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Document 32002R2264

    Regolamento (CE) n. 2264/2002 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

    GU L 350 del 27.12.2002, p. 1–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogato da 32011R1344

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2264/oj

    32002R2264

    Regolamento (CE) n. 2264/2002 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

    Gazzetta ufficiale n. L 350 del 27/12/2002 pag. 0001 - 0055


    Regolamento (CE) n. 2264/2002 del Consiglio

    del 19 dicembre 2002

    che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) È nell'interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca(1).

    (2) I prodotti oggetto di detto regolamento, per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione per tenere conto degli sviluppi tecnici dei prodotti devono essere eliminati dall'elenco ad esso allegato.

    (3) Si devono pertanto considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione.

    (4) Dato il grande numero di modifiche con effetto dal 1o gennaio 2003, si deve procedere, per motivi di chiarezza per l'utilizzatore, a sostituire completamente l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96.

    (5) Il regolamento (CE) n. 1255/96 deve essere pertanto modificato.

    (6) Considerata l'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza previsti al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

    (7) Il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dal 1o gennaio 2003; è quindi opportuno che entri in vigore immediatamente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

    Per il Consiglio

    La presidente

    L. Espersen

    (1) GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1120/2002 (GU L 171 del 29.6.2002, pag. 1).

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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