. Andrä im Lavanttal

 

St. Donat

 

St. Georgen am Ybbsfeld

 

St. Johann/Tirol

 

Scharnstein

 

Schärding-Suben

 

Seitenstetten

 

Spitzerberg

 

St. Pölten

 

Stockerau

 

Trieben

 

Villach

 

Völkermarkt

 

Vöslau

 

Waidring

 

Wattens

 

Weiz-Unterfladnitz

 

Wels

 

Wiener Neudorf

 

Wiener Neustadt/Ost

 

Wietersdorf

 

Wolfsberg

 

Zell am See

 

Zeltweg

 

Zwatzhof (eliporto)

Porti

Porti sul Danubio

 

Hainburg (3)

 

Wien-Praterkai (3)

Porti sul lago di Costanza

 

Hafen Bregenz (4)

 

Hafen Hard (4)

Frontiere terrestri

Frontiere terrestri con la Svizzera (con il Liechtenstein)

 

Martinsbruck

 

Schalklhof

 

Spiss

 

Zeblas

 

Fimberpass

 

Tisis

 

Feldkirch-Buchs (ferroviaria)

 

Tosters

 

Nofels

 

Nofels-Fresch

 

Meiningen

 

Bangs (5)

 

«Tschagguns» (6)

 

Koblach

 

Mäder

 

Hohenems

 

Lustenau-Schmitterbrücke

 

Feldkirch-Buchs (ferroviaria)

 

Wiesenrain

 

Lustenau

 

St. Margarethen (ferroviaria)

 

Höchst

 

Gaissau (compresa pista ciclabile di Radweg Gaissau)

Frontiere terrestri con la Repubblica ceca

 

Plöckensteiner See-A. Stifter Denkmal

 

Plöckensteiner See

 

Guglwald

 

Schöneben

 

Weigetschlag

 

Summerau (ferroviario)

 

Wullowitz

 

Pyhrabruck

 

Gmünd-Bahn

 

Gmünd-Böhmzeil

 

Gmünd-Bleylebenstraße

 

Schlag

 

Neunagelberg

 

Grametten

 

Fratres

 

Oberthürnau

 

Mitterretzbach

 

Hardegg

 

Kleinhaugsdorf

 

Retz (ferroviario)

 

Laa an der Thaya

 

Drasenhofen

 

Schrattenberg

 

Reinthal

 

Hohenau (ferroviario)

Frontiera terrestre con la Repubblica slovacca

 

Hohenau-Brücke

 

Marchegg (ferroviario)

 

Berg

 

Kittsee

 

Kittsee-Jarovce

Frontiera terrestre con l'Ungheria

 

Nickelsdorf-Hegyeshalom (ferroviario)

 

Nickelsdorf-Straße

 

Nickelsdorf-Autobahn

 

Andau

 

Pamhagen

 

Pamhagen (ferroviario)

 

Mörbisch am See

 

Klingenbach

 

Sopron (7)

 

Deutschkreutz

 

Rattersdorf

 

Geschriebenstein

 

Rechnitz

 

Schachendorf

 

Eberau

 

Heiligenkreuz im Lafnitztal

 

Jennersdorf (ferroviario)

Frontiera terrestre con la Slovenia

 

Bonisdorf

 

Tauka

 

Kalch

 

St. Anna

 

Gruisla

 

Pölten

 

Goritz

 

Zelting

 

Sicheldorf

 

Bad Radkersburg

 

Mureck

 

Weitersfeld-Murfähre

 

Spielfeld-Autobahn

 

Spielfeld-Straße

 

Spielfeld-Bahn

 

Ehrenhausen

 

Berghausen

 

Sulztal

 

Langegg

 

Großwalz

 

Schlossberg

 

Arnfels

 

Oberhaag

 

St. Pongratzen

 

Radlpass

 

Soboth

 

Laaken

 

Hühnerkogel

 

Lavamünd

 

Leifling

 

Grablach

 

Bleiburg-Bahn

 

Raunjak

 

Petzen

 

Luscha

 

Uschowa

 

Steiner Alpen

 

Paulitschsattel

 

Seebergsattel

 

Koschuta

 

Loibltunnel

 

Loiblpass

 

Hochstuhl

 

Kahlkogel

 

Rosenbach (ferroviario)

 

Karawankentunnel

 

Mittagskogel

 

Wurzenpass

PORTOGALLO

Frontiere marittime

CONTINENTALI

Aveiro

C. das Freiras

Cascais

Doca dos Olivais-Lissabon

Cais da Estiva Velha-Porto

Faro

Figueira da Foz

Lagos

Leixões

Porto de Lisboa

Marina de Vila Moura

Nazaré

Olhão

Peniche

Portimão

Póvoa do Varzim

S. Martinho do Porto

Sesimbra

Setúbal

Sines

Viana do Castelo

REGIONE AUTONOMA DI MADEIRA

PF 208-Porto di Funchal

Porto de Porto Santo-Ilha de Porto Santo

REGIONE AUTONOMA DELLE AZZORRE

Porto de Angra do Heroismo/Praia da Vitoria — Ilha de Terceira

Porto de Ponta Delgada — Ilha de S. Miguel

Cais da Horta — Ihla do Faial

Frontiere aeree

CONTINENTALI

Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Faro

Aeroporto Francisco Sá Carneiro — Porto

REGIONE AUTONOMA DI MADEIRA

Aeroporto de Santa Catarina — Ilha da Madeira

Aeroporto de Porto Santo — Ilha de Porto Santo

REGIONE AUTONOMA DELLE AZZORRE

Aerogare civil das Lajes — Ilha Terceira

Aeroporto de Santa Maria — Ilha de Santa Maria

Aeroporto de Ponta Delgada — Ilha de San Miguel

FINLANDIA

Frontiere terrestri

 

Vaalimaa

 

Vainikkala (ferroviario)

 

Nuijamaa

 

Niirala

 

Vartius

 

Raja-Jooseppi

 

Imatra*

 

Kelloselkä*

 

Kortesalmi*

 

Kolmikanta*

 

Uukuniemi*

 

Valkeavaara*

 

Ruhovaara*

 

Haapavaara*

 

Leminaho*

 

Inari*

 

Kokkojärvi*

 

Kivipuro*

 

Rajakangas*

 

Karikangas*

 

Karttimo*

 

Kurvinen*

 

Onkamo*

 

Virtaniemi*

Nota: I valichi di frontiera si basano sull'accordo fra il governo della Repubblica di Finlandia ed il governo della Federazione russa relativo ai reciproci valichi doganali (Helsinki, 11 marzo 1994). I valichi contrassegnati da un asterisco sono soggetti a limitazioni, in conformità dell'accordo, e vengono aperti al traffico in caso di necessità. Il traffico è costituito quasi esclusivamente dal trasporto di legname. La maggior parte dei valichi è quasi sempre chiusa.

Aeroporti

 

Enontekiö

 

Helsinki - Malmi

 

Helsinki - Vantaa

 

Ivalo

 

Joensuu

 

Jyväskylä

 

Kajaani

 

Kemi - Tornio

 

Kittilä

 

Kruunupyy

 

Kuopio

 

Kuusamo

 

Lappeenranta

 

Maarianhamina

 

Mikkeli

 

Oulu

 

Pori

 

Rovaniemi

 

Savonlinna

 

Tampere - Pirkkala

 

Turku

 

Vaasa

 

Varkaus

Frontiere marittime

Valichi portuali per navi da pesca e mercantili

 

Eckerö

 

Hamina

 

Hanko

 

Haukipudas

 

Helsinki

 

Inkoo

 

Kalajoki

 

Kaskinen (anche per imbarcazioni da diporto)

 

Kemi (anche per imbarcazioni da diporto)

 

Kokkola

 

Kotka

 

Kristiinankaupunki

 

Lappeenranta

 

Loviisa

 

Långnäs

 

Maarianhamina (anche per imbarcazioni da diporto)

 

Naantali

 

Nuijamaa (anche per imbarcazioni da diporto)

 

Oulu

 

Parainen

 

Pietarsaari (anche per imbarcazioni da diporto)

 

Pori (anche per imbarcazioni da diporto)

 

Porvoo

 

Raahe

 

Rauma (anche per imbarcazioni da diporto)

 

Tammisaari

 

Tornio

 

Turku

 

Uusikaupunki (anche per imbarcazioni da diporto)

 

Vaasa

Stazioni di guardacoste e di guardie di frontiera che servono da valichi di frontiera per imbarcazioni da diporto ed idrovolanti

 

Bågaskär

 

Enskär

 

Glosholmen

 

Haapasaaret

 

Hanko (anche per idrovolanti)

 

Hiittinen

 

Jussarö

 

Kalajoki

 

Kokkola

 

Kotka (anche per idrovolanti)

 

Kummelgrund

 

Kökar

 

Maarianhamina (anche per idrovolanti)

 

Mäntyluoto

 

Nauvo

 

Orrengrund

 

Pirttisaari

 

Porkkala (anche per idrovolanti)

 

Raahe

 

Röyttä

 

Santio

 

Storklubb

 

Suomenlinna (anche per idrovolanti)

 

Susiluoto

 

Valassaaret

 

Vallgrund

 

Virpiniemi

SVEZIA

 

Arlanda

 

Arvidsjaur

 

Borlänge

 

Gävle

 

Göteborg

 

Halmstad

 

Helsingborg

 

Härnösand

 

Jönköping

 

Kalmar

 

Karlshamn

 

Karlskrona

 

Karlstad

 

Kristianstad

 

Landskrona

 

Landvetter

 

Lidköping

 

Linköping

 

Luleå

 

Lysekil

 

Malmö

 

Marstrand

 

Mora

 

Norrköping

 

Nyköping

 

Nynäshamn

 

Oxelösund

 

Ronneby

 

Sandhamn

 

Simrishamn

 

Slite

 

Stockholm

 

Strömstad

 

Sundsvall

 

Säffle

 

Söderköping

 

Södertälje

 

Trelleborg

 

Trollhättan

 

Uddevalla

 

Umeå

 

Visby

 

Västerås

 

Växjö

 

Ystad

 

Örebro

 

Örnsköldsvik

 

Östersund

ISLANDA

Aeroporti

 

Akureyri

 

Egilsstaðir

 

Höfn

 

Keflavík

 

Reykjavík

Porti

 

Akranes

 

Akureyri

 

Bolungarvík

 

Fáskrúðsfjörður

 

Fjarðarbyggð

 

Grindavík

 

Grundarfjörður

 

Grundartangi

 

Hafnarfjörður

 

Húsavík

 

Höfn

 

Ísafjörður

 

Patreksfjörður

 

Raufarhöfn

 

Reykjanesbær

 

Reykjavík

 

Sandgerði

 

Sauðárkrókur

 

Seyðisfjörður

 

Siglufjörður

 

Skagaströnd

 

Vestmannaeyjar

 

Vopnafjörður

 

þorlákshöfn

 

þórshöfn

NORVEGIA

Aeroporti

 

Gardermoen

 

Fagernes

 

Geilo

 

Sandefjord

 

Skien

 

Notodden

 

Kristiansand

 

Sola

 

Haugesund

 

Leirvik

 

Bergen indre

 

Ålesund

 

Molde

 

Kristiansund

 

Ørland

 

Røros

 

Stjørdal

 

Bodø

 

Narvik

 

Sortland

 

Bardufoss

 

Tromsø

 

Alta

 

Lakselv

 

Kirkenes

Frontiere marittime

 

Oslo

 

Halden

 

Sarpsborg

 

Fredrikstad

 

Hvaler

 

Moss

 

Follo

 

Drammen

 

Hurum

 

Holmestrand

 

Horten

 

Tønsberg

 

Sandefjord

 

Larvik

 

Skien

 

Porsgrunn

 

Kragerø

 

Arendal

 

Grimstad

 

Risør

 

Kristiansand

 

Farsund

 

Flekkefjord

 

Mandal

 

Egersund

 

Gjesdal

 

 

Sandnes

 

Sokndal

 

Rana

 

Sola

 

Stavanger

 

Haugesund

 

Tysvær

 

Odda

 

Lindås

 

Askøy

 

Sotra

 

Leirvik

 

Bergen indre

 

Høyanger

 

Årdalstangen

 

Florø

 

Måløy

 

Ålesund

 

Molde

 

Kristiansund

 

Ørland

 

Hummelvik

 

Orkanger

 

Trondheim

 

Steinkjer

 

Stjørdal

 

Namsos

 

Mosjøen

 

Bodø

 

Narvik

 

Sortland

 

Svolvær

 

Gryllefjord

 

Harstad

 

Balsfjord

 

Finnsnes

 

Karlsøy

 

Lyngen

 

Skjervøy

 

Tromsø

 

Hammerfest

 

Havøysund

 

Honningsvåg

 

Alta

 

Båtsfjord

 

Vardø

 

Kjøllefjord

 

Vadsø

 

Kirkenes

Frontiere terrestri

Storskog


(1)  Gli aeroporti d'Araxos, di Chios, di Karpathos e di Milos sono valichi di frontiera non autorizzati. Funzionano esclusivamente durante il periodo estivo.

(2)  Il posto doganale e di controllo di polizia di «La Línea de la Concepción» non coincide con la linea di frontiera quale riconosciuta dalla Spagna conformemente al trattato di Utrecht.

(3)  Valico di frontiera sul Danubio per il traffico di passeggeri e merci.

(4)  Porto sul lago di Costanza - non esiste un traffico di linea, occupato solo in caso di escursioni in battello.

(5)  Il valico di frontiera di Bangs funge nel contempo da denominazione comune per i valichi di Nofels-Egg, Gantensteinweg, Rainweg, Habererweg, Rheindammweg e Jägersteig-Felsbandweg.

(6)  «Tschagguns» funge da denominazione comune per i valichi di frontiera di Plankner Sattel, Saminatal, Kirchlspitzen, Brandner Gletscher, Schesaplana, Tote Alpe, Bartümeljoch, Salarueljoch, Mattlerjoch, Sareiserjoch, Bettlerjoch, Schweizertor, Drusentor, Grünes Fürkele, Plaseggenpaß e Sarottlpaß.

(7)  Sopron è la denominazione comune per i valichi di frontiera ferroviari di Wulkaprodersdorf-Sopron, Loipersbach-Sopron e Deutschkreutz-Sopron.

ALLEGATO 2

 

ALLEGATO 3

Gli allegati 2 e 3 sono stati soppressi dalla decisione 2002/352/EG del Consiglio (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47). Applicabile dal 1o giugno 2002.

ALLEGATO 4

Criteri in virtù dei quali sui documenti di viaggio può essere apposto il visto

Il presente documento corrisponde all'allegato 11 dell'Istruzione consolare comune.

Si considerano documenti di viaggio validi ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen i documenti di viaggio riportati in appresso sempreché, oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14, attestino debitamente l'identità del titolare e, nei casi di cui alle lettere a) e b) riportati qui di seguito, la sua nazionalità o cittadinanza:

a)

Documenti di viaggio rilasciati, conformemente alle norme internazionali, da paesi o territori riconosciuti dall'insieme degli Stati membri.

b)

Passaporti o documenti di viaggio in cui sia garantito il ritorno anche se sono stati rilasciati da paesi o territori non riconosciuti da tutti gli Stati membri, sempreché il comitato esecutivo ne abbia riconosciuto la validità al fine di munire questi documenti (o un foglio aggiuntivo) di un visto comune, approvando all'unanimità:

sia la lista dei passaporti o documenti di viaggio in questione,

sia la lista dei paesi o territori non riconosciuti che hanno rilasciato i medesimi.

Tali possibili liste, che rispondono solo ad esigenze di esecuzione della convenzione di applicazione, non pregiudicano la posizione di ogni Stato membro in merito alla questione del riconoscimento dei paesi o delle entità territoriali non riconosciuti.

c)

Documenti di viaggio per rifugiati rilasciati in conformità della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati.

d)

Documenti di viaggio per apolidi rilasciati in conformità della convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi (1).


(1)  Il Portogallo e l'Austria, paesi non firmatari di tale convenzione, considerano nondimeno che ai documenti di viaggio emessi in virtù di tale convenzione possa essere apposto il visto uniforme rilasciato dagli Stati Schengen.

ALLEGATO 5

I.

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto imposto dal regolamento (CE) n. 539/2001  (1) , quale modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001  (2) .

II.

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto imposto dal regolamento (CE) n. 539/2001  (1) , quale modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001  (2) .

III.

Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e ai titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari.

Il presente documento corrisponde agli allegati 1 e 2 dell'Istruzione consolare comune.

I.   Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto imposto dal regolamento (CE) n. 539/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001.

1.   Stati

 

AFGHANISTAN

 

ALBANIA

 

ALGERIA

 

ANGOLA

 

ANTIGUA E BARBUDA

 

ARABIA SAUDITA

 

ARMENIA

 

AZERBAIGIAN

 

BAHAMAS

 

BAHREIN

 

BANGLADESH

 

BARBADOS

 

BELIZE

 

BENIN

 

BHUTAN

 

BIELORUSSIA

 

BIRMANIA/MYANMAR

 

BOSNIA-ERZEGOVINA

 

BOTSWANA

 

BURKINA FASO

 

BURUNDI

 

CAMBOGIA

 

CAMERUN

 

CAPO VERDE

 

CENTRAFRICANA (REPUBBLICA)

 

CIAD

 

CINA

 

COLOMBIA

 

COMORE (ISOLE)

 

CONGO

 

CONGO (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL)

 

COREA DEL NORD

 

COSTA D'AVORIO

 

CUBA

 

DOMINICA

 

DOMINICANA (REPUBBLICA)

 

EGITTO

 

EMIRATI ARABI UNITI

 

ERITREA

 

ETIOPIA

 

REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVA (SERBIA-MONTENEGRO)

 

FIGI (ISOLE)

 

FILIPPINE

 

GABON

 

GAMBIA

 

GEORGIA

 

GHANA

 

GIAMAICA

 

GIBUTI

 

GIORDANIA

 

GRENADA

 

GUINEA

 

GUINEA BISSAU

 

GUINEA EQUATORIALE

 

GUYANA

 

HAITI

 

INDIA

 

INDONESIA

 

IRAN

 

IRAQ

 

KAZAKSTAN

 

KENIA

 

KIRGHIZISTAN

 

KIRIBATI

 

KUWAIT

 

LAOS

 

LESOTHO

 

LIBANO

 

LIBERIA

 

LIBIA

 

MADAGASCAR

 

MALAWI

 

MALDIVE

 

MALI

 

MARIANNE SETTENTRIONALI

 

MAROCCO

 

MARSHALL (ISOLE)

 

MAURITANIA

 

MAURITIUS

 

MICRONESIA

 

MOLDOVA

 

MONGOLIA

 

MOZAMBICO

 

NAMIBIA

 

NAURU

 

NEPAL

 

NIGER

 

NIGERIA

 

OMAN

 

PAKISTAN

 

PALAU

 

PAPUA NUOVA GUINEA

 

PERÙ

 

QATAR

 

REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA

 

RUANDA

 

RUSSIA

 

SAINT VINCENT E GRENADINE

 

SAINT LUCIA

 

SALOMONE (ISOLE)

 

SAINT KITTS E NEVIS

 

SAMOA (ISOLE OCCIDENTALI)

 

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

 

SEICELLE

 

SENEGAL

 

SIERRA LEONE

 

SIRIA

 

SOMALIA

 

SRI LANKA

 

SUDAFRICA

 

SUDAN

 

SURINAME

 

SWAZILAND

 

TAGIKISTAN

 

THAILANDIA

 

TANZANIA

 

TOGO

 

TONGA

 

TRINIDAD E TOBAGO

 

TUNISIA

 

TURKMENISTAN

 

TURCHIA

 

TUVALU

 

UCRAINA

 

UGANDA

 

UZBEKISTAN

 

VANUATU

 

VIETNAM

 

YEMEN

 

ZAMBIA

 

ZIMBABWE

2.   Entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro

 

AUTORITÀ PALESTINESE

 

TAIWAN

 

TIMOR ORIENTALE

II.   Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto imposto dal regolamento (CE) n. 539/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001.

1.   Stati

 

ANDORRA

 

ARGENTINA

 

AUSTRALIA

 

BOLIVIA

 

BRASILE

 

BRUNEI

 

BULGARIA

 

CANADA

 

CILE

 

CIPRO

 

COREA DEL SUD

 

COSTA RICA

 

CROAZIA

 

ECUADOR

 

EL SALVADOR

 

ESTONIA

 

GIAPPONE

 

GUATEMALA

 

HONDURAS

 

ISRAELE

 

LETTONIA

 

LITUANIA

 

MALESIA

 

MALTA

 

MESSICO

 

MONACO

 

NICARAGUA

 

NUOVA ZELANDA

 

PANAMA

 

PARAGUAY

 

POLONIA

 

REPUBBLICA CECA

 

ROMANIA

 

SAN MARINO

 

SANTA SEDE

 

SINGAPORE

 

SLOVACCHIA

 

SLOVENIA

 

STATI UNITI D'AMERICA

 

SVIZZERA

 

UNGHERIA

 

URUGUAY

 

VENEZUELA

2.   Regioni amministrative speciali della Repubblica popolare cinese

 

RAS di Hong Kong (3)

 

RAS di Macao (4)

III.   Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e ai titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari.

I.   Regime di circolazione alle frontiere esterne

1.

Il regime di circolazione applicabile ai titolari dei suddetti passaporti esula dalla lista di regime comune in materia di visti. Tuttavia, le parti contraenti si impegnano ad informare preliminarmente i loro partner in merito alle eventuali modifiche che intendono apportare al regime applicabile ai titolari di questi passaporti e a tener conto degli interessi degli altri Stati Schengen.

2.

Per conseguire in maniera particolarmente flessibile l'armonizzazione del regime applicabile ai titolari di questo tipo di passaporti, è allegata al presente manuale e a titolo informativo la lista dei paesi i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto, se titolari di passaporto diplomatico e/o di servizio o speciale, benché siano invece soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario. Eventualmente, figurerà anche la lista relativa alla situazione inversa. Il comitato esecutivo provvederà ad aggiornare le due liste.

3.

Non beneficeranno del regime di circolazione previsto nel presente documento i cosiddetti passaporti ordinari per affari pubblici né quei passaporti di servizio, ufficiali, speciali, ecc. il cui rilascio da parte di Stati terzi non corrisponde alla prassi internazionale applicata dagli Stati Schengen. A tal fine, il comitato esecutivo, su proposta di un gruppo di esperti, potrà stilare un elenco di passaporti non ordinari ai titolari dei quali gli Stati Schengen non prevedono di accordare un trattamento di favore.

4.

Coloro che ottengono un visto ai fini di primo accreditamento in uno Stato Schengen possono quanto meno transitare negli altri Stati per recarsi nel territorio di quello che ha rilasciato il visto, alle condizioni di cui all'articolo 18 della convenzione di applicazione.

5.

I membri già accreditati delle rappresentanze diplomatiche o consolari e i loro familiari titolari di una tessera rilasciata dal ministero degli Affari esteri possono attraversare la frontiera esterna per recarsi all'interno dello spazio Schengen previa presentazione di tale tessera e, ove necessario, del documento di viaggio.

6.

Di norma, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, pur continuando ad essere soggetti all'obbligo del visto, ove previsto, non devono giustificare il possesso dei mezzi di sostentamento. Tuttavia, quando si tratta di spostamenti di ordine privato, possono essere richiesti, se necessario, gli stessi giustificativi che per le domande del visto per passaporto ordinario.

7.

Una nota verbale del ministero degli Affari esteri o di una rappresentanza diplomatica (se la domanda di visto è formulata in un paese terzo) deve accompagnare ogni domanda di visto su passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, se il richiedente viaggia nel quadro di una missione. La nota verbale può essere richiesta anche in caso di viaggio a titolo privato.

8.1.

Il sistema di consultazione preventiva delle autorità centrali degli altri Stati Schengen è applicabile alle domande di visto per passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio. La consultazione preventiva non è effettuata nei confronti di uno Stato che ha concluso un accordo di soppressione del visto per i passaporti diplomatici e/o di servizio con lo Stato al cui cittadino si riferisce la consultazione (nei casi di cui all'allegato 14b del presente manuale).

Qualora uno Stato muova obiezioni, lo Stato Schengen responsabile della trattazione della domanda può rilasciare un visto con validità territoriale limitata.

8.2.

Gli Stati Schengen s'impegnano a non concludere in futuro, senza previo accordo con gli altri Stati membri, accordi di soppressione del visto per i passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio con Stati nei confronti dei cui cittadini un altro Stato Schengen esige di essere preliminarmente consultato per il rilascio del visto.

8.3.

In caso di rilascio di un visto ai fini di accreditamento ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione e qualora sia di applicazione il sistema di consultazione preventiva, si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 25 della convenzione di applicazione.

9.

Anche l'ammissione di titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, qualora uno Stato Schengen si avvalga delle deroghe di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di applicazione, sarà limitata al territorio dello Stato interessato che dovrà avvertirne gli altri Stati membri.

II.   Regime di circolazione alle frontiere interne

Ai titolari di questi passaporti si applica, di norma, il regime di circolazione di cui all'articolo 19 e seguenti della convenzione di applicazione, salvo in caso di rilascio di un visto con validità territoriale limitata.

I titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio possono circolare nel territorio degli Stati Schengen per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del loro ingresso (se non sono soggetti all'obbligo del visto) o per il periodo di validità del visto rilasciato.

Le persone accreditate delle rappresentanze diplomatiche o consolari e i loro familiari, titolari di una tessera rilasciata dal ministero degli Affari esteri, possono circolare nel territorio degli altri Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi previa presentazione di tale tessera e, ove necessario, del documento di viaggio.

III.   Il regime di circolazione descritto nel presente documento è applicabile ai salvacondotti rilasciati ai propri funzionari dalle organizzazioni internazionali intergovernative delle quali gli Stati Schengen sono firmatari, funzionari che, in virtù dei trattati costitutivi di tali organizzazioni, sono esonerati dall'obbligo di iscriversi nel registro degli stranieri e di possedere un permesso di soggiorno.

Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio

INVENTARIO A

Paesi i cui cittadini NON sono soggetti in uno o più Stati Schengen all'obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio ma SONO soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario

 

BNL

DK

D

GR

E

F

I

A

P

FIN

S

ISL

N

Albania

 

 

 

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Algeria

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Angola

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

Antigua e Barbuda

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahamas

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

Barbados

 

 

 

 

 

 

DS

DS

 

 

 

 

 

Benin

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Bosnia-Erzegovina

 

 

 

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Botswana

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Capo Verde

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

Ciad

D

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Costa d'Avorio

DS

 

 

 

 

DS

DS

DS

 

 

 

 

 

Dominica

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Egitto

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Repubblica Federale di Serbia-Montenegro

 

 

D

DS

 

D

DS

D

 

 

 

 

DS

Figi

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Filippine

 

DS

DS

DS

DS

 

DS

DS

 

DS

DS

 

DS

Gabon

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Gambia

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Ghana

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giamaica

DS

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guyana

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

India

 

DS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenya

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuwait

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Lesotho

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Malawi

DS

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maldive

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

Marocco

DS

 

D

DS

D

D

DS

DS

DS

 

 

 

DS

Mauritania

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Mozambico

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

DS

Namibia

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niger

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Pakistan

DS

DS

D

 

 

 

 

DS

 

DS

 

DS

DS

Perù

 

 

D

DS

DS

DS

DS

DS

 

DS

 

 

 

Repubblica federale di Iugoslavia

 

 

 

DS

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Repubblica Dominicana

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Samoa (Isole Occidentali) DS

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

São Tomé e Príncipe

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

Seicelle

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Senegal

D

 

DS

 

 

D

DS

DS

 

 

 

 

 

Sudafrica

 

 

D

DS

 

 

 

DS

DS

 

 

DS

DS

Swaziland

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Thailandia

DS

DS

DS

DS

 

 

DS

DS

 

DS

DS

 

DS

Togo

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Trinidad e Tobago

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

Tunisia

DS

 

D

DS

D

D

DS

DS

DS

 

 

 

 

Turchia

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

D

DS

DS

DS

DS

Uganda

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Zimbabwe

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS: Dispensa dal visto per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio.

D: Dispensa dal visto soltanto per i titolari di passaporti diplomatici.

Inventario B

Paesi i cui cittadini SONO soggetti in uno o più Stati Schengen all'obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio ma NON sono soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario.

 

BNL

DK

D

GR

E

F

I

A

P

FIN

S

ISL

N

Israele

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Messico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Stati Uniti d'America

 

 

 

X

X (5)

X (5)

 

 

 

 

 

 

 


(1)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

(2)  GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1.

(3)  L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Hong Kong Special Administrative Region».

(4)  L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Região Administrativa Especial de Macau».

(5)  Se sono in viaggio di servizio o in viaggio ufficiale.

ALLEGATO 5a

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale (1)

Gli Stati Schengen s'impegnano a non modificare la parte I dell'allegato 5a senza l'accordo preliminare degli altri Stati membri.

Se uno Stato membro intende modificare la parte II di questo allegato, s'impegna ad informarne i partner e a tener conto dei loro interessi.

Il presente documento corrisponde all'allegato 3 dell'Istruzione consolare comune.

Parte I

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale (VTA) in tutti gli Stati Schengen (2)  (3)

 

AFGHANISTAN

 

BANGLADESH

 

CONGO (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL)

 

ERITREA (4)

 

ETIOPIA

 

GHANA

 

IRAN (5)

 

IRAQ

 

NIGERIA

 

PAKISTAN

 

SOMALIA

 

SRI LANKA

Queste persone non sono soggette all'obbligo del visto se sono in possesso di uno dei titoli di soggiorno, menzionati nella parte III del presente allegato, di uno Stato membro del SEE (elenco A), o di un determinato titolo di soggiorno, citato qui di seguito, di Andorra, Canada, Giappone, Monaco, San Marino, Stati Uniti d'America o Svizzera, che garantiscono un diritto di ritorno assoluto (elenco B).

Tali titoli di soggiorno vengono completati di comune accordo nel quadro del gruppo di lavoro II «Visti» e sottoposti regolarmente a verifica. Qualora sorgano problemi, gli Stati Schengen possono sospendere l'applicazione di tali misure fino ad un chiarimento consensuale. Essi possono derogare all'esenzione dal visto per un determinato titolo di soggiorno, purché ciò sia menzionato nella parte III.

Per quanto riguarda i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali, la decisione sulle deroghe all'obbligo del visto di transito aeroportuale è presa da ciascuno Stato membro.

Parte II

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale in taluni Stati Schengen soltanto

 

BNL (6)

DK

D

GR

E (7)

F (8)

I (9)

A (10)

P

FIN

S

ISL

N

Albania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Angola

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Costa d'Avorio

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuba

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Egitto

 

 

 

 

 

X (11)

 

 

 

 

 

 

 

Gambia

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giordania

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guinea

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Guinea Bissau

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Haiti

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

India

 

X (12)

X (13)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Libano

 

 

X

 

 

X (11)

 

 

 

 

 

 

 

Liberia

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

Libia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mali

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Senegal

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

Sierra Leone

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Siria

X

 

X

X

 

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

Sudan

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Togo

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Turchia

 

 

X (13)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte III

A.

Elenco dei titoli di soggiorno degli Stati SEE che, su presentazione, esonerano i relativi titolari dall'obbligo del visto di transito aeroportuale (15):

 

IRLANDA:

Residence permit + re-entry visa (permesso di soggiorno sempre combinato con un visto di reingresso)

 

LIECHTENSTEIN:

Livret pour étranger B (permesso di soggiorno, valido fino ad un anno) (16)

Livret pour étranger C (permesso di stabilimento, valido fino a 5 o a 10 anni)

 

REGNO UNITO:

Leave to remain in the United Kingdom for an indefinite period (permesso di soggiorno illimitato nel Regno Unito. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori del Regno Unito non è superiore a due anni)

Certificate of entitlement to the right of abode (certificato attestante il diritto di stabilimento)

B.

Elenco dei titoli di soggiorno che assicurano un diritto di ritorno assoluto ai relativi titolari e che, su presentazione, li esonerano dall'obbligo del visto aeroportuale:

 

ANDORRA:

Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (permesso temporaneo di soggiorno e di lavoro) (bianco); è rilasciato per lavori stagionali, per la durata del lavoro, ma è sempre inferiore a sei mesi. Non è rinnovabile (16).

Tarjeta de estancia y de trabajo (permesso di soggiorno e di lavoro) (bianco); è rilasciato per sei mesi ed è rinnovabile per un anno (16).

Tarjeta de estancia (permesso di soggiorno) (bianco); è rilasciato per sei mesi ed è rinnovabile per un anno (16).

Tarjeta temporal de residencia (permesso temporaneo di residenza) (rosa); è rilasciato per un anno, rinnovabile due volte per lo stesso periodo (16).

Tarjeta ordinaria de residencia (permesso ordinario di residenza) (giallo); è rilasciato per tre anni ed è rinnovabile ogni volta per tre anni (16).

Tarjeta privilegiada de residencia (permesso privilegiato di residenza) (verde); è rilasciato per cinque anni ed è rinnovabile ogni volta per cinque anni

Autorización de residencia (autorizzazione di residenza) (verde); è rilasciata per un anno ed è rinnovabile ogni volta per tre anni (16).

Autorización temporal de residencia y de trabajo (autorizzazione temporanea di residenza e di lavoro) (rosa); è rilasciata per due anni ed è rinnovabile per due anni (16).

Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (autorizzazione ordinaria di residenza e di lavoro) (giallo); è rilasciata per cinque anni

Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (autorizzazione privilegiata di residenza e di lavoro) (verde); è rilasciata per dieci anni ed è rinnovabile per periodi della stessa durata

 

CANADA:

Returning Resident Permit (autorizzazione al ritorno di residenti; foglio inserito nel passaporto)

 

JAPAN:

Re-entry permit to Japan (autorizzazione al reingresso in Giappone) (16)

 

MONACO:

Carte de séjour de résident temporaire de Monaco (permesso di soggiorno temporaneo) (17)

Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco (permesso di soggiorno ordinario)

Carte de séjour de résident privilégié de Monaco (permesso di soggiorno per residente privilegiato)

Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque (permesso di soggiorno di coniuge di cittadino monegasco)

 

SAN MARINO:

Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata)

Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata)

Carta d'identità di San Marino (validità illimitata)

 

STATI UNITI D'AMERICA:

Form I-551 permanent resident card [valido 2 (17) o 10 anni]

Form I-551 Alien registration receipt card [valido 2 (17) o 10 anni]

Form I-551 Alien registration receipt card (validità illimitata)

Form I-327 Reentry document (valido 2 anni — rilasciato a titolari di un I-551) (17)

Resident alien card [permesso di residenza per stranieri valido 2 (17) o 10 anni o avente una validità illimitata. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a un anno]

Permit to reenter (permesso di reingresso valido 2 anni. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a due anni) (17)

Valid temporary residence stamp (timbro apposto su un passaporto in corso di validità, valido un anno a decorrere dalla data del rilascio) (17)

SVIZZERA:

Livret pour étranger B (permesso di soggiorno, valido fino ad un anno) (17)

Livret pour étranger C (permesso di stabilimento, valido fino a 5 o a 10 anni)


(1)  In caso di rilascio di un visto di transito aeroportuale (VTA) non è necessario consultare le autorità centrali.

(2)  Per tutti gli Stati Schengen

Non è richiesto un VTA:

ai membri dell'equipaggio di aerei cittadini di uno Stato parte della convenzione di Chicago.

(3)  Per i Paesi del Benelux, la Francia e la Spagna

Non è richiesto un VTA:

ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio.

(4)  Per la Germania

Solo se i cittadini non sono titolari di un visto o di un titolo di soggiorno validi per uno Stato membro dell'UE o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, la Svizzera o gli Stati Uniti d'America.

(5)  Per la Germania

Non è chiesto un VTA:

ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio.

(6)  Solo qualora questi cittadini non siano in possesso di un titolo di soggiorno valido per uno dei paesi del SEE, per il Canada o per gli Stati Uniti. Ne sono esonerati anche i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale.

(7)  Il visto di transito aeroportuale (VTA) non è richiesto ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio. Tale visto non è richiesto nemmeno ai titolari di passaporti ordinari che risiedono o che sono in possesso di un visto di ingresso valido in uno Stato membro del SEE, negli Stati Uniti d'America o in Canada.

(8)  Non è richiesto un VTA:

ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio,

ai titolari di uno dei permessi di soggiorno enumerati nella parte III,

ai membri dell'equipaggio di aerei cittadini di uno Stato parte della convenzione di Chicago.

(9)  Solo qualora i passeggeri non siano in possesso di un titolo di soggiorno valido per gli Stati membri del SEE, per il Canada o per gli Stati Uniti.

(10)  I cittadini di paesi terzi sottoposti all'obbligo del visto di transito aeroportuale (VTA) non devono più disporre di tale visto per il transito in un aeroporto austriaco, purché siano in possesso durante il soggiorno in transito:

di un titolo di soggiorno rilasciato dal Principato di Andorra, dal Giappone, dal Canada, dal Principato di Monaco, da San Marino, dalla Svizzera, dalla Città del Vaticano e dagli Stati Uniti d'America, che garantisca un diritto di ritorno assoluto,

di un visto o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen per il quale sia entrato in vigore l'accordo di adesione,

di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro del SEE.

(11)  Solo per i titolari del documento di viaggio per i rifugiati palestinesi.

(12)  I cittadini dell'India non sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale se titolari di un passaporto diplomatico o di servizio.

I cittadini dell'India non sono nemmeno soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale se sono in possesso di un visto valido o di un titolo di soggiorno valido per un paese dell'UE o del SEE, per il Canada, per la Svizzera o per gli Stati Uniti d'America. Non sono inoltre soggetti a tale obbligo se sono in possesso di un titolo di soggiorno valido per Andorra, il Giappone, Monaco o San Marino e di un permesso di riammissione nel paese di residenza valido tre mesi dopo il loro soggiorno in transito aeroportuale.

Va segnalato che la deroga nei confronti dei cittadini dell'India in possesso di un titolo di soggiorno valido per Andorra, Giappone, Monaco o San Marino entra in vigore alla data d'integrazione della Danimarca nella cooperazione Schengen, ossia il 25 marzo 2001.

(13)  Solo qualora questi cittadini non siano titolari di un visto o di un titolo di soggiorno validi per uno Stato membro dell'UE o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, la Svizzera o gli Stati Uniti d'America.

(14)  Anche per i titolari del documento di viaggio per rifugiati palestinesi.

(15)  Testo riguardante Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda e Norvegia, soppresso dalla decisione 2001/329/CE del Consiglio (GU L 116 del 26.4.2001, pag 32). Applicabile dal 27 aprile 2001.

(16)  Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

(17)  Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

ALLEGATO 6

Modello di vignetta visto e relative caratteristiche di sicurezza

(punto 3.1.2)

Il presente documento corrisponde all'allegato 8 dell'Istruzione consolare comune.

Le caratteristiche tecniche e di sicurezza per i modelli di visto-autoadesivo sono contenute nel regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 334 /2002 (1), o adottate sulla base dello stesso.


(1)  Testo inserito dal regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7). In vigore dal 15 marzo 2002.

REGOLAMENTO (CE) N. 1683/95 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1995

che istituisce un modello uniforme per i visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 C, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere dei Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 100 C, paragrafo 3, del trattato impone al Consiglio l'obbligo di adottare le misure relative all'istituzione di un modello uniforme per i visti entro il 1o gennaio 1996;

considerando che l'istituzione di un modello uniforme per i visti costituisce un passo importante sulla via dell'armonizzazione della politica in materia di visti; che l'articolo 7 A del trattato dispone che il mercato interno comporti uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone secondo le disposizioni del trattato; che tale misura deve essere ugualmente considerata come costituente un complesso normativo coerente con le misure dei titolo VI del trattato sull'Unione europea;

considerando che è indispensabile che il modello uniforme per i visti contenga tutte le informazioni necessarie e soddisfi requisiti tecnici molto elevati, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, sia idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presenti caratteristiche di sicurezza universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo;

considerando che il presente regolamento stabilisce solo le caratteristiche del modello che non sono segrete; che tali caratteristiche devono essere integrate da altre che devono restare segrete per evitare contraffazioni e falsificazioni e che queste ultime non possono comprendere dati personali né riferimenti ad essi; che è opportuno conferire alla Commissione il potere di stabilire altre caratteristiche;

considerando che, per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro attribuisca a un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme per i visti, fermo restando che lo Stato membro deve essere libero di cambiare organismo se necessario; che, per motivi di sicurezza, ogni Stato membro deve comunicare il nome dell'organismo in questione alla Commissione e agli altri Stati membri;

considerando che, per essere efficace, il presente regolamento deve applicarsi a tutti i visti contemplati all'articolo 5; che gli Stati membri dovrebbero essere liberi di utilizzare il modello di visto uniforme anche per visti che possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 5 purché sia esclusa, grazie a modifiche visibili a occhio nudo, qualsiasi possibilità di confusione con il visto uniforme;

considerando che, per quanto riguarda i dati personali da includere nel modello uniforme di visto a norma dell'allegato del presente regolamento, si deve garantire il rispetto delle disposizioni degli Stati membri in materia di tutela dei dati personali nonché delle norme di diritto comunitario adottate al riguardo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I visti rilasciati dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 sono costituiti da un modello uniforme per i visti (adesivo). Essi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Ulteriori prescrizioni tecniche intese a impedire la contraffazione o la falsificazione del visto sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Articolo 3

1.   Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

2.   Ciascuno Stato membro nomina un unico organismo responsabile della stampa dei suoi visti. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare a tale scopo un unico organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 4

1.   Fatte salve le pertinenti disposizioni più ampie in materia di protezione dei dati, le persone cui è stato rilasciato il visto hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere.

2.   Il modello uniforme per i visti non deve contenere nessuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle che compaiono altresì nelle caselle descritte ai punti da 6 a 12 dell'allegato o che sono menzionate nel corrispondente documento di viaggio.

Articolo 5

Ai fini del presente regolamento, si intende per «visto» un'autorizzazione rilasciata o una decisione adottata da uno Stato membro, necessaria per entrare nel suo territorio per:

un soggiorno previsto in tale Stato membro o in diversi Stati membri la cui durata globale non superi i tre mesi;

un transito attraverso il territorio o l'area di transito aeroportuale di tale Stato membro o di diversi Stati membri.

Articolo 6

1.   Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni.

2.   La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti delgli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato è attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3.

a)

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b)

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro due mesi, la Commissione adotta le misure proposte, salvo che il Consiglio abbia respinto dette misure a maggioranza semplice.

Articolo 7

Quando gli Stati membri utilizzano il modello di visto uniforme per scopi diversi da quelli contemplati dall'articolo 5, devono essere adottare opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il visto di cui all'articolo 5.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 si applica 6 mesi dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. de CHARETTE

ALLEGATO

Image

Caratteristiche di sicurezza

1.

In questa zona figura un motivo formato da nove ellissi a ventaglio.

2.

In questa zona figura un elemento ottico variabile («chinegramma» o equivalente). A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, dodici stelle, la lettera «E» e un globo.

3.

In questa zona figura il codice alfabetico — composto da una o più lettere — che identifica lo Stato membro emittente («BNL» nel caso dei paesi dei Benelux, cioè Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) con un effetto di immagine latente. Sarà di colore chiaro quando la vignetta viene tenuta orizzontale e scuro quando viene fatta ruotare di 90'. Si utilizzeranno i seguenti codici: A per Austria, BNL per Benelux, D per Germania, DK per Danimarca, E per Spagna, F per Francia, FIN per Finlandia, GR per Grecia, I per Italia, IRL per Irlanda, P per Portogallo, 5 per Svezia, UK per Regno Unito.

4.

Al centro di questa zona figura la parola «visto» in lettere maiuscole e colore variabile dal verde al rosso, a seconda dell'angolo di osservazione.

5.

In questa casella figura il numero del visto, che è prestampato e comincerà con la lettera o con le lettere che indicano il paese emittente come descritto al punto 3 sopra. É utilizzato tiri carattere speciale.

Zone da completare

6.

Questa casella deve cominciare con le parole «valido per». L'autorità emittente dovrà indicare il territorio o i territori per cui il visto è valido.

7.

Questa casella deve iniziare con la parola «da»; più oltre sulla riga comparirà la parola «a». L'autorità emittente dovrà indicare qui la durata di validità del visto.

8.

Questa casella deve iniziare con la dicitura «numero di ingressi»; più oltre, sulla riga deve figurare la dicitura «durata del soggiorno» (cioè durata per la quale i richiedenti intendono rimanere) e la dicitura «giorni».

9.

Questa casella deve iniziare con la dicitura «rilasciato a» e verrà utilizzata per indicare il luogo di rilascio.

10.

Questa casella deve iniziare con la parola «il» seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente; più oltre, nella stessa riga, deve figurare la dicitura «numero di passaporto» seguita dal numero di passaporto del titolare.

11.

Questa casella deve iniziare con le parole «tipo di visto». L'autorità emittente deve indicare la categoria del visto, in conformità con le disposizioni degli articoli 5 e 7.

12.

Questa casella deve iniziare con la parola «annotazioni» ed è utilizzata dall'autorità emittente per le informazioni che riterrà necessarie, purché conformi all'articolo 4 del regolamento. Per tali annotazioni sono disponibili le due righe e mezzo seguenti.

13.

Questa casella deve contenere le informazioni per la lettura ortica necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne.

La carta è verde pastello con motivi blu e rossi.

Le diciture corrispondenti a ciascuna casella sono in inglese e in francese. Lo Stato emittente ha facoltà di aggiungere una terza lingua ufficiale delle Comunità. La parola corrispondente all'italiano «visto», nella riga in alto, può tuttavia comparire in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità.

REGOLAMENTO (CE) N. 334/2002 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n.1683/95 (3) ha istituito un modello uniforme per i visti.

(2)

Ai sensi del punto 38 del piano d'azione di Vienna, adottato dal Consiglio «Giustizia e affari interni» del 3 dicembre 1998, si deve prestare attenzione ai recenti sviluppi tecnici per garantire — ove appropriato — un grado di sicurezza ancora più elevato per quanto riguarda il modello uniforme di visto.

(3)

Ai sensi del punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, occorre sviluppare ulteriormente un'attiva politica comune in materia di visti e i documenti contraffatti.

(4)

L'istituzione di un modello uniforme di visto è un elemento fondamentale dell'armonizzazione delle politiche in materia di visti.

(5)

È necessario adottare disposizioni che definiscano norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti, in particolare per quanto riguarda modalità e norme tecniche da seguire ai fini della compilazione dei modelli.

(6)

L'inserimento di una fotografia che risponda a elevati requisiti di sicurezza rappresenta un primo passo verso l'applicazione di caratteristiche che stabiliscano un collegamento più affidabile tra il modello uniforme per i visti e il suo titolare, e costituisce un elemento importante ai fini di garantire la protezione del modello uniforme per i visti anche contro l'uso fraudolento. Si terrà conto anche delle prescrizioni tecniche definite nel documento 9303 dell'ICAO (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale) relativo ai documenti che si prestano a lettura meccanizzata.

(7)

Le norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti sono indispensabili al fine di conseguire un elevato livello tecnico e facilitare l'individuazione di visti costituiti da autoadesivi contraffatti o falsificati.

(8)

La competenza ad adottare tali norme comuni dovrebbe essere conferita al comitato istituito in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95, che dovrebbe essere adattato in modo da tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(9)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1683/95.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento, intese a rendere più sicuro il modello uniforme per i visti, lasciano impregiudicate le norme che attualmente disciplinano il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

(11)

Le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o i rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

(12)

Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore dei visti di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5).

(13)

Conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera in data 4 dicembre 2001, che desidera partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

(14)

In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'Irlanda,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n.1683/95 è modificato come segue:

1.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Prescrizioni tecniche complementari relative al modello uniforme per i visti sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con riferi- mento a:

a)

elementi e requisiti di sicurezza complementari, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;

b)

norme e modalità tecniche da applicare ai fini della compilazione del modello uniforme per i visti.

2.   I colori dell'autoadesivo possono essere modificati in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.»

2.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (6).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»"

3.

All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

«L'inserimento della fotografia di cui all'allegato, punto 2 bis), è attuato entro cinque anni dall'adozione delle prescrizioni tecniche previste per l'adozione di tale misura a norma dell'articolo 2.»

4.

Nell'allegato è aggiunto il seguente punto:

«2 a.

Inserimento di una fotografia, rispondente a elevati requisiti di sicurezza.»

Articolo 2

La prima frase dell'allegato 8 della versione definitiva delle istruzioni consolari comuni e l'allegato 6 della versione defi- nitiva del manuale comune, quali risultano dalla decisione del comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999 (7), sono sostituiti dal testo seguente:

«Le caratteristiche tecniche e di sicurezza per i modelli di visto-autoadesivo sono contenute nel regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (8), quale modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002 (9), o adottate sulla base dello stesso.

Articolo 3

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS


(1)  GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 310.

(2)  Parere reso il 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella GU).

(3)  GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 317.

ALLEGATO 6a

Indicazioni sulle modalità di compilazione della vignetta visto

(punto 3.1.2)

La parte I del presente documento corrisponde ai punti da VI.1.1 a VI. 1.8. dell'Istruzione consolare comune e la parte II all'allegato 13 del medesimo documento.

I.   Compilazione della vignetta visto

1.   Zona delle diciture comuni (zona 8)

1.1.   Dicitura «VALIDO PER»

Scopo della dicitura è delimitare la zona geografica all'interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi.

Nello spazio corrispondente alla dicitura sono ammesse soltanto quattro opzioni:

a)

Stati Schengen;

b)

Stato o Stati Schengen al territorio del quale o dei quali è limitata la validità del visto (in tal caso, vengono utilizzate le seguenti indicazioni: A per l'Austria, F per la Francia, D per la Germania, E per la Spagna, GR per la Grecia, P per il Portogallo, I per l'Italia, L per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi e B per il Belgio);

c)

Benelux;

d)

Stato Schengen [utilizzando le indicazioni di cui alla lettera b)] che ha rilasciato il visto nazionale per soggiorno di lunga durata + Stati Schengen (1).

Se la vignetta è utilizzata per il rilascio del visto uniforme, definito agli articoli 10 e 11 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, o per un visto la cui validità non è limitata al territorio della parte contraente di rilascio, la dicitura «VALIDO PER» sarà completata, nella lingua della parte contraente di rilascio, con la menzione «Stati Schengen».

Se la vignetta è utilizzata per il rilascio di un visto nazionale che consenta soltanto l'ingresso, il soggiorno e l'uscita attraverso un territorio limitato tale rubrica deve indicare il nome della parte contraente, nella lingua nazionale della medesima, al cui territorio è limitato l'ingresso, il soggiorno e l'uscita del titolare del visto.

Se la vignetta è utilizzata per il rilascio di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata avente, per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data di valità iniziale, altresì valore di visto uniforme per soggiorno di breve durata, questa dicitura indica per primo lo Stato membro che ha rilasciato il visto nazionale per soggiorno di lunga durata e poi gli «Stati Schengen» (1).

Nei casi previsti all'articolo 14 della convenzione di applicazione, la validità territoriale potrà essere limitata al territorio di uno o più Stati membri. In tal caso, e in funzione dei codici degli Stati membri da inserire nella rubrica, sono ammesse le seguenti opzioni:

a)

iscrizione dei codici degli Stati membri interessati.

b)

iscrizione della menzione «Stati Schengen» nella lingua dello Stato membro di rilascio, seguita tra parentesi dal segno meno e dai codici degli Stati membri per il territorio dei quali il visto non è valido.

Parimenti, la validità territoriale indicata in questa parte della vignetta non potrà essere limitata a una zona geografica inferiore a quella di una parte contraente.

1.2.   Dicitura «DA.… A...»

Scopo della dicitura è indicare il periodo durante il quale il titolare può effettuare il soggiorno cui dà diritto il visto.

Dopo la preposizione «DA» va indicata la data del primo giorno in cui è autorizzato l'ingresso del titolare del visto nel territorio per cui il visto è valido. Questa data comporterà:

Due cifre per segnalare il numero del giorno: la prima cifra è uno zero quando il numero si compone di unità.

Trattino di separazione orizzontale.

Due cifre per segnalare il mese: la prima cifra è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità.

Trattino di separazione orizzontale.

Due cifre per indicare l'anno, corrispondenti alle ultime due cifre dell'anno.

Esempio: 15—04—94 = 15 aprile 1994.

Dopo la preposizione «A» si indicherà la data dell'ultimo giorno del periodo di soggiorno autorizzato. L'uscita del titolare del visto dal territorio per cui il visto è valido dovrà avvenire entro la mezzanotte di quel giorno.

Tale data sarà indicata con lo stesso sistema della data del primo giorno.

1.3.   Dicitura «NUMERO DI INGRESSI»:

Scopo della dicitura è indicare il numero di ingressi che il titolare del visto può effettuare all'interno del territorio per cui il visto è valido e quindi «il numero dei soggiorni possibili, suddividendo i giorni autorizzati» nella dicitura 1.4.

Gli ingressi possono essere uno, due o molteplici senza doverne precisare il numero. Il numero di ingressi è indicato sulla vignetta a destra della dicitura, scrivendo «01» o «02» nel caso di uno o due ingressi, e l'abbreviazione «MULT» nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi.

Il visto di transito può consentire uno o due ingressi, indicati rispettivamente con le cifre «01» e «02». Soltanto in casi eccezionali, si potranno autorizzare più di due ingressi con una stessa vignetta visto, apponendo l'abbreviazione «MULT».

L'effettuazione di un numero uguale di uscite e di ingressi autorizzati implica la scadenza del visto, anche qualora il titolare non abbia usufruito di tutti i giorni di soggiorno autorizzati.

1.4.   Dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO... GIORNI»:

Questa dicitura è volta a determinare il numero dei giorni in cui il titolare del visto è autorizzato a soggiornare nel territorio per cui il visto è valido (2), sia per un periodo di soggiorno continuo, sia suddividendo tale numero in vari periodi di soggiorno, entro le date menzionate alla dicitura 1.2 e rispettando il numero di ingressi autorizzati di cui al punto 1.3.

Nello spazio vuoto tra la dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO» e la parola «GIORNI» si indicherà il numero di giorni autorizzati utilizzando due cifre, la prima delle quali è uno zero quando il numero dei giorni autorizzati si compone di unità.

Il numero massimo di giorni che si potrà indicare è 90 per semestre.

1.5.   Dicitura «RILASCIATO A.…IL.…»:

Questa dicitura indica, nella lingua nazionale della parte contraente di rilascio, il nome della città nella quale è ubicata la Rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto. Questo nome è scritto tra «A» e «IL» mentre la data di rilascio è indicata dopo «IL».

La data di rilascio è scritta con lo stesso sistema di cui al punto 1.2.

L'autorità che rilascia il visto potrà essere identificata dall'iscrizione del timbro stampato nella zona 4.

1.6.   Dicitura «NUMERO DI PASSAPORTO»:

Scopo della dicitura è determinare il numero del passaporto sul quale è apposta la vignetta visto. Dopo l'ultima cifra si annota il numero di minori e il coniuge che accompagnano il titolare e che sono iscritti sul passaporto (si indicherà un numero seguito da una «X» corrispondente al numero di minori, ad esempio «3X» = tre minori, e una «Y» per il coniuge).

Se, in caso di mancato riconoscimento del documento di viaggio del titolare, si utilizza il modello uniforme di foglio per apporvi il visto, la rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto può scegliere di utilizzare lo stesso foglio per estendere la validità del visto a coniuge e ai minori a carico che accompagnano il titolare del foglio o di rilasciare fogli separati per il titolare, il coniuge e ognuna delle persone a suo carico, apponendo il visto corrispondente su ciascun foglio separatamente.

Il numero di passaporto da indicare è il numero di serie che figura stampato o perforato in tutte o quasi tutte le pagine.

Il numero di passaporto da indicare è il numero di serie che figura stampato o perforato in tutte o quasi tutte le pagine del passaporto. Il numero da indicare nella dicitura, in caso di apposizione del visto sul modello uniforme di foglio, è, invece del numero di passaporto, lo stesso numero tipografico che figura sul foglio, composto dei sei cifre, eventualmente corredato della lettera o delle lettere che identificano lo Stato membro o il gruppo di Stati membri di emissione del visto (3).

1.7.   Dicitura «TIPO DI VISTO»:

Per facilitare la rapida identificazione da parte dei servizi di controllo, tale dicitura indica, mediante le lettere A, B, C e D, la categoria generica di visto cui si applica, nel caso specifico, la vignetta visto comune.

A:

Visto di transito aeroportuale

B:

Visto di transito

C:

Visto per soggiorni di breve durata

D:

Visto nazionale per soggiorni di lunga durata

D+C:

Visto per soggiorni di lunga durata avente altresì valore di visto per soggiorni di breve durata (4).

Per i visti di validità territoriale limitata e i visti collettivi si utilizzeranno, a seconda dei casi, le lettere A, B o C.

Nota: di norma, i visti non possono essere rilasciati più di tre mesi prima della loro prima utilizzazione.

1.8.   Dicitura «COGNOME E NOME»

Nel passaporto o nel documento di viaggio del titolare del visto va inserita, nell'ordine, la prima parola riportata nella dicitura «cognome/i» e, di seguito, la prima parola riportata nella dicitura nome/i. La rappresentanza diplomatica o consolare deve verificare se il(i) cognome/i e il(i) nome/i che figurano nel passaporto o nel documento di viaggio e nella domanda di visto e quelli da iscrivere sia in questa dicitura sia nel campo di lettura automatica sono identici (5).

II.   Modalità di compilazione della vignetta visto

VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE (VTA)

Si ricorda che sono sottoposti a VTA soltanto i cittadini di determinati paesi sensibili (cfr allegato 5a). Il titolare di un VTA non può lasciare la zona internazionale dell'aeroporto di transito.

Esempio 1

VTA SEMPLICE

Image

Tipo di visto: il VTA è rappresentato dalla lettera A.

Il VTA semplice dà accesso ad un solo paese (Italia, in questo caso).

La durata di validità è calcolata a partire dalla data di partenza (per esempio 10.02.00); la scadenza è fissata aggiungendo una «franchigia» di 7 giorni nel caso in cui il titolare del visto rinvii la sua partenza.

Dato che il VTA non dà diritto al soggiorno, la rubrica «Durata del soggiorno» deve essere sbarrata con XXX.

Esempio 2 a)

VTA DOPPIO

(validità: un paese)

Image

Il VTA doppio permette il transito aeroportuale andata e ritorno.

Il termine della durata è calcolato secondo la formula: data del viaggio di ritorno + 7 giorni (nell'esempio fatto: data di ritorno 22.02.00).

Se è previsto il transito attraverso un solo aeroporto, la rubrica «valido per» è compilata con il nome del paese interessato [esempio 2 a]). Se il transito deve eccezionalmente aver luogo attraverso 2 paesi Schengen diversi all'andata e al ritorno, si indicherà «Stati Schengen» [esempio 2 b) in appresso].

Esempio 2 b)

VTA Doppio

(validità più paesi)

Image

La rubrica «valido per» è compilata con «Stati Schengen» al fine di consentire il transito attraverso due aeroporti situati in due paesi diversi.

Esempio 3

VTA MULTIPLO

(deve rimanere eccezionale)

Image

Nel caso di un VTA multiplo (che consente vari transiti) il termine della validità è calcolato secondo la formula: data della prima partenza + 3 mesi.

Per compilare la rubrica «valido per» si procede come per il VTA doppio.

VISTO DI TRANSITO

Esempio 4

TRANSITO SEMPLICE

Image

Tipo di visto: il visto di transito è rappresentato dalla lettera B. Si raccomanda di aggiungere per esteso «TRANSITO».

La durata di validità è calcolata a decorrere dalla data di partenza (per esempio 10.02.00). Il termine è fissato secondo la formula: data di partenza + (5 giorni massimo) + 7 giorni (franchigia nel caso in cui il titolare del visto rinvii la partenza).

La durata del soggiorno non può essere superiore a 5 giorni.

Esempio 5

DOPPIO TRANSITO

Image

Durata di validità: quando la data dei vari transiti non è nota, cosa che generalmente accade, il termine di validità sarà calcolato secondo la formula: data di partenza + 6 mesi.

La durata del soggiorno non potrà essere superiore a 5 giorni per ogni transito.

Esempio 6

TRANSITO MULTIPLO (deve rimanere eccezionale)

Image

La durata di validità è calcolata come per il doppio transito (esempio 5).

La durata del soggiorno non può superare i 5 giorni per ogni transito.

BREVE SOGGIORNO

Esempio 7

BREVE SOGGIORNO SEMPLICE

Image

Tipo di visto: il breve soggiorno è rappresentato dalla lettera C.

La durata di validità è calcolata a decorrere dalla data della partenza (per esempio 10.02.00). Il termine è fissato secondo la formula: data di partenza + durata del soggiorno + franchigia di 15 giorni.

La durata del soggiorno non può essere superiore a 90 giorni per semestre (nella fattispecie, a titolo di esempio, 30 giorni).

Esempio 8

BREVE SOGGIORNO MULTIPLO

Image

La durata di validità è calcolata a decorrere dalla data della partenza + 6 mesi massimo in funzione dei giustificativi presentati.

La durata del soggiorno non può essere superiore a 90 giorni per semestre (esempio fatto qui, ma la durata può essere inferiore). La durata del soggiorno stabilita corrisponde alla durata cumulata dei soggiorni successivi.

Essa è altresì funzione dei giustificativi presentati.

Esempio 9

BREVE SOGGIORNO DI CIRCOLAZIONE

Image

Si tratta di un visto di breve soggiorno che consente più ingressi di una durata di validità superiore a 6 mesi: 1, 2, 3 anni, 5 anni nei casi eccezionali (VIP)

Nell'esempio fatto qui, la validità è fissata a 1 anno.

Per la durata del soggiorno (massimo 90 giorni) si procede come per l'esempio 8.

VALIDITÀ TERRITORIALE LIMITATA (VTL)

Il VTL può essere sia un visto di breve soggiorno sia un visto di transito.

La limitazione di validità può riguardare un solo Stato o più Stati.

Esempio 10

VTL BREVE SOGGIORNO, UN SOLO PAESE

Image

Nella fattispecie, la validità territoriale è limitata ad un solo paese, l'Italia.

Il breve soggiorno è rappresentato dalla lettera C (stesso caso dell'esempio 7).

Esempio 11 (6)

VTL BREVE SOGGIORNO, LIMITATO A PIÙ PAESI

Nella fattispecie, la rubrica «valido per» è completata:

con i codici dei paesi per i quali il visto è valido (Austria: A, Belgio: B, Danimarca: DK, Finlandia: FIN, Francia: F, Germania: D, Grecia: GR, Islanda: IS, Italia: I, Lussemburgo: L, Norvegia: N, Paesi Bassi: NL, Portogallo: P, Spagna: E, Svezia: S. Nel caso del Benelux: BNL). Nell'esempio citato, la validità territoriale è limitata alla Francia e alla Spagna.

Image

o con la menzione «Stati Schengen» seguita tra parentesi dal segno meno e dai codici degli Stati membri per i quali il visto non è valido. Nella fattispecie, la validità territoriale è limitata a tutti gli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen, tranne la Francia e la Spagna.

Image

Esempio 12

VTL TRANSITO, UN PAESE

Image

Il visto di transito è rappresentato dalla lettera B nella rubrica tipo di visto.

La limitazione territoriale, nella fattispecie, riguarda l'Italia.

CASO DELLE PERSONE ACCOMPAGNATE

Esempio 13

Image

Si tratta del caso in cui uno o più minori o, in via eccezionale, il coniuge sono iscritti sul passaporto.

Se uno o più minori iscritti sul documento di viaggio beneficiano del visto, si aggiunge dopo il numero, nella rubrica «Numero del passaporto», «+ nX» (n corrisponde al numero di minori) e «+ Y» (se il coniuge è iscritto sul passaporto).

Nell'esempio fatto (breve soggiorno, ingresso semplice, durata di soggiorno 30 giorni) il visto è rilasciato per il titolare del passaporto, 3 minori e il coniuge.

VISTO RILASCIATO IN RAPPRESENTANZA

Esempio 14

Image

Si tratta del caso in cui un visto è rilasciato da un Consolato di uno Stato Schengen in rappresentanza di un altro Stato Schengen.

Nella fattispecie, la rubrica «Annotazioni» è da completare con la lettera R seguita del codice del paese per conto del quale è stato rilasciato il visto.

I codici da utilizzare sono i seguenti: (7):

Belgio

:

B

Danimarca

:

DK

Germania

:

D

Grecia

:

GR

Spagna

:

E

Francia

:

F

Italia

:

I

Lussemburgo

:

L

Paesi Bassi

:

NL

Austria

:

A

Portogallo

:

P

Finlandia

:

FIN

Svezia

:

S

Islanda

:

IS

Norvegia

:

N

Nell'esempio si tratta di un caso in cui l'Ambasciata dell'Italia a Lusaka ha rilasciato un visto in rappresentanza della Grecia.

VISTO NAZIONALE PER SOGGIORNO DI LUNGA DURATA AVENTE ALTRESÌ VALORE DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA (VDC) (8)

Esempio 15

In questo caso, la dicitura «valido per» è completata dal codice del paese che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata + la formula «Stati Schengen».

Nell'esempio in questione, si tratta di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata rilasciato dalla Francia, con valore altresì di visto uniforme per soggiorni di breve durata.

Il visto per soggiorno di lunga durata con valore altresì di visto per soggiorni di breve durata è identificato dal codice D+C.

SINTESI

 

«VALIDO PER»

«TIPO»

«NUMERO D'INGRESSI»

«DA … A»

«DURATA MASSIMA DI OGNI SOGGIORNO»

(in giorni)

Transito aeroportuale

ITALIA

(per esempio)

O

STATI SCHENGEN

A

01

Data di partenza

Data di partenza + 7 giorni

XXX

02

Data di partenza

Data di ritorno + 7 giorni

MULT (9)

Data di 1a partenza

Data di 1a partenza + numero dei mesi autorizzati (massimo 3 mesi)

Transito

STATI SCHENGEN

O

ITALIA

(per esempio)

B

01

Data di partenza

Data di partenza + durata del soggiorno + 7 giorni

XXX

o

da 1 a 5

02

Data di 1a partenza

Data di 1a partenza + numero dei mesi autorizzati (massimo 6 mesi)

MULT (9)

Data di 1a partenza

Breve soggiorno

STATI SCHENGEN

O

ITALIA

(per esempio)

C

01

Data di partenza

Data di partenza + durata del soggiorno + 15 giorni

da 1 a 90

MULT (10)

Data di 1a partenza

Data di 1a partenza + numero dei mesi autorizzati (massimo 5 anni)

Lungo soggiorno valido anche come visto per breve soggiorno

FRANCIA

(per esempio)

+ STATI SCHENGEN

D + C

 

 

 

 


(1)  Testo inserito dalla decisione 2001/420/CE del Consiglio (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 47). Applicabile dal 15 giugno 2002.

(2)  Nel caso dei visti di transito, il numero di giorni che figura nella dicitura non può essere superiore a 5.

(3)  Testo inserito dalla decisione 2002/586/CE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48). Applicabile dal 16 luglio 2002.

(4)  Testo inserito dalla decisione 2001/420/CE del Consiglio (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 47). Applicabile dal 15 giugno 2001.

(5)  Testo inserito dalla decisione 2002/586/CE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48). Applicabile dal 16 luglio 2002.

(6)  Testo inserito dalla decisione 2001/329/CE del Consiglio (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32). Applicabile dal 27 aprile 2001.

(7)  Testo riguardante Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda e Norvegia, inserito dalla decisione 2001/329/CE del Consiglio (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32). Applicabile dal 15 giugno 2001.

(8)  Testo inserito dalla decisione 2001/420/CE del Consiglio (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 47). Applicabile dal 15 giugno 2001.

(9)  MULT significa più viaggi, quindi più di due ingressi.

(10)  MULT significa più viaggi, quindi più di due ingressi.

ALLEGATO 6b

Diciture eventualmente utilizzate da ogni parte contraente nella zona riservata alle «ANNOTAZIONI»

CONFIDENZIALE

ALLEGATO 6c

Norme relative alle iscrizioni nella zona di lettura ottica

CONFIDENZIALE

ALLEGATO 7

Modelli di vignetta visto

(punto 3.1.3)

INDICE

BENELUX pag. 192
DANIMARCA pag. 193
GERMANIA pag. 193
GRECIA pag. 194
SPAGNA pag. 194
FRANCIA pag. 195
ITALIA pag. 195
AUSTRIA pag. 196
PORTOGALLO pag. 196
FINLANDIA pag. 197
SVEZIA pag. 197
ISLANDA pag. 198
NORVEGIA pag. 198

BENELUX

Image

Joh. Enschedé

SECURITY CARDS AND DOCUMENTS

Schengen

Visumsticker

Benelux-landen

Image

DANIMARCA

Image

GERMANIA

Image

GRECIA

Image

SPAGNA

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE

Image

ETIQUETA ESPANOLA DEL

VISADO SCHENGEN

Image

MODELO ELABORADO EN PROCESO DE PRODUCCION INDUSTRIAL

FRANCIA

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

VIGNETTE VISA SCHENGEN

Image

ITALIA

Image

AUSTRIA

Image

PORTOGALLO

S. — R.

MINISTÉRIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS

DIRECÇAO-GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES

E DA

ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Image

FINLANDIA

Image

SVEZIA

Image

ISLANDA

Image

NORVEGIA

Image

ALLEGATO 8

Modelli di visto con validità territoriale limitata

(punto 3.2.3)

Questo documento corrisponde agli esempi 10, 11 e 12 dell'allegato 13 dell'Istruzione consolare comune.

VALIDITÀ TERRITORIALE LIMITATA (VTL)

Il VTL può essere sia un visto di breve soggiorno sia un visto di transito.

La limitazione di validità può riguardare un solo Stato o più Stati.

Esempio 1

VTL BREVE SOGGIORNO, UN SOLO PAESE

Image

Nella fattispecie, la validità territoriale è limitata ad un solo paese, l'Italia.

Il breve soggiorno è rappresentato dalla lettera C (stesso caso dell'esempio 7 dell'allegato 6a).

Esempio 2 (1)

VTL BREVE SOGGIORNO, LIMITATO A PIÙ PAESI

Nella fattispecie, la rubrica «valido per» è completata:

con i codici dei paesi per i quali il visto è valido (Austria: A, Belgio: B, Danimarca: DK, Finlandia: FIN, Francia: F, Germania: D, Grecia: GR, Islanda: IS, Italia: I, Lussemburgo: L, Norvegia: N, Paesi Bassi: NL, Portogallo: P, Spagna: E, Svezia: S. Nel caso del Benelux: BNL). Nell'esempio citato, la validità territoriale è limitata alla Francia e alla Spagna.

Image

o con la menzione «Stati Schengen» seguita tra parentesi dal segno meno e dai codici degli Stati membri per i quali il visto non è valido. Nella fattispecie, la validità territoriale è limitata a tutti gli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen, tranne la Francia e la Spagna.

Image

Esempio 3

VTL TRANSITO, UN PAESE

Image

Il visto di transito è rappresentato dalla lettera B nella rubrica tipo di visto.

La limitazione territoriale, nella fattispecie, riguarda l'Italia.


(1)  Testo inserito dalla decisione 2001/329/CE del Consiglio (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32). Applicabile dal 27 aprile 2001.

ALLEGATO 8a

Obblighi inerenti all'informazione delle parti contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale

(punto 3.2.4)

Il presente documento corrisponde all'allegato 14 dell'Istruzione consolare comune.

1.   INFORMAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DI UN VISTO CON VALIDITÀ TERRITORIALE LIMITATA

1.1.   Generalità

Di norma, perché uno straniero possa entrare nel territorio degli Stati Schengen, deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione di applicazione.

Qualora lo straniero non soddisfi tutte queste condizioni, l'ingresso deve essergli rifiutato, a meno che una parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero a causa di obblighi internazionali. La parte contraente interessata può in tal caso rilasciare soltanto un visto con validità territoriale limitata (VTL) e deve avvertirne le altre parti contraenti (articolo 5, paragrafo 2, e articolo 16 della convenzione di applicazione).

Di norma, il rilascio di un VTL di breve soggiorno, conformemente alle disposizioni della convenzione di applicazione e dell'Istruzione consolare comune [SCH/II-Visa (93) 11, 6a rev., 4a corr., cap. V, punto 3], è subordinato alle seguenti condizioni:

a)

Il rilascio di un VTL costituisce una deroga. Le condizioni per il rilascio di un tale visto devono essere esaminate accuratamente caso per caso.

b)

Non c'è da aspettarsi né sarebbe auspicabile, stando allo spirito e alla finalità delle disposizioni Schengen, che le parti contraenti abusino della possibilità di rilasciare un VTL. Non bisogna quindi aspettarsi ad un numero elevato di casi. Non è pertanto necessaria una procedura automatizzata per informare le altre parti contraenti.

1.2.   Norme procedurali

Onde definire le norme procedurali da seguire per l'informazione delle parti contraenti in merito al rilascio di un VTL, è opportuno distinguere tra i visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari e i visti rilasciati dai posti di frontiera. Si applicano le seguenti norme procedurali:

1.2.1.   Rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari

Per l'informazione delle altre parti contraenti valgono le disposizioni [cfr. doc. SCH/II-Visa (94) 7] previste per il meccanismo provvisorio di consultazione delle autorità centrali (articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di applicazione). Le disposizioni divergenti devono essere comunicate dalle parti contraenti interessate. I dati sono trasmessi, in linea di massima, entro 72 ore.

1.2.2.   Rilascio del visto da parte dei posti di frontiera

In questo caso, l'informazione delle altre parti contraenti è trasmessa, in linea di massima, entro 72 ore alle autorità centrali.

1.2.3.

È necessario che le parti contraenti designino punti di contatto per la ricezione delle informazioni.

1.2.4.

Nell'ambito dell'instaurazione della procedura automatizzata per la realizzazione delle consultazioni delle autorità centrali (articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di applicazione) si vigilerà affinché le altre parti contraenti siano informate del rilascio di un VTL, qualora tale rilascio avvenga a seguito di obiezioni mosse da una o da più parti contraenti contro il rilascio di un visto Schengen valido nell'ambito della procedura di consultazione. Negli altri casi di rilascio di un VTL non è possibile ricorrere a questa procedura per la comunicazione prevista delle informazioni tra gli Stati.

1.2.5.

Sono trasmessi alle parti contraenti i seguenti dati:

 

Cognome, nome e data di nascita del titolare del visto

 

Cittadinanza del titolare del visto

 

Data e luogo di rilascio del visto con validità territoriale limitata

 

Motivi della limitazione territoriale del visto:

motivi umanitari

motivi di interesse nazionale

obblighi internazionali

documento di viaggio non è valido per tutte le parti contraenti

secondo visto nell'arco di un semestre

per motivi urgenti, in un caso soggetto a consultazione, non sono interpellate le autorità centrali

obiezioni di un'autorità centrale in un caso soggetto a consultazione.

2.   ANNULLAMENTO, REVOCA E RIDUZIONE DELLA VALIDITÀ DEL VISTO UNIFORME

Sulla base dei principi adottati dal comitato esecutivo per l'annullamento, la revoca e la riduzione della validità territoriale del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], è obbligatorio informare le parti contraenti.

2.1.   Annullamento del visto

L'annullamento di un visto Schengen ha per effetto di impedire l'ingresso nel territorio delle parti contraenti di persone in merito alle quali risulta, dopo l'avvenuto rilascio, che non soddisfano le condizioni di rilascio del visto.

La parte contraente che procede all'annullamento di un visto rilasciato da un'altra parte contraente deve informare, in linea di massima entro 72 ore, le autorità centrali dello Stato di rilascio.

Tale comunicazione deve contenere i seguenti dati:

 

Cognome, nome e data di nascita del titolare del visto

 

Cittadinanza del titolare del visto

 

Tipo e numero del documento di viaggio

 

Numero della vignetta visto

 

Tipo di visto

 

Data e luogo del rilascio del visto

 

Data e motivo dell'annullamento.

2.2.   Revoca del visto

La revoca del visto permette, dopo l'ingresso nel territorio, di annullare il periodo di validità del visto che deve ancora decorrere.

La parte contraente che procede alla revoca di un visto uniforme deve informare, in linea di massima entro 72 ore, la parte contraente di rilascio. Tale comunicazione deve contenere gli stessi elementi menzionati al punto 2.1.

2.3.   Riduzione della durata di validità del visto

Quando uno Stato Schengen riduce la durata di validità di un visto rilasciato da un'altra parte contraente, deve informare, in linea di massima entro 72 ore, le autorità centrali di quest'ultima. La comunicazione contiene gli stessi dati menzionati al punto 2.1.

2.4.   Procedura

Le informazioni trasmesse alla parte contraente che ha rilasciato il visto in caso di annullamento, di revoca e di riduzione della validità del visto sono, in linea di massima, inviate all'autorità centrale designata da questa parte contraente.

3.   INFORMAZIONE RELATIVA AI TITOLI DI SOGGIORNO NAZIONALI (ARTICOLO 25)

L'articolo 25, paragrafo 1, dispone che la parte contraente che prevede di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, deve consultare preliminarmente la parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tener conto degli interessi di quest'ultima. Le condizioni per il rilascio di un titolo di soggiorno possono in particolare essere motivi umanitari o conseguenza di obblighi internazionali. In ogni caso, deve trattarsi di motivi seri.

L'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma prevede che la parte contraente che ha effettuato la segnalazione deve allora ritirare quest'ultima a livello Schengen, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.

L'applicazione delle disposizioni summenzionate presuppone quindi una duplice comunicazione tra la parte contraente che prevede di rilasciare il titolo di soggiorno e la parte contraente che ha effettuato la segnalazione:

consultazione preventiva volta a tutelare gli interessi della parte contraente che ha effettuato la segnalazione, e

informazione sul rilascio del titolo di soggiorno, affinché la parte contraente che ha effettuato la segnalazione possa procedere al ritiro di quest'ultima.

Conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, della convenzione di applicazione, la consultazione della parte contraente che ha effettuato la segnalazione è altresì necessaria qualora risulti a posteriori, ossia ad avvenuto rilascio del titolo di soggiorno, che il titolare del documento è segnalato ai fini della non ammissione.

Stando allo spirito della convenzione di applicazione, anche il rilascio di un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione in una delle parti contraenti rimarrà una deroga.

Per quanto riguarda la comunicazione di cui all'articolo 25 della convenzione, vi è una stretta relazione quanto al contenuto con gli archivi di dati del Sistema d'informazione Schengen (SIS). Occorre verificare se la trasmissione di informazioni possa avvenire tramite la futura procedura Sirene.

Le regole procedurali prospettate nella presente nota saranno riesaminate, sotto il profilo della loro applicazione pratica, al più tardi dodici mesi dopo la messa in vigore della convenzione di applicazione.

ALLEGATO 9

Modello di visto di soggiorno di lunga durata

(punto 3.3.2)

VISTO DI LUNGO SOGGIORNO

Il visto di lungo soggiorno consente una durata di soggiorno superiore a 90 giorni per semestre. Resta di competenza nazionale ma permette il libero transito attraverso gli altri Stati Schengen, per recarsi, la prima volta, nel territorio dello Stato che ha rilasciato il visto.

Il visto di lungo soggiorno è rappresentato dalla lettera D nella rubrica «Tipo di visto».

Nella rubrica «Valido per» va indicato un solo paese. Tale menzione è seguita da: «(+ 1 transito Schengen)», per ricordare che il visto autorizza il transito attraverso il resto dello spazio Schengen per recarsi nello Stato di rilascio.

La durata del soggiorno indicata non può essere superiore a 90 giorni.

Image

ALLEGATO 10

Importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali

(punto 4.1.2)

INDICE

BELGIO pag. 208
DANIMARCA pag. 208
GERMANIA pag. 208
GRECIA pag. 209
SPAGNA pag. 209
FRANCIA pag. 209
ITALIA pag. 210
LUSSEMBURGO pag. 210
PAESI BASSI pag. 211
AUSTRIA pag. 211
PORTOGALLO pag. 211
FINLANDIA pag. 211
SVEZIA pag. 211
ISLANDA pag. 211
NORVEGIA pag. 211

Questo documento corrisponde all'allegato 7 dell'Istruzione consolare comune.

BELGIO

La legge prevede in generale la verifica dei mezzi di sussistenza sufficienti senza precisarne le modalità vincolanti.

La prassi amministrativa è la seguente:

Straniero che risiede da un privato

La prova dei mezzi di sussistenza può essere fornita mediante un impegno di presa a carico, sottoscritto dalla persona che alloggerà lo straniero in Belgio e legalizzato dall'amministrazione comunale del luogo di residenza.

L'impegno di presa a carico riguarda le spese di soggiorno, di assistenza sanitaria, di alloggio e di rimpatrio dello straniero, qualora quest'ultimo non possa provvedervi e per evitare che esse siano sostenute dai poteri pubblici. L'impegno deve essere sottoscritto da una persona solvibile e, se si tratta di uno straniero, in possesso di un'autorizzazione di soggiorno o di dimora.

Se necessario, si può inoltre richiedere allo straniero di addurre la prova di risorse personali.

Qualora non disponga di alcun credito finanziario, deve poter disporre di circa 38 EUR per ogni giorno del soggiorno previsto.

Straniero che risiede in albergo

Lo straniero, qualora non fornisca la prova di un qualunque credito, deve poter disporre di circa 50 EUR ogni giorno del soggiorno previsto.

Nella maggioranza dei casi, l'interessato inoltre deve esibire un documento di trasporto (biglietto di aereo) che gli consenta di ritornare nel suo paese di origine o di residenza.

DANIMARCA

Ai sensi della legge danese sugli stranieri lo straniero, all'atto dell'ingresso nel territorio danese, deve disporre di mezzi sufficienti per il suo sostentamento e per il viaggio di ritorno.

La valutazione di tali mezzi si basa per ogni caso su una stima concreta effettuata dai servizi di controllo all'ingresso in base alla situazione economica dello straniero, tenendo conto delle informazioni sulle possibilità di cui dispone in materia di alloggio e di viaggio di ritorno.

L'amministrazione ha determinato un importo per valutare se lo straniero disponga di mezzi di sostentamento sufficienti. Si considera pertanto che in linea di principio lo straniero debba disporre di 300 DKK ogni 24 ore.

Lo straniero deve inoltre fornire la prova dei mezzi sufficienti per il viaggio di ritorno, ad esempio sotto forma di un biglietto di ritorno.

GERMANIA

L'articolo 60, secondo comma, della legge sugli stranieri del 9 luglio 1990 (AuslG) stabilisce che lo straniero potrà essere, tra l'altro, allontanato alla frontiera, se sussiste una ragione di allontanamento.

È il caso per esempio, dello straniero che ricorre o che deve ricorrere all'assistenza sociale, per sé, per i membri della sua famiglia che risiedono nel territorio tedesco o per altre persone a carico (articolo 46, sesto comma, della AuslG).

Non esistono tariffe di riferimento che possono essere messe a disposizione del personale addetto al controllo. Nella prassi, di norma, l'importo base utilizzato come importo di riferimento equivale a 25 EUR/giorno. Lo straniero deve inoltre disporre di un biglietto di ritorno o di mezzi equivalenti (o dell'equivalente in denaro).

Tuttavia, prima di pronunciare il rifiuto d'ingresso, si deve dare la possibilità allo straniero di produrre in modo legale e in tempi ragionevoli, i mezzi necessari per il soggiorno in Germania, avvalendosi per esempio:

di una garanzia bancaria di un istituto di credito tedesco,

di una dichiarazione da parte dell'ospite dalla quale risulta che si fa garante per lo straniero,

di un vaglia telegrafico,

del deposito di una prestazione di garanzia presso il Servizio stranieri competente in materia di soggiorno.

GRECIA

Il decreto ministeriale n. 3011/2/1f dell'11 gennaio 1992 fissa l'ammontare dei mezzi di sussistenza di cui devono disporre i cittadini stranieri che intendono entrare nel territorio della Repubblica ellenica, fatti salvi i cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

In virtù di tale decreto ministeriale, per l'ingresso nel territorio greco di cittadini stranieri di paesi non membri della Comunità europea, è richiesta una somma pari a 20 EUR diari in valuta straniera per persona e un minimo di 100 EUR.

Per quanto riguarda i minorenni che sono membri della famiglia dello straniero l'importo giornaliero è ridotto del 50 %.

Dato che i paesi non comunitari esigono che i cittadini greci cambino valuta estera alla frontiera, la stessa misura è applicata ai cittadini di questi paesi, sulla base della reciprocità.

SPAGNA

Riportiamo in appresso l'ammontare minimo dei mezzi economici di cui gli stranieri debbono dimostrare di disporre:

a)

Per il loro sostentamento, durante il soggiorno in Spagna, 30 EUR — o l'equivalente legale in moneta straniera — moltiplicato per il numero di giorni previsti per il soggiorno in Spagna e per il numero di membri della famiglia o dei parenti che li accompagnano. L'ammontare minimo che debbono dimostrare di disporre è, in ogni caso, di 300 EUR a persona, a prescindere dalla durata prevista del soggiorno.

b)

Per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso Stati terzi, il biglietto o i biglietti personali, non trasferibili e obliterati nel mezzo di trasporto che essi desiderano utilizzare.

Gli stranieri debbono dimostrare di disporre dei mezzi economici indicati esibendo i medesimi, qualora ne siano effettivamente provvisti, o presentando assegni certificati, assegni turistici, ricevute di versamenti, lettere di credito o un'attestazione bancaria di tali estremi. Si ammette, in mancanza, qualsiasi altro documento giustificativo ritenuto sufficiente dalle autorità spagnole di polizia di frontiera.

FRANCIA

L'importo di riferimento dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno previsto dallo straniero, o per il transito sul territorio francese se questi è diretto verso un paese terzo, corrisponde in Francia all'ammontare del salario minimo interprofessionale di crescita (SMIC), calcolato quotidianamente sulla base del tasso fissato il 1o gennaio dell'anno in corso.

L'importo è rivalutato periodicamente in funzione delle tendenze del costo della vita in Francia:

automaticamente, non appena l'indice dei prezzi subisce un incremento superiore al 2 %,

per decisione del governo, previo parere della Commissione nazionale di negoziazione collettiva, per accordare un aumento superiore all'evoluzione dei prezzi.

A partire dal 1o luglio 1998, l'importo quotidiano dello SMIC ammonta a 47,80 EUR.

I titolari di una attestation d'accueil (attestato di accoglienza) devono disporre di un importo minimo pari a metà SMIC per il soggiorno in Francia. Tale ammontare è quindi di 23,90 EUR al giorno.

ITALIA

L'articolo 4, comma 3, del «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» n. 286 del 25 luglio 1998, recita che «… l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal ministro dell'Interno... Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi».

L'accennata direttiva, che è stata emanata il 1o marzo 2000 e titola «Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato», stabilisce che:

la disponibilità di mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze di fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fondi di reddito nel territorio nazionale,

gli importi monetari fissati nella presente direttiva verranno annualmente rivalutati, previa applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall'ISTAT e calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio,

lo straniero deve indicare la disponibilità di idoneo alloggio nel territorio nazionale ed il possesso della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno,

i mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio del visto e per l'ingresso nel territorio nazionale per motivi turistici sono definiti secondo l'allegata tabella A.

Tabella A

Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso nel territorio nazionale per turismo

(in euro)

Classi di durata del viaggio

Numero dei partecipanti al viaggio

Un partecipante

Due o più partecipanti

Da 1 a 5 giorni

quota fissa complessiva

269,60

212,81

Da 6 a 10 giorni

quota a persona giornaliera

44,93

26,33

Da 11 a 20 giorni

quota fissa

51,64

25,82

+

quota giornaliera a persona

36,67

22,21

Oltre i 20 giorni

quota fissa

206,58

118,79

+

quota giornaliera a persona

27,89

17,04

LUSSEMBURGO

La legislazione lussemburghese non prevede importi di riferimento per i controlli alla frontiera. L'agente addetto al controllo decide, caso per caso, se lo straniero che si presenta alla frontiera dispone o meno di mezzi di sostentamento sufficienti. A tal fine, l'agente tiene conto della finalità del soggiorno e del tipo di alloggio.

PAESI BASSI

Questo importo, cui gli agenti addetti alla sorveglianza delle frontiere fanno riferimento all'atto del controllo dei mezzi di sussistenza, ammonta a 34 EUR per persona e al giorno.

L'applicazione di questo criterio rimane flessibile, considerato che la valutazione dell'ammontare dei mezzi di sussistenza richiesto dipende sempre, fra altre cose, dalla durata del soggiorno previsto, dal motivo del viaggio e dalla situazione personale dell'interessato.

AUSTRIA

L'articolo 52, secondo comma, quarta frase, della legge sugli stranieri dispone il respingimento di uno straniero all'atto dei controlli di frontiera qualora tale straniero non abbia alcun luogo di residenza nel territorio nazionale e non disponga dei mezzi di sostentamento sufficienti sia per il suo soggiorno che per il ritorno nel paese di provenienza.

Non vi sono tuttavia importi di riferimento. La decisione viene presa caso per caso in funzione dello scopo, del tipo e della durata del soggiorno e si esamina, a seconda delle circostanze, se si possono accettare come mezzi di prova, oltre ai contanti, i travellers' cheque, le carte di credito, i certificati bancari, le dichiarazioni d'impegno di persone residenti in Austria che offrono sufficienti garanzie di solvibilità.

PORTOGALLO

Ai fini dell'ingresso e della permanenza in Portogallo gli stranieri dovranno disporre dei seguenti importi:

75 EUR per ogni ingresso,

40 EUR per ogni giorno di permanenza.

Gli interessati che dimostrino di avere vitto e alloggio assicurati durante la loro permanenza in Portogallo saranno dispensati dall'obbligo di essere in possesso di tali importi.

FINLANDIA

L'importo su cui si basano gli agenti incaricati della sorveglianza delle frontiere all'atto del controllo dei mezzi di sostentamento ammonta attualmente a 40 EUR per persona al giorno.

SVEZIA

La legge svedese non prevede un importo di riferimento in materia di attraversamento delle frontiere. L'ufficiale preposto al controllo decide caso per caso se lo straniero abbia mezzi di sostentamento adeguati.

ISLANDA

In virtù della legge islandese, gli stranieri devono dimostrare di essere in possesso di denaro sufficiente per soddisfare le loro necessità in Islanda e per effettuare il viaggio di ritorno. In pratica l'importo di riferimento è pari a 4 000 ISK per persona. Per le persone le cui spese di soggiorno sono sostenute da un terzo, questo importo è diviso per due. L'importo totale minimo è di 20 000 ISK per ogni ingresso.

NORVEGIA

Ai sensi dell'articolo 27, lettera d), della legge norvegese sull'immigrazione, ogni cittadino straniero che non sia in grado di dimostrare che dispone di mezzi sufficienti per il soggiorno nel Regno di Norvegia e per il viaggio di ritorno, o che può contare su tali mezzi, può essere respinto alla frontiera.

Gli importi ritenuti necessari sono determinati a titolo individuale e le decisioni sono adottate caso per caso. Si tiene conto della durata del soggiorno, del fatto che il cittadino straniero sarà alloggiato presso la sua famiglia o da conoscenti, che dispone di un titolo di trasporto per il viaggio di ritorno e che è stata fornita una garanzia per il suo soggiorno (a titolo indicativo, è ritenuto sufficiente un importo di 500 NOK al giorno per i visitatori che non soggiornano presso la famiglia o conoscenti).

ALLEGATO 11

Elenco dei documenti che autorizzano l'ingresso senza visto

INDICE

BELGIO pag. 213
DANIMARCA pag. 214
GERMANIA pag. 215
GRECIA pag. 217
SPAGNA pag. 218
FRANCIA pag. 220
ITALIA pag. 222
LUSSEMBURGO pag. 223
PAESI BASSI pag. 224
AUSTRIA pag. 225
PORTOGALLO pag. 226
FINLANDIA pag. 227
SVEZIA pag. 227
ISLANDA pag. 227
NORVEGIA pag. 228

Questo documento corrisponde all'allegato 4 dell'Istruzione consolare comune.

BELGIO

Carte d'identité d'étranger

Identiteitskaart voor vreemdelingen

Personalausweis für Ausländer

(Carta d'identità per stranieri)

Certificat d'inscription au régistre des étrangers

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister

(Certificato d'iscrizione nel registro degli stranieri)

Titoli di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri:

Carte d'identité diplomatique

Diplomatieke identiteitskaart

Diplomatischer Personalausweis

(Carta d'identità diplomatica)

Carte d'identité consulaire

Consulaire identiteitskaart

Konsularer Personalausweis

(Carta d'identità consolare)

Carte d'identité spéciale — couleur bleu

Bijzondere identiteitskaart — blauw

Besonderer Personalausweis — blau

(Carta d'identità speciale — colore blu)

Carte d'identité spéciale — couleur rouge

Bijzondere identiteitskaart — rood

Besonderer Personalausweis — rot

(Carta d'identità speciale — colore rosso)

Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale — couleur bleu ou d'une carte d'identité — couleur rouge

Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart — blauw of bijzondere identiteitskaart — rood

Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren von privilegierten Ausländern, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises, eines konsularischen Personalausweises, eines besonderen Personalausweises — rot — oder eines besonderen Personalausweises — blau — sind

(Certificato d'identità per bambini, che non hanno compiuto ancora cinque anni, di uno straniero beneficiario di privilegi titolare di una carta d'identità diplomatica, carta d'identità consolare, carta d'identità speciale — colore blu o carta d'identità speciale — colore rosso)

Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans

Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de twaalf jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto

Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild

(Certificato di identità munito di fotografia rilasciato da un'amministrazione comunale belga ad un bambino di età inferiore a dodici anni)

Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

DANIMARCA

Carte di soggiorno

EF/EØS — opholdskort (carta di soggiorno UE/SEE) (denominazione figurante sulla carta)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)

(Carta A. Titolo di soggiorno UE/SEE temporaneo utilizzato per i cittadini dell'UE o del SEE)

Kort B. Tidsubegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)

(Carta B. Titolo di soggiorno UE/SEE di durata illimitata utilizzato per i cittadini dell'UE o del SEE)

Kort Karte K. Tidsbegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF/EØS-reglerne

(Carta K. Titolo di soggiorno temporaneo per i cittadini di paesi terzi ai quali è rilasciato un permesso di soggiorno in virtù delle norme UE/SEE)

Kort L. Tidsubegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF/EØS-reglerne

(Carta L. Titolo di soggiorno di durata illimitata per i cittadini di paesi terzi ai quali è rilasciato un permesso di soggiorno in virtù delle norme UE/SEE)

Permesso di soggiorno (denominazione figurante sulla carta)

Kort C. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Carta C. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

Kort D. Tidsubegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Carta D. Permesso di soggiorno di durata illimitata per gli stranieri che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

Kort E. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Carta E. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non hanno diritto al lavoro)

Kort F. Tidsbegrænset opholdstilladelse til flygtninge — er fritaget for arbejdstilladelse

(Carta F. Permesso di soggiorno temporaneo per i rifugiati che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

Kort G. Tidsbegrænset opholdstilladelse til EF/EØS — statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne — er fritaget for arbejdstilladelse

(Carta G. Permesso di soggiorno temporaneo per i cittadini UE/SEE in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato su base diversa da quella derivante dalle norme UE — non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

Kort H. Tidsubegrænset opholdstilladelse til EF/EØS — statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne — er fritaget for arbejdstilladelse

(Carta H. Permesso di soggiorno di durata illimitata per i cittadini UE/SEE in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato su base diversa da quella derivante dalle norme UE — non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

Kort J. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge

(Carta J. Permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo per gli stranieri)

Dal 14 settembre 1998 la Danimarca rilascia nuove carte di soggiorno che hanno il formato di una carta di credito.

Sono ancora in circolazione carte di soggiorno B, D e H valide, di formato diverso. Tali carte sono in carta plastificata, hanno un formato di circa 9 cm × 13 cm e contengono stemmi della Danimarca in retino bianco. Il colore di base della carta è il beige, della carta D è il rosa chiaro e della carta H è il viola chiaro.

Vignette da apporre sul passaporto con le seguenti menzioni:

Sticker B. — Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Vignetta B. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non hanno diritto al lavoro)

Sticker C. — Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse

(Vignetta C. Permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo)

Sticker D. — Medfølgende slægtninge (opholdstilladelse til børn, der er optaget i forældres pas)

[Vignetta D. Familiari accompagnatori (permesso di soggiorno per i minori che figurano sul passaporto dei loro genitori)]

Sticker H. — Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Vignetta H. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

Vignette rilasciate dal ministero degli Affari esteri:

Sticker E — Diplomatisk visering

[(Vignetta E. — visto diplomatico) — è rilasciata ai diplomatici e ai familiari che figurano negli elenchi diplomatici nonché al personale di livello equivalente delle organizzazioni internazionali in Danimarca. Valida per il soggiorno e per ingressi multipli fintantoché la persona interessata figura negli elenchi diplomatici a Copenaghen]

Sticker F — Opholdstilladelse

(Vignetta F. — permesso di soggiorno) — è rilasciata al personale tecnico o amministrativo distaccato e ai familiari nonché al personale di servizio dei diplomatici distaccati dal ministero degli Affari esteri dello Stato di provenienza con un passaporto di servizio. È altresì rilasciata al personale di livello equivalente delle organizzazioni internazionali in Danimarca. Valida per il soggiorno e per ingressi multipli per la durata della missione.

Sticker S (i kombination med sticker E eller F)

[(Vignetta S (corredata di una vignetta E o F)]

Permesso di soggiorno per i parenti stretti accompagnatori se figurano nel passaporto.

Va segnalato che le carte d'identità destinate ai diplomatici stranieri, al personale tecnico o amministrativo, al personale di servizio, ecc., rilasciate dal ministero degli Affari esteri, non autorizzano l'ingresso senza visto, dato che tali carte d'identità non costituiscono la prova di un permesso di soggiorno in Danimarca.

Altri documenti:

Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

Permesso di riammissione sotto forma di vignetta visto recante la menzione nazionale D

GERMANIA

Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland

(Titolo di soggiorno della Repubblica federale di Germania)

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(Titolo di soggiorno per cittadini della Comunità europea)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(Permesso di soggiorno per la Repubblica federale di Germania)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(Autorizzazione di soggiorno per la Repubblica federale di Germania)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(Autorizzazione di soggiorno per la Repubblica federale di Germania)

Questi permessi di soggiorno autorizzano l'ingresso senza visto soltanto qualora siano iscritti in un passaporto o siano rilasciati in relazione ad un passaporto in quanto permesso sostitutivo del visto. Non autorizzano l'ingresso senza visto se sono rilasciati al posto di un documento d'identità nazionale.

Nemmeno il documento relativo ad una misura di espulsione rinviata [«Aussetzung der Abschiebung (Duldung)»] né il permesso di soggiorno provvisorio per richiedenti l'asilo («Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber») autorizzano l'ingresso senza visto.

Titoli di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri:

Diplomatenausweis

(Tessera per agenti diplomatici) (rossa)

Ausweis für bevorrechtigte Personen

(Tessera per persone privilegiate) (blu)

Ausweis

(Tessera) (gialla)

Ausweis

(Tessera) (rosso scuro)

Personalausweis

(Carta d'identità) (verde)

Titoli di soggiorno speciali rilasciati dai Länder:

Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps

(Tessera per i membri del corpo consolare) (bianca)

Ausweis

(Tessera) (grigia)

Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps

(Tessera per i membri del corpo consolare) (bianca sbarrata da tratti verdi)

Ausweis

(Tessera) (gialla)

Ausweis

(Tessera) (verde)

Nuovi titoli di soggiorno rilasciati dal ministero degli Affari esteri in formato tessera (formato «Personalausweis» — carta d'identità)

Diplomatenausweis (tessera per agenti diplomatici) e Diplomatenausweis Artikel 38 WÜD (tessera per agenti diplomatici in virtù dell'articolo 38 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche)

Questi documenti corrispondono alle vecchie tessere rosse per agenti diplomatici e sono contrassegnati sul retro dalla lettera D.

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(tessera protocollare per il personale amministrativo)

Questo documento corrisponde alla vecchia tessera blu per il personale amministrativo e tecnico distaccato delle ambasciate ed è contrassegnato sul retro dalle lettere VB.

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(tessera protocollare per il personale domestico di servizio)

Questo documento corrisponde alla vecchia tessera blu per il personale domestico di servizio distaccato delle ambasciate ed è contrassegnato sul retro dalle lettere DP.

Protokollausweis für Ortskräfte

(tessera protocollare per agenti locali)

Questo documento corrisponde alla vecchia tessera gialla per i collaboratori delle ambasciate assunti in loco ed è contrassegnato sul retro dalle lettere OK.

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(tessera protocollare per il personale domestico privato)

Questo documento corrisponde alla vecchia tessera verde per il personale domestico privato al servizio dei funzionari dell'ambasciata distaccati ed è contrassegnato sul retro dalle lettere PP.

Sonderausweis für Mitarbeiter internationaler Organisationen

(tessera speciale rilasciata ai membri del personale di Organizzazioni internazionali)

Questo documento corrisponde alla vecchia tessera speciale rosso scuro rilasciata ai membri del personale di Organizzazioni internazionali ed è contrassegnato sul retro dalle lettere IO.

I privilegi di cui godono i titolari delle diverse tessere sono descritti sul retro della tessera corrispondente.

Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea.

GRECIA

Άδεια παραμονής αλλοδαπού για εργασία

(Permesso di soggiorno per stranieri rilasciato per motivi di lavoro)

Άδεια παραμονής μελών οικογενείας αλλοδαπού

(Permesso di soggiorno per stranieri rilasciato ai fini del ricongiungimento familiare)

Άδεια παραμονής αλλοδαπού για σπουδές

(Permesso di soggiorno per stranieri rilasciato per motivi di studio)

Άδεια παραμονής αλλοδαπού

(Permesso di soggiorno per stranieri) (bianco) [Rilasciato a stranieri coniugi di cittadini ellenici, durata di validità: un anno, prorogabile ogni anno, per tutta la durata del matrimonio]

Άδεια παραμονής αλλοδαπού

(Permesso di soggiorno per stranieri) (beige-giallo)

[Rilasciato a tutti gli stranieri che soggiornano legalmente nel paese; durata di validità: da uno a cinque anni]

Άδεια παραμονής αλλοδαπού

(Permesso di soggiorno per stranieri) (bianco)

[Rilasciato ai rifugiati statutari ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951]

Δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού

(Carta d'identità per stranieri) (verde)

[Rilasciata soltanto a stranieri di origine ellenica; durata di validità: due o cinque anni]

Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς

(Carta d'identità speciale per persone di origine ellenica) (beige)

[Rilasciata a cittadini albanesi di origine ellenica; durata di validità: tre anni. Lo stesso documento è rilasciato ai coniugi e ai discendenti di origine ellenica, a prescindere dalla loro nazionalità, a condizione che il legame di parentela sia attestato da un documento ufficiale]

Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς

(Carta d'identità speciale per persone di origine ellenica) (rosa)

[Rilasciata a cittadini dell'ex Unione Sovietica di origine ellenica; durata di validità: indeterminata]

Δελτίο ταυτότητας διπλωματικού υπαλλήλου

(Carta di identità per diplomatici) (bianco)

Δελτίο ταυτότητας προξενικού υπαλλήλου

(Carta di identità per funzionari consolari) (bianco)

Δελτίο ταυτότητας υπαλλήλου διεθνούς οργανισμού

(Carta di identità per funzionari di organizzazioni internazionali) (bianco)

Δελτίο ταυτότητας διοικητικού υπαλλήλου διπλωματικής αρχής

(Carta di identità per funzionari amministrativi del corpo diplomatico) (azzurro)

Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea.

Nota Le prime quattro categorie saranno valide fino alla loro scadenza. L'emissione è cessata il 2 giugno 2001.

SPAGNA

Possono far ingresso in Spagna senza visto i titolari di un'autorizzazione al reingresso per il periodo di vigenza della stessa.

I titoli di soggiorno in corso di validità che autorizzano l'ingresso senza visto nel territorio spagnolo di uno straniero che in relazione alla sua cittadinanza sarebbe soggetto all'obbligo del visto sono i seguenti:

Permiso de residencia inicial

(Permesso di soggiorno iniziale)

Permiso de residencia ordinario

(Permesso di soggiorno ordinario)

Permiso de residencia especial

(Permesso di soggiorno speciale)

Tarjeta de estudiante

(Tessera per studente)

Permiso de residencia tipo a

(Permesso di soggiorno tipo A)

Permiso de residencia tipo b

(Permesso di soggiorno tipo b)

Permiso de trabajo y de residencia tipo B

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo B)

Permiso de trabajo y de residencia tipo C

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo C)

Permiso de trabajo y de residencia tipo d

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo d)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo D

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo D)

Permiso de trabajo y de residencia tipo E

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo E)

Permiso de trabajo fronterizo tipo F

(Permesso di lavoro di frontiera tipo F)

Permiso de trabajo y de residencia tipo P

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo P)

Permiso de trabajo y de residencia tipo Ex

(Permesso di lavoro e soggiorno tipo Ex)

Tarjeta de reconocimiento de la excepción a la necesidad de obtener permiso de trabajo y permiso de residencia (articulo 16 de la Ley 7/85)

(Tessera di riconoscimento dell'esonero dall'obbligo del permesso di lavoro e di quello di soggiorno — articolo 16 della Legge 7/85)

Permiso de residencia para refugiados

(Permesso di soggiorno per rifugiati)

Lista de Personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea)

Tarjeta de familiar residente comunitario

(Documento per familiare di un cittadino comunitario)

Tarjeta temporal de familiar de residente comunitario

(Documento temporaneo per familiare di un cittadino comunitario)

I titolari delle seguenti credenziali rilasciate dal ministero degli Affari esteri possono entrare senza visto:

Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Cuerpo Diplomático. Embajador. Documento de Identidad» (Corpo diplomatico. Ambasciatore. Documento d'identità), rilasciata agli ambasciatori accreditati.

Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Cuerpo Diplomático. Documento de Identidad» (Corpo diplomatico. Documento d'identità), rilasciata al personale accreditato presso una missione diplomatica con status diplomatico. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F.

Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore giallo) recante in copertina la menzione «Misiones Diplomáticas. Personal Administrativo y Técnico. Documento de Identidad» (Missioni diplomatiche. Personale amministrativo e tecnico. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi di una missione diplomatica accreditata. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F.

Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Tarjeta Diplomática de Identidad» (Carta diplomatica d'identità), rilasciata al personale con status diplomatico dell'Ufficio della Lega degli Stati Arabi e al personale accreditato presso l'Ufficio della Delegazione generale palestinese (Oficina de la Delegación General). La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F.

Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Organismos Internacionales. Estatuto Diplómatico. Documento de Identitad» (Organizzazioni internazionali. Status diplomatico. Documento d'identità), rilasciata al personale con status diplomatico accreditato presso organizzazioni internazionali. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F.

Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore blu) recante in copertina la menzione «Organismos Internacionales. Estatuto Diplomático. Documento de Identidad» (Organizzazioni internazionali. Personale amministrativo e tecnico. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi accreditati presso organizzazioni internazionali. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F.

Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore verde) recante in copertina la menzione «Functionario Consular de Carrera. Documento de Identidad» (Funzionario consolare di prima categoria. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari consolari di prima categoria accreditati in Spagna. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F.

Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore verde) recante la menzione «Empleado Consular. Expedida a favor de... Documento de Identidad» (Impiegato consolare. Rilasciata a… Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi consolari accreditati in Spagna. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F.

Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore grigio) recante la menzione «Personal de Servicio. Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Organismos Internacionales. Expedida a favor de... Documento de Identidad» (Personale di servizio. Missioni diplomatiche, uffici consolari e organizzazioni internazionali. Rilasciata a... Documento d'identità). È rilasciata al personale addetto al servizio domestico delle missioni diplomatiche, degli uffici consolari e delle organizzazioni internazionali (personale di servizio) e del personale con status diplomatico o consolare di prima categoria (domestici particolari). La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F.

FRANCIA

1.

Gli stranieri maggiorenni devono munirsi dei seguenti documenti:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Permesso di soggiorno temporaneo recante una menzione specifica che varia secondo il motivo del soggiorno autorizzato)

Carte de résident

(Permesso di residenza)

Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 10 ans)

(Certificato di residenza per cittadini algerini con una menzione specifica che varia secondo il motivo del soggiorno autorizzato) (1 anno, 10 anni)

Certificat de résidence d'Algérien portant la mention «membre d'un organisme officiel» (2 ans)

(Certificato di residenza per cittadini algerini recante la menzione «membro di un organismo ufficiale») (2 anni)

Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans)

(Permesso di soggiorno delle Comunità europee) (1 anno, 5 anni, 10 anni)

Carte de séjour de l'Espace economique européen

(Permesso di soggiorno dello Spazio economico europeo)

Cartes officielles valant titre de séjour, délivrées par le ministère des affaires etrangères

Permessi ufficiali con valore di titolo di soggiorno rilasciati dal ministero degli Affari esteri

Titoli di soggiorno speciali

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivrée aux chefs de mission diplomatique (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CMD/A rilasciato ai responsabili delle rappresentanze diplomatiche)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivrée aux chefs de mission d'organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CMD/M rilasciato ai responsabili delle rappresentanze di organizzazioni internazionali)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivrée aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CMD/D rilasciato ai responsabili di una delegazione permanente presso un'organizzazione internazionale)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivrée aux agents du corps diplomatique (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CD/A rilasciato agli agenti del corpo diplomatico)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivrée aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CD/M rilasciato agli alti funzionari delle organizzazioni internazionali)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CD/D rilasciato alle persone assimilate ai diplomatici membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivrée aux fonctionnaires consulaires (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CC/C rilasciato ai funzionari consolari)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivrée au personnel administratif ou technique d'une ambassade (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione AT/A rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle ambasciate)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivrée au personnel administratif ou technique d'un consulat (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione AT/C rilasciato al personale amministrativo o tecnico dei consolati)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivrée au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione AT/M rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle organizzazioni internazionali)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivrée au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione AT/D rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivrée au personnel de service d'une ambassade (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione SE/A rilasciato al personale di servizio delle ambasciate)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivrée au personnel de service d'un consulat (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione SE/C rilasciato al personale di servizio dei consolati)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivrée au personnel de service d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione SE/M rilasciato al personale di servizio delle organizzazioni internazionali)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivrée au personnel de service d'une délégation auprès d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione SE/D rilasciato al personale di servizio delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivrée au personnel privé d'un diplomate (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione PP/A rilasciato al personale privato dei diplomatici)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivrée au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione PP/C rilasciato al personale privato dei funzionari consolari)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivrée au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione PP/M rilasciato al personale privato dei membri delle organizzazioni internazionali)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivrée au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione PP/D rilasciato al personale privato dei membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivrée aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione EM/A rilasciato agli insegnanti o ai militari aventi statuto speciale, addetti presso le ambasciate)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivrée aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione EM/C rilasciato agli insegnanti o ai militari aventi statuto speciale, addetti presso i consolati)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivrée aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione EF/M rilasciato ai funzionari internazionali domiciliati all'estero)

Titoli monegaschi

Carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(Permesso di soggiorno per residente temporaneo di Monaco)

Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(Permesso di soggiorno per residente ordinario di Monaco)

Carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(Permesso di soggiorno per residente privilegiato di Monaco)

Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(Permesso di soggiorno per il coniuge di un cittadino monegasco).

2.

Gli stranieri minorenni devono essere muniti dei seguenti documenti:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(Documento di circolazione per stranieri minori)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(Visto di reingresso) (a prescindere dalla cittadinanza e senza presentazione del titolo di soggiorno, dal quale sono esentati i figli minori)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du ministère des affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(Passaporto diplomatico/di servizio/ordinario di figli minorenni dei titolari di un permesso speciale del ministero degli Affari esteri munito di un visto di circolazione)

3.

Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea.

Nota 1:

Va notato che le ricevute (récépissé) rilasciate all'atto della prima domanda di titolo di soggiorno non consentono l'ingresso senza visto. Sono invece valide le ricevute delle domande di rinnovo o di modifica del titolo di soggiorno a condizione che siano accompagnate dal vecchio titolo di soggiorno.

Nota 2:

Le «attestations de fonction» (attestati di funzione) rilasciate dal protocollo del ministero degli Affari esteri non hanno valore di titolo di soggiorno. I loro titolari devono inoltre possedere uno dei titoli di soggiorno di diritto comune (documenti elencati dal punto 1 al punto 6).

ITALIA

Carta di soggiorno (validità illimitata)

Permesso di soggiorno con esclusione delle sottoelencate tipologie:

1.

Permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico ai sensi della convenzione di Dublino

2.

Permesso di soggiorno per cure mediche

3.

Permesso di soggiorno per motivi di giustizia

Carta d'identità MAE.

(Carta d'identità del ministero degli Affari esteri)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO, titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-ammistrativi presso rappresentanze diplomatiche, titolari di passaporto di servizio

Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari, titolari di passaporto di servizio

Mod. 7 (grigio) Personnale di servizio presso rappresentanze diplomatiche, titolare di passaporto di servizio

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso rappresentanze consolari, titolare di passaporto di servizio

Mod. 11 (beige) Funzionari delle organizzazioni internazionali, consolari onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari corpo diplomatico e organizzazioni internazionali, titolari di passaporto ordinario

N.B. I modelli 6 (arancione) e 9 (verde) previsti rispettivamente per il personale delle organizzazioni internazionali che non gode di alcuna immunità e per i consoli onorari stranieri, non vengono più rilasciati e sono stati sostituiti dal Mod. 11. Tali documenti sono comunque validi fino alla data di scadenza riportata sugli stessi.

Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

LUSSEMBURGO

Carte d'identité d'étranger

(Carta d'identità per stranieri)

Autorisation de séjour provisoire apposée dans le passeport national

(Permesso di soggiorno provvisorio apposto sul passaporto nazionale)

Carte diplomatique délivrée par le ministère des affaires etrangères

(Tessera diplomatica rilasciata dal ministero degli Affari esteri)

Titre de légitimation délivré par le ministère des affaires etrangères au personnel administratif et technique des ambassades

(Titolo di riconoscimento rilasciato dal ministero degli Affari esteri al personale amministrativo e tecnico delle ambasciate)

Titre de légitimation délivré par le ministère de la justice au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg

(Titolo di riconoscimento rilasciato dal ministero della Giustizia al personale delle istituzioni e organizzazioni internazionali stabilite a Lussemburgo)

Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

PAESI BASSI

Formulari seguenti:

Vergunning tot vestiging (modello «A»)

(Permesso di residenza)

Toelating als vluchteling (modello «B»)

(Titolo di ammissione con lo status di rifugiato)

Verblijf voor onbepaalde duur (modello «C»)

(Titolo di soggiorno a tempo indeterminato)

Vergunning tot verblijf (modello «D»)

(Permesso di soggiorno)

Voorwaardelijke vergunning tot verblijf [modello «D» met aantekening «voorwaardelijk» (condizionale)]

(Permesso di soggiorno condizionale)

Verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat der EEG (modello «E»)

(Carta di soggiorno di un cittadino di uno Stato membro della CEE)

Vergunning tot verblijf (in de vorm van een stempel in het paspoort)

[Permesso di soggiorno (sotto forma di un timbro apposto sul passaporto)]

Vreemdelingendocument accompagnato dal codice «A», «B», «C», «D», «E», «F1», «F2» o «F3»

(Documento per stranieri)

Legitimatiebewijs voor leden van diplomatieke of consulaire posten

(Carta d'identità per i membri di missioni diplomatiche o rappresentanze consolari)

Legitimatiebewijs voor ambtenaren met een bijzondere status

(Carta d'identità per i funzionari con status speciale)

Legitimatiebewijs voor ambtenaren van internationale organisaties

(Carta d'identità per i funzionari di organizzazioni internazionali)

Identiteitskaart voor leden van internationale organisaties waarvan de zetel in Nederland is gevestigd

(Carta d'identità per i membri di organizzazioni internazionali con le quali i Paesi Bassi hanno concluso un accordo di sede)

Visum voor terugkeer

(Visto di ritorno)

Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

Commento relativo ai trattini 1 e 2

Il rilascio dei titoli di soggiorno citati ai trattini 1 e 2 non ha più luogo dal 1o marzo 1994 (il rilascio del modello «D» e l'apposizione del timbro sul passaporto non sono più effettuati dal 1o giugno 1994). I documenti ancora in circolazione rimangono validi fino al 1o gennaio 1997 al più tardi.

Commento relativo al trattino 3

Il documento per stranieri viene rilasciato dal 1o marzo 1994. Detto documento sotto forma di carta di credito sostituirà progressivamente i permessi di soggiorno riportati nei trattini 1 e 2. Il codice che corrisponde alla categoria di soggiorno è mantenuto.

Il documento per stranieri con il codice E viene rilasciato sia ai cittadini della CE che ai cittadini degli Stati membri dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il permesso di soggiorno condizionale è corredato del codice F1, F2 o F3.

Commento relativo al trattino 7

La delegazione olandese comunica in appresso l'elenco delle organizzazioni internazionali con sede nei Paesi Bassi, il cui personale (compresi i famigliari conviventi) si serve di documenti di identità che non sono stati rilasciati dal ministero degli Affari esteri:

1.

Agenzia spaziale europea — ASE (European Space Agency — ESA)

2.

Ufficio europeo dei brevetti

3.

Associazione internazionale per la promozione del tè — AIPT (International Tea Promotion Association — ITPA)

4.

Servizio internazionale per la ricerca agricola nazionale (International Service for National Agricultural Research — ISNAR)

5.

Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale — CTA (Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation — CTA)

6.

Istituto delle nuove tecnologie (United Nations University for New Technologies — UNU-INTECH)

7.

African Management Services Company (AMSCO SA)

AUSTRIA

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme der Europäischen Union vom 16. Dezember 1996 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel

(Titolo di soggiorno sotto forma della vignetta conforme all'azione comune dell'Unione europea del 16 dicembre 1996 relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno)

[A partire dal 1o gennaio 1998 i titoli di soggiorno sono rilasciati o prorogati solo sotto tale forma; per indicare il «tipo di visto» si utilizzano attualmente le seguenti diciture:

«Niederlassungsbewilligung» (permesso di stabilimento), «Aufenthaltserlaubnis» (permesso di soggiorno), «Befr. Aufenthaltsrecht» (diritto di soggiorno a tempo determinato)]

Titoli di soggiorno rilasciati prima del 1o gennaio 1998 (la cui durata di validità è indeterminata):

[«Wiedereinreise - Sichtvermerk» (visto di reingresso) o «Einreise - Sichtvermerk» (visto d'ingresso), rilasciati fino al 31 dicembre 1992, dalle autorità interne ma anche dalle Rappresentanze estere, sotto forma di un timbro;

«Gewönlicher Sichtvermerk» (visto ordinario), rilasciato dal 1o gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 sotto forma di una vignetta e dal 1o settembre 1996 in conformità del regolamento (CE) n. 1683/95;

«Aufenthaltsbewilligung» (permesso di soggiorno), rilasciato dal 1o gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 sotto forma di una vignetta speciale]

Konventionsreisepass, ausgestellt ab 1. Januar 1993

(Passaporto convenzionale, rilasciato dal 1o gennaio 1993)

Legitimationskarten für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

(Carte d'identità per beneficiari di privilegi ed immunità di colore rosso, giallo e blu, rilasciate dal ministero federale degli Affari esteri)

Lista delle persone che partecipano a viaggi scolastici all'interno dell'Unione europea

Non costituiscono titoli di soggiorno e pertanto non autorizzano l'ingresso in Austria senza visto:

Lichtbildausweis für Fremde gemäß § 85 Fremdengesetz 1997

(Documento d'identità per stranieri munito di fotografia in conformità dell'articolo 85 della legge sugli stranieri del 1997)

Durchsetzungsaufschub und Abschiebungsaufschub nach Aufenthaltsverbot oder Ausweisung

(Rinvio dell'esecuzione e rinvio dell'espulsione successivamente ad un divieto di soggiorno o un foglio di via)

Bewilligung zur Wiedereinreise trotz bestehenden Aufenthaltsverbots, in Form eines Visums erteilt, jedoch als eine solche Bewilligung gekennzeichnet;

(Autorizzazione per entrare nuovamente nel territorio nonostante un divieto di soggiorno, avente la forma di un visto ma contrassegnato come autorizzazione)

Vorläufige Aufenthaltsberechtigung gemäß § 19 Asylgesetz 1997, bzw. § 7 AsylG 1991

(Permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell'articolo 19 della legge sull'asilo del 1997/dell'articolo 7 della legge sull'asilo del 1991)

Befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Asylgesetz 1997, bzw. § 8 AsylG 1991, als Duldung des Aufenthalts trotz abgelehntem Asylantrag

(Permesso di soggiorno a tempo determinato ai sensi dell'articolo 15 della legge sull'asilo del 1997/dell'articolo 8 della legge sull'asilo del 1991, in forza del quale il soggiorno è tollerato sebbene la domanda di asilo sia stata respinta)

PORTOGALLO

Cartão de identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri)

Corpo Consular, chefe de missão (Corpo consolare, capo di missione)

Cartão de identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri)

Corpo Consular, funcionário de missão (Corpo consolare, agente di missione)

Cartão de identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri)

Pessoal auxiliar de missão estrangeira (Personale ausiliare di una missione estera)

Cartão de identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri)

Funcionário administrativo de missão estrangeira (Funzionario amministrativo di una missione estera)

Cartão de identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri)

Corpo Diplomático, chefe de missão (Corpo diplomatico, capo di missione)

Cartão de identidade, (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri)

Corpo Diplomático, funcionário de missão (Corpo diplomatico, agente di missione)

Título de residência (1 ano)

(Titolo di soggiorno — 1 anno)

Título de residência anual (1 ano)

(Titolo di soggiorno annuale — 1 anno)

Título de residência anual (cor de laranja)

(Titolo di soggiorno annuale — arancione)

Título de residência temporário (5 anos)

(Titolo di soggiorno temporaneo — 5 anni)

Título de residência vitalício

(Titolo di soggiorno permanente)

Cartão de residência de nacional de um Estado membro da Comunidade Europeia

(Permesso di soggiorno per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea)

Cartão de residência temporário

(Permesso di soggiorno temporaneo)

Cartão de residência

(Permesso di soggiorno)

Autorização de residência provisório

(Autorizzazione di soggiorno provvisoria)

Título de identidade de refugiado

(Titolo d'identità per rifugiati)

FINLANDIA

Pysyvä oleskelulupa

(Permesso di soggiorno permanente) sotto forma di vignetta

Oleskelulupa tai oleskelulupa ja työlupa

(Permesso di soggiorno temporaneo o permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo) sotto forma di vignetta con indicazione chiara della data di scadenza e di una delle seguenti menzioni:

A.1, A.2, A.3, A.4, A.5

E.A.1, E.A.2, E.A.4, E.A.5 o

B.1, B.2, B.3, B.4

E.B.1, E.B.2, E.B.3, E.B.4 o

D.1 e D.2

Oleskelulupa uppehållstillstånd

(Permesso di soggiorno) sotto forma di carta rilasciata ai cittadini degli Stati membri dell'UE e del SEE nonché ai loro famigliari

Henkilökortti A, B, C et D

(Carta d'identità) rilasciata dal ministero degli Affari esteri al corpo diplomatico, al personale amministrativo e tecnico, inclusi i famigliari

Oleskelulupa diplomaattileimaus tai oleskelulupa virkaleimaus

(Permesso di soggiorno) sotto forma di vignetta rilasciata dal ministero degli Affari esteri, recante la menzione diplomatica (diplomaattileimaus) o di servizio (virkaleimaus)

Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

SVEZIA

Permesso di soggiorno permanente sotto forma di una vignetta recante la menzione «Sverige bevis om permanent uppehållstillstånd» (Svezia certificato di residenza permanente) apposta sul passaporto

Permesso di soggiorno temporaneo sotto forma di una vignetta recante la menzione «Sverige uppehållstillstånd» (Svezia permesso di soggiorno temporaneo) apposta sul passaporto

La Svezia non rilascia carte/documenti per diplomatici ma appone un timbro sul loro passaporto (cfr. doc. 6693/01 VISA 25 COMIX 178).

ISLANDA

Tímabundið atvinnu- og dvalarleyfi

(Permesso provvisorio)

Dvalarleyfi með rétti til atvinnuÞátttöku

(Permesso di soggiorno che autorizza a lavorare)

Óbundið dvalarleyfi

(Permesso di soggiorno permanente)

Leyfi til vistráðningar

(Permesso di lavoro nel quadro di un collocamento alla pari)

Atvinnu- og dvalarleyfi námsmanns

(Permesso di lavoro per studente)

Óbundið atvinnu- og dvalarleyfi

(Permesso permanente)

Takmarkað dvalarleyfi fyrir varnarliðsmann, sbr. lög nr. 110/1951 og lög nr. 82/2000

(Permesso di soggiorno temporaneo per i membri civili o militari delle forze armate degli Stati Uniti e le persone a loro carico, previsto dalla legge n. 110/1951 e n. 82/2000)

Takmarkað dvalarleyfi

(Permesso di soggiorno temporaneo)

Permessi di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri:

Diplómatískt Persónuskilríki

(Carta d'identità diplomatica)

Persónuskilríki

(Carta d'identità)

NORVEGIA

Oppholdstillatelse

(Permesso di soggiorno)

Arbeidstillatelse

(Permesso di lavoro)

Bosettingstillatelse

(Permesso di eleggere domicilio/Permesso di lavoro e di soggiorno permanente)

I permessi di soggiorno rilasciati prima del 25 marzo 2000 sono segnalati dalla presenza di timbri (e non di vignette adesive) nei documenti di viaggio dei titolari. Per i cittadini stranieri soggetti all'obbligo del visto, questi timbri sono completati con una vignetta visto norvegese per il periodo di validità del permesso di soggiorno. I permessi di soggiorno rilasciati dopo la messa in applicazione di Schengen, il 25 marzo 2001, saranno provvisti di vignetta adesiva. Se il documento di viaggio di un cittadino straniero è munito di un vecchio timbro, questo è ancora valido fino al momento in cui le autorità norvegesi dovranno sostituire i timbri con la nuova vignetta da apporre sul permesso di soggiorno.

I permessi summenzionati non sono considerati documenti di viaggio. Qualora il cittadino straniero abbia bisogno di un documento di viaggio, uno dei due documenti figuranti in appresso può essere utilizzato come complemento del permesso di lavoro, di soggiorno o del permesso di eleggere domicilio.

Un documento di viaggio per rifugiati («Resebevis» — blu)

Un passaporto per immigranti («Utlendingspass» — verde)

Il titolare di uno di questi documenti di viaggio ha la sicurezza di essere riammesso sul territorio norvegese durante il periodo di validità del documento.

Carta SEE

rilasciata ai cittadini degli Stati membri del SEE e ai loro familiari, cittadini di uno Stato terzo. Queste carte sono sempre plastificate.

Identitetskort for diplomater

(Carta d'identità per diplomatici — rosso)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon

(Carta d'identità rilasciata al personale ausiliare — marrone)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon

(Carta d'identità rilasciata al personale amministrativo e tecnico — blu)

Identitetskort for utsendte konsuler

(Carta d'identità per consoli — verde)

Residence/Visa sticker

(Visto di soggiorno, sotto forma di vignetta)

rilasciato ai titolari di passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali soggetti all'obbligo del visto, nonché al personale di missioni straniere, se titolare di un passaporto nazionale

ALLEGATO 12

Modelli di fogli aggiuntivi

INDICE

BELGIO pag. 231
DANIMARCA pag. 233
GERMANIA pag. 233
GRECIA pag. 234
SPAGNA pag. 234
FRANCIA pag. 235
ITALIA pag. 236
LUSSEMBURGO pag. 237
PAESI BASSI pag. 239
AUSTRIA pag. 242
PORTOGALLO pag. 242
FINLANDIA pag. 243
SVEZIA pag. 243
ISLANDA pag. 243
NORVEGIA pag. 243

BELGIO

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DANIMARCA

La Danimarca non utilizza fogli aggiuntivi per apporre vignette visto. Se non c'è lo spazio necessario per apporre la vignetta visto in un documento di viaggio, il titolare di quest'ultimo è invitato a richiedere un nuovo passaporto.

GERMANIA

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GRECIA

1.

SERVIZIO DI SICUREZZA DELL'AEROPORTO

Ufficio passaporti

N.

TRANSITO/NORMALE

Valido per … giorni

Apposizione di un timbro che ammonta

a … dracme per l'ingresso nel

territorio senza visto consolare

Direzione della sicurezza dello Stato

L'UFFICIALE DI SERVIZIO

2.

SERVIZIO DI SICUREZZA DELL'AEROPORTO

Ufficio passaporti

N.

TRANSITO/NORMALE

Valido per … giorni

Apposizione di un timbro che ammonta

a … dracme per l'ingresso nel

territorio senza visto consolare

Direzione della sicurezza dello Stato

L'UFFICIALE DI SERVIZIO

SPAGNA

Qualora non vi sia spazio sufficiente nel documento di viaggio, si potranno a tal fine utilizzare o un lasciapassare — come avviene in Francia — o un foglio vergine di un passaporto dello Stato di rilascio, considerato il carattere uniforme dell'attuale passaporto comunitario.

FRANCIA

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ITALIA

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LUSSEMBURGO

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PAESI-BASSI

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AUSTRIA

Questi documenti non esistono in Austria.

PORTOGALLO

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FINLANDIA

Questi documenti non esistono in Finlandia.

SVEZIA

La Svezia non utilizza fogli aggiuntivi per apporre vignette visto.

ISLANDA

Questi documenti non sono utilizzati in Islanda.

NORVEGIA

Questi documenti non sono utilizzati in Norvegia.

ALLEGATO 13

Modelli di tessere rilasciate dal ministero degli Affari esteri

INDICE

BELGIO pag. 245
DANIMARCA pag. 258
GERMANIA pag. 262
GRECIA pag. 274
SPAGNA pag. 276
FRANCIA pag. 296
ITALIA pag. 306
LUSSEMBURGO pag. 309
PAESI BASSI pag. 312
AUSTRIA pag. 314
PORTOGALLO pag. 316
FINLANDIA pag. 320
SVEZIA pag. 324
ISLANDA pag. 325
NORVEGIA pag. 327

BELGIO

Modello I — Colore: giallo

Recto

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Verso

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Modello II — Colore: verde

Recto

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Verso

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Modello III — Colore: blu

Recto

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Verso

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Modello IV — Colore: rosso

Recto

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Verso

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DANIMARCA

Vignette

Vignetta E (vignetta rosa/bianco) Diplomatisk visering/Diplomatic Residence Permit (visto diplomatico) è rilasciata ai diplomatici e ai familiari che figurano negli elenchi diplomatici nonché al personale di livello equivalente delle organizzazioni internazionali in Danimarca. Valida per il soggiorno e per ingressi multipli fintantoché la persona interessata figura negli elenchi diplomatici a Copenaghen.

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Vignetta F (vignetta rosa/bianco) Opholdstilladelse/Residence permit (permesso di soggiorno) è rilasciata al personale tecnico o amministrativo distaccato e ai familiari, nonché al personale di servizio dei diplomatici distaccati dal ministero degli Affari esteri dello Stato di provenienza con un passaporto di servizio. È altresì rilasciata al personale di livello equivalente delle organizzazioni internazionali in Danimarca. Valida per il soggiorno e per ingressi multipli per la durata della missione.

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Vignetta S (vignetta rosa/bianco) (corredato di una vignetta E o F). Permesso di soggiorno per i parenti stretti accompagnatori se figurano nel passaporto.

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Carte d'identità

Carte rosse

N. R= numero della carta d'identità

N. D= numero d'identità per i diplomatici

N. I= numero d'identità per i funzionari di altissimo livello delle organizzazioni internazionali

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Carte verdi:

N. G= numero della carta d'identità

N. T= numero d'identità per il personale tecnico e/o amministrativo distaccato presso le ambasciate

N. I= numero d'identità per il personale tecnico e/o amministrativo distaccato presso le organizzazioni internazionali

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Carte bianche:

N. H= numero della carta d'identità

N. L= numero d'identità per il personale d'ambasciata assunto in loco

Nr. I= numero d'identità per il personale delle organizzazioni internazionali assunto in loco

N. S= numero d'identità per il personale di servizio (autisti, personale domestico, ecc.)

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Va segnalato che le carte d'identità destinate ai diplomatici stranieri, al personale tecnico e/o amministrativo, al personale di servizio ecc., rilasciate dal ministero degli Affari esteri, non autorizzano l'ingresso senza visto dato che tali carte di identità non costituiscono la prova di un permesso di soggiorno in Danimarca.

GERMANIA

Tessere rilasciate ai membri di rappresentanze diplomatiche e consolari e di organizzazioni internazionali

1.

Su domanda, il ministero degli Affari esteri (ufficio dei protocollo) rilascia le seguenti tessere ai membri delle missioni diplomatiche

a)

Tessere rosse per gli agenti diplomatici

Sono rilasciate agli agenti diplomatici e ai membri delle loro famiglie che vivono sotto lo stesso tetto.

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b)

Tessere blu

Sono rilasciate ai membri dei personale amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione diplomatica nonché ai membri delle loro famiglie che vivono sotto lo stesso tetto.

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c)

Carte d'identità verdi

Sono rilasciate ai domestici privati dei membri di una missione diplomatica, purché non abbiano residenza permanente nella Repubblica federale di Germania.

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d)

Tessere gialle

Sono rilasciate ai membri di missioni diplomatiche aventi residenza permanente nella Repubblica federale di Germania nonché ai membri delle loro famiglie che vivono sotto lo stesso tetto, purché non siano di nazionalità tedesca ai sensi della legge fondamentale. Queste tessere sono inoltre rilasciate alle persone che sono entrate nella Repubblica federale di Germania munite di un visto valido al fine di lavorare presso una missione diplomatica e che non sono state accreditate dal loro governo.

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2.

Peraltro, a richiesta, il ministero degli Affari esteri (ufficio dei Protocollo) rilascia inoltre i seguenti documenti

a)

Tessere rosa

Sono rilasciate ai membri non privilegiati della rappresentanza commerciale della Federazione russa e dei dipartimenti commerciali dell'ambasciata delle repubbliche ceca e slovacca nonché ai membri delle loro famiglie che vivono sotto lo stesso tetto.

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b)

Tessere speciali rosso scuro

Sono rilasciate agli impiegati stranieri delle rappresentanze di organizzazioni internazionali e sovranazionali e di istituzioni intergovernative, che lavorano in permanenza nel territorio federale nonché ai membri delle loro famiglie che vivono sotto lo stesso tetto e che hanno nazionalità straniera.

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3.

Su domanda, le autorità competenti dei Länder rilasciano i seguenti documenti:

a)

Tessere bianche

Sono rilasciate ai membri dei corpo consolare, agli impiegati dei consolati nonché ai membri delle loro famiglie che vivono sotto lo stesso tetto.

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b)

Tessere grigie

Sono rilasciate agli altri impiegati nonché ai membri delle loro famiglie che vivono sotto lo stesso tetto.

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c)

Tessere bianche sbarrate da tratti verdi

Sono rilasciate agli agenti consolari onorari.

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d)

Tessere gialle

Sono destinate ai membri delle rappresentanze consolari (manodopera locale) aventi residenza permanente nella Repubblica federale nonché ai membri delle loro famiglie che vivono sotto lo stesso tetto, purché non siano di nazionalità tedesca ai sensi della Legge fondamentale.

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e)

Tessere verdi

Sono rilasciate ai membri dei personale domestico privato di agenti consolari accreditati, purché non abbiano residenza permanente nella Repubblica federale di Germania.

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Dato che le summenzionate persone non hanno residenza permanente nella Repubblica federale di Germania, per potervi entrare devono essere munite di un permesso di soggiorno valido sotto forma di visto che le autorizza a esercitare la loro attività esclusivamente presso un agente consolare accreditato. Il permesso di soggiorno è rilasciato soltanto per questo motivo e per una durata di un anno. Può essere prolungato più volte, ma non può tuttavia superare la durata della missione del datore di lavoro. Alla scadenza dei permesso di soggiorno, il domestico privato deve lasciare il paese. Non può cambiare datore di lavoro senza aver presentato un'altra domanda dall'estero.

Nuovi titoli di soggiorno rilasciati dal ministero degli Affari esteri in formato tessera (formato «Personalausweis» — carta d'identità)

Diplomatenausweis (tessera per agenti diplomatici) e Diplomatenausweis Art. 38 WÜD (tessera per agenti diplomatici in virtù dell'articolo 38 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche)

Questi documenti corrispondono alle vecchie tessere rosse per agenti diplomatici e sono contrassegnati sul retro dalla lettera D.

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(tessera protocollare per il personale amministrativo)

Questo documento corrisponde alla vecchia tessera blu per il personale amministrativo e tecnico distaccato delle ambasciate ed è contrassegnato sul retro dalle lettere VB.

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(tessera protocollare per il personale domestico di servizio)

Questo documento corrisponde alla vecchia tessera blu per il personale domestico di servizio distaccato delle ambasciate ed è contrassegnato sul retro dalle lettere DP.

Protokollausweis für Ortskräfte

(tessera protocollare per agenti locali)

Questo documento corrisponde alla vecchia tessera gialla per i collaboratori delle ambasciate assunti in loco ed è contrassegnato sul retro dalle lettere OK.

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(tessera protocollare per il personale domestico privato)

Questo documento corrisponde alla vecchia tessera verde per il personale domestico privato al servizio dei funzionari dell'ambasciata distaccati ed è contrassegnato sul retro dalle lettere PP.

Sonderausweis für Mitarbeiter internationaler Organisationen

(tessera speciale rilasciata ai membri del personale di Organizzazioni internazionali)

Questo documento corrisponde alla vecchia tessera speciale rosso scuro rilasciata ai membri del personale di Organizzazioni internazionali ed è contrassegnato sul retro dalle lettere IO.

I privilegi di cui godono i titolari delle diverse tessere sono descritti sul retro della tessera corrispondente.

GRECIA

Personale amministrativo

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Personale delle rappresentanze consolari

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Personale delle rappresentanze diplomatiche

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Impiegato presso un'organizzazione internazionale

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Personale di servizio

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SPAGNA

Tessere rilasciate dal ministero degli Affari esteri ai membri di ambasciate e consolati accreditati in Spagna

Tessera n. 1 (di colore rosso)

Tessera speciale recante la menzione

«Cuerpo diplomático»

Corpo diplomatico

»)

«Embajador»

Ambasciatore

»)

«Documento de identidad»

Documento d'identità

»)

rilasciata dal ministero degli Affari esteri a tutti gli ambasciatori accreditati nel Regno di Spagna.

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Tessere n. 2 e 3 (di colore rosso)

Tessera speciale recante la menzione

«Cuerpo diplomático»

Corpo diplomatico

»)

«Documento de identidad»

Documento d'identità

»)

rilasciata al personale accreditato presso tutte le missioni diplomatiche con status diplomatico.

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La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.

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Tessere n. 4 e 5 (di colore giallo)

Tessera speciale recante la menzione

«Misiones diplomáticas»

Missioni diplomatiche

»)

«Personal administrativo y técnico»

Personale amministrativo e tecnico

»)

«Documento de identidad»

Documento d'identità

»)

rilasciata ai funzionari amministrativi di una missione diplomatica accreditata, ad eccezione dei cittadini spagnoli e dei residenti ordinari.

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La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.

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Tessere n. 6 e 7 (di colore rosso)

Tessera speciale recante la menzione

«Tarjeta de identidad»

Carta d'identità

»)

rilasciata dal ministero degli Affari esteri al personale accreditato, con determinati privilegi, presso l'Ufficio della Delegazione generale palestinese.

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La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.

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Tessere n. 8 e 9 (di colore rosso)

Tessera speciale recante la menzione

«Tarjeta diplomática de identidad»

Carta diplomatica d'identità

»)

rilasciata dal ministero degli Affari esteri al personale con status diplomatico dell'Ufficio della Lega degli Stati Arabi.

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La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.

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Tessere n. 10 e 11 (di colore rosso)

Tessera speciale recante la menzione

«Organismos internacionales»

Organizzazioni internazionali

»)

«Estatuto diplomático»

Status diplomatico

»)

«Documento de identidad»

Documento d'identità

»)

rilasciata dal ministero degli Affari esteri al personale con status diplomatico accreditato presso organizzazioni internazionali.

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La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.

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Tessere n. 12 e 13 (di colore azzurro)

Tessera speciale recante la menzione

«Organismos internacionales»

Organizzazioni internazionali

»)

«Personal administrativo y técnico»

Personale amministrativo e tecnico

»)

«Documento de identidad»

Documento d'identità

»)

rilasciata dal ministero degli Affari esteri ai funzionari amministrativi accreditati presso organizzazioni internazionali.

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La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.

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Tessere n. 14 e 15 (di colore verde)

Tessera speciale recante la menzione

«Funcionario consular de carrera»

Funzionario consolare di prima categoria

»)

«Documento de identidad»

Documento d'identità

»)

rilasciata dal ministero degli Affari esteri ai funzionari consolari di prima categoria accreditati in Spagna.

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La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.

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Tessere n. 16 e 17 (di colore verde)

Tessera speciale recante la menzione

«Empleado consular»

Impiegato consolare

»)

«Expedido a favor de …»

Rilasciata a …

»)

«Documento de identidad»

Documento d'identità

»)

rilasciata dal ministero degli Affari esteri ai funzionari amministrativi consolari accreditati in Spagna.

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La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.

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Tessere n. 18 e 19 (di colore grigio)

Tessera speciale recante la menzione

«Personal de servicio»

Personale di servizio

»)

«Misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales»

Missioni diplomatiche, uffici consolari e organizzazioni internazionali

»)

«Expedido a favor de …»

Rilasciata a …

»)

«Documento de identidad»

Documento d'identità

»)

rilasciata dal ministero degli Affari esteri al personale addetto al servizio domestico delle missioni diplomatiche, degli uffici consolari e delle organizzazioni internazionali (personale di servizio) e del personale con status diplomatico o consolare di prima categoria (domestici particolari).

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La tessera rilasciata al coniuge e ai figli tra i 12 e i 23 anni reca la lettera F.

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Caratteristiche generali

1.

Documenti da 1 a 15 compreso:

 

Cartone (in pelle sintetica) con trittico che si può aprire all'interno per eventuali rinnovi.

 

Sul recto, in alto è riportato lo stemma della Spagna, nel centro e in basso sono riportate le varie menzioni, con incisioni dorate.

 

Il formato generale dello stemma è di 25 × 25 mm, tranne per i documenti n. 4, 5, 12 e 13 (formato: 17 × 17 mm).

 

Viene compilato manualmente e munito di fotografia incollata e timbrata negli angoli con il timbro della Dirección General de Protocolo.

 

La durata di validità è di due o tre anni (indicazione stampata sui documenti), prorogabili annualmente fino a tre volte massimo dalla prima data di scadenza.

 

Non ha misure speciali di sicurezza.

 

Dimensioni dei documenti:

 

115 × 77 mm (tranne per il documento n. 6).

 

Il rilascio può essere esteso a figli minori di 12 anni in possesso di un passaporto individuale.

2.

Documenti da 16 a 19

 

Cartoncino, con quattro faccciate, piegato a metà.

 

Sul recto è riportato lo stemma della Spagna (formato 17 × 17 mm) e sotto le altre menzioni con il nome del titolare sulla linea punteggiata. Tutte le menzioni sono state effettuate in nero.

 

Viene compilato a mano o dattilografato, munito di fotografia del titolare incollata e timbrata con il timbro della Dirección General de Protocolo.

 

La durata di validità è di due anni (menzione stampata), con due rinnovi annuali al massimo.

 

Sul retro figura lo spazio riservato ai due rinnovi.

 

Va sottolineato che i documenti 18 e 19 sono rilasciati indistintamente per domestici particolari e personale di servizio, menzione che figura nella parte interna sinistra di tali documenti.

 

Dimensioni dei documenti:

115 × 75 mm.

FRANCIA

colore bianco

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colore arancione

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colore bianco

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colore blu

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colore verde

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colore verde

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colore beige

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colore grigio

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colore grigio

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colore blu-grigio

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ITALIA

Carta d'identità n. 1

Carta d'identità — Corpo diplomatico

Carta d'identità rilasciata dal cerimoniale dei ministero degli Affari esteri ai membri dei corpo diplomatico.

Tale tessera, munita di fotografia del titolare e valida fino alla data riportata sul retro del modello stesso, costituisce documento di identificazione a tutti gli effetti di legge ed esime dall'obbligo della dichiarazione di soggiorno.

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Carta d'identità n. 2

Carta d'identità — Organizzazioni internazionali o missioni estere speciali

Carta d'identità rilasciata dal cerimoniale dei ministero degli Affari esteri ai membri di organizzazioni internazionali o missioni estere speciali.

Tale tessera, munita di fotografia dei titolare e valida per la durata della missione e comunque non oltre cinque anni, costituisce documento di identificazione a tutti gli effetti di legge ed esime dall'obbligo della dichiarazione di soggiorno.

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Carta d'identità n. 3

Carta d'identità — Rappresentanze diplomatiche

Carta d'identità rilasciata dal cerimoniale del ministero degli Affari esteri ai membri delle rappresentanze diplomatiche.

Tale tessera, munita di fotografia del titolare e valida per la durata della missione e comunque non oltre 2 anni, costituisce documento di identificazione a tutti gli effetti di legge ed esime dall'obbligo della dichiarazione di soggiorno.

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Carta d'identità n. 4

Carta d'identità — Corpo consolare

Carta d'identità rilasciata dal cerimoniale del ministero degli Affari esteri ai membri dei corpo consolare.

Tale tessera, munita di fotografia del titolare e valida per la durata della missione e comunque non oltre 5 anni, costituisce documento di identificazione a tutti gli effetti di legge ed esime dall'obbligo della dichiarazione di soggiorno.

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Carta d'identità n. 5

Carta d'identità — Uffici consolari (impiegati consolari)

Carta d'identità rilasciata dal cerimoniale del ministero degli Affari esteri agli impiegati degli uffici consolari esteri.

Tale tessera, munita di fotografia del titolare e valida fino alla data riportata sul retro del modello stesso, costituisce documento d'identità a tutti gli effetti di legge ed esime dall'obbligo della dichiarazione di soggiorno.

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Carta d'identità M.A.E. — Corpo diplomatico (Carta d'identità del ministero degli Affari esteri)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

Mod. 2 (verde) Corpo consolare, titolare di passaporto diplomatico

Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO, titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso rappresentanze diplomatiche, titolari di passaporto di servizio

Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari, titolari di passaporto di servizio

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso rappresentanze diplomatiche, titolare di passaporto di servizio

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso rappresentanze consolari, titolare di passaporto di servizio

Mod. 11 (beige) Funzionari delle organizzazioni internazionali, consoli onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari corpo diplomatico e organizzazioni internazionali, titolari di passaporto ordinario

N B: I modelli 6 (arancione) e 9 (verde) previsti rispettivamente per il personale delle organizzazioni internazionali che non gode di alcuna immunità e per i consoli onorari stranieri, non vengono più rilasciati e sono stati sostituiti dal Mod. 11. Tali documenti sono comunque validi fino alla data di scadenza riportata sugli stessi.

LUSSEMBURGO

di colore giallo

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di colore blu

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di colore blu

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PAESI BASSI

Status

Ad ogni persona privilegiata viene assegnato uno status che precisa la relativa categoria di appartenenza. Detto status è indicato sul documento per persone privilegiate mediante un codice.

Sono utilizzati i seguenti codici:

Presso le ambasciate

Status

Codice

Personale diplomatico

AD

Personale tecnico e amministrativo

BD

Personale di servizio

ED

Domestici privati

PD

Presso i consolati

Status

Codice

Personale consolare

AC

Personale tecnico e amministrativo

BC

Personale di servizio

EC

Domestici privati

PC

Presso le organizzazioni internazionali con sede nei Paesi Bassi

Status

Codice

Personale equiparato al personale diplomatico

AO

Personale tecnico e amministrativo

BO

Personale di servizio

EO

Domestici privati

PO

Casi particolari

In caso di rilascio di documenti d'identità a cittadini olandesi o a stranieri che risiedono in modo permanente nei Paesi Bassi, il precitato status di residenza viene corredato dei seguenti codici:

NL, per i cittadini olandesi,

DV, per i residenti permanenti.

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AUSTRIA

Modelli di tessere rilasciate dal ministero degli Affari esteri

Carte d'identità speciali (Legitimationskarten) per i beneficiari di privilegi e immunità.

Il ministero federale degli Affari esteri rilascia le seguenti carte d'identità speciali, i cui modelli figurano in allegato, di colore:

rosso per le persone alle quali spetta uno status diplomatico in Austria e i relativi familiari,

giallo per i consoli e i relativi familiari,

blu per tutte le altre persone che godono in Austria di privilegi e immunità e i relativi familiari.

Carta di colore rosso per le persone alle quali spetta uno status diplomatico in Austria e i relativi familiari

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Carta di colore giallo per i consoli e i relativi familiari

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Carta di colore blu per tutte le altre persone che godono in Austria di privilegi e immunità e i relativi familiari

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PORTOGALLO

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FINLANDIA

A.   Personale diplomatico e familiari (blu)

Recto

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Verso

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B.   Personale tecnico e amministrativo delle missioni e familiari (rosso)

Recto

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Verso

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C.   Personale di servizio delle missioni (autisti, personale domestico, cuochi, ecc.) (giallo)

Recto

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Verso

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D.   Altri (marrone)

Recto

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Verso

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SVEZIA

colore: blu e rosa

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colore: blu e marrone

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ISLANDA

Il ministero degli Affari esteri rilascia le carte d'identità seguenti al personale diplomatico e consolare:

 

Carta d'identità blu (cfr. modello)

Questa carta d'identità è rilasciata al personale amministrativo, tecnico e di servizio delle ambasciate straniere in Islanda nonché ai familiari (coniugi e figli di età compresa fra 12 e 18 anni).

Si tratta di una carta plastificata (8,2 cm × 5,4 cm) recante sul recto la fotografia del titolare, il nome, la cittadinanza e la data di validità. Sul verso è indicato, in islandese e inglese, che la carta deve essere restituita al ministero degli Affari esteri alla data di partenza del titolare.

Recto

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Verso

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Carta d'identità diplomatica di colore giallo (cfr. modello)

Questa carta d'identità è rilasciata ai diplomatici stranieri e ai familiari (coniugi e figli di età compresa fra 12 e 18 anni).

Si tratta di una carta plastificata (8,2 cm × 5,4 cm) recante sul recto la fotografia del titolare, il nome, la cittadinanza e la data di validità. Sul verso è indicato in islandese che il titolare gode dell'immunità diplomatica e i suoi spostamenti non possono essere in alcun modo ostacolati. È inoltre indicato, in islandese e inglese, che la carta deve essere restituita al ministero degli Affari esteri alla data di partenza del titolare.

Recto

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Verso

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NORVEGIA

Carta d'identità per diplomatici (di colore arancione)

Recto

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Verso

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Carta d'identità per console onorario (di colore rosa)

Recto

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Verso

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Carta d'identità per il personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche (di colore blu)

Recto

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Verso

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Carta d'identità per console (di colore verde)

Recto

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Verso

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Carta d'identità per il personale delle rappresentanze diplomatiche (di colore marrone)

Recto

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Verso

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Residence/Visa Sticker (visto di soggiorno sotto forma di vignetta)

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ALLEGATO 14

Rilascio del visto uniforme in frontiera

Il presente documento corrisponde alla decisione del comitato esecutivo del 26 aprile 1994 [SCH/Com-ex (94) 2].

Allegato relativo al rilascio del visto uniforme in frontiera

1.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione di applicazione, il visto uniforme è rilasciato dalle autorità diplomatiche e consolari delle parti contraenti e, se del caso, dalle autorità designate conformemente all'articolo 17. Tale articolo prevede in particolare al paragrafo 3, lettera c), che il comitato esecutivo prenda le decisioni necessarie relative alle condizioni di rilascio dei visti in frontiera.

Peraltro, il manuale comune (parte II, punto 5) precisa che se «per mancanza di tempo e per motivi imperiosi, uno straniero non ha avuto la possibilità di richiedere un visto, le autorità competenti possono rilasciargli un visto alla frontiera in casi eccezionali e per un soggiorno di breve durata».

Il manuale comune subordina tale rilascio ad una serie di condizioni:

lo straniero deve essere in possesso dei documenti validi che permettono l'attraversamento della frontiera,

soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sub a), c), d) ed e), della convenzione,

deve far valere un motivo «imprevedibile ed imperioso» d'ingresso comprovato da un documento giustificativo,

il suo viaggio di ritorno nel paese di origine o il suo transito verso un paese terzo devono essere garantiti.

2.

Si evince chiaramente che il visto è di norma rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari e che il rilascio del visto in frontiera riveste quindi carattere eccezionale, in determinati casi debitamente motivati.

3.

Il visto rilasciato in frontiera può essere, a seconda dei casi, conformemente alle norme nazionali e con riserva dell'osservanza delle condizioni sopra enunciate o

un visto uniforme, senza limiti di validità territoriale o

un visto con validità territoriale limitata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione di applicazione.

In entrambi i casi, il visto rilasciato non deve consentire più di un ingresso. In caso di visto di breve soggiorno la sua validità non deve essere superiore a 15 giorni.

4.

Trattandosi di stranieri che appartengono a categorie di persone sottoposte alla consultazione delle autorità centrali di una o più parti contraenti, il visto non sarà rilasciato, in linea di massima, in frontiera, tenuto conto, in particolare, del termine di risposta pari ad almeno 7 giorni.

Tuttavia, a titolo eccezionale, si potrà rilasciare un visto in frontiera per queste categorie di persone. In tal caso il visto non potrà che essere un visto con validità territoriale limitata allo Stato di rilascio. Tale visto verrà rilasciato soltanto nei casi previsti all'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di applicazione, vale a dire per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. Il suo rilascio dovrà essere notificato senza indugio alle autorità centrali delle altre parti contraenti.

5.

Il rilascio dei visti in frontiera sarà assicurato dalle autorità addette ai controlli di frontiera, conformemente alle disposizioni nazionali. Concretamente il rilascio del visto può consistere nell'apposizione della vignetta visto Schengen o nell'apposizione di un timbro speciale.

6.

I visti rilasciati in frontiera dovranno essere registrati in un elenco statistico. Le parti procederanno mensilmente allo scambio di tale elenco mediante il segretariato generale.

ALLEGATO 14a

Diritti in euro da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto

Questo documento corrisponde all'allegato 12 dell'Istruzione consolare comune.

Diritti in euro da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto (1)

A.

Transito aeroportuale

10 euro

B.

Transito (uno, due o più ingressi)

10 euro

C1.

Brevissima durata (massimo 30 giorni)

Da 15 a 25 euro

C2.

Breve durata (massimo 90 giorni)

30 EUR + 5 EUR a partire dal 2o ingresso, in caso di più ingressi

C3.

Ingressi molteplici, validità un anno

50 euro

C4.

Ingressi molteplici, scadenza fino a 5 anni

50 EUR + 30 EUR per anno supplementare

D.

Visti nazionali per soggiorni di lunga durata

Importo fissato dagli Stati partner, eventualmente gratuitamente.

Validità territoriale limitata

Importo non inferiore al 50 % di quello fissato per i visti A, B o C

Rilasciati in frontiera

Tariffa doppia di quella corrispondente al tipo di visto rilasciato. Questi visti possono essere rilasciati gratuitamente

Visti collettivi, tipi A e B (da 5 a 50 persone)

10 EUR + 1 EUR per persona

Visti collettivi, tipo C1 (30 giorni) 1 o 2 ingressi (id.)

30 EUR + 1 EUR per persona

Visti collettivi, tipo C1 (30 giorni) più di due ingressi (id.)

30 EUR + 3 EUR per persona

Tali diritti sono riscossi in euro o in dollari statunitensi o nella moneta nazionale del paese terzo in cui è stata presentata la domanda.

Principi

I.

Diritti, in euro, da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto (2).

II.

In singoli casi è possibile ridurre l'ammontare dei diritti o rinunciare a riscuoterli, nel rispetto del diritto nazionale, quando tale misura serve a tutelare gli interessi culturali, in materia di politica estera, di politica dello sviluppo o di altri settori essenziali d'interesse pubblico.

III.

I visti collettivi sono rilasciati conformemente al diritto nazionale e per una durata non superiore a 30 giorni.


(1)  Conformemente alla decisione del Consiglio (CE) n. 44/2002 del 20.12.2001 (GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5), articolo 3.

(2)  Testo modificato dalla decisione 2002/44/CE del Consiglio (GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5), cfr. articolo 3.

ALLEGATO 14b

Lista delle richieste di visto soggette alla consultazione preventiva delle autorità centrali conformemente all'articolo 17, paragrafo 2

CONFIDENZIALE


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